CIRCOLARE n. 5 – Invio spese sanitarie

 

Trasmissione dati sanitari entro il 31 gennaio 2020

 

La legge di bilancio 2020 ha riconfermato anche per l’anno 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che trasmettono dati al Sistema Tessera Sanitaria.

 

Come gli scorsi anni, l’articolo 3 del D.lgs. 175/2014 prevede l‘obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Redditi PF precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). La comunicazione delle spese mediche al Sistema TS per l’anno d’imposta 2019, è prevista il 31 gennaio 2020.

 

Dopo gli ultimi decreti pubblicati, l’elenco delle categorie obbligate è completo e pertanto entro il 31 Gennaio 2020, sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta 2019:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Non cambiano, invece, le regole sulle sanzioni previste in caso di omessa trasmissione dei dati.

Tanto premesso si richiede alla spettabile clientela di voler cortesemente prendere contatto con lo studio entro il 20 Gennaio 2020 in caso si voglia conferire l’incarico per l’invio dei dati per l’anno 2019. Il compenso dello Studio sarà quantificato con le stesse modalità dello scorso anno.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

 

 

 

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