CIRCOLARE n. 8 – Richiesta dati IVA anno 2019

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2020 (periodo d’imposta 2019)

 

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2019. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2020.

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2020, oppure entro il 30 giugno 2020 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2019 recepiscono sostanzialmente la novità del Gruppo Iva, l’istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che ha fatto il suo debutto dal 1° gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972.

Tra le principali novità del modello, l’introduzione di due nuovi quadri:

  • il quadro VP, di nuova istituzione, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21-bis D.L. 78/2010, come modificato dall’articolo 12-quater D.L. 34/2019, ovvero comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. In tal caso la stessa deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Anticipando pertanto la presentazione del Modello Iva 2020 entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo poiché il 29 febbraio cade di sabato), è possibile evitare l’adempimento di trasmissione delle comunicazioni Lipe relative al quarto trimestre 2019. Dal punto di vista compilativo, si evidenzia che la compilazione
  • del quadro VP ricalca le modalità previste per il Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
  • il quadro VQ, che consente ai contribuenti di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei.

Tra le altre novità:

  1. nel Frontespizioè stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro Firma della dichiarazione, che va barrata dai contribuenti soggetti agli Isache hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2018. L’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 prevede infatti, a favore dei contribuenti che presentano il sopracitato livello di affidabilità fiscale:
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • nel quadro VA, il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo Iva art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972. La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo;
  1. nelquadro VE e in quello VF, è stata inserita la percentuale di compensazione del 6%e conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati;
  2. nel quadro VF, il rigo VF16è costituito quest’anno da due campi:
  • il campo 1, contenente gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
  • il campo 2, riguardante gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;

e nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017.

  1. nel quadro VLè stato introdotto il rigo VL12nella sezione 2 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui nel nuovo quadro VQ, e nel rigo VL30 sono stati introdotti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

 

  1. nel quadro VO, Sezione 3, è stato inserito il rigo VO35 riservato ai contribuenti che esercitano l’attivitàenoturisticae comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Le novità del Prospetto Iva 26 PR riguardano:

  • il quadro VS, campo 8, codice 3, che quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli Isa e, avendo conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 è esonerata:
  1. dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
  2. dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • il quadro VW, sezione 2, dove sono stati introdotti i campi 4 e 5 del rigo VW30, per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

È stato inoltre previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui al nuovo quadro VQ.

 

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2020 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:

  • la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
  • la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).

Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del credito Iva del 2019 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

Nel provvedimento dell’Agenzia del 10.05.2019 erano state fornite importanti precisazione in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.

Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.

Versamenti e rateizzazioni

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

 

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

 

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

 

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 14 Febbraio 2020, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2019, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2019 per chi ha affidato la contabilità alla studio.

 

 

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