CIRCOLARE N. 7 -CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Certificazione Unica 2025: redditi di lavoro autonomo

 

Come ogni anno, i sostituti d’imposta devono predisporre ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di “Certificazione Unica” (CU 2025).

 

 

Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere invia telematica all’Agenzia delle Entrate le CU 2025:

entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica) se relative:

  • ai redditi di lavoro dipendente;
  • ai redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
  • ai redditi diversi;
  • ai redditi per locazioni brevi;

entro il 31 marzo 2025 se relative a redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione del modello 770/2025) se relativa esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

I sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica:

▪ i dati fiscali / previdenziali / assistenziali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

▪ i dati fiscali / previdenziali (questi ultimi solo con riferimento a specifiche Casse) relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi;

▪ i dati relativi alle locazioni brevi.

In ogni caso, le certificazioni devono essere consegnate in duplice esemplare ai percipienti entro il 16 marzo (posticipato al 17/03 in quanto domenica.

NON devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:

– dei dividendi erogati nel 2024;

– dei proventi ad essi equiparati;

SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime e senza possibilità di ravvedimento.

Novità Certificazione Unica 2025

Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.

Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in relazione ai redditi già sopra evidenziati.

Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi. Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 108/2024 (che ha modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).

Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1). In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).

Per quanto concerne le novità contenute all’interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda il bonus tredicesima, ovvero il bonus Natale che è stato introdotto lo scorso anno come erogazione aggiuntiva in busta paga, ed anche il nuovo trattamento integrativo rivolto ai lavoratori del settore turistico e alberghiero, oltre alle nuove regole sui fringe benefit.

La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:

 

Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):

  1. Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;

Clienti che tengono la contabilità in azienda:

  1. compensi/fatture dal 01/01/2024 al 31/12/2024 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2024 al 31/12/2024 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale  codice fiscale numerico e  partita iva.

 

  1. quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2024 fino al 16/01/2025, e schede contabili delle ritenute operate.

 

 

Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 18 febbraio 2025.

 

COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:

  • Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
  • Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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