CIRCOLARE N. 6 -RICHIESTA DATI IVA 2025
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2025 (periodo d’imposta 2024)
A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma e non più in allegato al modello Unico.
In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all’adempimento della dichiarazione annuale IVA 2025 ricordiamo:
– Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2024 aventi come scadenza per la trasmissione il 28 Febbraio 2025.
– Dichiarazione annuale IVA 2025 in forma autonoma deve essere trasmessa dal 01 febbraio 2025 al 30 Aprile 2025.
Entro il 28.02.2025 può essere presentato il Mod. IVA2025 comprensivo del quadro VP delle liquidazioni periodiche di ottobre – dicembre / quarto trimestre 2024.
Entro il 30 Aprile 2025, il contribuente dovrà inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.
Come ogni anno Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2024. I modelli allegati devono essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2024.
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2024 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2025
Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2025 anno 2024:
FRONTESPIZIO
Nel riquadro “Firma della dichiarazione”, come l’anno scorso, è stata prevista la casella “Esonero dell’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:
- 9 per il periodo d’imposta 2023.
- 9 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2022 – 2023.
Di conseguenza potranno beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024.
Inoltre, potranno beneficiare dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Anche per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale risulteranno “coperte” le due annualità 2024/2025, con la possibilità di fruire del più alto importo (70.000,00 euro annui) per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso senza visto, il credito IVA.
QUADRO VM
E’ stato ridenominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) che ha esteso l’obbligo di versamento dell’IVA con il modello F24 “Elementi identificativi” anche agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
Di conseguenza, anche per i veicoli in esame, trova applicazione l’art. 1, comma 9 e 9-bis, del D.L. n. 262/2006, secondo cui il versamento dell’IVA dovuta sulla prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura dei veicoli, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 “Elementi identificativi” con l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell’ammontare dell’IVA assolta.
QUADRO VO
Nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime forfetario, previsto dall’art. 1, comma 54-63, della L. n. 190/2014.
Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 36/2024.
QUADRO VW
Nel rigo VW26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994.
Dichiarazioni con IVA a credito
In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all’anno 2024 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2025 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2025, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all’art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.
Precisamente:
- per i soggetti che effettuano la compensazione “orizzontalmente” di crediti IVA vige l’obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo non superiore a € 5.000,00 annui può essere “libera” e l’utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2025 senza alcun obbligo;
- l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori ad € 5.000,00 annui comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni “verticali”, cioè quelle delle liquidazioni “IVA da IVA”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Limite delle compensazioni fissato a due milioni
Dal 1° gennaio 2022, con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021).”
Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:
- cumulativamente, a tutti crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione
“orizzontale” nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente
dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
E’ importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 2.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.
Si evidenzia, infine, come tale limite non operi con riferimento all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.
Lo stesso limite di compensazione non si applica ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione scientifica (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).
Inoltre, come già comunicato, dal 01 gennaio 2011, (a norma dell’art. 31 del DL 78/2010) è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, qualora ci siano ruoli (cartelle di pagamento) non pagate decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.
Tale divieto di compensazione scatta solo per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo non pagati (es. cartelle Agenzia Entrate Riscossione) per un importo superiore a 1.500,00 euro.
Per l’Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell’importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc….
Non c’è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento o sia stata accettata la rottamazione dei ruoli e si è in regola con i pagamenti. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.
Ricordiamo che a decorrere dal 01.07.2024, è scattato il divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro.
Versamento del saldo iva
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il saldo IVA relativo al 2024 deve quindi essere versato entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica).
In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2025 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2025 scade il 30.7.2025.
In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.
Riepilogando, il saldo IVA 2024 può essere versato entro:
il 17.3.2025 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di domenica);
il 30.6.2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente.
Esempi
Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2024 entro il 30.4.2025, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2024 entro il 17.3.2025:
- se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno);
- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 30.6.2025 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2025 al 30.7.2025; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,00%.
Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare:
- se versa il saldo IVA 2024 entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell’1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2024 entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 30.6.2025 e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Opzione per la rateizzazione
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.
La disciplina in esame è stata modificata dall’art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.
Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2024, derivante dalla dichiarazione IVA 2025, da effettuare nel 2025.
Scadenza delle rate
Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre.
In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.
Numero massimo di rate
In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2024, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:
10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 17.3.2025;
7 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.6.2025; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2025;
6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.7.2025.
Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.
Interessi dovuti per la rateizzazione
L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.
Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 6 Febbraio 2025, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2024, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2024 per chi ha affidato la contabilità allo studio.
ALLEGATO 1
Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione Annuale IVA:
- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2024
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
- Adesione al concordato preventivo biennale 2024/2025
Dati relativi all’attività
- Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) € ………
- Vendite beni strumentali ammortizzabili € ………
- Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) € ………
- Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio € ………
- Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi € ………
- Vendite/servizi a condomini nel 2024 € ………
Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2024, si chiede la copia del relativo contratto.
- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).
Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)
- Imponibile acquisti Iva detraibile € ……… + Iva € ………
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ……… + Iva € ………
Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ………
Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2024)
- Vendite CEE – beni € ……… + Iva € ………
- Vendite CEE – servizi € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE – beni € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE – servizi € ……… + Iva € ………
Operazioni internazionali
- Vendite – esportazioni dirette € ………
- Vendite – servizi internazionali € ………
- Vendite – esportatori abituali € ………
- Acquisto – importazioni € ……… + Iva € ……
- Acquisto – servizi internazionali € ………
- Acquisto – utilizzo plafond € ………
Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano
- Vendite € ……… + Iva € ………
- Acquisto con Iva € ……… + Iva € ………
- Acquisto senza Iva € ……… + Iva € ………
Operazioni esenti Art. 10
- Cessioni esenti VE33 € ………
- Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 18 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 € ………
Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)
- Acquisti da soggetti minimi € ………
- Acquisti da soggetti forfettari € …
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati
- Cessioni non soggette VE 36 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)
- Acquisti da regime iva per cassa € ……… + Iva € ………
- Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 € ………
Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2
- Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8
- Cessione rottami VE35 P.2 € ………
- Acquisto rottami VJ6 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni
- Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a
- Vendite servizi VE35 p. 4 € ………
- Acquisto servizi VJ12 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis
- Vendite VE35 p. 5 € ………
- Acquisto VJ13 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b – c
- Vendite VE35 p. 6-7 € ………
- Acquisto VJ14 – VJ15 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter
- Vendite servizi VE35 p. 8 € ………
- Acquisto servizi VJ16 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater
- Vendite VE35 p. 9 € ………
- Acquisto VJ17 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter (Split Payment)
- Vendite beni e servizi VE38 € ………
- acquisti beni e servizi VJ18 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime Iva del margine
- Vendite in regime del margine € ………
- Margine lordo di operazioni imponibili € ……… + Iva € ………
Operazioni con Iva ad esigibilità differita
- Vendite con Iva ad esigibilità differita € ……… + Iva € ………
- Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € ……… + Iva € ………
Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ 1)
Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al presente anno d’imposta
- Anno d’imposta IVA periodica versata ………
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………
Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati
- Operazioni imponibili a privati € ……… + Iva € ………
Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:
- Abruzzo € ……… + Iva € ………
- Basilicata € ……… + Iva € ………
- Bolzano € ……… + Iva € ………
- Calabria € ……… + Iva € ………
- Campania € ……… + Iva € ………
- Emilia Romagna € ……… + Iva € ………
- Friuli Venezia Giulia € ……… + Iva € ………
- Lazio € ……… + Iva € ………
- Liguria € ……… + Iva € ………
- Lombardia € ……… + Iva € ………
- Marche € ……… + Iva € ………
- Molise € ……… + Iva € ………
- Piemonte € ……… + Iva € ………
- Puglia € ……… + Iva € ………
- Sardegna € ……… + Iva € ………
- Sicilia € ……… + Iva € ………
- Toscana € ……… + Iva € ………
- Trento € ……… + Iva € ………
- Umbria € ……… + Iva € ………
- Valle d’Aosta € ……… + Iva € ………
- Veneto € ……… + Iva € ………
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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