CIRCOLARE n. 50 – Ultimi chiarimenti compilazione fatture elettroniche e esterometro

Compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23.11.2020, una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell’operazione. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i)  il soggetto passivo che riceve una fattura per un’operazione soggetta a reverse charge può procedere all’integrazione “elettronica” dell’imposta, utilizzando uno dei nuovi codici “TipoDocumento” da TD16 a TD19; ii) se il cedente/prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta “utilizzando la medesima tipologia di documento” trasmessa al SdI per l’integrazione della prima fattura ricevuta, indicando, però, gli importi con segno negativo. Viene precisato, inoltre, che il reverse charge in formato elettronico risulta facoltativo. A questo proposito, l’Amministrazione finanziaria riconosce che il cessionario/committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto. In questo caso, però, l’operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dall’Agenzia delle Entrate. Altro chiarimento riguarda l’alternatività fra l’integrazione elettronica nel reverse charge “esterno” e la presentazione dell’esterometro. L’utilizzo dei codici TD17, TD18 o TD19 consente di evitare la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere.

 

 

Premessa

In prossimità dell’1.1.2021, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato della fattura elettronica via SdI (facoltativo dall’1.10.2020), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell’operazione.

Si riassumono, in sintesi, alcune delle istruzioni contenute nella guida, che fornisce chiarimenti anche in tema di esterometro. Il documento dell’Agenzia è stato pubblicato, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (v. 1.6.2).

 

Nota di credito per operazioni in reverse charge

In presenza di un’operazione soggetta a reverse charge, il cessionario o committente, ricevuta la fattura dal fornitore, può procedere all’integrazione “elettronica” dell’imposta, utilizzando uno dei nuovi codici “TipoDocumento” da TD16 a TD19.

 

Qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito, il cessionario o committente potrebbe procedere all’integrazione della stessa, “utilizzando la medesima tipologia di documento” trasmessa al Sistema di Interscambio per l’integrazione della prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo“.

 

Facendo riferimento all’esempio proposto dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate, si ipotizzi che un fornitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro e che il cliente italiano integri elettronicamente il documento utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto imponibile, un’imposta pari a 44,00 euro.

 

Qualora il fornitore emettesse, successivamente, una nota di credito per un importo pari a 20,00 euro, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo.

 

Reverse charge elettronico non obbligatorio

Da più parti ci si era domandati se l’introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento” contenuti nelle ultime versioni delle specifiche tecniche, comportasse il conseguente obbligo di procedere, dall’1.1.2021, all’integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Posto che le disposizioni del DPR 633/72 non hanno subito alcuna modifica, il cessionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto, come ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Qualora, però, non si scegliesse di procedere all’integrazione elettronica mediante SdI, l’operazione non potrebbe apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dal prossimo anno dall’Agenzia delle Entrate.

 

Per questo motivo, nella guida, viene suggerito ai soggetti passivi che intendano avvalersi dei suddetti registri precompilati, di trasmettere i documenti integrati in formato elettronico entro la fine del mese indicato nel campo “Data” del file, che, ad esempio, nel caso di reverse charge “interno” corrisponderà alla data di ricezione o ad altra comunque ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

 

Esterometro alternativo al reverse charge esterno in formato elettronico

Un ulteriore chiarimento contenuto nel documento dell’Agenzia, concerne l’alternatività fra l’integrazione elettronica nel reverse charge “esterno” e la presentazione dell’esterometro.

 

L’utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture.

 

Autofattura per splafonamento

Con riferimento al nuovo codice TD21, utilizzabile nel caso in cui si desideri sanare l’acquisto di beni o servizi con dichiarazione d’intento per importi superiori al plafond disponibile, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in occasione della compilazione del documento:

 

  • nel campo “CedentePrestatore” vanno indicati i dati di colui che emette l’autofattura;
  • nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” va riportata la data “di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione”, che deve comunque rientrare nell’annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
  • occorre indicare l’ammontare che eccede il plafond e la relativa imposta;
  • va inserita la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 (“DatiFattureCollegate”), nel caso in cui venga emessa una distinta autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l’emissione di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all’autofattura, dei dati delle fatture di riferimento e dei nominativi dei diversi fornitori.

 

Altre istruzioni operative

Nella guida sono presenti ulteriori istruzioni operative. Fra i chiarimenti forniti, l’Agenzia ha precisato che nelle varie ipotesi di inversione contabile, il cessionario o committente che utilizzi i codici TD16, TD17, TD18, o TD19 indicherà, nel campo 2.1.6 “DatiFattureCollegate”, l’identificativo “IdSdi” attribuito dal Sistema di interscambio della fattura di riferimento.

 

L’Amministrazione finanziaria ha altresì ricordato che nella compilazione del documento elettronico di integrazione delle fatture ricevute per acquisto di servizi dall’estero (codice TD17), il campo “Data” deve contenere:

è la data di ricezione della fattura (o altra data che ricada nel mese di ricezione), nel caso in cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra-UE;

è la data di effettuazione dell’operazione, nell’ipotesi di emissione di autofattura per acquisto di servizi extra-UE (o acquisti da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).

 

Codici natura

Nella guida sono inoltre presenti istruzioni relative all’utilizzo dei codici “Natura”.

 

Per quanto attiene il nuovo codice N2.1, riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, l’Agenzia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72 (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice dovrà essere riportata la dicitura “inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco “AltriDatiGestionali”.

 

Il documento specifica altresì che il codice N6.9, rubricato “inversione contabile – altri casi”, va utilizzato in caso di nuove tipologie di operazioni soggette a inversione contabile, rispetto a quelle elencate nei codici attualmente previsti. L’Amministrazione finanziaria sottolinea come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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