CIRCOLARE n. 44 -Proroga versamento imposte decreto agosto
Per contribuenti ISA e forfetari arriva la proroga dei versamenti al 30 ottobre
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, possono regolarizzare – entro il 30 ottobre 2020 – i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che dovevano essere effettuati entro 20 luglio 2020 ovvero entro il 20 agosto 2020 (in questo secondo caso, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo). Ai fini della regolarizzazione, il versamento deve essere maggiorato dello 0,80 per cento delle imposte dovute.
Uno degli emendamenti approvati al decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) prevede, mediante inserimento dell’art. 98-bis, anche la proroga dei versamenti da dichiarazione da parte dei soggetti ISA, dei contribuenti in regime forfetario, di coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il reddito secondo il regime della trasparenza fiscale.
Tali soggetti “possono regolarizzare” i versamenti delle imposte sui redditi, dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, e dell’IRAP (qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020), non effettuati entro i termini previsti (20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione oppure 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%), pagando le somme dovute entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,80%.
Ambito soggettivo
La proroga/regolarizzazione riguarda “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2” del D.P.C.M. 27 giugno 2020, in presenza della condizione di diminuzione del fatturato.
Si tratta di coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019), la norma richiamata dalla disposizione in commento (art. 1 del D.P.C.M. 27 giugno 2020) nel riferirsi ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
– applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA;
– partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR), aventi i requisiti sopra indicati.
Condizione della diminuzione di fatturato
La proroga dei versamenti trova applicazione ai soggetti sopra indicati a condizione che gli stessi abbiano subito “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.
Seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate in relazione al decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (par. 2.2.5), si osserva che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi al primo semestre del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dalla norma in commento, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi da gennaio a giugno e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica di tali mesi, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. “La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 )”.
Versamenti interessati dalla proroga
La proroga riguarda:
– i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi: saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020, ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
– i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
La proroga dovrebbe ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019 qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di differimento del versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 542/1999).
Nuovo termine per i versamenti
Per effetto del D.P.C.M. 27 giugno 2020 i soggetti in esame, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni IRAP sono stati legittimati ad effettuare tali versamenti:
- a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Con la disposizione in esame, tali soggetti, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui sopra alle predette scadenze, “possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,80 per cento delle imposte dovute”.
Esempio n. 1
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha versato alcunché entro il 20 luglio e ha versato 100,4 euro entro il 20 agosto. La posizione del soggetto è regolare. |
Esempio n. 2
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha effettuato alcun versamento né entro il 20 luglio né entro il 20 agosto. Ora potrà versare 100,8 euro entro il 30 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni. |
Esempio n. 3
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha effettuato alcun versamento né entro il 20 luglio né entro il 20 agosto, regolarizzando la violazione mediante ravvedimento operoso. Questo contribuente non può utilizzare la proroga in esame perché l’emendamento prevede che “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”. |
Esempio n. 4
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020, ha versato: – 80 euro entro il 20 luglio. Ora potrà versare 20,16 euro (20 + 0,8%) entro il 30 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni. |
Esempio n. 5
Un contribuente tenuto a versare 100 euro come saldo 2019 e 80 euro come primo acconto 2020 ha versato il 20 luglio solo il saldo 2019. Tale soggetto potrà versare il primo acconto di 80 euro entro il 30 ottobre 2020, maggiorato dello 0,80 per cento. |
Omesso versamento della maggiorazione
Nel caso di mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 o dello 0,80 per cento la sanzione prevista per l’omesso versamento si applica sulla differenza non versata, fermo restando che il versamento si considera comunque avvenuto il giorno del pagamento incompleto (cfr. circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, par. 1).
Proroga dell’acconto
L’art. 98 del D.L. n. 104/2020, per gli stessi soggetti beneficiari della regolarizzazione in esame, ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta della seconda (o unica) rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP 2020, da versare entro novembre di quest’anno.
Anche per questa proroga è richiesto che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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