CIRCOLARE n. 41 -Le principali novità fiscali del D.L. 104-20
Le principali novità fiscali del D.L. 104/2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia“, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, ha introdotto nuove disposizioni collegate all’emergenza COVID-19. Tra le misure fiscali di maggior interesse, che interessano le imprese, si segnalano le seguenti: i) l’ulteriore rateizzazione del 50% delle somme relative a versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. “Decreto Rilancio” (vedi ns. circolare n. 40) ; ii) la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020; iii) l’introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti in centri storici con turisti esteri; iv) la proroga al 31.1.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI; v) l’introduzione di un “bonus pubblicità” per gli investimenti nel settore sportivo; vi) il rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese; vii) la proroga moratoria per le PMI; viii) l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d’impresa / partecipazioni (con possibile rilevanza fiscale meno “costosa” rispetto alle precedenti). |
Premessa |
Il DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, ha introdotto nuove disposizioni collegate all’emergenza COVID-19. Tra le misure di maggior interesse che interessano le imprese si segnalano le seguenti.
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58) |
E’ previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. |
Calo del fatturato |
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM. |
Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011.
Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. |
L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Irrilevanza fiscale |
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici (art. 59) |
Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Calo del fatturato |
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Determinazione del contributo |
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
à 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; à 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; à 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni. |
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 25 co. 7 – 14 del DL 34/2020 convertito. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. |
Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del DL “Agosto”.
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (art. 60) |
Sono stanziate nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:
- finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. “Nuova Sabatini” – art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
- finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020;
- interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è in-crementata a 300 milioni di euro per il 2020;
- contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mer-cati finanziari e dei capitali (art. 1 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
- agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
- aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della 27.12.2019 n. 160.
Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese – Deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà (art. 62) |
In deroga all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020, conv. L. 77/202025, gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del DL 34/2020, conv. L. 77/202026, possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure,
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure,
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Fondo centrale garanzia PMI – Enti non commerciali (art. 64 co. 3) |
Con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.
La formulazione precedente della norma, invece, limitava l’accesso al predetto fondo sotto due profili:
è da un lato, menzionando i soli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, circostanza che determinava l’esclusione dalla misura di quegli enti non commerciali, diversi da ONLUS, ODV e APS, che non risultano iscritti in specifici registri, ma che comunque svolgono attività di interesse generale (come le fondazioni prive della qualifica di ONLUS)28 è dall’altro, richiedendo l’esercizio di attività d’impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento. |
Proroga moratoria per le PMI (art. 65) |
Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione:
- previsti all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
- previsti all’art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 DL 18/2020.
È, inoltre, stabilito che:
- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall’art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 – modificato e integrato ai sensi della presente disposizione – il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorra dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come novellato dalla presente disposizione. L’art. 65 del DL 104/2020 opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE30
Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo – Modifiche (art. 77 co. 1 lett. a) e b) |
Sono apportate alcune modifiche all’art. 28 del DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.
Strutture termali |
Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali (modifica all’art. 28 co. 3 del DL 34/2020).
Proroga dell’agevolazione |
Il credito d’imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali). Con una modifica all’art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che:
- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Misure urgenti per il settore turistico (art. 77 co. 2) |
La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, sia prorogata fino al 31.3.2021.
Abolizione seconda rata IMU per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri (art. 78) |
Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivi-tà ivi esercitate.
Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020. |
Per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l’art. 177 del DL 34/2020 convertito aveva già previsto l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri |
Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano an-che gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi – Reintroduzione per il 2020 e 2021 (art. 79) |
Viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/201440. Il credito d’imposta spetta anche a:
- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature neces-sarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all’aria aperta.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019). |
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione soste-nute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019).
Modalità di utilizzo |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014).
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81) |
Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Investimento agevolabile |
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/9141. |
Determinazione dell’agevolazione |
Il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. |
Modalità di utilizzo |
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. |
Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta, ecc.).
Incremento fondo per l’autotrasporto (art. 84 co. 1) |
La dotazione finanziaria del fondo di cui all’art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all’art. 1 co. 106 della L. 266/2005. |
Fondo per settore trasporto di persone con autobus non soggetti a servizio pubblico (art. 85) |
Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epide-miologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020:
- destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del DLgs. 21.11.2005 n. 285 ovvero sulla base di autorizzazioni regionali;
- in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo 23.2.2020 – 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
Tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. |
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Incremento del tetto massimo di spesa (art. 96 co. 1) |
Vengono incrementati i fondi stanziati per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per il 2020.
In particolare, all’art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017 convertito, come modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni);
- il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoni-che locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
- il fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è incrementato di 57,5 milioni (in luogo dei precedenti 32,5).
Credito d’imposta per l’acquisto carta dei giornali – Incremento della misura (art. 96 co. 2) |
Viene modificata la misura del credito d’imposta per l’acquisto della carta per giornali di cui all’art. 188 del DL 34/2020 convertito.
Per l’anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% (in luogo del precedente 8%) della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 30 milioni (in luogo del precedente limite di 24 milioni).
Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici – Modifiche (art. 96 co. 3 – 6) |
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al DLgs. 15.5.2017 n. 70. Tra le modifiche per l’anno di contribuzione 2020, si segnalano le seguenti:
- tra i requisiti per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 25% (in luogo del precedente 30%) delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 15% (in luogo del precedente 20%) delle copie annue distribuite, per le testate nazionali (art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 70/2017);
- qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 8 del DLgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale. |
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (art. 97) |
Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito.
In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate men-sili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. |
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98) |
Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Soggetti beneficiari |
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Atteso il rinvio operato all’art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-voratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancor-ché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’atti-vità, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
è i soci di società di persone; è i collaboratori di imprese familiari; è i coniugi che gestiscono aziende coniugali; è i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. profes-sionisti con studio associato); è i soci di società di capitali “trasparenti”. |
Requisito del calo del fatturato |
La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sospensione dei termini di riscossione (art. 99) |
Viene modificato l’art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell’ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020).
Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020. |
La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Per come è formulato l’art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Va però detto che, secondo la censurabile interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) del-l’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.
Dilazione delle somme iscritte a ruolo |
Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.
Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci. |
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni |
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all’8.3.2020. |
Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga) |
Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020. Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.
Rivalutazione dei beni per le cooperative agricole – Eliminazione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 106) |
Il decreto interviene sull’art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole. Possono beneficiare della rivalutazione gratuita le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
I beni rivalutabili sono quelli indicati nell’art. 1 co. 696 della L. 160/2019, ovvero i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. |
In particolare, la rivalutazione deve:
- riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Il beneficio consiste nella possibilità di eseguire la rivalutazione, fino a concorrenza delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell’art. 84 del TUIR, senza assolvimento di imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare.
Autorizzazione da parte della Commissione Europea – Eliminazione |
In origine, il co. 3 dell’art. 136-bis del DL 34/2020 convertito prevedeva che questa la disciplina fosse subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il DL “Agosto” ha sostituito questa previsione, stabilendo che la rivalutazione in argomento si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni”. |
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107) |
Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020) senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Aliquote IMU – Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 108) |
Modificando il co. 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 viene riscritta la disposizione che prevede, a decorrere dall’anno 2020, che i Comuni possano deliberare un aumento dell’aliquota massima dell’IMU dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019
Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio – Proroga (art. 109) |
Sono prorogate le agevolazioni per gli esercizi pubblici che erano state precedentemente introdotte dall’art. 181 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”). Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).
Dall’1.5.2020 al 31.12.2020, non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via tele-matica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010. |
Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.
Nuova rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110) |
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea). |
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. |
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. |
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11,13,14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali. |
Erogazioni liberali in natura ai dipendenti – Incremento del limite di esclusione da tassazione (art. 112) |
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 41 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DEL D.L. 104/20