CIRCOLARE N. 4 – RICHIESTA DATI IVA 2023
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2023 (periodo d’imposta 2022)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2023 (cadendo il 30 aprile di domenica).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2022 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2023
Principali modifiche ai modelli
Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VO
Nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
QUADRO CS
Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
QUADRO VA
Con riferimento al rigo VA15 “società di comodo” dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle c.d. “società in perdita sistemica”.
Si ricorda che per le società e gli enti considerati di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2023 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 2 maggio) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2023 per l’anno 2022.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio u.s.);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2023 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che già dall’anno 2020, per la gestione del credito Iva annuale è necessario tener conto di alcune novità intervenute in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità ISA 2022 almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021 (risultante dal modello Redditi 2022), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2023.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2021 (inserito nella dichiarazione Iva 2022), bensì quello dell’anno 2022 (risultante dal modello Iva 2023) o quello dei primi tre trimestri del 2023.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2023, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2022, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2022 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
ALLEGATO 1
Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione Annuale IVA:
- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2022
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
Dati relativi all’attività
- Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) € ………
- Vendite beni strumentali ammortizzabili € ………
- Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) € ………
- Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio € ………
- Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi € ………
- Vendite/servizi a condomini € ………
Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2022, si chiede la copia del relativo contratto.
- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).
Dati per compilazione rigo A16
Quest’anno è aggiornato con i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. (solo per enti sportivi, sale da ballo e altre strutture artistiche):
Iva mesi di
Gennaio 2022 importo Iva __________________Data pagamento__________________
Febbraio 2022 importo Iva _________________ Data pagamento__________________
…………………………………………………………………………………………………………
Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)
- Imponibile acquisti Iva detraibile € ……… + Iva € ………
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ……… + Iva € ………
Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ………
Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2022)
- Vendite CEE – beni € ……… + Iva € ………
- Vendite CEE – servizi € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE – beni € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE – servizi € ……… + Iva € ………
Operazioni internazionali
- Vendite – esportazioni dirette € ………
- Vendite – servizi internazionali € ………
- Vendite – esportatori abituali € ………
- Acquisto – importazioni € ……… + Iva € ……
- Acquisto – servizi internazionali € ………
Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano
- Vendite € ……… + Iva € ………
- Acquisto con Iva € ……… + Iva € ………
- Acquisto senza Iva € ……… + Iva € ………
Operazioni esenti Art. 10
- Cessioni esenti VE33 € ………
- Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 16 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 € ………
Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)
- Acquisti da soggetti minimi € ………
- Acquisti da soggetti forfettari € …
Operazioni esenti Legge 178/2020 (beni Covid 19-Strumentazione per diagnostica e vaccini)
- Operazioni esenti VF 34 campo 9 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati
- Cessioni non soggette VE 36 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)
- Acquisti da regime iva per cassa VF 21 € ……… + Iva € ………
- Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 € ………
Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2
- Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8
- Cessione rottami VE35 P.2 € ………
- Acquisto rottami VJ6 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni
- Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a
- Vendite servizi VE35 p. 4 € ………
- Acquisto servizi VJ12 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis
- Vendite VE35 p. 5 € ………
- Acquisto VJ13 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b – c
- Vendite VE35 p. 6-7 € ………
- Acquisto VJ14 – VJ15 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter
- Vendite servizi VE35 p. 8 € ………
- Acquisto servizi VJ16 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater
- Vendite VE35 p. 9 € ………
- Acquisto VJ17 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter (Split Payment)
- Vendite beni e servizi VE38 € ………
- acquisti beni e servizi VJ18 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime Iva del margine
- Vendite in regime del margine € ………
- Margine lordo di operazioni imponibili € ……… + Iva € ………
Operazioni con Iva ad esigibilità differita
- Vendite con Iva ad esigibilità differita € ……… + Iva € ………
- Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € ……… + Iva € ………
Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ)
Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 e la dichiarazione IVA del presente anno d’imposta
- Anno d’imposta IVA periodica versata ………
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………
Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati
- Operazioni imponibili a privati € ……… + Iva € ………
Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:
- Abruzzo € ……… + Iva € ………
- Basilicata € ……… + Iva € ………
- Bolzano € ……… + Iva € ………
- Calabria € ……… + Iva € ………
- Campania € ……… + Iva € ………
- Emilia Romagna € ……… + Iva € ………
- Friuli Venezia Giulia € ……… + Iva € ………
- Lazio € ……… + Iva € ………
- Liguria € ……… + Iva € ………
- Lombardia € ……… + Iva € ………
- Marche € ……… + Iva € ………
- Molise € ……… + Iva € ………
- Piemonte € ……… + Iva € ………
- Puglia € ……… + Iva € ………
- Sardegna € ……… + Iva € ………
- Sicilia € ……… + Iva € ………
- Toscana € ……… + Iva € ………
- Trento € ……… + Iva € ………
- Umbria € ……… + Iva € ………
- Valle d’Aosta € ……… + Iva € ………
- Veneto € ……… + Iva € ………
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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