CIRCOLARE N. 4 – LIMITI ALLE DETRAZIONI IRPEF DAL 2025

Limiti alle detrazioni IRPEF dal 2025 (anche per bonus fiscali edilizi)

Il contributo esamina puntualmente i limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche introdotti dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) con l’ausilio di tabelle ed esempi pratici. Comprese tabelle di riepilogo di tutte le detrazioni vigenti, soggette o meno ai limiti introdotti.

 

DETRAZIONI FISCALI LIMITI 2025 ESEMPI TABELLE – L’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), al comma 10, ha introdotto limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Detti limiti si applicano anche alle detrazioni derivanti dagli interventi edilizi agevolabili (c.d. “Bonus fiscali edilizi”, la cui disciplina è stata a sua volta oggetto di riordino ad opera della Legge di bilancio (vedi Bonus fiscali edilizi, tutte le novità previste dalla Legge di bilancio 2025 e Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)

In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato “Riordino delle detrazioni”. Il nuovo articolo prevede che – fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa – per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dall’imposta sui redditi sono ammesse fino a un massimo determinato calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente basato sul numero di figli a carico (che si trovino, cioè, nelle condizioni indicate dal comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

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In base al citato comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986, si considerano “a carico” i figli che si trovino nelle condizioni indicate dal seguente schema.

ETÀ DEL FIGLIO REDDITO DEL FIGLIO
Minore di 21 anni Reddito complessivonon superiore a 2.840,51 euro(*)
Tra 21 e 24 anni Reddito complessivonon superiore a 4.000 euro(*)
(*) Il reddito si considera al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il riferimento normativo è altresì al concetto di “nucleo familiare” individuato dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si riporta di seguito una tabella, di elaborazione redazionale, di ausilio per la comprensione dei figli che vanno conteggiati e ricompresi nel nucleo familiare.

FIGLI MINORENNI (ANCHE AFFIDATARI) FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI E NON
* Se hanno meno di 18 anni fanno sempre parte del nucleo familiare.

* Se vivono con i nonni, il loro nucleo familiare sarà sempre composto dal nucleo con i genitori.

* Se sono in affidamento preadottivo, rientrano nel nucleo familiare dell’affidatario anche se ancora inseriti nella famiglia anagrafica del genitore.

Fanno parte del nucleo familiare dei genitori:

* i figli maggiorenni conviventi;

* i figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori, senza figli e non coniugati.

I figli che non siano a carico dei genitori costituiscono un nucleo familiare a sé stante, così come quelli coniugati con figli.

 

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LIMITI ALLE DETRAZIONI GIÀ IN VIGORE DAL 2020 – Si ricorda preliminarmente che – a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 15 del D.P.R. 917/1986 (ad opera della L. 160/2019) – a decorrere dal 2020, le detrazioni d’imposta previste dal citato art. 15 del D.P.R. 917/1986 spettano secondo lo schema seguente.

REDDITO DETRAZIONE SPETTANTE
Reddito complessivo non eccedente 120.000 Per l’intero importo
Reddito complessivo eccedente 120.000 Per la parte corrispondente 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro

ESEMPI:
1* Per un contribuente con reddito di 120.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 – 120.000) / 120.000 = 100%
2* Per un contribuente con reddito di 180.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 – 180.000) / 120.000 = 50%
3* Per un contribuente con reddito di 240.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 – 240.000) / 120.000 = 0%
In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
I limiti considerati andranno pertanto verificati unitamente alle nuove soglie introdotte dal 2025, qui in discussione.

Si veda in proposito anche l’art. 2 del D. Leg.vo 216/2023, comma 1, che ha previsto ulteriori limitazioni, per il solo 2024 e per alcune specifiche tipologie di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.

LIMITI PER LA FRUIZIONE DI DETRAZIONI FISCALI – Tornando alle norme introdotte a regime dalla Legge di bilancio 2025, il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 dispone che il limite massimo alle detrazioni si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente in base ai figli a carico.
Ai sensi del comma 2, l’importo base è il seguente.

REDDITO IMPORTO BASE
Tra 75.000 e 100.000 euro 14.000
Oltre 100.000 Euro 8.000

Secondo il comma 6, art. 16-ter del D.P.R. 917/1986, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai sensi del comma 3, il coefficiente moltiplicativo è il seguente.

FIGLI A CARICO COEFFICIENTE
Nessuno 0,50
Uno 0,70
Due 0,85
Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 1

Alla luce di quanto sopra, si riporta una tabella dei limiti massimi di detrazione in base al reddito e al numero di figli a carico compresi nel nucleo familiare.

REDDITO FIGLI A CARICO DETRAZIONI MASSIME
Tra 75.000 e 100.000 euro Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 14.000 Euro
(14.000 x 1)
Due 11.900 Euro
(14.000 x 0,85)
Uno 9.800 Euro
(14.000 x 0,70)
Nessuno 7.000 Euro
(14.000 x 0,50)
Oltre 100.000 Euro Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 8.000 Euro
(8.000 x 1)
Due 6.800 Euro
(8.000 x 0,85)
Uno 5.600 Euro
(8.000 x 0,70)
Nessuno 4.000 Euro
(8.000 x 0,50)

APPLICAZIONE A BONUS FISCALI EDILIZI – Il comma 5 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bisdel D.P.R. 917/1986 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualitàrilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

ESCLUSIONI – Il comma 4 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite sopra descritto:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 del D.L. 3/2015, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter.Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024:
* ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera a), ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
* ai sensi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera b), ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
* ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1-ter, ossia un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 2.582,29 euro (5 milioni di lire) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del testo vigente dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 3-quater, la detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

 

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31/12/2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024.

TABELLE RIEPILOGATIVE – Nelle seguenti tabelle sono indicate, a titolo esemplificativo:
1* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati;
2* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati, con riguardo alle spese effettuate fino al 31/12/2024;
3* le detrazioni alle quali i limiti sopra commentati non si applicano in quanto destinate esclusivamente a soggetti percettori di redditi inferiori a 75.000 euro;
4* le detrazioni alle quali si applicano i limiti sopra commentati.
Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.

1* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili Art.15 co.1 lett. c) TUIR
per investimenti in start-up innovative Artt. 29 e 29-bis, D.L. 179/2012
per investimenti in PMI innovative Art. 4, co. 9 e 9-ter, D.L. 3/2015

 

 

2* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31/12/2024
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1 lett. a) TUIR
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1 lett. b) TUIR
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1-ter TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) Art.15 co.1 lett. f) TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Art. 16-bis TUIR

 

 

3* DETRAZIONI ESCLUSE IN QUANTO DESTINATE A REDDITI FINO A 75.000 EURO
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR
per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR
per spese per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR
per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) Art. 16 co. 01 TUIR
per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) Art. 16 co. 1 TUIR
per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni) Art. 16 co. 1-bis TUIR
per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro) Art. 16 co. 1-ter TUIR

 

 

4* DETRAZIONI ALLE QUALI SI APPLICANO I NUOVI LIMITI DAL 2025
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE NORMA DI RIFERIMENTO
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari Art.15 co.1 lett. a) TUIR
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa Art.15 co.1 lett. b) TUIR
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale Art.15 co.1-ter TUIR
per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell’acquisto prima casa Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR
per spese veterinarie Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR
per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR
per spese funebri Art.15 co.1 lett. d) TUIR
per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali Art.15 co.1 lett. e) TUIR
per spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR
per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024) Art.15 co.1 lett. f) TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024) Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR
per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico Art.15 co.1 lett. g) TUIR
per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico Art.15 co.1 lett. h) TUIR
per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR
per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo Art.15 co.1 lett. i) TUIR
per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR
per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR
per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR
per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR
per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR
per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR
per spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR
Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche Art.15 co.1.1 TUIR
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori; Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR
Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR) per spese sostenute dal 01/01/2025
per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi: Art. 16-bis co. 1
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale lett. a)
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze lett. b)
per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi lett. c)
per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune lett. d)
per l’eliminazione di barriere architettoniche; lett. e)
per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi lett. f)
per cablare degli edifici e contenere l’inquinamento acustico lett. g)
per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili lett. h)
per l’adozione di misure antisismiche lett. i)
per la bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici lett. l)
per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati Art. 16-bis co. 3
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Art. 16-bis co. 3-bis
Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR
per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia Art. 1, L. 28/1999
per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova Art. 8, co. 3, L. 52/2001
per spese per asili nido Art. 1, co. 355 L. 266/2005 e art. 2, co. 6 L. 203/2008
per erogazioni liberali a favore dei partiti politici Art. 11 D.L. 149/2013
per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’ Art. 119, co. 4, D.L. 34/2020
per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa Art. 16, co. 2, D.L. 63/2013
per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore Art. 83, comma 1, D. Leg.vo 117/2017
per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci Art. 83, comma 5, D. Leg.vo 117/2017
per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale Art. 25, L. 367/1996

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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