CIRCOLARE n. 4 – Credito di imposta per gli investimenti

Credito d’imposta sui nuovi beni strumentali: via libera alle compensazioni

Via libera all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi. Grazie ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 2021, è infatti possibile utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021. Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno devono scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre 2020, quale agevolazione sfruttare: per tale arco temporale, infatti, i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio 2020 coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020. Non si tratta di una mera scelta di convenienza fiscale; la decisione si rifletterà anche sugli aspetti documentali. In che modo?

È possibile utilizzare in compensazione i nuovi crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi.

Per effetto della risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, che ha istituito i relativi codici tributo, è infatti possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati sull’acquisto di beni strumentali nuovi di cui alla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e alla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno anche scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre scorso, quale agevolazione sfruttare visto che per tale arco temporale i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020.

Oltre ad essere una scelta di mera convenienza fiscale la stessa si rifletterà anche sugli aspetti documentali previsti dalle due disposizioni in commento, dovendo a tal fine procedere con le adeguate annotazioni nelle fatture di acquisto dei fornitori.

 

 

Ambito soggettivo

 

Possono beneficiare dei crediti in esame tutte le tipologie di imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensione e dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfettario) subordinatamente però:

  • Al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziale a favore dei lavoratori;
  • Alla condizione che non si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

Possono beneficiarne anche i professionisti.

I nuovi codici tributo

La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:

– 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari);

– 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0)

– 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0).

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:

– 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari);

– 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0);

– 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).

Attenzione. Nella risoluzione viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Per i beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data, il credito d’imposta spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la prima finestra utile si presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per oggi, 18 gennaio 2021.

 

La coesistenza delle due agevolazioni

Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali come da tabella che segue:

Periodo di riferimento Norma agevolativa
Periodo 1/1 – 15/11/2020 Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019
Periodo 16/11 – 31/12/2020 Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020

Da ciò deriva, abbastanza chiaramente, che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale, si potrà utilizzare unicamente il credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 sulla base dei primi tre codici tributo sopra descritti.

Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti per ogni singolo bene.

In detto secondo periodo temporale, esaminando con attenzione le diverse percentuali di determinazione dei crediti d’imposta nonché i periodi minimi di utilizzo, verrebbe naturale orientare tale scelta sempre sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

In realtà prima di decidere il da farsi sarà opportuno che i contribuenti facciano anche altre considerazioni.

Grazie alla tabella riassuntiva si può infatti vedere come cambiano le modalità di determinazione del credito d’imposta a seconda della normativa utilizzata.

Credito d’imposta legge n. 160/2019 (1/1 – 31/12/2020) Credito d’imposta legge n. 178/2020 (16/11 – 31/12/2020)
Beni materiali ordinari 6% fino a 2 milioni

Codice:6932

Beni materiali ordinari 10% fino a 2 milioni

Codice: 6935

Beni immateriali ordinari 10% fino a 1 milione

Codice: 6935

Beni materiali industria 4.0 40% fino a 2,5 milioni; 20% oltre fino a 10 milioni

Codice: 6933

Beni materiali industria 4.0 50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre fino a 10 milioni;

10% oltre fino a 20 milioni

Codice: 6936

Beni immateriali 15% fino a 700.000

Codice: 6934

Beni immateriali 4.0 20% fino a 1 milioni

Codice: 6937

Oltre a dette modalità di calcolo le due disposizioni normative prevedono anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d’imposta spettanti.

Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione.

Per la seconda tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.

In aggiunta a quanto già anticipato circa il momento in cui si può iniziare ad utilizzare il credito d’imposta (dall’anno successivo all’investimento o dallo stesso anno), è il numero delle quote annuali in cui tale agevolazione deve essere suddivisa che può fare la differenza nella scelta.

Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.

Norma agevolativa Modalità di utilizzo
Credito d’imposta legge n. 160/2019 Beni materiali 5 quote annuali
Beni immateriali 4.0 3 quote annuali
Credito d’imposta legge n. 178/2020 Beni materiali e immateriali 3 quote annuali
Beni ordinari non 4.0 (ricavi/compensi sotto 5 milioni) 1 quota annuale

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una tipologia di credito d’imposta o dell’altra, sono evidentemente più di una.

In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie alle percentuali più elevate e al minor numero di rate di utilizzo.

Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.

In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio mix fra le due tipologie di agevolazioni.

Anche l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.

 

La diversa dicitura in fattura

La scelta per l’una o per l’altra disposizione agevolativa, come abbiamo già anticipato, si riflette anche sugli obblighi documentali che il contribuente deve porre in essere. In particolare, si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, anche la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.

Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornitore – avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 438/2020 – richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa.

Anche in questo caso, per semplificare l’adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:

Regime agevolativo Dicitura in fattura
Credito d’imposta legge n. 160/2019 Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
Credito d’imposta legge n. 178/2020 Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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