CIRCOLARE n.37 – Gli acquisti da non residenti nel nuovo esterometro
ACQUISTI DA NON RESIDENTI NEL NUOVO ESTEROMETRO DALL’1.7.2022:
MODALITÀ/TEMPISTICHE DI INVIO DEI DATI TRAMITE SDI
Dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” (invio puntuale tramite SdI delle singole operazioni effettuate/ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).
In merito alle modalità di compilazione dei documenti xml recentemente l’Agenzia delle Entrate ha specificato, tra l’altro, che:
- dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell’operazione;
- il termine di invio dei dati delle operazioni non è unico, fisso, ma “mobile” legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o al momento di effettuazione delle operazioni passive;
- i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 costituiscono prova dell’adempimento dell’obbligo di invio dei dati in esame. Gli stessi consentono di assolvere anche all’obbligo di integrazione/autofattura previsto dalla disciplina IVA;
- per gli acquisti di beni da San Marino senza IVA va utilizzato il Tipo documento TD19 con riferimento alla data di ricezione della fattura elettronica.
Come previsto dall’art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all’emissione della fattura elettronica hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale, per le quali è emessa/ricevuta fattura elettronica, nonché a seguito delle novità introdotte dall’art. 12, DL n. 73/2022 c.d. “Decreto Semplificazioni” per le operazioni di acquisto di beni/servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).
L’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica.
L’art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ha differito le nuove modalità di invio dell’esterometro dall’1.1 all’1.7.2022.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 13.7.2022, n. 26/E fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla nuova modalità di invio dei dati in esame. Dopo aver esaminato i chiarimenti riguardanti l’ambito applicativo dell’esterometro, di seguito sono esaminate le modalità/tempistiche di invio dei dati.
In particolare l’Agenzia ha precisato che dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell’operazione. In particolare, per le operazioni attive (cessioni di beni/prestazioni di servizi) fatturate da operatori italiani a soggetti esteri, nonché per le operazioni passive (acquisti), per le quali è previsto l’obbligo di autofattura, i dati indicati nei campi obbligatori (in particolare, “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione” ex art. 21, comma 2, lett. g, DPR n. 633/72):
◆ presenti nel documento (emesso extra SdI);
◆ riportati nel file xml da trasmettere a SdI;
devono essere coerenti.
Qualora, per generare il file xml da inviare a SdI per l’esterometro non sia utilizzato il medesimo software utilizzato per generare le fatture elettroniche da emettere verso acquirenti/ committenti italiani, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura “BENI”/ “SERVIZI”/“BENI E SERVIZI” (qualora in fattura siano presenti sia beni che servizi), rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa.
Per le operazioni passive che richiedono l’integrazione del documento ricevuto, l’Agenzia specifica che la coerenza non deve coincidere in una perfetta coincidenza delle informazioni. Pertanto in sede di generazione del file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero, da trasmettere a SdI per l’esterometro, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura “BENI”/“SERVIZI”/“BENI E SERVIZI”, rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
L’Agenzia ribadisce che con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni esportazioni) ovvero ricevuta fattura elettronica tramite SdI, non sussiste alcun divieto, ma un’assenza di obbligo (ciò al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione del contribuente).
MODALITÀ DI INVIO DEI DATI
Per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022 i dati in esame devono essere inviati:
– entro il termine di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni “attive” effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
– entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione/di effettuazione dell’operazione per le operazioni “passive” ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
OPERAZIONI ATTIVE
Vanno utilizzati i seguenti Tipi documento.
Cod Codice | Descrizione |
TD01 | Fattura |
TD24 | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 |
Come precisato nelle Specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), in vigore dall’1.7.2022, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo Codice destinatario va indicato “XXXXXXX”.
Il documento va trasmesso dal cedente/prestatore entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia:
- entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 26/E, il termine di invio dei dati è “mobile” (non è unico / fisso), in quanto legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni. Così, è possibile fare riferimento anche alle seguenti fattispecie:
- cessioni intraUE di beni (non imponibili IVA ex art. 41, DL n. 331/93), per le quali la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ex art. 46, DL n. 331/93. Ciò anche con riferimento ad una fattura emessa in un momento diverso, entro i limiti normativamente previsti (ad esempio, fattura emessa il 31.10.2022 per una cessione effettuata l’1.10.2022 e invio dati effettuato il 10.11.2022);
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE (non soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall’art. 21, comma 4, lett. DPR n. 633/72, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
I dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi considerate effettuate fuori dall’UE (non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, vanno trasmessi entro i termini “ordinari” (12 giorni).
OPERAZIONI PASSIVE
Vanno utilizzati i seguenti Tipo documento.
Codice Codice | Descrizione |
TD17 | Integrazione / autofattura acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione acquisto beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 |
Come desumibile dalle citate Specifiche tecniche il documento va trasmesso a SdI, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello:
- di ricevimento del documento comprovante l’operazione, in caso di operazioni intraUE;
- di effettuazione dell’operazione, in caso di operazioni extraUE.
Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, in assenza del documento comprovante l’operazione/quest’ultimo non sia pervenuto tempestivamente, l’invio dei dati va effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Così, in caso di servizi effettuati da un soggetto passivo extraUE a un soggetto passivo italiano, in assenza di un documento comprovante l’operazione/documento non prevenuto tempestivamente, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuare ai sensi dell’art. 6, comma 6, DPR n. 633/72, e quindi al momento in cui sono ultimate o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi/data di pagamento, se anteriore.
Nella Circolare n. 26/E in esame l’Agenzia precisa che:
- i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 unitamente alle ricevute generate da SdI al momento dell’invio/ricezione, costituiscono prova dell’adempimento dell’obbligo di invio dei dati in esame. Tali documenti differiscono a seconda che siano utilizzati a fini sostitutivi oppure integrativi delle fatture.
Documenti a fini sostitutivi | I file xml costituiscono ad ogni effetto “autofatture” (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.). Riguarda l’acquisto di servizi / beni da un soggetto extraUE ex art. 17, comma 2, primo periodo, DPR n. 633/72 trasmessi con Tipo documento TD17 e TD19. |
Documenti a fini integrativi | Considerato che esistono i documenti originari (fatture / altri documenti considerati tali ex art. 218, Direttiva n. 2006/112/CE), i file xml trasmessi non sostituiscono i documenti originari rappresentando l’adempimento dell’obbligo di integrazione / invio dei dati in esame. Riguarda le cessioni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto UE di cui all’art. 17, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, trasmesse con Tipo documento TD19 e TD17, nonché gli acquisti intraUE, trasmettessi con Tipo documento TD18). |
- la trasmissione dei file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19, consentono anche di assolvere all’obbligo di integrazione/autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
- l’esterometro e l’integrazione/autofatturazione sono obblighi autonomi, ancorché con un unico adempimento è possibile adempiere ad entrambi.
Non è obbligatorio effettuare l’integrazione/autofattura inviando i dati tramite file xml utilizzando il Tipo documento TD17, TD18 e TD19 (l’integrazione/autofattura potrebbe avvenire in forma cartacea). Infatti, l’omesso/tardivo invio dei dati con le modalità in esame costituisce violazione dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015 (esterometro) con applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D. Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili, ridotti a € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi);
- la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza, in linea generale, anche il tardivo assolvimento dell’IVA tramite l’integrazione/autofattura. Ferma restando la distinzione tra tali adempimenti (integrazione/autofattura), il tardivo assolvimento dell’IVA costituisce violazione legata al mancato versamento dell’IVA (eventualmente dovuta) autonoma rispetto alla tardiva trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero;
- il momento di trasmissione dei dati delle operazioni passive non incide sulla detrazione dell’IVA a credito. Tuttavia, l’Agenzia precisa che la rilevanza ai fini della detrazione dell’IVA può manifestarsi nel caso in cui la trasmissione dei dati avviene utilizzando Tipi documento che assolvono all’obbligo di autofattura (la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA si riflette sulla detrazione dell’imposta, fino al corretto adempimento).
Acquisti da San Marino senza IVA
In merito agli acquisti di beni con San Marino, per i quali il cedente sammarinese emette fattura elettronica senza IVA, l’Agenzia precisa che l’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche, ossia deve inviare a SdI un Tipo documento TD19 indicando, l’aliquota e l’imposta.
Si riporta di seguito le modalità di compilazione dei predetti Tipo documento TD17 / TD18 / TD19, desumibili dalle citate Specifiche tecniche (ver. 1.7) nonché dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (ver. 1.7) recentemente aggiornata dall’Agenzia delle Entrate.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
TD17 integrazione / autofattura acquisto servizi dall’estero | ||
Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente / stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia).
Il committente, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE) / emettere un’autofattura (in caso di servizi extraUE). Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il prestatore non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD17 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano. |
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Compilazione documento | ||
◆ Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso.
Qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, DPR. n. 633/72, il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di: – prestatore extraUE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del prestatore; – prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del prestatore; ◆ campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura. Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata: ◆ la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE; ◆ la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano. Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonchè a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.
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TD18 integrazione acquisto beni intracomunitari | ||
Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il cessionario, ai sensi dell’art. 46, DL n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso la fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46. |
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Compilazione documento
◆ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
◆ campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l’integrazione. Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero). Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N4 in caso di acquisti esenti), nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento. |
TD19 integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 |
Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un’autofattura (in caso di cedente extraUE).
Ai sensi dell’art. 17, comma 4, DPR n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.
Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche: ◆ in caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 riguarda l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica); ◆ per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.
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Compilazione documento |
◆ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso.
Qualora il cedente emetta una fattura con la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, DPR. n. 633/72 il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di: – cedente extraUE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del cedente; – cedente UE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del cedente; ◆ campo cessionario/committente: dati del cessionario, che effettua l’integrazione o emette l’autofattura. Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata: ◆ la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o dal fornitore sammarinese (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intraUE; ◆ la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extraUE.
Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento (per gli acquisti da San Marino può essere indicato l’IdSdI attribuito alla fattura).
N.B. – L’esempio più critico: GLI ACQUISTI SU INTERNET Una situazione che risulta tecnicamente complessa è l’acquisto, tramite piattaforma e-commerce, da fornitore extra-UE non stabilito, ma identificato in Italia (Vedi caso 1 pag. 9). ATTENZIONE in questo caso il termine di emissione dell’autofattura è anticipato rispetto al termine di invio dell’esterometro quindi: – chi fa la scelta di autofatturare con la vecchia modalità cartacea deve emettere l’autofattura cartacea entro 12 giorni e inviare l’esterometro allo SDI entro il 15 del mese successivo; – chi fa la scelta di autofatturare in modalità elettronica i documenti, deve inviare allo SDI l’autofattura (con validità anche ai fini dell’esterometro) entro 12 giorni dall’acquisto o dal pagamento se effettuato in anticipo.
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Mappa delle tempistiche
Caso | Metodo e termini IVA reverse charge | Annotazione registri | Scadenza
trasmissione XML |
1 – Acquisto interni di beni mobili da fornitore extra UE | Autofattura art. 17, comma 2
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione (*) |
Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione
Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione |
TD19 da trasmettere:
entro il 15 del mese successivo se mero flusso esterometro (autofattura cartacea); entro 12 giorni dall’effettuazione se autofattura elettronica (data XML = data effettuazione) |
2 – Acquisto interni di beni mobili da fornitore UE | Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47
Mese arrivo fattura fornitore (**) |
Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura | TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura
(data XML = data arrivo fattura fornitore UE) |
3 – Acquisto intracomunitario di beni | Come caso n. 2 | TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura
(data XML = data arrivo fattura fornitore UE) |
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4 – Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE | Autofattura art. 17, comma 2
Entro 15 del mese successivo effettuazione |
Come caso n. 1 | TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione) |
5 – Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE | Come caso n. 2 | Come caso n. 2 | TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE) |
6 – Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali) | Come caso n. 1 se fornitore extra UE
Come caso n. 2 se fornitore UE |
Come caso n. 1 se fornitore extra UE
Come caso n. 2 se fornitore UE |
TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni |
(*) Nel caso di pagamento e/o fatturazione anticipata rispetto alla spedizione/consegna non vale la fatturazione differita se D.D.T. mancante o successivo (circolari n. 27/E/1975 e n. 18/E/2014); valgono termini differiti se spedizione/consegna documentata da D.D.T. antecedente fatto anticipatorio.
(**) Autofattura art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione |
LINK PDF ARTICOLO:N.37 – GLI ACQUISTI DA NON RESIDENTI NEL NUOVO ESTEROMETROCIRCOLARE