CIRCOLARE n. 26 – Credito Sanificazione 2021
Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Si è aperta il 4 ottobre, con estensione fino al 4 novembre la finestra temporale per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).
La comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono definiti con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021, è adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta, in quanto necessario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.
L’edizione 2021 del credito d’imposta sanificazione presenta alcune analogie con il credito ex articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che inducono a ritenere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti sulla previgente normativa contenuti nella circolare AdE 20/E/2020.
Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel rispetto del duplice limite:
– euro 60.000 di credito per beneficiario;
– 200 milioni di euro di spesa complessiva.
L’ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile, che verrà determinata dall’Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021.
Sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari è molto ampia: il credito spetta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.
L’ambito oggettivo si caratterizza per il debutto, fra le voci di costo ammissibili, delle spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari.
Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:
- le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- le spese di somministrazione di tamponi suddette;
- le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione
Sotto il profilo temporale le spese devono essere state “sostenute” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021 e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:
- criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
- criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.
Per quanto concerne la fruizione del credito d’imposta l’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021 prevede esclusivamente due modalità di utilizzo diretto:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
Ipotizzando dunque che la percentuale di fruizione venga resa nota con provvedimento delle Entrate pubblicato venerdì 12.11.2021, la compensazione sarà possibile a partire da lunedì 15.11.2021 mediante utilizzo del codice tributo da istituirsi ad hoc.
Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istituiva.
Il credito d’imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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