CIRCOLARE n. 25 – Imposta di bollo 2022
Fatture Elettroniche: scadenza per imposta di bollo 2022
Il 31 maggio 2022 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre 2022).
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare, per determinare se è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo, le fatture elettroniche:
- trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI)
- ed elaborate senza scarto.
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha
emesse:
- il cedente/prestatore
- o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
Gli elenchi
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- e l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei
confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- e la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è
precedente alla fine del trimestre.
Bollo sulle e-fatture 2022: non cambiano i termini e le modalità di versamento
Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022, non sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. L’imposta deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. La scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto – per le fatture elettroniche del secondo trimestre – l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione:
– se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
– se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Periodo di riferimento | Termine di versamento |
I trimestre | – 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro
– 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro |
II trimestre | 30 settembre |
III trimestre | 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro |
IV trimestre | 28 febbraio |
Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Per effettuare il pagamento le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:
– 2521, per il primo trimestre;
– 2522, per il secondo trimestre;
– 2523, per il terzo trimestre;
– 2524, per il quarto trimestre.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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