CIRCOLARE n. 23 – DL 30.4.2022 N. 36 – Principali novità
DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR) – Principali novità
Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Il DL 36/2022 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 36/2022.
Il DL 36/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 estensione della fatturazione elettronica
Con l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
A decorrere dall’1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:
i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.
2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA elettronica PER IL TERZO TRIMESTRE 2022
I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
3 Sanzioni per mancata accettaZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE
Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.
L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).
3.1 Sanzioni
Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.
È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
3.2 Accertamento delle violazioni
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
4 strumenti di pagamento elettronico – obblighi comunicativi a carico degli operatori finanziari
L’art. 18 co. 4 del DL 36/2022 estende gli obblighi comunicativi previsti a carico degli operatori finanziari dall’art. 22 co. 5 del DL 124/2019.
Tale disposizione, a seguito della modifica del DL 36/2022, prevede che gli operatori finanziari trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:
i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
La previsione di tale comunicazione è funzionale a consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la spettanza dei crediti d’imposta di cui al medesimo art. 22 del DL 124/2019, i quali sono riconosciuti in rapporto alle commissioni addebitate sulle transazioni eseguite mediante mezzi di pagamento tracciabili.
Anteriormente alla modifica in argomento, invece, l’obbligo di comunicazione era limitato ai dati degli strumenti di pagamento elettronico di cui all’art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ossia:
gli strumenti collegati (nel rispetto delle regole tecniche indicate dal provv. Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 211996) ai registratori telematici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;
gli strumenti evoluti di incasso di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022, in vigore dall’1.5.2022, gli operatori finanziari sono dunque tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi della generalità degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante i medesimi, non limitandosi soltanto ai dati degli strumenti connessi alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
5 stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio
Ai sensi dell’art. 38 del DL 36/2022:
le risorse stanziate per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;
l’importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 4 del DL 152/2021.
6 comunicazione all’enea per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”
Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.
Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).
7 credito d’imposta per investimenti nelle ZES – ampliamento
L’art. 37 co. 2 del DL 36/2022 ha esteso il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:
acquisto di terreni;
acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
8 ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi
L’art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:
rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).
8.1 rinvio del codice della crisi
A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).
L’art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.
La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.
8.2 strumenti di allerta e composizione assistita della crisi
L’art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.
Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI, come originariamente concepita.
A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. “secondo correttivo”) – il cui iter di approvazione è ancora in corso – contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:
della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.
Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).
9 sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del PNRR
L’art. 20 del DL 36/2022 prevede la possibilità che l’INAIL possa promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, tali protocolli mirano a:
contrastare il fenomeno infortunistico;
tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:
programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10 istituzione del “portale nazionale del sommerso”
L’art. 19 del DL 36/2022 interviene sull’art. 10 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 – sostituendone il co. 1 e aggiungendo il co. 1-bis – e istituisce il c.d. “Portale nazionale del sommerso” (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.
Il Portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.
Informazioni presenti
All’interno del “Portale nazionale del sommerso” confluiranno:
le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale;
i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
11 Certificazione della parità di genere
L’art. 34 del DL 36/2022 prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell’ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – stabilisce che:
nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l’accesso alla riduzione del 30% dell’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall’art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;
le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell’avviso o nell’invito) il maggiore punteggio relativo anche all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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