CIRCOLARE N. 21 – IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Fascicolo del Titolare Effettivo: Nuovo Obbligo Antiriciclaggio

Facciamo seguito alla ns. Circolare n. 20 del 10 Ottobre u.s. per precisarVi che gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007, così come modificati dal D.lgs. 90/2017, hanno introdotto due nuovi obblighi antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private e per i Trust Espressi.

A partire dal 04 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, i seguenti soggetti sono, infatti, tenuti alla predisposizione e all’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare Effettivo:

  • Associazioni Riconosciute
  • Fondazioni Riconosciute
  • Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie)
  • Società per Azioni (S.p.a.)
  • Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
  • Società Consortili
  • Società Cooperative
  • Società di Mutuo Soccorso Riconosciute
  • Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
  • Trust Espressi

Una volta predisposto il Fascicolo del Titolare Effettivo, i suddetti soggetti hanno l’obbligo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre u.s. di comunicare, entro il giorno 11/12/2023, per via telematica le informazioni in esso archiviate, al Registro delle Imprese per la loro conservazione in un’apposita sezione del registro ad accesso riservato.

Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo  che le società devono predisporre, a cura degli Amministratori delle società, deve contenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi ed essere predisposto, aggiornato e conservato, per un periodo non inferiore a cinque anni,.

Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo deve contenere almeno le seguenti informazioni e documenti:

  • Statuto
  • Atto Costitutivo
  • Visura Camerale Aggiornata
  • Documentazione Aggiornata relativa all’Assetto Proprietario e di Controllo
  • Copia del Documento di Identità dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
  • Copia del Codice Fiscale dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
  • Verifica dei Documenti di Identità dei Titolari Effettivi (in caso di dubbi sull’autenticità)
  • Dichiarazione dei Soci sulla Titolarità Effettiva (in caso di dubbi sulla Titolarità Effettiva)

Per l’identificazione dei titolari effettivi, gli amministratori devono utilizzare ogni informazione in loro possesso e in particolare basarsi su quanto risultante da:

  • Scritture Contabili
  • Bilanci
  • Libro dei Soci
  • Comunicazioni sull’assetto proprietario e di controllo
  • Comunicazioni dei Soci
  • Ogni altro dato e/o documentazione a loro disposizione

Il Fascicolo del Titolare Effettivo deve essere fornito ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Altri Operatori Finanziari, Professionisti, Altri Operatori Non Finanziari e Prestatori di Servizi di Gioco), in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

Nel caso in cui il Fascicolo del Titolare Effettivo contenga dati falsi o informazioni non veritiere e queste siano fornite ai destinatari della normativa antiriciclaggio ai fini dell’adeguata verifica della clientela, è prevista per gli amministratori, che hanno realizzato tale condotta, una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a € 30.000.

Inoltre, come già ricordato nella ns. circolare n. 20, in caso di omessa comunicazione al Registro delle Imprese di informazioni aggiornate sui titolari effettivi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a

€ 1.032.

 

 

Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.

Cordiali saluti

  

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