CIRCOLARE n. 20 – Le principali novità del DL 30.06.2021 n.99
Le principali novità contenute nel DL 30.06.2021 n. 99
Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Tra le principali novità si segnalano le seguenti: i) la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamenti, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS: per i versamenti scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, così come per le rate da dilazione dei ruoli, andranno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30.9.2021; ii) la sospensione sino al 31.8.2021 delle procedure esecutive, le misure cautelari e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; iii) l’incremento dal 30% al 100% del credito d’imposta per le commissioni bancarie di cui all’art. 22 del DL 124/2019 in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015; iv) l’istituzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici; v) il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”. Si segnala che il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Premessa
Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Osserva
Il DL 99/2021 è entrato in vigore il 30.6.2021, stesso giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 99/2021.
Osserva
Il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021.
Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.
Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate, la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.
Rate da rottamazione dei ruoli
Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento “rottamazione dei delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:
entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
Sospensione delle attività esecutive e cautelari
Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.
Compensazione volontaria con crediti d’imposta
Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.
Crediti d’imposta legati ai pagamenti elettronici
L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.
Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):
Credito d’imposta sulle commissioni addebitate
per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022;
nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.
Credito d’imposta per l’acquisto di POS
Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.
Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:
70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:
100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Nuovi Sabatini L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.
Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Abrogazione del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro
Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
Trattamenti di integrazione salariale
L’art. 4 del DL 99/2021 consente alle aziende – in specifici casi – di poter beneficiare di trattamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) in modalità agevolata. In particolare, l’art. 4 co. 2 del DL 99/2021 riconosce ai datori di lavoro del settore tessile che, a decorrere dall’1.7.2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021.
Sono destinatarie della misura in esame le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.
Per il trattamento di CIGO in questione non occorre versare alcun contributo addizionale.
Invece, l’art. 4 co. 8 del DL 99/2021 prevede un ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) riconosciuto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. In particolare, il trattamento di CIGS in questione – previsto introducendo il nuovo art. 40-bis del DL 73/2021 – viene riconosciuto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata e all’obbligo di versamento della contribuzione addizionale previsti dal DLgs. 148/2015.
Divieto di licenziamento
L’art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige:
sino al 31.10.2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (co. 2 e 4);
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40-bis co. 1 del DL 73/2021 (co. 8).
Sospensione dl programma “Cashback”
L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il secondo semestre 2021.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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