CIRCOLARE N. 19 – SCHEDA INFORMATIVA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025

CIRCOLARE STRAORDINARIA DELLO STUDIO

SCHEDA INFORMATIVA SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024/2025

E

FAC SIMILE DI PROPOSTA DI INCARICO

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”, un nuovo istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L’istituto consente di fatto di formulare una proposta di tassazione invariata per il biennio 2024-2025 basata sulle proiezioni reddituali future.

Di seguito una sintesi delle informazioni principali e una proposta di incarico.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
AMBITO SOGGETTIVO

 

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

• i soggetti che applicano gli ISA (chi ha realizzato ricavi/compensi inferiori a 5,164 mln);

• i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.

CONDIZIONI DI ACCESSO Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste (con riferimento al periodo di imposta 2023 per i “soggetti solari”). Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:

prima tipologia:

1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);

2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);

3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari). La ratio delle condizioni di cui sopra, come chiarito nella Relazione illustrativa è di precludere l’accesso in presenza di fattispecie sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità.

seconda tipologia

riguarda fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA)

terza tipologia

riguarda situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato:

1. aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);

2. società o enti oggetto di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA). In questo caso la ratio ha l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, dall’altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

Assenza di debito tributari

Non concorrono al limite dei 5.000 euro i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia. Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti: a. dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici; b. dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972. Non rilevano i debiti per i quali al periodo di imposta precedente pendono ancora itermini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.

Assenza di condanne

Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Considerato che il predetto articolo 11, comma 1, Decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie. Inoltre, l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale opera se, con la sentenza di patteggiamento è stata irrogata una pena che supera i 2 anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al c.d. Decreto correttivo (D.Lgs. 108/2024) precisa che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”. La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze è resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

 

L’Agenzia delle Entrate propone al contribuente l’ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell’IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari).

In caso di accettazione della proposta di concordato, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti.

VANTAGGI Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato è “bloccare” la soglia di reddito da tassare. Pertanto il maggior reddito effettivo non risulta imponibile. L’adesione determina però ulteriori vantaggi per il contribuente:

–       Accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi:

o    esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP;

o    esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo superiore a Euro 70.000,00 annui;

o    esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;

–       esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero dall’art. 534, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72;

–       anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento degli uffici;

–       esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato;

–       possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up).

SVANTAGGI –       Il CPB non produce effetti ai fini IVA;

–       il regime di CPB non incide sull’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73;

–       l’adesione al CPB non comporta una necessaria minor “sensibilità” dell’Amministrazione finanziaria rispetto alla platea complessiva di contribuenti da assoggettare a controllo.

GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA SCELTA Con la doverosa premessa che l’analisi di convenienza va effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno:

–           l’adesione al regime di CPB può essere una buona opportunità soprattutto per i contribuenti con indici ISA bassi, se complessivamente la proposta formulata dall’Agenzia rappresenta una opportunità “sostenibile” nell’arco di tempo considerato ai fini della procedura;

–           il CPB consente di “cristallizzare” l’ammontare di ricavi / volume d’affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di “stimare” in ottica prospettica la stabilità (o meglio l’incremento) dei ricavi / volume d’affari, l’adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile), l’adesione è più rischiosa;

–           il CPB rappresenta certamente una buona opportunità per i soggetti in regime forfettario in quanto la stima di fatturato per l’anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile;

–           l’adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non “in linea” con la ratio sottesa alla normativa, cioè di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria;

–           l’adesione al CPB non comporta l’esclusione da controlli e verifiche fiscali, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche.

ITER E TERMINI DI ADESIONE L’iter di adesione prevede sostanzialmente queste Fasi:

FASE 1 – Verifica preliminare dei requisiti di accesso: vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa;

FASE 2 – Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali necessari relativi all’anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione “concordati” per il 2024 e per il 2025: il reddito e il valore della produzione 2023 vanno rettificati delle componenti straordinarie previste dalla norma;

FASE 3 – Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all’adesione: è la fase più complessa. E’ necessario ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall’altro, i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto è necessario simulare due dichiarazioni fiscali;

FASE 4 – Comunicazione di adesione: tramite invio dell’apposito modello ministeriale da inviare telematicamente.

FASE 5 – Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione.

PROPOSTA DI INCARICO  Lo Studio è disponibile a supportare i clienti nella valutazione di convenienza all’adesione del nuovo istituto.

A tal fine si propongono i seguenti onorari:

–           Per la FASE 1 (“Verifica dei requisiti di accesso”) e la FASE 2 (“Invio dati all’AE per ottenimento proposta di concordato”): Euro 150 per tutti;

–           Per la FASE 3 (“Valutazione di convenienza all’adesione”), la FASE 4 (“Comunicazione adesione”) e la FASE 5 (“Ricalcolo acconti”): Euro 250 per soggetti con modello IRES/Irpef, Euro 200,00 per il modello IRAP, euro 150,00 per i soli soggetti forfetari;

Resta inteso che risulta necessaria la vostra collaborazione nella raccolta dei dati necessari per verificare l’accesso al regime e per valutarne l’adesione.

In ragione dei tempi ristretti previsti dalla normativa (termine ultimo di adesione al 31.10.2024) si chiede di confermare la richiesta di assistenza da parte dello Studio inviando una mail di conferma al professionista di riferimento entro il 10.10.2024 con il testo sotto riportato.

TESTO FAC SIMILE DI INCARICO (da inviare via mail) Il Sottoscritto __________________________________, legale rappresentante/Titolare  della società/Ditta ______________________,

dichiara di Volersi avvalere dell’assistenza del Vostro studio per la pratica di “Concordato preventivo biennale” confermando gli onorari da voi comunicati.

In fede

Sig. ______________________

     

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-N.-19-SCHEDA-INFORMATIVA-CONCORDATO-PREVENTIVO-BIENNALE-2024-2025.pdf