CIRCOLARE n. 18 – Decreto Chiudi Italia 22 Marzo 2020
NORME IN VIGORE DAL 23 MARZO AL 3 APRILE
Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo
Nelle ultime 24 ore il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure per la gestione dell’emergenza COVID-19. Ma con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza. Il provvedimento riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative, prevedendo per le attività sospese un “periodo cuscinetto” (ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo). E i professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali previste da Lombardia e Piemonte. Con quali precauzioni?
Sono passate quasi ventiquattro ore dall’annuncio in diretta Facebook alla Gazzetta Ufficiale. Quasi un giorno intero per capire nel concreto quali misure avesse adottato il Governo per contrastare la pandemia dilagante del COVID-19. Ventiquattro ore serrate di voci, smentite, sollecitazioni, lanci su Twitter, appelli confindustriali, richiami alla compattezza del Paese o alla necessità di non intrappolare in una gabbia di immobilismo le imprese italiane. Anche il Papa nell’Angelus domenicale ha esortato i cittadini a “seguire le indicazioni del Governo”. Indicazioni che limitano fortemente le libertà individuali e d’impresa nel nome di un bene superiore, quello della salute dei cittadini. Valori costituzionali che si fronteggiano, diritto alla libertà di movimento, di iniziativa economica e diritto alla salute e tutela sociale. Il presidente Conte aveva annunciato, in un breve e atteso comunicato alla Nazione la notte del 21 marzo, che il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure drastiche. Ormai il vezzo di dare nomi ai provvedimenti normativi ha fatto titolare il provvedimento #IoRestoaCasa. Mi sembrerebbe più corretto definirlo “#QuasiChiudiItalia” perché, vedremo, che di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza.
La giornata di domenica ha visto anche l’emanazione di una ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, che, anticipando il D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha di fatto vietato a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In particolare vi segnaliamo questa risposta fornita dalle autorità governative:
È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all’interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all’entrata, all’uscita e all’interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati
Il D.P.C.M. del 22 marzo
Il provvedimento, in vigore da oggi e sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.
La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.
Ma quali sono le attività sospese?
Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l’elenco potrà essere aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF.
Unitamente a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.
Come capire se l’attività è sospesa?
Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all’interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività. Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.
Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso. Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in “riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercita rientrasse comunque nei punti E – F – G – H dell’art. 1 del D.P.C.M. Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Se anche dopo questa ricerca il nostro imprenditore o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocarsi: il comma D.
Questo è il punto più complesso da analizzare.
Infatti. si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.
Cosa si prevede per le professioni?
I professionisti iscritti agli ordini possono senza dubbio proseguire le loro attività, con tutte le precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali che abbiamo prima analizzato. Se per le disposizioni regionali le attività professionali potevano proseguire esclusivamente per l’erogazione “dei servizi essenziali ed indifferibili” (Piemonte) o per quei “servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza” (Lombardia), per il D.P.C.M. invece le attività professionali non sono mai sospese.
Quindi il titolare di uno studio professionale di Milano o i suoi collaboratori, dal 26 potranno operare solo in smartworking ovvero sospendere l’attività in forza all’Ordinanza regionale?
La risposta è no perché dopo emanazione del D.P.C.M. lo stesso prevale sulle disposizioni Regionali in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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