CIRCOLARE N. 18 – AFFITTI BREVI – LE NUOVE NORME DAL 1 SETTEMBRE 2024
Affitti brevi, le nuove norme in vigore dal 1° settembre 2024
Dopo un periodo di rodaggio, è entrato in vigore dal 1° settembre 2024 la banca dati delle strutture ricettive (BDSR), piattaforma tramite la quale sarà possibile richiedere il CIN (Codice identificativo nazionale) da utilizzare per poter esercitare l’attività di affitto breve. Vediamo insieme nel dettaglio in cosa consiste la nuova normativa per le locazioni turistiche brevi.
Il CIN per gli affitti brevi, cos’è e come funziona
Attraverso la banca dati delle strutture ricettive, il Ministero del Turismo raccoglie i dati di tutti gli operatori alberghieri ed extra alberghieri, che possono in tal modo ottenere il Codice Identificativo Nazionale da esporre nelle proprie strutture in locazione e da utilizzare per gli annunci di appartamenti in affitto, come previsto dall’articolo 13-ter del dl 145/2023. Con questo codice gli operatori registrati potranno visualizzare tutti i dati relativi alle strutture che gestiscono, integrare le informazioni mancanti ed effettuare segnalazioni. Il Cin, in teoria, è stato pensato per favorire l’integrazione dei dati a livello locale e nazionale, facilitando le sinergie oltre che i controlli contro le irregolarità.
CIN affitti brevi, fasi e scadenze
Comincia il conto alla rovescia per dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), dato che, dai primi di novembre, potranno scattare le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa.È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, l’avviso che, ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Va ricordato che la disciplina del codice identificativo nazionale è stata dettata dal decreto “Anticipi” (DL 145/2023) che, all’art. 13-ter, sotto la rubrica “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, ha introdotto anche l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.
I nuovi obblighi avranno le seguenti tempistiche:
- chi ottiene il CIN la prima volta dovrà regolarizzarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, dopo i quali scatteranno le sanzioni;
- chi ha già il CIR (Codice Identificativo Regionale), e richiede la conversione in CIN, avrà 120 giorni di tempo per regolarizzarsi.
Strutture ricettive, nuovi obblighi e requisiti
Gli operatori turistico-ricettivi, sia alberghieri che extra alberghieri, dovranno presentare la domanda per il CIN tramite la piattaforma BDSR; il codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo. Se la struttura è già in possesso del CIR, i suoi dati e la sua conformità saranno già accertati; in caso contrario, prima della concessione del codice, bisognerà inserire i dati catastali e dimostrare di essere in possesso dei requisiti di sicurezza necessari.
In particolare, tali requisiti, consistono in “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”.
Si attiveranno quindi i controlli e le verifiche a seguito dei quali verrà assegnato il Cin. Questo dovrà essere esposto all’esterno dell’edificio in cui si trova l’appartamento affittato o la struttura ricettiva in generale, ed utilizzato in ogni annuncio promozionale sia online che offline. L’obbligo riguarda proprietari, gestori, intermediari delle strutture e portali.
Affitti brevi, le sanzioni previste
L’entità delle multe può variare in base alla violazione e raddoppiata in caso di reiterazione. I controlli sono affidati ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. In particolare:
- i soggetti privi di CIN possono essere sanzionati dagli 800 agli 8 mila euro
- per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione dai 500 ai 5 mila euro
- In mancanza dei requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro
- per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la sanzione può andare dai 2 mila ai 10 mila euro
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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