CIRCOLARE n. 17 – Decreto Cura Italia
Decreto “Cura Italia” di marzo 2020
DECRETO LEGGE “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”.
Nella presente circolare in estrema sintesi le novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto-legge contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il Decreto 18/2020, chiamato anche “Cura Italia” (di seguito chiamato semplicemente Decreto) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.
In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.
Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche
(art. 15)
Per la gestione dell’emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle norme vigenti in materia, è consentito produrre, importare e mettere in commercio, mascherine chirurgiche.
Al fine di avvalersi di tale deroga, è previsto che il produttore e l’importatore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici o importatrici devono altresì trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa.
L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, dovranno pronunciarsi e qualora le mascherine risultassero non conformi, il produttore dovrà cessarne immediatamente la produzione.
Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
(art. 16)
Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).
Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS
(artt. 19-22)
Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:
- cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziate per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.
In particolare:
Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter
(art. 23; 25)
A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione
- Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità
- Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020
Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.
- La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
- Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992)
I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.
sostegno famiglie con figli (modalita‘ alternative) | ||
congedo familiare straordinario retribuito | vs. | voucher baby sitting |
– Per dipendenti pubblici e privati
– Iscritti Gestione separata – Autonomi iscritti gestioni INPS – 15 gg con indennità al 50% – figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età – a partire dal 5 marzo 2020 – possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso |
¨ 600 euro
¨ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato – |
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congedo non retribuito | ||
– per tutta la durata della chiusura delle scuole
– senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto – figli fino a 16 anni |
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie:
- dei medici,
- degli infermieri,
- dei tecnici di laboratorio biomedico,
- dei tecnici di radiologia medica e
- degli operatori sociosanitari,
il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.
Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.
Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l’ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.
Permessi retribuiti legge 104 1992
(art. 24)
L’art. 24 prevede un’estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.
A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.
Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato
(art. 26)
Al comma 1 dell’articolo 26 viene stabilito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:
- sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e
- non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine[1].
Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Ai fini dell’indennità, fino al 30 aprile:
- sia per i lavoratori pubblici che privati
- con disabilità o
- in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche,
il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero.
Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine
(artt da 27 a 31; 38)
Gli articoli da 27 a 29 prevedono l’erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro[2], che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie[3]:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).
Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.
Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020
(artt. 32-33)
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti proroghe in tema di indennità di disoccupazione:
- per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato per le domande di competenza 2019, al 1° giugno 2020.
- Per le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni, facendo salva la decorrenza della prestazione dal giorno sessantottesimo dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità ex lgs. n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll[4].
Nuovi termini domande indennità disoccupazione | |
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019 | Al 1°giugno 2020 |
NASPI E DIS COLL | s Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro
s Decorrenza indennità dal 68° giorno |
NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPRENDITORIALITA’ | Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale |
Sospensione termini decadenziali INPS
(art 34)
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall’INPS è sospeso di diritto.
Differimenti in materia di terzo settore
(art 35)
L’ articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per :
- Onlus
- Organizzazioni di Volontariato,
- Associazioni di promozione sociale,
è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all’adeguamento alla nuova disciplina dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.
Prevista inoltre la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò riguarda, nello specifico :
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
per le quali l’approvazione del bilancio scada all’interno del periodo emergenziale.
Disposizioni speciali per i patronati
(art 36)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono, per il periodo dell’emergenza sanitaria:
- acquisire i mandati di patrocinio degli utenti per via telematica; resta ferma la necessita di regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza;
- ridurre gli orari di apertura al pubblico al fine di ridurre il personale presente e l’afflusso di utenza;
- inviare il rendiconto finanziario 2019, i dati sugli organi di amministrazione e controllo, nonché i dati sull’attività svolta e sulla struttura amministrativa, entro il 30.6.2020.
Sospensione contributi lavoro domestico
(art 37)
L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.
Diritto di precedenza lavoro agile
(art 39)
L’articolo 39 riconosce la priorità nell’accoglimento delle domande per prestare l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile[5]:
- ai lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità a norma della legge n. 104/ 1992
- ai lavoratori che abbiano un familiare in condizioni di disabilita
- ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
Sospensione della condizionalità per Patti per il lavoro e obblighi RDC
(art 40)
Ferma restando la fruizione dei benefici economici connessi sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto 18/2020 (17 marzo 2020):
- gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza,
- gli obblighi per i percettori di NASPI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali,
- gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- le procedure di avviamento a selezione per incarichi nella pubblica amministrazione,
- i termini per le convocazioni da parte dei Centri Per L’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento lavorativo.
Sospensione termini per prestazioni INAIL e contagio sul luogo di lavoro
(art 42)
L’articolo 42 prevede la sospensione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 de:
- i termini di decadenza e prescrizione delle richieste di prestazioni erogate all’INAIL, e
- i termini di revisione della rendita che scadano nel periodo emergenziale.
Il comma 2 dell’articolo 42 prevede che in caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, sia per i lavoratori pubblici che privati, il medico competente rediga il consueto certificato e lo invii all’INAIL che assicura la consueta tutela antinfortunistica. Le relative prestazioni saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
Contributi INAIL per la sicurezza alle imprese e assunzioni
(art 43)
Per garantire la sicurezza nelle imprese Inail trasferirà 50 milioni di euro a Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori.
L’articolo 34 prevede che INAIL possa bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 100 unità di personale medico-legale per la tutela dei lavoratori infortunati, tecnopatici e per rafforzare le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19
(art 44)
Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:
- con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
- che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro
viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziate anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.
Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)
Sospensione licenziamenti individuali e collettivi
(art 46)
Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l’avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo (L. 23 1991) è precluso per 60 giorni. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Strutture per persone con disabilità e misure compensative
(art 47)
Dato che sull’intero territorio nazionale, nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l’attività è sospesa fino al permanere di rischio sanitario, sono previste alcune misure per l’attività di assistenza delle persone con disabilità:
- le aziende sanitarie locali possono attivare interventi non differibili domiciliari in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.
- Per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione.
- L’assenza dal posto di lavoro, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell’ambito del rapporto di lavoro non può essere causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.
Fondo centrale di garanzia PMI
(art 49)
L’articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020[6]. In particolare:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- si prevede l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- si prevede l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;
- sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;
- è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Modifiche alla disciplina FIR
(art 50)
L’articolo 50 modifica la legge di bilancio 2019[7] per quanto riguarda l’anticipo dell’indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe.
In particolare, per l’indennizzo di azionisti e obbligazionisti, è permesso alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Inoltre, in considerazione
- dell’elevato numero dei risparmiatori interessati all’accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi
- delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi della documentazione bancaria necessaria,
è prevista un’ulteriore proroga al 18 giugno 2020 della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
(art 54)
L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”[8]:
- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.
Recentemente, il Dl n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Misure di sostegno finanziario alle imprese
(art. 55)
L’articolo 55 riscrive l’articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita[9] prevedendo che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti[10] può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile[11], alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto [12] non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono
- essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione,
- essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
- essere chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del DL 59/2016.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano[13],
- alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza[14].
- alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
(art. 56)
L’articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.
La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
Mini proroga al 20 marzo per tutti
(art. 60)
Il Decreto proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti scadenti il 16.03.2020 | Entro il 20.03.2020 |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti |
Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero
(art. 61)
Si ricorda che con il precedente D.l. 9/2020 è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione[15] fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte[16], che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
E’ stato previsto[17] inoltre che:
- tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- non si farà luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Il Decreto allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte[18], e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ad altre categorie di soggetti, specificatamente elencate:
a | federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; |
b | soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; |
c | soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; |
d | soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; |
e | soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; |
f | soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; |
g | soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; |
h | soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; |
i | aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; |
l | soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; |
m | soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; |
n | soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; |
o | soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; |
p | soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; |
q | soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. |
r | organizzazioni non lucrative di utilità sociale[19] iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome[20], associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano[21], che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. |
Il Decreto, inoltre, sospende i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.
Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi – oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per quanto riguarda, nello specifico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, viene previsto che:
- le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30.06.2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti
dal 02.03.2020 al 30.04.2020 |
In unica soluzione entro il 31.05.2020
(che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato. Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche |
Versamento Iva del mese di marzo 2020 | |
Soggetti interessati | |
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator | federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori |
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi | soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse |
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi | soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub |
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali | soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti |
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | aziende termali e centri per il benessere fisico |
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici | soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali |
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift | soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare |
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli | soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica |
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. |
Sospensione degli adempimenti
(art. 62)
Il Decreto sospende gli adempimenti tributari – diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale- che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra
l’08.03.2020 e il 31.05.2020 |
Entro il 30.06.2020 |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti |
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra
l’08.03.2020 e il 31.03.2020 |
In unica soluzione entro il 31.05.2020
(che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato. |
Soggetti interessati | |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro[22] |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”:
Regione | Comuni | |
Lombardia | Bertonico | Fombio |
Casalpusterlengo | Maleo | |
Castelgerundo | San Fiorano | |
Castiglione d’Adda | Somaglia | |
Codogno | Terranova dei Passerini | |
Veneto | Vo’ |
restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020. Continua cioè ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Il Decreto prevede ulteriori misure agevolative per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, di più ridotte dimensioni, ossia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto[23], da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020,
senza applicazione di sanzioni e interessi.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato | Versamento delle ritenute non operate in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 |
Soggetti interessati | |
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro |
Premio ai lavoratori dipendenti
(art. 63)
Il Decreto prevede a favore:
- dei lavoratori dipendenti[24];
- con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;
un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
(art. 64)
Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:
- attività d’impresa;
- arte o professione;
un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.
Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
(art. 65)
Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).
La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus
(art. 66)
Il D.l. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:
- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di enti o istituzioni pubbliche,
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
(art. 67)
Il Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di:
- liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione;
- contenzioso;
da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera anche con riferimento ai termini:
- per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa[25];
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello[26].
Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Sono inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:
- entro cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l’ammissione al regime di adempimento collaborativo, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;
- relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1–bis del D.l. 50/2017;
- relativi agli accordi preventivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.
Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:
- alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
- alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione[27].
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
(art. 68)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali
scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 |
Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso) |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti |
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022.
Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter[28] e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. “saldo e stralcio”[29].
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio | Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio |
Proroga versamenti nel settore dei giochi
(Art.69)
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.
Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.
Viene disposto che non sia dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
(Art.71)
I contribuenti che non vorranno avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti, previste dal presente decreto, effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento effettuato.
Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
(Art.72)
Viene istituito un “Fondo per la promozione integrata” al fine di finanziare alcune iniziative tra cui:
- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza Covid-19
- compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Semplificazioni in materia di organi collegiali
(Art.73)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. La medesima possibilità è prevista anche per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni.
Misure in favore del settore agricolo e della pesca
(Art.78)
Aumentata dal 50 al 70 la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
(Art.80)
Incrementata da 100 milioni a 500 milioni, per l’anno 2020, la dotazione finanziaria per la negoziazione dei Contratti di Sviluppo. Questo strumento è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.
Operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
(Art.82)
Fino al 30 giugno 2020, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche[30] dovranno intraprendere tutte le misure e ogni utile iniziativa per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l’operatività continua dei servizi.
Nell’attuare tali misure dovranno essere data priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
(Art.83)
Confermata la sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d’ufficio a data successiva), disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, disciplinata la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali:
- la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;
- quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione
Esentati dalla sospensione i procedimenti urgenti:
- le materie di competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Vengono infine contemplati “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
- procedimenti penali di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 viene confermato l’obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica;
- ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto;
- modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali;
- dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 viene inoltre confermata la sospensione dei termini anche per le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Misure in materia di giustizia amministrativa
(Art.84)
Disposta la sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo amministrativo. Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;
Inoltre dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purchè le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio). Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note.
Dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione.
Remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano:
- comportato decadenza delle parti da facoltà processuali;
- impedito l’esercizio dei diritti delle parti.
Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
Rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
(Art.88)
A seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, viene esplicitata la sopravvenuta impossibilità di dare seguito alle rispettive prestazioni.
Gli acquirenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.
Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Queste disposizioni saranno valide fino al 3 Aprile o fino ad altre date qualora saranno previste dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del2020.
Le disposizioni già previste dal D.L 9/2020 art. 28 per il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, attraverso le emissioni di voucher.
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
(Art.89)
Istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di tali settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
(Art.90)
Prevista la destinazione di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi nel settore della raccolta del diritto d’autore.
Ritardi o inadempimenti contrattuali in materia di contratti pubblici
(Art.91)
L’articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici[31].
Viene chiarito che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Vengono infine chiariti i dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore[32]: la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza; In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva.
Disposizioni in materia di trasporto marittimo e trasporto di pubblico di persone
(Art.92)
Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio[33].
Con le stesse finalità è sospeso il pagamento dei canoni[34] relativi al periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
In considerazione dello stato di emergenza nazionale è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita, prova[35] e di revisione.
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
(Art.93)
Previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, verrà determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e le modalità di presentazione della domande.
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
(Art.95)
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno:
- la sede legale,
- il domicilio fiscale o
- la sede operativa
nel territorio dello stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici.
I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Indennità collaboratori sportivi
(Art.96)
Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, la stessa indennità di 600,00 € prevista per i titolari di partita Iva (dall’art.27), anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso:
- federazioni sportive nazionali,
- enti di promozione sportiva,
- società e associazioni sportive dilettantistiche[36],
già in essere alla data del 28 febbraio 2020.
L’indennizzo che verrà riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito.
Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Misure a sostegno della filiera della stampa
(Art.98)
Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta[37]. In particolare, si prevede che, per il 2020, il suddetto credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M 90/2018 ma, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista, venga presentata dal 1° al 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina del cd. “tax credit per le edicole” introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020[38]. In particolare:
- incrementato da 2.000 a 4.000 euro l’importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l’ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- estesa la misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
(Art.103)
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi:
- da avviare su istanza di parte o d’ufficio,
- pendenti alla data del 23 febbraio 2020
- iniziati successivamente al 23 febbraio 2020,
non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate.
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
(Art.104)
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Misure per il settore agricolo
(Art.105)
Viene esteso dal quarto al sesto, il grado di parentela o affinità, entro il quale nel settore agricolo, viene concessa la possibilità per un familiare o affine di svolgere delle prestazioni di lavoro, occasionalmente, a titolo di aiuto, senza la corresponsione di compensi.
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
(Art.106)
In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:
- l’identificazione dei partecipanti,
- la loro partecipazione
- e l’esercizio del diritto di voto,
senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le S.p.A. quotate potranno designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
TABELLA DI SINTESI PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Adempimento/obbligo | Sospensione /nuova scadenza |
Versamenti nei confronti della PA (articolo 60), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’AGO) | Dal 16/03 al 20/03 |
Versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi (articolo 61, comma 2): con una modifica all’articolo 8 del Dl 9/2020 viene estesa la sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile anche ad altri settori, tra cui teatri, fiere, musei, biblioteche, archivi, orti botanici, asili nido e servizi educativi, corsi di formazione, assistenza sociale non residenziale, ecc. Tale proroga, secondo la nota IFEL del 18 marzo 2020, potrebbe interessare gli enti locali limitatamente al personale impiegato in tale attività. | Dal 2/3 al 30/04 |
Rinvio adempimenti fiscali (articolo 62) (diversi dai versamenti delle ritenute di acconto e delle ritenute alla fonte e trattenute addizionali Irpef).
NB: resta conferma la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU, già oggetto di proroga ad opera del DL 9/2020. |
Dal 8/3 al 31/05
Nuova scadenza 30/06 |
Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67) | Dal 8/3 al 31/05 |
Riscossione coattiva (articolo 68, commi 1-2): versamenti delle cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi | Dal 8/3 al 31/05
Nuova scadenza 30/06/2020 |
Rata in scadenza il 28/02 per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (articolo 68, comma 3) | 31/05 |
Comunicazioni quote inesigibili concessionari relative ai carichi affidati nel 2018-2020 (articolo 68, comma 4) | 2018: 31/12/2023
2019: 31/12/2024 2020: 31/12/2025 |
Termini per gli atti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (articolo 83, comma 1), comprese le udienze e tutti i termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali nonché il termine per la presentazione del ricorso in primo grado alle commissioni tributarie, anche a seguito di istanza di reclamo-mediazione. Il comma 21 estende le disposizioni anche al contenzioso tributario. | Dal 9/3 al 15/04 |
Termini relativi al processo amministrativo (articolo 84) | Dal 9/3 al 15/04 |
Termini relativi alla giustizia contabile (articolo 85), compresi i termini di prescrizione, le istruttorie pre-processuali e le attività istruttorie. | Dal 8/3 al 30/06 |
Procedure concorsuali (articolo 87, comma 6): sono sospese per 60 gg, salvo quelle che si svolgono per soli titoli o in modalità telematica. Possono essere concluse le procedure in cui sia già terminata la valutazione dei candidati e quelle per il conferimento di incarichi dirigenziali, che si instaurano e svolgono in modalità telematica e le progressioni di carriera. | Fino al 17/05 |
Procedimenti amministrativi (ad istanza di parte o su iniziativa d’ufficio) pendenti al 23/02 o instaurati dopo tale data (articolo 103, comma 1)
NB: sono esclusi dalla sospensione i pagamenti di stipendi, fatture indennità o altre prestazioni comune denominate (comma 5). |
Dal 23/02 al 15/04 |
Procedimenti disciplinari personale PA pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (articolo 103, comma 5) | Dal 23/02 al 15/04 |
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi se scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15/04 (articolo 103, comma 2) | Validità fino al 15/06 |
Esecuzione provvedimenti di rilascio immobili (articolo 103, comma 6) | Sospensione fino al 30/06/20 |
Carte di identità e documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17/03 (articolo 104)
NB: tale proroga non vale ai fini dell’espatrio. |
Fino al 31/08 |
Rendiconto di gestione enti locali anno 2019 (articolo 107, comma 1) | 31/05 |
Bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali (articolo 107, comma 2) | 31/05 |
Tariffe e PEF TARI (articolo 107, comma 4-5)
In alternativa i comuni potranno confermare per l’anno 2020 le tariffe già applicate per il 2019, approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il conguaglio (eventuale) tra tariffe e costi potrà essere ripartito su tre annualità a partire dal 2021. |
30/06
o 31/12 (a scelta del comune) |
Presentazione Documento unico di programmazione 2021-2023 (articolo 107, comma 6) | 30/09 |
Procedure relative al dissesto e pre-dissesto (articolo 107, comma 7): | 30/06 |
• deliberazione dello stato di dissesto (articolo 246, comma 2 ,Tuel); | |
• deliberazione di attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, Tuel); | |
• presentazione al Ministro dell’interno dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato (articolo 259, comma 1, Tuel) |
|
• deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 264,
comma 1, Tuel) |
|
• delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo
243-bis, comma 5, Tuel) |
|
• l’esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per
l’impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-quater, commi 1, 2 e 5 Tuel)
|
|
Approvazione bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 107, comma 8) | 30/09 |
Anticipazione di cassa per enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 107, comma 9) | 31/12 |
(articolo 107, comma 10): dal 17 marzo e fino al 31 agosto 2020 sono prorogati i Termini applicabili in caso di commissariamento e scioglimento degli enti locali termini previsti dagli artt. 141 e 143 del Tuel: | |
• da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario prefettizio (articolo 141, comma 7); | da 90 a 180 gg |
• da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, il prefetto invia al Ministro dell’interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (articolo 143, comma 3); | da 45 a 135 gg |
• da 90 a 180 giorni il termine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa (articolo 143, comma
4); |
da 90 a 180 gg |
• da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (articolo 143, comma 12). | da 60 a 150 gg |
Questionari SOSE di province e città metropolitane (articolo 110) | 31/08 |
Sospensione rata mutui Mef enti locali anno 2020 (articolo 111) | Rimborso nell’anno
successivo alla scadenza del mutuo |
Comunicazioni sui rifiuti (articolo 113): sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2020, tra gli altri, i seguenti termini in materia di rifiuti: | 30/06 |
• presentazione del MUD | |
• versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali. |
[1] Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore di questo decreto, anche in assenza del provvedimento.
[2] La dicitura, che ha preso il posto della definizione “una tantum” presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c’è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.
[3] un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)
[4] Ex articolo 9, commi 2 e 3, articolo 10, comma 1, articolo 15, comma 12, del medesimo decreto.
[5] come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
[6] data di entrata in vigore del presente decreto.
[7] art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[8] di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007
[9] Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
[10] Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto
[11] ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[12] di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
[13] ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[14] ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
[15] Art. 8 comma 1 D.l. 9/2020.
[16] Di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[17] Art. 8 comma 2 D.l. 9/2020.
[18] Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Esclusa quindi quella di cui all’art. 29 Dpr 600/73.
[19] Di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
[20] Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
[21] Di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
[22] Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
[23] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[24] Art. 49 comma 1 TUIR. “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
[25] Di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
[26] Articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1.
[27] Art. 12 D.lgs. 159/2015.
[28] Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.l. 119/2018 23 nonché all’art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.l. 34/2019.
[29] Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[30] autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.
[31] introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020
[32] di cui all’art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[33] di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
[34] di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
[35] di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[36] di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[37] di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[38] (art. 1, c. 806, legge n. 145/2018)
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 17 DECRETO CURA ITALIA