CIRCOLARE n. 16 – Nuova definizione di Default
Oggetto: Nuova definizione di Default
Anche se per molti dei destinatari della presente è questione già nota, ci è parso comunque utile rimarcare e sottolineare che dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di Default riguardante i debiti verso il sistema bancario.
Dal 1° gennaio 2021 si connota come “rilevante” il debito, scaduto da oltre 90 giorni, che superi congiuntamente una soglia assoluta e una soglia relativa.
La soglia assoluta è pari a:
€ 100,00 per il settore Retail
€ 500,00 per il Corporate.
Nella categoria Retail rientrano le persone fisiche e le PMI con esposizione nei confronti della banca inferiore a 1 milione di euro.
La soglia relativa è invece pari all’1% del totale dell’esposizione.
Banca d’Italia ha confermato che, per poter considerare un debito in default, dovranno coesistere i seguenti tre requisiti:
- Persistenza dell’inadempimento; ovvero il debito sia scaduto da oltre 90 giorni
- Superamento della soglia assoluta
- Superamento della soglia relativa
Alla luce di ciò è raccomandabile :
-la frequente verifica dei saldi di conto corrente
-rispetto delle scadenze contrattuali periodiche
-rispetto del piano di rimborso dei finanziamenti
al fine di evitare la classificazione a default con la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia che comporta difficoltà per l’accesso al credito e alla concessione di nuovi finanziamenti.
Anche la fuoriuscita dallo stato di default ha subito dei cambiamenti con il nuovo regolamento.
Mentre prima era sufficiente regolare lo scaduto, dal 1° Gennaio dovranno passare 90 giorni dalla regolazione del debito, durante i quali il debitore verrà monitorato dalla banca e solo successivamente potrà essere considerato in bonis
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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