CIRCOLARE N. 13 NOVITA’ DAL 1 APRILE 2025
La nuova classificazione ATECO2025
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.
ATTENZIONE però, perché la nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.
Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.
Novità fattura elettronica dal 01.04.2025
Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9).
Segnaliamo l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20.
Relativamente alla fattura elettronica omessa, dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate. In particolare, sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche.
Attualmente (dal 01.09.2024), per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
– nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
– nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore“00473”; la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Si ricorda che, prima delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, occorreva, previo versamento dell’iva con F24, emettere autofattura denuncia, utilizzando il codice TD20, entro i 30 giorni successivi ai 4 mesi dalla mancata emissione della fattura ovvero entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.
Il tipo documento TD20, ora definito “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)”, continuerà (anche dal 01.04.2025) ad essere utilizzato per regolarizzare le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, acquisti intracomunitari e prestazioni assimilate.
Nel dettaglio, il cessionario/committente dovrà emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l’imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo al Sistema di interscambio (SDI) un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
Nell’ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un’autofattura con tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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