CIRCOLARE N. 13 – MODELLO F24 – LE NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONE DEI DEBITI
Modello F24, le nuove regole sulla compensazione dei debiti: cosa cambia dal 1° luglio 2024
A partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore importanti novità riguardanti le compensazioni dei debiti fiscali tramite il modello F24.
Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivano le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024). Si tratta delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:
Divieto di compensazione per debiti superiori a 100.000 euro
Una delle principali novità riguarda il divieto di effettuare compensazioni tramite F24 per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro.
La legge di Bilancio 2024 prima e il decreto Agevolazioni poi, sono intervenuti sull’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. In base a tale nuova previsione – in vigore dal 1° luglio 2024 – è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.
Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento. L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del Dl n. 78/2010. Ai fini dell’esclusione l’Agenzia delle entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37 del Dl n. 223/2006.
Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
Un’altra importante novità riguarda l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni tramite F24.
Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
-esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);
-anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).
A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tale intervento della legge di Bilancio 2024 ha una duplice finalità. Da un lato, per effetto della modifica all’articolo 11 del Dl n. 66/2014 – contenente le disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri della riscossione – si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione). Dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni. Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail. La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente. Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.
Compensazione di crediti INPS e INAIL
L’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate viene esteso anche alle compensazioni che hanno come oggetto crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.
In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per quanto riguarda i crediti INAIL, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Istituto può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Esclusione dalla compensazione per cessazione della partita IVA
La facoltà di avvalersi della compensazione viene esclusa anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.
Questa disposizione si aggiunge alle altre cause di esclusione già previste dalla normativa vigente, come ad esempio la presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a determinate soglie o l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.
La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”, oppure tramite un intermediario abilitato, sia per i titolari che per i non titolari di partita IVA.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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