CIRCOLARE N. 12 – OBBLIGO ISCRIZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel registro delle imprese: chiarimenti e scadenze
In relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (vedi ns. Circolare 1 del 3/1/2025), il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Sono dunque da considerarsi superate le indicazioni precedentemente fornite da Registri delle imprese locali.
Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
L’obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.
L’obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l’eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.
Sanzioni pecuniarie
Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in commento non prevede una sanzione specifica e di conseguenza si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge a causa del/e funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
Valutata l’importanza e la delicatezza della materia e del termine del 30.6.2025, tenuto conto delle annuali incombenze che si verranno a cumulare e che graveranno nei prossimi mesi sulle società e sugli Studi che le assistono., è altamente consigliabile che ci vengano comunicati gli indirizzi PEC di ogni amministratore entro il 30 Aprile 2025,
COMPETENZE PER LA TRASMISSIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questa trasmissione si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione della modulistica di riferimento e con il relativo invio telematico al Registro delle Imprese, si comunica che, le competenze che verranno addebitate, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza saranno quantificate in Euro 80,00 fissi per la gestione della pratica per ogni amministratore di ciascuna società.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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