CIRCOLARE n. 10 – Imposta di bollo su fatture elettroniche novità 2021
Bollo sulle e-fatture: cambiano i termini ma non le modalità di versamento
Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. La nuova tempistica è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 4 dicembre 2020. Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi è possibile utilizzare il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo previste dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, che deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020, il termine di versamento coincideva, invece, con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto – per le fatture elettroniche del secondo trimestre – l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione:
– se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
– se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Periodo di riferimento | Termine di versamento |
I trimestre | – 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro
– 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro |
II trimestre | 30 settembre |
III trimestre | 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro |
IV trimestre | 28 febbraio |
Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, il servizio consente:
– di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato; e, se necessario
– di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola, di conseguenza, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.
Ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, occorre cliccare sulla voce “Pagamento imposta di bollo” nella sezione “Fatture elettroniche”.
La selezione della funzionalità consente di visualizzare i dettagli dell’imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, evidenziando il numero di documenti emessi, nonché il totale dell’imposta di bollo dovuta.
Ferma restando la possibilità di modificare il numero di documenti emessi e, quindi, il totale dell’imposta di bollo dovuta, il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 o F24EP già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:
– 2521, per il primo trimestre;
– 2522, per il secondo trimestre;
– 2523, per il terzo trimestre;
– 2524, per il quarto trimestre.
L’esito del pagamento, in caso di addebito sul conto corrente bancario, può essere verificato attraverso l’apposita funzionalità, che consente di visualizzare e stampare le ricevute presenti nella colonna “Attestazioni di prenotazione/pagamento”, di cui:
– la prima ricevuta è quella di conferma dell’inoltro della richiesta di addebito sul conto corrente bancario con i dati riepilogativi del pagamento;
– la seconda ricevuta è quella che riporta l’esito del pagamento dalla banca incaricata.
La stessa funzionalità consente di visualizzare l’esito del pagamento anche nel caso in cui si sia scelto di utilizzare il modello F24 o modello F24EP.
Nuova procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato, altresì, la procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo dovuta, prevista dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, rispetto alla quale il provvedimento n. 34958/2021 ha definito le relative regole tecniche.
L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Dopodiché:
– entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;
In via di eccezione
Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre |
– entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.
Nota bene
Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. |
Tavola di sintesi
Periodo di riferimento | Termine di integrazione | Termine di variazione dati | Termine di comunicazione imposta dovuta | Termine di versamento |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio | 15 febbraio | 28 febbraio |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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