CIRCOLARE n.44 - Comunicazione LI.PE 3 trim. 2022

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2022 AL 30 NOVEMBRE 2022

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2022 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2022, entro e non oltre il giorno 18 Novembre 2022 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2022.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2022 31 Maggio 2022
Aprile-Giugno 2022 30 Settembre 2022
Luglio-Settembre 2022 30 Novembre 2022
Ottobre-Dicembre 2022 28 Febbraio 2023

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

 

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CIRCOLARE n.43 - Aggiornamento crediti di imposta energia elettrica e gas

Oggetto: Nuove disposizioni per i crediti d’imposta energia elettrica e gas

 

  • Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas: proroga per i mesi di Ottobre e Novembre e nuovi importi

L’art. 1 del D.L. 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto “Aiuti-ter”), vedi ns. circolare n. 42/2022,  prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  1. a) per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  2. b) per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 Kw previsti nelle precedenti versioni dell’agevolazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  3. c) per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  4. d) per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi d iottobre e novembre 2022.

Tali crediti d’imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;

- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;

- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre            e novembre dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso il credito d’imposta:

- non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP;

- non è soggetto:

  • al limite di Euro 250.000 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • al limite generale per le compensazione di Euro 2.000.000.

Nel caso in cui l’impresa non energivora e non gasivora si sia rifornita nei mesi di ottobre e   novembre 2022 dallo stesso soggetto da cui si è rifornita nei mesi di ottobre e novembre 2019, quest’ultimo deve inviare al cliente, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione e a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

- il calcolo dell’incremento di costo della componente energia e gas intervenuta nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso trimestre 2019;

- l’ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

 

  • Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre: proroga del termine per l’utilizzazione

L’art. 1 comma 11 del D.L. 23.9.2022 n. 144 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti


LINK PDF ARTICOLO:N.43 - AGGIORNAMENTO CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS


CIRCOLARE n.42 - D.L 23.9.2022 n. 144 Decreto aiuti ter - Principali novità

DL 23.9.2022 n. 144  (c.d. decreto “Aiuti-ter”) -  Principali novità

 

L’art. 1 del DL 144/2022 prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’a­ge­vo­lazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Tali crediti d’imposta:

devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;

possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;

non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

 

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito ma­turato nel 2022.

3 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 - proroga del termine per l’utilizzo

L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).

 

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

4 credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’eser­ci-zio dell’attività agricola e della pesca - proroga e ampliamento

L’art. 2 del DL 144/2022 prevede la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d’imposta pari al 20% della spesa per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, con alcune modifiche.

Per tali imprese, l’agevolazione riguarda l’acquisto di gasolio e benzina:

per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività;

per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

 

L’agevolazione spetta anche, in relazione all’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

 

Il credito d’imposta:

deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;

può essere ceduto a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;

non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

 

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

5 altre Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia

L’art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

5.1 Garanzia SACE

SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, purché:

il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;

il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

 

L’ammontare del finanziamento garantito da SACE può essere elevato a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per 12 mesi per le piccole e medie imprese e per 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (ex art. 17 paragrafo 1 lett. a) della direttiva 2003/96/CE);

il fabbisogno di liquidità sia attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

5.2 Garanzia Fondo PMI

Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del merito creditizio di appartenenza.

5.3 Garanzia SACE a favore di assicurazioni

La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell’inadempimento da parte delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, purché:

il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;

il costo dell’operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

 

L’operatività della garanzia, inoltre, è estesa ai casi in cui l’impresa inadempiente presenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

6 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici

L’art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:

sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;

purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal­l’erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% del­l’am­montare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 62.000,00 euro (limite così elevato per effetto delle modifiche apportate dall’art. 17 del DL 144/2022, rispetto alla pre­cedente soglia di 35.000,00 euro).

Autorizzazione comunitaria

L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commis­sio­ne europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

7 accise e iva sui carburanti - pro­roga agevolazioni

L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati co­me carburanti, per il periodo a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022, nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

 

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

 

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 10.11.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.10.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la pro­roga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.

8 attività di trasporto di persone e di merci - concessione di contributi

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, gli artt. 6 e 14 del DL 144/2022 destinano:

100 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003;

85 milioni di euro al sostegno del settore dell’autotra­spor­to di merci (ai sensi dell’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della nor­mativa europea sugli aiuti di Stato.

9 contributi energia e gas per gli enti non commerciali

L’art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas.

9.1 Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:

agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;

a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.

 

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.

9.2 Contributi per gli enti del Terzo settore

In alternativa al suddetto contributo, viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:

enti iscritti al RUNTS di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017;

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;

ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

 

Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

9.3 Disposizioni attuative

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

10 Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi

A fronte degli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, con l’art. 7 del DL 144/2022 vengono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2022 sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di federazioni sportive nazionali, che ge­stiscono impianti sportivi e piscine.

Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.

11 contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luo­ghi della cultura

L’art. 11 del DL 144/2022 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare alla concessione di contributi al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.

Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministro della cultura saranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle suddette risorse.

12 Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

L’art. 15 del DL 144/2022 riconosce agli Istituti di patronato un contributo una tantum pari a 100,00 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, per fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia.

Il bonus in questione è riconosciuto – nel limite complessivo di spesa pari a 769.000,00 euro – previa presentazione di un’apposita istanza:

al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenente l’elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo;

entro il 24.10.2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 144/2022).

13 Rifinanziamento del Fondo per il “bonus trasporti”

L’art. 12 del DL 144/2022 incrementa di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all’art. 35 del DL 50/2022.

Si ricorda, infatti, che l’art. 27 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”) aveva in precedenza già disposto un aumento da 79 a 180 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo in argomento.

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di tra­sporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

14 regolarizzazione del credito d’imposta per ricerca e svi­luppo indebitamente compensato - PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DOMANDA

L’art. 38 del DL 144/2022 ha rinviato al 31.10.2022 l’originario termine del 30.9.2022 previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita com­pensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

14.1 domanda di riversamento

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

14.2 riversamento del credito

A seguito della domanda presentata entro il 31.10.2022, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 16.12.2022;

oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2022.

15 INDENNITA' UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

Ambito soggettivo

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19.

L’indennità una tantum di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Indennità di 150,00 euro

L’indennità una tantum di 150,00 euro:

spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;

non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità di erogazione

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

Recupero nell’UniEmens

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall’INPS.

16 Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie

L’art. 19 del DL 144/2022 introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

pensionati;

lavoratori domestici;

percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;

lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi;

lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

lavoratori autonomi occasionali;

incaricati alle vendite a domicilio;

percettori di reddito di cittadinanza.

 

Anche l’indennità di 150,00 euro in esame:

non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità e tempistiche di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro di cui all’art. 18 co. 1 del DL 144/2022.

Per i collaboratori sportivi, l’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.

 

L’INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l’erogazione delle indennità in esame.

17 INCREMENTO DELL’INDENNITA' UNA TANTUM PER LAVORATORI AU­TO­NOMI E PROFESSIONISTI

L’art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 in favore di:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;

professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. “Casse professionali”).

Indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022

I criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui all’art. 33 del DL 50/2022 sono state stabilite con il DM 19.8.2022.

Il DM 19.8.2022 prevede che l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti:

è pari a 200,00 euro;

è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d’imposta 2021.

Incremento di 150,00 euro

L’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Modalità e termine per la presentazione delle domande

Le domande di accesso all’indennità una tantum di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

all’INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente;

dal 26.9.2022 al 30.11.2022.

18 interventi in materia di delocalizzazione o di cessazione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi

L’art. 37 del DL 144/2022, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, interviene in merito alla procedura sindacale prevista dall’art. 1 co. 224 e ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) con riferimento ai datori di lavoro che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 unità.

Inoltre, si introduce a carico dei datori di lavoro l’obbligo di restituzione di eventuali benefici e sovvenzioni percepite, laddove la cessazione definitiva dell’attività o di una parte di essa avvenga per effetto di delocalizzazioni.

18.1 Procedura di comunicazione sindacale e di approvazione del piano per limi­tare le ricadute occupazionali ed economiche

Con particolare riferimento alla procedura di comunicazione sindacale in questione, il co. 1 dell’art. 37 del DL 144/2022 modifica:

il co. 227 dell’art. 1 della L. 234/2021, incrementando da 90 a 180 giorni il termine entro cui si ritengono nulli i licenziamenti (individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi) effettuati in mancanza della predetta comunicazione ovvero nel minor termine entro il quale è sottoscritto da impresa e sindacati, ai sensi del successivo co. 233, il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura;

il co. 231 del suddetto art. 1, incrementando da 30 a 120 i giorni dalla data di presentazione entro cui il predetto piano va discusso con le rappresentanze sindacali.

 

Inoltre, viene integrato il co. 235 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio 2022, stabilendo che in caso di mancata sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 (c.d. “ticket licenziamento”) innalzato del 500%.

In ogni caso, si prevede che, con riferimento alla procedura sindacale appena indicata, sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi.

18.2 Cessazione dell’attività per effetto di delocalizzazioni

Il co. 2 dell’art. 37 del DL 144/2022 stabilisce che nel caso in cui, all’esito della procedura sindacale ex art. 1 co. 224 e ss. della L. 234/2021, il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale ri­du­zione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato negli ultimi 10 anni gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato.

19 Proroga delle semplificazioni per le imprese di pubblico esercizio

L’art. 40 del DL 144/2022 proroga ulteriormente dal 30.6.2022 al 31.12.2022 l’applicazione della disposizione in base alla quale la posa in opera temporanea su vie, piaz­ze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pub­blico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svol­ta, non è subordinata alle autorizzazioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004, salvo disdetta dell’interessato.

20 Agevolazioni fiscali nel contesto dell’housing universi-tario

L’art. 25 del DL 144/2022 istituisce, fino all’anno 2026, il “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore.

20.1 Fondo per l’housing universitario

L’accesso al Fondo avverrà a seguito di selezione, da parte di un’apposita commissione, delle pro­poste presentate da imprese, operatori economici e altri soggetti privati, secondo le procedure che saranno definite con un decreto attuativo.

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base del numero di posti letto previsti dalle proposte, tenendo conto dei fabbisogni valutati con apposite procedure, da definire con il decreto attuativo.

Con le risorse assegnate sarà assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

I soggetti aggiudicatari garantiscono la destinazione d’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, ma possono anche destinare le parti delle strutture non utilizzate ad altre finalità, anche a titolo oneroso, anche in relazione ai periodi in cui non si svolgono attività didattiche.

I posti letto ottenuti con le misure in esame saranno destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

Disposizioni attuative

Viene affidato ad un successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca il compito di de­finire le modalità di attuazione della disciplina in esame (composizione della commissione di valutazione delle proposte, procedure per la ricognizione dei fabbisogni, procedure per la presentazione delle proposte e loro valutazione, ecc.).

20.2 misure fiscali

Nel contesto dell’istituzione e disciplina del “Fondo per l’housing universitario”, vengono previste alcune misure fiscali.

20.2.1 Imposte sui redditi

L’art. 25 co. 9 del DL 144/2022 prevede che, a decorrere dal 2024:

le somme corrisposte ai soggetti selezionati, ai sensi dell’art. 25 co. 4 (secondo cui “è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, relativo alla disponibilità dei posti letto presso alloggi o residenze”) non concorrono né alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;

salvo quanto sopra, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari ai sensi della norma in commento, non concorrono, nella misura del 40%, né alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, “a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito percepito in relazione all’utilizzo dell’immobile”.

 

Questa ultima esclusione (parziale) dal reddito è condizionata al fatto che gli immobili vengano destinati in prevalenza alle attività di housing universitario, dovendo il reddito derivante da tali attività configurare più del 50% dei redditi totali derivanti dall’utilizzo di tali immobili.

20.2.2 Imposte di registro e di bollo

L’art. 25 co. 10 del DL 144/2022 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al Fondo per l’housing universitario.

Decadenza

Ferme restando le ipotesi di decadenza generali previste dall’art. 25 co. 6 del DL 144/2022, illustrate al successivo § 20.3, si realizza la decadenza dall’esenzione dalle imposte di bollo e di registro se, a seguito della stipula degli atti agevolati, non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie.

20.2.3 Credito d’imposta IMU

L’art. 25 co. 11 del DL 144/2022, infine, riconosce ai soggetti aggiudicatari delle risorse del Fondo un contributo, a titolo di credito d’imposta, pari all’importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Decreto attuativo

Con un successivo decreto del Ministro dell’Università e della ricerca saranno definire le modalità attuative della misura concernente il credito d’imposta IMU (procedure di concessione e di fruizione del credito d’imposta, rispetto del limite di spesa, condizioni di revoca ed effettuazione dei controlli).

20.3 Decadenza

La riduzione della disponibilità di posti letto, rispetto al numero indicato in sede di proposta, comporta la proporzionale riduzione delle somme erogate e dei benefici fiscali ai fini delle imposte di­rette (comma 9) e indirette (comma 10).

Il mutamento della destinazione d’uso prevalente ad alloggio o residenza per studenti degli immobili utilizzati per le finalità di housing universitario determina la decadenza del soggetto aggiudicatario dai benefici fiscali previsti dai commi 9 (imposte dirette), 10 (imposta di registro e di bollo) e 11 (credito d’imposta IMU).

20.4 Autorizzazione europea

L’efficacia delle misure previste dall’art. 25 del DL 144/2022 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’università e della ricerca.

21 navi iscritte al registro internazionale - modifica della disciplina

L’art. 41 del DL 144/2022 modifica la disciplina del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui al DL 457/97 (“Registro internazionale”).

21.1 navi iscritte al registro internazionale

Viene, in particolare, riformulato l’art. 1 del DL 457/97, prevedendo l’iscrizione nel Registro interna­zionale delle navi che:

effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto;

svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.

 

Si intendono adibite ad attività assimilate al trasporto marittimo le navi:

che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincen­dio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

d’appoggio, quali le navi che prestano servizi di rimorchio d’alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

posacavi, che effettuano l’installazione e l’attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

da ricerca scientifica e sismologica, ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dra­gato;

di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell’Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell’Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

21.2 agevolazioni per le navi iscritte nel registro internazionale

Per le navi iscritte nel Registro internazionale sono, tra l’altro, riconosciute dal DL 457/97 (già ante modifiche recate dall’art. 41 del DL 144/2022) delle agevolazioni:

di natura fiscale;

di natura contributiva.

 

In particolare, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali viene riconosciuta alle imprese armatrici:

l’attribuzione di un credito in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi corrisposti al personale imbarcato (dipendenti o lavoratori autonomi), da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;

la concorrenza del reddito derivante dalle navi di cui sopra alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF o IRES in misura del 20%.

 

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del RD 327/42 (codice della navigazione) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale:

le imprese armatrici;

nonché lo stesso personale suindicato.

21.3 estensione delle agevolazioni

Ai sensi del nuovo art. 6-ter del DL 457/97, inserito dall’art. 41 del DL 144/2022, l’applicazione delle agevolazioni di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater del DL 457/97 viene estesa anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ex art. 162 del TUIR che utilizzano navi adibite alle attività commerciali internazionali in relazione alle at­tività di trasporto marittimo o alle attività assimilate se:

iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE);

ovvero battenti bandiera di tali Stati.

 

Per l’accesso alle predette agevolazioni le navi sono annotate in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (secondo le modalità che saranno definite con un decreto attuativo), purché siano rispettate:

le disposizioni relative ai limiti per lo svolgimento delle attività di cabotaggio di cui all’art. 1 co. 5 del DL 457/97;

la legge regolatrice del contratto di arruolamento e i contratti collettivi dei singoli Stati membri ex art. 3 del DL 457/97;

le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle di armamento.

 

Inoltre, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali trova applicazione solo nel caso in cui sussista l’obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all’art. 11 paragrafo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 29.4.2004 n. 883.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO:N.42 - D.L. 23.9.2022 N. 144 DECRETO AIUTI TER PRINCIPALI NOVITA'


CIRCOLARE n.41 - Disciplina IVA degli omaggi e fatturazione elettronica

Disciplina Iva degli omaggi e fatturazione elettronica

Nel presente contributo si propone un riepilogo della disciplina Iva che regola le cessioni di beni commercializzati o prodotti dall’impresa e ceduti a titolo gratuito a clienti, con i conseguenti risvolti in ottica di compilazione del tracciato XML della fatturazione elettronica.

Ai fini Iva l’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5), D.P.R. 633/1972 disciplina le seguenti operazioni:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.

Le descritte operazioni vanno assoggettate ad Iva. Il cedente può scegliere se applicare o meno la rivalsa dell’imposta al proprio cessionario: infatti, ai sensi dell’articolo 18 D.P.R. 633/1972 la rivalsa Iva non è obbligatoria.

Ipotizziamo che il fornitore decida di addebitare la sola Iva al destinatario della merce. In tale circostanza, il cedente nazionale applica la rivalsa Iva ed emette una “normale fattura elettronica utilizzando il Tipo documento TD01 (in caso di fattura immediata) oppure il TD24 (in caso di fattura differita, con obbligo di emissione del ddt utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione). Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l’importo dell’imposta applicata in fattura.

Si ricorda che, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, è sempre opportuno emettere un documento di trasportospecificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

La circolare 32/E/1973, parte VI prevede, in alternativa, l’annotazione su un apposito registro degli omaggi” (ai sensi dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

Nella prassi aziendale si riscontra più frequentemente la scelta di non gravare il cliente dell’Iva, vista la gratuità dell’operazione.

In tale ipotesi, il cedente procede con l’emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofatturazione per omaggi”.

In base al tracciato della fatturazione elettronica occorre utilizzare il Tipo documento TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa, utilizzabile sia per le cessioni gratuite di beni sopra richiamate che per le prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972; la disposizione richiama, in quest’ultimo caso, le prestazioni per uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero gratuite, per le quali l’imposta afferente agli acquisti è detraibile e con valore superiore a 50 euro.

Trattandosi di un’autofatturazione, all’interno del file XML occorre esporre l’identificativo Iva di colui che emette il documento sia nel campo “cedente/prestatore” che nel campo “cessionario/committente”, oltre che l’imponibile e l’imposta.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file XML della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.

Se si tratta di un’autofattura riepilogativa, può essere esposta la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.

Con riferimento al Campo 2.1.1.4 “Numero”, invece, il cedente dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse. L’autofattura TD27 andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

Si ricorda, infine, che con l’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1° ottobre 2022) sono stati variati alcuni controlli riferiti alla casistica in argomento.

In particolare, come da ns. circolare n. 39, il codice errore 00472 è stato modificato come segue: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario). Nell’attuale versione delle specifiche tecniche (vers. 1.7, in vigore fino al 30 settembre 2022) il codice errore 00472 è invece previsto solo per il Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO:N.41 - DISCIPLINA IVA DEGLI OMAGGI E FATTURAZIONE ELETTRONICA


CIRCOLARE n.40 - Bonus 200 euro - Chiarimenti dell''INPS

Bonus 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti: i chiarimenti dell’Inps

Come noto, il D.L. 50/2022 (il c.d. “Decreto Aiuti”) ha previsto l’istituzione di un fondo finalizzato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi e professionisti; con il successivo D.M. 19.08.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24.09.2022, sono stati individuati, tra l’altro, i soggetti beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di presentazione della domanda.

Il Decreto Aiuti ter (articolo 20 D.L. 144/2022) ha poi incrementato il fondo disponibile al fine di riconoscere un’ulteriore indennità di 150 euro, a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Dalle ore 12.00 del 26 settembre, risulta possibile presentare le domande per richiedere l’indennità, seguendo le procedure previste dalla Cassa di appartenenza o dall’Inps.

Con la circolare 103pubblicata il 26 settembre, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti, riassunti nelle tabelle che seguono.

POTENZIALI BENEFICIARI
Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
Coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri
Lavoratori, compresi gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (articolo 6 L. 1047/1957)
Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali (in questo caso, infatti, il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale) No
Pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps
Partecipanti agli studi associati o società semplici iscritti alla Gestione separata dell’Inps

 

REQUISITI PER BENEFICIARE DELL’INDENNITÀ DI 200 EURO
1) Reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 Il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello Redditi PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Si ricorda che il valore indicato nel rigo RN1, colonna 1, è pari all’importo risultante dalla seguente operazione:
RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38
Pertanto, ad esempio, i redditi (al netto delle perdite) soggetti ad imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari assumono rilievo ai fini del calcolo.
Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’Inps a titolo di esonero contributivo.
Come sopra anticipato, l’articolo 20 D.L. 144/2022 ha previsto un ulteriore bonus di 150 euro per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (determinato con gli stessi criteri appena esposti). Tale condizione deve essere oggetto di apposita autodichiarazione nell’istanza.
2) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti)
3) Essere titolari di partita Iva attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti) Non sono quindi destinatari dell’indennità i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista l’apertura di partita Iva.
Per i coadiuvanti/coadiutori/soci di società/componenti di studi associati, il requisito della titolarità della partita Iva, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo al titolare dell’impresa, alla società o allo studio associato.
4) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità Come previsto dal D.M. 19.08.2022, questo requisito non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.
Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori, invece, il requisito contributivo deve essere verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale.
5) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022
6) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (ovvero dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle altre categorie di soggetti)

I soggetti che presentano le condizioni appena richiamate possono presentare domanda entro il 30 novembre 2022 accedendo al sito internet dell’Inps e seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 o la Carta nazionale dei servizi.

In alternativa, la domanda potrà essere presentata

  • tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori),
  • attraverso gli Istituti di Patronato.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n.39 - E Fatture - Nuove specifiche tecniche

E-fattura con nuove specifiche tecniche dal 1° ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° agosto 2022, sul proprio sito Internet, la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022. Le novità apportate alle regole tecniche - funzionali essenzialmente all’ottimizzazione del processo di fatturazione elettronica tra privati - non impattano sulla procedura di fatturazione elettronica con la PA e intendono, altresì, assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura elettronica.

Il 1° agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, all’interno dell’area tematica dedicata alla fattura elettronica e ai corrispettivi telematici, la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, nonché la rappresentazione tabellare dei tracciati della fattura ordinaria e semplificata e dei relativi schemi xsd per introdurre:

- nella fattura ordinaria il nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA;

- le nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali” per riportare in fattura, da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito IVA;

- il nuovo controllo sulla fattura con codice 00476 per verificare la non ammissibilità di una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario committente, un valore diverso da IT.

Inoltre, saranno modificati i criteri di controllo per:

- l’errore 00471, relativo ai tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata);

- l’errore 00472, relativo al tipo documento TD27;

- l’errore 00475, relativo al tipo documento TD28.

Infine, saranno aggiornare le descrizioni:

- del codice 00473 e modificato il criterio di controllo per il tipo documento TD28;

- dei codici di errore 00401 e 00430;

- della natura N7.

Acquisti di beni da San Marino

Per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi con la Repubblica di San Marino, in vigore dal 1° luglio 2022, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore economico residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al Sistema di Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro), ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il tipo documento TD28 e non il tipo documento TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali”

Al fine di riportare in fattura l’informazione relativa all’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24, in sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa “F24”.

Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa:

- “NellAnno”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;

- “AnniPreced”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

Verifiche di coerenza sul contenuto della fattura elettronica

È noto che il Sistema di Interscambio, al fine di garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi previsto dalle regole tecniche, effettua alcune verifiche di coerenza e, in caso di mancato rispetto delle predette regole, il documento viene rifiutato indicandone la motivazione.

Il nuovo codice 00476 indica che, in caso di:

- fatture ordinarie, gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT;

- fatture semplificate, gli elementi 1.2.1.1 <IdPaese> e 1.3.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.

In sostanza, non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da IT.

Inoltre, sono stati modificati i criteri di controllo per gli errori:

- 00471, il quale indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente, in quanto i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente;

- 00472, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente, in quanto i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;

- 00475, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente, in quanto i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente.

Infine, sono state aggiornate le descrizioni:

- del codice 00473, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il valore presente nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammesso, in quanto i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore OO nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> per le operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Inoltre, nel caso del valore TD28, l’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> deve essere valorizzato con il valore SM;

- del codice 00401, che ricorre, per le fatture ordinarie, quando il valore di cui all’elemento 2.2.1.14 <Natura> è presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero e, per le fatture semplificate, quando il valore di cui all’elemento 2.2.4 <Natura> è presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> diversa da zero;

- del codice 00430, che ricorre, per le sole fatture ordinarie, quando il valore di cui all’elemento 2.2.2.2 <Natura> è presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero, in quanto l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e, quindi, non è ammessa la presenza dell’elemento <Natura>, ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16;

- del codice natura N7, riferito all’IVA assolta in altro Stato UE per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1, lettere a) e b), e art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n.38 - Lavoratori autonomi e professionisti Bonus 200 euro

Bonus 200 euro lavoratori autonomi e professionisti: domande online non prima del 20 settembre

 

La Corte dei conti ha registrato il decreto del ministero del Lavoro che consentirà l’avvio di questa misura. Occorre comunque attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. AdePP conferma la data del 20 settembre come primo giorno di accettazione delle domande. Il bonus 200 euro per professionisti e autonomi verrà erogato secondo il limite già presente per altri lavoratori, di 35.000 euro di reddito annuo nel periodo d’imposta 2021, e l’erogazione sarà in carico degli enti previdenziali, come l’INPS e le altre casse di previdenza e assistenza. I lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare una domanda all’INPS o alla cassa di previdenza di appartenenza. La domanda dovrà essere presentata all’INPS qualora il beneficiario risulti iscritto contemporaneamente sia in una gestione INPS sia in una cassa professionale.

L’AdePP ha chiarito che l’inizio della presentazione delle domande potrebbe avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre 2022. Sembra anche esserci una data entro cui le domande devono essere presentate, ovvero il 30 novembre 2022.

 

Cos’è Il Bonus 200 Euro

Il bonus 200 euro è un sostegno economico introdotto negli ultimi mesi dal governo italiano per aiutare i lavoratori italiani, i pensionati, ma anche i disoccupati, contro l’inflazione che continua a farsi sentire nei mesi estivi del 2022. Per contrastare i rincari che la spesa degli italiani ha subito, vengono garantiti 200 euro versati una tantum direttamente in busta paga ai lavoratori, oppure con la pensione.

Il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai lavoratori autonomi, ai disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza, e a nuove categorie, secondo il Decreto Aiuti bis. Il sostegno è infatti stato esteso anche ai cittadini con un rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, dottorandi, assegnisti di ricerca e lavoratori dello sport.

Tuttavia fino ad oggi il bonus è già stato erogato, a partire dal mese di luglio, a diversi lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato. Questi lavoratori hanno potuto ricevere l’indennità aggiuntiva con la busta paga del mese di luglio 2022, e allo stesso modo anche i pensionati ricevono questo sostegno insieme alla pensione dello stesso mese.

Uno dei requisiti essenziali per ricevere il sostegno è quello di avere un reddito annuo inferiore a 35.000 euro. Attualmente ancora diversi beneficiari del bonus non lo hanno ancora ricevuto: alcune categorie di lavoratori infatti lo vedranno accreditare nel mese di ottobre.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi e i professionisti con Partita Iva, l’attesa per l’arrivo del bonus è stata fonte di numerose polemiche, tuttavia al momento ci sono diverse indiscrezioni sull’arrivo del sostegno per questa categoria a settembre 2022.

 

 

Bonus Una Tantum Per Professionisti E Autonomi

Per i professionisti e lavoratori autonomi, l’arrivo del sostegno una tantum da 200 euro si è fatto attendere a lungo, per cui fin dall’approvazione del bonus si è ipotizzato un fondo messo a disposizione appositamente per questa categoria, separato dal credito disponibile per lavoratori dipendenti e pensionati.

Anche nel caso di lavoratori autonomi con Partita Iva, sussiste il requisito del limite di un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. L’erogazione non avverrà in modo automatico, ma secondo una precisa richiesta che il lavoratore autonomo dovrà inviare all’ente previdenziale a cui è iscritto, tenendo presente che molti professionisti non sono iscritti alla gestione INPS, ma a casse specifiche.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Inoltre, per beneficiare dell’indennità una tantum occorre essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

E’ necessario inoltre, alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2022), avere effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Il bonus è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 ( avere già percepito il bonus come lavoratore dipendente o pensionato)non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

 

Presentazione Delle Domande

Non sarà effettuato nessun click day per l’indennità di 200 euro per autonomi e professionisti perché le risorse stanziate sarebbero capienti rispetto ai potenziali beneficiari, in quanto non sussiste il rischio che alcuni lavoratori autonomi o professionisti restino esclusi dal bonus. Questo è quanto comunicato dall’AdePP a seguito di un incontro tecnico del 7 settembre tra l’INPS e le Casse di previdenza private relativamente all’applicazione del decreto attuativo dell’art. 33 del DL 50/2022, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per beneficiare del bonus una tantum occorre accedere alla procedura dal portale www.inps.it, dopo aver inserito le credenziali d’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi), e seguire il percorso - indennità una tantum bonus 200 euro, ovvero agli enti di previdenza in cui si è iscritti. L’AdePP ha chiarito che l’inizio della presentazione delle domande potrebbe avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre 2022. Sembra anche esserci una data entro cui le domande devono essere presentate, ovvero il 30 novembre 2022.

Nella domanda il lavoratore deve indicare di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione, di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022; di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro e di essere iscritto alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o ad una cassa professionale.

Il lavoratore dovrà inoltre fornire il codice IBAN per l’accredito dell’importo. L’erogazione del bonus avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

 

Bonus Una Tantum Per Le Partite Iva: Beneficiari

Il sostegno viene quindi garantito anche ai professionisti autonomi, indipendentemente dalla cassa previdenziale in cui sono iscritti. Va evidenziato quindi che tra i beneficiari vi sono i professionisti di diversi settori lavorativi, che possono essere iscritti a:

  • Gestioni previdenziali INPS: sono inclusi i lavoratori con Partita Iva con Gestione Separata, ma anche i coltivatori diretti e i mezzadri;
  • Altre gestioni obbligatorie di previdenza e assistenza, dedicate a settori professionali specifici.

A poter beneficiare del sostegno quindi saranno diversi lavoratori, per cui solamente per gli autonomi degli ordini professionali sono stati stanziati 95,6 milioni di euro, una cifra volta a coprire almeno 478.000 domande nel giorno del click day.

Va ricordato che questo sostegno non è compatibile con altri sostegni identici che provengono da eventuali lavori aggiuntivi o pensioni percepite dai lavoratori autonomi. Di fatto il bonus non è cumulabile. Questo significa che se lo stesso soggetto svolge sia un lavoro autonomo che come dipendente, potrà ricevere solamente una volta i 200 euro del sostegno.

 

Requisiti Di Accesso

  • Il professionista deve essere iscritto ad una gestione previdenziale alla data in cui è entrato in vigore del Decreto Legge n. 50/200 (18 maggio 2022);
  • Reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021:
  • Il lavoratore autonomo deve disporre di una Partita Iva attiva e attività lavorativa avviata alla data del 18 maggio 2022;
  • Il professionista deve aver versato almeno una volta i contributi alla gestione previdenziale a cui si richiede il bonus, a partire dal 2020.

Va ricordato che anche nel caso di professionisti autonomi, il sostegno verrà erogato successivamente alla domanda presentata e accolta, sulla base delle informazioni comunicate. Queste informazioni tuttavia verranno successivamente controllate, per cui eventuali illeciti saranno sanzionati.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE n.37 - Gli acquisti da non residenti nel nuovo esterometro

ACQUISTI DA NON RESIDENTI NEL NUOVO ESTEROMETRO DALL’1.7.2022:

MODALITÀ/TEMPISTICHE DI INVIO DEI DATI TRAMITE SDI

 

Dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” (invio puntuale tramite SdI delle singole operazioni effettuate/ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).

 

In merito alle modalità di compilazione dei documenti xml recentemente l'Agenzia delle Entrate ha specificato, tra l'altro, che:

  • dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione;
  • il termine di invio dei dati delle operazioni non è unico, fisso, ma "mobile" legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o al momento di effettuazione delle operazioni passive;
  • i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo di invio dei dati in esame. Gli stessi consentono di assolvere anche all'obbligo di integrazione/autofattura previsto dalla disciplina IVA;
  • per gli acquisti di beni da San Marino senza IVA va utilizzato il Tipo documento TD19 con riferimento alla data di ricezione della fattura elettronica.

 

Come previsto dall’art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all’emissione della fattura elettronica hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale, per le quali è emessa/ricevuta fattura elettronica, nonché a seguito delle novità introdotte dall'art. 12, DL n. 73/2022 c.d. “Decreto Semplificazioni” per le operazioni di acquisto di beni/servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

 

L’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica.

 

L’art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ha differito le nuove modalità di invio dell’esterometro dall’1.1 all’1.7.2022.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 13.7.2022, n. 26/E fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla nuova modalità di invio dei dati in esame. Dopo aver esaminato i chiarimenti riguardanti l'ambito applicativo dell'esterometro, di seguito sono esaminate le modalità/tempistiche di invio dei dati.

In particolare l'Agenzia ha precisato che dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica SdI controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione. In particolare, per le operazioni attive (cessioni di beni/prestazioni di servizi) fatturate da operatori italiani a soggetti esteri, nonché per le operazioni passive (acquisti), per le quali è previsto l'obbligo di autofattura, i dati indicati nei campi obbligatori (in particolare, "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione" ex art. 21, comma 2, lett. g, DPR n. 633/72):

◆                 presenti nel documento (emesso extra SdI);

◆                 riportati nel file xml da trasmettere a SdI;

devono essere coerenti.

Qualora, per generare il file xml da inviare a SdI per l’esterometro non sia utilizzato il medesimo software utilizzato per generare le fatture elettroniche da emettere verso acquirenti/ committenti italiani, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura “BENI”/ “SERVIZI”/“BENI E SERVIZI” (qualora in fattura siano presenti sia beni che servizi), rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Per le operazioni passive che richiedono l’integrazione del documento ricevuto, l'Agenzia specifica che la coerenza non deve coincidere in una perfetta coincidenza delle informazioni. Pertanto in sede di generazione del file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero, da trasmettere a SdI per l’esterometro, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura “BENI”/“SERVIZI”/“BENI E SERVIZI”, rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

L'Agenzia ribadisce che con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni esportazioni) ovvero ricevuta fattura elettronica tramite SdI, non sussiste alcun divieto, ma un'assenza di obbligo (ciò al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione del contribuente).

 

MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

Per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022 i dati in esame devono essere inviati:

- entro il termine di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni “attive” effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;

- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione/di effettuazione dell’operazione per le operazioni “passive” ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

 

OPERAZIONI ATTIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipi documento.

 

Cod   Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72

Come precisato nelle Specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), in vigore dall’1.7.2022, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo Codice destinatario va indicato “XXXXXXX”.

Il documento va trasmesso dal cedente/prestatore entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia:

  • entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 26/E, il termine di invio dei dati è “mobile” (non è unico / fisso), in quanto legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni. Così, è possibile fare riferimento anche alle seguenti fattispecie:

  • cessioni intraUE di beni (non imponibili IVA ex art. 41, DL n. 331/93), per le quali la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ex art. 46, DL n. 331/93. Ciò anche con riferimento ad una fattura emessa in un momento diverso, entro i limiti normativamente previsti (ad esempio, fattura emessa il 31.10.2022 per una cessione effettuata l'1.10.2022 e invio dati effettuato il 10.11.2022);
  • prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE (non soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall'art. 21, comma 4, lett. DPR n. 633/72, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

I dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi considerate effettuate fuori dall'UE (non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, vanno trasmessi entro i termini “ordinari” (12 giorni).

OPERAZIONI PASSIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipo documento.

Codice           Codice Descrizione
TD17              Integrazione / autofattura acquisto servizi dall’estero
TD18              Integrazione   acquisto beni intracomunitari
TD19  Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Come desumibile dalle citate Specifiche tecniche il documento va trasmesso a SdI, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello:

  • di ricevimento del documento comprovante l’operazione, in caso di operazioni intraUE;
  • di effettuazione dell’operazione, in caso di operazioni extraUE.

Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, in assenza del documento comprovante l'operazione/quest'ultimo non sia pervenuto tempestivamente, l'invio dei dati va effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Così, in caso di servizi effettuati da un soggetto passivo extraUE a un soggetto passivo italiano, in assenza di un documento comprovante l’operazione/documento non prevenuto tempestivamente, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuare ai sensi dell’art. 6, comma 6, DPR n. 633/72, e quindi al momento in cui sono ultimate o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi/data di pagamento, se anteriore.

Nella Circolare n. 26/E in esame l'Agenzia precisa che:

  • i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 unitamente alle ricevute generate da SdI al momento dell'invio/ricezione, costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo di invio dei dati in esame. Tali documenti differiscono a seconda che siano utilizzati a fini sostitutivi oppure integrativi delle fatture.
Documenti a fini sostitutivi I file xml costituiscono ad ogni effetto “autofatture” (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.). Riguarda l'acquisto di servizi / beni da un soggetto extraUE ex art. 17, comma 2, primo periodo, DPR n. 633/72 trasmessi con Tipo documento TD17 e TD19.
Documenti a fini integrativi Considerato che esistono i documenti originari (fatture / altri documenti considerati tali ex art. 218, Direttiva n. 2006/112/CE), i file xml trasmessi non sostituiscono i documenti originari rappresentando l'adempimento dell'obbligo di integrazione / invio dei dati in esame. Riguarda le cessioni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto UE di cui all’art. 17, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, trasmesse con Tipo documento TD19 e TD17, nonché gli acquisti intraUE, trasmettessi con Tipo documento TD18).
  • la trasmissione dei file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19, consentono anche di assolvere all'obbligo di integrazione/autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
  • l'esterometro e l'integrazione/autofatturazione sono obblighi autonomi, ancorché con un unico adempimento è possibile adempiere ad entrambi.

Non è obbligatorio effettuare l'integrazione/autofattura inviando i dati tramite file xml utilizzando il Tipo documento TD17, TD18 e TD19 (l'integrazione/autofattura potrebbe avvenire in forma cartacea). Infatti, l'omesso/tardivo invio dei dati con le modalità in esame costituisce violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015 (esterometro) con applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D. Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili, ridotti a € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi);

  • la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza, in linea generale, anche il tardivo assolvimento dell'IVA tramite l'integrazione/autofattura. Ferma restando la distinzione tra tali adempimenti (integrazione/autofattura), il tardivo assolvimento dell'IVA costituisce violazione legata al mancato versamento dell'IVA (eventualmente dovuta) autonoma rispetto alla tardiva trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero;
  • il momento di trasmissione dei dati delle operazioni passive non incide sulla detrazione dell’IVA a credito. Tuttavia, l'Agenzia precisa che la rilevanza ai fini della detrazione dell’IVA può manifestarsi nel caso in cui la trasmissione dei dati avviene utilizzando Tipi documento che assolvono all'obbligo di autofattura (la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA si riflette sulla detrazione dell’imposta, fino al corretto adempimento).

 

Acquisti da San Marino senza IVA

In merito agli acquisti di beni con San Marino, per i quali il cedente sammarinese emette fattura elettronica senza IVA, l'Agenzia precisa che l’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche, ossia deve inviare a SdI un Tipo documento TD19 indicando, l'aliquota e l'imposta.

Si riporta di seguito le modalità di compilazione dei predetti Tipo documento TD17 / TD18 /      TD19, desumibili dalle citate Specifiche tecniche (ver. 1.7) nonché dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (ver. 1.7) recentemente aggiornata dall'Agenzia delle Entrate.

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

 

TD17 integrazione / autofattura acquisto servizi dall’estero
  Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente / stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il committente, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE) / emettere un’autofattura (in caso di servizi extraUE).

Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il prestatore non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD17 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2.

Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento  
◆ Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso.

Qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, DPR. n. 633/72, il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di:

–    prestatore extraUE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del prestatore;

–    prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del prestatore;

◆ campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.

Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata:

◆ la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE;

◆ la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano.

Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonchè a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.

 

 
TD18 integrazione  acquisto beni intracomunitari
Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell’art. 46, DL n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso la fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente).

La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46.

 

Compilazione documento

 

◆ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con  l’indicazione dello  Stato di residenza dello stesso;

◆ campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l’integrazione.

Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero).

Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N4 in caso di acquisti esenti), nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.

TD19 integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un’autofattura (in caso di cedente extraUE).

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 4, DPR n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

 

Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2.

Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche:

◆ in caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 riguarda l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);

◆ per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

 

Compilazione documento
◆ Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso.

Qualora il cedente emetta una fattura con la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, DPR. n. 633/72 il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di:

– cedente extraUE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del cedente;

– cedente UE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del cedente;

◆ campo cessionario/committente: dati del cessionario, che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.

Nel campo <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata:

◆ la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o dal fornitore sammarinese (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intraUE;

◆ la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extraUE.

 

Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, nonché a campo  <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento (per gli acquisti da San Marino può essere indicato l'IdSdI attribuito alla fattura).

 

N.B. - L’esempio più critico:  GLI ACQUISTI SU INTERNET

Una situazione che risulta tecnicamente complessa è l’acquisto, tramite piattaforma e-commerce, da fornitore extra-UE non stabilito, ma identificato in Italia (Vedi caso 1 pag. 9).

ATTENZIONE in questo caso il termine di emissione dell’autofattura è anticipato rispetto al termine di invio dell’esterometro quindi:

-  chi fa la scelta di autofatturare con la vecchia modalità cartacea deve emettere l’autofattura cartacea entro 12 giorni e inviare l’esterometro allo SDI entro il 15 del mese successivo;

-  chi fa la scelta di autofatturare in modalità elettronica i documenti, deve inviare allo SDI l’autofattura (con validità anche ai fini dell’esterometro) entro 12 giorni dall’acquisto o dal pagamento se effettuato in anticipo.

 

 

 

 

Mappa delle tempistiche

Caso Metodo e termini IVA reverse charge Annotazione registri Scadenza

trasmissione XML

1 - Acquisto interni di beni mobili da fornitore extra UE Autofattura art. 17, comma 2

Entro 12 giorni dal momento di effettuazione (*)

Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione

Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione

TD19 da trasmettere:

entro il 15 del mese successivo se mero flusso esterometro (autofattura cartacea);

entro 12 giorni dall’effettuazione se autofattura elettronica

(data XML = data effettuazione)

2 - Acquisto interni di beni mobili da fornitore UE Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47

Mese arrivo fattura fornitore (**)

Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura

(data XML = data arrivo fattura fornitore UE)

3 - Acquisto intracomunitario di beni Come caso n. 2 TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura

(data XML = data arrivo fattura fornitore UE)

4 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE Autofattura art. 17, comma 2

Entro 15 del mese successivo effettuazione

Come caso n. 1 TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione)
5 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE Come caso n. 2 Come caso n. 2 TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE)
6 - Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali) Come caso n. 1 se fornitore extra UE

Come caso n. 2 se fornitore UE

Come caso n. 1 se fornitore extra UE

Come caso n. 2 se fornitore UE

TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni
(*) Nel caso di pagamento e/o fatturazione anticipata rispetto alla spedizione/consegna non vale la fatturazione differita se D.D.T. mancante o successivo (circolari n. 27/E/1975 e n. 18/E/2014); valgono termini differiti se spedizione/consegna documentata da D.D.T. antecedente fatto anticipatorio.

(**) Autofattura art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione


LINK PDF ARTICOLO:N.37 - GLI ACQUISTI DA NON RESIDENTI NEL NUOVO ESTEROMETROCIRCOLARE


CIRCOLARE n.36 - D.L. 21.06.2022 N. 73 (C.D. Semplificazioni fiscali) Principali novità in sede di conversione

DL 21.6.2022 n. 73 convertito (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) -

Principali novità apportate in sede  di conversione nella L. 4.8.2022 n. 122

 

1 premessa

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

 

2 Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - cessione dei crediti

L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.

 

2.1 Quarta o ultima cessione a favore di correntisti - Decorrenza

In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei al­l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).

 

2.2 Precedenti cessioni possibili

Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.

Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.

 

3 crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas - eliminazione del limite “de minimis

L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle im­prese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de mini­mis”.

 

4 presentazione degli elenchi intrastat - ripristino del pre­cedente termine

Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

 

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.

Secondo questa impostazione, gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).

 

5 Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7
co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Decorrenza

  • La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.

 

6 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A seguito della conversione in legge, l’art. 10 del DL 73/2022 conferma l’indicazione semplificata, nella dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di compilare il modello IRAP 2022 secondo le “vecchie” regole.

 

6.1 Disciplina applicabile ante modifiche

In base alla disciplina vigente ante modifiche, al fine di dedurre interamente il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, il contribuente doveva:

innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;

poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

 

Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.

 

6.2 Disciplina applicabile post modifiche

La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il per­sonale dipendente con contratto a tempo indeterminato;

dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con rife­ri­mento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attual­mente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

 

6.3 Decorrenza e regime transitorio

Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Peraltro, in sede di conversione in legge è stato stabilito che, per il primo anno di applicazione del­le nuove disposizioni, resta possibile, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 sen­za considerare le modifiche introdotte (e, quindi, sulla base delle attuali istruzioni alla dichiarazione).

 

7 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di impu­tazione in bilancio

L’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.

 

8 Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante - Iscri­zio­ne all’ultimo valore di bilancio

I co. 3-octies - 3-decies dell’art. 45 del DL 73/2022, inseriti in sede di conversione in legge, introducono una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile di mantenere i me­desimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di rea­lizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carat­tere durevole.

Le modalità attuative contabili saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.

Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di assicurazione. In tal caso, sono previsti un ap­posito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.

Decorrenza

La deroga, prevista in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, si applica con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento all’esercizio 2022.

La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

 

9 modifiche al codice del Terzo settore

Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 73/2022, vengono apportate ulteriori modifiche al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

 

9.1 Verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS - Sospensione del termine

A seguito della trasmigrazione dei dati dai previgenti registri di settore al RUNTS, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del DLgs. 117/2017, gli uffici verificano il possesso delle condizioni per l’iscrizione entro i 180 giorni successivi, decorsi i quali le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sono iscritte per silenzio assenso.

Intervenendo su tale norma, l’art. 25-bis del DL 73/2022 convertito dispone che, ai fini del computo di tale termine, non si tiene conto del periodo compreso tra l’1.7.2022 e il 15.9.2022.

La modifica riconosce così maggior tempo agli uffici del RUNTS per completare le verifiche in or­dine all’iscrizione al nuovo registro di ODV e APS.

 

9.2 Modifiche alla disciplina fiscale del codice del Terzo settore

L’art. 26 co. 1 del DL 73/2022 convertito interviene sulla disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del DLgs. 117/2017. Si ricorda che l’efficacia del Titolo, salvo alcune eccezioni, è subordinata all’o­pe­ratività del RUNTS (realizzatasi nel mese di novembre 2021) e al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea (non ancora richiesta dal Ministero del Lavoro).

Di seguito si riepilogano gli interventi di maggior rilevanza.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

In relazione alla verifica dalla natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse ge­ne­rale, viene integrato l’art. 79 co. 2 del DLgs. 117/2017 specificando che i costi effettivi, da con­trap­porre ai corrispettivi derivanti da tali attività, sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.

Con un’integrazione al co. 2-bis dell’art. 79, si prevede che le attività di interesse generale mantengono la natura non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6% (prima, 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre (prima, due) periodi consecutivi.

Per agevolare gli enti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, viene stabilito che, per i primi due periodi successivi a quello nel quale è rilasciata l’autorizzazione europea, il muta­mento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa, produce effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica (art. 79 co. 5-ter del DLgs. 117/2017). Ordinariamente, invece, il cambio di qualifica produce effetti immediati.

Disposizioni in materia di imposte indirette

Con una modifica dell’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, viene prevista, per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200,00 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interes­se generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni Pub-bliche, l’Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di di­ritto internazionale.

Inoltre, viene inserito nell’art. 82 del DLgs. 117/2017 il co. 5-bis che dispone l’esenzione da IVAFE per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Regime fiscale delle ODV e degli enti filantropici

Viene riformulato l’art. 84 co. 2 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi deri­vanti dal patrimonio immobiliare di ODV ed enti filantropici, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Regime fiscale per APS e società di mutuo soccorso

Con una modifica all’art. 85 co. 1 del DLgs. 117/2017, sono ampliate le categorie di soggetti (iscritti e tesserati) nei cui confronti le APS possono svolgere attività in diretta attuazione delle finalità isti­tuzionali e dietro il pagamento di corrispettivi specifici senza che dette attività siano considerate commerciali. Tale previsione è estesa anche alle società di mutuo soccorso.

Viene riformulato l’art. 85 co. 7 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi deri­vanti dal patrimonio immobiliare delle APS, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS

Modificando l’art. 87 co. 1 lett. b) del DLgs. 117/2017, viene previsto che l’obbligo di tenere le scrit­ture contabili previste dall’art. 18 del DPR 600/73 (contabilità semplificata per le imprese) riguar­da non solo le attività di interesse generale e le attività diverse svolte con modalità commerciali, ma an­che le attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del codice.

Regime “de minimis”

Viene modificato l’art. 88 del DLgs. 117/2017, il quale subordina la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 82 e 85 del codice alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, in modo da includere il riferimento al co. 3 dell’art. 82, come modificato dal DL 73/2022 convertito.

Viene altresì aggiornata la disciplina europea di riferimento, aggiungendo il regolamento della Com­­­missione 25.4.2012 n. 360, in relazione agli aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Estensione a tutti gli ETS della disciplina transitoria

In deroga all’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, si applicano dall’1.1.2018 e fino al periodo di en­tra­ta in vigore delle disposizioni fiscali, a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, le dispo­sizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad esempio, il “Social bonus”, l’ap­plicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli ETS, le detrazioni e deduzioni per ero­gazioni liberali.

Integrando il co. 1 dell’art. 104 del DLgs. 117/2017, viene previsto che tale disciplina transitoria si applica, a decorrere dall’operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).

Tale previsione, già presente nel testo originario del DL 73/2022, non ha subito modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge.

 

9.3 Proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV, APS

Modificando l’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l’art. 26-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce dal 31.5.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

 

10 Modifiche alla disciplina dell’impresa sociale

Intervenendo sul DLgs. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale, l’art. 26 co. 2 del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede:

l’obbligatorietà della destinazione di una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 co. 1 del DLgs. 112/2017);

l’applicazione della detrazione IRPEF e della deduzione IRES sul 30% delle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017, fino al quinto periodo d’imposta successivo all’au­­toriz­zazione della Commissione europea.

 

11 Informativa sulle provvidenze pubbliche - Modalità e ter­mini per l’adempimento

L’art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che, fermo re­stando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito Internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello con­solidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’appro­vazione del bilancio.

La norma sembra, quindi, prevedere, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali, l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet e l’adempimento nella No­ta integrativa.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

 

12 Dichiarazione IMU per l’anno 2021 - Proroga presentazione anche per gli enti non commerciali

Con le modifiche apportate all’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge, è stata prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali, di cui all’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU “generica” ex art. 1 co. 769 della L. 160/2019 per l’anno 2021, era infatti già stato differito al 31.12.2022 dalla versione originaria dello stesso
art. 35 co. 4.

 

13 controlli formali delle dichiarazioni precompilate pre­sen­tate mediante professionisti o caf - riduzione dal 2023

L’art. 6 del DL 73/2022, modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

 

13.1 caratteristiche DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI

Viene infatti stabilito che:

se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;

il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;

il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;

in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli do­cumenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

 

13.2 decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

 

14 COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE Della CONCLUSIONE Dell’AT­TIVITà ISTRUTTORIA

Con l’art. 6-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato l’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), inserendo il nuovo co. 5-bis.

La nuova norma stabilisce che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al con­tri­bu­en­te, che sia informato dell’inizio dell’attività istruttoria, che non sono emersi elementi per proce­dere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività di controllo.

 

14.1 Ambito applicativo

Per esplicita previsione normativa, tale comunicazione non si applica alle liquidazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazione automatica delle dichiarazioni).

In generale, il nuovo obbligo di comunicazione dovrebbe, invece, riguardare qualsiasi attività che rientri nei poteri di controllo che possono essere esercitati dall’Amministrazione finanziaria ricon­du­cibili all’art. 32 del DPR 600/73 e che prevedono una comunicazione “preventiva”, come nel caso in cui al contribuente sia inviata una richiesta, un invito o altro atto che lo renda edotto dell’i­nizio dell’attività istruttoria nei suoi confronti. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli inviti a com­parire o all’invio di un questionario.

 

14.2 Contenuto della comunicazione

La comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria:

è inviata con modalità semplificata;

non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.

 

La nuova norma prevede che con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti:

i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa;

le modalità con le quali il contribuente dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria i propri dati e scegliere come intenda ricevere la comunicazione. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un’utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo, o l’utilizzo dell’App “IO”, o mediante posta elettronica semplice o certificata.

 

15 disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello f24 - estensione

L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Decorrenza

L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non sia­no già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

 

16 attestazione dei contratti a canone concordato

L’art. 7 del DL 73/2022 convertito estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di lo­ca­zio­ne “con­cordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.

 

16.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l’aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:

che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

 

16.2 Validità dell’attestazione

Fino all’entrata in vigore del DL 73/2022, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto dall’art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo im­mobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

In sede di conversione è stato precisato che l’attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.

 

17 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività - soggetti abilitati

Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 di ri­chiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:

le università statali;

le università non statali legalmente riconosciute;

gli enti pubblici di ricerca.

 

18 Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti - modifica delle Risorse assegnate

L’art. 40-bis, introdotto dalla legge di conversione del DL 73/2022, stabilisce che per l’anno 2022 sono rimodulate le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.

Conseguentemente, per l’anno 2022, sono:

ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 6.4.2022 per le persone fisiche che acquistano ed immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese nella fascia 21-60 grammi per chilometro;

incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022, che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

 

19 codice della crisi - segnalazione dell’agenzia delle en­tra­­te e degli altri creditori pubblici

L’art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019
n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:

specifiche disposizioni sulle misure e sugli assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);

un sistema di segnalazione funzionale all’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi (art. 12 del DLgs. 14/2019), quando il debitore versi in condizioni di squilibrio patri­moniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ra­­gionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

 

19.1 Sistema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

L’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.

Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione ne­­goziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.

 

19.2 Esposizione debitoria rilevante

Per l’Agenzia delle Entrate – in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – assumerà rilievo, ai fini della segnalazione, l’esistenza di un debito scaduto e non ver­­­sato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000,00 euro.

Nell’originaria formulazione della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000,00 euro.

Resta confermato che la segnalazione, relativamente all’INPS, è compiuta in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000,00 euro;

per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000,00 euro.

 

Per l’INAIL, invece, assume rilievo l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, esegue la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000,00 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000,00 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000,00 euro.

 

19.3 Termine di invio delle segnalazioni

Le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate – sempre in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60, come previsto nell’originaria formulazione della norma) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, resta confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.

 

19.4 Ambito di applicazione temporale

Con riferimento all’Agenzia delle Entrate, la normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022 (e non più dal primo trimestre 2022 come previsto dall’originaria formulazione della norma).

Resta confermato, invece, l’ambito di applicazione temporale della disciplina per gli altri creditori pubblici qualificati; pertanto, la normativa opera:

per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022;

per l’INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;

per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dall’1.7.2022.

 

20 vendita diretta di immobili nel corso delle procedure di riscossione dei tributi

L’art. 6-ter del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di procedure di riscossione coattiva dei tributi.

 

20.1 procedura di vendita diretta di immobili privi di rendita catastale

In base a quanto previsto all’art. 52 del DPR 602/73, in caso di procedura di riscossione coattiva, il debitore può procedere alla vendita diretta del bene pignorato o ipotecato secondo le modalità previste al co. 2-bis.

L’art. 6-ter del DL 73/2022 convertito, introducendo il co. 2-quinquies all’art. 52 del DPR 602/73, prevede una disciplina derogatoria ed opzionale a quella del co. 2-bis nel caso in cui la vendita ri­guardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione.

In questa ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell’A­gen­te della riscossione, al valore determinato da perizia inoppugnabile, effettuata dall’Agenzia del­le Entrate.

La perizia è effettuata in base agli accordi e nei termini ivi stabiliti, stipulati con l’Agente della riscos­sione ai sensi dell’art. 64 co. 3-bis del DLgs. 300/99.

La richiesta di perizia è presentata dal debitore all’Agente della riscossione e il rimborso dei costi sostenuti per la sua effettuazione è posto a carico del debitore ed è versato all’Agente, unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia.

Decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive.

 

20.2 decorrenza della nuova disciplina

Le modifiche introdotte dall’art. 6-ter del DL 73/2022 convertito si applicano anche ai procedimenti in corso al 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

 

21 PROCEDURA semplificata per la comunicazione del lavoro agile

L’art. 41-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, renderà strutturale la procedura sem­plificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione del­l’accordo individuale agli uffici ministeriali.

La norma non elimina l’obbligo di stipulare l’accordo con il lavoratore dettato dall’art. 18 co. 1 della L. 81/2017, che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.

Contenuto della comunicazione

Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:

i nominativi dei lavoratori;

la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che ver­ranno fornite da un apposito DM.

Sanzioni

La mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

Decorrenza

La disposizione entrerà in vigore l’1.9.2022.

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.36 - D.L. 21.06.2022 N. 73 (C.D. SEMPLIFICAZIONI FISCALI) PRINCIPALI NOVITA' IN SEDE DI CONVERSIONE


CIRCOLARE n.35 - D.L. 09.08.2022 N. 115 (C.D. DECRETO AIUTI-BIS)

DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”)
Principali novità

1 premessa

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).

Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.

Il DL 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

2 crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas - proroga al terzo trimestre 2022

L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

 

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:

  • devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
  • possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

 

3 credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’eser­cizio dell’attività agricola e della pesca - proroga

L’art. 7 del DL 115/2022 prevede la proroga per l’acquisto di carburante al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

 

4 fringe benefit - soglia di esenzione per il 2022 - incremento e ampliamento

In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL115/2022 prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

 

5 riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022

L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le som­mini­strazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.

 

6 accise e iva sui carburanti - pro­roga agevolazioni

L’art. 8 del DL 115/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati co­me carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

 

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, , entro il 7.10.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.

 

7 contributo contro il caro bollette - sanzioni

L’art. 42 del 115/2022 modifica l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il “caro bollette” determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.

 

La sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell’acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto entro il 30.6.2022 e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.

Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).

 

Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.

 

La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022 ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.

 

8 Esonero parziale dei contributi

L’art. 20 dispone l’incremento dell’1,2% un punto percentuale dell’esonero dello 0,8% (per un totale del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Periodo di applicazione

L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

9 ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

L’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.

 

9.1 NUOVE CATEGORIE

Il bonus viene riconosciuto:

ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS;

ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 32 co. 11 del DL 50/2022;

ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.

 

Inoltre la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).

 

9.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.

 

Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.

 

10 ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

L’art. 21 del DL 115/2022 prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Nel dettaglio, si prevede che:

il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 co. 5 della L. 41/86, per l’anno 2021 venga anticipato all’1.11.2022;

la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.

 

L’incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall’1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.35 - D.L. 09.08.2022 N.115 C.D. DECRETO AIUTI BIS