CIRCOLARE N. 15 - CREDITI ENERGETICI 2022 - REMISSIONE IN BONIS.PDF
Crediti energetici 2022 e remissione in bonis per l’omessa comunicazione
Nell’arco del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta destinati a compensare i rincari dell’energia e del gas causati dal conflitto bellico, ancora in corso, tra Russia ed Ucraina. Secondo l’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022, l’articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 e l’articolo 7, comma 1-quater, D.L. 115/2022, i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione per segnalare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Descrizione | Codice tributo |
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022 |
codice 6968 |
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022 |
codice 6969 |
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022 |
codice 6970 |
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022 |
codice 6971 |
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022 |
codice 6983 |
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022 |
codice 6984 |
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022 |
codice 6985 |
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022 |
codice 6986 |
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) articolo 1, D.L. 176/2022 |
codice 6993 |
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) articolo 1, D.L. 176/2022 |
codice 6994 |
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) articolo 1, D.L. 176/2022 |
codice 6995 |
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) | codice 6996 |
Chi non ha effettuato la comunicazione nei termini può sanare l’errore ed utilizzare il credito d’imposta (energia o gas) spettante?
Con la risoluzione 27/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’adempimento non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati; pertanto, la sua omissione non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, salvo il caso in cui la compensazione sia già stata effettuata entro il 16 marzo 2023.
Il provvedimento del 16.02.2023 dell’Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che la comunicazione non era necessaria nell’ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito entro la scadenza del 16 marzo 2023 (si veda la ns. circolare n. 11) e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza.
Si ricorda, inoltre, che il termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento decorre dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché certificativi previsti dalla disciplina agevolativa.
Le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante si considerano sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 Tuir; il loro sostenimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e circolare 20/E/2022).
La comunicazione, in sintesi, è un adempimento di natura “formale” e l’eventuale omissione può esser sanata avvalendosi della remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge di conversione 44/2012.
Tale disciplina prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
In linea generale, è possibile avvalersi della remissione in bonis qualora il contribuente:
- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997(250 euro), secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Considerando che i periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023 ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Infine, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, si segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato da parte dell’Agenzia.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 14 - PROROGA TERMINI PAGAMENTO IMPOSTE SALDO ANNO 2022 E 1 ACCONTO 2023.PDF
Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono
attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
1 premessa
Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 98, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:
dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Esclusione della proroga per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%
A differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Analogamente alle proroghe intervenute in anni scorsi, deve ritenersi che la proroga in esame si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%
Il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2023 al 31.7.2023.
2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato stampa precisa che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:
i soci di società di persone;
i collaboratori di imprese familiari;
i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
2.4 Contribuenti “estranei” agli ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga in esame, rimangono quindi fermi i termini ordinari di versamento:
entro il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
ovvero dall’1.7.2023 al 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2023
La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2023 per effetto della:
data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2022 dopo il 31.5.2023);
data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2022 - 30.6.2023).
ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2022 e approvazione del bilancio 2022 il 22.6.2023, i termini di versamento del saldo relativo al 2022 e del primo acconto del 2023 scadono:
il 31.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
oppure il 30.8.2023 (30° giorno successivo al 31.7.2023), con la maggiorazione dello 0,4%.
3 versamenti che rientrano nella proroga
La proroga al 20.7.2023 riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, quindi in particolare:
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della c.d. “tassa etica”;
le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain in regime di dichiarazione) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle
persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
3.1 Versamento del saldo IVA 2022
Poiché il comunicato stampa fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2022 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2023).
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2023, potrà essere effettuato entro il 20.7.2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.
Se il versamento del saldo IVA 2022 viene ulteriormente differito al 31.7.2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.
Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2022:
entro il 20.7.2023, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
entro il 31.7.2023, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 20.7.2023 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20.7.2023 al 31.7.2023.
3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Pertanto, in relazione ai contribuenti che rispettano le previste condizioni, deve ritenersi che possano beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i versamenti del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
Soci di srl “non trasparenti”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
interessate dalla proroga in esame;
ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, ricorrendone le condizioni.
4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%);
per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2023:
se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 21.8.2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2023, e del fatto che il 20 agosto cade di domenica);
se non è titolare di partita IVA, deve invece versare la seconda rata entro il 31.7.2023.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/CIRCOLARE-N.-14-PROROGA-TERMINI-PAGAMENTO-IMPOSTE-SALDO-ANNO-2022-E-1-ACCONTO-2023.pdf
CIRCOLARE N. 13- COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIM.2023
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2023 AL
31 MAGGIO 2023
Anche nel calendario degli appuntamenti con il Fisco dell’anno in corso, tra le scadenze fiscali ci sono le LIPE, le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA periodiche.
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2023 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2023, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2023, entro e non oltre il giorno 22 Maggio 2023 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2023.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2023 | 31 Maggio 2023 |
Aprile-Giugno 2023 | 16 Settembre 2023 |
Luglio-Settembre 2023 | 30 Novembre 2023 |
Ottobre-Dicembre 2023 | 28 Febbraio 2024 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 1° TRIM. 2022
SOCIETA'
VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)
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VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)
DEBITI CREDITI
VP4 Iva vendite esigibile
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VP5 IVA acquisti detratta
VP6 IVA dovuta o a credito
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VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
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VP8 Credito periodo precedente
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VP9 Credito anno precedente
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VP10 Versamenti auto UE
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VP11 Crediti d'imposta
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VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
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VP13 Acconto dovuto
VP14 Iva da versare o a credito
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/03/CIRCOLARE-N.-13-COMUNICAZIONE-LIQUIDAZIONE-IVA-1°-TRIM.-2023.pdf
CIRCOLARE N. 12- RICHIESTA DOCUMENTAZIONE MODELLO REDDITI E 730 2023
oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2023 o redditi PF 2023 e per l’i.m.u. 2023
Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2022, possono utilizzare il modello 730/2023 (ordinario o precompilato) o il modello Redditi PF/2023.
Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 5 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Termini di presentazione |
Il modello 730/2023 deve essere presentato entro:
- il 30 settembre 2023 se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). . I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello redditi persone fisiche 2023 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Termini di versamento redditi persone fisiche 2023 |
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2023 ovvero entro il 30 Luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
-rateizzazione del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 –
Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.
Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): n. rate………………
Termini di versamento I.M.U. 2023 |
Il pagamento dell’IMU come sempre può essere effettuato in due fasi: acconto e saldo. L’acconto IMU 2023 scade il 16 giugno 2023, mentre il saldo scade il 16 dicembre di quest’anno. Tuttavia, essendo il 16 dicembre di sabato, la scadenza del saldo slitta al primo giorno lavorativo successivo, quindi, il 18 dicembre 2023.
Un’altra data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2023, data in cui ci sarà un doppio appuntamento. Entro questa data, infatti, dovrà essere inviata sia la Dichiarazione IMU 2023 (anno d’imposta 2022) sia la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021), secondo la proroga prevista dal decreto Milleproroghe. Principali Novità per l’anno 2022 |
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2023, periodo d’imposta 2022, sono le seguenti:
Prima fra tutte, sicuramente, quella che riguarda l’introduzione dell’assegno unico che modifica, anche, la fruizione delle detrazioni figli a carico per i beneficiari della nuova misura. Nulla cambia, invece, per i figli a carico con età superiore ai 21 anni che non usufruiscono dell’assegno unico.
1 Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% ;
2 Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
3 Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
4 Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
5 Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda;
6 Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
7 Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
8 Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
9 Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne hanno fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
10 Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
11 Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
12 Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
13 Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
14 Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata;
Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU |
Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2022.
Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 5 Maggio 2023 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati
Questionario
REDDITI ANNO 2022
Cliente Sig./Sig.ra .......................................................................................
Dati anagrafici:
- nessuna variazione di residenza, stato civile, familiari a carico.
- Variazioni: (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- residenza - allegare copia certificato residenza (se è variata e se non è già stato consegnato).
- stato civile - comunicare il tipo di variazione e data esatta di quando è avvenuta.
- familiari a carico - codice fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2022 e, per i coniugati nel 2022 e/o 2023 codice fiscale e dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.
Per i figli a carico comunicare la quota della detrazione (se al 100% o ripartita al 50% con il coniuge). I familiari sono a carico se hanno percepito un reddito al lordo degli oneri deducibili inferiore a € 2.840,51. Ricordiamo il limite reddituale per essere considerati figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, è stato elevato a 4.000 euro fino a 24 anni poi a 2.840,51 euro dai 24 anni in su.
Terreni e fabbricati:
- nessuna variazione
- Variazioni: nel corso 2022/2023 (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- Acquisti, vendite, eredità, variazioni di accatastamento e classamento, ecc. (allegare copia dei rogiti e/o dei documenti inviati dall’Agenzia del Territorio per i classamenti)
- Variazioni di utilizzo, cessazione di contratti di locazione o variazione dei contratti di locazione preesistenti, eventuale applicazione della cedolare secca (allegare copia delle denunce di variazione di coltura per i terreni, i contratti di locazione o di comodato, le denunce di rinnovo e variazione dei contratti di locazione preesistenti, e/o di cessazione dei contratti stessi, i provvedimenti di sfratto, gli importi dei canoni di locazione, ecc…)
- Se si è verificata compravendita di fabbricato adibito ad abitazione principale, allegare eventuali fatture di intermediazione.
- Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canoni riscossi nel 2022 per ogni unità affittata.
- Importo pattuito e percepito per locazioni brevi;
Allegare inoltre le copie delle ricevute di pagamento dell’IMU/Tasi del 2022, se non sono già in nostro possesso. I rogiti, i contratti di locazione e le loro variazioni solo nel caso che non siano già stati consegnati per il calcolo dell’IMU 2023 o richiesti recentemente.
Allegare inoltre atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione avvenuti nel 2022 o nel 2023.
In particolare precisare se il fabbricato:
- è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare;
- è unità in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- è tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all’estero;
- è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- è di proprietà condominiale;
- è stata effettuata opzione per cedolare secca;
- precisare se sono intervenute o previste variazioni entro gli inizi di Giugno 2023 quali acquisti/vendite di terreni/fabbricati (dati utili per calcolo dell’IMU/TASI 2023 in acconto).
NOVITA’ DAL 2018 PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contratti di locazione stipulati dal 1/1/2018, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.
Allegare pertanto, oltre alla copia del contratto di locazione, anche copia della suddetta attestazione.
redditi di lavoro, di pensione e/o assimilati
c modelli CU2023/redditi 2022, certificazioni di compensi, indennità di disoccupazione o di mobilità, provvigioni e ritenute d’acconto, dividendi, altre indennità e certificazioni di redditi soggetti a tassazione separata;
c indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);
c somme percepite a titolo di borsa di studio;
c assegni versati dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
c indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
c Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a Colf e badanti.
N.B. Come gli scorsi anni, per i pensionati INPS, la Certificazione Unica 2023/Redditi 2022 non verrà recapitata per posta. Su vostra richiesta provvederemo ad acquisirla telematicamente dal sito dell’INPS. |
ALTRI REDDITI
- CU per prestazioni occasionali e/o professionali (allegare certificazione ricevuta);
- CU per redditi derivanti da locazioni brevi (allegare certificazione ricevuta);
- redditi di partecipazione in società (allegare prospetto fornito dalla società);
- CUPE per dividendi e proventi equiparati (allegare certificazioni);
- plusvalenze per cessione azioni o quote sociali (allegare copia dell’atto ed eventuale perizia di rivalutazione);
- vendita di fabbricati acquistati da meno di 5 anni o di terreni edificabili (atti notarili);
REDDITI DI FONTE ESTERA
- investimenti effettuati all’estero: immobili, denaro, titoli, attività finanziaria in genere, affitti percepiti, interessi, dividendi, rendite finanziarie da investimenti esteri, ecc... detenuti all’estero al 31/12/2022 (allegare documentazione bancaria, rogiti, ricevute, ecc...).
- Trasferimenti di denaro, o altri valori, all’estero, anche a mezzo di intermediari finanziari. Produrre un prospetto con le movimentazioni effettuate nel corso del 2022.
ELENCO ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI:
sostenuti nel 2022 per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico
‘NOTA BENE’
Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall’1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:
- la contabile del pagamento;
- prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc…) Nel caso in cui per qualche pagamento non sia possibile recuperare la prova del pagamento tracciato, è possibile autocertificare il pagamento tracciato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme.
In caso di verifica, tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrebbe comunque richiedere la prova documentale del pagamento elettronico che dovrà quindi essere recuperato successivamente
E’ necessario che le ricevute sanitarie di importo superiore a € 77,47, se esenti IVA, siano fornite di marca da bollo con data uguale o anteriore a quella di emissione della fattura (importo € 2,00) a meno che il bollo stesso non sia stato assolto virtualmente.
c - Spese mediche e specialistiche - (detraibili al netto della franchigia di € 129,11)
- Visite mediche e specialistiche, degenze e ricoveri, spese di assistenza specifica, interventi chirurgici, ricevute pagamenti ticket per prestazioni sanitarie e acquisto o affitto di protesi sanitarie con la relativa prescrizione.
Farmaci e medicinali
- Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari o erboristici, indipendentemente dalla prescrizione, anche se utilizzati a scopo terapeutico.
Per l’acquisto di medicinali, di farmaci omeopatici e da banco e anche per i dispositivi medici CE o nonché di altre specialità farmaceutiche la detrazione spetta unicamente se la spesa è certificata dallo “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati col cod. AIC la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente e datati 2022.
Nei dispositivi medici rientrano anche gli occhiali, le montature, le lenti a contatto, le soluzioni per LAC e gli apparecchi acustici purché venga specificato in fattura dispositivo CE.
Vi raccomandiamo di predisporre gli scontrini ordinatamente senza apportare correzioni o evidenziature di alcun tipo, previa verifica della data (2022) e della presenza del Vostro codice fiscale o di quello delle persone a Vostro carico.
N.B. Gli scontrini non idonei, non verranno conteggiati per evitare contestazioni nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter scontare le spese sostenute per cure termali, fisioterapia, ginnastica riabilitativa, protesi e apparecchiature sanitarie necessarie alla riabilitazione occorre allegare la prescrizione dello specialista; in mancanza è sufficiente anche quella resa da un medico generico.
c -Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità - spese mediche, sanitarie e paramediche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, (solo se prestate da personale qualificato) certificate con dichiarazione dell’istituto di assistenza. Spese per medicinali con ricetta o “scontrino parlante” sostenute per familiari prossimi (anche se non a carico). N.B.: La disabilità viene riconosciuta dall’apposita Commissione Medica,
c - Interessi passivi per mutui agrari, mutuo per l’acquisto dell’ abitazione principale (per i mutui contratti nel 2022 è necessaria una copia del contratto di mutuo, della fattura e del rogito relativo all’acquisto dell’immobile), mutuo per costruzione e ristrutturazione 1a casa (contratto a partire dal 1998), mutuo per interventi di recupero edilizio (contratto nel 1997).
Allegare certificazione della banca con gli interessi passivi e oneri accessori o le ricevute pagate nell’anno.
c - Spese di istruzione
- Spese di frequenza scuole dell’infanzia (scuola materna per bimbi dai 3 ai 5 anni) del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (superiori) –
- Spese di frequenza di Università statali e non statali, di perfezionamento e//o specializzazione universitaria –(per le università non statali le spese detraibili non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria, con apposito decreto ministeriale) - spese relative a tasse di immatricolazione e iscrizione (anche ad anni fuori corso), sopratasse per esami di profitto e di laurea, dottorato di ricerca.
- Spese frequenza scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e per la frequenza ai master universitari.
Fornire le ricevute dei bollettini postali, pagamenti telematici o bonifici bancari per tasse e contributi, spese sostenute per gli istituti italiani. (Precisando se sono state sostenute totalmente dal dichiarante o in parte anche dal coniuge).
c - Spese funebri (max € 1.550) per ciascun evento verificatosi nell’anno anche se trattasi di non familiare.
È necessaria la documentazione dell’agenzia funebre (fatture, ricevute, bollettini, ecc …) relativamente alle spese sostenute nel 2022 per onoranze funebri (celebrazione cerimonia, loculi, bare, ecc …).
c - Spese per addetti all’assistenza personale (limite max € 2.100,00 e fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) proprie o per altri familiari anche non a carico.
Spetta solo nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (deve risultare dalla certificazione medica da allegare alla idonea ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza).
c - Spese per attività sportive praticate da ragazzi - (limite max € 210,00 per ciascun ragazzo). Portare bollettino, ricevuta o quietanza del pagamento con causale e disciplina esercitata i dati anagrafici del ragazzo e del pagatore oltre ai dati della struttura o soggetto che hanno reso la prestazione.
Sono detraibili: le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per ragazzi d’età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.
c - Spese per intermediazione immobiliare - limite max € 1.000,00 (suddiviso tra i comproprietari) e relative ai compensi e commissioni corrisposte agli intermediari finalizzati all’acquisto della proprietà dell’immobile (o altri diritti reali) da adibire a propria abitazione principale. Allegare fattura, ricevuta del pagamento e rogito notarile.
c -Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
c -Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
c -Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
c -Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che risultino iscritti nel registro previsto da un apposito Decreto Legge (DL 149/2013) e ammessi ai benefici (escluso tesseramento o quota associativa) per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro con versamento postale o bancario dal quale risulti la tracciabilità (carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).
c -Erogazioni liberali a favore di enti religiosi - max € 1.032,91
Produrre la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario o quietanza liberatoria effettuata in favore degli enti religiosi (si tratta degli enti religiosi riconosciuti e ai quali è possibile devolvere la scelta dell’8/mille).
c -Spese veterinarie - detraibilità fino a € 420,89 (eccedenti la franchigia € 129,11) per cure rese all’animale detenuto regolarmente per compagnia o pratica sportiva, non cumulabili con le spese mediche personali. Produrre ricevute, fatture, ricette spese certificate dal veterinario con scontrini farmacia completi dei dati: farmaco veterinario, Cod. Fisc. acquirente, ecc… come per le spese sanitarie.
c -Spese per asili nido - limite max € 632,00 per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È necessaria la dichiarazione rilasciata dall’asilo nido e ricevute di pagamento effettuate nel 2022 comprovanti la spesa sostenuta per la frequenza.
c -Contributi previdenziali ed assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea e prosecuzione volontaria), fondo e assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe e altri contributi obbligatori. Presentare le ricevute di pagamento o l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale.
c -Assicurazione sulla vita e infortuni (importo complessivo max € 530,00)
Dichiarazione rilasciata dall’assicurazione attestante il premio pagato nel 2021 o la quietanza di pagamento riportante la precisazione che la polizza ha per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza; la polizza può essere stipulata per il dichiarante o per familiari fiscalmente a carico. Sono detraibili: polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e polizze morte e invalidità permanente stipulate dopo il 1/01/2001. Per le assicurazioni contratte a copertura del rischio di non autosufficienza la data di stipula è ininfluente ed il limite di detrazione è € 1.291,14 al netto dei premi per rischio morte e invalidità permanente.
Premi pagati nel 2022 relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo
c -Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
c -Assegni periodici corrisposti al coniuge – Portare, con la sentenza di separazione/divorzio, la documentazione (bonifico/accredito) o certificazione di pagamento.
c -Contributi per addetti servizi domestici e familiari max € 1.549,37 – per il calcolo è necessaria anche l’allegato del bollettino di versamento nel quale è specificato il calcolo delle ore riferite al periodo – si detrae solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
c -Previdenza complementare – spese sostenute per contributi versati volontariamente o in base a contratti collettivi aziendali – anche per familiari a carico. Max € 5.164,57.
c -Restituzione somme al soggetto erogatore – si tratta di somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state sottoposte a tassazione. Produrrre il documento attestante la restituzione.
SPESE SU INTERVENTI AGEVOLATI IN EDILIZIA (BONUS RISTRUTTURAZIONI)
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento: ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.
- in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 50, 65: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere da noi visionata qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio.
N.B. Qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio e nel caso vi siano ancora delle rate residue in essere per l’anno 2022, la documentazione di cui sopra deve essere consegnata anche per gli interventi precedentemente eseguiti. |
BONUS FACCIATA
- documentazione relativa a spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale compresi gli immobili strumentali, per i quali spetta la detrazione del 60 per cento: fatture e bonifici attestanti il pagamento, eventuali abilitazioni tecniche/amministrative, dichiarazione del Comune attestante che l’edificio si trova nella zona omogenea A o B. Qualora l’intervento sia influente dal punto di vista energetico è necessaria la copia della Comunicazione ENEA e la ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal tecnico abilitato;
SUPER BONUS 110
- documentazione relativa a spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti;
- documentazione relativa a spese sostenute da chi ha comprato case antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliareche, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Per questi interventi deve essere presentata dichiarazione attestante che le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata.
Qualora si fosse optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.
ALTRE SPESE DETRAIBILI
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
- documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2022 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); • ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
- documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
- documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- Documentazione relativa a contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno diritto a richiedere la detrazione del 19% dell’affitto nel limite totale di 2.633 euro e, quindi, per un massimo di 500 euro. La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dalla propria residenza e comunque in una provincia diversa dal proprio Comune di residenza.
Per la deducibilità serve copia del contratto di locazione con estremi della registrazione e certificato di residenza.
Novità 2022 detrazione per figli a carico
Particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.
Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli.
In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.
ACCONTI
Eventuali deleghe di pagamento (MOD. F24) versati a giugno/luglio e novembre (se non sono già stati consegnati) relativi a versamenti effettuati a luglio-agosto 2022 per il saldo IRPEF 2021, acconto e saldo versamento cedolare secca e per il 1° acconto 2022; a novembre 2022 per il 2° acconto imposte per l’anno 2022.
N.B. Richiediamo di allegare sempre una copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido, (non scaduto) utile ai fini dell’autocertificazione e per l’aggiornamento dei dati relativamente alla privacy dello studio. |
Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.
Coloro che devono consegnare la documentazione sono pregati di telefonare sempre prima di passare, mentre coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
Destinazione dell’8‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF:
Stato | Chiesa Cattolica | Chiese Avventiste | Assemblee di Dio |
Chiesa Metodista e Valdese | Chiesa Evangelica Luterana | Comunità Ebraiche | Chiesa Apostolica in Italia |
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale | Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia | Unione Buddhista Italiana | |
Unione Induista Italiana | Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Ibisg) | Associazione “Chiesa d’Inghilterra” In Italia |
Destinazione del 5‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’IRPEF:
Sostegno enti terzo settore e
Alle ONLUS |
Finanziamento
ricerca scient/università |
Finanziamento ricerca sanitaria | Associazioni sportive
dilettantistiche |
Attività sociali svolte dal comune di residenza | Sostegno alle attività di tutela, promozione e
valorizzazionedei beni culturali e paesaggistici |
C.F. Beneficiario
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C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
----------------- |
C.F.
Beneficiario
--------------------- |
Sostegno degli enti gestori delle aree protette |
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C.F. Beneficiario
------------------- |
Destinazione del 2‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 2‰ dell’IRPEF:
PARTITO POLITICO
CODICE ………. Firma …………………………
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CIRCOLARE N. 11- COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGIE E GAS MATURATI NEL 2022
Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022
Scade il 16 marzo 2023 il termine per inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, il cui contenuto e le modalità di presentazione sono state definite con il provvedimento 16 febbraio 2023 n. 44905.
Si ricorda che le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
La medesima disposizione è inoltre prevista in relazione al credito d’imposta per il carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2 comma 5 del DL 144/2022).
La comunicazione, per effetto del DL “Milleproroghe”, è stata prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022 (art. 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, che ha modificato l’art. 7 del DL 115/2022).
Con il provvedimento n. 56785/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi esteso le disposizioni attuative previste dal provv. n. 44905/2023 per la comunicazione anche al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022, approvando il nuovo modello di comunicazione (aggiornato, allo stato attuale, al 3 marzo 2023) e le relative istruzioni.
Quanto alla presentazione, la comunicazione dell’ammontare dei crediti maturati nel 2022 va inviata, entro il termine del 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante l’apposito modello approvato.
Tale modello è composto dal frontespizio, dal quadro A, relativo alla comunicazione dei crediti maturati, e dal quadro B, contenente la comunicazione di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati, e non più, come nella versione originaria del modello, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000.
In particolare, secondo le istruzioni, nel quadro A devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito: il codice identificativo del credito; l’importo della spesa agevolata (“importo di riferimento”); l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nelle stesse istruzioni.
Nel quadro B (“requisiti”) il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a specificare la sussistenza dei requisiti previsti per le tipologie di credito indicate nel quadro A, barrando le relative caselle e apponendo la firma nell’apposito campo in fondo al quadro.
Ai fini della presentazione, occorre utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio.
In linea generale, secondo il provvedimento e le istruzioni, la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
A tal fine, l’utilizzo integrale potrebbe avvenire fino al termine ultimo per la presentazione del modello di comunicazione.
Del resto, l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento ha disposto che, considerando che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17 marzo 2023.
Considerando che i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non dovrà inoltre essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 31 marzo.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 10-BONUS PUBBLICITA' 2023
Bonus pubblicità 2023: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni
Dal 1° al 31 marzo sarà possibile fare domanda per il bonus pubblicità 2023. L'agevolazione prevede un credito d'imposta del 75 per cento per gli investimenti pubblicitari incrementali nel 2023. Da quest'anno non sono più agevolati interventi relativi a televisione e radio.
Sono in arrivo diverse novità importanti per il bonus pubblicità 2023.
Come si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 24 febbraio, la domanda per accedere al credito d’imposta previsto dall’agevolazione va trasmessa dal 1° al 31 marzo 2023.
Rispetto allo scorso anno viene ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni bis, e pertanto il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75 per cento.
Viene reintrodotto anche il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello effettuato l’anno precedente.
Inoltre, restano fuori dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
La domanda si presenta attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus pubblicità 2023: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni
La domanda per accedere alle agevolazioni previste dal bonus pubblicità 2023 deve essere inviata dal 1° al 31 marzo.
Si tratta del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Rispetto al passato, sono diverse le novità per l’anno in corso, come si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato il 24 febbraio 2023.
Dal 2023, il credito d’imposta sarà riconosciuto per il 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati per campagne pubblicitarie.
Torna, quindi, anche il requisito dell’incrementalità. Gli investimenti sostenuti nel 2023 dovranno essere superiori di almeno l’1 per cento di quelli effettuati l’anno precedente.
Altra importante novità riguarda la platea dei beneficiari.
Il credito d’imposta, infatti, sarà riconosciuto solamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto al 2022, quindi, non vengono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate.
Bonus pubblicità 2023: come fare domanda per il credito d’imposta
I soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2023 a partire dal 1° marzo ed entro il 31 del mese.
Sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Accedendo all’area riservata del sito istituzionale tramite credenziali SPID, CIE o CNS, è sufficiente cliccare sulla voce “Comunicare” di “Servizi per”.
Dopo aver inviato la richiesta sarà necessario inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2024, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione.
Il credito d’imposta sarà concesso sulla base del regolamento di cui al DPCM n. 90 del 2018.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
In seguito alla presentazione delle richieste di accesso, il Dipartimento stila una prima lista dei beneficiari e degli importi teoricamente fruibili. L’elenco definitivo sarà pubblicato dopo la ricezione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati".
Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo, “6900”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 9-TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2023
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2023
Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2023.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/23 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/23 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2023.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 8-CERTIFICAZIONE-UNICA-2023
Certificazione Unica 2023: redditi di lavoro autonomo
La Certificazione Unica 2023 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2022.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
Si precisa che la trasmissione delle CU 2023 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2023.
L’ adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito di lavoro autonomo:
- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (anche per fatture ricevute da soggetti che non operano la ritenuta d’acconto in quanto applicano regimi agevolati);
- provvigioni corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- cessazione rapporti di agenzia;
- compensi per lavoro autonomo occasionale;
- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;
- prestazioni relative ad appalti condominiali;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).
Novità Certificazione Unica 2023
Nel modello definitivo della Certificazione Unica 2023 approvato dall’Agenzia delle Entrate sono presenti alcune novità.
Nello specifico, le principali innovazioni del modello 2023 riguardano:
- la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;
- i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale erogato dall’INPS a partire da marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni.
- modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo inferiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche per un reddito fino a 28.000 euro;
- il nuovo codice inserito per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019, hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’articolo 44, del Dl n. 78/2010;
- Incremento del limite di esenzione dei fringe benefit
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2022 al 31/12/2022 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2022 fino al 16/01/2023, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 28 febbraio 2023. |
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:
- Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/02/CIRCOLARE-N.-8-CERTIFICAZIONE-UNICA-2023.PDF
CIRCOLARE N. 7-NOVITA'-DL-11-DEL-16/02
Soppressione delle opzioni per la cessione della detrazione o per lo “sconto sul corrispettivo” - Novità del DL 16.2.2023 n. 11
1 premessa
Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
Entrata in vigore
Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.
2 Soppressione delle opzioni per la cessione e lo sconto
A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023).
È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 - 3 del DL 11/2023).
2.1 Interventi per i quali spetta il superbonus
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17.2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Interventi con superbonus (art. 119 del DL 34/2020) |
Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Interventi realizzati da condomìni |
· delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023
· CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni | CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici | Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023 |
2.2 Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
Agevolazioni diverse dal superbonus | Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto
(art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Generalità dei bonus “edilizi” (no superbonus) |
· titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023
· lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentare un titolo abilitativo) |
Bonus casa acquisti 50%
(art. 16-bis co. 3 |
Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
Sismabonus acquisti
(art. 16 co. 1-septies |
Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
2.3 fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 co. 2 del DL 11/2023 (si vedano i precedenti § 2.1 e 2.2 e salvo ulteriori modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge), quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
L’art. 2 co. 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell’art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi “edilizi” (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).
3 Cessionari pubbliche amministrazioni
Aggiungendo il co. 1-quinquies all’art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 11/2023).
4 Responsabilità solidale per il cessionario
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020).
In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.
Aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:
aver acquisito il credito d’imposta;
essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.
4.1 Documentazione da conservare
Con riguardo a quest’ultimo punto, occorre dimostrare di essere in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d’imposta:
titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.
4.2 assenza di documentazione e onere della prova
Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 6 - TREGUA FISCALE
Novità in materia di definizioni fiscali (c.d. Tregua Fiscale)
La legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure aventi ad oggetto agevolazioni di natura fiscale in termini di sanatorie, di riduzione o stralcio di sanzioni, di ridefinizione delle rateizzazioni, di definizione agevolata di accertamenti non ancora perfezionati o di contenziosi pendenti, di regolarizzazione agevolata di rate saltate e di stralcio automatico dei ruoli di modesto importo.
Di seguito si riepilogano le misure agevolative introdotte e previste dalla c.d. “Tregua Fiscale”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE PER VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Il ravvedimento operoso speciale permette di sanare violazioni fiscali di soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mediante la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e con la possibilità di rateizzare il n.8 rate.
L’agevolazione è consistente in quanto, come da disposizione ordinaria del ravvedimento operoso in caso di sanatoria di violazioni commesse oltre 90 giorni dal termine, la sanzione è pari a 1/8 del minimo.
Rientrano in tale agevolazione le violazioni “sostanziali” (ovvero che hanno inciso sulla determinazione dell’imposta o sul relativo versamento del tributo) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, che non siano ancora state oggetto di contestazione alla data di versamento di quanto dovuto, con notifica di atti di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di comunicazioni bonarie da controllo formale.
Il pagamento delle somme (o della prima rata) - in termini di imposta, sanzioni ridotte e interessi - e la rimozione della violazione (ad es. mediante la presentazione della dichiarazione integrativa) deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31/3/2023.
Come per il ravvedimento operoso ordinario, per derivazione non essendo stato previsto il contrario, tali versamenti possono essere effettuati in compensazione.
Si precisa che rimangono esclusi dal ravvedimento operoso speciale gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, rilevabili dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (ovvero da avvisi bonari), le violazioni realizzate nell’ambito del quadro RW (ovvero attività finanziarie e patrimoniali estere) e i versamenti derivanti da dichiarazioni omesse.
SANATORIA ERRORI FORMALI
La regolarizzazione delle violazioni formali ha ad oggetto le infrazioni, le irregolarità, l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale - che pertanto non incidono sulla base imponibile o sul versamento del tributo - commesse fino al 31/10/2022, in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta regionale sulle attività produttive.
La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma fissa “una tantum” pari a Euro 200,00, a sanatoria di tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo d’imposta, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31/3/2023 o in 2 rate di pari importo scadenti il 31/3/2023 e il 31/3/2024, e con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione formale entro la data ultima del 31/3/2024 (quest’ultima da non effettuare quanto non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale).
Riguarda violazioni formali commesse in relazione IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta; possono avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
Con rifermento alla tipologia di errori formali, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.2/E, si tratta di inosservanze a formalità o adempimenti tali da ostacolare l’attività di controllo, quali, a mero titolo esemplificativo:
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (con imposta regolarmente assolta);
- violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA (con regolare liquidazione del tributo);
- violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni inerenti l’inversione contabile (ma con imposta assolta, seppur irregolarmente);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari.
Da tale regolarizzazione spontanea rimangono escluse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definiti all’1.1.2023, oltre che quelle connesse alla “voluntary disclosure”, al monitoraggio fiscale per l’emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all’estero (quadro RW), a comunicazioni necessarie per perfezionare opzioni o accesso ad agevolazioni fiscali (es. comunicazione all’Enea).
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
E’ stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari:
- emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2019 / 2020 / 2021, aventi termine di pagamento pendente all’1.1.2023, oltre che quelli ricevuti in data successiva all’1.1.2023;
- relativi a qualsiasi periodo d’imposta, se oggetto di rateizzazione regolare in corso di pagamento all’1.1.2023 (pertanto non decaduta).
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo nella misura del 3% (rispetto al 10% ordinario). Pertanto, le imposte, gli interessi e le somme aggiuntive saranno dovute per intero, mentre le sanzioni saranno ricalcolate in misura ridotta.
Per perfezionare la definizione, il contribuente deve accettare tutti i rilievi ed effettuare il versamento con sanzioni ridotte entro il termine di scadenza dell’avviso per intero o per la prima rata.
La Legge di bilancio 2023 ha esteso a n.20 le rate trimestrali di possibile dilazione, indipendentemente dal valore dell’avviso bonario (ante era previso un massimo di 8 rate, se l’importo dell’avviso bonario non superava Euro 5.000).
Con riferimento ai rateizzi in corso, è quindi possibile sia ricalcolare gli importo delle sanzioni ridotte sull’importo residuo, sia allungare il piano di rateizzo fino a 20 rate trimestrali.
Non è prevista la presentazione di una specifica istanza per aderire, ma occorre effettuare i riconteggi delle somme dovute ed effettuare il relativo pagamento entro la scadenza ordinaria.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La rottamazione dei ruoli (c.d. Rottamazione-quater) riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Sono oggetto di rottamazione i carichi tributari, i contributi previdenziali e assistenziali INPS/INAIL, direttamente riscossi mediante l’Agente della riscossione (escluse le fattispecie in cui è un ente territoriale che riscuote in proprio o mediante soggetti terzi). Per i ruoli emessi delle Casse/Enti previdenziali privati, è invece il singolo Ente che delibera se intende aderire o meno alla rottamazione (allo stato attuale risulta l’adesione di: Cassa Forense/ENPAB/Cassa Ragionieri/ENPAV/INPGI).
La definizione dei ruoli può essere anche parziale, quindi con possibilità di sanare solo alcuni carichi.
La definizione agevolata prevede che non siano dovute (BENEFICI):
- le sanzioni comprese nei carichi, degli interessi di mora, delle sanzioni e somme aggiuntive (sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale), gli interessi iscritti a ruolo e gli aggi di riscossione;
- limitatamente alle sanzioni amministrative (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada), gli interessi e gli aggi di riscossione.
Rimango pertanto da corrispondere le somme dovuta a titolo di capitale (imposte/contributi) e le spese di esecuzione della cartella, quali quelle maturare a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella.
Per aderire a tale definizione agevolata è necessaria la presentazione di una specifica domanda di adesione, esclusivamente in via telematica sul sito web dell’AdE Riscossione, entro il termine decadenziale del 30.4.2023.
Entro la data del 30.6.2023 l’Agente della riscossione elaborerà la domanda e comunicherà l’accoglimento, comprensivo delle somme dovute, che saranno da pagare in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 o in un massimo di 18 rate trimestrali, di cui le prime due, per un importo pari al 10% delle somme dovute, il 31/07/2023 e il 30/11/2023 (le successive il 28/2, 31/5, 31/7, 30/11).
Si precisa che per tale agevolazione è in ogni caso esclusa la compensazione.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle oggetto di dilazione, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati acconto sull’importo precedentemente dovuto.
L’agevolazione può essere richiesta anche da soggetti che avevano aderito a precedenti rottamazioni e sono decaduti, oltre che da carichi per i quali è in corso un contezioso con l’Ente, fatta salva la rinuncia al giudizio da esprimere formalmente nella domanda di adesione.
Rimango escluse dalla rottamazione alcune fattispecie quali: dazi e diritti doganali, IVA da riscuotere all’importazione, somme dovute da recupero di Aiuti di Stato, sanzioni derivanti da condanne penali, sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
In ultimo, ma non per rilevanza, si precisa che gli effetti della presentazione della domanda di adesione permettono di:
- fermare l’avvio di azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche);
- fermare l’avvio di nuove azioni esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite (se non è ancora avvenuta il primo tentativo di vendita coattivo); quest’ultime verranno poi estinte in caso di regolare pagamento della prima o unica rata;
- ottenere il DURC (con la sola presentazione della domanda, fatto salvo poi l’annullamento in caso di mancato regolare pagamento);
- far sbloccare i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, come previsto per ruoli scaduti superiori ad Euro 5.000;
- con riferimento alle rateizzazioni in corso di carichi ricompresi, sospendere, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute dalla definizione (quindi 31.7.2023), gli obblighi di versamento dei piani rateali.
STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO
La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati all’Agente delle Riscossione nel periodo compreso dal 1/1/2000 al 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000 Euro alla data del 1.1.2023.
Per l’annullamento non occorre fare nulla, provvede l’Agente della riscossione entro il 31/03/2023 (in corso di proroga al 30.4.2023).
Sono esclusi dallo stralcio automatico i ruoli dovuti per il recupero di Aiuti di Stato, per IVA da riscuotere all’importazione, per sanzioni derivanti da condanne penali.
Con riferimento ai ruoli formati da enti diversi da quelli statali (es. Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e per le somme esecutive.
DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
E’ stata prevista una definizione degli atti di accertamento relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quali atti:
- non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023:
Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche gli accertamenti con adesione pendenti (quindi con adesione non perfezionata all’1.1.2023), gli avvisi di rettifica e di liquidazione, e gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in caso di adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione a 1/3. Il versamento dovrà essere effettuato alle scadenze previste nell’atto impositivo; è possibile effettuare il versamento rateale, nel massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENSIOSO
E’ ora possibile regolarizzazione l’omesso o carente versamento di rateizzazione decadute, relative ad accertamenti con adesione, ad acquiescenza, a mediazione e conciliazione giudiziale.
Si precisa che si deve trattare di rate successive alla prima, in quanto il versamento di quest’ultima è sostanziale per il perfezionamento dell’istituto deflativo del contenzioso.
Per aderire occorre che all’1.1.2023 sia scaduto il versamento della rata (o delle rate), ma non deve ancora essere stata notificata la relativa cartella o l’ingiunzione di pagamento.
L’agevolazione consiste nella possibilità di sanare il mancato versamento della rata (o delle rate), effettuando il pagamento integrale della sola imposta, senza sanzioni ed interessi, entro il 31.3.2023 o tramite il versamento rateale, in massimo 20 rate, di cui la prima in scadenza al 31.3.2023
E’ esclusa la possibilità di versare con compensazione.
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
La definizione delle liti pendenti ha ad oggetto i contenziosi tributari in essere alla data dell’1.1.2023 con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), salvo il diniego espresso dall’ente.
Il contenzioso deve essere avviato all’1.1.2023, ovvero deve essere stato notificato alla controparte il ricorso in primo grado e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Ogni atto impugnato può beneficiare della definizione, non avendo rilievo se impositivo o solo liquidatorio (a differenza delle precedenti definizioni).
Per aderire è necessario presentare una specifica domanda entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento delle somme o della prima rata (rateale solo per importo superiori a Euro 1.000 e massimo in 20 rate trim. di pari importo). E’ escluso il pagamento in compensazione.
La domanda di adesione è da presentare con uno specifico modello ministeriale (ad oggi già disponibile), esclusivamente mediante un’applicazione telematica che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; finché non è operativa, è possibile presentare la domanda, sul modello predisposto, alla PEC della Direzione provinciale che è in giudizio.
La definizione avviene con il pagamento di un importo, rapportato al valore della controversia (ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato), come determinato come seguente:
- soccombenza dell’Agenzia in 1° grado, si paga il 40% del valore della controversia (quindi imposte e stralcio di sanzioni e interessi);
- soccombenza dell’Agenzia in 2° grado, si paga il 15% del valore della controversia;
- se il processo è pendente in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia è rimasta soccombente nei precedenti gradi, si paga il 5% del valore della controversia;
- soccombenza del contribuente in 1° o 2° grado o in entrambi, occorre pagare il 100% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.
Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all’1.1.2023.
In ultimo, si precisa che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia specifica richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere di tale agevolazione; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10.7.2023.
SALPA CONSULTING sta tenendo monitorati i relativi provvedimenti attuativi e gli ulteriori chiarimenti oggetto di pubblicazione. Resta a Vostra disposizione per verificare se risultino pendenti posizioni che possano rientrare nelle definizioni agevolate e per effettuare i relativi successivi adempimenti; per informazioni potete contattare la dott.ssa Stefania Toni e la dott.ssa Rossana Gallo, tel. 059.360414, email s.toni@salpaconsulting.it, r.gallo@salpaconsulting.com .
Qualora siate interessati, siete pregati di mettervi in contatto con il Professionista di riferimento, al fine di valutare il conferimento dello specifico mandato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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