CIRCOLARE N. 1 - LEGGE DI BILANCIO 2024 - PRINCIPALI NOVITA'
Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213)
Principali novità
1 premessa
Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Regolarizzazione del magazzino
segue |
A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Ambito temporale La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”). Soggetti interessati Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata. Ambito oggettivo L’adeguamento può riguardare le rimanenze: dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono, invece, escluse le rimanenze relative: alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute; alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. Modalità di adeguamento L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale. Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento: dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra: l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; il volume d’affari. In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato); il valore del bene eliminato. Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto. Modalità di adesione L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”). Termini di versamento Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle: somme non pagate e dei relativi interessi; sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali. Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP. Effetti dell’adeguamento La regolarizzazione: non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere; non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024. I valori risultanti dall’adeguamento: sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti. |
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
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Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024; oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza |
A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili: acquisiti per successione; che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo. Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che: se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020; se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Applicazione dell’imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005. |
Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari |
La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.
Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell’interpretazione adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall’1.1.2024 rientrano: nella lett. h) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali); nella lett. b) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua. Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo Seguendo l’impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti: non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”; il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%. Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina: non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”; prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005). |
Locazioni brevi - Aumento dell’aliquota
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Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo - Locazioni brevi Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Sono assimilati alle locazioni brevi: i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.); i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). Natura imprenditoriale - Esclusione La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). Cedolare secca - Aliquota al 26% La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”. Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi: si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%. Ritenuta del 21% a titolo di acconto La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di: operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario; versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98. La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto. Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti. In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione: viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73; viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73. |
Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus |
Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.
Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili. |
Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” | A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”. La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica. |
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione | Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. |
Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione
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La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. |
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024. |
Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi |
La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.
Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato. Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’art. 68 co. 6 del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra: il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati; il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi. La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito. |
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti |
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l’imposta sostitutiva a 13.000 euro.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni: qualificate (in linea di massima, superiori al 20%); in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari). Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali. |
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
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Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Decorrenza L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente. Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche. In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera. |
Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni |
Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.
Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo, della deduzione: della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”); della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti “solari”). Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP Viene altresì previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta interessati dalle modifiche. |
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24
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Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024. Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato. Controlli preventivi L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco. |
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate |
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024. In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL. |
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale | Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.
Crediti INPS La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: dai datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Crediti INAIL La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Decorrenza e disposizioni attuative La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL. |
Argomento | Descrizione |
Pignoramento presso terzi - Efficientamento | Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.
L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |
Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie” |
Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato). |
Aliquota IVA per i pellet |
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. |
Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia |
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); i pannolini per bambini. È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile |
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%. |
Sgravio IVA tax free shopping | Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024. |
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano |
Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni. |
IMU - Enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati |
Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
“posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali; “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività. |
Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta |
Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:
sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023); le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023). La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023 Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023. In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo: maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024; minore, nel qual caso il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie. |
Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l’IMU o altri tributi locali | Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall’anno 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (rispettivamente fissati al 14 ed al 28 ottobre dell’anno di riferimento) scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. |
ILIA - Effetto sostitutivo dell’IRPEF dal 2023 |
A partire dall’anno 2023, viene esteso l’effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali anche all’imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA), istituita dalla L. Reg. 14.11.2022 n. 17.
Dunque, dall’1.1.2023, l’ILIA sostituisce al contempo: l’IMU; per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, fatte salve le deroghe di cui all’art. 9 co. 9 del DLgs. 23/2011. |
Argomento | Descrizione |
IMU - Esenzione per i fabbricati abitativi colpiti dal sisma del Comune di Umbertide | Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
siti nel territorio del Comune di Umbertide (in Provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 9.3.2023; distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta: per l’anno 2024; ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31.12.2024. |
Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia Centrale del 2016 e 2017 | Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.
Proroga dell’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU Sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF e dall’IRES, nonché dall’IMU, per i fabbricati che al contempo risultano: ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici; distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti: i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2023; i fabbricati sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2024. Proroga dell’esenzione dall’imposta di bollo e registro Viene prorogato al 31.12.2024 il termine finale di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali. Tale esenzione spetta: alle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dai richiamati eventi sismici del 2016 e 2017; alle persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni. Proroga dell’esenzione dal canone unico È prorogata fino al 2024 l’esenzione dal canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici. |
Contributi e credito d’imposta
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Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023, di cui all’art. 20-sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023.
Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di: 20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive; 40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive. I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato. Riconoscimento del credito d’imposta In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno | Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024. |
Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi | Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi. |
Credito d’imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici - Proroga |
Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. |
Crediti d’imposta per il cinema - Modifiche alla disciplina | Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016.
Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata. |
Legge Sabatini - Rifinanziamento | In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. |
Contratti di sviluppo - Rifinanziamento |
Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse. |
Fondo crescita sostenibile - Rifinanziamento |
La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del DL 83/2012, viene incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025. |
Fondo per le emergenze in agricoltura |
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.
Si demanda al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse. |
Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa |
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. |
Argomento | Descrizione |
segue | Finanziamenti con TEG superiore al TEGM
Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all’art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96. |
Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose |
Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:
tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a); quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b); cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c). Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia: l’80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a); l’85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b); il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c). Finanziamenti con TEG superiore al TEGM Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, è possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96. Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo Viene prevista la permanenza dell’operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, purché: le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie; e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari. |
Bonus asili nido
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Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016.
Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”). L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di: 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro; 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro). La norma in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024: in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro; in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno. |
Fondo per le borse di studio per l’Erasmus italiano |
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270.
Si demanda ad un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca la definizione dell’ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio e del valore dell’ISEE per l’accesso. Esenzione fiscale delle borse di studio Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale. |
Riduzione del canone RAI | Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l’anno 2024. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore |
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:
6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tredicesima Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima. |
Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli | Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%. Lavoratrici con tre o più figli Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Lavoratrici con due figli In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. |
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà |
È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.
Ambito applicativo e finalità L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: vittime di violenza; disoccupate; beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell’anno 2023). La finalità dell’esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza. Rapporti incentivati e durata L’incentivo spetta per: le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell’assunzione); le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell’esonero fino al 18° mese dalla data dell’assunzione); le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell’assunzione). |
Trattamento
segue |
Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Modalità Il trattamento è riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023; dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione); su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 30.6.2024. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. |
Proroga dell’ISCRO per il 2024 |
Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.
L’indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che: non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non sono beneficiari dell’Assegno di inclusione; hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda; sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La medesima disposizione stabilisce poi che: i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità; la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’erogazione dell’indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale. |
Congedo parentale |
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:
all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese; al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%. La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino. |
Proroga della CIGS per le imprese in crisi |
Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109. |
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa |
Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
Argomento | Descrizione |
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale | Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015. |
CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale |
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.
La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015. |
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Viene prorogata anche per il 2024 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate |
Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 18.5.2018 n. 72:
in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio. Valgono le medesime condizioni previste dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle alle quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del DLgs. 6.9.2011 n. 159. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal DLgs. 148/2015. |
Indennità per i lavoratori dei call center |
Viene disposto, anche per l’anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità di malattia per i lavoratori marittimi | Si interviene con riferimento alla misura dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 23.9.37 n. 1918. Nel dettaglio, si modificano:
l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall’1.1.2024, nell’ipotesi in cui l’evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l’attività lavorativa, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione; le modalità di calcolo dell’indennità in questione, stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Infine, si prevede che qualora l’evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera venga calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. |
Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2024 l’indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:
obbligatorio; non obbligatorio. |
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico |
Per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.
Adozione delle misure di contrasto In particolare, si prevede che: per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie; sia l’Agenzia delle Entrate che l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. |
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione | In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024:
non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria; né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.96 determinerà l’annullamento d’ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi. Misura e versamento dell’onere di riscatto La facoltà di riscatto in parola potrà essere esercitata a domanda dell’assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) e il relativo onere verrà determinato: valutandolo con il sistema contributivo; applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (art. 2 co. 5 del DLgs. 30.4.97 n. 184). Il versamento dell’onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Disposizioni per i lavoratori del settore privato Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. |
Modifica
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Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:
dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia; dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata. Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia Modificando l’art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia. Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest’ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all’importo mensile dell’assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno. Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l’art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano: un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni); un’anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni. Per tale tipologia di pensione anticipata, l’importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale: 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia. La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. |
Misure di flessibilità in uscita
segue |
Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro con riferimento:
all’Ape sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016; alla c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 4/2019; alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”) ex art. 14.1 del DL 4/2019. Ape sociale L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un’indennità erogata dall’INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni. Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone: la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024; l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi. Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Opzione donna Con riferimento all’anticipo pensionistico “Opzione donna” ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell’età anagrafica da 60 a 61 anni. Si consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023: un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni; un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni. Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”) Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”), richiedibile da coloro con un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni. Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell’assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. “finestre” di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l’assegno di pensione: viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo; il suo valore massimo fino all’età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo. Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in “Quota 103”, gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall’1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024. |
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici | Per l’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.
Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, l’indicizzazione trova attuazione: nella misura dell’85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. |
Adeguamento delle aliquote di rendimento di alcune gestioni previdenziali |
Viene operata una ridefinizione delle aliquote di rendimento applicate dalle seguenti gestioni previdenziali del pubblico impiego:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG). La medesima norma stabilisce che la modifica delle aliquote di rendimento non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente |
Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e “precoci” nel pubblico impiego |
Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall’art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201. Nel contempo si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall’art. 17 co. 1 del DL 4/2019 con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci”.
Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all’anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall’1.1.2028. |
Argomento | Descrizione |
Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico | Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.
Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell’INPS e dell’INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età. |
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE | Viene prevista, relativamente alla determinazione dell’ISEE, l’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. |
Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini |
A richiesta dell’interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l’attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2-ter del DLgs. 25.7.98 n. 286. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti |
Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
con sede legale in Italia; aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021. La polizza copre i danni: relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Condizioni del contratto Le compagnie assicurative devono applicare: · un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno; · premi proporzionali al rischio. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro. Decreto attuativo Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente. |
Argomento | Descrizione |
Contributo per l’attività ispettiva sulle imprese sociali | Viene modificato l’art. 15 del DLgs. 112/2017, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, stabilendo che:
il decreto del Ministero del Lavoro, attuativo dei controlli sulle imprese sociali, deve definire non solo le forme, i contenuti, le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali ed il contributo da porre a loro carico, ma anche la destinazione dei contributi raccolti; le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione delegata allo svolgimento dei controlli sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e, tramite decreto del Ministero dell’Economia, riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il successivo trasferimento all’Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati. |
Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero | Con la modifica dell’art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).
Le medesime sanzioni sono estese all’ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell’“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” (c.d. “AIRE”) – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54. In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato. Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo La sanzione di cui al novellato art. 11 co. 1 primo periodo della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che: le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 1228/54, alla L. 470/88 e ai relativi regolamenti di attuazione siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni; la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. |
Sanzioni per l’omesso trasferimento di residenza all’estero e dall’estero |
Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:
inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall’estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall’art. 13 co. 2 del DPR 223/89; violazione dell’obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero sancito dall’art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88. Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato. Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive Ai sensi del novellato art. 11 co. 2 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato, la sanzione connessa all’inadempimento dei suddetti obblighi di dichiarazione di trasferimento all’estero o dall’estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che: la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. |
Accertamento e irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero |
Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l’autorità competente per l’accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81. Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio L’art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. Destinazione dei proventi delle sanzioni In senso analogo alla previgente formulazione, il novellato co. 4 dell’art. 11 della L. 1228/54 dispone che i proventi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione. |
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Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 28 - AUGURI 2024
Gentile Cliente,
Che questo Natale doni a tutti quanti voi e alle vostre famiglie pace e serenità. Auguri per un Felice Natale e per un proficuo 2024!
Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 29/12/2023 al 05/01/2024 compresi.
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/12/CIRCOLARE-N.-28-AUGURI-2024.pdf
CIRCOLARE N. 27 - IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI
Il regime fiscale degli omaggi -
Imposte sui redditi, IRAP e IVA
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Queste ultime sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:
- l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
- ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.
Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.
2.2 OMAGGI Ai DIPENDENTI e ai soggetti assimilati
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2023, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit:
- per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);
- per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).
A tale limite, per il 2023, si aggiungono i buoni benzina erogati ai dipendenti esclusi da imposizione fiscale per un massimo di 200,00 euro per lavoratore, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 5/2023 (c.d. “bonus carburante”).
2.3 regime dei c.d. “contribuenti minimi”
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.
Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.
Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività, senza quindi distinzione in base al valore.
2.4 regime forfetario
Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.
Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regime dei c.d. “contribuenti minimi” ex DL 98/2011.
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.
Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.
2.5.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).
Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).
Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
2.6 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.
2.6.2 Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato.
Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).
Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:
- risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
- oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.
3.1 Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.
Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
3.1.1 Documentazione per la cessione
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:
- emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella “mensile”), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.
Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
- che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.
3.2 Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
3.3 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.
4 concessione di “buoni acquisto” (voucher)
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.
4.1 TRATTAMENTO AI FINI iva
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata con il DLgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.
Nell’ambito dell’attuale disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, nell’attuale disciplina, si distingue tra:
- buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
- buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
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Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
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CIRCOLARE N. 26 - IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO - INTEGRAZIONE
Il Fascicolo del Titolare Effettivo – Ulteriori Chiarimenti
Facciamo seguito alla ns. Circolare n. 21 del 20 Ottobre u.s. per precisarvi che per il rispetto dell’obbligo di individuazione del titolare effettivo che incombe sulle imprese dotate di personalità giuridica, è consigliato redigere un verbale del CDA o di determinazione dell’amministratore unico per l’individuazione del titolare effettivo da allegare alla documentazione da conservare nel fascicolo del titolare effettivo e di cui alleghiamo fac-simile.
Ricordiamo che il Fascicolo del Titolare Effettivo deve contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:
- Statuto
- Atto Costitutivo
- Visura Camerale Aggiornata
- Documentazione Aggiornata relativa all'Assetto Proprietario e di Controllo
- Copia del Documento di Identità dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Copia del Codice Fiscale dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Verifica dei Documenti di Identità dei Titolari Effettivi (in caso di dubbi sull'autenticità)
- Dichiarazione dei Soci sulla Titolarità Effettiva (in caso di dubbi sulla Titolarità Effettiva)
Lo studio rimane a disposizione per la redazione del verbale qualora vogliate procedere ad integrare il fascicolo del titolare effettivo come sopra evidenziato.
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CIRCOLARE N. 25 - FATTURAZIONE ELETTRONICA SOGGETTI FORFETTARI
REGIME FORFETTARIO:
DAL 2024 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI!
A partire dal primo gennaio 2024 per tutti i soggetti in regime forfettario scattano gli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico e di conservazione digitale delle stesse.
SOGGETTI INTERESSATI
Dal prossimo primo gennaio 2024 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:
- In “regime forfettario” di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- In “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (sostituito dal 2016 dal regime forfettario).
LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA NORMA
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfettari è stato introdotto gradatamente, secondo il seguente calendario:
- dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;
- dal primo gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti.
TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Si ricorda che i termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:
- fattura immediata – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e la trasmissione allo SdI va effettuata entro 12 gg.;
- fattura differita riepilogativa – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e la trasmissione allo SdI va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
REGIME SANZIONATORIO
La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:
- fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
- da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
LA FATTURA ESTERA
Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:
- Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”.
il riferimento normativo che è:
per i “forfettari”:
- “Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.
Per i “minimi”:
- “regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.
IMPOSTA DI BOLLO
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
- 31 maggio per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio per il quarto trimestre – codice tributo 2524
CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di conservazione digitale delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
- il portale “Fatture e Corrispettivi” accedendo alla propria area personale con SPID, CIE o CNS;
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Cosa può offrire lo Studio
Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:
1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere della Dott.ssa Toni Stefania;
2- fornire il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 24 - IMU SALDO 2023
Versamento saldo IMU per l’anno 2023
Si coglie l’occasione per ricordare che il prossimo 18 dicembre 2023 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativo all’anno 2023.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto al periodo precedente o ci saranno delle variazioni previste entro il 16/12/23, invitiamo la clientela a comunicarcelo entro il prossimo 30 Novembre 2023, inviando una mail a:
info@salpaconsulting.com;
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, locazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, contratto di locazione, atto di successione, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
Novità 2023
Esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente - La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dal versamento dell’IMU per i proprietari di immobili non utilizzabili in quanto abusivamente occupati; ovviamente l’esonero prevede che sia fatta comunicazione al Comune della denuncia o dell’inizio dell’azione penale.
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’esenzione IMU per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Cordiali saluti.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 23 - NOVITA' SECONDO ACCONTO DI IMPOSTE PER L'ANNO 2023
NOVITA’ IN TEMA DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2023
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 145/2023 |
In sintesi
È entrato in vigore in data 19 ottobre 2023 il DL 145/2023 che contiene importanti novità in tema di termini di pagamento delle imposte dirette per alcune categorie di contribuenti.
Termini e modalità di versamento
L’articolo 4 del DL 145/2023 (Collegato Fiscale) prevede la possibilità di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – limitatamente al periodo d’imposta 2023 – solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio 2024 (in luogo che entro il 30 novembre 2023), oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023, quindi, rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione:
- IRPEF,
- imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario o di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, ecc) e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Restano pertanto dovuti, in ogni caso, al 30 novembre 2023 i versamenti dovuti a titolo di:
- secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2023:
- contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale, o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. affittacamere),
- contributi INPS iscritti Gestione Separata.
Quanto alle modalità di versamento delle somme, in presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione, il pagamento potrà essere effettuato:
- in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi,
- in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni. A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.
Soggetti interessati
Tale possibilità è concessa:
- esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA:
- imprese,
- artisti,
- professionisti,
- a condizione che nel periodo di imposta precedente (2022) abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Soggetti esclusi
Sono certamente esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA:
- privati,
- soci,
- collaboratori / coadiuvanti impresa familiare,
- associati studi professionali,
- le società e gli enti.
Dubbi applicativi
Vi sono ancora dei dubbi in merito alla corretta applicazione della disposizione e, inoltre, il DL, pur essendo già in vigore, sarà soggetto alla conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto sopra esposto.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 22 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2023
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2023 AL
30 NOVEMBRE 2023
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2023 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2023, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2023, entro e non oltre il giorno 10 Novembre 2023 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2023.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2023:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2023 | 31 Maggio 2023 |
Aprile-Giugno 2023 | 16 Settembre 2023 |
Luglio-Settembre 2023 | 30 Novembre 2023 |
Ottobre-Dicembre 2023 | 28 Febbraio 2024 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 3° TRIM. 2023
SOCIETA'
VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)
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VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)
DEBITI CREDITI
VP4 Iva vendite esigibile
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VP5 IVA acquisti detratta
VP6 IVA dovuta o a credito
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VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
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VP8 Credito periodo precedente
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VP9 Credito anno precedente
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VP10 Versamenti auto UE
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VP11 Crediti d'imposta
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VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
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VP13 Acconto dovuto
VP14 Iva da versare o a credito
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/10/CIRCOLARE-N.-22-COMUNICAZIONE-LI.PE-3-TRIM.-2023.pdf
CIRCOLARE N. 21 - IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO
Il Fascicolo del Titolare Effettivo: Nuovo Obbligo Antiriciclaggio
Facciamo seguito alla ns. Circolare n. 20 del 10 Ottobre u.s. per precisarVi che gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007, così come modificati dal D.lgs. 90/2017, hanno introdotto due nuovi obblighi antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private e per i Trust Espressi.
A partire dal 04 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, i seguenti soggetti sono, infatti, tenuti alla predisposizione e all’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare Effettivo:
- Associazioni Riconosciute
- Fondazioni Riconosciute
- Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie)
- Società per Azioni (S.p.a.)
- Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
- Società Consortili
- Società Cooperative
- Società di Mutuo Soccorso Riconosciute
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
- Trust Espressi
Una volta predisposto il Fascicolo del Titolare Effettivo, i suddetti soggetti hanno l’obbligo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre u.s. di comunicare, entro il giorno 11/12/2023, per via telematica le informazioni in esso archiviate, al Registro delle Imprese per la loro conservazione in un’apposita sezione del registro ad accesso riservato.
Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo che le società devono predisporre, a cura degli Amministratori delle società, deve contenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi ed essere predisposto, aggiornato e conservato, per un periodo non inferiore a cinque anni,.
Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo deve contenere almeno le seguenti informazioni e documenti:
- Statuto
- Atto Costitutivo
- Visura Camerale Aggiornata
- Documentazione Aggiornata relativa all'Assetto Proprietario e di Controllo
- Copia del Documento di Identità dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Copia del Codice Fiscale dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Verifica dei Documenti di Identità dei Titolari Effettivi (in caso di dubbi sull'autenticità)
- Dichiarazione dei Soci sulla Titolarità Effettiva (in caso di dubbi sulla Titolarità Effettiva)
Per l’identificazione dei titolari effettivi, gli amministratori devono utilizzare ogni informazione in loro possesso e in particolare basarsi su quanto risultante da:
- Scritture Contabili
- Bilanci
- Libro dei Soci
- Comunicazioni sull'assetto proprietario e di controllo
- Comunicazioni dei Soci
- Ogni altro dato e/o documentazione a loro disposizione
Il Fascicolo del Titolare Effettivo deve essere fornito ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Altri Operatori Finanziari, Professionisti, Altri Operatori Non Finanziari e Prestatori di Servizi di Gioco), in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Nel caso in cui il Fascicolo del Titolare Effettivo contenga dati falsi o informazioni non veritiere e queste siano fornite ai destinatari della normativa antiriciclaggio ai fini dell'adeguata verifica della clientela, è prevista per gli amministratori, che hanno realizzato tale condotta, una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a € 30.000.
Inoltre, come già ricordato nella ns. circolare n. 20, in caso di omessa comunicazione al Registro delle Imprese di informazioni aggiornate sui titolari effettivi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a
€ 1.032.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 20 - OPERATIVO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Operativo il Registro dei titolari effettivi
È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.
Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima di 1.032,00, è ridotta ad un terzo.
Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).
Lo Studio resta a disposizione per procedere all’evasione di tale pratica e invita i clienti interessati a mettersi in contatto con la dott.ssa Rossana Gallo referente di studio per l’antiriciclaggio.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce per lo Studio in un aggravio di lavoro, si comunica che le competenze che verranno addebitate sono quantificate in:
- Euro 250,00 fisse per la predisposizione della comunicazione e l’invio telematico.
Vi invitiamo pertanto a confermarci verbalmente o tramite mail, entro e non oltre il 27 Ottobre 2023, il vs. assenso all’invio della suddetta comunicazione.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/08/CIRCOLARE-N.-20-OPERATIVO-IL-REGISTRO-DEI-TITOLARI-EFFETTIVI-2023.pdf