CIRCOLARE N. 18 - AFFITTI BREVI - LE NUOVE NORME DAL 1 SETTEMBRE 2024

Affitti brevi, le nuove norme in vigore dal 1° settembre 2024

Dopo un periodo di rodaggio, è entrato in vigore dal 1° settembre 2024 la banca dati delle strutture ricettive (BDSR), piattaforma tramite la quale sarà possibile richiedere il CIN (Codice identificativo nazionale) da utilizzare per poter esercitare l’attività di affitto breve. Vediamo insieme nel dettaglio in cosa consiste la nuova normativa per le locazioni turistiche brevi.

Il CIN per gli affitti brevi, cos’è e come funziona

Attraverso la banca dati delle strutture ricettive, il Ministero del Turismo raccoglie i dati di tutti gli operatori alberghieri ed extra alberghieri, che possono in tal modo ottenere il Codice Identificativo Nazionale da esporre nelle proprie strutture in locazione e da utilizzare per gli annunci di appartamenti in affitto, come previsto dall’articolo 13-ter del dl 145/2023. Con questo codice gli operatori registrati potranno visualizzare tutti i dati relativi alle strutture che gestiscono, integrare le informazioni mancanti ed effettuare segnalazioni. Il Cin, in teoria, è stato pensato per favorire l’integrazione dei dati a livello locale e nazionale, facilitando le sinergie oltre che i controlli contro le irregolarità.

CIN affitti brevi, fasi e scadenze

Comincia il conto alla rovescia per dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), dato che, dai primi di novembre, potranno scattare le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa.È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, l’avviso che, ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Va ricordato che la disciplina del codice identificativo nazionale è stata dettata dal decreto “Anticipi” (DL 145/2023) che, all’art. 13-ter, sotto la rubrica “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, ha introdotto anche l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.

I nuovi obblighi avranno le seguenti tempistiche:

  • chi ottiene il CIN la prima volta dovrà regolarizzarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, dopo i quali scatteranno le sanzioni;
  • chi ha già il CIR (Codice Identificativo Regionale), e richiede la conversione in CIN, avrà 120 giorni di tempo per regolarizzarsi.

 

Strutture ricettive, nuovi obblighi e requisiti

Gli operatori turistico-ricettivi, sia alberghieri che extra alberghieri, dovranno presentare la domanda per il CIN tramite la piattaforma BDSR; il codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo. Se la struttura è già in possesso del CIR, i suoi dati e la sua conformità saranno già accertati; in caso contrario, prima della concessione del codice, bisognerà inserire i dati catastali e dimostrare di essere in possesso dei requisiti di sicurezza necessari.

In particolare, tali requisiti, consistono in “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”.

Si attiveranno quindi i controlli e le verifiche a seguito dei quali verrà assegnato il Cin. Questo dovrà essere esposto all’esterno dell’edificio in cui si trova l’appartamento affittato o la struttura ricettiva in generale, ed utilizzato in ogni annuncio promozionale sia online che offline. L’obbligo riguarda proprietari, gestori, intermediari delle strutture e portali.

Affitti brevi, le sanzioni previste

L’entità delle multe può variare in base alla violazione e raddoppiata in caso di reiterazione. I controlli sono affidati ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. In particolare:

  • i soggetti privi di CIN possono essere sanzionati dagli 800 agli 8 mila euro
  • per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione dai 500 ai 5 mila euro
  • In mancanza dei requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro
  • per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la sanzione può andare dai 2 mila ai 10 mila euro

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 17 - IL 'NUOVO' RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI

Ravvedimento operoso: le modifiche dal 1° settembre 2024

Le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024

Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione.

La Riforma fiscale cambia anche il ravvedimento operoso: le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024 e sono applicabili dal prossimo 1° settembre 2024.

Di seguito analizziamo quali saranno le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti.

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato.

Violazione

Termine del ravvedimento

Sanzioni ridotte

Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate

Art. 13, c.1 D.lgs 472/1997

-Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.

La sanzione varia dallo 0,08% per 1 giorno di ritardo all'1,17% per 14 giorni di ritardo

- Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento.

1,25% (12,50% x 1/10)

-Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza di versamento.

1,39% (12,50% x 1/9)

-Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

3,125% (25% x 1/8)

-Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

3,57% (25% x 1/7)

-Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di contestazione.

4,17% (25% x 1/6)

-Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7/01/1929, n.4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.

5% (25% x 1/5)

-Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.

6,25% (25% x 1/4)

La regolarizzazione avviene eseguendo contestualmente il pagamento di: tributo non versato, interessi moratori e sanzione in misura ridotta.

Gli interessi legali sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Dal 1.01.2024 il tasso legale è pari al 2,5%.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE N. 16 - RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

Riforma delle sanzioni tributarie -
Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87

1 premessa

Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale.

Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Alcuni istituti particolarmente importanti sono stati oggetto di una radicale riforma: si pensi all’indebita compensazione di imposte, all’applicazione di un’IVA non dovuta o all’obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente per le violazioni commesse dalla controparte.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.

Infine, non mancano innovazioni relative alla parte generale della disciplina sanzionatoria, che incidono sulle modalità di determinazione della pena.

1.1 decorrenza della riforma

L’art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Da quanto esposto emerge che le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie. Di con­seguenza, per fare alcuni esempi:

  • in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvedere singolarmente le violazioni commesse);
  • l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti (si pensi ai modelli REDDITI, IRAP e 770 2023 relativi all’anno 2022), la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90% e non il 70%.

1.2 sanzioni penali e rapporti tra i due procedimenti

Alcune modifiche riguardano i reati tributari e, in special modo, le forme di raccordo tra il procedimen­to amministrativo tributario e il processo penale per reati tributari.

Viene infatti previsto, tra l’altro, che il pagamento delle somme, utile per beneficiare della circostanza attenuante o addirittura della non punibilità del reato, dovrà avvenire non più entro l’inizio del dibattimento penale ma entro la fine dello stesso. In questo modo, i tempi di pagamento relativi alla fase amministrativa (ad esempio inerenti alla dilazione delle comunicazioni bonarie o al ravvedimento operoso) saranno più compatibili con le tempistiche del processo penale.

Inoltre, sia pure a certe condizioni, viene sancito che il giudicato penale di assoluzione vale in ambito tributario e che, in via speculare, la sentenza del giudice tributario definitiva o l’accordo di adesione/conciliazione giudiziale valgono come prova del fatto sul versante penale.

2 parte generale

Vengono mutati alcuni criteri per la determinazione della sanzione nonché vari istituti disciplinati dal DLgs. 472/97 inerenti alla parte generale sulle sanzioni tributarie.

Come si vedrà, vengono modificati diversi aspetti riguardanti il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico e la continuazione, la definizione al terzo delle sanzioni e il concetto di violazione meramente formale.

2.1 graduazione della sanzione

La sanzione, ove previsto dalla legge, può essere irrogata dagli enti impositori all’interno del c.d. “limite edittale”, quindi tra il minimo e il massimo indicato dalla norma. L’irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo va adeguatamente motivata.

Fermo restando quanto esposto, si prevede che:

  • la sanzione può essere ridotta sino a un quarto del minimo (e non più sino alla metà del minimo) in presenza di circostanze che la rendono spropositata rispetto al fatto commesso;
  • se sussistono circostanze di particolare gravità, la sanzione può essere aumentata sino alla metà.

 

Quanto esposto vale sia per le sanzioni fisse che per le sanzioni proporzionali.

2.2 applicazione della recidiva

Viene previsto un aumento sino al doppio della sanzione per il contribuente che, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, sia incorso in una violazione della stessa indole (ad esempio, omesse dichiarazioni reiterate su più anni).

Rispetto al testo precedente, l’aumento non è più “della metà” ma “fino al doppio” e presuppone il carattere definitivo della contestazione.

La recidiva non opera per le violazioni oggetto di ravvedimento operoso o di adesione ai verbali di constatazione.

2.3 dichiarazioni o denunce presentate nei 30 giorni

È previsto che se una dichiarazione o una denuncia vengono presentate entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (e non più della metà, come nel sistema precedente).

Tale riduzione è prevista solo se la sanzione per la dichiarazione tardiva non è già disciplinata, quindi non per le dichiarazioni dei redditi/IVA e del sostituto d’imposta, oggetto di una normativa specifica, e nemmeno per la dichiarazione di successione.

La riduzione, di contro, trova applicazione per la dichiarazione IMU. Se la dichiarazione omessa viene presentata con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione non è dal 100% al 200% dell’imposta ma dal 33,33% al 66,67%.

2.4 violazioni meramente formali

Le violazioni meramente formali, che devono essere individuate di volta in volta dall’interprete, non danno luogo a sanzioni. Per tali si intendono le violazioni che non arrecano “concreto” pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

È stato specificato che la verifica sul carattere meramente formale della violazione deve avvenire “in concreto” e non in astratto. Occorre quindi verificare se nella fattispecie in considerazione la violazione ha o meno inciso, ad esempio, sulle attività di controllo.

2.5 legittimo affidamento

Viene introdotta una particolare causa di non punibilità per il contribuente che si adegua ad indicazioni di prassi presentando, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del documento di prassi stesso, una dichiarazione integrativa pagando l’imposta dovuta.

Occorre tuttavia che la violazione sia dipesa da obiettiva incertezza.

Sembra possa essere l’ipotesi in cui un documento di prassi, su una questione incerta (verosimilmente, qualificata come tale dal documento di prassi medesimo), indichi che una determinata condotta posta in essere in dichiarazione dal contribuente non si ritiene corretta.

2.6 cumulo giuridico e continuazione

Quando il contribuente commette diverse violazioni della legge fiscale, anche in più annualità, le sanzioni non sono, di norma, sommate, posto che è prevista l’applicazione di una sanzione unica con i criteri individuati dall’art. 12 del DLgs. 472/97.

Per effetto di ciò, al contribuente viene contestata una sanzione anche di gran lunga inferiore a quella irrogabile ove fosse legittimo applicare la somma delle singole pene.

2.6.1 Diverse violazioni commesse mediante distinte azioni

Se il contribuente commette, con una sola azione, diverse violazioni della stessa o di distinte disposizioni, oppure diverse violazioni della medesima disposizione ma commesse con distinte azioni, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Nel contesto antecedente, per il caso delle diverse violazioni della medesima disposizione commesse con distinte azioni, il cumulo giuridico si applicava solo se le violazioni potevano considerarsi “formali”. Quindi, si doveva trattare di violazioni non sostanziali, concetto mai individuato con precisione dalla prassi o dalla giurisprudenza.

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024, qualsiasi violazione, nei termini descritti, sarà soggetta al cumulo giuridico. Si pensi, per fare alcuni esempi:

  • alla presentazione di diversi modelli INTRASTAT con dati mancanti;
  • a distinte omesse presentazioni delle dichiarazioni dei redditi/IVA ad opera degli intermediari abilitati (si allude alle sanzioni proprie degli intermediari, da 516,00 a 5.146,00 euro e non alle sanzioni previste per i contribuenti);
  • alla mancata presentazione, per diversi mesi, delle comunicazioni dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari.

2.6.2 Violazioni commesse in diverse annualità

Nella c.d. “progressione delle violazioni”, il contribuente può commettere diverse violazioni che tendono a pregiudicare la base imponibile o la liquidazione del tributo.

Il caso classico si ha quando omette di fatturare una operazione e, di conseguenza, non indica quella stessa operazione nella dichiarazione IVA.

In questa fattispecie, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Se vengono commesse violazioni della stessa indole in diversi periodi d’imposta (si pensi alla omessa dichiarazione reiterata per diverse annualità) si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.

Viene specificato che in caso di violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d’imposta si applica prima l’aumento dalla metà al triplo e poi l’aumento da un quarto al doppio.

Si supera, in questo modo, l’interpretazione sostenuta da alcuna giurisprudenza in base alla quale si sarebbe dovuto applicare il solo aumento dalla metà al triplo.

Esemplificando, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata prima dalla metà al triplo e poi da un quarto al doppio nelle seguenti ipotesi:

  • omessa presentazione (o presentazione infedele) del quadro RW per più anni;
  • omessa dichiarazione dei redditi reiterata su più anni;
  • presentazione, per più anni, di una dichiarazione IMU infedele.

2.6.3 Violazioni commesse in relazione a più tributi

Il contribuente può commettere diverse violazioni che tendono a pregiudicare la base imponibile o la liquidazione del tributo.

Il caso classico si ha quando omette di fatturare una operazione e, di conseguenza, non indica quella stessa operazione nella dichiarazione IVA.

In questa fattispecie, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Tale violazione, spesso, ha riflesso anche sulla dichiarazione dei redditi quindi si verifica l’ipotesi in cui la violazione incide su diversi tributi. Occorre di conseguenza applicare un ulteriore aumento di un quinto. Se la violazione (che sovente è la dichiarazione infedele) viene commessa in diverse annualità, c’è un altro aumento ancora (dalla metà al triplo).

Viene specificato in che modo vanno operati gli aumenti in situazioni come quella esposta:

  • in primo luogo si applica, sulla sanzione prevista per la violazione più grave, l’aumento di un quinto;
  • sulla cifra che si ottiene viene effettuato l’aumento da un quarto al doppio;
  • infine, si opera l’aumento dalla metà al triplo.

2.6.4 Violazioni in tema di versamenti e di indebita compensazione

Il cumulo giuridico non si applica mai per le violazioni di omesso, tardivo oppure insufficiente versamento di tributi, così come per le indebite compensazioni.

Viene confermato quanto detto dalla giurisprudenza specie per le violazioni sui versamenti.

Se il contribuente commette, con più azioni o con diverse azioni, distinte violazioni sui versamenti ci saranno tante sanzioni quanti sono i tardivi, omessi oppure insufficienti versamenti.

2.7 definizione al terzo

Con l’eccezione delle sanzioni in tema di versamenti, qualsiasi sanzione tributaria può essere definita al terzo pagando il dovuto entro il termine per il ricorso.

Così facendo, il contribuente paga subito le sanzioni beneficiando della loro riduzione al terzo e si riserva di instaurare il contenzioso per l’imposta.

Se si tratta di atti di contestazione di sole sanzioni, la definizione delle stesse al terzo consiste in una sostanziale rinuncia al ricorso.

2.7.1 Pagamento rateale

Sempre per le violazioni commesse dall’1.9.2024, si prevede la possibilità di pagare il terzo delle sanzioni in forma rateale:

  • in 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oppure in 16 rate trimestrali di pari importo, se gli importi superano nel complesso i 50.000,00 euro.

 

Non occorre prestare nessuna garanzia e la prima rata va pagata entro il termine per il ricorso.

2.7.2 Definizione al terzo a processo instaurato

Viene reintrodotta la c.d. “acquiescenza processuale”, che consente al contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni al terzo se, durante il processo, interviene l’annullamento parziale dell’atto.

Si tratta di un istituto che, con decorrenza dallo scorso 18.1.2024, era stato abrogato e che ora viene riproposto con minime differenze, per le violazioni commesse dall’1.9.2024.

Il presupposto consiste nell’avere notificato il ricorso contro un accertamento, un avviso di recupero del credito d’imposta o un atto di contestazione di sole sanzioni.

Se, dopo la notifica del ricorso, l’ente impositore annulla parzialmente l’atto, il contribuente può, se rinuncia per intero al ricorso, pagare le imposte che residuano, gli interessi e le sanzioni ridotte al terzo, parametrate all’imposta che residua dopo l’autotutela.

Non è possibile definire le sanzioni al terzo e proseguire nel processo contestando l’imposta.

Le somme possono essere pagate, senza garanzia, in 8 rate trimestrali o in 16 rate trimestrali se superano nel complesso i 50.000,00 euro.

2.8 persone giuridiche e società

Si ribadisce un principio già esistente nel sistema, ovvero che le sanzioni facenti capo a persone giuridiche (società di persone, società di capitali, associazioni, fondazioni) sono irrogate esclusivamente nei confronti della persona giuridica stessa.

Non possono essere irrogate sanzioni, di conseguenza, ai soci, agli amministratori e in generale ai soggetti che hanno agito per conto dell’ente.

Tuttavia, sempre ribadendo principi già esistenti, si stabilisce che:

  • la responsabilità “esclusiva” della persona giuridica non sussiste se viene dimostrato che questa è stata artificiosamente creata per commettere illeciti;
  • rimane la responsabilità solidale, sussidiaria e illimitata, dei soci di società in nome collettivo e dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, per le violazioni commesse dalla società.

3 ravvedimento operoso

La riforma ha apportato varie modifiche in tema di ravvedimento operoso, tra le quali emerge la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle violazioni, sebbene a certe condizioni.

Come per tutte le altre novità, esse non operano per i rapporti pendenti ma solo per le violazioni commesse a partire dall’1.9.2024.

Per quanto riguarda, di conseguenza, le violazioni dichiarative (dichiarazione omessa, dichiarazione infedele), esse operano a partire dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023), mentre se occorre ravvedere le infedeltà commesse in anni antecedenti (si pensi all’infedele dichiarazione IVA 2024, relativa all’anno 2023) bisogna considerare le vecchie sanzioni e le vecchie riduzioni delle sanzioni da ravvedimento.

3.1 riduzione delle sanzioni

Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni, viene eliminato, nei termini che si stanno per esporre, il livello “intermedio” che comportava la riduzione delle sanzioni a 1/7. La riduzione a 1/7 rimane, ma acquista un ambito applicativo maggiore.

Per le violazioni commesse sino al 31.8.2024, infatti, se il ravvedimento avviene:

  • entro 90 giorni dalla commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo (art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso o entro 2 anni dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97);
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso oppure oltre 2 anni dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97).

 

Invece, per le violazioni commesse dall’1.9.2024, se il ravvedimento avviene:

  • entro 90 giorni dalla commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo (art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97);
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso oppure oltre l’anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97).

 

Quanto esposto vale per tutte le violazioni (versamenti, fatturazione, dichiarazioni, comunicazioni) relative a qualsiasi tributo e a qualsiasi ente impositore.

 

Restano, invece, invariate le seguenti disposizioni:

  • l’art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97, che prevede per le sole violazioni sui versamenti la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene nei 30 giorni da quando la violazione è stata commessa;
  • l’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, che prevede la riduzione a 1/10 del minimo della sanzione da omessa dichiarazione, sancendo però che il ravvedimento può in questo caso avvenire esclusivamente entro 90 giorni dal relativo termine di presentazione.

3.2 ravvedimento in presenza di controlli fiscali

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i tributi doganali e le accise rimane la regola per cui il ravvedimento operoso non è inibito dal controllo fiscale (ad esempio, dalla notifica di un questionario o di un invito a comparire) ma solo dalla notifica dell’atto impositivo (accertamento, recupero del credito d’imposta) o della comunicazione bonaria.

Ferme restando le riduzioni indicate nel precedente § 3.1 (da 1/10 del minimo a 1/7 del minimo, a seconda della violazione e di quando ci si ravvede), per le violazioni commesse dall’1.9.2024 se il ravvedimento avviene:

  • dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo non preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97);
  • dopo il verbale di constatazione senza che sia inviata la comunicazione di adesione al verbale di constatazione e comunque prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97);
  • dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-quinquies) del DLgs. 472/97).

 

Il ravvedimento risulta quindi inibito sia dalla domanda di adesione sia dalla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione.

 

Per le violazioni commesse sino al 31.8.2024, rimane la riduzione a 1/5 del minimo della sanzione se il ravvedimento avviene in presenza del verbale di constatazione, a prescindere dal fatto che ci sia o meno stato lo schema di provvedimento attuativo del contraddittorio (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97).

3.3 cumulo giuridico e continuazione

In caso di pluralità di violazioni, la legge, di norma e a certe condizioni, prevede che le sanzioni non vengano sommate ma “cumulate giuridicamente”. Viene infatti applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024 il cumulo giuridico potrà essere applicato anche in sede di ravvedimento operoso ma limitatamente al singolo anno e alla singola imposta (ciò riduce di molto il suo ambito di applicazione).

Inoltre:

  • l’aumento da cumulo deve avvenire nella misura minima, quindi di un quarto;
  • la riduzione della sanzione derivante dal ravvedimento operoso è determinata in relazione alla prima violazione.

 

Ipotizziamo che un contribuente ometta di fatturare varie operazioni, commettendo così tre dichiarazioni infedeli (IVA, imposte sui redditi e IRAP) e plurime violazioni sulla fatturazione.

Il cumulo opera limitatamente al singolo tributo e al singolo anno, quindi tra le violazioni sulla fatturazione e tra queste ultime e la sola infedele dichiarazione IVA.

Se, di conseguenza, si commette una omessa fatturazione a ottobre 2024 recepita nella dichiarazione IVA 2025 (relativa all’anno 2024):

  • ipotizzando si applichi la sanzione “base” del 70% (dichiarazione infedele IVA) questa deve essere aumentata di un quarto diventando pertanto dell’87,5%;
  • la riduzione della sanzione per il ravvedimento va computata con riferimento alla omessa fatturazione (se ci si ravvede ad esempio a ottobre 2025 la sanzione dell’87,5% va ridotta a 1/7 e non a 1/8, trattandosi di ravvedimento avvenuto oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui la violazione da omessa fatturazione è stata commessa).

 

Potrà esserci un ausilio da parte di applicativi che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ma di certo sarà necessario contestualizzare attentamente ogni situazione.

4 violazioni in tema di dichiarazioni

Le sanzioni per le violazioni in tema di dichiarazioni tributarie (principalmente, la dichiarazione omessa e la dichiarazione infedele) sono state abbassate.

Tali novità, operando per le violazioni commesse dall’1.9.2024, hanno effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770 2024, relative all’anno 2023. Non operano, invece, per la dichiarazione IVA 2024 (sempre relativa all’anno 2023), il cui termine di presentazione è ormai spirato.

Le considerazioni che seguono, sia pure con alcune particolarità relative alla singola imposta, valgono per la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770).

 

Non sono state modificate le seguenti sanzioni:

  • l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW, che rimane sanzionata in misura variabile dal 3% al 15% dei valori non dichiarati (raddoppiati se i possedimenti sono detenuti in “paradisi fiscali”);
  • la dichiarazione c.d. “inesatta”, ovvero affetta da errori che non incidono sull’imposta ma solo sui controlli, che rimane sanzionata in misura variabile da 250,00 a 2.000,00 euro;
  • l’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati, che rimane sanzionata in misura variabile da 516,00 a 5.146,00 euro.

4.1 omessa dichiarazione

L’omessa dichiarazione viene sanzionata in misura pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Prima, la sanzione poteva essere dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250,00 euro.

Non viene modificata la sanzione per la dichiarazione omessa dalla quale non emergono tributi da versare, che continua ad essere da 250,00 a 1.000,00 euro per la dichiarazione dei redditi e IRAP e da 250,00 a 2.000,00 euro per la dichiarazione IVA e del sostituto d’imposta.

 

Resta fermo che la dichiarazione si considera omessa anche se viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni.

4.1.1 Dichiarazione presentata entro i termini di accertamento in assenza di controlli

Se la dichiarazione viene presentata dopo i 90 giorni ma entro il termine di accertamento e comunque prima di un qualsiasi controllo fiscale (ad esempio, prima della notifica di un questionario), la sanzione non è del 120% ma del 75% delle imposte dovute.

Nel sistema precedente, se la dichiarazione era presentata dopo i 90 giorni ma entro il termine di presentazione di quella per il periodo d’imposta successivo, la sanzione era dimezzata e diventava quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute.

Rimane invariata, sul versante penale, la causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione (configurabile se si supera la soglia dei 50.000,00 euro di imposta) che si ha quando, prima di un controllo fiscale o penale, la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione di quella per il periodo d’imposta successivo e sono pagate per intero le imposte, le sanzioni e gli interessi.

4.1.2 Dichiarazione presentata entro i 90 giorni

Non viene espressamente disciplinata la sanzione prevista per la dichiarazione presentata con un ritardo massimo di 90 giorni.

Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione presentata entro i 90 giorni pagando una sanzione di 25,00 euro (oltre al pagamento delle imposte, degli interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).

4.2 dichiarazione infedele

La dichiarazione si ritiene “infedele” quando, per una infinita serie di ragioni, viene presentata indicando una imposta dovuta inferiore a quella reale: si può trattare di mancata dichiarazione di redditi, di deduzione di costi non inerenti, di mancata dichiarazione di ricavi/compensi e così via.

L’infedeltà dichiarativa viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150,00 euro. Prima, la sanzione poteva essere dal 90% al 180% delle imposte dovute.

Oltre a ciò:

  • se l’infedeltà è dovuta a condotte fraudolente o simulate la sanzione è aumentata in misura variabile dal 105% al 140% delle imposte, e non più dal 135% al 270% delle imposte (se si tratta di dichiarazione IVA, la maggiorazione è applicabile solo se si dimostra la partecipazione alla frode del cessionario/committente);
  • rimane la riduzione di un terzo della sanzione se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000,00 euro;
  • rimane il raddoppio della sanzione per la mancata dichiarazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca, sanzione che può essere da dichiarazione omessa (se i canoni non sono stati dichiarati) o da dichiarazione infedele (se i canoni sono stati dichiarati ma solo in parte);
  • viene meno l’aumento di un terzo per i redditi esteri non dichiarati.

4.2.1 Dichiarazione integrativa presentata entro i termini di accertamento in assenza di controlli

Se, entro il termine di accertamento ma prima di un qualsiasi controllo fiscale (ad esempio, prima della notifica di un questionario), viene presentata una dichiarazione integrativa la sanzione non è del 70% ma del 50% delle imposte dovute (sempre con il minimo di 150,00 euro).

Nel sistema precedente, la questione non era disciplinata.

4.2.2 Dichiarazione sanata entro i 90 giorni

Non viene disciplinata la sanzione prevista per la dichiarazione infedele sanata entro i 90 giorni dal termine di presentazione.

Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione sanata entro i 90 giorni pagando una sanzione di 27,78 euro (oltre al pagamento delle imposte, degli interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).

4.2.3 Errori sulla competenza fiscale

Rimane la particolare disciplina sanzionatoria per la dichiarazione infedele derivante da errori nell’imputazione a periodo delle componenti reddituali, o dalla violazione del principio di “cassa”.

In generale, se c’è stata una violazione della competenza fiscale o del principio di “cassa”, la sanzione è ridotta di un terzo e diviene quindi del 46,67% delle imposte dovute.

Se non c’è stato danno per l’Erario (si pensi ad un ricavo dichiarato anticipatamente, che ha comportato l’incasso “anticipato” di imposte) la sanzione è fissa, di 250,00 euro.

5 violazioni in tema di iva

Le sanzioni per le violazioni riguardanti l’IVA sono state complessivamente rese meno onerose.

Trattasi di sanzioni eterogenee, che possono riguardare le fatturazioni, la trasmissione telematica dei corrispettivi, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie.

Tutte le novità operano per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi, prendendo il caso delle omesse fatturazioni, a partire dalle fatture che avrebbero dovuto essere emesse da settembre 2024.

5.1 fatturazione delle operazioni

L’omessa, infedele oppure errata fatturazione viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute. Prima, la sanzione poteva essere dal 90% al 180% delle imposte dovute.

Inoltre:

  • il minimo di sanzione per ciascuna operazione è stato abbassato da 500,00 euro a 300,00 euro (del minimo bisogna tenere conto in sede di ravvedimento operoso);
  • rimane la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione in tema di fatturazione non ha inciso sulla liquidazione periodica;
  • per le operazioni esenti, non imponibili oppure escluse, l’infedeltà nell’indicazione del corrispettivo o l’omessa fatturazione non è più sanzionata dal 5% al 10% del corrispettivo se la violazione ha avuto riflesso sulle imposte dirette, ma in misura del 5% (rimane la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito).

 

Nulla è stato specificato sui rapporti tra violazioni sulla fatturazione, eventuale tardivo/omesso versamento dell’IVA in sede di liquidazione periodica e dichiarazione infedele.

Rimangono gli orientamenti di prassi sul tema, pertanto:

  • la violazione sulla fatturazione o sulla trasmissione dei corrispettivi, se non recepita in dichiarazione o se ravveduta prima della dichiarazione annuale, dà luogo anche ad un omesso versamento dell’IVA periodica sanzionato in misura pari al 25% o al 12,5% (se il ritardo di versamento è contenuto nei 90 giorni);
  • la violazione sulla fatturazione se recepita in dichiarazione non viene assorbita dalla dichiarazione infedele ma va “unificata” per effetto del cumulo (gli uffici applicano la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio).

5.1.1 Corrispettivi telematici

L’omessa, infedele oppure errata trasmissione telematica dei corrispettivi (utilizzata, principalmente, dai commercianti al dettaglio) viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute (prima, la sanzione era del 90%). Inoltre:

  • il minimo di sanzione per ciascuna operazione è stato abbassato da 500,00 euro a 300,00 euro (del minimo bisogna tenere conto in sede di ravvedimento operoso);
  • rimane la sanzione fissa di 100,00 euro per trasmissione se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA (viene introdotto un limite massimo di 1.000,00 euro per trimestre);
  • rimane la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi.

Contestazione della sanzione

Di norma, le sanzioni tributarie vanno contestate o unitamente all’accertamento oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Per le violazioni di omessa, infedele oppure errata trasmissione telematica dei corrispettivi viene previsto un termine inferiore, di 90 giorni da quando la violazione è stata constatata.

La “constatazione” avviene quando i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, durante le verifiche in loco, chiedono al cliente di esibire la ricevuta che avrebbe dovuto essere rilasciata dall’esercente.

5.1.2 Reverse charge

La mancata inversione contabile (c.d. “reverse charge”) viene punita con la sanzione da 500,00 a 10.000,00 euro (e non più da 500,00 a 20.000,00 euro).

Sempre in caso di mancata inversione contabile, se l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi la sanzione è del 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro (e non più dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro).

Invece, resta invariata la sanzione da 250,00 a 10.000,00 euro con solidarietà, a seconda dei casi, del cedente/prestatore o del cessionario/committente per le fattispecie in cui il reverse charge non viene applicato (fattura emessa per errore con IVA) oppure quando viene applicato indebitamente (fattura emessa per errore senza IVA).

5.2 indebita detrazione

L’indebita detrazione dell’IVA in sede di liquidazione periodica viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute (prima, la sanzione era del 90%).

Questa violazione si realizza quando il soggetto passivo computa in sede di liquidazione periodica un’IVA che, per le più varie ragioni, non può essere detratta, ad esempio in quanto riferita ad un costo non inerente oppure in ragione di una indetraibilità specifica.

5.2.1 Detrazione indebita recepita in dichiarazione

La violazione sulla indebita detrazione, se recepita in dichiarazione viene assorbita dalla dichiarazione infedele.

A differenza del passato, quindi, le due sanzioni (indebita detrazione e dichiarazione infedele) non vanno più “unificate” per effetto del cumulo. Gli uffici applicavano la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; in futuro dovrà essere applicata la sola sanzione da dichiarazione infedele, punita nella misura del 70% delle imposte, con un minimo di 150,00 euro.

5.2.2 Applicazione di un’IVA non dovuta

Può accadere che, per sbaglio, in fattura venga applicata l’IVA su operazioni che, in realtà, sono esenti, non imponibili oppure escluse da imposta o che, più semplicemente, venga addebitata l’IVA su operazioni imponibili applicando un’aliquota superiore (ad esempio, il 22% e non il 10%).

Il cessionario/committente, che riceve la fattura, non può detrarre l’imposta e, ove l’avesse già pagata al proprio fornitore, la deve chiedere in restituzione.

Se la detrazione viene ugualmente esercitata e salvi i casi di frode:

  • questa è illegittima, quindi l’IVA può essere recuperata dall’Agenzia delle Entrate maggiorata degli interessi di legge (in altre parole, la detrazione viene riconosciuta solo per la misura corretta);
  • non c’è la comune sanzione del 70% da indebita detrazione, ma una sanzione da 250,00 a 10.000,00 euro, se l’IVA è stata comunque assolta ad opera della controparte (quindi debitamente registrata e versata all’Erario ad opera della controparte);
  • la violazione sulla indebita detrazione, se recepita in dichiarazione viene assorbita dalla dichiarazione infedele.

5.3 regolarizzazione del cessionario/committente

In caso di omessa fatturazione o di fatturazione con corrispettivi inferiori o con un’aliquota sbagliata, colui il quale riceve la fattura, se soggetto passivo IVA (il c.d. “cessionario/committente”) ha l’obbligo di regolarizzazione l’operazione, denunciando ciò all’Agenzia delle Entrate.

Se la regolarizzazione non avviene, è prevista, ferma la responsabilità del cedente/prestatore, una sanzione pari al 70% dell’imposta (e non più pari al 100%), con un minimo di 250,00 euro.

5.3.1 Regolarizzazione senza sanzioni

Viene radicalmente modificata la procedura di regolarizzazione del cessionario/committente, che, se osservata e posta in essere nei termini di legge, esonera quest’ultimo da qualsiasi sanzione.

Nel contesto antecedente la sanzione poteva essere evitata se il cessionario/committente regolarizzava in base alle seguenti modalità:

  • se non aveva ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data dell’operazione, presentando telematicamente, previo pagamento dell’IVA, entro il 30° giorno successivo, un documento equipollente alla fattura;
  • in caso di fattura irregolare, presentando, entro il 30° giorno successivo alla registrazione, il documento di cui sopra, previo pagamento dell’imposta.

 

La regolarizzazione sarà molto più semplice, dovendo il cessionario/committente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate (con strumenti elettronici che saranno da essa messi a disposizione, ragionevolmente sul portale “Fatture e corrispettivi”) entro 90 giorni da quando la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

5.3.2 Sindacato sulle valutazioni della controparte

La giurisprudenza, ormai da anni, è costante nell’affermare che il cessionario/committente può essere sanzionato solo se c’è stata una fatturazione omessa o se l’errore, ad esempio nell’aver applicato un’aliquota più bassa, era davvero evidente.

Il cessionario/committente, in altre parole, non doveva sindacare le valutazioni sul trattamento fiscale dell’operazione eseguite dalla controparte.

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024, l’esclusione del sindacato sembra circoscritto alla non imponibilità, all’esenzione e all’esclusione da IVA derivanti da condizioni soggettive della controparte non direttamente verificabili.

A contrario, sembra che il sindacato dovrà esserci per le situazioni diverse da quelle elencate, come ad esempio per l’errore sull’aliquota IVA.

5.4 altre violazioni

Per quanto riguarda le altre violazioni in tema di IVA, si segnalano le seguenti:

  • l’ottenimento di un rimborso non dovuto (si allude al rimborso da dichiarazione annuale ottenuto in assenza dei requisiti di legge), è punito nella misura del 25% e non più del 30%;
  • la mancata esportazione del bene nei 90 giorni dalla consegna è punita nella misura del 50% dell’IVA, e non più dal 50% al 100% (si tratta delle cessioni di beni con trasporto o spedizione al di fuori dell’UE, a cura o a nome del cessionario non residente);
  • la fatturazione senza IVA in presenza di una falsa dichiarazione di intento, oppure l’utilizzo del c.d. “plafond” in misura superiore a quella consentita sono puniti nella misura del 70% dell’IVA, e non più dal 100% al 200%;
  • l’omessa verifica, ad opera del cedente/prestatore, dell’avvenuta trasmissione all’Erario della lettera di intenti ad opera della controparte è sanzionata nella misura del 70% dell’IVA, e non più dal 100% al 200%.

6 violazioni in tema di versamenti

Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dei tributi entro le prescritte scadenze, era punito (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024) con una sanzione del 30% o del 15% per ogni importo non versato (per i ritardi contenuti nei 90 giorni).

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024:

  • la sanzione è stata abbassata dal 30% al 25%;
  • di conseguenza, la sanzione per il tardivo versamento contenuto nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5%;
  • in termini analoghi, la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo, operante per i ritardi contenuti nei 14 giorni, sarà applicata sul 12,5% e non più sul 15%.

 

Tali novità operano, ad esempio, per l’IVA mensile relativa al mese di agosto oppure per le ritenute operate nel mese di agosto, che vanno versate entro il 16.9.2024. Ove il termine non venisse rispettato, ai fini del ravvedimento la sanzione sarà del 12,5% o del 25%.

7 violazioni in tema di compensazioni

L’indebita compensazione di imposte continua ad avere un trattamento sanzionatorio diverso a seconda che si tratti di crediti inesistenti o di crediti non spettanti.

Nello specifico:

  • l’indebita compensazione di crediti inesistenti sarà punita in misura pari al 70% del credito, e non più dal 100% al 200%;
  • la sanzione del 70% sarà aumentata dalla metà al doppio se i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • l’indebita compensazione di crediti non spettanti sarà punita in misura pari al 25% del credito, e non più pari al 30%.

 

Rammentiamo che per i crediti inesistenti l’avviso di recupero può essere notificato entro il maggior termine del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione. Anche per i crediti inesistenti, invece, è ammessa la definizione al terzo delle sanzioni, potendo il processo continuare per l’imposta.

Trattasi di una tematica che spesso riguarda i crediti derivanti dalla legislazione speciale come il bonus ricerca e sviluppo, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

7.1 nozione di credito inesistente e non spettante

In base alle nuove disposizioni, per crediti inesistenti si intendono:

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti per i quali tali requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti falsi, simulazioni o artifici.

 

Invece, per crediti non spettanti si intendono:

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella permessa;
  • i crediti che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nella disciplina di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina stessa per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti previsti a pena di decadenza.

 

Rispetto al sistema pregresso, viene definita in modo più puntuale la nozione di credito inesistente; infatti, prima era inesistente il credito per il quale difettava, in modo assai generico, il presupposto costitutivo. Per quanto riguarda i crediti non spettanti, viene meno la particolarità consistente nel fatto che si ritenevano tali i crediti, ancorché inesistenti, ma che potevano emergere da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione.

7.2 Violazioni formali rimosse entro l’anno non previste a pena di decadenza

Si prevede una sanzione di 250,00 euro se il credito è compensato in difetto dei prescritti adempimenti (si pensi ad un’istanza preventiva per la compensazione), sempre che:

  • l’adempimento non sia previsto a pena di decadenza;
  • la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di commissione della violazione o entro un anno dalla violazione.

 

Qualora l’adempimento non sia previsto a pena di decadenza, il credito è non spettante se la rimozione non avviene nei termini indicati.

8 violazioni in tema di imposta di registro

Per quanto riguarda le violazioni in tema di imposta di registro:

  • l’omessa registrazione sarà punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta (e non più dal 120% al 240%);
  • la tardiva registrazione contenuta nei 30 giorni sarà punita nella misura del 45% dell’imposta senza alcun minimo (e non più dal 60% al 120% con un minimo di 200,00 euro);
  • l’insufficiente dichiarazione di valore sarà punita con una sanzione pari al 70% dell’imposta (e non più dal 100% al 200%);
  • l’occultazione di corrispettivo sarà punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta (e non più dal 120% al 240%).

9 violazioni in tema di imposta sulle successioni

Per quanto riguarda le violazioni in tema di imposta sulle successioni:

  • l’omessa dichiarazione di successione sarà punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta (e non più dal 120% al 240%);
  • la tardiva dichiarazione di successione contenuta nei 30 giorni sarà punita nella misura del 45% dell’imposta (e non più dal 60% al 120%);
  • rimangono invariate le sanzioni per la dichiarazione omessa o tardiva dalla quale non emergono imposte (da 250,00 a 1.000,00 euro, oppure da 150,00 a 500,00 euro per i ritardi non superiori a 30 giorni);
  • la dichiarazione di successione infedele sarà punita con una sanzione pari all’80% dell’imposta (e non più dal 100% al 200%);
  • l’omessa richiesta di trascrizioni o volture obbligatorie ai fini delle imposte ipotecaria e catastale sarà punita con una sanzione pari all’80% dell’imposta (e non più dal 100% al 200%). Se la richiesta viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione sarà del 45% dell’imposta dovuta (e non più del 50%).

10 violazioni in tema di tributi minori

Si segnalano, infine, le seguenti novità relative ai tributi minori:

  • il mancato pagamento dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine verrà punito con una sanzione dell’80% (e non più dal 100% al 500% del tributo);
  • l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio ai fini del c.d. “bollo virtuale” sarà punita con una sanzione dell’80% (e non più dal 100% al 200% del tributo);
  • la dichiarazione di conguaglio presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni sarà punita con una sanzione pari al 45% dell’imposta (e non più del 50%);
  • per chi esercita un’attività senza aver corrisposto la tassa di concessione governativa ci sarà una sanzione del 90% con un minimo di 100,00 euro (e non più dal 100% al 200% del tributo). Quanto esposto rileva, ad esempio, in tema di tassa sui libri sociali.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-N.-16-RIFORMA-DELLE-SANZIONI-TRIBUTARIE.pdf


CIRCOLARE N. 15 - COMUNICAZIONE LI.PE 2 TRIM. 2024

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2024 AL

30 SETTEMBRE 2024

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Settembre 2024 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Settembre 2024, entro e non oltre il giorno 9 Settembre 2024 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro 30 settembre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024:

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2024 31 Maggio 2024
Aprile-Giugno 2024 30 Settembre 2024
Luglio-Settembre 2024 30 Novembre 2024
Ottobre-Dicembre 2024 28 Febbraio 2025

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/08/CIRCOLARE-N.-15-COMUNICAZIONE-LI.PE-2-TRIM.-2024.pdf


CIRCOLARE N. 14 - COMUNICAZIONE CHIUSURA STUDIO

Oggetto:    C O M U N I C A Z I O N E

 

Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.

Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.

Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale

 

DAL   8/8/2024   AL   30/08/2024 COMPRESI

 

Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.

 

 

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CIRCOLARE N. 13 - MODELLO F24 - LE NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONE DEI DEBITI

 Modello F24, le nuove regole sulla compensazione dei debiti: cosa cambia dal 1° luglio 2024

A partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore importanti novità riguardanti le compensazioni dei debiti fiscali tramite il modello F24.

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivano le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024). Si tratta delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

Divieto di compensazione per debiti superiori a 100.000 euro

Una delle principali novità riguarda il divieto di effettuare compensazioni tramite F24 per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro.

La legge di Bilancio 2024 prima e il decreto Agevolazioni poi, sono intervenuti sull’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. In base a tale nuova previsione – in vigore dal 1° luglio 2024 – è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento. L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.  L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del Dl n. 78/2010. Ai fini dell’esclusione l’Agenzia delle entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37 del Dl n. 223/2006.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate

Un'altra importante novità riguarda l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni tramite F24.

 

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

-esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);

-anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tale intervento della legge di Bilancio 2024 ha una duplice finalità. Da un lato, per effetto della modifica all’articolo 11 del Dl n. 66/2014 – contenente le disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri della riscossione – si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione). Dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni. Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail. La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente. Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

Compensazione di crediti INPS e INAIL

L'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate viene esteso anche alle compensazioni che hanno come oggetto crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

 

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per quanto riguarda i crediti INAIL, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Istituto può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

 

Esclusione dalla compensazione per cessazione della partita IVA

La facoltà di avvalersi della compensazione viene esclusa anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.

Questa disposizione si aggiunge alle altre cause di esclusione già previste dalla normativa vigente, come ad esempio la presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a determinate soglie o l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, attraverso i servizi "F24 web" o "F24 online", oppure tramite un intermediario abilitato, sia per i titolari che per i non titolari di partita IVA.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE N. 12 - PROROGA VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP

Contribuenti che svolgono
attività per le quali sono stati approvati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti

 

1 premessa

Con l’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 sono stati prorogati al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2024;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

 

Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che si tratta del “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non potrebbero aderire al concordato preventivo, quali:

  • i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione;
  • i soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011.

Versamento entro il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%

Con il DLgs. correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20.6.2024, è stata prevista un’integrazione al suddetto art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, al fine di stabilire espressamente che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Sono quindi stati risolti i dubbi relativi all’applicabilità di tale ulteriore differimento, che sussistevano in relazione al testo originario dell’art. 37 del DLgs. 13/2024.

2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 37 del DLgs. 13/2024 prevede che la proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che ri­spet­tano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione da­gli isa

L’art. 37 del DLgs. 13/2024 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

 

Possono quindi beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

  • la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
  • in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

 

Attività Ricavi o compensi Accesso alla proroga
Con ISA Fino a 5.164.569,00 euro
Con ISA Oltre 5.164.569,00 euro NO
Senza ISA Fino a 5.164.569,00 euro NO
Senza ISA Oltre 5.164.569,00 euro NO

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle En­tra­te 2.8.2019 n. 330).

2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”

L’art. 37 del DLgs. 13/2024 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

 

Pertanto, possono beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­­te­­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in re­la­zione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini di­versi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga pos­sa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono in­vece posseduti da almeno una società controllata.

 

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interes­sa­ta (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

  • dell’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure del 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­­pro­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2024

La proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versa­mento succes­sivi al 30.6.2024 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che appro­­vano il bilancio 2023 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2024);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2023 - 30.6.2024).

 

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno so­lare chiuso il 31.12.2023 e approvazione del bilancio il 24.6.2024, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al 2023 e del primo acconto del 2024 scadono ordinariamente:

  • il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2023 - 30.6.2024, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al periodo d’imposta 2023-2024 e del primo acconto del periodo d’imposta 2024-2025 scadono ordinariamente:

  • il 31.12.2024 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quel­lo di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.1.2025 (30° giorno successivo al 31.12.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

3 versamenti che rientrano nella proroga

La proroga prevista dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

 

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2024;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

 

Rientrano quindi nella proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:

  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRPEF;
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRES;
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRAP;
  • il saldo 2023 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2023 e l’eventuale acconto 2024 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 di addizionali e maggiorazioni IRES;
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2023 e l’even­tuale primo ac­conto 2024 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai la­voratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex 190/2014;
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai la­vo­ratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti mi­nimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’addi­zio­nale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rap­pre­sentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa;
  • le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
  • le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
  • l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’appli­ca­zio­ne di ritenute alla fonte;
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possie­dono immobili e/o at­ti­vità fi­nanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Versamenti delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino

La proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 è applicabile anche al versamento della prima delle due rate di pari importo delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino, ai sensi dell’art. 1 co. 78 - 85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in quanto:

  • l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, con liquidazione delle imposte dovute;
  • la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui red­diti relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.

 

In relazione ai soggetti “solari”, pertanto, si tratta di un versamento:

  • risultante dal modello REDDITI 2024 (relativo al 2023);
  • ordinariamente in scadenza il 30.6.2024.

Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni

Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo, dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle parteci­pa­zioni, posseduti all’1.1.2024, al di fuori del­l’am­bito d’impresa, la cui scaden­za è quindi confermata all’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).

3.1 Versamento del saldo IVA 2023

La proroga disposta dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2023 (derivante dalla dichia­ra­zione modello IVA 2024).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2023 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato), potrà essere effettuato entro il 31.7.2024, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 e fino al 30.6.2024.

Se il versamento del saldo IVA 2023 viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese suc­­cessivo al 18.3.2024 e fino al 30.6.2024.

 

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2023:

  • entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
  • entro il 30.8.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 31.7.2024 e sull’im­porto del saldo IVA comprensivo della suddetta mag­giorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 31.7.2024 al 30.8.2024 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%).

3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, i termini del 31.7.2024 e del 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%) devono ritenersi applicabili altresì al versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS, anche se tale ipotesi non è considerata nella circ. INPS 14.6.2024 n. 72 (§ 3).

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­la­zione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differi­men­to dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

 

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sem­pre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti con­tri­bu­ti INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) ri­man­gono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito di­chia­rato dalla società partecipata.

3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Re­­­gistro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo ac­­conto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:

  • entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 e si intenda optare per la rateiz­­zazio­ne degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 31.7.2024 o del 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%);
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

 

Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 20 del DLgs. 241/97 dall’art. 8 del DLgs. 1/2024:

  • le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai con­tribuenti senza partita IVA;
  • il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione dove­va concludersi nel mese di novembre.

 

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “au­tomatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

 

Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.

4.1 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 31.7.2024

Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 31.7.2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:

  • versare la seconda rata entro il 20.8.2024 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2024);
  • concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2024; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.

 

In caso di rateizzazione massima a partire dal 31.7.2024, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

 

Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,4%
Rata Scadenza Interessi
1 31.7.2024 0,00%
2 20.8.2024
(differimento per il periodo feriale)
0,18%
3 16.9.2024 0,51%
4 16.10.2024 0,84%
5 18.11.2024
(il giorno 16 cade di sabato)
1,17%
6 16.12.2024 1,50%

4.2 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 30.8.2024

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

  • versare la seconda rata entro il 16.9.2024;
  • concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2024; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.

 

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.8.2024, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

 

Importo da rateizzare maggiorato dello 0,4%
Rata Scadenza Interessi
1 30.8.2024
(30° giorno successivo al 31.7.2024)
0,00%
2 16.9.2024 0,18%
3 16.10.2024 0,51%
4 18.11.2024
(il giorno 16 cade di sabato)
0,84%
5 16.12.2024 1,17%

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/06/CIRCOLARE-N.-12-PROROGA-VERSAMENTI-DA-DICHIARAZIONE-REDDITI-E-IRAP-.pdf


CIRCOLARE N. 10 -COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIM 2024

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2024 AL

31 MAGGIO 2024

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2024 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni. 

In particolare, come già illustrato nella nostra Circolare n. 9 è stata innalzata la soglia minima per il versamento dell’Iva sia mensile che trimestrale, passando da euro 25,82 a euro 100,00. In questo modo, se l’importo dovuto non supera i 100,00 euro, il versamento avviene con quello del mese/trimestre successivo,

e comunque anche se di importo inferiore al limite minimo deve essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2024, entro e non oltre il giorno 22 Maggio 2024 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2024 31 Maggio 2024
Aprile-Giugno 2024 30 Settembre 2024
Luglio-Settembre 2024 02 Dicembre 2024
Ottobre-Dicembre 2024 28 Febbraio 2025

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE N. 9 - DECRETO ADEMPIMENTI E ADE

Pubblicata dal Fisco la Circolare sul decreto Adempimenti

Riforma fiscale e semplificazioni, pronte le istruzioni delle Entrate. Servizi più digitali e stop alle comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre

Circolare n. 9 del 2 maggio 2024

Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9/E del 2 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti - L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

 

Nuovi termini di pagamento rateale - Nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la

 

rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello 24.

 

Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute - L’articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 515, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento: - alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1 a 3); - alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5). I commi 1 e 2 – per effetto delle modifiche apportate, in maniera speculare, all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 – stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82  – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato. Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente. La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati. Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024». Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.

 

Potenziati i servizi online - Il decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. In particolare, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/05/CIRCOLARE-N.-9-DECRETO-ADEMPIMENTI-E-ADE.pdf


CIRCOLARE N. 8 - RICHIESTA DI DOCUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 730/2024 O REDDITI PF 2024 E PER L’I.M.U. 2024

oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2024 o redditi PF 2024 e per l’i.m.u. 2024

Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2023, possono utilizzare il modello 730/2024 (ordinario o precompilato) o il modello Redditi PF/2024.

Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di  interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 3 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille  debitamente compilati e firmati.

Termini di presentazione

Il modello 730/2024 deve essere presentato entro:

  • il 30 settembre 2024 se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). . I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il modello redditi persone fisiche 2024 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Termini di versamento redditi persone fisiche 2024

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2024 ovvero entro il 30 Luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

-rateizzazione del saldo 2023 e del 1° acconto 2024

Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.

Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): n. rate………………

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Termini di versamento I.M.U.  2024
Il pagamento dell’IMU come sempre può essere effettuato in due fasi: acconto e saldo. L’acconto IMU 2024 scade il 17 giugno 2024, mentre il saldo scade il 16 dicembre di quest’anno.

Un’altra data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2024 in quanto dovrà essere inviata la Dichiarazione IMU 2024 (per le variazioni avvenute nell’anno 2023).

Principali Novità per l’anno 2023

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024, periodo d’imposta 2023, sono le seguenti:

1 Prospetto familiari a carico: a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;

2 Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: è stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

3 Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA): dal 1° gennaio 2023 per la regione Friuli Venezia-Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all’IMU è da intendersi anche riferito all’ILIA.

4 Tassazione agevolata mance: per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;

5 Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;

6 Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;

7 Credito di imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

8 Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;

9 Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;

10 Detrazione acquisto abitazione principale: per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

 

Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU

Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2023.

Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 3 Maggio 2024 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.

 

Questionario

REDDITI ANNO 2023

 

Cliente Sig./Sig.ra  .......................................................................................

 

Dati anagrafici:

  • nessuna variazione di residenza, stato civile, familiari a carico.
  • Variazioni: (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
  • residenza - allegare copia certificato residenza (se è variata e se non è già stato consegnato).
  • stato civile - comunicare il tipo di variazione e data esatta di quando è avvenuta.
  • familiari a carico - codice fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2023 e, per i coniugati nel 2023 e/o 2024 codice fiscale e dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.

Per i figli a carico comunicare la quota della detrazione (se al 100% o ripartita al 50% con il coniuge). I familiari sono a carico se hanno percepito un reddito al lordo degli oneri deducibili inferiore a € 2.840,51. Ricordiamo il limite reddituale per essere considerati figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, è stato elevato a 4.000 euro fino a 24 anni poi a 2.840,51 euro dai 24 anni in su.

 

Terreni e fabbricati:

  • nessuna variazione
  • Variazioni: nel corso 2023/2024 (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
  • Acquisti, vendite, eredità, variazioni di accatastamento e classamento, ecc. (allegare copia dei rogiti e/o dei documenti inviati dall’Agenzia del Territorio per i classamenti)
  • Variazioni di utilizzo, cessazione di contratti di locazione o variazione dei contratti di locazione preesistenti, eventuale applicazione della cedolare secca (allegare copia delle denunce di variazione di coltura per i terreni, i contratti di locazione o di comodato, le denunce di rinnovo e variazione dei contratti di locazione preesistenti, e/o di cessazione dei contratti stessi, i provvedimenti di sfratto, gli importi dei canoni di locazione, ecc…)
  • Se si è verificata compravendita di fabbricato adibito ad abitazione principale, allegare eventuali fatture di intermediazione.
  • Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canoni riscossi nel 2023 per ogni unità affittata.
  • Importo pattuito e percepito per locazioni brevi;

Allegare inoltre le copie delle ricevute di pagamento dell’IMU del 2023, se non sono già in nostro possesso. I rogiti, i contratti di locazione e le loro variazioni solo nel caso che non siano già stati consegnati per il calcolo dell’IMU 2023 o nel 2024 o richiesti recentemente.

Allegare inoltre atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione avvenuti nel 2023 o nel 2024.

In particolare precisare se il fabbricato:

  • è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare;
  • è unità in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
  • è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  • è tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all’estero;
  • è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
  • è di proprietà condominiale;
  • è stata effettuata opzione per cedolare secca;
  • precisare se sono intervenute o previste variazioni entro gli inizi di Giugno 2024 quali acquisti/vendite di terreni/fabbricati (dati utili per calcolo dell’IMU/TASI 2024 in acconto).

NOVITA’ DAL 2018 PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contratti di locazione stipulati dal 1/1/2018, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni  in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita  la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.

Allegare pertanto, oltre alla copia del contratto di locazione, anche copia della suddetta attestazione.

redditi di lavoro, di pensione e/o assimilati

c   modelli CU2024/redditi 2023, certificazioni di compensi, indennità di disoccupazione o di mobilità, provvigioni e ritenute d’acconto, dividendi, altre indennità e certificazioni di redditi soggetti a tassazione separata;

c    indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);

c    somme percepite a titolo di borsa di studio;

c  assegni versati dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al    mantenimento dei figli;

c   indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);

c   Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a Colf e badanti.

 

N.B. Come gli scorsi anni, per i pensionati INPS, la Certificazione Unica 2024/Redditi 2023 non verrà recapitata per posta. Su vostra richiesta provvederemo ad acquisirla telematicamente dal sito dell’INPS.

 

ALTRI REDDITI

  • CU per prestazioni occasionali e/o professionali (allegare certificazione ricevuta);
  • CU per redditi derivanti da locazioni brevi (allegare certificazione ricevuta);
  • redditi di partecipazione in società (allegare prospetto fornito dalla società);
  • CUPE per dividendi e proventi equiparati (allegare certificazioni);
  • plusvalenze per cessione azioni o quote sociali (allegare copia dell’atto ed eventuale perizia di rivalutazione);
  • vendita di fabbricati acquistati da meno di 5 anni o di terreni edificabili (atti notarili);

 

REDDITI DI FONTE ESTERA

  • investimenti effettuati all’estero: immobili, denaro, titoli, attività finanziaria in genere, affitti percepiti, interessi, dividendi, rendite finanziarie da investimenti esteri, ecc... detenuti all’estero al 31/12/2023 (allegare documentazione bancaria, rogiti, ricevute, ecc...).
  • Trasferimenti di denaro, o altri valori, all’estero, anche a mezzo di intermediari finanziari. Produrre un prospetto con le movimentazioni effettuate nel corso del 2023.

 

ELENCO ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI:

sostenuti nel 2023 per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico

 

‘NOTA BENE’

Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall’1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:

- la contabile del pagamento;

- prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc…) Nel caso in cui per qualche pagamento non sia possibile recuperare la prova del pagamento tracciato, è possibile autocertificare il pagamento tracciato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme.

In caso di verifica, tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrebbe comunque richiedere la prova documentale del pagamento elettronico che dovrà quindi essere recuperato successivamente

E’ necessario che le ricevute sanitarie di importo superiore a € 77,47, se esenti IVA, siano fornite di marca da bollo con data uguale o anteriore a quella di emissione della fattura (importo € 2,00) a meno che il bollo stesso non sia stato assolto virtualmente.

c - Spese mediche e specialistiche - (detraibili al netto della franchigia di € 129,11)

  • Visite mediche e specialistiche, degenze e ricoveri, spese di assistenza specifica, interventi chirurgici, ricevute pagamenti ticket per prestazioni sanitarie e acquisto o affitto di protesi sanitarie con la relativa prescrizione.

Farmaci e medicinali

  • Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari o erboristici, indipendentemente dalla prescrizione, anche se utilizzati a scopo terapeutico.

 

Per l’acquisto di medicinali, di farmaci omeopatici e da banco e anche per i dispositivi medici CE o nonché di altre specialità farmaceutiche la detrazione spetta unicamente se la spesa è certificata dallo “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati col cod. AIC la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente e datati 2023.

Nei dispositivi medici rientrano anche gli occhiali, le montature, le lenti a contatto, le soluzioni per LAC e gli apparecchi acustici purché venga specificato in fattura dispositivo CE.

Vi raccomandiamo di predisporre gli scontrini ordinatamente senza apportare correzioni o evidenziature di alcun tipo, previa verifica della data (2023) e della presenza del Vostro codice fiscale o di quello delle persone a Vostro carico.

N.B. Gli scontrini non idonei, non verranno conteggiati per evitare contestazioni nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter scontare le spese sostenute per cure termali, fisioterapia, ginnastica riabilitativa, protesi e apparecchiature sanitarie necessarie alla riabilitazione occorre allegare la prescrizione dello specialista; in mancanza è sufficiente anche quella resa da un medico generico.

 

c  -Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità - spese mediche, sanitarie e paramediche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, (solo se prestate da personale qualificato) certificate con dichiarazione dell’istituto di assistenza. Spese per medicinali con ricetta o “scontrino parlante” sostenute per familiari prossimi (anche se non a carico). N.B.: La disabilità viene riconosciuta dall’apposita Commissione Medica,

c - Interessi passivi per mutui agrari, mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (per i mutui contratti nel 2023 è necessaria una copia del contratto di mutuo, della fattura e del rogito relativo all’acquisto dell’immobile), mutuo per costruzione e ristrutturazione 1a casa (contratto a partire dal 1998), mutuo per interventi di recupero edilizio (contratto nel 1997).

Allegare certificazione della banca con gli interessi passivi e oneri accessori o le ricevute pagate nell’anno.

c - Spese di istruzione

  • Spese di frequenza scuole dell’infanzia (scuola materna per bimbi dai 3 ai 5 anni) del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (superiori) –
  • Spese di frequenza di Università statali e non statali, di perfezionamento e//o specializzazione universitaria –(per le università non statali le spese detraibili non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria, con apposito decreto ministeriale) - spese relative a tasse di immatricolazione e iscrizione (anche ad anni fuori corso), sopratasse per esami di profitto e di laurea, dottorato di ricerca.
  • Spese frequenza scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e per la frequenza ai master universitari.

Fornire le ricevute dei bollettini postali, pagamenti telematici o bonifici bancari per tasse e contributi, spese sostenute per gli istituti italiani. (Precisando se sono state sostenute totalmente dal dichiarante o in parte anche dal coniuge).

c   - Spese funebri (max € 1.550) per ciascun evento verificatosi nell’anno anche se trattasi di non familiare.

È necessaria la documentazione dell’agenzia funebre (fatture, ricevute, bollettini, ecc …) relativamente alle spese sostenute nel 2023 per onoranze funebri (celebrazione cerimonia, loculi, bare, ecc …).

c  - Spese per addetti all’assistenza personale (limite max € 2.100,00 e fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) proprie o per altri familiari anche non a carico.

Spetta solo nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (deve risultare dalla certificazione medica da allegare alla idonea ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza).

c  - Spese per attività sportive praticate da ragazzi - (limite max € 210,00 per ciascun ragazzo). Portare bollettino, ricevuta o quietanza del pagamento con causale e disciplina esercitata i dati anagrafici del ragazzo e del pagatore oltre ai dati della struttura o soggetto che hanno reso la prestazione.

Sono detraibili: le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per ragazzi d’età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.

c - Spese per intermediazione immobiliare - limite max € 1.000,00 (suddiviso tra i comproprietari) e relative ai compensi e commissioni corrisposte agli intermediari finalizzati all’acquisto della proprietà dell’immobile (o altri diritti reali) da adibire a propria abitazione principale. Allegare fattura, ricevuta del pagamento e rogito notarile.

c -Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

c  -Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

c -Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

c  -Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che risultino iscritti nel registro previsto da un apposito Decreto-legge (DL 149/2013) e ammessi ai benefici (escluso tesseramento o quota associativa) per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro con versamento postale o bancario dal quale risulti la tracciabilità (carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).

c  -Erogazioni liberali a favore di enti religiosi - max € 1.032,91

Produrre la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario o quietanza liberatoria effettuata in favore degli enti religiosi (si tratta degli enti religiosi riconosciuti e ai quali è possibile devolvere la scelta dell’8/mille).

c  -Spese veterinarie - detraibilità fino a € 420,89 (eccedenti la franchigia € 129,11) per cure rese all’animale detenuto regolarmente per compagnia o pratica sportiva, non cumulabili con le spese mediche personali. Produrre ricevute, fatture, ricette spese certificate dal veterinario con scontrini farmacia completi dei dati: farmaco veterinario, Cod. Fisc. acquirente, ecc… come per le spese sanitarie.

c  -Spese per asili nido - limite max € 632,00 per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È necessaria la dichiarazione rilasciata dall’asilo nido e ricevute di pagamento effettuate nel 2022 comprovanti la spesa sostenuta per la frequenza.

c  -Contributi previdenziali ed assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea e prosecuzione volontaria), fondo e assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe e altri contributi obbligatori. Presentare le ricevute di pagamento o l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale.

c   -Assicurazione sulla vita e infortuni (importo complessivo max € 530,00)

Dichiarazione rilasciata dall’assicurazione attestante il premio pagato nel 2023 o la quietanza di pagamento riportante la precisazione che la polizza ha per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza; la polizza può essere stipulata per il dichiarante o per familiari fiscalmente a carico. Sono detraibili: polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e polizze morte e invalidità permanente stipulate dopo il 1/01/2001. Per le assicurazioni contratte a copertura del rischio di non autosufficienza la data di stipula è ininfluente ed il limite di detrazione è € 1.291,14 al netto dei premi per rischio morte e invalidità permanente.

       Nessun limite di detrazione per premi pagati nel 2023 relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo.

c  -Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.

 

c  -Assegni periodici corrisposti al coniuge – Portare, con la sentenza di separazione/divorzio, la documentazione (bonifico/accredito) o certificazione di pagamento.

c -Contributi per addetti servizi domestici e familiari max € 1.549,37 – per il calcolo è necessaria anche l’allegato del bollettino di versamento nel quale è specificato il calcolo delle ore riferite al periodo – si detrae solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

c  -Previdenza complementare – spese sostenute per contributi versati volontariamente o in base a contratti collettivi aziendali – anche per familiari a carico. Max € 5.164,57.

c  -Restituzione somme al soggetto erogatore – si tratta di somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state sottoposte a tassazione. Produrre il documento attestante la restituzione.

 

SPESE SU INTERVENTI AGEVOLATI IN EDILIZIA (BONUS RISTRUTTURAZIONI)

  • documentazione relativa a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento: ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.
  • in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 50, 65: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere da noi visionata qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio.

 

N.B. Qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio e nel caso vi siano ancora delle rate residue in essere per l’anno 2023, la documentazione di cui sopra deve essere consegnata anche per gli interventi precedentemente eseguiti.

 

SUPER BONUS 110

  • documentazione relativa a spese sostenute nel 202 per interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti;
  • documentazione relativa a spese sostenute da chi ha comprato case antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliareche, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Per questi interventi deve essere presentata dichiarazione attestante che le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata.

Qualora si fosse optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizi, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.

 

ALTRE SPESE DETRAIBILI

  • documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
  • documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2023 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
  • ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); • ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
  • documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
  • documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
  • documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
  • documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
  • Documentazione relativa a contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno diritto a richiedere la detrazione del 19% dell’affitto nel limite totale di 2.633 euro e, quindi, per un massimo di 500 euro. La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dalla propria residenza e comunque in una provincia diversa dal proprio Comune di residenza.

Per la deducibilità serve copia del contratto di locazione con estremi della registrazione e certificato di residenza.

 

Novità dal 2022 per detrazione per figli a carico

Particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.

Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per l’anno 2023 solo per determinate categorie di figli.

In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spettante diminuisce con l’ammontare del reddito complessivo fino ad annullarsi quando arriva a 95.000,00 euro.

ACCONTI

Eventuali deleghe di pagamento (MOD. F24) versati a giugno/luglio e novembre (se non sono già stati consegnati) relativi a versamenti effettuati a luglio-agosto 2023 per il saldo IRPEF 2022, acconto e saldo versamento cedolare secca e per il 1° acconto 2023; a novembre 2023 per il 2° acconto imposte per l’anno 2023.

 

 

N.B. Richiediamo di allegare sempre una copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido, (non scaduto) utile ai fini dell’autocertificazione e per l’aggiornamento dei dati relativamente alla privacy dello studio.

 

Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.

Coloro che devono consegnare la documentazione sono pregati di telefonare sempre prima di passare, mentre coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

Destinazione dell’8‰ dell’IRPEF

 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF:

Stato Chiesa Cattolica Chiese Avventiste Assemblee di Dio
Chiesa Metodista e Valdese Chiesa Evangelica Luterana Comunità Ebraiche Chiesa Apostolica in Italia
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia Unione Buddhista Italiana
Unione Induista Italiana Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Ibisg) Associazione “Chiesa d’Inghilterra” In Italia

 

Destinazione del 5‰ dell’IRPEF

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’IRPEF:

Sostegno enti terzo settore e

Alle ONLUS

Finanziamento

ricerca

scient/università

Finanziamento ricerca sanitaria Associazioni sportive

dilettantistiche

Attività sociali svolte dal comune di residenza Sostegno alle attività di tutela, promozione e

valorizzazionedei beni culturali e paesaggistici

C.F. Beneficiario

 

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C.F. Beneficiario

 

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C.F. Beneficiario

 

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C.F. Beneficiario

 

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C.F. Beneficiario

 

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C.F.

Beneficiario

 

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Sostegno degli enti gestori delle aree protette  

 

 

 

 

 

 

 

C.F. Beneficiario

 

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Destinazione del 2‰ dell’IRPEF

 

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 2‰ dell’IRPEF:

PARTITO POLITICO

 

CODICE   ……….                                        Firma …………………………

 

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