CIRCOLARE N. 12 - PROROGA VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP
Contribuenti che svolgono
attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti
1 premessa
Con l’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 sono stati prorogati al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2024;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che si tratta del “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non potrebbero aderire al concordato preventivo, quali:
- i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011.
Versamento entro il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%
Con il DLgs. correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20.6.2024, è stata prevista un’integrazione al suddetto art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, al fine di stabilire espressamente che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Sono quindi stati risolti i dubbi relativi all’applicabilità di tale ulteriore differimento, che sussistevano in relazione al testo originario dell’art. 37 del DLgs. 13/2024.
2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 37 del DLgs. 13/2024 prevede che la proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
L’art. 37 del DLgs. 13/2024 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Possono quindi beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
Attività | Ricavi o compensi | Accesso alla proroga |
Con ISA | Fino a 5.164.569,00 euro | SÌ |
Con ISA | Oltre 5.164.569,00 euro | NO |
Senza ISA | Fino a 5.164.569,00 euro | NO |
Senza ISA | Oltre 5.164.569,00 euro | NO |
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”
L’art. 37 del DLgs. 13/2024 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- dell’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure del 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2024
La proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2024 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2023 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2024);
- della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2023 - 30.6.2024).
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2023 e approvazione del bilancio il 24.6.2024, i termini di versamento del saldo relativo al 2023 e del primo acconto del 2024 scadono ordinariamente:
- il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.
Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2023 - 30.6.2024, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2023-2024 e del primo acconto del periodo d’imposta 2024-2025 scadono ordinariamente:
- il 31.12.2024 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.1.2025 (30° giorno successivo al 31.12.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.
3 versamenti che rientrano nella proroga
La proroga prevista dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2024;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga al 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRPEF;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRES;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’IRAP;
- il saldo 2023 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2023 e l’eventuale acconto 2024 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 di addizionali e maggiorazioni IRES;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex 190/2014;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
- le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa;
- le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
- le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- il saldo 2023 e l’eventuale primo acconto 2024 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Versamenti delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino
La proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 è applicabile anche al versamento della prima delle due rate di pari importo delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino, ai sensi dell’art. 1 co. 78 - 85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in quanto:
- l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, con liquidazione delle imposte dovute;
- la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.
In relazione ai soggetti “solari”, pertanto, si tratta di un versamento:
- risultante dal modello REDDITI 2024 (relativo al 2023);
- ordinariamente in scadenza il 30.6.2024.
Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni
Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo, dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni, posseduti all’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata all’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).
3.1 Versamento del saldo IVA 2023
La proroga disposta dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2023 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2024).
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2023 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato), potrà essere effettuato entro il 31.7.2024, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 e fino al 30.6.2024.
Se il versamento del saldo IVA 2023 viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 e fino al 30.6.2024.
Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2023:
- entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
- entro il 30.8.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 31.7.2024 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 31.7.2024 al 30.8.2024 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%).
3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, i termini del 31.7.2024 e del 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%) devono ritenersi applicabili altresì al versamento del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS, anche se tale ipotesi non è considerata nella circ. INPS 14.6.2024 n. 72 (§ 3).
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Soci di srl “non trasparenti”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:
- entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%.
4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 31.7.2024 o del 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.
Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 20 del DLgs. 241/97 dall’art. 8 del DLgs. 1/2024:
- le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.
In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.
4.1 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 31.7.2024
Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 31.7.2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:
- versare la seconda rata entro il 20.8.2024 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2024);
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2024; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 31.7.2024, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,4% | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 31.7.2024 | 0,00% |
2 | 20.8.2024 (differimento per il periodo feriale) |
0,18% |
3 | 16.9.2024 | 0,51% |
4 | 16.10.2024 | 0,84% |
5 | 18.11.2024 (il giorno 16 cade di sabato) |
1,17% |
6 | 16.12.2024 | 1,50% |
4.2 Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 30.8.2024
Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 30.8.2024 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:
- versare la seconda rata entro il 16.9.2024;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2024; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.8.2024, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
Importo da rateizzare maggiorato dello 0,4% | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024) |
0,00% |
2 | 16.9.2024 | 0,18% |
3 | 16.10.2024 | 0,51% |
4 | 18.11.2024 (il giorno 16 cade di sabato) |
0,84% |
5 | 16.12.2024 | 1,17% |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/06/CIRCOLARE-N.-12-PROROGA-VERSAMENTI-DA-DICHIARAZIONE-REDDITI-E-IRAP-.pdf
CIRCOLARE N. 10 -COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIM 2024
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2024 AL
31 MAGGIO 2024
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2024 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni.
In particolare, come già illustrato nella nostra Circolare n. 9 è stata innalzata la soglia minima per il versamento dell’Iva sia mensile che trimestrale, passando da euro 25,82 a euro 100,00. In questo modo, se l’importo dovuto non supera i 100,00 euro, il versamento avviene con quello del mese/trimestre successivo,
e comunque anche se di importo inferiore al limite minimo deve essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2024, entro e non oltre il giorno 22 Maggio 2024 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2024 | 31 Maggio 2024 |
Aprile-Giugno 2024 | 30 Settembre 2024 |
Luglio-Settembre 2024 | 02 Dicembre 2024 |
Ottobre-Dicembre 2024 | 28 Febbraio 2025 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/05/CIRCOLARE-N.-10-COMUNICAZIONE-LIQUIDAZIONE-IVA-1-TRIM-2024.pdf
CIRCOLARE N. 9 - DECRETO ADEMPIMENTI E ADE
Pubblicata dal Fisco la Circolare sul decreto Adempimenti
Riforma fiscale e semplificazioni, pronte le istruzioni delle Entrate. Servizi più digitali e stop alle comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre
Circolare n. 9 del 2 maggio 2024
Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9/E del 2 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti - L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
Nuovi termini di pagamento rateale - Nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la
rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello 24.
Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute - L’articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 515, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento: - alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1 a 3); - alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5). I commi 1 e 2 – per effetto delle modifiche apportate, in maniera speculare, all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 – stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato. Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente. La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati. Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024». Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.
Potenziati i servizi online - Il decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. In particolare, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/05/CIRCOLARE-N.-9-DECRETO-ADEMPIMENTI-E-ADE.pdf
CIRCOLARE N. 8 - RICHIESTA DI DOCUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 730/2024 O REDDITI PF 2024 E PER L’I.M.U. 2024
oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2024 o redditi PF 2024 e per l’i.m.u. 2024
Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2023, possono utilizzare il modello 730/2024 (ordinario o precompilato) o il modello Redditi PF/2024.
Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 3 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Termini di presentazione |
Il modello 730/2024 deve essere presentato entro:
- il 30 settembre 2024 se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). . I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello redditi persone fisiche 2024 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Termini di versamento redditi persone fisiche 2024 |
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2024 ovvero entro il 30 Luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
-rateizzazione del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 –
Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.
Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): n. rate………………
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Termini di versamento I.M.U. 2024 |
Il pagamento dell’IMU come sempre può essere effettuato in due fasi: acconto e saldo. L’acconto IMU 2024 scade il 17 giugno 2024, mentre il saldo scade il 16 dicembre di quest’anno.
Un’altra data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2024 in quanto dovrà essere inviata la Dichiarazione IMU 2024 (per le variazioni avvenute nell’anno 2023). Principali Novità per l’anno 2023 |
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024, periodo d’imposta 2023, sono le seguenti:
1 Prospetto familiari a carico: a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
2 Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: è stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
3 Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA): dal 1° gennaio 2023 per la regione Friuli Venezia-Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all’IMU è da intendersi anche riferito all’ILIA.
4 Tassazione agevolata mance: per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
5 Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
6 Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
7 Credito di imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
8 Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
9 Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
10 Detrazione acquisto abitazione principale: per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU |
Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2023.
Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 3 Maggio 2024 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Questionario
REDDITI ANNO 2023
Cliente Sig./Sig.ra .......................................................................................
Dati anagrafici:
- nessuna variazione di residenza, stato civile, familiari a carico.
- Variazioni: (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- residenza - allegare copia certificato residenza (se è variata e se non è già stato consegnato).
- stato civile - comunicare il tipo di variazione e data esatta di quando è avvenuta.
- familiari a carico - codice fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2023 e, per i coniugati nel 2023 e/o 2024 codice fiscale e dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.
Per i figli a carico comunicare la quota della detrazione (se al 100% o ripartita al 50% con il coniuge). I familiari sono a carico se hanno percepito un reddito al lordo degli oneri deducibili inferiore a € 2.840,51. Ricordiamo il limite reddituale per essere considerati figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, è stato elevato a 4.000 euro fino a 24 anni poi a 2.840,51 euro dai 24 anni in su.
Terreni e fabbricati:
- nessuna variazione
- Variazioni: nel corso 2023/2024 (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- Acquisti, vendite, eredità, variazioni di accatastamento e classamento, ecc. (allegare copia dei rogiti e/o dei documenti inviati dall’Agenzia del Territorio per i classamenti)
- Variazioni di utilizzo, cessazione di contratti di locazione o variazione dei contratti di locazione preesistenti, eventuale applicazione della cedolare secca (allegare copia delle denunce di variazione di coltura per i terreni, i contratti di locazione o di comodato, le denunce di rinnovo e variazione dei contratti di locazione preesistenti, e/o di cessazione dei contratti stessi, i provvedimenti di sfratto, gli importi dei canoni di locazione, ecc…)
- Se si è verificata compravendita di fabbricato adibito ad abitazione principale, allegare eventuali fatture di intermediazione.
- Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canoni riscossi nel 2023 per ogni unità affittata.
- Importo pattuito e percepito per locazioni brevi;
Allegare inoltre le copie delle ricevute di pagamento dell’IMU del 2023, se non sono già in nostro possesso. I rogiti, i contratti di locazione e le loro variazioni solo nel caso che non siano già stati consegnati per il calcolo dell’IMU 2023 o nel 2024 o richiesti recentemente.
Allegare inoltre atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione avvenuti nel 2023 o nel 2024.
In particolare precisare se il fabbricato:
- è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare;
- è unità in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- è tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all’estero;
- è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- è di proprietà condominiale;
- è stata effettuata opzione per cedolare secca;
- precisare se sono intervenute o previste variazioni entro gli inizi di Giugno 2024 quali acquisti/vendite di terreni/fabbricati (dati utili per calcolo dell’IMU/TASI 2024 in acconto).
NOVITA’ DAL 2018 PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contratti di locazione stipulati dal 1/1/2018, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.
Allegare pertanto, oltre alla copia del contratto di locazione, anche copia della suddetta attestazione.
redditi di lavoro, di pensione e/o assimilati
c modelli CU2024/redditi 2023, certificazioni di compensi, indennità di disoccupazione o di mobilità, provvigioni e ritenute d’acconto, dividendi, altre indennità e certificazioni di redditi soggetti a tassazione separata;
c indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);
c somme percepite a titolo di borsa di studio;
c assegni versati dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
c indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
c Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a Colf e badanti.
N.B. Come gli scorsi anni, per i pensionati INPS, la Certificazione Unica 2024/Redditi 2023 non verrà recapitata per posta. Su vostra richiesta provvederemo ad acquisirla telematicamente dal sito dell’INPS. |
ALTRI REDDITI
- CU per prestazioni occasionali e/o professionali (allegare certificazione ricevuta);
- CU per redditi derivanti da locazioni brevi (allegare certificazione ricevuta);
- redditi di partecipazione in società (allegare prospetto fornito dalla società);
- CUPE per dividendi e proventi equiparati (allegare certificazioni);
- plusvalenze per cessione azioni o quote sociali (allegare copia dell’atto ed eventuale perizia di rivalutazione);
- vendita di fabbricati acquistati da meno di 5 anni o di terreni edificabili (atti notarili);
REDDITI DI FONTE ESTERA
- investimenti effettuati all’estero: immobili, denaro, titoli, attività finanziaria in genere, affitti percepiti, interessi, dividendi, rendite finanziarie da investimenti esteri, ecc... detenuti all’estero al 31/12/2023 (allegare documentazione bancaria, rogiti, ricevute, ecc...).
- Trasferimenti di denaro, o altri valori, all’estero, anche a mezzo di intermediari finanziari. Produrre un prospetto con le movimentazioni effettuate nel corso del 2023.
ELENCO ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI:
sostenuti nel 2023 per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico
‘NOTA BENE’
Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall’1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:
- la contabile del pagamento;
- prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc…) Nel caso in cui per qualche pagamento non sia possibile recuperare la prova del pagamento tracciato, è possibile autocertificare il pagamento tracciato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme.
In caso di verifica, tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrebbe comunque richiedere la prova documentale del pagamento elettronico che dovrà quindi essere recuperato successivamente
E’ necessario che le ricevute sanitarie di importo superiore a € 77,47, se esenti IVA, siano fornite di marca da bollo con data uguale o anteriore a quella di emissione della fattura (importo € 2,00) a meno che il bollo stesso non sia stato assolto virtualmente.
c - Spese mediche e specialistiche - (detraibili al netto della franchigia di € 129,11)
- Visite mediche e specialistiche, degenze e ricoveri, spese di assistenza specifica, interventi chirurgici, ricevute pagamenti ticket per prestazioni sanitarie e acquisto o affitto di protesi sanitarie con la relativa prescrizione.
Farmaci e medicinali
- Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari o erboristici, indipendentemente dalla prescrizione, anche se utilizzati a scopo terapeutico.
Per l’acquisto di medicinali, di farmaci omeopatici e da banco e anche per i dispositivi medici CE o nonché di altre specialità farmaceutiche la detrazione spetta unicamente se la spesa è certificata dallo “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati col cod. AIC la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente e datati 2023.
Nei dispositivi medici rientrano anche gli occhiali, le montature, le lenti a contatto, le soluzioni per LAC e gli apparecchi acustici purché venga specificato in fattura dispositivo CE.
Vi raccomandiamo di predisporre gli scontrini ordinatamente senza apportare correzioni o evidenziature di alcun tipo, previa verifica della data (2023) e della presenza del Vostro codice fiscale o di quello delle persone a Vostro carico.
N.B. Gli scontrini non idonei, non verranno conteggiati per evitare contestazioni nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter scontare le spese sostenute per cure termali, fisioterapia, ginnastica riabilitativa, protesi e apparecchiature sanitarie necessarie alla riabilitazione occorre allegare la prescrizione dello specialista; in mancanza è sufficiente anche quella resa da un medico generico.
c -Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità - spese mediche, sanitarie e paramediche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, (solo se prestate da personale qualificato) certificate con dichiarazione dell’istituto di assistenza. Spese per medicinali con ricetta o “scontrino parlante” sostenute per familiari prossimi (anche se non a carico). N.B.: La disabilità viene riconosciuta dall’apposita Commissione Medica,
c - Interessi passivi per mutui agrari, mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (per i mutui contratti nel 2023 è necessaria una copia del contratto di mutuo, della fattura e del rogito relativo all’acquisto dell’immobile), mutuo per costruzione e ristrutturazione 1a casa (contratto a partire dal 1998), mutuo per interventi di recupero edilizio (contratto nel 1997).
Allegare certificazione della banca con gli interessi passivi e oneri accessori o le ricevute pagate nell’anno.
c - Spese di istruzione
- Spese di frequenza scuole dell’infanzia (scuola materna per bimbi dai 3 ai 5 anni) del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (superiori) –
- Spese di frequenza di Università statali e non statali, di perfezionamento e//o specializzazione universitaria –(per le università non statali le spese detraibili non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria, con apposito decreto ministeriale) - spese relative a tasse di immatricolazione e iscrizione (anche ad anni fuori corso), sopratasse per esami di profitto e di laurea, dottorato di ricerca.
- Spese frequenza scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e per la frequenza ai master universitari.
Fornire le ricevute dei bollettini postali, pagamenti telematici o bonifici bancari per tasse e contributi, spese sostenute per gli istituti italiani. (Precisando se sono state sostenute totalmente dal dichiarante o in parte anche dal coniuge).
c - Spese funebri (max € 1.550) per ciascun evento verificatosi nell’anno anche se trattasi di non familiare.
È necessaria la documentazione dell’agenzia funebre (fatture, ricevute, bollettini, ecc …) relativamente alle spese sostenute nel 2023 per onoranze funebri (celebrazione cerimonia, loculi, bare, ecc …).
c - Spese per addetti all’assistenza personale (limite max € 2.100,00 e fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) proprie o per altri familiari anche non a carico.
Spetta solo nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (deve risultare dalla certificazione medica da allegare alla idonea ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza).
c - Spese per attività sportive praticate da ragazzi - (limite max € 210,00 per ciascun ragazzo). Portare bollettino, ricevuta o quietanza del pagamento con causale e disciplina esercitata i dati anagrafici del ragazzo e del pagatore oltre ai dati della struttura o soggetto che hanno reso la prestazione.
Sono detraibili: le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per ragazzi d’età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.
c - Spese per intermediazione immobiliare - limite max € 1.000,00 (suddiviso tra i comproprietari) e relative ai compensi e commissioni corrisposte agli intermediari finalizzati all’acquisto della proprietà dell’immobile (o altri diritti reali) da adibire a propria abitazione principale. Allegare fattura, ricevuta del pagamento e rogito notarile.
c -Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
c -Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
c -Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
c -Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che risultino iscritti nel registro previsto da un apposito Decreto-legge (DL 149/2013) e ammessi ai benefici (escluso tesseramento o quota associativa) per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro con versamento postale o bancario dal quale risulti la tracciabilità (carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).
c -Erogazioni liberali a favore di enti religiosi - max € 1.032,91
Produrre la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario o quietanza liberatoria effettuata in favore degli enti religiosi (si tratta degli enti religiosi riconosciuti e ai quali è possibile devolvere la scelta dell’8/mille).
c -Spese veterinarie - detraibilità fino a € 420,89 (eccedenti la franchigia € 129,11) per cure rese all’animale detenuto regolarmente per compagnia o pratica sportiva, non cumulabili con le spese mediche personali. Produrre ricevute, fatture, ricette spese certificate dal veterinario con scontrini farmacia completi dei dati: farmaco veterinario, Cod. Fisc. acquirente, ecc… come per le spese sanitarie.
c -Spese per asili nido - limite max € 632,00 per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È necessaria la dichiarazione rilasciata dall’asilo nido e ricevute di pagamento effettuate nel 2022 comprovanti la spesa sostenuta per la frequenza.
c -Contributi previdenziali ed assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea e prosecuzione volontaria), fondo e assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe e altri contributi obbligatori. Presentare le ricevute di pagamento o l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale.
c -Assicurazione sulla vita e infortuni (importo complessivo max € 530,00)
Dichiarazione rilasciata dall’assicurazione attestante il premio pagato nel 2023 o la quietanza di pagamento riportante la precisazione che la polizza ha per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza; la polizza può essere stipulata per il dichiarante o per familiari fiscalmente a carico. Sono detraibili: polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e polizze morte e invalidità permanente stipulate dopo il 1/01/2001. Per le assicurazioni contratte a copertura del rischio di non autosufficienza la data di stipula è ininfluente ed il limite di detrazione è € 1.291,14 al netto dei premi per rischio morte e invalidità permanente.
Nessun limite di detrazione per premi pagati nel 2023 relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo.
c -Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
c -Assegni periodici corrisposti al coniuge – Portare, con la sentenza di separazione/divorzio, la documentazione (bonifico/accredito) o certificazione di pagamento.
c -Contributi per addetti servizi domestici e familiari max € 1.549,37 – per il calcolo è necessaria anche l’allegato del bollettino di versamento nel quale è specificato il calcolo delle ore riferite al periodo – si detrae solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
c -Previdenza complementare – spese sostenute per contributi versati volontariamente o in base a contratti collettivi aziendali – anche per familiari a carico. Max € 5.164,57.
c -Restituzione somme al soggetto erogatore – si tratta di somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state sottoposte a tassazione. Produrre il documento attestante la restituzione.
SPESE SU INTERVENTI AGEVOLATI IN EDILIZIA (BONUS RISTRUTTURAZIONI)
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento: ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.
- in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 50, 65: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere da noi visionata qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio.
N.B. Qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio e nel caso vi siano ancora delle rate residue in essere per l’anno 2023, la documentazione di cui sopra deve essere consegnata anche per gli interventi precedentemente eseguiti. |
SUPER BONUS 110
- documentazione relativa a spese sostenute nel 202 per interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti;
- documentazione relativa a spese sostenute da chi ha comprato case antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliareche, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Per questi interventi deve essere presentata dichiarazione attestante che le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata.
Qualora si fosse optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizi, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.
ALTRE SPESE DETRAIBILI
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
- documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2023 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); • ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
- documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
- documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- Documentazione relativa a contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno diritto a richiedere la detrazione del 19% dell’affitto nel limite totale di 2.633 euro e, quindi, per un massimo di 500 euro. La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dalla propria residenza e comunque in una provincia diversa dal proprio Comune di residenza.
Per la deducibilità serve copia del contratto di locazione con estremi della registrazione e certificato di residenza.
Novità dal 2022 per detrazione per figli a carico
Particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.
Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per l’anno 2023 solo per determinate categorie di figli.
In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spettante diminuisce con l’ammontare del reddito complessivo fino ad annullarsi quando arriva a 95.000,00 euro.
ACCONTI
Eventuali deleghe di pagamento (MOD. F24) versati a giugno/luglio e novembre (se non sono già stati consegnati) relativi a versamenti effettuati a luglio-agosto 2023 per il saldo IRPEF 2022, acconto e saldo versamento cedolare secca e per il 1° acconto 2023; a novembre 2023 per il 2° acconto imposte per l’anno 2023.
N.B. Richiediamo di allegare sempre una copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido, (non scaduto) utile ai fini dell’autocertificazione e per l’aggiornamento dei dati relativamente alla privacy dello studio. |
Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.
Coloro che devono consegnare la documentazione sono pregati di telefonare sempre prima di passare, mentre coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
Destinazione dell’8‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF:
Stato | Chiesa Cattolica | Chiese Avventiste | Assemblee di Dio |
Chiesa Metodista e Valdese | Chiesa Evangelica Luterana | Comunità Ebraiche | Chiesa Apostolica in Italia |
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale | Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia | Unione Buddhista Italiana | |
Unione Induista Italiana | Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Ibisg) | Associazione “Chiesa d’Inghilterra” In Italia |
Destinazione del 5‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’IRPEF:
Sostegno enti terzo settore e
Alle ONLUS |
Finanziamento
ricerca scient/università |
Finanziamento ricerca sanitaria | Associazioni sportive
dilettantistiche |
Attività sociali svolte dal comune di residenza | Sostegno alle attività di tutela, promozione e
valorizzazionedei beni culturali e paesaggistici |
C.F. Beneficiario
------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
----------------- |
C.F.
Beneficiario
--------------------- |
Sostegno degli enti gestori delle aree protette |
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C.F. Beneficiario
------------------- |
Destinazione del 2‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 2‰ dell’IRPEF:
PARTITO POLITICO
CODICE ………. Firma …………………………
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/04/CIRCOLARE-N.-8-RICHIESTA-DOCUMENTAZIONE-MODELLO-REDDITI-E-730-2024.pdf
CIRCOLARE N. 7 - TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2024
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2024
Con la presente ricordiamo che entro il prossimo 18 marzo (cadendo il 16 di sabato) si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2024.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/24 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/24 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2024.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/03/CIRCOLARE-N.-7-TASSA-ANNUALE-LIBRI-SOCIALI-2024-.pdf
CIRCOLARE N. 6 - BONUS PUBBLICITA' 2024
Bonus pubblicità 2024: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 2 aprile, novità e istruzioni
A partire dal 1° marzo e fino al 2 aprile 2024 imprese, professionisti ed enti non commerciali possono prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023. Cosa indicare nella comunicazione?
Nuovo appuntamento con il bonus pubblicità.
Dal 1° marzo al 2 aprile 2024, infatti, sarà attiva la piattaforma per l’invio delle richieste per prenotare il credito di imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024.
Ai sensi della disciplina in vigore, dettata dall’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, come modificato dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Non sono invece agevolabili per l’anno 2024 le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Le modalità e i criteri di concessione del contributo sono definiti nel regolamento approvato con il
Chi può richiedere il bonus e per quali investimenti
Le comunicazioni di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dai titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e dagli enti non commerciali, per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.
Per effetto di tale condizione, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
- nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024.
A quanto ammonta il credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Come si presenta la domanda
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta riferito agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2024 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
L’invio può essere direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Nella comunicazione deve essere indicato:
- l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa già effettuati e/o da effettuare nel 2024;
- l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa nel 2023.
Gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.:55,49 diventa 55).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 2 aprile.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-6-BONUS-PUBBLICITA-2024.pdf
CIRCOLARE N. 5 -CERTIFICAZIONE UNICA 2024
Certificazione Unica 2024: redditi di lavoro autonomo
Come ogni anno, i sostituti d’imposta devono predisporre ed inviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate il modello di "Certificazione Unica" (CU 2024).
Il modello deve essere:
- trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario
abilitato entro il 16 marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) (è comunque prevista la
possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili,
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata es. redditi lavoro autonomo, di presentarle
entro la scadenza del mod. 770 al 31 ottobre 2024); e
- consegnato in duplice copia ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta
(dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc…) con allegate le istruzioni entro il 16
marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) o preferibilmente inviato a mezzo pec o
raccomandata.
La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall’AdE, riguarda oltre ai redditi di lavoro
dipendente, anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, in particolare,
interessa (elenco non esaustivo):
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni, anche occasionali;
- redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a soggetti che applicano il
regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (soggetti Minimi
e forfettari);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e
cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR
600/73, finora certificati in forma “libera” (lo faranno gli istituti di credito);
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.
Per gli agenti e rappresentati che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2024 dei
compensi pagati nel 2023, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più
certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2024 relativi all’anno 2023.
NON devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
- dei dividendi erogati nel 2023;
- dei proventi ad essi equiparati;
- delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate,
e sono da rilasciare ai percettori utilizzando apposito modello.
SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede
l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo
giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime e senza possibilità di
ravvedimento.
Le principali novità del 2024
Vediamo infine le novità contenute, che sono così riassumibili, a vantaggio della sintesi:
- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico,
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
- l’innalzamento a euro 3.000 dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico (vedi qui approfondimento),
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
- la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2023 fino al 16/01/2024, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 23 febbraio 2024. |
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:
- Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-5-CERTIFICAZIONE-UNICA-2024.pdf
CIRCOLARE N. 4 - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE CODICE TD28
Con le nuove specifiche tecniche il codice TD28 diventa multifunzione
Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.
Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta. Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro. L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Dal 1 febbraio, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.
Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:
- i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
- i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
- la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
- il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.
La modifica che interessa il codice TD28 non è l’unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate. Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare, potrà essere valorizzata la stringa:
- “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
- “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
- “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.
Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento. In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”). Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-4-NUOVE-SPECIFICHE-TECNICHE-CODICE-TD28.pdf
CIRCOLARE N. 3 -RICHIESTA DATI IVA 2024
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2024 (periodo d’imposta 2023)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2023. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2024.
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2023 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2024.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2024
Principali modifiche ai modelli
Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2024.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso. QUADRO VE Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata. QUADRO VO Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Prospetto IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2024 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2024 per l’anno 2023.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio u.s.);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2024 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Versamento del saldo iva
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il saldo IVA relativo al 2023 deve quindi essere versato entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).
In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica) deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo all’1.7.2024 scade il 31.7.2024.
In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.
Riepilogando, il saldo IVA 2023 può essere versato entro:
il 18.3.2024 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di sabato);
l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
il 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).
Esempi
Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2023 entro il 30.4.2024, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2023 entro il 18.3.2024:
- se provvede al relativo versamento entro l’1.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 1° luglio);
- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino all’1.7.2024 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dall’1.7.2024 al 31.7.2024; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.
Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare:
- se versa il saldo IVA 2023 entro l’1.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2023 entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino all’1.7.2024 e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Opzione per la rateizzazione
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.
La disciplina in esame è stata modificata dall’art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.
Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, da effettuare nel 2024.
Scadenza delle rate
Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).
In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.
Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:
giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.
Numero massimo di rate
In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2023, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:
10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 18.3.2024;
7 rate, per i pagamenti iniziati entro l’1.7.2024; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2024;
6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 31.7.2024.
Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.
Interessi dovuti per la rateizzazione
L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.
Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale[1]) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 13 Febbraio 2024, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2023, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2023 per chi ha affidato la contabilità allo studio.
ALLEGATO 1
Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione Annuale IVA:
- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2023
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
Dati relativi all’attività
- Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) € ………
- Vendite beni strumentali ammortizzabili € ………
- Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) € ………
- Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio € ………
- Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi € ………
- Vendite/servizi a condomini nel 2023 € ………
Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2023, si chiede la copia del relativo contratto.
- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).
Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)
- Imponibile acquisti Iva detraibile € ……… + Iva € ………
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ……… + Iva € ………
Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ………
Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2023)
- Vendite CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Vendite CEE - servizi € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - servizi € ……… + Iva € ………
Operazioni internazionali
- Vendite - esportazioni dirette € ………
- Vendite - servizi internazionali € ………
- Vendite - esportatori abituali € ………
- Acquisto - importazioni € ……… + Iva € ……
- Acquisto - servizi internazionali € ………
- Acquisto – utilizzo plafond € ………
Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano
- Vendite € ……… + Iva € ………
- Acquisto con Iva € ……… + Iva € ………
- Acquisto senza Iva € ……… + Iva € ………
Operazioni esenti Art. 10
- Cessioni esenti VE33 € ………
- Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 18 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 € ………
Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)
- Acquisti da soggetti minimi € ………
- Acquisti da soggetti forfettari € …
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati
- Cessioni non soggette VE 36 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)
- Acquisti da regime iva per cassa € ……… + Iva € ………
- Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 € ………
Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2
- Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8
- Cessione rottami VE35 P.2 € ………
- Acquisto rottami VJ6 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni
- Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a
- Vendite servizi VE35 p. 4 € ………
- Acquisto servizi VJ12 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis
- Vendite VE35 p. 5 € ………
- Acquisto VJ13 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c
- Vendite VE35 p. 6-7 € ………
- Acquisto VJ14 – VJ15 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter
- Vendite servizi VE35 p. 8 € ………
- Acquisto servizi VJ16 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater
- Vendite VE35 p. 9 € ………
- Acquisto VJ17 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter (Split Payment)
- Vendite beni e servizi VE38 € ………
- acquisti beni e servizi VJ18 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime Iva del margine
- Vendite in regime del margine € ………
- Margine lordo di operazioni imponibili € ……… + Iva € ………
Operazioni con Iva ad esigibilità differita
- Vendite con Iva ad esigibilità differita € ……… + Iva € ………
- Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € ……… + Iva € ………
Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ 1)
Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 e la dichiarazione IVA del presente anno d’imposta
- Anno d’imposta IVA periodica versata ………
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………
Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati
- Operazioni imponibili a privati € ……… + Iva € ………
Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:
- Abruzzo € ……… + Iva € ………
- Basilicata € ……… + Iva € ………
- Bolzano € ……… + Iva € ………
- Calabria € ……… + Iva € ………
- Campania € ……… + Iva € ………
- Emilia Romagna € ……… + Iva € ………
- Friuli Venezia Giulia € ……… + Iva € ………
- Lazio € ……… + Iva € ………
- Liguria € ……… + Iva € ………
- Lombardia € ……… + Iva € ………
- Marche € ……… + Iva € ………
- Molise € ……… + Iva € ………
- Piemonte € ……… + Iva € ………
- Puglia € ……… + Iva € ………
- Sardegna € ……… + Iva € ………
- Sicilia € ……… + Iva € ………
- Toscana € ……… + Iva € ………
- Trento € ……… + Iva € ………
- Umbria € ……… + Iva € ………
- Valle d’Aosta € ……… + Iva € ………
- Veneto € ……… + Iva € ………
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-3-RICHIESTA-DATI-IVA-2024.pdf
CIRCOLARE N. 2 - STAMPA LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2022
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2022, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
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I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura
La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (29-02-2024). Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che era da stampare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30-11-2023). Nella tabella sottostante si riepilogano i termini di stampa per l’anno 2022 (soggetti con esercizio solare):
Le novità – D.L. “Semplificazioni fiscali"
La conversione del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha la finalità di consentire il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro i termini sopra indicati. In base a tale intervento normativo, a decorrere dal 20.08.2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile sono considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:
risultino aggiornati su supporti elettronici;
siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma, prudenzialmente si ritiene opportuno continuare ad applicare le regole qui riepilogate.
Numerazione
I registri sopra indicati devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2022, 2/2022, …). Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/07/2022 al 30/06/2023, andranno numerate con indicazione dell’anno 2022 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2023.
Bollatura
Assolvimento sui registri “cartacei”
Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:
Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;
Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali. L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate.
L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.
Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro. Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa
Assolvimento sui registri “digitali”.
Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00/32,00 euro). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
L’imposta va versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2022 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2023, in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2022” per i registri riferiti a tale anno).
Stampa dei “mastrini”
Si ricorda infine che i suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l’apposizione di marche da bollo.
Contabilità di magazzino
A partire dal 2021 è previsto che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente: l’ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 di euro; il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 di euro. Tale adempimento prevede degli obblighi di stampa più stringenti rispetto a quelli sopra evidenziati (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Ravvedimento Operoso
I contrassegni telematici (cioè, le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-2-STAMPA-LIBRI-SOCIALI-PER-LANNO-2022.pdf