CIRCOLARE N. 5 - BONUS EDILIZI 2025
Bonus edilizi 2025: tutte le novità dalla legge di bilancio
L’ultima legge di bilancio apporta significative novità al sistema dei bonus edilizi. Tutte le principali detrazioni fiscali (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili ed elettrodomestici) i cd. bonus casa, subiscono importanti revisioni dal 2025. Vediamo tutte le novità.
Indice degli argomenti
- I bonus edilizi nel 2025: cosa resta e cosa cambia
- Bonus ristrutturazione
- Ecobonus
- Sismabonus
- Bonus Barriere Architettoniche
- Bonus mobili ed elettrodomestici
- Il nuovo “contributo elettrodomestici”
- Superbonus: ultimo atto
- Limite alle detrazioni
- Conto Termico
- Bonus, efficienza energetica e decarbonizzazione
A partire da quest’anno, saranno ridotti tutti i bonus edilizi.
La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, ed entrata in vigore il 1 gennaio 2025, apporta importanti novità al sistema delle agevolazioni fiscali per l’edilizia, i cosiddetti bonus casa.
Sparisce il bonus verde, il bonus colonnine e, il Superbonus esala l’ultimo respiro prima di terminare l’agonia a cui le politiche recenti l’avevano costretto, ergendolo a capro espiatorio dei problemi economici dell’Italia. Si conferma la definitiva scomparsa del Bonus Facciate, non più fruibile dal 2023.
I principali bonus, come l’Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus, invece permangono ma subiscono pesanti rimodulazioni al ribasso: le percentuali di detrazione vengono livellate sul 50% delle spese sostenute ma, esclusivamente per l’anno in corso e solo sulla prima casa. Importante novità è l’introduzione di un tetto al reddito del contribuente che intende accedere alle agevolazioni, prevedendo un massimale inferiore per i redditi sopra i 75 mila euro. E l’esclusione delle caldaie a gas dagli incentivi.
Il bonus mobili ed elettrodomestici rimane pressoché invariato e, viene introdotto un nuovo contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza a patto di rottamarne uno vecchio. L’unico bonus a poter vantare un’agevolazione fiscale superiore al 50% è quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Bonus Barriere Architettoniche, infatti, non essendo stato ritoccato dalla manovra, anche per quest’anno varrà il 75% delle spese sostenute.
I bonus edilizi nel 2025: cosa resta e cosa cambia
L’ultima finanziaria apporta significativi cambiamenti a tutti i bonus casa vigenti, attuando di fatto una profonda revisione dei principali bonus edilizi per l’anno 2025. Vediamo tutte le novità, cosa resta e cosa cambia.
Per i principali Bonus edilizi (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione), la Legge di Bilancio (L. 207/2024) stabilisce un livellamento delle detrazioni, al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% negli anni 2026 e 2027, ma solo sull’abitazione principale. Sugli altri immobili, scendono al 36% nel 2025 e al 30% negli anni 2026 e 2027.
Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
- interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiori;
- interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Resta in vigore il bonus mobili, che rimborsa il 50% di una spesa – fino a 5mila euro – per l’acquisto di mobili di un appartamento oggetto di lavori. E arriva il nuovo bonus elettrodomestici, che con la rottamazione di un vecchio apparecchio permette uno sconto fino a 200 euro.
Rimane invariato il cd. Bonus Barriere Architettoniche, utile a sostenere gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, con una detrazione fino al 75%.
Per alcuni lavori che rientrano in due o più categorie diverse di detrazioni fiscali, esiste la cumulabilità delle agevolazioni edilizie, ovvero la possibilità di usufruire di due o più bonus contemporaneamente. A esempio, per lavori di ristrutturazione che prevedono anche il cambio dell’impianto di climatizzazione, l’installazione di un cappotto termico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare l’appartamento. Ricordiamo infine che, per usufruire dei principali bonus casa, occorre effettuare i pagamenti tramite “bonifico parlante”.
Bonus ristrutturazione
Anche questa finanziaria conferma il celebre Bonus Ristrutturazioni. E lo fa, mantenendo stabile la percentuale di detrazione ma, solo a determinate condizioni e per l’anno in corso.
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) abbassa l’aliquota di detrazione al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 negli anni 2026 e 2027. Solo se l’unità immobiliare oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale, il Bonus Ristrutturazioni resta al 50% nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027. Il limite massimo di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare. Diciamo che quest’anno il Governo ha mantenuto stabile la percentuale, dov’era ben saldo fin dal lontano 2012 (dlgs 83/12).
Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir (DPR 917/1986), è possibile fruire del Bonus Ristrutturazioni per i seguenti interventi edilizi indicati nelle lettere a), b), c) e d) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01):
- manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici condominiali)
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.
Sono incentivabili tutti i lavori di ristrutturazione, dalle opere edili a impiantistiche (compresi pannelli radianti), incluse spese ed oneri professionali. Ricordiamo che, con le nuove regole introdotte dal Decreto Salva Casa, è ora possibile ristrutturare un sottotetto o locali con altezza inferiore a 2,70 metri (fino a 2,40 m) per renderli abitabili, andando in deroga ai requisiti igienico-sanitari e agli standard edilizi per ottenere il certificato di agibilità.
Il bonus vale anche per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap. Sono altresì incentivabili gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, all’adozione di misure antisismiche e di bonifica dell’amianto.
È doveroso sottolineare che dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.
Ecobonus
Come il Bonus Ristrutturazioni, anche l’Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico viene ridimensionato. La percentuale di detrazioni fiscali scende dal 65% al 50% ma solo per le prime case e per l’anno in corso. Per le altre abitazioni, diverse dalla principale, la percentuale si abbassa al 36% delle spese sostenute già a partire dal 1 gennaio 2025. Dal 2026 in poi, scenderà ulteriormente al 30%. Saltano le detrazioni maggiorate per particolari categorie d’intervento e per i condomini (che potevano arrivare, nel 2024, anche al 75%).
Ecobonus 2025: detrazioni per l’efficienza energetica al 50%
L’Ecobonus, introdotto dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del dlgs 63/2013:
- relativi a parti comuni degli edifici condominialio che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- volti alla riqualificazione energeticadell’edificio o di parti comuni degli edifici condominiali;
- destinati alla coibentazionedell’involucro edilizio (tetto, pareti, solai);
- per l’acquisto e la posa in opera delle schermaturesolari, finestre comprensive di infissi, collettori solari, sistemi di building automation;
- per l’acquisto e la posa in opera di impiantidi climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, micro-cogeneratori, impianti ibridi o pompe di calore.
Importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, è l’esclusione dall’incentivo fiscale delle caldaie a gas, incluse quelle a condensazione. Il novello comma 3-quinquies, aggiunto all’art. 14 del Dlgs 63/2013, esclude infatti dalla detrazione “le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.” E in questo, si allinea alle ultime volontà dell’Europa, tramandate con la recente direttiva Case Green.
Sismabonus
Prorogato anche il Sismabonus con le stesse percentuali di detrazione dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazioni. Introdotto col decreto legge n. 63/2013, il Sisma Bonus incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici realizzate sulle parti strutturali degli edifici o su complessi di edifici connessi strutturalmente.
Sismabonus 2025: detrazioni per misure antisismiche al 50%
La Legge di Bilancio 2025 abbassa l’aliquota di detrazione al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 negli anni 2026 e 2027. Solo se l’unità immobiliare oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale, le agevolazioni salgono al 50% nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027. Saltano le detrazioni maggiorate per particolari categorie d’intervento e per i condomini (che potevano arrivare anche all’85%).
Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiori;
- interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Gli interventi sulla prima casa costeranno quindi la metà delle spese sostenute. Ricordiamo che la detrazione si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Confermato, in egual maniera, anche il Sismabonus Acquisti. Per il 2025, equivale al 50% per l’acquisto di una prima casa, 36% per le altre. Per beneficiare della detrazione è necessario comprare un edificio (sito in zona sismica 1, 2 o 3), che sia stato demolito e ricostruito da un’impresa che lo rivende entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Bonus Barriere Architettoniche
Il Bonus Barriere Architettoniche, introdotto come incentivo a sé stante dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), non essendo stato ritoccato dalla manovra, anche per quest’anno varrà fino al 75% delle spese sostenute.
L’agevolazione vale per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
La detrazione, che consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate, ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno;
- 000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Bonus mobili ed elettrodomestici
Confermato anche quest’anno il Bonus mobili ed elettrodomestici. Introdotto con l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 e riconfermato dalle successive Leggi di Bilancio (questa compresa), il Bonus Mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Bonus mobili ed elettrodomestici 2025
L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per il 2025. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Ricordiamo che è possibile accedere al bonus più volte, purché si effettuino lavori di ristrutturazione su diversi immobili.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 3 gennaio la sua guida ad hoc sul bonus, un utile vademecum per orientarsi con destrezza nell’agevolazione.
Il nuovo “contributo elettrodomestici”
Il comma 107 della Legge di Bilancio 2025, introduce un nuovo bonus per l’acquisto di elettrodomestici senza dover essere collegato ad un intervento di ristrutturazione, un contributo variabile da 100 a 200 euro che può coprire al massimo il 30% delle spese sostenute.
La classe energetica (espressa in lettere dalla A alla G, come per l’APE), consente ai consumatori di fare delle scelte più sostenibili ed economiche: acquistare elettrodomestici dai consumi ridotti permette di risparmiare sulle bollette e riduce l’impatto ambientale. Oggi si trova sulla maggior parte degli apparecchi elettronici (lampade e lampadine; apparecchi per il riscaldamento; frigoriferi e congelatori; lavatrici e asciugabiancheria; condizionatori d’aria e ventilatori; display elettronici, compresi i televisori; elettrodomestici da cucina).
Per favorire l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi nell’ambito domestico, attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE) attraverso il riciclo, è concesso per l’anno 2025 un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il contributo può coprire massimo il 30% delle spese e non può andare oltre 100 euro ad apparecchio (elevato a 200 euro se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore a 25.000 euro). È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
È doveroso ricordare che i rifiuti elettronici, insieme ai tessili incentivati dal modello di consumo della moda fast fashion, alle plastiche e microplastiche, ai pfas, sono tra le principali cause dei cambiamenti climatici (dall’emissione di gas serra, all’inquinamento dei suoli, delle acque e dell’aria) e che, viceversa, il loro corretto smaltimento e riciclo secondo i principi dell’economia circolare può recuperare preziose risorse da reintrodurre nel ciclo produttivo. I rifiuti elettronici contengono infatti plastica e metalli preziosi che, se non correttamente smaltiti e riciclati, rappresentano un grave problema ambientale. Viceversa, possono diventare una miniera di materie prime critiche fondamentali per la transizione energetica, in quanto componenti essenziali delle batterie, auto elettriche, energie rinnovabili e dispositivi digitali.
Superbonus: ultimo atto
Il Superbonus è ufficialmente morto. Introdotto dall’art. 119 del Decreto Rilancio (Dlgs 34/2020), ha avuto vita breve, ma intensa. Le politiche recenti, da Draghi al Governo Meloni ne hanno, fin dal principio, e con norme ad hoc, ostacolato la sua efficacia. Prima chiudendo il sistema della cessione del credito, in modo brusco e senza preavviso che imprese e professionisti del settore delle costruzioni, si son ritrovati con un pugno di mosche: cospicui crediti, maturati per lavori svolti, che non verranno mai tramutati in moneta o saranno ceduti a prezzi di saldo. Infine, diminuendo la percentuale di detrazione, dal 110% fino al 2022, al 90% del 2023, al 70% del 2024 e fine.
La fine del Superbonus: 15 ottobre 2024.
Il comma 56 della Legge di Bilancio 2025, “mantiene in vita” il Superbonus per un ultimo respiro. E lo fa in grande stile, prevedendo una clausola retroattiva rispetto alle lavorazioni in essere. La detrazione del 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta, infatti, esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata(CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la deliberazione dell’assemblea del condominioche ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici»;
È l’ultimo atto di una misura pensata per risollevare l’Italia dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia di Covid-19. E, benché se ne dica, l’edilizia ha rilanciato l’economia, creato posti di lavoro, riqualificato le abitazioni e incentivato l’uso delle energie rinnovabili. Ma, sebbene l’Europa ne avesse lodato i principi, diversi studi ne tracciassero un rapporto costi benefici positivo per lo Stato, l’Istat vede nel triennio 2021-23 il PIL al rialzo sulla spinta del Superbonus e persino il Financial Times gli attribuisce la crescita record per l’Italia e l’effetto espansivo su PIL, il Governo ha portato avanti la retorica dei costi insostenibili, l’aumento delle materie prime e delle truffe o frodi fiscali. E alla fine, ha trionfato la logica delle spese tout court.
È vero, non era esente da difetti e poteva senz’altro essere migliorato. Ma adesso senza un così valido sostegno economico, almeno per le famiglie meno abbienti e le periferie più disagiate delle grandi città, riusciremo a riqualificare in pochi anni l’intero patrimonio immobiliare italiano, come ci chiede l’Europa e l’ambiente?
Limite alle detrazioni
Da quest’anno, vedi ns. circolare nr. 4, sono previsti limiti all’importo delle detrazioni fruibili in base ai redditi. Il nuovo art. 16-ter del Tuir, introdotto dal comma 10 della Legge di Bilancio 2025 dispone, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, significative limitazioni alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 75 mila euro
I limiti alle detrazioni dei bonus edilizi in funzione del reddito introdotti dalla legge di bilancio 2025
Il calcolo del limite massimo di detrazione è ottenuto moltiplicando due fattori: l’importo base (dipende dal reddito se inferiore o superiore a 100 mila euro) per il coefficiente legato al numero dei figli presenti nel nucleo familiare del contribuente.
L’importo base è pari a:
- 000 euro (per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro)
- 000 euro (per redditi superiori a 100.000 euro)
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
- O,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, o almeno un figlio con disabilità accertata.
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo del reddito: le spese sanitarie detraibili, le somme investite nelle start-up innovative (detraibili ai sensi del dlgs 179/2012) e nelle piccole e medie imprese innovative (detraibili ai sensi del dlgs 3/2015), oltre al reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze).
Conto Termico
A breve è prevista la pubblicazione del nuovo Conto Termico, che dovrebbe ampliare la platea degli interventi incentivabili e dei beneficiari. Nel mese di dicembre, infatti, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha avviato il confronto con le Regioni per l’approvazione definitiva del decreto “Conto Termico 3.0”.
Conto termico 2.0: gli interventi agevolabili.
Il Conto Termico incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati. In attesa delle imminenti novità esaminiamo le caratteristiche di quello in vigore, ossia il Conto Termico 2.0, introdotto dal D.M. 28/12/2012 e attualmente disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016.
Il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta.
Nello specifico:
- fino al 65%per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (nZEB);
- fino al 40%per gli interventi di isolamento delle pareti e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti, per l’installazione di schermature solari, per la sostituzione dei corpi illuminanti, per l’installazione di tecnologie di building automation e per la sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione;
- fino al 50%per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico);
- fino al 65%per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.
Inoltre il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli interventi precedentemente indicati. Finanzia inoltre il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.
Bonus, efficienza energetica e decarbonizzazione
C’è uno stretto legame tra gli incentivi fiscali come i bonus edilizi e l’efficienza energetica richiesta dall’Europa per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050. Per liberarsi dai combustibili fossili, oltre all’auto elettrica e allo sviluppo di batterie sostenibili per la transizione energetica, alle energie rinnovabili, una tappa fondamentale sarà la riqualificazione energetica del parco immobiliare (gli edifici nell’UE rappresentano il 40% del consumo finale di energia e determinano il 36% delle emissioni di gas a effetto serra)
Secondo uno studio a cura dell’Osservatorio Energy&Strategy del Politecnico di Milano, per raggiungere l’obiettivo di riduzione della dispersione termica del 16% o efficientamento energetico, all’Italia serviranno 100 miliardi di euro da qui al 2030. La riduzione dei consumi di energia primaria da edifici in condizioni peggiori dovrà coinvolgere almeno il 43% del parco edilizio degli edifici più vecchi e meno efficienti, circa 5 milioni di edifici (su un totale di circa 12 milioni di edifici residenziali, dati Istat).
Preoccupa la riduzione dei bonus edilizi: vista l’importanza che hanno avuto nel movimentare l’efficientamento del parco edilizio italiano nell’ultimo triennio, si auspicano incentivi stabili che supportino il raggiungimento dei target di sostenibilità nel settore edilizio, aiutando famiglie e le periferie più disagiate delle nostre città a riqualificarsi.
Purtroppo, nonostante la recente direttiva EPBD “Case Green” che aggiorna la normativa energetica, l’Europa va nella direzione opposta: il Green Deal non è più la priorità europea, bensì la sicurezza (ha dichiarato la Presidente von der Leyen). Il pieno sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia, sta deteriorando anche le risorse a disposizione della transizione energetica (vedi: impatto ambientale, economico e sociale delle guerre). La spesa militare dell’Europa è in continuo aumento: nel 2023 è arrivata a sfiorare i 590 miliardi di euro, +16% rispetto all’anno precedente, un record assoluto certificato dall’Istituto internazionale per la ricerca sulla pace con sede a Stoccolma (Stockholm International Peace Research Institute – ISPRI).
Per approfondire:
- Agenzia delle Entrate, Agevolazioni
- Decreto Rilancio, DL 19 maggio 2020, n. 34
- Legge di Bilancio 2025, Legge 207 del 30 dicembre 2024
- Dlgs 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013
- TUE (Testo Unico Edilizia), DPR 380/2001
- TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), DPR 917/1986
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/10/
CIRCOLARE N. 4 - LIMITI ALLE DETRAZIONI IRPEF DAL 2025
Limiti alle detrazioni IRPEF dal 2025 (anche per bonus fiscali edilizi)
Il contributo esamina puntualmente i limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche introdotti dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) con l’ausilio di tabelle ed esempi pratici. Comprese tabelle di riepilogo di tutte le detrazioni vigenti, soggette o meno ai limiti introdotti.
DETRAZIONI FISCALI LIMITI 2025 ESEMPI TABELLE - L’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), al comma 10, ha introdotto limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Detti limiti si applicano anche alle detrazioni derivanti dagli interventi edilizi agevolabili (c.d. “Bonus fiscali edilizi”, la cui disciplina è stata a sua volta oggetto di riordino ad opera della Legge di bilancio (vedi Bonus fiscali edilizi, tutte le novità previste dalla Legge di bilancio 2025 e Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)
In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato “Riordino delle detrazioni”. Il nuovo articolo prevede che - fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa - per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dall’imposta sui redditi sono ammesse fino a un massimo determinato calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente basato sul numero di figli a carico (che si trovino, cioè, nelle condizioni indicate dal comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
* * * * *
In base al citato comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986, si considerano “a carico” i figli che si trovino nelle condizioni indicate dal seguente schema.
ETÀ DEL FIGLIO | REDDITO DEL FIGLIO |
Minore di 21 anni | Reddito complessivonon superiore a 2.840,51 euro(*) |
Tra 21 e 24 anni | Reddito complessivonon superiore a 4.000 euro(*) |
(*) Il reddito si considera al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. |
Il riferimento normativo è altresì al concetto di “nucleo familiare” individuato dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si riporta di seguito una tabella, di elaborazione redazionale, di ausilio per la comprensione dei figli che vanno conteggiati e ricompresi nel nucleo familiare.
FIGLI MINORENNI (ANCHE AFFIDATARI) | FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI E NON |
* Se hanno meno di 18 anni fanno sempre parte del nucleo familiare.
* Se vivono con i nonni, il loro nucleo familiare sarà sempre composto dal nucleo con i genitori. * Se sono in affidamento preadottivo, rientrano nel nucleo familiare dell’affidatario anche se ancora inseriti nella famiglia anagrafica del genitore. |
Fanno parte del nucleo familiare dei genitori:
* i figli maggiorenni conviventi; * i figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori, senza figli e non coniugati. I figli che non siano a carico dei genitori costituiscono un nucleo familiare a sé stante, così come quelli coniugati con figli. |
* * * * *
LIMITI ALLE DETRAZIONI GIÀ IN VIGORE DAL 2020 - Si ricorda preliminarmente che - a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 15 del D.P.R. 917/1986 (ad opera della L. 160/2019) - a decorrere dal 2020, le detrazioni d’imposta previste dal citato art. 15 del D.P.R. 917/1986 spettano secondo lo schema seguente.
REDDITO | DETRAZIONE SPETTANTE |
Reddito complessivo non eccedente 120.000 | Per l’intero importo |
Reddito complessivo eccedente 120.000 | Per la parte corrispondente 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro |
ESEMPI:
1* Per un contribuente con reddito di 120.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 - 120.000) / 120.000 = 100%
2* Per un contribuente con reddito di 180.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 - 180.000) / 120.000 = 50%
3* Per un contribuente con reddito di 240.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 - 240.000) / 120.000 = 0%
In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
I limiti considerati andranno pertanto verificati unitamente alle nuove soglie introdotte dal 2025, qui in discussione.
Si veda in proposito anche l’art. 2 del D. Leg.vo 216/2023, comma 1, che ha previsto ulteriori limitazioni, per il solo 2024 e per alcune specifiche tipologie di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.
LIMITI PER LA FRUIZIONE DI DETRAZIONI FISCALI - Tornando alle norme introdotte a regime dalla Legge di bilancio 2025, il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 dispone che il limite massimo alle detrazioni si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente in base ai figli a carico.
Ai sensi del comma 2, l’importo base è il seguente.
REDDITO | IMPORTO BASE |
Tra 75.000 e 100.000 euro | 14.000 |
Oltre 100.000 Euro | 8.000 |
Secondo il comma 6, art. 16-ter del D.P.R. 917/1986, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ai sensi del comma 3, il coefficiente moltiplicativo è il seguente.
FIGLI A CARICO | COEFFICIENTE |
Nessuno | 0,50 |
Uno | 0,70 |
Due | 0,85 |
Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 | 1 |
Alla luce di quanto sopra, si riporta una tabella dei limiti massimi di detrazione in base al reddito e al numero di figli a carico compresi nel nucleo familiare.
REDDITO | FIGLI A CARICO | DETRAZIONI MASSIME |
Tra 75.000 e 100.000 euro | Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 | 14.000 Euro (14.000 x 1) |
Due | 11.900 Euro (14.000 x 0,85) |
|
Uno | 9.800 Euro (14.000 x 0,70) |
|
Nessuno | 7.000 Euro (14.000 x 0,50) |
|
Oltre 100.000 Euro | Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992 | 8.000 Euro (8.000 x 1) |
Due | 6.800 Euro (8.000 x 0,85) |
|
Uno | 5.600 Euro (8.000 x 0,70) |
|
Nessuno | 4.000 Euro (8.000 x 0,50) |
APPLICAZIONE A BONUS FISCALI EDILIZI - Il comma 5 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bisdel D.P.R. 917/1986 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
ESCLUSIONI - Il comma 4 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite sopra descritto:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 del D.L. 3/2015, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter.Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024:
* ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera a), ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
* ai sensi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera b), ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
* ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1-ter, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,29 euro (5 milioni di lire) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Ai sensi del testo vigente dell'art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 3-quater, la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).
Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31/12/2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024.
TABELLE RIEPILOGATIVE - Nelle seguenti tabelle sono indicate, a titolo esemplificativo:
1* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati;
2* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati, con riguardo alle spese effettuate fino al 31/12/2024;
3* le detrazioni alle quali i limiti sopra commentati non si applicano in quanto destinate esclusivamente a soggetti percettori di redditi inferiori a 75.000 euro;
4* le detrazioni alle quali si applicano i limiti sopra commentati.
Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.
1* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE | |
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili | Art.15 co.1 lett. c) TUIR |
per investimenti in start-up innovative | Artt. 29 e 29-bis, D.L. 179/2012 |
per investimenti in PMI innovative | Art. 4, co. 9 e 9-ter, D.L. 3/2015 |
2* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31/12/2024 | |
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 | Art.15 co.1 lett. a) TUIR |
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 | Art.15 co.1 lett. b) TUIR |
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024 | Art.15 co.1-ter TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) | Art.15 co.1 lett. f) TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) | Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR |
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | Art. 16-bis TUIR |
3* DETRAZIONI ESCLUSE IN QUANTO DESTINATE A REDDITI FINO A 75.000 EURO | |
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
per iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro | Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR |
per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro | Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR |
per spese per addetti all'assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro | Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR |
per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) | Art. 16 co. 01 TUIR |
per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41) | Art. 16 co. 1 TUIR |
per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni) | Art. 16 co. 1-bis TUIR |
per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro) | Art. 16 co. 1-ter TUIR |
4* DETRAZIONI ALLE QUALI SI APPLICANO I NUOVI LIMITI DAL 2025 | |
TIPOLOGIA DI DETRAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari | Art.15 co.1 lett. a) TUIR |
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa | Art.15 co.1 lett. b) TUIR |
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale | Art.15 co.1-ter TUIR |
per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell'acquisto prima casa | Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR |
per spese veterinarie | Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR |
per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi | Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR |
per spese funebri | Art.15 co.1 lett. d) TUIR |
per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali | Art.15 co.1 lett. e) TUIR |
per spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado | Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR |
per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado | Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024) | Art.15 co.1 lett. f) TUIR |
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024) | Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR |
per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico | Art.15 co.1 lett. g) TUIR |
per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico | Art.15 co.1 lett. h) TUIR |
per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente | Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR |
per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo | Art.15 co.1 lett. i) TUIR |
per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche | Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR |
per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri | Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR |
per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi | Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR |
per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate | Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR |
per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione | Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR |
per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato | Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR |
per spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale | Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR |
Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche | Art.15 co.1.1 TUIR |
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori; | Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR |
Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR) per spese sostenute dal 01/01/2025 | |
per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi: | Art. 16-bis co. 1 |
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale | lett. a) |
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze | lett. b) |
per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi | lett. c) |
per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune | lett. d) |
per l’eliminazione di barriere architettoniche; | lett. e) |
per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi | lett. f) |
per cablare degli edifici e contenere l'inquinamento acustico | lett. g) |
per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l'installazione di impianti basati su fonti rinnovabili | lett. h) |
per l’adozione di misure antisismiche | lett. i) |
per la bonifica dall'amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici | lett. l) |
per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati | Art. 16-bis co. 3 |
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. | Art. 16-bis co. 3-bis |
Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR | |
per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia | Art. 1, L. 28/1999 |
per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova | Art. 8, co. 3, L. 52/2001 |
per spese per asili nido | Art. 1, co. 355 L. 266/2005 e art. 2, co. 6 L. 203/2008 |
per erogazioni liberali a favore dei partiti politici | Art. 11 D.L. 149/2013 |
per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’ | Art. 119, co. 4, D.L. 34/2020 |
per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa | Art. 16, co. 2, D.L. 63/2013 |
per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore | Art. 83, comma 1, D. Leg.vo 117/2017 |
per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci | Art. 83, comma 5, D. Leg.vo 117/2017 |
per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale | Art. 25, L. 367/1996 |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 2 - STAMPA LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2023, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
|
I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura
La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (31-01-2025). Pertanto, entro il 31/01/2025 va effettuata la stampa dei registri contabili relativi all’esercizio 2023 Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che era da stampare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31-10-2024). Nella tabella sottostante si riepilogano i termini di stampa per l’anno 2023 (soggetti con esercizio solare):
Adempimento Scadenza Numer. Bollo
Libro Giornale 31 Gennaio 2025 Si Si
Libro Inventari 31 Gennaio 2025 Si Si
Registri Iva 31 Gennaio 2025 Si No
Registro Beni ammortizzabili 31 Ottobre 2024 Si No
Mastrini Contabili 31 Gennaio 2025 No No
Le novità – D.L. “Semplificazioni fiscali"
La conversione del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha la finalità di consentire il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro i termini sopra indicati. In base a tale intervento normativo, a decorrere dal 20.08.2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile sono considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:
risultino aggiornati su supporti elettronici;
siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma, prudenzialmente si ritiene opportuno continuare ad applicare le regole qui riepilogate.
Numerazione
I registri sopra indicati devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2023, 2/2023, …). Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/07/2023 al 30/06/2024, andranno numerate con indicazione dell’anno 2023 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2024.
Bollatura
Assolvimento sui registri “cartacei”
Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:
Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;
Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali. L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate.
L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.
Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro. Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa
Assolvimento sui registri “digitali”.
Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00/32,00 euro). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
L’imposta va versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2023 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 29.4.2024, in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2023” per i registri riferiti a tale anno).
Nota bene: Scade pertanto il 30/04/2025 il pagamento dell’imposta di bollo sui libri contabili relativi al 2024 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.
Stampa dei “mastrini”
Si ricorda infine che i suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l’apposizione di marche da bollo.
Contabilità di magazzino
A partire dal 2021 è previsto che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente: l’ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 di euro; il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 di euro. Tale adempimento prevede degli obblighi di stampa più stringenti rispetto a quelli sopra evidenziati (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Ravvedimento Operoso
I contrassegni telematici (cioè, le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- entro 15 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta).
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T ( o con modello F24 con codice 2502 per la modalità informatica). Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T (o 2503 per la modalità informatica).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N.1 - Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) – Principali novità
1 premessa
Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025.
Argomento | Descrizione |
Riforma dell’IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali - Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” - Messa a regime delle disposizioni per il 2024 |
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:
· la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF; · la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati; · la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: · fino a 28.000 euro Ý 23%; · oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro Ý 35%; · oltre 50.000 euro Ý 43%. Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024. Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica all’art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024. |
Riforma dell’IRPEF -
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Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:
· sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF; · oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027). Mancata approvazione delle modifiche Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. |
Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”
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Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.
Ambito soggettivo Il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR). Bonus Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: · 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; · 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; · 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Ulteriore detrazione L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari: · a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro; · al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro. Modalità di riconoscimento Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta: · verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione; · provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio). Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi: · dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero); · dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati); · dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati). Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. |
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche |
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.
Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione: · ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; · a ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più: · ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); · in relazione ai familiari residenti all’estero. Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero). L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro. In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta. |
Argomento | Descrizione |
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’1.1.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico |
Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
Ambito soggettivo Le novità si applicano: · alle sole persone fisiche, · con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Ambito oggettivo Le novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni. Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano. Oneri esclusi Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR: · le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; · le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012; · le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015. Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024 Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, inoltre: · gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR; · gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR); · gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR). Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.). Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024 Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024: · i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR); |
Argomento | Descrizione |
segue | · i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
· i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR). Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti: · quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus); · il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L’importo “base” è pari a: · 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro; · 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a: · 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; · 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; · 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; · 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico. |
Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute dall’1.1.2025 - Aliquote |
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: · del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; · del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: · 36% per le spese sostenute nel 2025; · 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. |
Argomento | Descrizione |
segue | Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 |
Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) - Spese sostenute dall’1.1.2025 - Aliquote |
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: · per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; · per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. |
Superbonus - Spese sostenute nel 2025 -
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Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65% Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024: · risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; · risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni; · sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119. Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”. |
Bonus mobili - Proroga per il 2025 | Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025. |
Bonus elettrodomestici |
Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
· l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea; · vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Misura del contributo Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate: · in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico; · comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Disposizioni attuative Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo. |
Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall’1.1.2025 |
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.
La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: · delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili); · del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); · delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). Limite di spesa detraibile al 19% In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a: · 1.000 euro, a decorrere dal 2025; · 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024. |
Cani guida - Aumento detrazione forfetaria |
Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l’importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall’art. 15 co. 1-quater del TUIR. |
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione |
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
· 1.000 euro, per tutti i dipendenti; · 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: · delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; · delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. |
Argomento | Descrizione |
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti | Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
· 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI; · 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in; · 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. |
Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti |
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale disposizione si applica ai soggetti: · titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione; · che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza. |
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato |
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027. |
Modifiche all’imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione |
Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022.
In particolare, si prevede: · l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori; · l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva. |
Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri |
Viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi:
· per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 (stipulato il 2.11.2022 e pubblicato sulla G.U. 24.1.2023 n. 19, S.O. n. 5); · erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Decorrenza L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025 (sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi erogati entro il 12.1.2025 ma riferiti al 2024). Disposizioni relative all’accertamento La norma prevede che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
Regime delle retribuzioni convenzionali con rientro settimanale |
Con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR, anche i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni “ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”. In altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non farebbe venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero. |
Smart working per i frontalieri in Svizzera | Nelle more dell’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio di cui all’art. 9 dello stesso Accordo), possono svolgere, nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e la data di entrata in vigore del predetto protocollo, attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro fino al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. |
Trattamento fiscale dei compensi agli addetti alle corse ippiche |
A decorrere dall’1.1.2025, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 50 co. 1 lett. l-bis) del TUIR).
Soglia esente I compensi percepiti da tali figure costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 15.000 euro. |
Causa di esclusione dal regime forfetario |
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025. |
Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
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Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che: · un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno; · il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata: · per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione; · oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento. La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Novità sul
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Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.
Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025. Nuova aliquota del 33% Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%. Quanto all’efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026). Eliminazione della franchigia di 2.000 euro La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo. Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1.1.2025. Rideterminazione del valore delle cripto-attività Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all’1.1.2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%). Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l’affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%. Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. |
IRES premiale | Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
· destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024; · investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; · effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale. |
Super-deduzione per nuove assunzioni |
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023. |
Deducibilità dei costi da piani di stock option | Viene introdotto il nuovo co. 6-bis nell’art. 95 del TUIR, specificando che la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.
In sostanza, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico, ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse. In questo modo, non solo viene fatta coincidere la deduzione del costo con l’insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario, ma viene anche definitivamente compresso il diritto alla deduzione dell’onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari. Decorrenza Le nuove regole per la deducibilità dei piani di stock option da parte dei soggetti IAS/IFRS si applicano ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi. La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025 precisa che si tratta dei piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2025. Deducibilità dell’onere per i soggetti OIC-adopter Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 95 co. 6-bis del TUIR si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11. In applicazione del documento OIC 11 (§ 4), infatti, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o IFRS può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata. In sostanza, sembra possibile applicare le nuove disposizioni anche per i soggetti OIC-adopter che, come consentito dall’OIC 11, utilizzino l’IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione. |
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice |
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
· assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; · trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: · nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; · nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: · per il 60% entro il 30.9.2025; · per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. |
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale |
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: · sia alla data del 31.10.2024; · sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: · devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; · devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: · l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; · la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: · l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); · l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026. |
Argomento | Descrizione |
Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni |
Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.
Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti: · al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029 per i soggetti con esercizio “solare”), della deduzione della quota dell’11% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025; · al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (in pratica, dal 2027 al 2029 per i soggetti con esercizio “solare”), della deduzione della quota del 4,7% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026. Computo in diminuzione delle perdite e delle eccedenze ACE Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del maggior reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, determinato per effetto del suddetto differimento di quote, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. |
Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 |
Sono state modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, è stata differita la deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), in quote costanti, rispettivamente: · al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”); · al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (dal 2027 al 2029, per i soggetti “solari”). |
Modifiche
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Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.
In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026. Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure: · 0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025; · 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026; · 20,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027; · 13,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028; · 13,59% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029. Ambito applicativo La disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed è stata successivamente più volte modificata/integrata. La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari. Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti “solari”). La disciplina della trasformazione in crediti d’imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo stock di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale stock è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell’ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l’hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d’imposta. |
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP |
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione:
· delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni; · delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA); · dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9; · delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE. Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026 Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile applicare, in sede di versamento: · né la compensazione “orizzontale” nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97); · né quella “verticale” o “interna”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d’imposta successivo). |
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese |
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:
· vitto; · alloggio; · viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente. Modalità di pagamento I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti: · versamento bancario o postale; · altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Deducibilità della spesa in capo all’impresa Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”). |
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti |
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).
Decorrenza Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese |
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili: · da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti; · dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. Spese di pubblicità e sponsorizzazione Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti. Decorrenza La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
Credito d’imposta per investimenti 4.0 |
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.
In particolare: · viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0; · viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
Credito d’imposta transizione 5.0 |
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:
· l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro); · un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; · la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI |
Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027. |
Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno |
Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025.
Anche l’agevolazione di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023 per il settore agricolo è riconosciuta per il 2025. |
Riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo - Riconoscimento di un contributo in conto capitale |
Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione.
Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione. L’erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028. |
Credito d’imposta per il restauro degli immobili di interesse storico |
Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico. |
Crediti d’imposta per il cinema | Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. |
Sport bonus | Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. |
IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per il lavoro |
Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall’imposta) le prestazioni di formazione rese:
· a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro); · da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell’art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003. Comportamenti pregressi Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell’1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi. In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta. Liti pendenti È consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell’1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione è ammessa su istanza di parte: · mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi; · ovvero mediante presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio. A seguito della presentazione dell’istanza, l’organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell’estinzione del giudizio, ha l’onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore. |
Argomento | Descrizione |
Aliquota IVA gestione dei rifiuti |
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l’aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all’incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l’aliquota IVA ordinaria (pari al 22%). |
Aliquota IVA attività alpinistica |
Viene introdotta l’aliquota IVA del 5% per l’erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica:
· impartiti, anche in forma organizzata; · laddove tali corsi non siano esenti da IVA. La misura affianca l’aliquota IVA del 5% già prevista per l’erogazione di corsi relativi all’attività sportiva invernale. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del regime IVA per le associazioni (attualmente prevista a decorrere dall’1.1.2026), l’aliquota del 5% si applica per le sole prestazioni che non risultino escluse da IVA in quanto rese dalle associazioni sportive e dagli altri enti di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72. |
Reverse charge per gli appalti
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Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:
· l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea; · in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente. Pagamento dell’IVA da parte del committente Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l’applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui: · il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta; · il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione); · il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il regime è escluso per le prestazioni di servizi: · già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72; · rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment; · effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003. L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa. Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.
Meccanismo del reverse charge Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi: · effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma; · rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. |
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico |
Con decorrenza dall’1.1.2026, viene modificato l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall’altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici. La misura è finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi e incassi rilevati. Disposizioni sanzionatorie Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che: · la sanzione pari a 100 euro, prevista dall’art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015; · la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall’art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi. Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che: · le sanzioni previste dall’art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri; · le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Decorrenza I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall’1.1.2026. |
Accesso ai dati della fatturazione elettronica | Accesso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, è concessa anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. |
segue | I dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 del DLgs. 504/95).
Acquisizione e verifica dei dati da parte dell’INPS Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell’INPS. Nel caso in cui l’esito dell’erogazione sia fatto dipendere dall’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Istituto può, a decorrere dall’1.1.2025, acquisire e verificare “in interoperabilità” le informazioni disponibili nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica, indipendentemente dal soggetto emittente. |
Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017 | Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.
Proroga dell’esenzione per il reddito dei fabbricati e dall’IMU Sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF e dall’IRES, nonché dall’IMU, per i fabbricati che al contempo risultano: · ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici; · distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti: · i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2024; · i fabbricati sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2025. Proroga dell’esenzione dall’imposta di bollo e registro È prorogata al 31.12.2025 l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali. L’esenzione spetta: · alle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; · alle persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni. Proroga dell’esenzione dal canone unico È prorogata fino al 2025 l’esenzione dal canone unico, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’esposizione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici. |
IMU - Esenzione per il sisma
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Viene prevista l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
· ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale; · distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU: · per l’anno 2025; · oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2025. |
Agevolazione prima casa - Modifiche |
Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.
Agevolazione prima casa L’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA): · imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011); · IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Condizioni per l’agevolazione prima casa Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto (co. 4-bis della Nota II-bis). Termine esteso a 2 anni La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni. Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
Decadenza In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni. |
Indicazione
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Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) Il CIN è il codice di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi: · le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; · le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017; · le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN: · nelle dichiarazioni fiscali; · nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all’art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi. |
Imposta di bollo sulle polizze vita | In materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, la legge di bilancio 2025 modifica le modalità di versamento dell’imposta con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, in modo da allinearle alle modalità di versamento ordinarie applicate agli altri comparti.
Versamento al riscatto Il DM 24.5.2012 (che aveva dettato le disposizioni attuative dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari) precisava che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l’imposta di bollo per ciascun anno veniva applicata all’atto del rimborso o del riscatto della polizza. Pagamento annuale La legge di bilancio 2025 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (del 2 per mille) di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, “è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste” dall’art. 4 del DM 24.5.2012. In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita debba avvenire annualmente, con le modalità ordinarie e non al momento del rimborso o riscatto della polizza. Disciplina transitoria Viene, quindi, previsto che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso all’1.1.2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 co. 2-ter, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari: · al 50% entro il 30.6.2025; · al 20% entro il 30.6.2026; · al 20% entro il 30.6.2027; · per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028. |
Esenzione imposta ipotecaria sistema tavolare |
La legge di bilancio 2025 introduce esenzioni dall’imposta ipotecaria legate a specifiche situazioni concernenti zone ove opera il sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al RD 28.3.29 n. 499, sistema che, in luogo della trascrizione, prevede l’intavolazione nel libro fondiario (che ha efficacia costitutiva, diversamente dall’efficacia pubblicitaria della trascrizione nel sistema ordinario).
Cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione In coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del DLgs. 139/2024, viene prevista l’esenzione dall’imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, per gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dall’1.1.2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all’1.1.2025. Vincoli speciali per la Provincia autonoma di Bolzano Inserendo il nuovo co. 3 nell’art. 32 del DPR 601/73, viene previsto che si applichi l’esenzione dalle imposte ipotecarie per gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli: · previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano; · per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica. |
Canone unico - Modifiche della disciplina | Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019.Modifica delle tariffeViene precisato che la facoltà dell’ente locale di modificare le tariffe relative al canone unico va attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione: · dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone; · dell’incidenza delle suddette occupazioni ed esposizioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. Contenuto del regolamento In relazione al contenuto del regolamento che disciplina il canone unico, viene precisato che: · l’obbligo di indicare la superficie degli impianti destinata dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni sussiste solo se detto servizio continua ad essere svolto dal Comune; · può essere disposta la riduzione fino alla metà del canone unico per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private. Determinazione del canone per i messaggi pubblicitari Recependo alcune indicazioni di prassi, viene integrata la disciplina di determinazione del canone unico dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di precisare che: · per individuare la superficie del mezzo pubblicitario in base alla quale calcolare il canone unico dovuto, non va conteggiata la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario; · quando su un unico impianto pubblicitario vengono installati una pluralità di segnali turistici o di territorio oppure di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione (se i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi). |
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Somme dovute a titolo di salario e stipendio |
Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato. Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro. Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile. Decorrenza Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall’1.1.2026. |
Argomento | Descrizione |
Esclusione da ritenuta per le vincite ai giochi olimpici invernali |
I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026 non subiscono la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 30 del DPR 600/73 e sono esclusi da tassazione ai fini IRPEF. |
Organi di
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Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a:
· effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi; · inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Entità significativa dei contributi pubblici L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025. Necessaria presenza dell’organo di controllo La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo. Infatti, i suddetti obblighi dell’organo di controllo – di effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche – sono imposti non solo agli organi di controllo “già costituiti”, ma anche a quelli “da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma”. Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che – attualmente – non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell’art. 2477 co. 2 c.c., che: · non devono redigere il bilancio consolidato; · non controllano una società obbligata alla revisione legale; · non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa. Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell’organo di controllo (anche monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl – già obbligata alla nomina di un organo di controllo “o” di un revisore legale – abbia optato per quest’ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata). Decorrenza della nuova disposizione Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che “ricevono” (e non che “hanno ricevuto”) contributi pubblici significativi fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall’1.1.2025. Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell’organo di controllo. Tetto di spesa Dall’1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata. |
Legge Sabatini - Rifinanziamento | Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:
· 400 milioni di euro per l’anno 2025; · 100 milioni di euro per l’anno 2026; · 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. |
Fondo garanzia prima casa | Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l’operatività.
Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di: · giovani coppie; · famiglie monogenitoriali con figli minori; · conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; · giovani under 36. Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura. Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36. L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che: · ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; · la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%. Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027: · continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui; · per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. |
Fondo Dote per
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Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.
Enti beneficiari del contributo Beneficiari del contributo sono: · le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD); · gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Requisiti del beneficiario delle prestazioni Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate: · per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni; · a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità. Disposizioni attuative La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport. |
3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.
Argomento | Descrizione |
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS |
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Ambito soggettivo L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: · imprenditori individuali o soci di società; · collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione. Ambito oggettivo La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati. Durata L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Accredito contributivo Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. |
Decontribuzione Sud
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Viene prevista:
· la fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all’art. 1 co. 161 ss. della · l’introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno. Nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (sono esclusi anche specifici soggetti, come gli enti pubblici economici). Inoltre, la normativa distingue tra: · microimprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti; · datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa. Assetto e misura L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al: · 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024; · 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025; · 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026; · 20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027; · 15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028. Condizioni Fermo restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l’esonero contributivo spetta: · se vengono rispettate le condizioni stabilite dall’art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296 (ad esempio, la regolarità contributiva); · se il datore di lavoro è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili). Inoltre, per le microimprese e piccole e medie imprese, l’esonero è concesso nei limiti del Regolamento della Commissione UE 13.12.2023 n. 2831, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa: · il riconoscimento dell’esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; · l’efficacia dell’esonero è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Cumulabilità L’esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni: · incentivo per l’assunzione di giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all’art. 21 del DL 60/2024; · bonus giovani di cui all’art. 22 del DL 60/2024; · bonus donne di cui all’art. 23 del DL 60/2024; · bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ai sensi dell’art. 24 del DL 60/2024. |
Decontribuzione lavoratrici con figli |
A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero). |
Argomento | Descrizione |
Ambito soggettivo
L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici: · dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico); · autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Condizioni Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale. Retribuzione e reddito imponibile L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90. |
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Congedo parentale |
Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:
· all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino; · all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. |
Bonus per le nuove nascite | È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.
Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Requisiti soggettivi I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e: · cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, · oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettivi Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021. |
Bonus asili nido
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Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).
È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro. Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro. L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto. |
Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale |
Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Modalità Il trattamento è riconosciuto: · ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024; · dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica); · su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2025 al 30.9.2025. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. |
Trattamento previdenziale dei compensi agli addetti alle corse ippiche |
A decorrere dall’1.1.2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive si iscrivono ai fini previdenziali nella Gestione separata INPS ex L. 335/95.
Base imponibile contributiva L’obbligo contributivo sorge al superamento dell’ammontare di 5.000 euro annui di compensi. Si tratta di una franchigia esclusa da contribuzione previdenziale. Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nel limite del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Aliquota contributiva L’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%, cui vanno aggiunte le ulteriori aliquote per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche. Versamento del contributo I contributi previdenziali sono versati: · per 2/3 dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; · per 1/3 dall’iscritto. |
Assegno di inclusione |
In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente dell’Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023, viene previsto:
· un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell’ISEE che deve |
essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter accedere alla prestazione;
· un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è elevata da 7.560 a 8.190 euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale somma è ulteriormente incrementata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione condotta in locazione. Si interviene anche con riferimento alla misura dell’Assegno di inclusione elevando il beneficio economico, il quale è composto da due voci: · un’integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro annui. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; · un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui. Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). |
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Supporto per la formazione e il lavoro |
Vengono modificati i requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’art. 12 del DL 48/2023, prevedendo un incremento da 6.000 a 10.140 euro:
· del valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente; · della soglia del reddito familiare dello stesso nucleo. L’importo del beneficio viene inoltre aumentato da 350 a 500 euro mensili. Infine, viene disposto che la durata del beneficio, corrispondente ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, laddove, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato a un corso di formazione. |
Nuovo requisito per la fruizione della NASpI | Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025.
Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane. |
Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati |
Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall’1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri. |
Modifiche
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A decorrere dall’1.1.2025, all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche:
· viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro; · viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità; · viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di altra prestazione di disoccupazione; · viene modificato il termine per la presentazione della domanda all’INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile; · viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo. |
Proroga della CIGS per le imprese in crisi |
Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, di cui all’art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo:
· la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all’art. 20 co. 3-bis del DLgs. 148/2015, non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22; · la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro. |
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa |
Viene disposto lo stanziamento per il 2025 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale |
Si prevede la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015. |
CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale |
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2025, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.
La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015. |
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA |
Viene prorogata anche per il 2025 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
Indennità per i lavoratori dei call center |
Viene disposto, anche per l’anno 2025, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2025 l’indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:
· obbligatorio; · non obbligatorio. |
Esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dall’ISEE - Proroga |
Viene prorogata per il 2025 l’esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà, non agibili o distrutti in seguito a calamità naturali, dall’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE (art. 5 del DPCM 5.12.2013 n. 159). |
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari
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Viene istituito un Fondo – con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 – per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro.
I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare: · programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche; · le relative campagne di formazione e informazione; · l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative del Fondo. |
Accertamento dello stato di invalidità o inabilità |
Viene stabilito che l’INPS debba effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in una visita unica in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di:
· invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 5.2.92 n. 104 e della L. 12.3.99 n. 68; · invalidità e inabilità di cui agli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12.6.84 n. 222 e all’art. 1 L’applicazione della disposizione è limitata al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2025, nonché alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi. |
Misure di flessibilità in uscita - Proroga |
Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali:
· il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”; · la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”); · l’APE sociale. Opzione donna Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” di cui all’art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019, consentendone l’accesso alle lavoratrici – caregiver, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296/2006 – che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Pensione “Quota 103” Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall’art. 14.1 del DL 4/2019, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. “Quota 103”). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025. APE sociale Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016, che consiste in un’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore – caregiver, disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi – dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
Incentivo
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Viene riproposto anche per l’anno 2025 l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato – in questo caso, entro il 31.12.2025 – i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”).
L’incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata. L’esercizio di tale opzione determina la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare il reddito ai fini fiscali. |
Utilizzo della previdenza complementare per l’accesso alla pensione in regime “contributivo puro” |
In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’1.1.96 (c.d. “contributivi puri”), si consente la possibilità di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale fissati per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Viene inoltre prevista la possibile modifica del predetto importo soglia e il monitoraggio con eventuale rimodulazione in caso di maggiori oneri, che riguardano l’ipotesi in cui la predetta opzione venga esercitata per accedere alla pensione anticipata. Computo delle prestazioni di rendita Ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, si consente a decorrere dal 2025, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, la possibilità di computare, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il predetto computo può essere effettuato solo su richiesta dell’assicurato. Modifica dell’importo soglia e dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata A decorrere dall’1.1.2030 viene modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato previsto dall’art. 24 co. 11 del DL 201/2011 come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata, che dovrà essere pari a 3,2 volte – e non più 3 volte – l’importo dell’assegno sociale. Inoltre, per coloro che utilizzano il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale per l’accesso alla pensione anticipata, si richiede che: · ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, l’attuale requisito contributivo di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni dall’1.1.2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dall’1.1.2030; · la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
Incremento del montante contributivo |
Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica all’1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. |
Accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri |
Viene modificato l’art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12. |
Abrogazione della riliquidazione per i lavoratori autonomi |
Viene abrogata la possibilità, di cui all’art. 2-ter del DL 2.3.74 n. 30, di riliquidare presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell’INPS il trattamento pensionistico già in godimento in una delle gestioni speciali del medesimo Istituto previdenziale, relative ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura, ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali), con conseguente ricalcolo del trattamento. |
Trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici |
Con riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, la legge di bilancio 2025:
· eleva dall’1.1.2025, ove inferiore, il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia; · abroga la norma che consente alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro, anche dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento; · prevede per le Amministrazioni la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il 70° anno di età; · estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale – e non solo a dirigenti medici e sanitari nonché agli infermieri – la norma che consente la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. |
Incremento speciale per le pensioni minime |
Si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni minime – pari al 2,7% nel 2024 – in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del décalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026. |
Incremento delle maggiorazioni sociali |
Limitatamente all’anno 2025, viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall’art. 38 co. 1 della L. 448/2001 per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento. |
Mancata perequazione automatica per le pensioni dei residenti all’estero |
Si interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici prevedendo in via eccezionale, per l’anno 2025, che la rivalutazione non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.
Argomento | Descrizione | |
Obbligo di PEC per gli amministratori di società |
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.
A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto. |
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Termini per l’accredito dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici |
Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di:
· accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento; · in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo. Adeguamento alle nuove prescrizioni I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025. |
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Contributo unificato per le controversie in tema di accertamento della cittadinanza italiana |
Il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana viene fissato nella misura di 600 euro, in luogo del precedente importo di 518 euro (art. 13 co. 1-sexies del DPR 115/2002).
Controversie con pluralità di parti Se la domanda di accertamento della cittadinanza italiana è proposta, nel medesimo processo, da una pluralità di parti, ciascuna parte ricorrente è obbligata al pagamento del contributo unificato per l’intero importo di 600 euro. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 24 - NOVITA' SECONDO ACCONTO DI IMPOSTE PER L'ANNO 2024
Acconto IRPEF al 16 gennaio per professionisti e ditte individuali minori
Con il comunicato stampa n. 136, diffuso nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che, nell’iter di conversione in legge del DL n. 155/2024 (c.d. DL “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), il Parlamento ha approvato un emendamento che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Come lo scorso anno, rimangono esclusi dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi INAIL.
Anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, il versamento potrà essere eseguito in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. Presumibilmente, anche se il comunicato nulla dice sul punto, verrà stabilito che, sulle rate successive alla prima, siano dovuti gli interessi, lo scorso anno fissati nella misura del 4% annuo.
In pratica, la disposizione dovrebbe ricalcare quella contenuta nell’art. 4 del DL 145/2023.
In attesa del testo di legge, sembrerebbe quindi che dal beneficio siano esclusi:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
È ragionevole prevedere che possano rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le relative addizionali e imposte sostitutive, purché dovute dai citati soggetti, quali:
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- le imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA);
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- la c.d. “tassa etica”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 23 - IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI AI CLIENTI
1 PREMESSA
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
2 IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
• ai clienti;
• ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
2.1 OMAGGI AI CLIENTI
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
•interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
•nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Queste ultime sono deducibili in misura pari:
• all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
• allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
• allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
• al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
• al valore di mercato del bene.
Beni autoprodotti
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
• al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
• una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:
• l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
• ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.
Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.
2.2 OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2024, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit (art. 1 co. 16 - 17 della L. 213/2023):
• 1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
• 2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nella soglia dei fringe benefit per il periodo d’imposta 2024 è possibile includere anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento;
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.
2.3 REGIME DEI C.D. “CONTRIBUENTI MINIMI”
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.
Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rap-presentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.
Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività, senza quindi distinzione in base al valore.
2.4 REGIME FORFETARIO
Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), poiché, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.
Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regime dei c.d. “contribuenti minimi” ex DL 98/2011.
2.5 IRAP
2.5.1 Omaggi ai clienti
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.
Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.
2.5.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).
Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).
Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
2.6 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
2.6.1 Omaggi ai clienti
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.
2.6.2 Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o col-laboratori) non è specificamente disciplinato.
Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo profes-sionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).
Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:
• risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
• oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
3 IVA
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.
3.1 BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA
Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.
Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
3.1.1 Documentazione per la cessione
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:
• emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
• annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei cor-rispettivi (art. 2 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella “mensile”), e non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.
Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
• riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
• indicando “TD27” nel campo “tipo documento” (“Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa”);
• riportando nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data di effettuazione dell’operazione; se si tratta di fattura riepilogativa può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
3.1.2 Campioni gratuiti
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
• di modico valore;
• appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
• che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.
3.2 BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
• detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
• indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
3.3 OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).
Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’im-posta, mentre la cessione gratuita è imponibile.
4 CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.
4.1 TRATTAMENTO AI FINI IVA
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e 13 co. 5-bis del DPR 633/72 e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018. Essa è stata infatti riformata dal DLgs. 141/2018 al fine di recepire le novità della direttiva 2016/1065/UE.
In base alle disposizioni richiamate, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, si distingue tra:
• buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad essi sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
• buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
4.2 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 22 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Concordato preventivo biennale – Riapertura dei termini per l’adesione - Esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento
1 PREMESSA
Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.
Esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.
2 Riapertura dei termini per aderire al Concordato preventivo Biennale
La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.
2.1 Ambito soggettivo
La novità più significativa dell’art. 1 del DL 167/2024 riguarda l’ambito soggettivo della proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.
Esclusione dei soggetti in regime forfetario
Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avrebbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).
2.2 Presentazione del modello redditi 2024 originario entro il 31.10.2024
La riapertura dei termini è riservata ai soli soggetti ISA “che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale”; di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l’hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024.
2.3 Non ammessa la dichiarazione integrativa a favore
Il requisito della valida presentazione del modello REDDITI 2024 sembra collegato a un’ulteriore condizione per fruire della proroga; secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 1 del DL 167/2024, infatti, l’adesione entro il 12.12.2024 non è consentita “nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.
In altre parole, l’accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Diversamente, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di concordato preventivo biennale, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all’accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.
Questa condizione è limitata alla presentazione entro il 12.12.2024 della dichiarazione con cui si accede al concordato preventivo biennale; una volta formulata l’adesione al regime, dovrebbe tornare ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, si veda quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.9.2024 n. 18, § 2.6).
2.4 Accesso al regime del ravvedimento 2018-2022
Sotto un altro profilo, l’art. 1 co. 2 del DL 167/2024 dispone che, ai fini del regime del ravvedimento di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, “l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024”; i soggetti che beneficiano della riapertura dei termini potranno quindi accedere anche al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale.
3 Regime del ravvedimento 2018-2022 - esercizio dell’opzione
Con il provv. 4.11.2024 n. 403886, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l’opzione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale, disciplinato dall’art. 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143.
In particolare, l’accesso alla misura avviene mediante il versamento della relativa imposta sostitutiva con il modello F24.
3.1 Ambito soggettivo
Nel provvedimento si specifica l’ambito soggettivo del regime del ravvedimento, riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (entro il termine originario del 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024).
In particolare, sono coinvolti coloro che nei periodi d’imposta 2018-2022, in alternativa, hanno:
applicato gli ISA;
dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;
dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività ai fini ISA.
3.2 Determinazione della base imponibile
L’Allegato 1 al provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9.10.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024) da considerare per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Si tratta dei medesimi righi individuati dall’Agenzia delle Entrate all’interno della guida esplicativa alla scheda di sintesi esemplificativa, disponibile nel Cassetto fiscale dei singoli contribuenti; come si evince dal provvedimento, i prospetti in cui sono state indicate le imposte dovute non sono vincolanti, ma costituiscono elementi informativi di ausilio volti ad agevolare il soggetto che intende adottare il regime del ravvedimento.
3.3 Modalità di esercizio dell’opzione
Poiché l’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024 stabilisce che il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del regime, l’opzione sia esercitata, per ogni periodo d’imposta tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive:
con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione, nel campo “Anno di riferimento”;
indicando il numero complessivo delle rate.
Il versamento delle imposte sostitutive con il modello F24 avviene:
utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2024 n. 50;
seguendo le modalità di compilazione indicate nella suddetta risoluzione.
3.4 Termini di esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31.3.2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.
In caso di pagamento rateale, l’opzione per il ravvedimento, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
3.5 Associazioni e società trasparenti
Il provvedimento prevede che, per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, oppure per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:
dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
In sostanza, l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.
In merito, si segnala tuttavia che in sede di conversione del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025), all’esame delle Commissioni del Senato alla data della presente Circolare, è stato depositato dai Relatori un emendamento con cui viene disposto che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali possa essere eseguito, oltre che dal singolo socio o associato, anche dalla società o associazione di riferimento.
In altre parole, se l’emendamento verrà approvato il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato tanto dalla società, quanto dai soci o associati pro quota.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 21 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2024
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2024 AL
2 DICEMBRE 2024
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 2 Dicembre 2024 (cadendo il 30 novembre di sabato) per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 2 Dicembre 2024, entro e non oltre il giorno 11 Novembre 2024 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 2 dicembre 2024.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2024 | 31 Maggio 2024 |
Aprile-Giugno 2023 | 30 Settembre 2024 |
Luglio-Settembre 2024 | 2 Dicembre 2024 |
Ottobre-Dicembre 2024 | 28 Febbraio 2025 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 20 - SICUREZZA NEI CANTIERI - PATENTE A CREDITI
Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti
L’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti. Focus sui soggetti interessati, requisiti e le modalità operative.
In questi giorni, in concomitanza con la pubblicazione dell’atteso Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” – sono molte le informazioni che tramite articoli, convegni e webinar sono state fornite sulla patente a crediti.
Molto attesa era anche la prima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che, partendo dalla conferma che è dal primo ottobre che avrà il via questo nuovo sistema di qualificazione, avrebbe dovuto fornire le “prime indicazioni”.
Ed effettivamente, come indicato sul sito INL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 132/2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'INL ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.
E le imprese e i lavoratori autonomi “possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Tuttavia la richiesta “deve essere corredata da una serie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso di requisiti specifici”.
Nel presentare la circolare l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- La patente a crediti, la circolare INL e le prime indicazioni
- La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: soggetti interessati e requisiti
- La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: modalità operative e tempistiche
La patente a crediti, la circolare INL e le prime indicazioni
La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 ha per oggetto “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”.
In premessa si ricorda che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo la cosiddetta “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili.
E – continua la circolare – la relativa disciplina “è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente”. E dunque, “acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024”, con la circolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni.
La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: soggetti interessati e requisiti
Parliamo innanzitutto del rilascio della patente.
Riguardo ai soggetti interessati si indica che ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’.
Dunque, i soggetti tenuti al possesso della patente sono “le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano ‘fisicamente’ nei cantieri”.
Sono, invece, esclusi i soggetti che “effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”.
Si indica poi che “le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.
E, comunque, “in assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani”.
Si ricorda poi che il legislatore ha escluso dall’ambito applicativo della patente a crediti “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza”.
Veniamo ai requisiti.
Si indica che ai fini del rilascio della patente “è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Si segnala che “non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione ‘nei casi previsti dalla normativa vigente’. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori”.
Inoltre con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), “la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”.
La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: modalità operative e tempistiche
Veniamo, infine, alle modalità operative e alle tempistiche.
Si indica che la patente “è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE”.
E le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta “saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione”.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente a crediti “il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)”.
Si sottolinea che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è “oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R”.
In particolare – continua la circolare – “l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47”.
E qualora la richiesta della patente “sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti”.
Si indica poi che salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni requisiti “sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione)”.
In questo senso il portale, “in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la ‘non obbligatorietà’ o ‘l’esenzione giustificata’ da un determinato requisito”.
Si indica poi che ai fini di una corretta presentazione della domanda bisogna ricordare che, “ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori”.
Inoltre, “le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente”.
E all’esito della richiesta “il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale”.
Si sottolinea poi che, secondo l’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e secondo il DM 132/2024, “dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente”.
Si segnala poi che “il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.”.
Comunque “in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”.
Si segnala che l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ”. E la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”.
Mentre a partire dal 1° novembre p.v. “non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Segnalando che l’Ispettorato con la circolare ha presentato anche un modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”(Allegato alla prtesente) rimandiamo alla lettura integrale della circolare, che si sofferma su vari altri aspetti (revoca della patente, contenuti informativi della patente, provvedimenti cautelari di sospensione della patente, attribuzione dei crediti ulteriori, recupero dei crediti decurtati, …).
ALL. copia autocertificazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 19 - SCHEDA INFORMATIVA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025
CIRCOLARE STRAORDINARIA DELLO STUDIO
SCHEDA INFORMATIVA SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024/2025
E
FAC SIMILE DI PROPOSTA DI INCARICO
Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”, un nuovo istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L’istituto consente di fatto di formulare una proposta di tassazione invariata per il biennio 2024-2025 basata sulle proiezioni reddituali future.
Di seguito una sintesi delle informazioni principali e una proposta di incarico.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE | |
AMBITO SOGGETTIVO
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Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
• i soggetti che applicano gli ISA (chi ha realizzato ricavi/compensi inferiori a 5,164 mln); • i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024. Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi. |
CONDIZIONI DI ACCESSO | Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste (con riferimento al periodo di imposta 2023 per i “soggetti solari”). Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:
prima tipologia: 1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari); 2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari); 3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari). La ratio delle condizioni di cui sopra, come chiarito nella Relazione illustrativa è di precludere l’accesso in presenza di fattispecie sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità. seconda tipologia riguarda fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA) terza tipologia riguarda situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato: 1. aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (condizione prevista per i soli contribuenti ISA); 2. società o enti oggetto di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA). In questo caso la ratio ha l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, dall’altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB. Assenza di debito tributari Non concorrono al limite dei 5.000 euro i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia. Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti: a. dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici; b. dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972. Non rilevano i debiti per i quali al periodo di imposta precedente pendono ancora itermini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Assenza di condanne Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Considerato che il predetto articolo 11, comma 1, Decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie. Inoltre, l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale opera se, con la sentenza di patteggiamento è stata irrogata una pena che supera i 2 anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al c.d. Decreto correttivo (D.Lgs. 108/2024) precisa che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”. La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze è resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000. |
IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
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L’Agenzia delle Entrate propone al contribuente l’ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell’IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari).
In caso di accettazione della proposta di concordato, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti. |
VANTAGGI | Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato è “bloccare” la soglia di reddito da tassare. Pertanto il maggior reddito effettivo non risulta imponibile. L’adesione determina però ulteriori vantaggi per il contribuente:
- Accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi: o esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP; o esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo superiore a Euro 70.000,00 annui; o esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; - esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero dall’art. 534, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72; - anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento degli uffici; - esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato; - possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up). |
SVANTAGGI | - Il CPB non produce effetti ai fini IVA;
- il regime di CPB non incide sull’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73; - l’adesione al CPB non comporta una necessaria minor “sensibilità” dell’Amministrazione finanziaria rispetto alla platea complessiva di contribuenti da assoggettare a controllo. |
GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA SCELTA | Con la doverosa premessa che l’analisi di convenienza va effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno:
- l’adesione al regime di CPB può essere una buona opportunità soprattutto per i contribuenti con indici ISA bassi, se complessivamente la proposta formulata dall’Agenzia rappresenta una opportunità “sostenibile” nell’arco di tempo considerato ai fini della procedura; - il CPB consente di “cristallizzare” l’ammontare di ricavi / volume d’affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di “stimare” in ottica prospettica la stabilità (o meglio l’incremento) dei ricavi / volume d’affari, l’adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile), l’adesione è più rischiosa; - il CPB rappresenta certamente una buona opportunità per i soggetti in regime forfettario in quanto la stima di fatturato per l’anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile; - l’adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non “in linea” con la ratio sottesa alla normativa, cioè di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria; - l’adesione al CPB non comporta l’esclusione da controlli e verifiche fiscali, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche. |
ITER E TERMINI DI ADESIONE | L’iter di adesione prevede sostanzialmente queste Fasi:
FASE 1 - Verifica preliminare dei requisiti di accesso: vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa; FASE 2 - Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali necessari relativi all’anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione “concordati” per il 2024 e per il 2025: il reddito e il valore della produzione 2023 vanno rettificati delle componenti straordinarie previste dalla norma; FASE 3 - Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all’adesione: è la fase più complessa. E’ necessario ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall’altro, i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto è necessario simulare due dichiarazioni fiscali; FASE 4 - Comunicazione di adesione: tramite invio dell’apposito modello ministeriale da inviare telematicamente. FASE 5 - Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione. |
PROPOSTA DI INCARICO | Lo Studio è disponibile a supportare i clienti nella valutazione di convenienza all’adesione del nuovo istituto.
A tal fine si propongono i seguenti onorari: - Per la FASE 1 (“Verifica dei requisiti di accesso”) e la FASE 2 (“Invio dati all’AE per ottenimento proposta di concordato”): Euro 150 per tutti; - Per la FASE 3 (“Valutazione di convenienza all’adesione”), la FASE 4 (“Comunicazione adesione”) e la FASE 5 (“Ricalcolo acconti”): Euro 250 per soggetti con modello IRES/Irpef, Euro 200,00 per il modello IRAP, euro 150,00 per i soli soggetti forfetari; Resta inteso che risulta necessaria la vostra collaborazione nella raccolta dei dati necessari per verificare l’accesso al regime e per valutarne l’adesione. In ragione dei tempi ristretti previsti dalla normativa (termine ultimo di adesione al 31.10.2024) si chiede di confermare la richiesta di assistenza da parte dello Studio inviando una mail di conferma al professionista di riferimento entro il 10.10.2024 con il testo sotto riportato. |
TESTO FAC SIMILE DI INCARICO (da inviare via mail) | Il Sottoscritto __________________________________, legale rappresentante/Titolare della società/Ditta ______________________,
dichiara di Volersi avvalere dell’assistenza del Vostro studio per la pratica di “Concordato preventivo biennale” confermando gli onorari da voi comunicati. In fede Sig. ______________________ |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-N.-19-SCHEDA-INFORMATIVA-CONCORDATO-PREVENTIVO-BIENNALE-2024-2025.pdf