CIRCOLARE n. 1 - Novità DL collegato manovra
DL Collegato manovra: le novità previste
dal DL n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale con particolare riferimento alla repressione ed alla prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale (vedi ns. circolare n. 43 del 15/11/2019). In occasione della conversione in legge n. 157 del 19.12.2019, il legislatore ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento con particolare riferimento alla disciplina del blocco delle compensazioni, alla responsabilità del committente in materia di appalti ed altro ancora. Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo le seguenti: i) vengono parzialmente riassorbite le disposizioni relative ai “reati fiscali”, mantenendo le previgenti soglie di rilevanza penale (di cui era prevista una riduzione); ii) viene introdotto il ravvedimento per tutte le tipologie di tributi; iii) vengono eliminate le sanzioni in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito o debito; iv) vengono ridotte le sanzioni applicabili in caso di blocco conseguente alla sospensione dell’esecuzione dei modelli F24; v) viene definito il termine di applicazione delle disposizioni agevolative concesse ai c.d. “lavoratori impatriati”, da ultimo modificate con DL n. 34/2019; vi) viene modificato il calendario fiscale delle scadenze a decorrere dal 01.01.2021; vii) viene definito il regime fiscale applicabile agli utili distribuiti a società semplici; vii) viene estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare, tramite modello F24 le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relative a lavori nei confronti della PA.
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Premessa |
Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla repressione delle frodi fiscali attraverso l’introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all’inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. reati fiscali).
Con legge di conversione n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni contenute dal decreto, riducendo le sanzioni applicabili in caso di violazioni fiscali e introducendo alcune novità.
Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo lo stralcio di alcune riduzioni delle soglie di rilevanza penale dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento all’omesso versamento dell’IVA, la cui soglia resta fissata a 250.000 euro.
In materia di responsabilità del committente negli appalti, viene completamente modificato il sistema precedentemente delineato dal DL n. 124/2019 a favore di un istituto più snello, che limita la responsabilità del committente ad un ruolo di verifica delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.
Si segnala l’estensione della disciplina del ravvedimento a tutti i tributi.
Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019 convertito) |
Estensione ravvedimento | Per effetto dell’abrogazione del comma 1 bis dell’articolo 13 D.Lgs. n.472/97, il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi. In precedenza l’istituto era limitato ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Compensazione fiscale | In materia di compensazione, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:
Viene inserito, formalmente, il divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite accollo. Nel caso in cui un soggetto intenda accollarsi un debito fiscale di un contribuente, pertanto, potrà estinguere il debito solamente tramite versamento delle imposte. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento.
Viene previsto che gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori possono essere notificati entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti: i. Accollato: si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato; ii. Accollante: si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato, o dal 100 al 200% se il credito è inesistente.
Viene previsto che in caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall’elenco VIES, i contribuenti non possono utilizzare i crediti in compensazione.
Il divieto di compensazione si applica a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione della partita IVA dall’elenco VIES. Al contribuente è in ogni caso consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.
Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza da cui emerge il credito.
La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.
Con riferimento alla verifica dei modelli F24, si segnala che qualora a seguito dei controlli l’Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell’importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).
In caso di mancato pagamento tempestivo, l’Agente per la riscossione notifica cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.
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Impatriati | Con riferimento al regime degli impatriati la legge di conversione del DL n.124/2019 stabilisce che le modifiche apportate dal DL n. 34/2019 trovano applicazione dal 2019 ai soggetti che dal 30.04.32019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime di cui all’articolo 16 del DL n. 147/2015.
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Limite all’uso del denaro contante | Viene prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:
Viene inoltre previsto l’innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.
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Spesometro | Viene stabilito che la trasmissione dello spesometro estero deve avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
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Credito d’imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati | Viene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a 400.000 euro. Sono ammesse all’incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione. |
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Riordino termini scadenze fiscali | A decorrere dal 01.01.2021 trovano applicazione nuovi termini per le seguenti scadenze fiscali:
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Imponibilità IVA scuole guida | Nell’ambito delle prestazioni d’insegnamento di cui all’articolo 10, comma 1, numero 20 del DPR n. 633/72 non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1.
Vengono fornite disposizioni di carattere transitorio che fanno salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 e la possibilità di certificare le prestazioni con l’emissione dello scontrino o della ricevuta in luogo della memorizzazione elettronica fino al 30.06.2020.
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Responsabilità solidale negli appalti | Con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui.
In particolare: i) secondo quanto originariamente previsto dal DL n. 124/2019, il committente avrebbe dovuto sostituirsi al pagamento delle ritenute di competenza delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici; ii) per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, viene ora previsto un obbligo di verifica e segnalazione in capo al committente rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro.
In caso di inadempimento, viene ora prevista la responsabilità in solido, in capo al committente, per le sanzioni collegate alle irregolarità riscontrate nell’ambito delle ritenute relative all’appalto.
Nel dettaglio, la procedura prevista dalla legge di conversione prevede l’invio dei documenti, delle informazioni e delle deleghe di pagamento al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento. Nel caso in cui alla data prevista per il versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, il committente può trattenere una somma pari al 20% del valore complessivo dell’opera finché perdura l’inadempimento.
Il committente dovrà altresì dare comunicazione di tale circostanza all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
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Compensazione crediti PA | Viene prevista anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi di compensare, utilizzando il modello F24, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi professionali maturati nei confronti della PA.
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Aliquota IVA prodotti igiene femminile | La cessione di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA del 5%.
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Aliquota IVA veicoli ibridi | L’aliquota IVA ridotta del 4% trova applicazione anche nei confronti degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150k” se con motore elettrico ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fisicamente a carico e soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fisicamente a carico.
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Reverse charge per somministrazione manodopera | Con riferimento ai soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment, viene prevista l’applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera. L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.
Nel dettaglio, per effetto dell’introduzione della lettera a-quinques al comma 6 dell’art. 17 DPR n. 633/72 viene prevista l’applicazione del regime di reverse alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
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Utili distribuiti a società semplici | In sede di conversione sono state definite le modalità di tassazione dei dividendi distribuiti ad una società semplice da parte di società di capitali o enti commerciali/non commerciali.
Viene, in particolare, previsto che i dividendi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci: 1. Socio società di capitali: il 95% dell’ammontare è escluso dalla formazione del reddito, mentre la quota restante è soggetta ad IRES; 2. Socio imprenditore individuale: il 41,86% dell’ammontare è escluso dalla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti; 3. Socio persona fisica: ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
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Contributo ad attività di accertamento | Viene confermata la proroga fino al 2021 dell’attribuzione ai comuni che abbiano contribuito all’attività di accertamento di una quota pari al 100% delle somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.
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Proroga termine versamento rottamazione ter | Con l’articolo 3 DL n. 119 del 23.10.2018, successivamente convertito (con modifiche) in legge n. 136 del 17.12.2018, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la procedura di rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.
In occasione della conversione in legge (n. 58 del 28.06.2019) del DL n. 34 del 30.04.2019, il legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31.07.2019 (il termine originario corrispondeva allo scorso 30.04.2019), oggi ulteriormente prorogata ad opera dell’articolo 37 del DL n. 124 del 26.10.2019 al 30.11.2019.
La proroga, in particolare, riguarda coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del modello DA-2018 o DA-2018-D entro il 30.04.2019 oppure ammessi automaticamente alla rottamazione ter. La proroga, secondo quanto illustrato nella relazione illustrativa, si è resa necessaria per evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019 rispetto a quelli che hanno provveduto entro il termine prorogato dello scorso 31.07.2019.
Per effetto di tale proroga: i) il termine per il versamento della prima rata (in scadenza lo scorso 31.07.2019) viene prorogato fino alla scadenza del 30.11.2019, ovvero il termine previsto per il pagamento della seconda rata; ii) per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis e successivamente ammessi alla rottamazione ter, il termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere, come nel caso precedente, con il termine per il versamento della seconda rata del 30.11.2019 (viene mantenuta una differenza rispetto ai termini di dilazione a seconda che il contribuente abbia o meno provveduto al pagamento delle somme previste in scadenza al 07.12.2018); iii) per i soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione ter, la scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere con il termine per il pagamento della seconda rata (sono fatte salve le successive scadenze dilazionate fino al 2023).
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Dichiarazioni precompilate sperimentali | A partire dalle operazioni IVA effettuate al 01.07.2020, viene prevista la messa a disposizione della bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.
A partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.
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Disposizioni in materia di fattura elettronica | In materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:
Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.
I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.
Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.
In sede di conversione viene prevista la possibilità di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora la somma dovuta non superi la soglia annua di 1.000 euro.
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Modifiche ai reati fiscali D.Lgs.
n. 74/2000 |
Con l’articolo 39 del D.Lgs. n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. Le disposizioni, si specifica, trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.
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Immissione in consumo carburanti | Con riferimento all’immissione in consumo ed all’estrazione di carburanti introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, si rammenta che l’immissione e l’estrazione è subordinata al versamento dell’IVA tramite F24 con divieto di compensazione. Viene ora previsto che l’obbligo di versamento anticipato dell’IVA si applica anche ai prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo o estratti.
Viene previsto che la deroga relativa al versamento anticipato dell’IVA può essere applicata solo in caso l’immissione in consumo del deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che presti idonea garanzia e sia in possesso di specifici criteri di affidabilità.
Viene inoltre previsto il divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per gli acquisti e le importazioni definitive di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. In deroga al divieto, viene consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi che acquistano ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto gasolio presso un deposito commerciale da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato, destinatari autorizzati e da soggetti terzi.
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Importo massimo rimborsabile accisa sul gasolio | Viene stabilito che il limite massimo di rimborso spettante, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, nella misura di un litro di gasolio consumato per ciascun veicolo può beneficiare dell’agevolazione per ogni chilometro percorso.
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Rinnovo veicoli autotrasportatori | Vengono stanziati ulteriori finanziamenti a favore degli investimenti avviati dall’entrata in vigore del decreto fino al 30.09.2020 finalizzati all’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico.
I finanziamenti riguardano, in particolare, i veicoli a trazione alternativa a metano, a gas naturale, elettrica o ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.
Il contributo spettante varia da 2.000 a 20.000 euro a seconda dalla modalità di alimentazione e dalla massa complessiva a pieno carico e richiede la contestuale rottamazione die veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 (adibiti a trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico).
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Incentivi conto energia | Per superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica con la detassazione, prevista all’articolo 6 della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), viene previsto il pagamento, da parte del contribuente di una somma per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE.
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Acconti soggetti ISA | Viene stabilito che gli acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27.10.2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%). Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda).
L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.
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Lotteria scontrini | Con riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all’estrazione premi a partire dal 01.07.2020. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo.
Vengono introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati.
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Acquisto veicoli usati UE | Viene introdotto l’obbligo di preventiva verifica nel caso di acquisto di veicoli UE usati nel caso in cui l’acquirente non sia tenuto a versare l’IVA tramite F24 ELIDE. La verifica, in particolare, verrà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da stati UE.
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Tassazione dei TRUST | Nei trust trasparenti con beneficiari individuati i redditi prodotti sono imputati ai beneficiari indipendentemente dall’effettiva percezione. Per l’effetto, tali redditi sono tassati in capo ai beneficiari.
I redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in stati a fiscalità privilegiata, invece, sono tassati come reddito di capitale anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 TUIR.
Viene inoltre stabilito che qualora non sia comprensibile se la corresponsione di un trust sia costituita da reddito o da patrimonio, l’importo viene considerato per intero reddito.
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Incremento PREU | A decorre dal 10.02.2020 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito è fissata al 23% per gli apparecchi da intrattenimento AWP e new slot e al 9% per le video lottery.
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Dispositivi anti abbandono | Viene prevista la corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l’acquisto dei c.d. “dispositivi anti abbandono”. Le sanzioni collegate al mancato utilizzo dei dispositivi anti abbandono trovano applicazione a decorrere dal 06.03.2020. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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