CIRCOLARE n. 27- Fase 2 D.P.C.M. 26 Aprile 2020
OGGETTO: Fase 2. DPCM 26 aprile 2020.
Valutazione integrata del rischio contagio e adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione idonee a scongiurare l’insorgenza di focolai epidemici.
- Attività a basso rischio di contagio e timing per l’adeguamento.
Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di poche ore fa, è stata confermata la ripresa, per il prossimo 4 maggio, di determinate attività produttive industriali e commerciali , ancora sospese in seguito alla emanazione del DPCM 10.4.2020.
Tra di esse, (v. art. 2 DPCM 26.4.2020, nonché all. 3) rientrano le attività di:
- Estrazione di minerali metalliferi;
- Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
- Industria del tabacco;
- Fabbricazione di articoli in pelle e simili;
- Metallurgia;
- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
- Fabbricazione di mobili;
- Costruzione di edifici;
- Attività immobiliari;
- Pubbliche ricerche di mercato;
- Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- Alcune categorie del settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio.
Si tratta di settori lavorativi già valutati come “Classe di rischio basso” nell’all.1 (tab. 1-2) del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto dall’INAIL, pubblicato lo scorso 23 aprile.
Come evidenziato nella prefazione del documento tecnico, gli steps per l’avvio della fase 2 impongono (i) la preventiva valutazione integrata del rischio contagio e (ii) la adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, con le modalità indicate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020.
In base all’art. 10 del DPCM le società rientranti in dette categorie saranno autorizzate, sin dal 27 aprile, a porre in essere tutte le misure indispensabili per all’adeguamento agli standard individuati per la prevenzione ed il contenimento del contagio. Si tratta di misure che vanno ad integrarsi e a completare quelle suggerite con il Protocollo condiviso del 14 marzo e che, se non rispettate, comportano la sospensione dell’attività lavorativa sino ad adeguamento.
In altri termini ai datori di lavoro viene imposto timing estremamente serrato di adempimenti che comportano di fatto un adeguamento, per certi versi, un totale riassetto organizzativo in soli 7 giorni.
- La valutazione integrata del rischio contagio.
Al fine di valutare il rischio connesso alle diverse attività, l’INAIL ha preso in considerazione tre variabili:
- l’esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nell’espletamento dell’attività lavorativa;
- la prossimità, da intendersi quale caratteristica intrinseca di un’attività lavorativa tale da non permettere un sufficiente distanziamento sociale;
- l’aggregazione, tipologia lavorativa che prevede il contatto con soggetti terzi diversi dagli altri lavoratori dell’azienda.
I differenti profili di rischio devono essere valutati in rapporto con altre variabili, quali:
- le aree geografichein cui sono localizzati gli insediamenti produttivi, che hanno fatto registrare diversi dati pandemici;
- le modalità di organizzazione del lavoroe le misure di prevenzione concretamente adottate al fine di ridurre il rischio contagio;
- l’aumentodi occasioni di aggregazioni sociali connessi alla riattivazione dei singoli settori produttivi.
La valutazione complessiva del rischio è stata effettuata sulla base dei dati O’Net, integrati con i dati delle indagini ISTAT e INAIL, al fine di adattare il modello ottenuto al contesto lavorativo nazionale.
Sulla base dei dati ottenuti, l’INAIL ha collocato, a titolo esemplificativo e prendendo in considerazione alcuni tra i principali settori lavorativi, nella classe di rischio basso attività come l’agricoltura e la pesca, quella manifatturiera e del commercio all’ingrosso a al dettaglio; tuttavia, all’interno di alcune di queste attività a “basso rischio”, si registra, a causa dei frequenti rapporti con soggetti terzi, la presenza di un rischio medio-alto per lavoratori e operatori quali addetti alle mense, camerieri, badanti. Infine, medici e personale sanitario, farmacisti, membri delle Forze dell’Ordine risultano esposti a un rischio alto.
L‘INAIL ha altresì effettuato la valutazione completa dei rischi relativi alle differenti attività commerciali, rinvenibile nella tabella n. 2, allegato 1, del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.
- Le strategie organizzative, di prevenzione e protezione, volte alla mitigazione del rischio di contagio.
Il documento in commento ha, altresì, dettagliato le precauzioni indispensabili ed imprescindibili, in fase di riavvio dell’attività lavorativa, per la tutela dei lavoratori e per il contrasto alla diffusione del Covid-19.
Le misure adottate durante la c.d. “Fase 1”, possono essere ulteriormente implementate per consentire lo svolgimento di attività lavorative, garantendo condizioni di sicurezza per i lavoratori, anche durante la “Fase 2”.
Vi è di certo che in tale fase sia indispensabile una integrazione delle procedure in essere con il coinvolgimento di tutte le figure preposte alla sicurezza e alla prevenzione aziendale nell’attività di monitoraggio delle misure adottate.
L’INAIL ha individuato tre tipi di misure volte a prevenire il rischio di infezione Covid-19: organizzative, di prevenzione e protezione, di prevenzione contro l’attivazione di focolai epidemici.
Le indicazioni tecniche elaborate dall’INAIL sono state poste alla base delle misure stabilite mediante la sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali” del 24.4.2020, di cui all’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020. L’adozione di dette misure costituisce presupposto necessario per la prosecuzione o la riapertura delle attività produttive, mentre “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Al fine di armonizzare le misure ritenute idonee al contenimento del rischio contagio sono stati redatti tre protocolli condivisi:
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali del 24.4.2020 ( 6DPCM 26.4.2020);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24.4.2020 ( 7DPCM);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (ti 8-9e all.to tecnico DPCM)
Le misure comuni concernono:
- l’incentivazione, anche nella ‘Fase 2’ del lavoro agile o a distanza, anche mediante l’utilizzo in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili, nonché l’utilizzo di tecnologie innovative, sia per le attività lavorative(con particolare riferimento alle attività amministrative/gestionali), sia per le riunioni che, ove si riveli indispensabile, possono avvenire in presenza a condizione che siano garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia ed aerazione dei locali;
- la sospensione e l’annullamento delle trasferte di lavoro, anche se già programmate o concordate; allo stesso modo, è disposta la sospensione degli eventi interni e delle attività di formazione – anche obbligatorie – in aula;
- la chiusura dei reparti non deputati alla produzione e di tutti quelli dei quali sia possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working;
- L’incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la gestione degli spazi di lavoro, che devono essere rimodulati al fine di garantire il distanziamento sociale,con la distanza interpersonale di un metro, ove compatibile con la natura dei processi produttivi e quindi attraverso la ricollocazione delle singole postazioni o, ove non sia possibile, con l’installazione di barriere separatorie;
- la regolamentazione dell’accesso e della fruizione degli spazi comuni, quali mense aziendali, punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici e aree fumatori, per i quali deve essere garantita la ventilazione continua degli ambienti, un sistema di turnazione degli accessi, un tempo di permanenza limitata all’interno degli stessi e il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro;
- un’adeguata organizzazione del lavoroattraverso l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti in entrata e in uscita, anche con riferimento agli spazi comuni, prevedendo accessi separati per l’entrata e l’uscita e favorendo orari flessibili e/o scaglionati (anche per scongiurare il rischio di sovraffollamento sui mezzi pubblici negli orari di punta, per cui si esorta l’uso del mezzo di privato o di navette che garantiscano il distanziamento interpersonale);
- la regolamentazione di modalità e tempi per l’accesso dei fornitori nei locali aziendali: devono essere predisposte procedure specifiche di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, che debbono prevedere modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori.
Al fine di garantire la salute dei lavoratori, particolare attenzione deve essere dedicata a coloro che sono sottoposti a un maggior rischio di contagio, previa valutazione del medico competente, i quali devono essere assegnati ad altra mansione e, ove non possibile, dichiarati temporaneamente non idonei.
Le misure di prevenzione e protezione impongono, prima di procedersi alla riapertura, la sanificazione dei locali aziendali, delle postazioni di lavoro e di tutte le parti comuni. Deve altresì essere garantita la completa pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.
Le aziende in cui si siano registrati casi sospetti di Covid-19 ovvero che siano localizzate in aree geografiche a maggiore endemia devono procedere, prima della riapertura, sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, del 22.2.2020, n. 5443.
L’azienda deve altresì mettere a disposizione del personale detergenti e disinfettanti, al fine di garantire la frequente pulizia delle mani, nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI), tra i quali le mascherine chirurgiche, la cui adeguatezza deve essere valutata in seguito all’attività di valutazione dei rischi, ovvero altri dispositivi specifici (per esempio le visiere, i guanti, le tute di protezione, copriscarpe, ecc…). L’utilizzo di detti dispositivi specifici risulta obbligatorio ove non sia possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Risulta importante procedere, come già suggerito dall’INAIL, ove già non sia presente, alla nomina di un medico competente ovvero la collaborazione con le strutture territoriali pubbliche al fine di sottoporre i lavoratori a visita medica, che si rivela di fondamentale importanza nei casi a) di reinserimento al lavoro di lavoratori con pregressa infezione da SARS-CoV-2; b) individuazione di lavoratori affetti da SARS-CoV-2, in particolare tra i lavoratori di età superiore ai 55 anni.
Il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria periodica, segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti affinché l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy e collabora con il datore di lavoro e con le RLS/RLST nella predisposizione e nell’integrazione delle misure di prevenzione.
L’ingresso in azienda di lavoratori e terzi, che siano risultati già positivi all’infezione da Covid-19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”.
La presenza del medico o di personale all’uopo preposto sarà indispensabile anche in fase di monitoraggio del transito (in entrata ed in uscita) al fine della rilevazione della temperatura corporea ritenuta sempre sospetta oltre i 37.5° C.
È indispensabile che l’azienda informi i lavoratori e tutti coloro che effettuino l’accesso nei locali aziendali delle disposizioni dell’Autorità e delle misure di prevenzione adottate.
In particolare, dovrà essere comunicato
- l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° C o altri sintomi influenzali;
- la preclusione dell’accesso o della permanenza in azienda in presenza di condizioni di rischio (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti);
- l’impegno a rispettare le disposizioni aziendali e dell’Autorità e l’impegno a informare il datore di lavoro dell’insorgenza di sintomi influenzali durante l’espletamento dell’attività lavorativa. L’informazione e la formazione del personale deve avvenire anche a cura del medico competente, che fornisce ai lavoratori informazioni tecniche utili ad evitare e ridurre il rischio di contagio.
- Conclusioni.
Il DPCM del 26.4.2020 sulla regolamentazione della “Fase 2” ha di fatto tradotto in legge le linee guida ed i protocolli condivisi nei vari settori lavorativi al fine di affiancare alla ripresa delle attività una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei datori di lavoro in ordine ai rischi di infezione da Covid-19 connessi all’esercizio delle attività lavorative.
I datori di lavoro, in questi sette giorni (dal 27 aprile al 3 maggio) dovranno predisporre un documento informativo da mettere a disposizione del personale e dei terzi che debbano accedere ai locali aziendali con il quale informare e formare il personale sulle nuove regole e sulle procedure e le misure adottate per scongiurare e contenere il rischio di contagio, che andranno ad aggiungersi con quelle già presenti ex D.Lgs. 81/2018.
Nel medesimo termine giugulatorio andranno elaborate procedure aziendali che recepiscano le misure indicate nel DPCM per adeguare le imprese alla c.d. “Fase 2”, in particolare con riferimento alla verifica della conformità dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo a tale ulteriore rischio.
Inoltre l’art. 2, comma 9, prevede che già da oggi 27 aprile, si possano svolgere tutte le
attività organizzative interne propedeutiche alla riapertura del 4 maggio, soprattutto in termini di
pulizia/sanificazione dei locali, adeguamento della distanzia tra le postazioni di lavoro, ecc.
A tal proposito, tenendo conto di quanto previso dall’art. 10, comma 1 del DPCM 26 aprile, va effettuata la comunicazione alla Prefettura competente per territorio (utilizzando i moduli reperibili sui relativi siti web) ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020 per lo svolgimento delle attività propedeutiche.
Ove il Modello 231 sia stato adeguatamente predisposto e sia dotato di un efficace Sistema di Controllo Interno capace di adattarsi all’insorgenza di nuovi rischi e criticità, l’adeguamento può essere effettuato implementando il sistema gestionale sottostante al modello mediante l’aggiornamento del DVR.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 26- Aggiornamento programmi di fatturazione elettronica
Più tempo per aggiornare i programmi di fatturazione elettronica
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il provvedimento prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione (versione 1.6.1) delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, approvate con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6).
In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato all’ultimo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato il 20 aprile.
Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.
La versione 1.6.1 in argomento estende la doppia validità delle specifiche tecniche nella versione 1.5 e 1.6, dal primo ottobre al 31 dicembre 2020, con modifica della data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6 (paragrafi 2.2 e 4.2) e della data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 (Appendice 1) e 00448 (Appendice 2).
Si tratta, in particolare, del maggior dettaglio richiesto per le operazioni senza applicazione dell’Iva che richiedono la precisazione della Natura operazione ed il conseguente codice errore che scaturisce dal controllo di questo campo.
Riepiloghiamo di seguito il nuovo programma di utilizzo delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica:
- fino al 30 settembre – valide le specifiche tecniche nella versione 1.5;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre – doppia validità delle specifiche tecniche per situazione emergenziale;
- dal 1° gennaio 2021 – valide esclusivamente le specifiche tecniche 1.6.1.
A partire dal prossimo anno, nella gestione della fattura elettronica in formato .xml, con riferimento alle operazioni senza Iva, non saranno più utilizzabili i codici generici riferiti a operazioni non soggette (N2), non imponibili (N3) o per le operazioni in reverse charge, ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi, ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti (N6).
Dovrà distinguersi, ad esempio, tra operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento (N3.5) e operazioni non imponibili esportazioni (N3.1), senza poter più indicare un generico codice N3.
È stata aggiornata l’appendice 1 contenente l’elenco dei codici errore relativi alla fattura ordinaria e a quella semplificata.
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento se firmato con le tecnologie previste, autenticità del certificato di firma, conformità del formato fattura, coerenza e validità del contenuto della fattura, unicità della fattura e recapitabilità della stessa.
In particolare, la verifica di coerenza sul contenuto viene effettuata per garantire la coerenza degli elementi informativi in base a quanto previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato e la fattura si considera non emessa.
In caso di fatture ordinarie viene visualizzato il “Codice 00445” (in vigore dal primo gennaio 2021), quando viene riportato nel file .xml il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione; nel caso di fatture semplificate, invece, lo stesso codice errore identifica l’utilizzo del valore generico N2 o N3. In altri termini, non saranno più utilizzabili i codici natura “padre” ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti.
Anche l’appendice 2 è stata aggiornata con i codici errore relativi ai dati fatture transfrontaliere (il cosiddetto esterometro).
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare, in generale, nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma, conformità del formato dati fattura, coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura e autorizzazione alla trasmissione; a decorrere dal 1° gennaio 2021 viene introdotto il Codice 00448 in caso di utilizzo del valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 25- Attività sospese e consentite dal DPCM 10-04-2020
COVID-19 – ATTIVITÁ SOSPESE E CONSENTITE DAL DPCM 10/04/2020 (pubblicato GU 11/04/2020)
DPCM 10/04/2020 - DPCM 1/04/2020; DM MISE 25/03/2020; DPCM 22/03/2020 DPCM 11/03/2020
Con la presente circolare si evidenziano le novità dell’ultimo DPCM del 10/4/2020 riguardanti le misure restrittive fino al 3 maggio con la riapertura di alcune attività economiche dalla giornata di oggi.
Osserva
Il decreto all’art. 2 n. 12 prevede che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI CONSENTITE
L’art. 2 DPCM 10/04/2020, in continuità con il DM 22/03/2020, conferma la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali:
è ad eccezioni di quelle contenute nell’Allegato 3 del DPCM (che sostituisce l’elenco fornito dal il DM del MISE del 25/03/2020) il quale:
- conferma, senza nessuna esclusione, l’elenco del DM MISE 25/03/2020
- aggiunge alcuni codici attività (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali, Industria del legno, ecc) è continuando, poi, a prevedere delle espresse deroghe:
- per determinate attività, elencate di seguito
- per qualsiasi attività laddove organizzata in “modalità a distanza” (e-commerce indiretto) o “lavoro agile”.
ATECO | ATTIVITA’ AMMESSE DI PRODUZIONE, COMMERCIO ALL’INGROSSO E SERVIZI |
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
2 | NEW - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali |
3 | Pesca e acquacoltura |
5 | Estrazione di carbone |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16 | NEW - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (1) |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione di: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02; in precedenza si faceva riferimento agli articoli in gomma) |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.73.1 | NEW - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili |
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.1 | NEW - Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche |
26.2 | NEW - Fabbricazione di computer e unità periferiche |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92 (NEW: espunti i cod. 33.16, 33.17, che ora risultano ammessi) |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) (NEW: espunto il cod. 42.91, che ora risulta ammesso) |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.1 | NEW - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria |
46.49.2 | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
46.75.01 | NEW - Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (2) |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
81.3 | NEW - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione |
82.20 | Attività dei call center (2) |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese (2) |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
99 | NEW - Organizzazioni e organismi extraterritoriali |
Note:
1) In precedenza era ammessa la “Fabbricazione di imballaggi in legno”
2): Permangono le limitazioni già imposte dal DM MISE 25/03/2020
ULTERIORI ATTIVITÁ NON VIETATE
In deroga al tassativo elenco contenuto nell’allegato 3, sono comunque ammesse: a) attività funzionali:
- ad assicurare la continuità delle filiere delle attività della precedente tabella
- alle filiere delle attività e dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione
Comunicazione al Prefetto: la prosecuzione di tali attività va comunicata al Prefetto, che informerà la Regione, il Ministro dell’interno, il MISE, il Min. del lavoro e le forze di polizia.
- le attività che erogano “servizi di pubblica utilità”, nonché “servizi essenziali” ex L. 146/1990 (cd.
multiutility del gas, energia elettrica, trasporti, ecc.)
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna:
- di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
- o di prodotti agricoli e alimentari
- e ogni attività “funzionale a fronteggiare l’emergenza sanitaria” (fattispecie del tutto generica
- le attività degli impianti a “ciclo produttivo continuo” (imprese con turni di lavoro estesi sulle 24 ore), la cui interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti.
Comunicazione al Prefetto:: anche per queste ultime attività è necessaria comunicata al Prefetto |
NEW - le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al D.lgs. n. 261/99 (servizio postale) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità. |
ADEMPIMENTI |
Tutte le “imprese” le cui attività rimangono consentite:
- sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori
(sottoscritto il 14/03/2020 fra Governo e parti sociali), che, di fatto, riepiloga quanto già raccomandato dai vari DPCM emanati e dai DM del Ministero della Sanità.
ULTIMAZIONE LAVORI: le imprese le cui attività sono sospese:
- devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 14/04/2020 (3 gg dall’entrata in vigore del DPCM)
- NEW – tuttavia, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso:
- procedere alla spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino, nonché alla ricezione in magazzino di beni e forniture
- l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente/terzi delegati per lo svolgimento: ü di attività di vigilanza
- di attività conservative e di manutenzione (es. di beni merce, di macchinari, ecc.)
- di gestione dei pagamenti (es: gestione dello scadenziario; pagamenti online; ecc.) ü di pulizia e
COMMERCIO AL DETTAGLIO
L’art. 1, c. 1, lett. z), DPCM 10/04/2020 prevede:
- la sospensione delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona
- sia negli esercizi “di vicinato”, che nella media/grande distribuzione (inclusi centri commerciali)
- fatta eccezione per:
- nel commercio al dettaglio: le attività di vendita:
- di generi alimentari
- e di prima necessità indicati nell'Allegato 1 del DPCM
- nei servizi alla persona: quelli indicati nell’allegato 2 del DPCM
COMMERCIO AL DETTAGLIO e SERVIZI ALLA PERSONA AMMESSI | |
Tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e sia impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni | |
All. 1 | Ipermercati |
Supermercati | |
Discount di alimentari | |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | |
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) | |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | |
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
(codice ateco: 47.4) |
|
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | |
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari | |
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione | |
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici | |
Farmacie | |
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica | |
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati | |
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale | |
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici | |
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia | |
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento | |
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini | |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet | |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione | |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono | |
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici | |
NEW - Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria | |
NEW - Commercio al dettaglio di libri | |
NEW - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati | |
All. 2 | Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
Attivita' delle lavanderie industriali | |
Altre lavanderie, tintorie | |
Servizi di pompe funebri e attività connesse |
BAR E RISTORANTI - Viene, inoltre, confermata la sospensione per le seguenti attività:
- servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche se posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con la sola esclusione:
- di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- di quelli situati negli ospedali e negli aeroporti
Altre attività ammesse: restano garantiti (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie):
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi
- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI
Le disposizioni previste dal decreto in esame (estese anche alle Regioni/Province a statuto autonomo): è decorrono dal 14/04/2020 e sono efficaci fino al 03/05/2020
è con contestuale inefficacia dei previgenti DM 08/03/2020,09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020.
N.B.: si continuano ad applicare eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (cd. “zone rosse”).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 25 - ATTIVITA' SOSPESE E CONSENTITE DAL DPCM 10-04-2020
CIRCOLARE n. 24- Decreto liquidità - disposizioni fiscali
Decreto Liquidità: le disposizioni fiscali
Si illustrano le disposizioni fiscali contenute nel Capo IV del D.L. 23/2020, cui è stato dedicato un vademecum schematico pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del Decreto liquidità:
- articolo 18 – Sospensione versamento per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato
L’articolo dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.
In particolare, i titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di marzo e/ aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, una diminuzione di fatturato/corrispettivi:
- di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro);
- di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro);
possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva, di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno prossimo, in un’unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.
I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.
- articolo 19 – Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni
L’articolo prevede, per i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, il non assoggettamento a ritenuta d’acconto – da parte del sostituto d’imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.
- articolo 20 – Riduzione degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno 2020
L’articolo dispone che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires ed Irap non si applichino se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulti almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
- articolo 21 – Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo
L’articolo dispone che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile prossimo.
- articolo 22 – Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020
L’articolo prevede che per il 2020 il termine per l’invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate è spostato al 30 aprile 2020 (entro questa data non si applica la sanzione per tardiva trasmissione).
- articolo 23 – Proroga della validità dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997
L’articolo dispone che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, entro il 29 febbraio scorso, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
- articolo 24 – Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa
L’articolo sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:
- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
- articolo 25 – Assistenza fiscale a distanza per il modello 730
L’articolo prevede che per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati possano inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.
Al termine dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti dovranno consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.
- articolo 26 – Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’articolo prevede, a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato:
- per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
- articolo 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
L’articolo prevede, nei confronti degli esercenti attività d’impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, che:
- il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette;
- non operi la presunzione di cessione (articolo 1 D.P.R. 441/1997) per le cessioni gratuite di farmaci.
- articolo 30 – Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza
L’articolo prevede che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione saranno stabiliti con un decreto in via di emanazione dal Mise, di concerto con il Mef.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 23- Errata corrige nuova sospensione dei termini di pagamento
ERRATA CORRIGE Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento
Con riferimento alla circolare n. 21 del 9 Aprile “Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento” diversamente da quanto prescritto nelle bozze di decreto circolate nei giorni scorsi, l’art. 18 del DL 23/2020, ha condizionato il rinvio dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, (tra cui il versamento dell’Iva, delle ritenute sul lavoro dipendente e dei contributi), al fatto che gli esercenti d’impresa, arte o professione abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese oggetto del versamento, rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Il DL 23/2020 nella sua versione ufficiale individua, pertanto, il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 nella riduzione del fatturato e dei corrispettivi anziché nel raffronto dei ricavi e dei compensi conseguiti negli stessi mesi, come invece riportato nella ns. sopracitata circolare.
Il “nuovo” criterio legato al fatturato ovvero ai corrispettivi si ritiene sia da intendersi riferito alle disposizioni che, in materia di Iva, regolano la registrazione delle fatture e dei corrispettivi a prescindere dall’avvenuto incasso delle fatture emesse.
Riportiamo a maggior chiarezza il testo della norma
“Art. 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
- Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.
- Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
….segue”
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 23 - ERRATA CORRIGE NUOVA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO
CIRCOLARE n. 22- Misure per sostegno alla liquidità
Misure urgenti per accesso al credito e sostegno alla liquidità previste dal Decreto liquidità
Con la presente vogliamo fornire un quadro di sintesi delle misure urgenti per l’accesso al credito ed il sostegno alla liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti previste dal D.L. n. 23/2020.
Lo scopo di questo approfondimento è quello di aiutare a comprendere la portata complessiva delle misure introdotte dal Governo, fermo restando che i dettagli per specifiche situazioni e, soprattutto, quelli operativi che dovranno portare all’immissione di liquidità nel sistema economico, sono demandati a provvedimenti ministeriali ed autorizzazioni dell’UE successivi.
Il Decreto legge n. 23 dell’8/4/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2020, vista la straordinaria urgenza dovuta all’emergenza da Covid-19, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Il provvedimento in questione si articola, per la parte che concerne gli aiuti finanziari, in due direttive principali:
- da una parte la previsione di “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” (Art. 1, D.L. n. 23/2020) e,
- dall’altra, la revisione e l’ampliamento dell’operatività del “Fondo centrale di garanzia PMI” (art. 13, D.L. n. 23/2020).
Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
L’art. 1 del D.L. n. 23/2020 attribuisce a SACE Spa la possibilità di concedere a favore di banche, istituzioni finanziari, intermediari creditizi in genere, sia nazionali che internazionali, le opportune garanzie per l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese italiane.
L’impegno finanziario assunto dallo Stato è complessivamente pari a 200 miliardi di euro di cui, almeno 30, da destinarsi a supporto delle PMI, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva.
Possono beneficiare delle garanzie di SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
Tale plafond, come risulterà più chiaro in seguito, è stato ampliato a € 5.000.000.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del DL n. 23/2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Sulle obbligazioni di SACE Spa lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Condizioni per usufruire della garanzia e limiti di copertura di essa
La concessione della garanzia è sottoposta, ovviamente, a taluni vincoli. In particolare, l’impresa beneficiaria:
- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
- non deve distribuire dividendi né riacquistare azioni nel 2020, per sé e per ogni altra impresa, con sede in Italia, che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa eventualmente appartenga;
- dovrà gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
La garanzia, come detto, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
La conformità alla normativa di vigilanza prudenziale lascia chiaramente intendere che l’assunzione del rischio dovrà essere valutato in funzione della capacità di credito da parte dell’impresa beneficiaria e che, ovviamente, non potrà trattarsi di erogazioni “a pioggia” che non tengano conto di pregresse situazioni di difficoltà finanziaria già esistenti e conclamate in capo all’azienda.
In poche parole, la garanzia non potrà certamente risolvere le problematiche di sottocapitalizzazione e di crisi di liquidità in essere prima della crisi da Covid-19.
Tipo di finanziamenti, caratteristiche, finalità
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. La norma ammette qualsiasi forma tecnica di finanziamento.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Nel caso di impresa che abbia iniziato l’attività successivamente al 31/12/2018 il riferimento è effettuato ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.
Tale condizione dovrà emergere da una specifica attestazione da rilasciarsi a cura del legale rappresentante dell’impresa.
Ai fini del calcolo del limite massimo di finanziamento, la norma impone di fare riferimento al fatturato in Italia ed al costo sostenuto per il personale dipendente in Italia.
E’ evidente che in tal modo vengono esclusi i fatturati realizzati all’estero in capo a consorelle straniere, così come viene escluso il costo del personale sostenuto all’estero.
Il finanziamento erogato dalla banca e coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:
- costi del personale;
- investimenti;
- l’entità del capitale circolante.
Tutte le risorse erogate per le finalità di cui sopra, devono essere impiegate in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.
Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa.
Le percentuali di copertura della garanzia Sace ed i costi per la concessione della medesima sono stabiliti come indicato nella tabella che segue:
Caratteristiche impresa | Percentuale di copertura della garanzia | Commissioni annuali per il rilascio della garanzia |
Dipendenti: meno di 5000
Fatturato: fino a 1,5 mld di Euro |
90% dell’importo del finanziamento | Se l’impresa rientra tra le PMI:
Se l’impresa non rientra tra le PMI:
|
Dipendenti: più di 5000 Fatturato: tra 1.5 mld e 5 mld di Euro
|
80% dell’importo del finanziamento |
|
Dipendenti: non rilevante
Fatturato: oltre 5 mld di Euro |
70% dell’importo del finanziamento |
|
Ai fini della verifica del limite massimo della garanzia concedibile deve farsi riferimento, nel caso di impresa beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ex DL 23/2020, ovvero di altra garanzia pubblica, alla sommatoria dei finanziamenti concessi.
Stessa condizione opera anche qualora l’impresa appartenga ad un gruppo: in questo caso, ai fini del computo del limite massimo, dovrà farsi riferimento alla sommatoria dei finanziamenti assistiti da garanzia concessi alle imprese del gruppo
Procedura per l’accesso alla garanzia
Il provvedimento del Governo prevede due procedure distinte per il rilascio della garanzia Sace. Il ricorso all’una o all’altra dipende dalle dimensioni dell’impresa richiedente.
In particolare:
1 – per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 5000 unità e fatturato non superiore a 1,5 mld di euro, la procedura – detta semplificata – prevede il seguente iter:
- presentazione dell’istanza di finanziamento da garantire per il tramite di Sace Spa ad un soggetto bancario o altro intermediario creditizio;
- in caso di esito positivo dell’istruttoria eseguita dalla banca (la norma non specifica alcunché in ordine ad eventuali valutazioni del merito creditizio con criteri ante emergenza Covid-19), quest’ultima trasmette la richiesta a Sace Spa che si limiterà a prendere atto dell’istanza e ad emettere un “codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia”;
- la banca, a questo punto, erogherà le somme richieste.
2 – per le imprese con numero di dipendenti superiore a 5000 unità e fatturato superiore a 1,5 mld di euro, la procedura prevede, oltre all’iter di cui sopra, il rilascio di un decreto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Tale decreto è emesso tenendo conto del ruolo che l’impresa svolge rispetto alle seguenti aree e profili strategici in Italia:
- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
Il comma 8, dell’art. 1 del DL n. 23/2020, a proposito delle imprese nei cui confronti non si applica la procedura “semplificata”, prevede che possono essere elevate le percentuali di garanzia massima concedibile al livello immediatamente superiore a quello applicabile.
Così, ad esempio, se l’impresa rientra tra quelle con fatturato superiore a 5 miliardi e quindi avrebbe diritto ad una percentuale di garanzia massima pari al 70% del finanziamento richiesto, la stessa potrà essere elevata a quella immediatamente superiore, ossia all’80%.
Tanto potrà essere concesso solo in subordine all’assunzione di specifici impegni e condizioni da parte dell’impresa e pur sempre in relazione ai profili strategici-operativi poco sopra indicati (sviluppo tecnologico, impatto sui livelli occupazionali, etc.).
Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.
Le modifiche al Fondo centrale di Garanzia
L’articolo 13 del DL 23/2020, integra le disposizioni sul funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia prevendendo importanti innovazioni.
Le principali di esse riguardano l’estensione del campo di operatività e l’innalzamento di taluni limiti tra cui gli importi massimi erogabili, i costi di operatività etc.
La tabella che segue mostra, in sintesi, quando modificato dal Decreto.
Accesso al Fondo da parte della generalità delle imprese per finanziamenti max fino a 5 milioni di Euro | |
Costo della garanzia | Zero |
Importo max garantito per singola impresa | Fino a 5 milioni di Euro |
Imprese ammesse | Con numero dipendenti fino a 499 |
Percentuale di copertura della garanzia | 90% per operazioni con durata fino a 72 mesi e il cui importo totale non dovrà essere superiore, alternativamente ai seguenti parametri:
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Soggetti con criticità finanziarie | I soggetti che presentano esposizioni verso il sistema bancario classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinanti” o “deteriorate”, possono essere ammessi al beneficio della garanzia |
Soggetti in concordato preventivo in continuità | Anche i soggetti ammessi dopo il 31/12/2019 al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/42 possono essere ammessi al beneficio della garanzia.
Tuttavia, tale ammissione è subordinata a quanto segue:
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Soggetti che hanno presentato un piano attestato ex art. 67 R.D. 267/42 | Come sopra |
Soggetti con esposizioni debitori in “sofferenza” | Esclusi |
Note:
(1) Se l’impresa è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019 il valore da assumere per la spesa salariale è quella prevista per i primi due anni di attività. (2) Il fabbisogno in questione è attestato dal legale rappresentante dell’impresa |
L’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria è sottoposta all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
Altra importante modifica riguarda la percentuale di copertura della riassicurazione che viene incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% come sopra indicato.
La riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.
Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”.
Ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario, pertanto sembrano essere snellite le procedure di istruttoria.
Accesso al Fondo di Garanzia da parte di lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19
L’art. 13 del Decreto ha previsto l’estensione dell’operatività del Fondo centrale di garanzia anche a favore di soggetti esercenti attività di impresa e liberi professionisti purchè la loro attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Si tratta di una misura ancillare rispetto a quella trattata poco sopra e il cui raggio di operatività è rivolto alla generalità delle imprese che non sono obbligate a dimostrare (o comunque, autocertificare) la sussistenza del danno da covid-19.
Tale estensione opera fino al 31/12/2020.
L’estensione in discorso è sottoposta all’autorizzazione della Commissione europea e la garanzia coprirà il 100 percento dell’importo finanziato sia in garanzia diretta sia in riassicurazione.
Il finanziamento garantito dal fondo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come un’apposita autocertificazione;
- importo massimo € 25.000,00.
Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
Si attendono ora le norme specifiche di attuazione che possono integrare e meglio dettagliare fattispecie e circostanze non espressamente previste dal decreto.
Accesso al Fondo centrale di garanzia da parte dei soggetti danneggiati dal Covid-19 per finanziamenti fino a 25.000 € | |
Soggetti ammessi |
Esercenti attività di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati la cui attività è danneggiata dal Covid-19
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Ammontare della garanzia | 100% dell’importo finanziato |
Costo garanzia | Zero |
Caratteristiche finanziamento | 1. Durata max fino a 72 mesi con preammortamento di 24 mesi;
2. Importo finanziabile: max 25% dei ricavi 3. Importo massimo erogabile: 25.000 € |
Tasso di interesse applicabile da parte della banca | Pari ai costi di istruttoria e di gestione dell’operazione e, in ogni caso, non superiore al tasso Rendistato come infra meglio indicato + 0.2% |
Procedura di concessione della garanzia | automatica |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 21- Nuova sospensione dei termini di pagamento
Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento
Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.
È questo il quadro che emerge dalla lettura del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, con cui si interviene ulteriormente sui termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e contributi dovuti sul lavoro dipendente e assimilato.
A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18 del nuovo decreto prevede un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa, ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di ricavi e compensi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
In primo luogo, è necessario focalizzare l’aspetto temporale, poiché la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. 18/2020, ossia l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi).
È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.
Il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito, soprattutto laddove l’impresa applichi il criterio della competenza, nel qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta determinazione dei ricavi stessi. Sarebbe stato più opportuno riferirsi al volume d’affari Iva, facilmente desumibile dalla stessa Amministrazione finanziaria tramite il flusso delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e delle liquidazioni periodiche inviate.
Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.
Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera in presenza solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019.
Infine, il comma 8 dell’articolo 18 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 61 D.L. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria) qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di ricavi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 20- Imposta di bollo su fatture elettroniche
Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: chi paga entro il 20 aprile 2020
Fattura elettronica, nuove scadenze per l'imposta di bollo: il Decreto Liquidità fissa un nuovo limite per il pagamento semestrale, e sarà la soglia di 250 euro a determinare chi paga entro il 20 aprile 2020.
Fattura elettronica, nuove scadenze per l’imposta di bollo: il Decreto Liquidità riscrive il calendario dei termini da rispettare, partendo già dalla data del 20 aprile 2020.
Ripescando una modifica già proposta nel corso della conversione del Milleproroghe, il Decreto Legge n. 23 del giorno 8 Aprile in vigore da oggi,. introduce nuove semplificazioni, e fissa a 250 euro la soglia limite per determinare chi paga a cadenza trimestrale e chi ogni sei mesi.
Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: chi paga entro il 20 aprile 2020
Il nuovo decreto liquidità pubblicato ieri riscrive in maniera definitiva il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Modificando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto fiscale n. 124/2019, l’ultima bozza del Decreto Liquidità circolata nelle ultime ore precedenti all’approvazione, stabilisce che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
- per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
- se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.
Il limite per il pagamento semestrale, precedentemente fissato a 1.000 euro, viene quindi ridotto a 250 euro per trimestre. Se il totale del bollo dovuto per il primo semestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza per il pagamento del bollo del secondo trimestre, ovvero a luglio.
Un percorso ad ostacoli, che appare utile riepilogare in una tabella riassuntiva anche considerando l’imminente scadenza del 20 aprile 2020:
Importo imposta di bollo | Scadenza versamento |
Superiore a 250 euro per il primo trimestre | 20 aprile 2020 |
Inferiore a 250 euro per il primo trimestre | 20 luglio 2020 |
Inferiore a 250 euro per il primo e per il secondo trimestre | 20 ottobre 2020 |
Nessuna modifica, invece, per l’imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.
Scadenza bollo fattura elettronica 2020: il nuovo calendario dei pagamenti
Quella prevista dal Decreto Liquidità sarebbe la terza modifica al calendario delle scadenze per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.
Ricordiamo infatti che già il Decreto Fiscale 2020 (vedi ns. circolare n. 3 del 9 Gennaio u.s.) aveva già introdotto una semplificazione, fissando a 1.000 euro la soglia limite per il pagamento semestrale.
Nel dettaglio, le scadenze previste erano le seguenti:
Scadenza bollo fattura elettronica 2020 fino a 1.000 euro | Scadenza bollo fattura elettronica 2020 superiore a 1.000 euro |
- | Primo trimestre - 20 aprile |
Primo semestre - 16 giugno | Secondo trimestre - 20 luglio |
- | Terzo trimestre - 20 ottobre |
Secondo semestre - 16 dicembre | Quarto trimestre - 20 gennaio anno successivo |
Stando alle modifiche previste dall’ultima bozza del Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero:
Periodo di riferimento e importo | Scadenza versamento - novità Decreto Liquidità |
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro | Scadenza il 20 aprile 2020 |
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro | Scadenza il 20 luglio 2020 |
Imposta di bollo II trimestre | Scadenza 20 luglio 2020 |
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro | Scadenza 20 ottobre 2020 |
Imposta di bollo III trimestre | Scadenza 20 ottobre 2020 |
Imposta di bollo IV trimestre | Scadenza 20 gennaio 2021 |
Un vero e proprio slalom, in un calendario di scadenze che si complica più che semplificarsi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 19- Accesso indennità INPS
Emergenza Covid 19 - Parte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti
Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere, dal prossimo 1° aprile, il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. E' stato infatti firmato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione. Sempre dal 1° aprile 2020 si potranno chiedere i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia.
Le domande per usufruire dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) potranno essere presentate dal prossimo 1° aprile, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020.
Sempre dal 1° aprile, i liberi professionisti ordinistici potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo. Quindi Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti e gli altri professionisti iscritti alle Gestioni di cui ai decreti legislativi nn. 509/94 e 103/96 potranno chiedere un bonus una tantum di 600 euro nei limiti di quanto previsto dal decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.
Sui bonus si è poi pronunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella conferenza stampa dello scorso 28 marzo, che ha assicurato per tutti tempi rapidi di erogazione.
Chi può chiedere il bonus all'INPS
Dal prossimo 1° aprile, possono chiedere, il bonus di 600 euro all'INPS, in base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020 le seguenti categorie di lavoratori:
Iscritti esclusivamente alla Gestione separata
- liberi professionisti con partita IVAattiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui ai DD. Lgss nn. 509/1994 e 103/1996;
- collaboratoricoordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Ne possono beneficiare anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS perchè - si spiega nelle FAQ del MEF sulle nuove misure economiche – COVID-19 - l’indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. E rientrano nella categoria dei beneficiari dell’art. 28 del decreto Cura Italia anche gli agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco (nonostante la stessa sia esclusivamente integrativa della copertura INPS).
Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:
- hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Agricoltura
Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che:
- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2029;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
N.B. Si ricorda che:
a) il bonus è erogabile solo per il mese di marzo 2020; b) le indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di cittadinanza; c) le stesse non spettano ai lavoratori titolari di una pensione diretta. |
Come chiedere i bonus all'INPS
Le categorie elencate potranno ottenere il bonus 600 euro esclusivamente in modalità telematica, ma con un PIN semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS.
Pertanto, riepilogando, si dovranno seguire i seguenti step.
Per chi possiede le credenziali INPS
La richiesta può essere fatta con:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per chi non possiede le credenziali INPS
Diversamente, chi non è già in possesso delle credenziali INPS, può attivare un PIN semplificato (messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020), ossia un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.
In particolare, occorre:
- chiedere il PIN semplificatotramite portale o Contact Center
- autenticarsi con le prime otto cifre del PIN ricevute (via SMS o e-mail) per la compilazione e l’invio della domanda on line
- se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Inoltre, l’INPS ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.
Bonus per professionisti e autonomi iscritti a Casse private
Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro - da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza - i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.
L'indennità - pari a euro 600 - è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
- non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
- e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Infine
L’INPS ha anche informato che, dal 1° aprile 2020, è possibile presentare le domande per richiedere il bonus “baby sitting” in alternativa ai “Congedi COVID-19”. La domanda può essere presentata sempre chedendo il PIN semplificato. In questo caso però (circolare INPS n. 44/2020) si dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.
Ed infine, sempre dal prossimo 1° aprile 2020 si potranno chiedere i “Congedi COVID-19” per lavoratori autonomi e gestione separata sulla base delle indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 45/2020.
Osserva
Lo Studio Salpa Consulting si sta organizzando per predisporre le richieste di indennità all’INPS per conto dei soggetti sopra indicati. Teniamo a precisarVi che non essendo ancora state definite da parte dell’INPS la modulistica e le modalità operative per gli intermediari, non saremo in grado di presentare istanze nelle prime giornate di Aprile.
Pertanto, per chi non volesse presentare per proprio conto l’istanza di richiesta all’INPS o alle casse professionali di appartenenza, potrà conferire incarico allo studio per predisporre la richiesta del “BONUS 600 euro” mediante conferma da farci pervenire tramite mail.
Per questo servizio, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, considerando la finalità dell’istanza saranno contenute in euro 50,00 per ogni istanza.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 18 - Decreto Chiudi Italia 22 Marzo 2020
NORME IN VIGORE DAL 23 MARZO AL 3 APRILE
Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo
Nelle ultime 24 ore il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure per la gestione dell'emergenza COVID-19. Ma con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza. Il provvedimento riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative, prevedendo per le attività sospese un “periodo cuscinetto” (ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo). E i professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali previste da Lombardia e Piemonte. Con quali precauzioni?
Sono passate quasi ventiquattro ore dall’annuncio in diretta Facebook alla Gazzetta Ufficiale. Quasi un giorno intero per capire nel concreto quali misure avesse adottato il Governo per contrastare la pandemia dilagante del COVID-19. Ventiquattro ore serrate di voci, smentite, sollecitazioni, lanci su Twitter, appelli confindustriali, richiami alla compattezza del Paese o alla necessità di non intrappolare in una gabbia di immobilismo le imprese italiane. Anche il Papa nell’Angelus domenicale ha esortato i cittadini a “seguire le indicazioni del Governo”. Indicazioni che limitano fortemente le libertà individuali e d’impresa nel nome di un bene superiore, quello della salute dei cittadini. Valori costituzionali che si fronteggiano, diritto alla libertà di movimento, di iniziativa economica e diritto alla salute e tutela sociale. Il presidente Conte aveva annunciato, in un breve e atteso comunicato alla Nazione la notte del 21 marzo, che il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure drastiche. Ormai il vezzo di dare nomi ai provvedimenti normativi ha fatto titolare il provvedimento #IoRestoaCasa. Mi sembrerebbe più corretto definirlo “#QuasiChiudiItalia” perché, vedremo, che di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza.
La giornata di domenica ha visto anche l’emanazione di una ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che, anticipando il D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha di fatto vietato a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In particolare vi segnaliamo questa risposta fornita dalle autorità governative:
È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati
Il D.P.C.M. del 22 marzo
Il provvedimento, in vigore da oggi e sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.
La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.
Ma quali sono le attività sospese?
Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l’elenco potrà essere aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF.
Unitamente a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.
Come capire se l’attività è sospesa?
Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all’interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività. Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.
Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso. Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in “riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercita rientrasse comunque nei punti E - F - G - H dell’art. 1 del D.P.C.M. Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Se anche dopo questa ricerca il nostro imprenditore o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocarsi: il comma D.
Questo è il punto più complesso da analizzare.
Infatti. si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.
Cosa si prevede per le professioni?
I professionisti iscritti agli ordini possono senza dubbio proseguire le loro attività, con tutte le precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali che abbiamo prima analizzato. Se per le disposizioni regionali le attività professionali potevano proseguire esclusivamente per l’erogazione “dei servizi essenziali ed indifferibili” (Piemonte) o per quei “servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza” (Lombardia), per il D.P.C.M. invece le attività professionali non sono mai sospese.
Quindi il titolare di uno studio professionale di Milano o i suoi collaboratori, dal 26 potranno operare solo in smartworking ovvero sospendere l’attività in forza all’Ordinanza regionale?
La risposta è no perché dopo emanazione del D.P.C.M. lo stesso prevale sulle disposizioni Regionali in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 18 - DECRETO CHIUDI ITALIA 22 MARZO 2020
LINK ALLEGATO 1 ARTICOLO: ALLEGATO 1 CIRCOLARE 18