CIRCOLARE n. 11 - Responsabilità solidale appalti

Ritenute fiscali negli appalti con nuovi adempimenti: cosa fare per essere in regola

 Il 17 febbraio 2020 scatta la prima scadenza prevista dalle regole sui versamenti delle ritenute negli appalti labour intensive di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Introdotte dal decreto fiscale 2020, le misure prevedono nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti. In particolare, in capo al committente è posto l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute, procedendo, in caso di omissioni, alla sospensione dei pagamenti e alla segnalazione dell’irregolarità all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato di regolarità fiscale (il cui rilascio consente di disapplicare la disciplina) e ha fornito i primi chiarimenti operativi, sancendo una moratoria delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile.

Come evidenziato nella nostra Circolare n.1 dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove regole sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera rispetto alle quali la prima scadenza da rispettare è quella del prossimo 17 febbraio.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”), con il quale il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. n.241/97 il nuovo articolo 17-bis che, nella versione riformulata in sede di conversione del decreto, sancisce il divieto di compensazione nel versamento delle ritenute e impone al committente taluni obblighi di controllo.

La disciplina si applica “dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese”. Conseguentemente l’obbligo riguarda le ritenute operate dal mese di gennaio 2020, per le quali il versamento deve essere eseguito entro il 17 febbraio 2020, mentre i nuovi obblighi non devono essere adempiuti in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti necessari per individuare l’ambito applicativo della norma.

Responsabilità solidale

Le modifiche introdotte dal D.L. 124/2019 non definiscono un nuovo regime di responsabilità solidale (come già previsto per le obbligazioni contributive dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003); piuttosto l’intervento normativo deve essere contestualizzato nell’ambito di una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le false compensazioni e ad attribuire in capo ai soggetti committenti un ruolo di controllo sull’esecuzione dei versamenti delle ritenute fiscali in alcuni settori particolarmente critici.

L’ambito di applicazione della norma è riferito ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Procedura

Per arginare il fenomeno degli omessi versamenti, esclude la possibilità di compensazione delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere e servizi rientranti nel perimetro della disciplina.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarito che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio rimborsi da 730, eccedenze di versamento o di ritenute, bonus 80 euro). Nella circolare viene riportata una tabella con i codici tributo dei crediti in questione.

I rapporti contrattuali menzionati dalla norma sono estremamente ampi, facendosi riferimento ad appalti e subappalti e poi in genere a tutti i contratti atipici con i quali viene affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio. Nell’individuazione del requisito oggettivo della norma bisogna quindi fare riferimento alla sostanza degli accordi, a prescindere dalla relativa forma contrattuale.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

In capo ai committenti è invece posto l’obbligo di richiedere copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute eseguite dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Identificati alcuni obblighi di invio di documentazione per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere al suddetto obbligo di controllo. In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • copia degli F24 quietanzati;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019).

Relativamente alle informazioni da comunicare al committente nei 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, la circolare 1/E/2020 ha chiarito che dalle ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente sono escluse quelle relative alle retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto

Per quanto concerne la funzione di controllo posta in capo al committente, andando ben oltre il tenore letterale della norma, nella circolare viene affermato che quest’ultimo dovrà effettuare una valutazione di “congruità”, verificando che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore. Ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.

Il committente deve verificare che le ritenute fiscali operate in relazione a ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta chiedendo, in tal caso, spiegazioni all’affidatario. Per esigenze di semplificazione, limitatamente alla verifica sulle ritenute, la circolare chiarisce che queste ultime non si considerano manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24, con la successiva risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 si è stabilito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; pertanto non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente. A tal fine nel modello F24 è stato istituito il codice “09” che deve essere utilizzato per indicare il “committente” al quale si riferisce il versamento delle ritenute.

Esclusioni

Le nuove procedure non applicano nel caso in cui le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici consegnino al committente un documento di regolarità fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che attesti i seguenti requisiti:

  • avvio dell’attività da almeno tre anni;
  • regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi;
  • esecuzione nell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate di versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
  • assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateizzazione.

Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente e l’impresa che effettua i lavori o le opere deve risultare operativa negli ultimi tre anni.

DURF e controlli

Il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la disciplina deve essere segnalato al committente mediante la consegna di un documento di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro il termine dell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute.

Le disposizioni attuative sono state adottate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 che contiene, all’allegato A, lo schema di certificato, mentre la sussistenza dei requisiti sarà riscontrata dall’amministrazione finanziaria secondo i criteri definiti nell’allegato B.

Secondo quanto chiarito con il citato provvedimento, tale certificato sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Il DURF potrà essere ritirato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i grandi contribuenti il certificato sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

L’impresa o un suo delegato potrà segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali dati omessi e l’agenzia delle Entrate, effettuati gli opportuni riscontri, procederà all’emissione di un nuovo certificato.

OSSERVA. Per quanto concerne il versamento delle ritenute di gennaio il termine di consegna del certificato sarebbe scaduto lo scorso 31 gennaio, ossia in data antecedente rispetto a quella di approvazione del modello. Ad oggi, inoltre, mancano le procedure e gli applicativi con cui l’Agenzia delle Entrate dovrà gestire il rilascio dei certificati e, anche ammettendo il relativo rilascio per tempo, sarebbe pressoché impossibile attivarsi per ottenere la correzione di eventuali errori. Sarebbe quindi auspicabile l’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione finanziaria finalizzato a rinviare, almeno al prossimo mese di marzo, l’avvio della procedura.

Sarebbe quindi stata auspicabile l’adozione di un una misura correttiva, da definire sul piano legislativo, finalizzata a rinviare, almeno al prossimo mese di marzo, l’avvio della procedura. In mancanza di una siffatta soluzione, prendendo atto delle oggettive difficoltà che le imprese saranno chiamate a fronteggiare per adeguarsi tempestivamente ai nuovi obblighi di legge, la circolare 1/E/2020 stabilisce che nei primi mesi di applicazione della norma (e in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), qualora l’appaltatore abbia effettuato correttamente il versamento delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato per ciascun committente deleghe distinte, come previsto dalla legge, al committente non sarà contestata alcuna sanzione.

Tra gli aspetti chiariti dal provvedimento 54730/2020, si precisa che ai fini della verifica delle iscrizioni a ruolo devono essere considerati gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito e le iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Inoltre, con una soluzione favorevole per i contribuenti, viene chiarito che ai fini del computo della soglia – che deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta – saranno essere esclusi “interessi, sanzioni ed oneri diversi”.

Sanzioni

In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, comunicando entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, il successivo quarto comma dispone l’applicabilità di una sanzione per il committente pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime. Il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate.

Si tratta, in particolare, delle sanzioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 471/97 in caso di mancata esecuzione delle ritenute (sanzione pari al 20% degli importi non trattenuti) e dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97 per l’omesso o ritardato versamento delle ritenute stesse (pari al 30% dei versamenti non effettuati).

In sostanza, il committente sarà soggetto a una sanzione in misura corrispondente a quella irrogata all’impresa che ha commesso la violazione. La sanzione sarà applicabile qualora il committente non abbia richiesto la prova del pagamento delle ritenute eseguite dall’impresa, non abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi in caso di eventuali inadempimenti oppure abbia omesso di segnalarli all’Agenzia delle Entrate.

Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in commento, la circolare 1/E/2020 ha chiarito che restano fuori dall’ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

 

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 


 

 

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CIRCOLARE n. 10 - Esterometro trimestrale 2020

Esterometro trimestrale, da 12 a 4 scadenze all’anno: le novità nel Decreto Fiscale 2020

Un emendamento al Decreto Fiscale n. 124/2019 snellisce il calendario degli appuntamenti con la comunicazione dei dati delle fatture estere.

Da 12 si passerà a 4 scadenze all’anno, ciascuna delle quali fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Si tratta di una semplificazione richiesta da tempo, e che trova spazio nelle modifiche apportate alla legge di conversione del DL Fiscale 2020.

 

Esterometro: scadenze ridisegnate dal Decreto Fiscale 2020

L’emendamento al Decreto Fiscale 2020 modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, fissando alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento la scadenza dell’esterometro.

La comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è una delle novità introdotte in parallelo alla fatturazione elettronica, per tutte le operazioni rimaste fuori dal perimetro del SdI.

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle nuove scadenze trimestrali dell’Esterometro previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo:

 

  • 30 aprile 2020, esterometro primo trimestre;
  • 31 luglio 2020, esterometro secondo trimestre;
  • 2 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
  • 1 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre.

 

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 

 


 

 

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CIRCOLARE n. 9 - Certificazione Unica 2020

CERTIFICAZIONE UNICA, IL NUOVO MODELLO PER IL 2019

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate N. 8932/2020, sono stati approvati e pubblicati i modelli per la Certificazione Unica “CU 2020”. Sono obbligati alla trasmissione del modello, oltre a tutti i sostituti d'imposta che nell'anno 2019 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, anche coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, c. 1 del Tuir, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Nel provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'invio della CU 2020 è obbligatorio anche per attestare l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi o delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio e

 

l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d'appalto. Anche i corrispettivi erogati per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) devono essere certificati, dagli intermediari immobiliari, con la CU. Il sostituto d'imposta, tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate delle CU ordinarie, assolve all'obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dall'art. 4, c. 3-bis D.P.R. 322/1998.

Anche per l'anno 2020 sono state confermate le tre diverse scadenze. La Certificazione unica, infatti, va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il giorno 31.03.2020, La trasmissione all'Agenzia delle Entrate, invece, deve essere effettuata entro il 9.03.2020, essendo sabato il 7.03.2020, per le Certificazioni uniche che contengono redditi che vanno a confluire nel modello 730 precompilato. Per le certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter D.P.R. 22.07.1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31.10.2020. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all'art. 2 D.Lgs. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata. In caso contrario, per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata, è comminata la sanzione di 100 euro e non è ammesso l'istituto del ravvedimento operoso, così come precisato anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E/2015. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'art. 1 D.Lgs. 175/2014.

Tra le novità del modello Certificazione Unica 2020:

  • I sostituiti di imposta possono rilasciare la Certificazione Unica contenente dati fiscali e previdenziali relativi a contribuzioni diverse dall’INPS come nel caso di medici, veterinari, ecc., che sono state rilasciate in modo separato in aggiunta alla Cu 2020;
  • Detassazione del Trattamento di fine servizio, Tfs, con riduzione dell’aliquota dell’imposta determinata ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis del TUIR, che varia in base al momento in cui il trattamento viene corrisposto;
  • Nuova sezione dedicata ai redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
  • Indicazione della detrazione irpef non goduta per mancanza di capienza sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e in costanza di servizio nel 2019.

Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:

 

 

Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):

  1. Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2019;
  2. Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;

Clienti che tengono la contabilità in azienda:

  1. compensi/fatture dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dei lavoratori autonomi  o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2019 al 31/12/2019 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale  codice fiscale numerico e  partita iva.

 

  1. Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 senza pagamento di ritenuta d’acconto.

 

  1. quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2019 fino al 16/01/2020, e schede contabili delle ritenute operate.

 

 

Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 17 febbraio 2020.

 

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 CERTIFICAZIONE UNICA 2020


CIRCOLARE n. 8 - Richiesta dati IVA anno 2019

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2020 (periodo d’imposta 2019)

 

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2019. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2020.

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2020, oppure entro il 30 giugno 2020 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2019 recepiscono sostanzialmente la novità del Gruppo Iva, l’istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che ha fatto il suo debutto dal 1° gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972.

Tra le principali novità del modello, l’introduzione di due nuovi quadri:

  • il quadro VP, di nuova istituzione, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21-bis D.L. 78/2010, come modificato dall’articolo 12-quater D.L. 34/2019, ovvero comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. In tal caso la stessa deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Anticipando pertanto la presentazione del Modello Iva 2020 entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo poiché il 29 febbraio cade di sabato), è possibile evitare l’adempimento di trasmissione delle comunicazioni Lipe relative al quarto trimestre 2019. Dal punto di vista compilativo, si evidenzia che la compilazione
  • del quadro VP ricalca le modalità previste per il Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
  • il quadro VQ, che consente ai contribuenti di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei.

Tra le altre novità:

  1. nel Frontespizioè stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro Firma della dichiarazione, che va barrata dai contribuenti soggetti agli Isache hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2018. L’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 prevede infatti, a favore dei contribuenti che presentano il sopracitato livello di affidabilità fiscale:
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • nel quadro VA, il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo Iva art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972. La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo;
  1. nelquadro VE e in quello VF, è stata inserita la percentuale di compensazione del 6%e conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati;
  2. nel quadro VF, il rigo VF16è costituito quest’anno da due campi:
  • il campo 1, contenente gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
  • il campo 2, riguardante gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;

e nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017.

  1. nel quadro VLè stato introdotto il rigo VL12nella sezione 2 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui nel nuovo quadro VQ, e nel rigo VL30 sono stati introdotti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

 

  1. nel quadro VO, Sezione 3, è stato inserito il rigo VO35 riservato ai contribuenti che esercitano l’attivitàenoturisticae comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Le novità del Prospetto Iva 26 PR riguardano:

  • il quadro VS, campo 8, codice 3, che quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli Isa e, avendo conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 è esonerata:
  1. dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
  2. dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • il quadro VW, sezione 2, dove sono stati introdotti i campi 4 e 5 del rigo VW30, per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

È stato inoltre previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui al nuovo quadro VQ.

 

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2020 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:

  • la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
  • la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).

Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del credito Iva del 2019 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

Nel provvedimento dell’Agenzia del 10.05.2019 erano state fornite importanti precisazione in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.

Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.

Versamenti e rateizzazioni

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

 

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

 

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

 

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 14 Febbraio 2020, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2019, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2019 per chi ha affidato la contabilità alla studio.

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 8 RICHIESTA DATI IVA ANNO 2019 


CIRCOLARE n. 7 - Vendite UE - documenti a prova di non imponibilità

Oggetto: Vendite intra-Ue, da gennaio non imponibilità a prova di documento

 

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il Regolamento Ue 1912/18. Tale Regolamento ha individuato i documenti da cui si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Le cessioni di beni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 (Intra-Ue) necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.

Sino ad ora,

per le cessioni intraunionali, i documenti probatori in capo al fornitore erano stati individuati nel documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra, ovvero nei documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave, oltre che, dall’essere in possesso della fattura di vendita, degli elenchi riepilogativi intrastat e della rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce, ecc.

Dal 1° gennaio 2020,

nel caso in cui i beni vengano spediti o trasportati dal venditore lo stesso dovrà:

- certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;

- essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

 

Oppure,

- certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;

- essere in possesso di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a):

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente e cioè:

o una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

 

Nel caso in cui la spedizione e il trasporto siano curati dall’acquirente il venditore dovrà essere in possesso:

- una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente e,

- essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

Oppure, oltre alla dichiarazione scritta dall’acquirente,

- essere in possesso di uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a):

o documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma;

o una polizza di carico;

o una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente e cioè:

o una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

 

L'acquirente, in entrambi i casi, deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Trasporto effettuato da                               

Cedente

Prove

-Dichiarazione del venditore che certifica che i beni sono stati inviati da lui o da un terzo per suo conto

-Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) e uno di cui alla lettera B)

 

Trasporto effettuato da 

Cessionario

Prove

-Dichiarazione del cliente di ricevimento della merce

-Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) ed uno di cui alla lettera B)

 

Elementi di prova par. 3 lettera a)

- documenti relativi al trasporto o alla Spedizione firmato

- una polizza di carico

- una fattura di trasporto aereo o una fattura emessa dallo spedizioniere

 

Elementi di prova par. 3 lettera b)

-polizza assicurativa relativa alla spedizione o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto

-documenti di una pubblica autorità

-documenti di un depositario dell’altro Stato

Sia nel caso di trasporto curato dal cedente che in quello curato dal cessionario, sono necessari due elementi relativi al trasporto di cui al par. 3 lettera a), oppure un elemento relativo al trasporto di cui al par. 3 lettera a) ed uno di cui al par. 3 lettera b). Entrambi gli elementi devono essere rilasciati da due parti che siano:

- indipendenti tra di loro;

- indipendenti dal cedente;

- indipendenti dal cessionario.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 - VENDITE UE - DOCUMENTI A PROVA DI NON IMPONIBILITA' 


CIRCOLARE n. 6 - Stampa libri sociali

 

La stampa dei libri sociali e registri contabili obbligatori

 

Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2018, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.

 

 

I Libri e registri contabili   

Per quanto riguarda:

  • il libro giornale, questo è una scrittura complessa ovvero una scrittura che raccoglie i dati, tra loro collegati, relativi all’intera gestione dell’impresa necessaria alla determinazione del reddito conseguito nel corso dell’esercizio e del patrimonio netto esistente ad una certa data. Nel libro giornale confluiscono un insieme di rilevazioni tra loro collegate tenute con il metodo della partita doppia. Tali rilevazioni prendono il nome di articoli. Ogni articolo si riferisce ad un fatto di gestione, che viene descritto e vengono indicati i conti da addebitare e da accreditare;

 

  • libro degli inventari che oltre agli e elementi prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Se non è possibile rilevare dall’inventario gli elementi che costituiscono ogni gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario;

 

  • registri IVA: tutte le imprese hanno l’obbligo di tenere due registri IVA: il registro IVA degli acquisti e il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;

 

  • registro beni ammortizzabili, previsto dall’art.16 del DPR 600 del 1973, nel quale devono essere annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali dell’impresa o del professionista;

 

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee: su tali libri debbono essere registrati in originale i verbali delle assemblee ordinarie nonché trascritti i verbali redatti per atto pubblico; vanno comunque documentate in tali libri sociale anche le assemblee nelle quali non siano state adottate deliberazioni o siano andate deserte;

 

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (nel sistema di amministrazione tradizionale e nel sistema monistico) o del consiglio di gestione (nel sistema dualistico);

 

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (nel sistema tradizionale) ovvero del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) o del comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico): vanno annotati i verbali delle riunioni di tali organi come anche gli accertamenti eseguiti dai singoli componenti e le dichiarazioni di dissenso di questi ultimi rispetto alle decisioni prese a maggioranza dall'organo di cui fanno parte.

 

Adempimenti concernenti i libri e i registri contabili

Per quanto riguarda la stampa cartacea dei libri e registri va tenuto presente che:

 

  • il libro giornale e quello degli inventari devono essere numerati e bollati;
  • il registro Iva e quello dei beni ammortizzabili solo numerati;
  • i libri sociali sono numerati ( numero pagina e anno) al momento della vidimazione.

In particolare, per quanto concerne la numerazione progressiva questa deve essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. Non deve essere eseguita in via preventiva per blocchi di pagine, in quanto è sufficiente che venga attribuito un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzarla. La regola non vale per i Libri sociali che invece prevedono una numerazione preventiva alla vidimazione.

 

Riguardo all’indicazione dell’anno evidenziamo che questa deve essere effettuata accanto alla numerazione progressiva. L’anno da indicare, per i Libro giornale, Inventario e i registri Iva è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare accanto al numero di ciascuna pagina il primo dei due anni di contabilità ( risoluzione ministeriale n.9/2003). Per i Libri sociali l’anno è da indicare al momento della vidimazione e si indica l’anno in cui si la si effettua.

 

Per quanto concerne la bollatura e la vidimazione dei libri ricordiamo che l’obbligo è venuto meno. Al momento sussiste, infatti, solo in relazione al libro degli organi delle società di capitali.

 

LIBRI E REGISTRI CONTABILI E FISCALI - ADEMPIMENTI
Scrittura Numerazione Anno Imposta di bollo Bollatura e vidimazione
Libro giornale Sussistente Sussistente Sussistente Non sussiste
Libro inventari Sussistente Sussistente Sussistente Non sussiste
Registri iva Sussistente Sussistente Non sussiste Non sussiste
Registro beni ammortizzabili Sussistente Sussistente Non sussiste Non sussiste
Libro delle assemblee Sussistente

(al momento della vidimazione)

Sussistente

( l’anno è quello di vidimazione)

Non sussiste Sussistente
Libro cda Sussistente

(al momento della vidimazione)

Sussistente

(l’anno è quello di vidimazione)

Non sussiste Sussistente
Libro collegio sindacale Sussistente

(al momento della vidimazione)

Sussistente

(l’anno è quello di vidimazione)

Non sussiste Sussistente

 

Riguardo all’imposta di bollo, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine,  è pari a e 16,00 per le società di capitali e 32,00 euro per soggetti differenti da queste (imprese individuali, società di persone, ecc.). L’imposta di bollo è assolta mediante l’applicazione di:

 

  • contrassegni telematici (sostitutivi della marca da bollo): il contrassegno deve essere applicato sulla prima pagina, non rilevando il disposto dell’art. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in forza del quale la marca da bollo va apposta sull’ultima pagina numerata;
  • mediante il versamento utilizzando il mod. F23 (codice tributo «458T»). In tal caso occorre provvedere all’annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento;
  • va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. L’imposta di bollo va assolta solamente sulle pagine effettivamente utilizzate. Ne consegue che le marche vanno applicate ogni 100 pagine utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.

 

 

 

 

Gestione dei libri e registri contabili  

Dal 2008 il termine per la stampa dei registri fiscali è disciplinato dalle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008, legge 244/2007 nella quale all'articolo 1, comma 161, è disposto che all'articolo 7, comma 4 ter, del D.L n.357/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.489 dell’8 agosto 1994, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi".

 

In concreto, fino al 31.12.2007, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 21.11.2000, n. 342, a tutti gli effetti di legge, i registri contabili meccanizzati si consideravano tenuti in modo regolare, se i dati venivano stampati sui registri corrispondenti entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. In pratica, era possibile tenere tutte le registrazioni contabili sul proprio server sino alla data di presentazione delle relative dichiarazioni, superata la quale, in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, la contabilità diveniva irregolare.

Per contro, nella formulazione in vigore dall'01.01.2008, i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici senza che debba avvenire la trascrizione su supporti cartacei dei dati che si riferiscono all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da più di tre mesi..

 

La tenuta dei registri è considerata regolare al verificarsi contestualmente delle seguenti condizioni:

  • al momento dello svolgimento dell'attività di controllo, i libri risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
  • in sede di ispezione o controllo, i libri sono stampati simultaneamente alla precisa richiesta in tal senso formulata dagli stessi organi verificatori competenti ed in loro presenza.

Conseguentemente, non occorre più rispettare il termine perentorio della presentazione della dichiarazione dei redditi per provvedere all'aggiornamento, nonché alla stampa su supporto cartaceo dei libri contabili, ma si beneficia di un termine più ampio, che viene a scadere tre mesi dopo lo spirare della scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l’esercizio 2018 stante lo slittamento del termine di invio della dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2018, la stampa “cartacea” dei registri contabili affinché siano considerati regolarmente tenuti, dovranno essere stampati su supporti cartacei entro il 29 febbraio 2020 (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vanno stampati contestualmente alla richiesta degli organi verificatori). La scadenza è da ritenersi valida anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva siano “disallineati” (risoluzione 46/E/2017). Ecco dunque che la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2018, tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro tre mesi dal 30 novembre 2019 (data ultima di presentazione di Unico 2019), ossia:

 

  • entro il 29.02.2020

 

Occorre precisare che:

  • la norma della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 161), che allunga il termine di stampa dei registri contabili meccanografici a tre mesi dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, utilizza le parole tre mesi di conseguenza, ai fini dell’individuazione del termine effettivo, ha rilevanza il “mese”, a prescindere che questo sia costituito da 28, 30 o 31 giorni.

 

3 mesi (dicembre+gennaio+febbraio)=  29.02.2020

 

 

La norma prevista dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 assume carattere generale ed opera nei confronti di qualsiasi registro contabile che sia tenuto con sistemi meccanografici (a titolo esemplificativo, il libro giornale ed il libro degli inventari), compresi i registri unici multiaziendali a striscia continua il cui impiego è stato autorizzato con D.M. 22.12.1988 e che sono utilizzabili sia come libro giornale ai fini civilistici sia come registro unico agli effetti Iva ai sensi dell'art. 39, comma. 2, D.P.R. 633/1972 (R.M. 19.9.2000, n. 143/E).

 

Unica eccezione è prevista per il registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, con quello di invio delle dichiarazioni (quindi, per il periodo di imposta 2018 il termine  è scaduto il 30.11.2019).

 

TERMINE PER LA STAMPA DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI

Periodo di imposta 2018

Libro o registro Termine per la stampa
Registri IVA 29.2.2020
Libro giornale 29.2.2020
Libro degli inventari 29.2.2020
Registro dei beni ammortizzabili 30.11.2019

 

 

 

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).

 

 

OSSERVA

La data del 29.2.2020, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2018 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2019 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2019, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).

 

Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2019, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)

La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T.  L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.

Si ritiene, infine, di rilevare che quanto argomentato non interessa i soggetti che si avvalgono della tenuta della contabilità con modalità informatiche, per i quali la stampa è un obbligo superato di fatto dal 1° gennaio 2006. Per tali soggetti, infatti, l'obbligo di conservazione su carta dei documenti fiscali e dei registri contabili è stato sostituito dalla conservazione sostitutiva mediante la riproduzione su un qualsiasi tipo di supporto informatico, purché sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei documenti conservati. Ai sensi dell’art. 6 DM 17/06/2014 l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti  è dovuta ogni 2.500 registrazioni (o frazioni) nella misure su indicate (ossia € 16 o € 32). In tal caso l’imposta di bollo può essere pagata solo con modalità telematica, mediante F24 on line in unica soluzione entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 Aprile).

 

 

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 6 - STAMPA LIBRI SOCIALI


CIRCOLARE n. 5 - Invio spese sanitarie

 

Trasmissione dati sanitari entro il 31 gennaio 2020

 

La legge di bilancio 2020 ha riconfermato anche per l’anno 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che trasmettono dati al Sistema Tessera Sanitaria.

 

Come gli scorsi anni, l'articolo 3 del D.lgs. 175/2014 prevede l'obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Redditi PF precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). La comunicazione delle spese mediche al Sistema TS per l'anno d'imposta 2019, è prevista il 31 gennaio 2020.

 

Dopo gli ultimi decreti pubblicati, l'elenco delle categorie obbligate è completo e pertanto entro il 31 Gennaio 2020, sono tenuti all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2019:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Non cambiano, invece, le regole sulle sanzioni previste in caso di omessa trasmissione dei dati.

Tanto premesso si richiede alla spettabile clientela di voler cortesemente prendere contatto con lo studio entro il 20 Gennaio 2020 in caso si voglia conferire l’incarico per l’invio dei dati per l’anno 2019. Il compenso dello Studio sarà quantificato con le stesse modalità dello scorso anno.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 5 - INVIO SPESE SANITARIE


CIRCOLARE n. 4 - Novità finanziaria 2020

Finanziaria 2020:

principali novità della legge n. 160/2019

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 160 del 27.12.2019 – meglio conosciuta come legge finanziaria 2020 - il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) viene disposta nuovamente la sterilizzazione delle aliquote IVA anche per il 2020; ii) vengono prorogati i benefici potenziati per i lavori di recupero edilizio, di risparmio energetico, compresi il bonus mobili ed il bonus verde. Viene inoltre introdotto un nuovo beneficio per i lavori di rifacimento delle facciate e viene ristretto l’ambito di applicazione del c.d. “sconto in fattura”; iii) il beneficio del maxi/iper ammortamento viene sostituito con un nuovo incentivo che prevede la corresponsione di un credito d’imposta; iv) viene introdotto dal 2020 un nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e attività innovative sulla falsariga del credito R&S applicabile fino al 2019. Il beneficio, meno intenso, prevede un ambito di applicazione esteso ai miglioramenti di prodotti e processi di produzione ed alle attività di design e innovazione estetica; v) viene prorogato il credito formazione 4.0 con una ridefinizione delle aliquote dell’agevolazione e dell’ambito di applicazione (sono considerate ammissibili anche le attività commissionate ad istituti tecnici superiori); vi) viene ripristinata l’agevolazione ACE e abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti; vii) viene modificata la tassazione dei veicoli aziendali sulla base delle emissioni di CO2 del veicolo; viii) viene prorogata la disciplina dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore dal regime d’impresa sulla falsariga delle disposizioni applicate nei precedenti anni; ix) viene modificato il regime forfetario con la reintroduzione di alcune limitazioni al suo utilizzo con particolare riferimento all’utilizzo del lavoro ed al contemporaneo svolgimento di attività di lavoro subordinato o parasubordinato.

 

 

Premessa

Con legge n. 160 del 27.12.2019, meglio conosciuta come “Finanziaria 2020” il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, introducendo alcune nuove agevolazioni rispetto a quelle applicate fino al 2019.

 

A titolo esemplificativo, si segnala la sostituzione del maxi/iper ammortamento con un nuovo beneficio fiscale in materia di investimenti, nonché la sostituzione del credito d’imposta R&S con un nuovo credito d’imposta sulle attività innovative applicabile, tra le altre cose, anche alle innovazioni di processo, di prodotto, ed alle attività di design.

 

Con riferimento ai benefici prorogati, si segnala la proroga alle spese sostenute nel 2020 del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, originariamente applicabile fino allo scorso 31.12.2019, alle medesime condizioni previste nel periodo antecedente alla proroga. Viene prorogata, inoltre, la disciplina della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, oltre a quella dei beni aziendali.

 

In materia di agevolazioni sugli investimenti, viene prevista la reintroduzione dell’ACE e la contestuale abrogazione degli incentivi in materia di reinvestimento degli utili.

 

Si segnala che, anche per l’anno in corso, sono state sterilizzate le aliquote IVA, che verranno incrementate al 25% dal 2021 e al 26,5% dall’anno successivo.

 

Le novità previste dalla legge Finanziaria 2020

 

Aliquote IVA Viene prevista la sterilizzazione delle aliquote IVA del 10% e del 22%. In assenza di ulteriori interventi, l’aliquota IVA del 10% passerà al 12% a decorrere dal 2021, mentre quella del 22% passerà al 25% dal 2021 ed al 26,5% dal 2022.

 

Regime forfetario Con l’articolo 1, comma 691, della legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del c.d. “regime forfettario”, restringendo i requisiti di accesso e mantenimento del regime e lasciando intatte le restanti disposizioni dell’istituto.

 

Tra le principali modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2020 applicabili a partire dal 01.01.2020 segnaliamo le seguenti: i) viene introdotto un limite relativo alle spese per lavoro di 20.000 euro; ii) viene prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro; iii) viene incentivato l’uso della fattura elettronica attraverso la riduzione di un anno dal termine di decadenza dell’attività di accertamento; iv) viene prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento e la determinazione delle deduzioni, delle detrazioni o di altri benefici, anche di natura tributaria.

 

Con riferimento alla restante disciplina, invece, non si devono segnalare modifiche sostanziali: i contribuenti potranno continuare ad applicare un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove iniziative) con un limite unico di ricavi pari a 65.000 euro (in un primo momento fissata in misura variabile tra i 30.000 ed i 65.000 euro).

 

Per effetto delle limitazioni e delle restrizioni introdotte con legge n.160/2019, in ogni caso, alcuni soggetti che hanno beneficiato del regime forfetario nel corso del 2019 dovranno tornare ad applicare il regime ordinario di tassazione. Segnaliamo che, contestualmente all’introduzione di tali limitazioni viene abrogato, con l’articolo 1 comma 692 della legge 160/2019 la c.d. “flat tax” di cui era prevista l’applicazione a decorrere dal 01.01.2020.

 

Fringe benefit veicoli azienali Viene ridefinita la tassazione relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2020:

1.      con riferimento ai contratti stipulati fino al 30.06.2020 viene confermata la tassazione del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI al netto della trattenuta al dipendente;

2.      con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 01.07.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia a seconda alla classe di inquinamento del veicolo (dal 25 al 60%).

 

TASSAZIONE CONTRATTI DAL 01.07.2020
Emissioni Percentuale di tassazione
Fino a 60 g/km 25%
Da 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Da 160 g/km fino a 190 g/km 40% (50% nel 2021)
Superiore a 190 g/km 50% (60% nel 2021)

 

Buoni pasto aziendali Viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino a 4 euro giornalieri, aumentati a 8 euro giornalieri nel caso in cui le prestazioni sostitutive siano rese in forma elettronica.

 

Viene confermata, inoltre, la detassazione della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate e delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri, a strutture lavorative di carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture e servizi di ristorazione, fino ad un importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

 

Credito d’imposta Ricerca e attività innovative Con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative.

 

Contestualmente all’introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all’anno 2019.

 

Per l’effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n. 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall’anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla legge n. 160/2019 (meno intenso ma con un ambito di applicazione più esteso).

 

Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Il beneficio spettante varia a seconda dell’attività svolta: i) per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta spetta in misura pari al 12% delle spese ammesse e nel limite massimo di 3 milioni di euro; ii) per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iii) per l’innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologia o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iv) per le attività innovative il credito spetta nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

 

Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene prevista la possibilità (da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di rideterminare il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati alla data del 01.01.2020.

 

Entro il 30.06.2020 gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia ed al versamento dell’imposta sostitutiva (pari all’11% sia per i terreni, sia le partecipazioni – qualificate o meno).

 

Rivalutazione dei beni d’impresa Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

 

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria (il saldo attivo va imputato al capitale o in un’apposita riserva in sospensione d’imposta, affrancabile con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%).

 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione.

 

La rivalutazione viene riconosciuta con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

 

Con riferimento ai versamenti, la legge n. 160/2019 ha previsto il pagamento in tre rate di pari importo per importi fino a 3.000 euro, con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES. Per gli importi superiori a 3.000 euro, invece, viene previsto il pagamento di 6 rate di pari importo con scadenza fissata entro il termine previsto per il saldo IRES e per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES.

 

Tassazione plusvalenza cessione immobili L’aliquota dell’imposta sostitutiva, alternativa alla tassazione ordinaria, da applicare in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (compresi terreni edificabili) viene aumentata dal 20 al 26%.

 

Bonus edicole Con riferimento al bonus edicole, viene prevista la sua estensione per l’anno 2020 agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche se l’attività non costituisce unico punto di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.

 

Unificazione IMU e TASI A decorrere dal 2020 viene soppressa l’imposta unica Comunale, fatta eccezione per la TARI, mentre IMU e TASI vengono unificate nella “nuova IMU” che ricalca, a livello sostanziale, la precedente disciplina dell’imposta. A differenza della precedente, la nuova disciplina:

1.      non prevede l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da italiani non residenti ed iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi stati di residenza;

2.      Viene prevista l’esenzione degli immobili accatastati da E/1 a E/9 e degli immobili con destinazione ad usi culturali, oltre agli immobili ad uso esclusivo di culto e posseduti o utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno ad oggetto l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia e immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca ed altro ancora;

3.      per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 si applica un’aliquota del 0,5% (che il comune può aumentare o diminuire dello 0,1%) ed una detrazione di 200 euro;

4.      l’aliquota base è pari allo 0,86%, ed i comuni potranno incrementarla fino al 1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.

 

Deducibilità IMU Viene confermata la deduzione dell’IMU nella misura del 50% sugli immobili strumentali a favore di imprese e lavoratori autonomi per l’anno 2019.

 

Per il 2020-2021 l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 60%, mentre dal 2022 è integralmente deducibile ai fini del reddito d’impresa.

 

Dichiarazione IMU La dichiarazione della nuova IMU va presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.

 

In caso di omessa presentazione trova applicazione una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

 

Estensione IVIE / IVAFE A decorrere dal 2020 l’IVIE e l’IVAFE viene estesa agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate che detengono anche indirettamente immobili e attività finanziarie all’estero.

 

Recupero edilizio / risparmio energetico Anche per il 2020 è stata prevista la proroga delle detrazioni maggiorate sugli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico. Con riferimento, innanzitutto, alle detrazioni sul recupero edilizio, non si devono segnalare particolari innovazioni: le previgenti disposizioni (detrazione maggiorata al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro) vengono prorogate alle spese sostenute fino al prossimo 31.12.2020.

 

Allo stesso modo viene confermata, alle stesse condizioni degli anni precedenti, l’agevolazione sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici relativamente alle spese effettuate fino al 31.12.2020.

 

In materia di risparmio energetico, vengono prorogate le disposizioni alle medesime condizioni previste per l’anno precedente (viene confermata al 50% l’aliquota relativa agli interventi che comprendono l’acquisto e posa di finestre comprensive di infissi, schermature solari, climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse e caldaie a condensazione). Si segnala inoltre la proroga del “bonus verde” per tutto il 2020 nei medesimi limiti previsti per gli anni precedenti.

 

Sconto in fattura alternativo a detrazione Viene introdotta una limitazione alla disciplina dello sconto in fattura alternativo alla detrazione spettante per i lavori di risparmio energetico ed antisismici.

 

Per effetto di quanto previsto dalla legge Finanziaria 2020, lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solamente per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, e sono con riferimento agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a 200.000 euro.

 

Tale disposizione trova applicazione a partire dal 01.01.2020.

 

Bonus facciate Viene introdotta una nuova detrazione, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B di cui al DM 1444/368

 

La detrazione non prevede un massimale di spesa e viene ripartita in 10 quote annuali.

 

Credito d’imposta sicurezza immobili Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene introdotto un credito d’imposta per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale e continuo.

 

Le disposizioni attuative dell’incentivo verranno rese note dal MEF.

 

Formazione 4.0 Con l’articolo 1 commi da 210 a 217 della legge Finanziaria 2020, il legislatore ha previsto la proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

 

Le disposizioni della legge Finanziaria 2020 hanno previsto, tra le altre cose la rideterminazione del beneficio spettante, ora concesso nelle seguenti misure: i) per le piccole imprese nella misura del 50% con un massimale di 300.000 euro; ii) per le medie imprese nella misura del 40% con un massimale di 250.000 euro; iii) per le grandi imprese nella misura del 30% con un massimale di 250.000 euro. Le aliquote sopra indicate possono essere derogate nel caso in cui i beneficiari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. In tal caso, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, il beneficio spetta nella misura del 60%. Tra le altre novità segnaliamo inoltre: i) la possibilità di commissionare le attività di formazione anche agli istituti superiori; ii) viene previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo al fine di verificare e monitorare l’efficacia della misura.

 

Ricordiamo che l’incentivo introdotto con legge n. 205/2017 era già stato prorogato in precedenza ad opera della legge n. 145 del 30.12.2018, con cui il legislatore ha modificato l’importo originariamente spettante del beneficio. Con decreto del 04.05.2018 il Ministero dello Sviluppo ha fornito le disposizioni attuative dell’incentivo, specificando maggiormente i soggetti beneficiari, le esclusioni, le attività e le spese ammissibili, la misura del credito e gli obblighi documentali.

 

Con la circolare n. 412088 del 03.12.2018, invece, il Ministero ha fornito precisazioni sull’applicazione del beneficio, chiarendo che è possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano svolte e organizzate tramite “e-learning”, ovvero attraverso corsi e lezioni online.

 

Credito d’imposta industria 4.0 In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 (fino al 30.06.2021 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

 

L’incentivo spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni, fatta eccezione per le imprese in difficoltà o destinatarie di sanzioni interdittive.

 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatta eccezione per i veicoli di cui all’articolo 164 comma 1 TUIR, fabbricati, costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energia, acqua e trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione acque e alcuni beni specificamente individuati (materiale rotabile, ferroviero e tramviario, aereo completo di equipaggiamento, condotte dorsali per trasporto a grande distanze dei giacimenti ecc.).

 

I beni sono incentivati nelle seguenti misure:

 

BENI AGEVOLATI
Tipologia Limiti Importo incentivo
Beni indicati dalla tabella A finanziaria 2017 Investimenti fino a 2,5 milioni 40%
Investimenti fino a 10 milioni 20%
Beni indicati dalla tabella B finanziaria 2017 Limite investimenti 700.000 euro 15%
Altri beni non indicati nelle tabelle Limite investimenti 2.000.000 euro 6%

 

Il credito non può essere ceduto o trasferito, non è tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

 

Cedolare secca Con riferimento al regime della cedolare secca:

1.      viene confermata la riduzione dell’aliquota al 10% per le locazioni a canone concordato;

2.      non viene prorogata, invece, la cedolare secca sugli immobili commerciali.

 

Pagamenti elettronici Viene confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici.

 

Le disposizioni attuative di tale previsione sono rimesse ad in decreto MEF.

 

Credito d’imposta mezzogiorno Con l’articolo 1, comma 319, legge n 160 del 27.12.2019 il legislatore ha disposto la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno fino al 2020. Coloro che sono interessati al beneficio, quindi, potranno fruire dell’agevolazione anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020.

 

In mancanza di tale proroga, il beneficio resterebbe limitato alle spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.12.2019. Rispetto alla disciplina sostanziale, non si devono segnalare particolari modifiche: coloro che intendono acquisire beni strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, ecc.) da destinare a strutture produttive ubicate nel mezzogiorno (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) possono beneficiare di un incentivo che varia a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’azienda.

 

In particolare: i) per le regioni Molise ed Abruzzo l’incentivo varia dal 10 al 30% delle spese ammesse a seconda delle dimensioni aziendali; ii) per tutte le restanti regioni l’incentivo varia dal 25 al 45% a seconda delle dimensioni aziendali. Con riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si ritiene che questi possano essere ritenuti validi anche con riferimento all’anno in corso.

 

Reintroduzione ACE Viene ripristinato l’incentivo ACE sugli investimenti in capitale e contestualmente abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti, che prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata del 15%.

 

Coltivatori diretti e IAP Viene confermata l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari anche per l’anno 2020. Per il 2021, invece, l’esclusione è fissata al 50% dei redditi IRPEF.

 

Con riferimento al trattamento contributivo viene confermato l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore di coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 40 anni e iscritti nella previdenza agricola dal 01.01 al 31.12.2020.

 

Enoturismo e oleoturismo Le disposizioni in materia di enoturismo vengono ampliate all’oleoturismo, che comprende attività di visita, esposizione, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali.

 

Impianti per colture arboree Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

 

Investimenti in beni strumentali imprese agricole Viene istituito un apposito fondo per favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole connessi ad investimenti industria 4.0.

 

Commercio di piante in fiori Gli imprenditori agricoli florovivaisti che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura a favore di altri imprenditori agricoli florovivaisti, nel limite del 10% del volume d’affari, determinano il relativo reddito applicando un coefficiente del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.

 

Estromissione agevolata beni dell’imprenditore Con l’articolo 1, comma 690, la legge Finanziaria 2020 ha previsto la proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore. Grazie a tale istituto (in origine previsto dalla legge n. 208/2015), gli imprenditori potranno nuovamente estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali applicando un’imposta sostitutiva dell’8% su eventuali plusvalenze. Il regime agevolato si applica alle esclusioni del patrimonio poste in essere dal 01.01 al 31.05.2020 con riferimento a beni posseduti dal 31.10.2019.

Ricordiamo che, in precedenza, il legislatore aveva reintrodotto la procedura di estromissione con l’articolo 1, comma 66 della legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge Finanziaria 2019). Con circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul regime agevolato. Tra i chiarimenti più rilevanti (applicabili anche all’anno 2020 salvo diversa indicazione) segnaliamo i seguenti: i) la concessione in affitto o in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale in data antecedente al periodo di validità dell’estromissione agevolata non consente l’esercizio dell’opzione; ii) la facoltà di estromissione compete all’erede dell’imprenditore deceduto purché sia stata proseguita l’attività; iii) il regime agevolato si perfeziona con l’indicazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi (l’omesso o il ritardato versamento non comporta la rettifica del regime).

 

La misura è stata riproposta senza modifiche sostanziali rispetto a quella prevista originariamente dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente prorogata al 2017 con la legge n.232 del 11.12.2016 ed al 2019 con legge n.145/2018.

 

Ora, con l’articolo 1, comma 690 della legge Finanziaria 2020, viene prevista la sua applicazione per il periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2020 Qualora siano state rispettate tutte le condizioni, l’estromissione esplica i suoi effetti a partire dal 01.01.2020.

 

Sport bonus Viene prorogato il credito d’imposta “sport bonus” all’anno 2020. Come noto, l’incentivo riconosce a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro.

 

Bonus bebè Viene riconosciuto un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 01.01 al 31.12.2020 fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, l’importo dell’assegno varia a seconda del parametro ISEE di riferimento:

 

BONUS BEBE
Parametro ISEE Importo assegno
Pari o inferiore a 7.000 euro Euro 1.920.
Da 7.001 a 40.000 Euro 1.440.
Da 40.001 Euro 960.
L’importo è aumentato del 20% nel caso di figlio successivo al primo.

 

Bonus asili nido Viene riconosciuto, a regime, il bonus per gli asili nido, che consiste in un buono di 1.500 euro a base annua e parametrato a 11 mensilità per il pagamento di rette dell’asilo nido pubblico o privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni.

 

A partire dal 2020 il bonus è incrementato di 1.500 euro per i nuclei con valore ISEE pari o inferiore a 25.000 euro e di 1.000 per i valori ISEE compresi tra 25.001 e 40.000 euro.

 

Esenzione canone RAI A decorrere dal 2020 viene riconosciuta un’esenzione dal canone rai ai soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito non superiore a 8.000 euro e non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio.

 

Conservatori di musica A decorrere dal 2021 viene riconosciuta una detrazione di importo non superiore a 1.000 euro per le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una PA.

 

Bonus cultura 18enni Viene confermato per il 2020 il bonus cultura a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni.
Sabatini ter Viene prevista la proroga per il periodo 2020-2025 dell’incentivi Sabatini ter prevista dall’articolo 2 del DL n. 69/2013, che consente l’erogazione a favore di PMI di un contributo a copertura degli interessi relativi ai finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

 

Rinnovo parco veicolare In sede di rinnovo viene previsto per il 2020 un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto e ridurre gli effetti climalteranti.

 

L’agevolazione si riferisce agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 30.09.2020 finalizzati alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro 4 adibiti al trasporto di passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente e servizi automobilistici di competenza statale di categoria M2/M3.

 

Il beneficio vien concesso in caso di contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi adibiti ai predetti servizi di trasporto a trazione alternativa, elettrica, ibrida o motorizzazione termica euro 6.

 

Qualora sussistano tutti i requisiti per la concessione del beneficio viene concesso un contributo compreso tra 4.000 e 40.000 euro per ciascun veicolo, secondo i criteri stabiliti con apposito atto dal MIT.

 

Sgravio contributivo assunzioni Con legge Finanziaria 2020, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di incentivi sulle assunzioni prorogando ed accorpando gli incentivi ad oggi previsti dal nostro ordinamento. Con l’articolo 1, comma 10, in particolare il legislatore ha previsto: i) la proroga al 2020 del periodo entro cui viene concessa la possibilità di applicare lo sgravio di cui alla legge n. 205/2017 ai lavoratori under 35 (in precedenza 2018); ii) l’abrogazione e l’accorpamento dell’incentivo previsto dall’articolo 3 del DL 87/2018, del tutto speculare a quello previsto dalla legge n. 205/2017.

 

Come noto, l’articolo 1, commi da 100 a 108 e 114 della legge n. 205 del 2712.2017 ha introdotto un’agevolazione sull’assunzione a tempo indeterminato di giovani. A differenza di quanto previsto nelle precedenti versioni degli incentivi sull’assunzione, l’agevolazione ha carattere stabile e trova applicazione con riferimento alle assunzioni (o alle stabilizzazioni) effettuate a decorrere dal 01.01.2018. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’incentivo consiste in uno sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (potenziata al 100% in caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro).

 

In questo frangente è stato successivamente introdotto un incentivo sulle assunzioni stabili, del tutto identico a quello previsto dalla legge n. 205/2017, che prevedeva la possibilità di applicare il beneficio anche alle assunzioni di under 35 operate nel 2019. Con l’articolo 1, comma 10 e 11, la legge Finanziaria 2020, il legislatore riunisce i due incentivi rendendo applicabile la deroga prevista a favore dei lavoratori under 35 a tutto il 2020. Vengono per inoltre modificati i richiami di legge riferiti alle assunzioni operate Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (che possono beneficiare di un incentivo potenziato al 100%) ed all’incentivo potenziato in caso di assunzione di “giovani eccellenze”.

 

Detrazioni Con riferimento alle detrazioni, viene prevista la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito del contribuente. Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di fruire per intero della detrazione per i contribuenti con reddito non superiore a 120.000 euro, mentre la detrazione viene proporzionalmente ridotta per i redditi superiori a 120.000 fino a 240.000 euro. La riduzione non si applica alle spese sanitarie, alla detrazione collegate all’acquisto dell’abitazione principale ed a quelle collegate ai prestiti agrari.

 

Ø  (240.000 – reddito) / 120.000

 

Con riferimento alle spese veterinarie, viene innalzato il limite massimo di spesa da 387,34 a 500 euro.

 

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti viene previsto che la detrazione IRPEF sugli oneri di cui all’articolo 15 TUIR viene riconosciuta nel caso in cui la spesa sia sostenuta mediante strumenti tracciabili, fatta eccezione per le spese sanitarie.

 

Accertamenti esecutivi enti locali Dal 01.01.2020 viene estesa al settore degli enti locali la disciplina degli accertamenti esecutivi. Viene prevista, in particolare, l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli enti locali e delle entrate patrimoniali degli stessi. Di conseguenza, l’avviso di accertamento ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione dell’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, della natura di titolo esecutivo dell’atto notificato e del soggetto che procederà all’esecuzione forzata ed alla riscossione delle somme.

 

Per gli importi fino a 10.000 euro l’Ente, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

 

Viene inoltre prevista la possibilità di ripartire le somme dovute fino ad un massimo di 72 rate, nei limiti indicati in tabella:

 

DILAZIONE DELLE SOMME
Importi Rate
Fino a 100 euro -
Da 100 a 500 euro Fino a 4 rate mensili
Da 500 a 3.000 euro Da 5 a 12 rate mensili
Da 3.000 a 6.000 euro Da 13 a 24 rate mensili
Da 6.000 a 20.000 euro Da 25 a 36 rate mensili
Somme superiori a 20.000 euro Da 37 a 72 rate mensili

 

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione (mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi).

 

Revisione web tax Viene modificata la disciplina della web tax, ovvero l’imposta che trova applicazione – a partire dal 01.01.2020 - agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni.

 

Sono esplicitamente esclusi dall’imposta i seguenti servizi:

1.      fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;

2.      fornitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore che non svolge funzioni da intermediario;

3.      messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire sistemi interbancari, piattaforme di negoziazione, attività di consultazione degli investimenti, sedi di negoziazione all’ingrosso ed altro ancora;

4.      cessione di dati;

5.      svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas o certificati ambientali e carburanti.

 

L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno ed il versamento va effettuato entro il 16.02 dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Differimento quote ammortamento Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e ad altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate non ancora dedotte sono deducibili come di seguito:

 

QUOTE AMMORTAMENTO
Periodo di riferimento Deducibilità
2019 5%
2020 3%
2021 10%
2022-2027 12%
2028-2029 5%

 

Con la finanziaria 2020 viene confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

 

PREU La legge Finanziaria modifica le aliquote del PREU nei termini che seguono:

 

NUOVE ALIQUOTE PREU
Periodi Apparecchi art. 110 comma 6 lettera a TULPS Apparecchi art. 110 comma 6 lettera b TULPS
Dal 01.01 al 31.12.2020 23,85% 8,5%

 

Dal 01.01.2021 24% 8,6%

 

Contestualmente viene prevista la riduzione della percentuale delle somme giocate destinate alle vincite al 65% per gli AWP, e all’83% per le VLT. Dal 15.01.2020 il prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui alla lettera a dell’articolo 110 TULPS è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedente i 200 euro.

 

Dal 01.03.2020 la quota delle vincite eccedente i 500 euro conseguita con enalotto, superstar, cinci per la vita e “sivincetutto SuperEnalotto” è fissato al 20%.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 3 - Imposta di bollo 4° trimestre

Imposta di bollo fattura elettronica: scadenza il 20 Gennaio per il quarto trimestre 2019. Pagamento e novità per l’anno 2020.

 

La presente per ricordare che scade lunedì 20 gennaio 2020 il termine per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno, cioè nel periodo ottobre-dicembre 2019. Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. Per approfondimenti si rimanda alla ns. circolare n. 23 del 12 Aprile 2019. 

In generale, il pagamento dell'imposta di bollo del quarto trimestre 2019 in scadenza il 20 gennaio, può essere effettuato nei seguenti modi:

  1. mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale,
  2. utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. Per le modalità si rimanda alla nscircolare n. 23 del 12 Aprile 2019.

Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Imposta di bollo fatture elettroniche 2020: modifiche nel Decreto fiscale

La scadenza del 20 gennaio segna la fine della periodicità trimestrale di pagamento, almeno per una grossa fetta di titolari di partita IVA.

Il Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha infatti previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Si creano due diversi calendari, con un piano di scadenze differenziato in base all’importo dell’imposta dovuta:

Bollo fattura elettronica 2020 Scadenza trimestrale Scadenza semestrale
Fatture I trimestre 20 aprile
Fatture II trimestre 20 luglio 16 giugno (primo semestre)
Fatture III trimestre 20 ottobre
Fatture IV trimestre 20 gennaio 16 dicembre (secondo semestre)

Omesso o tardivo versamento imposta di bollo, iscrizione a ruolo entro 30 giorni

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020 riguardano anche la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Nel caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, sanzioni ed interessi.

Nel caso di mancato pagamento da parte del contribuente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso delle Entrate, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Cartelle sprint per i contribuenti che non pagano l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, anche in merito all’importo dovuto per il quarto trimestre 2019: la novità è in vigore dal 27 ottobre 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 2 - Novità dichiarazioni d'intento 2020

DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2020

Il Decreto Crescita del 30 aprile 2019, n.34, ha introdotto alcune “semplificazioni” in materia di dichiarazioni di intento, ma ha altresì inasprito il regime sanzionatorio.

 

Due importanti modifiche, quindi, in merito alla presentazione delle dichiarazioni di intento:

Ø dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di porre in essere tali adempimenti;

Øè prevista l’applicazione della sanzione proporzionale (e non più fissa) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.

 

Si riepilogano di seguito gli adempimenti attuali e in vigore fino al 31 dicembre 2019 sia per l’esportatore abituale che per il fornitore.

L’esportatore doveva porre in essere i seguenti adempimenti:

Ø inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);

Ø inviare copia della stessa al fornitore assieme alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

Ø annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore;

Ø compilare il quadro VC della dichiarazione Iva, al fine di monitorare il mantenimento dello status di esportate e per dichiarare gli acquisti in sospensione di Iva, mese per mese, senza “splafonare”.

 

Il fornitore, ricevuti i suddetti documenti, doveva

Ø eseguire il riscontro telematico sul sito dell’Agenzia, verificando l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;

Ø numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro;

Ø indicare nel quadro VI della Dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

 

Dal 1° gennaio 2020, quindi, in seguito alle semplificazioni previste, gli adempimenti saranno i seguenti:

L’esportatore:

Ø non avrà più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate:

Ø non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri;

Ø avrà solo l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà l’apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

(La nuova disposizione prevede che con un successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate detterà le modalità operative di attuazione. In pratica, il provvedimento dovrà chiarire in che modo l’esportatore abituale dovrà comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento al fornitore);

 

Il fornitore:

Ø non dovrà più provvedere a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri;

Ø dovrà riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse;

Ø dovrà provvedere ad indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse in regime di non imponibilità art.8, 1° comma lett.c, Dpr 633/72 (nel caso di importazioni, invece, gli estremi di protocollo dovranno essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale).

 

E’ previsto, a conferma della risoluzione del 13 aprile 2015, n.38/E, che la dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni senza che le stesse debbano avvenire necessariamente tra le stesse parti.

 

Inasprimento delle sanzioni

Sempre dal 1° gennaio 2020, alla semplificazione negli adempimenti è stato inserito un inasprimento sanzionatorio.

In particolare, è prevista una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della lettera d’intento.

 

In pratica si passerà, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica di presentazione della dichiarazione d’intento, da una sanzione fissa da € 250 a € 2.000 ad una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.

 

In attesa di ulteriori interpretazioni ufficiali, gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

 

  Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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