CIRCOLARE n. 41 -Le principali novità fiscali del D.L. 104-20
Le principali novità fiscali del D.L. 104/2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, ha introdotto nuove disposizioni collegate all'emergenza COVID-19. Tra le misure fiscali di maggior interesse, che interessano le imprese, si segnalano le seguenti: i) l'ulteriore rateizzazione del 50% delle somme relative a versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. "Decreto Rilancio" (vedi ns. circolare n. 40) ; ii) la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020; iii) l'introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti in centri storici con turisti esteri; iv) la proroga al 31.1.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI; v) l'introduzione di un "bonus pubblicità" per gli investimenti nel settore sportivo; vi) il rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese; vii) la proroga moratoria per le PMI; viii) l'introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d'impresa / partecipazioni (con possibile rilevanza fiscale meno "costosa" rispetto alle precedenti). |
Premessa |
Il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, ha introdotto nuove disposizioni collegate all'emergenza COVID-19. Tra le misure di maggior interesse che interessano le imprese si segnalano le seguenti.
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58) |
E’ previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. |
Calo del fatturato |
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM. |
Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011.
Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. |
L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Irrilevanza fiscale |
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici (art. 59) |
Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Calo del fatturato |
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Determinazione del contributo |
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
à 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; à 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; à 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni. |
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 25 co. 7 - 14 del DL 34/2020 convertito. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. |
Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del DL “Agosto”.
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (art. 60) |
Sono stanziate nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:
- finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. “Nuova Sabatini” - art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
- finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020;
- interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è in-crementata a 300 milioni di euro per il 2020;
- contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mer-cati finanziari e dei capitali (art. 1 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
- agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
- aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della 27.12.2019 n. 160.
Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese - Deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà (art. 62) |
In deroga all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020, conv. L. 77/202025, gli aiuti di cui agli artt. 54 - 60 del DL 34/2020, conv. L. 77/202026, possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure,
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure,
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Fondo centrale garanzia PMI - Enti non commerciali (art. 64 co. 3) |
Con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.
La formulazione precedente della norma, invece, limitava l’accesso al predetto fondo sotto due profili:
è da un lato, menzionando i soli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, circostanza che determinava l’esclusione dalla misura di quegli enti non commerciali, diversi da ONLUS, ODV e APS, che non risultano iscritti in specifici registri, ma che comunque svolgono attività di interesse generale (come le fondazioni prive della qualifica di ONLUS)28 è dall’altro, richiedendo l’esercizio di attività d’impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento. |
Proroga moratoria per le PMI (art. 65) |
Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione:
- previsti all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
- previsti all’art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 DL 18/2020.
È, inoltre, stabilito che:
- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall’art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 - modificato e integrato ai sensi della presente disposizione - il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorra dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come novellato dalla presente disposizione. L’art. 65 del DL 104/2020 opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE30
Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo - Modifiche (art. 77 co. 1 lett. a) e b) |
Sono apportate alcune modifiche all’art. 28 del DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.
Strutture termali |
Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali (modifica all’art. 28 co. 3 del DL 34/2020).
Proroga dell’agevolazione |
Il credito d’imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali). Con una modifica all’art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che:
- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Misure urgenti per il settore turistico (art. 77 co. 2) |
La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, sia prorogata fino al 31.3.2021.
Abolizione seconda rata IMU per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri (art. 78) |
Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivi-tà ivi esercitate.
Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020. |
Per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l’art. 177 del DL 34/2020 convertito aveva già previsto l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri |
Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano an-che gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Reintroduzione per il 2020 e 2021 (art. 79) |
Viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/201440. Il credito d’imposta spetta anche a:
- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature neces-sarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all’aria aperta.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019). |
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione soste-nute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019).
Modalità di utilizzo |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014).
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81) |
Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Investimento agevolabile |
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/9141. |
Determinazione dell’agevolazione |
Il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. |
Modalità di utilizzo |
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. |
Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta, ecc.).
Incremento fondo per l’autotrasporto (art. 84 co. 1) |
La dotazione finanziaria del fondo di cui all’art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all’art. 1 co. 106 della L. 266/2005. |
Fondo per settore trasporto di persone con autobus non soggetti a servizio pubblico (art. 85) |
Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epide-miologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020:
- destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del DLgs. 21.11.2005 n. 285 ovvero sulla base di autorizzazioni regionali;
- in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo 23.2.2020 - 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
Tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. |
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari - Incremento del tetto massimo di spesa (art. 96 co. 1) |
Vengono incrementati i fondi stanziati per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per il 2020.
In particolare, all’art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017 convertito, come modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni);
- il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoni-che locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
- il fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è incrementato di 57,5 milioni (in luogo dei precedenti 32,5).
Credito d’imposta per l’acquisto carta dei giornali - Incremento della misura (art. 96 co. 2) |
Viene modificata la misura del credito d’imposta per l’acquisto della carta per giornali di cui all’art. 188 del DL 34/2020 convertito.
Per l’anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% (in luogo del precedente 8%) della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 30 milioni (in luogo del precedente limite di 24 milioni).
Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici - Modifiche (art. 96 co. 3 - 6) |
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al DLgs. 15.5.2017 n. 70. Tra le modifiche per l’anno di contribuzione 2020, si segnalano le seguenti:
- tra i requisiti per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 25% (in luogo del precedente 30%) delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 15% (in luogo del precedente 20%) delle copie annue distribuite, per le testate nazionali (art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 70/2017);
- qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 8 del DLgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale. |
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (art. 97) |
Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito.
In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate men-sili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. |
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98) |
Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Soggetti beneficiari |
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Atteso il rinvio operato all’art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-voratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancor-ché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’atti-vità, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
è i soci di società di persone; è i collaboratori di imprese familiari; è i coniugi che gestiscono aziende coniugali; è i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. profes-sionisti con studio associato); è i soci di società di capitali “trasparenti”. |
Requisito del calo del fatturato |
La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sospensione dei termini di riscossione (art. 99) |
Viene modificato l’art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell’ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020).
Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020. |
La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Per come è formulato l’art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Va però detto che, secondo la censurabile interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) del-l’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.
Dilazione delle somme iscritte a ruolo |
Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.
Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci. |
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni |
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all’8.3.2020. |
Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga) |
Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020. Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.
Rivalutazione dei beni per le cooperative agricole - Eliminazione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 106) |
Il decreto interviene sull’art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole. Possono beneficiare della rivalutazione gratuita le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
I beni rivalutabili sono quelli indicati nell’art. 1 co. 696 della L. 160/2019, ovvero i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. |
In particolare, la rivalutazione deve:
- riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Il beneficio consiste nella possibilità di eseguire la rivalutazione, fino a concorrenza delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell’art. 84 del TUIR, senza assolvimento di imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare.
Autorizzazione da parte della Commissione Europea - Eliminazione |
In origine, il co. 3 dell’art. 136-bis del DL 34/2020 convertito prevedeva che questa la disciplina fosse subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il DL “Agosto” ha sostituito questa previsione, stabilendo che la rivalutazione in argomento si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni”. |
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107) |
Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020) senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Aliquote IMU - Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 108) |
Modificando il co. 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 viene riscritta la disposizione che prevede, a decorrere dall’anno 2020, che i Comuni possano deliberare un aumento dell’aliquota massima dell’IMU dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019
Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio - Proroga (art. 109) |
Sono prorogate le agevolazioni per gli esercizi pubblici che erano state precedentemente introdotte dall’art. 181 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”). Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).
Dall’1.5.2020 al 31.12.2020, non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via tele-matica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010. |
Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.
Nuova rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110) |
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea). |
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. |
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. |
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11,13,14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali. |
Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - Incremento del limite di esclusione da tassazione (art. 112) |
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 41 - LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL D.L. 104/20
CIRCOLARE n. 40 - Decreto agosto - ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Decreto agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi al 16 settembre
I contributi e le ritenute fiscali sospese, a seguito dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi nella misura del 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero, mediante rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. Il restante 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere versato, senza applicazione di interessi e sanzioni, fino ad un massimo di 24 rate a decorrere dal 16 gennaio 2021.
Tale disposizione, contenuta nel Decreto Agosto, non ha ancora avuto seguito negli applicativi degli Istituti previdenziali ed assicurativi. Difatti, la procedura rilasciata nel messaggio INPS 20 luglio 2020, n. 2871, non è ancora stata aggiornata con le disposizioni contenute nell'art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.
Allo stesso modo, l'Istituto assicurativo non ha fornito ulteriori indicazioni se non quelle contenute nella Circolare 18 maggio 2020, n. 21.
Per quanto concerne i versamenti previdenziali oggetto di sospensione, si rammenta che, l'importo della singola rata, non potrà essere inferiore ad euro 50,00 per ciascuna gestione.
Oltre alle sospensive relative ai contributi previdenziali ed assicurativi, le imprese dovranno procedere, nelle medesime modalità, al versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, nonché delle trattenute per l'addizionale regionale e comunale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 40 - DECRETO AGOSTO ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
CIRCOLARE n. 39 - Credito d'imposta per sanificazione, ambienti di lavoro e bonus pubblicità 2020
Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e bonus pubblicità 2020 - Disposizioni attuative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
1 PREMESSA
Nel corso del mese di luglio, sono stati pubblicati, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
il provvedimento, i modelli e le istruzioni per usufruire dei due crediti di imposta introdotti dagli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) , rispettivamente:
- un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti.
2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione spetta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei) ;
**(vedi elenco codici ATECO in calce alla circolare)
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
2.2 AMBITO OGGETTIVO
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
2.3 AMBITO TEMPORALE
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo
pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
2.4 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020,
per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
2.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20.7.2020 al 30.11.2021;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della
comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).
2.6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento
delle spese, può essere:
- utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve
essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- in ogni caso, a decorrere dall’1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
2.7 RILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
2.8 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
3.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo).
3.2 AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l’altro chiarito che:
- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto
l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,
l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
3.3 AMBITO TEMPORALE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
3.4 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
3.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE
N:B. Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
3.6 AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.
3.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
3.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:
- rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
- rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate non si è fermata neppure nel periodo clou dell'estate, ed il 20 agosto è stata pubblicata la corposa circolare n. 25/E, contenente una serie di importanti precisazioni sulle agevolazioni introdotte dal decreto Rilancio.
Per quel che concerne il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro, le novità sono due:
- gli operatori professionisti della sanificazione (o le imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovranno predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19, o ulteriori protocolli anche a carattere territoriale;
- l'ordinaria attività di pulizia dei condizionatori non rientra tra quelle di sanificazione. Sono invece ammissibili al credito d'imposta le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricilcolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Due chiarimenti specifici e pubblicati in extremis, che bisognerà però tenere bene a mente nella fase di compilazione della domanda per l'accesso al bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
4 CREDITO D’IMPOSTA PER BONUS PUBBLICITA’ 2020: REQUISITI, SCADENZA E DOMANDE
Dal 1° settembre si apre la finestra temporale per l’invio della nuova comunicazione degli investimenti pubblicitari, dopo le novità introdotte dal decreto Rilancio
Il decreto Rilancio ha apportato importanti modifiche alla normativa del bonus pubblicità, allargando le maglie dei requisiti.
Il modulo per effettuare la domanda è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 28 agosto, insieme alle istruzioni per la compilazione.
I fondi a disposizione, però, non sono molti: solo 40 milioni di euro per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 20 milioni di euro per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Vediamo quindi quali sono le ultime novità sul bonus pubblicità, quali sono i requisiti e le scadenze da rispettare per vedere andare a buon fine la propria domanda.
Bonus pubblicità 2020: novità sui requisiti dei beneficiari e scadenza
Il bonus pubblicità è un credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali istituito nel 2018 per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali su:
- stampa quotidiana e periodica cartacea e online;
- emittenti televisive locali;
- emittenti radiofoniche locali.
Nel 2020 c'è un'importante novità introdotta dal decreto Rilancio: viene meno il requisito dell'aumento dell'1% degli investimenti pubblicitari realizzati tra quest'anno e il 2019 sugli stessi mezzi d'informazione.
Ma le novità introdotte dal decreto-legge del 19 maggio riguardano anche l'entità del credito d'imposta, che è pari al 50% del valore totale degli investimenti effettuati nel 2020 (sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”).
Inoltre, il bonus potrà essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Bonus pubblicità 2020: modulo e istruzioni per fare domanda
L'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta è dal 1° settembre, con scadenza al 30 settembre 2020.
Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- la suddetta comunicazione, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti necessari.
Il credito d'imposta riconosciuto -stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.
Il primo passo, dunque, è l'invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, da effettuare durante e non oltre il mese di settembre 2020.
La dichiarazione sostitutiva, invece, va inviata dal 1° al 31 gennaio 2021.
L'Agenzia delle Entrate specifica che le comunicazioni presentate nel marzo 2020 restano valide.
Bonus pubblicità 2020, i documenti da conservare
Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria chiarisce che al momento della domanda (tantomeno all'invio della dichiarazione sostitutiva) non deve essere allegato nessun documento.
Il richiedente, ovvero il soggetto beneficiario, deve conservare i seguenti documenti, da mostrare all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli:
- fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari);
- attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute.
Se invece la comunicazione telematica è stata trasmessa da un intermediario abilitato, i documenti da conservare sono:
- copia della comunicazione per l'accesso;
- copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente;
- copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
Lo studio, quale intermediario abilitato è a disposizione per il servizio di invio telematico del modulo di comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di protezione, scadente il 7 Settembre p.v., che alleghiamo e che se interessati preghiamo volerci consegnare compilato entro il 4 Settembre 2020 nonché per l’invio del modulo Bonus pubblicità 2020, che alleghiamo e che se interessati preghiamo consegnarci, compilato ai campi 2 e 6,entro il 20 settembre 2020
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
ALL 1 - .-Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di protezione
ALL. 2 - Modello di comunicazione per credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
**Elenco Codici ATECO 2007 dei soggetti beneficiari di cui al punto 2.1
Cod.
Ateco Denominazione
551000 Alberghi
552010 villaggi turistici
552020 ostelli della gioventù
552030 rifugi di montagna
552040 colonie marine e montane
552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 gestione di vagoni letto
559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 ristorazione con somministrazione
561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 gelaterie e pasticcerie
561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 ristorazione ambulante
561050 ristorazione su treni e navi
562100 catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 catering continuativo su base contrattuale
563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 attività di proiezione cinematografica
791100 attività delle agenzie di viaggio
791200 attività dei tour operator
799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000 organizzazione di convegni e fiere
900101 attività nel campo della recitazione
900109 altre rappresentazioni artistiche
900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 attività nel campo della regia
900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 attività di biblioteche ed archivi
910200 attività di musei
910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 parchi di divertimento e parchi tematici
932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 stabilimenti termali
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 39 - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, AMBIENTE DI LAVORO E BONUS PUBBLICITA' 2020
LINK ALLEGATO 1 ARTICOLO: ALLEGATO 1 CIRCOLARE 39
LINK ALLEGATO 2 ARTICOLO: ALLEGATO 2 CIRCOLARE 39
CIRCOLARE n. 38 - Comunicazione liquidazione IVA 2 trim 2020
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2020 AL 16 SETTEMBRE 2020
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 16 Settembre 2020 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2020, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 16 Settembre 2020, entro e non oltre il giorno 4 Settembre 2020 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre 2020.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2020.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2020 | 31 Maggio 2020 prorogata al 30 Giugno 2020 |
Aprile-Giugno 2019 | 16 Settembre 2020 |
Luglio-Settembre 2019 | 30 Novembre 2020 |
Ottobre-Dicembre 2019 | 1 Marzo 2021 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 38 - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 2 TRIM 2020
CIRCOLARE n. 37 -Credito di imposta Bonus POS
Dal 1 luglio credito d'imposta a negozianti su commissioni POS (BONUS POS)
A partire dal 1 luglio 2020 entra in vigore quanto stabilito dal DL 124/2019 in merito al BONUS POS.
Il bonus "Pos" consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate con i consumatori finali.
Gli esercenti arti e professioni che dal 1 luglio accetteranno pagamenti tramite:
- carte di debito
- carte di credito
- carte prepagate
- e altri strumenti tracciabili
usufruiranno di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni.
A norma dell’art 22 del Decreto Fiscale il credito d’imposta spetta a:
- esercenti attività di impresa
- esercenti arte e professioni
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020 a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Per le modalità di determinazione del bonus si fa riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020 (Prot. n. 181301/2020).
Tale provvedimento ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un apposito contratto per l'installazione del Pos.
A norma del suddetto provvedimento gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito inviando le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell'esercente,
- mese e anno di addebito,
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali,
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali,
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.
Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell’online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 37 - CREDITO DI IMPOSTA BONUS POS
CIRCOLARE n. 36 -Comunicazione ferie
Oggetto: C O M U N I C A Z I O N E
Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale
DAL 10/8/2020 AL 28/08/2020 COMPRESI
Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 36 - COMUNICAZIONE FERIE
CIRCOLARE n. 35 -Differiti i termini di pagamento delle imposte
Differiti i termini per il versamento delle imposte
Pubblicato ieri, 29 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, il D.P.C.M. 27.06.2020 che sposta dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. Come noto, è di conseguenza possibile versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti:
- soggetti che applicano gli Isa,
- soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa (es. inizio e cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività etc.) compresi i contribuenti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
- Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (pari a euro 5.164.569).
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).
La proroga era stata già annunciata, lo scorso 22 giugno, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 147.
Con il suddetto comunicato è stato precisato che la proroga, quest’anno, è stata ritenuta necessaria in considerazione dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività degli intermediari.
Se, rispetto agli anni precedenti, non si riscontrano elementi di novità, è tuttavia necessario ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso anche sui termini di versamento delle imposte.
Giova infatti sottolineare che, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno (“I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”).
Sarà conseguentemente possibile effettuare il versamento entro il 31 agosto, versando la maggiorazione dello 0,40%.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 35 - DIFFERITI I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
CIRCOLARE n. 34 - Istanza contributo fondo perduto
Istanza per il contributo a fondo perduto
Indice: 1. Premessa; 2. Chi può chiedere il contributo a fondo perduto; 3. Misura del contributo; 4. Contenuto dell’istanza; 5. Tempi e modalità di trasmissione dell’istanza;
- PREMESSA
Con Provvedimento n. 230439/2020 del 10 giugno 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “DL Rilancio”).
In particolare, con il Provvedimento citato, è stato approvato il modello di istanza che si può presentare in via telematica a partire dal primo pomeriggio del 15 giugno p.v. e fino al 13 agosto p.v.
La presente circolare riassume i requisiti e i passi fondamentali da compiere per procedere alla presentazione della suddetta istanza.
- CHI PUO’ CHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Possono accedere al contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:
- esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi titolari di partita IVA (esclusi gli occaionali)
- titolari di reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”)
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto devono essere verificati i seguenti requisiti:
- PRIMO REQUISITO: Limite di ricavi/ compensi 2019 ≤ € 5 milioni
- si fa riferimento ai ricavi o compensi caratteristici;
- nel caso di svolgimento di più attività, si fa riferimento alla somma dei ricavi o compensi di tutte le attività;
- per i titolari di reddito agrario si fa riferimento al volume d’affari IVA (da modello IVA 2020) o, in mancanza della dichiarazione IVA per l’anno 2019, al fatturato totale del 2019.
- SECONDO REQUISITO: alternativamente
- riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di oltre un terzo rispetto ad aprile 2019 (quindi il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019)
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (l’elenco è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza).
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi, occorre che la data di effettuazione dell’operazione sia riferita al mese di aprile e pertanto si tiene conto di:
- corrispettivi giornalieri, al netto dell’IVA, con data aprile;
- fatture immediate, al netto dell’IVA, con data aprile;
- fatture differite, al netto dell’IVA, con DDT di aprile;
- note di variazione, al netto dell’IVA, con data aprile;
- cessioni di beni ammortizzabili avvenute nel mese di aprile;
- per i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, per semplicità, può essere considerato l’importo al lordo dell’Iva, purché la stessa regola sia applicata con riferimento sia al 2019 che al 2020;
- per gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva (es: cessioni di tabacchi, giornali e riviste), occorre considerare anche l’importo degli aggi relativi.
Nella tabella seguente sono riassunti i casi di chi è ammesso e di chi non è ammesso al contributo a fondo perduto.
- MISURA DEL CONTRIBUTO
l contributo a fondo perduto:
- è escluso da tassazione per le imposte sui redditi e per l’Irap;
- non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
- CONTENUTO DELL’ISTANZA
Per poter chiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto occorre compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza.
L’istanza deve necessariamente contenere:
- il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
- il codice fiscale del suo rappresentante legale (nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
- l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma (il quale deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo);
- la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019 (poiché la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 potrebbe non essere stata ancora presentata);
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.
Se, sulla base dei calcoli sopra descritti, l’ammontare del contributo risulta superiore a 150.000 euro, occorre compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello (dichiarazione antimafia), ossia:
- dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della L. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
- indicare i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del D.lgs 159/2011.
- TEMPI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate:
- a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020;
- solo se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.
La predisposizione e trasmissione delle istanza può avvenire esclusivamente in via telematica.
Un volta inviata l’istanza:
- le viene assegnato un numero di protocollo;
- il sistema effettua dei controlli formali (es. esistenza partita IVA):
- in caso di esito negativo, emette una ricevuta di scarto;
- in caso di esito positivo, emette una ricevuta di presa in carico;
- l’Agenzia delle Entrate contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente mediante un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nella banca dati INI-PEC;
- Il contribuente può ancora inviare un’istanza sostitutiva qualora si accorga di aver commesso degli errori, oppure un’istanza di rinuncia ed eventualmente un’ulteriore istanza;
- Il sistema effettua ulteriori controlli e, entro 7 giorni, emette:
- in caso di esito negativo, una ricevuta di scarto;
- in caso di esito positivo, una ricevuta che attesta l’”accoglimento” dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’IBAN indicato nell’istanza;
- il contribuente non può più inviare una istanza sostitutiva ma solo una rinuncia, anche oltre il 13 agosto 2020, senza possibilità di poter inviare una nuova richiesta;
- il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nella domanda (nella procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto corrente).
Si ricorda che, dopo l’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate può sempre procedere a controlli successivi, anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA, esercitando gli ordinari poteri di accertamento e, se il contributo erogato risulta non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del medesimo, irrogando le seguenti sanzioni:
- la sanzione di cui all’art. 13, comma 5, del D.lgs 471/1997, tra il 100% e il 200% del contributo, senza possibilità di definizione agevolata;
- la sanzione di cui all’art. 316-ter del codice penale, che prevede, nel caso di contributo inferiore a 4.000 Euro, la sanzione amministrativa da 5.164 Euro a 25.822 Euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito, altrimenti, la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- la sanzione per rilascio di autocertificazione antimafia mendace, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni;
- la confisca dei beni.
In ogni caso, il soggetto che abbia percepito un contributo non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, con sanzioni e interessi da ravvedimento operoso, tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, con i codici tributo che saranno istituiti da apposita risoluzione.
Oltre a richiamare quanto già precisato con la ns. circolare n. 33 del siamo a richiedervi di compilare le seguenti informazioni per valutare una corretta valutazione del contributo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 34 - ISTANZA CONTRIBUTO FONDO PERDUTO
CIRCOLARE n. 33 - Contributi a fondo perduto
Contributo a fondo perduto: novità del D.L. Rilancio
L’art. 25 del DL "Rilancio" prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. Il contributo in esame non spetta, in ogni caso: i) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; ii) agli enti pubblici; iii) ai dipendenti e ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”. Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire :i) l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS; ii) l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo. Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che: i) hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019; ii) a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata: i) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari); ii) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra; iii) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra. In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore: i) a 1.000 euro per le persone fisiche; ii) a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, un’istanza all’agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale.
Premessa
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, l’art. 25 del D.L. 19.5.2020 (c.d. DL "Rilancio") ha previsto l’introduzione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, fatta eccezione di alcune particolari categorie di contribuenti, di cui si dirà in seguito.
Requisiti soggettivi
Il contributo spetta, in linea generale, ai soggetti esercenti attività di impresa (anche agricola) e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, ivi ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
Osserva: Come indicato nella relazione illustrativa, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non assume rilievo, quindi, ai fini dell’accesso all’agevolazione:
- la forma giuridica adottata dal contribuente (impresa individuale, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo)
- il regime contabile adottato dal richiedente (contabilità ordinaria o semplificata).
Osserva: Possono richiedere, quindi, il contributo a fondo perduto, se ricorrono gli altri presupposti contemplati dalla norma anche i contribuenti in regime forfetario e sia quelli che adottano il regime dei minimi.
Altre condizioni preclusive al contributo
Una seconda condizione che deve essere verificata per accedere all’agevolazione è che il soggetto richiedente non rientri in una delle condizioni, richiamate dal comma 2 dell’articolo 25 del D.L. 34/2020, al ricorrere delle quali il contributo non spetta. Si precisa, infatti, che sono esclusi, in ogni caso, dal fondo perduto le seguenti categorie di soggetti:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso all’agevolazione (di cui si dirà in seguito);
- agli enti pubblici di cui all’art 74 del TUIR;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Osserva: A dispetto di quanto previsto nelle prime bozze, la versione definitiva del decreto rilancio ha escluso dall’agevolazione i professionisti iscritti alle casse di previdenza e ciò a prescindere dalla possibilità a loro riconosciuta di accedere all’indennità prevista dal D.L. 18/2020. Si ricorda che l’indennità in parola è condizionata al mancato superamento di un parametro reddituale (50.000 euro) non particolarmente elevato. Di conseguenza la maggior parte dei professionisti ordinistici è destinata a rimanere priva di sussidi/indennità nonostante il presumibile calo del fatturato sofferto.
Altri soggetti esclusi
Il contributo non spetta, inoltre, ai contribuenti che già hanno diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Osserva: A questi soggetti il D.L. rilancio riconosce, per il mese di aprile 2020, una indennità nella misura di 600,00 euro, mentre per il mese di maggio 2020 l’indennità ammonta a 1.000,00 euro a condizione che i richiedenti abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento).
Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali per il mese di maggio potranno accedere solo al contributo in questione.
Requisiti reddituali
Una volta verificati i suddetti requisiti di carattere soggettivo occorre soffermarci sui limiti reddituali previsti per l’accesso all’agevolazione:
- il primo che attiene al livello di ricavi o compensi realizzato nell’anno di imposta precedente (anno 2019) ed;
- il secondo che riguarda la condizione quantitativa legata alla riduzione del fatturato subita dal richiedente nel mese di aprile.
Il primo requisito reddituale da verificare affinché un contribuente possa accedere al contributo in rassegna attiene l’ammontare dei ricavi o dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di presentazione dell’istanza: per espressa previsione normativa, infatti, il contributo in rassegna spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti che hanno realizzato ricavi, ovvero percepito compensi non superiori all’importo di euro 5.000.0000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore (2019 per i contribuenti c.d. solari).
Il secondo aspetto da verificare attiene, invece, alla riduzione del fatturato subita. Più precisamente, per accedere al contributo in rassegna è necessario che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.
Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.
Osserva: Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che:
- hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Esempio
Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.
Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.
Per accedere all’incentivo il contribuente dovrà verificare se il fatturato del mese di aprile 2020 risulti essere inferiore ai 2/3 del fatturato realizzato nel mese di aprile 2019.
Nel caso di specie la condizione è verificata, infatti, il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo spettante a ciascun richiedente è determinato in misura variabile, nel senso che l’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Osserva: Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.
Esempio:
Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.
Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.
Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).
Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è pari a 7.000 = ( [40.000 – 5.000]*20%).
Esempio:
Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.
Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 10.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 6.000,00.
Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 60% del fatturato di aprile 2019).
Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è pari all’importo minimo comunque spettante di 2.000 euro, in luogo dell’importo più basso risultante applicando alla riduzione del fatturato la percentuale prevista pari a euro 1.200 = ([10.000 – 4.000]*20%).
È bene precisare che, ai fini reddituali, il contributo in esame non concorre:
alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e;
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Modalità di richiesta del contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, un istanza all’agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti commentati in precedenza.
Osserva: L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, purché delegato al servizio del cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
L’istanza in commento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale che definirà:
-le modalità di effettuazione dell’istanza;
-il contenuto informativo dell’istanza;
-i termini di presentazione della stessa;
-ogni altro elemento necessario per l’attuazione dell’agevolazione in rassegna.
Dovrà essere allegata all’istanza anche l’autocertificazione ndi regolarità antimafia con la quale i soggetti richiedenti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia stato loro applicata con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del citato D.L.gs n. 159/2011
Se dall’incrocio delle informazioni, effettuato nel rispetto della privacy, dovessero emergere delle informazioni false o non veritiere, chi ha rilasciato quell’autocertifcazione sarà punito con l’arresto da due a sei anni. Se poi dovesse emergere che il contributo è già stato incassato scatta anche la confisca dei beni. A controllare sui contribuenti saranno in sinergia e sulla base di uno specifico protocollo sia le Entrate sia la Guardia di Finanza.
Erogazione del contributo
Il contributo a fondo perduto, è erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Richiesta illegittima dell’agevolazione
Laddove il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%. A tale somme si aggiungeranno gli interessi.
Cessazione dell’attività successivamente alla erogazione del contributo
Se successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro dell’attività autonomo cessa, il soggetto che ha firmato l’istanza inviata in via telematica successivamente
all’erogazione del all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo contributo spettante e a esibirli laddove richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
L’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Osserva:
Conseguenze possono essere previste anche dal punto di vista penale con applicazione dell’art. 316-ter del c.p. a mente del quale “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 32 -Detrazione maggiorata per Ecobonus e Sismabonus
Detrazione maggiorata per ECOBONUS e SISMA BONUS: novità del D.L. Rilancio
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL "Rilancio" prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 per: i) specifici interventi di riqualificazione energetica; ii) interventi di riduzione del rischio sismico; iii) installazione di impianti fotovoltaici; iv) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione del 110%, inoltre: i) deve essere ripartita in 5 rate di pari importo; ii) si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L'aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: i) per lo sconto in fattura; ii) per la cessione della detrazione. La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di: i) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; ii) riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013; iii) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013; iv) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019; v) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986; vii) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013. È bene precisare che, affinché la misura diventi pienamente operativa, bisogna comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio avvenuto in data 19.5.2020) che dovranno stabilire nel dettaglio: i) le procedure necessarie; ii) i requisiti tecnici dei progetti; iii) i limiti di spesa dei singoli interventi; iv) i sistemi di controllo per prevenire abusi.
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Premessa |
Il D.L. Rilancio incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Interventi di riqualificazione energetica |
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di pro-dotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati. |
Limiti di spesa |
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus |
La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
- dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. |
Miglioramento della classe energetica dell’edificio |
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti.
Detti requisiti minimi devono consentire:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Interventi antisismici |
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Impianti solari fotovoltaici |
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici |
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo |
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per lo sconto in fattura;
Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; |
- per la cessione della detrazione.
In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. |
Tipologie di interventi agevolati |
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR.
Si tratta degli interventi:
ü effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; ü effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; |
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso. |
È bene precisare che, affinché la misura diventi pienamente operativa, bisogna comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio avvenuto in data 19.5.2020) che dovranno stabilire nel dettaglio:
- le procedure necessarie;
- i requisiti tecnici dei progetti;
- i limiti di spesa dei singoli interventi;
- e i sistemi di controllo per prevenire abusi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 32 - DETRAZIONE MAGGIORATA PER ECOBONUS E SISMABONUS