CIRCOLARE n. 51 - Sistema Tessera Sanitaria - Novità 2021

Sistema Tessera Sanitaria 2021: nuove scadenze e altre novità

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020, in merito alla possibilità di godere della detrazione Irpef del 19% relativamente alle spese sanitarie e veterinarie, ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dei dati e, soprattutto, sulle scadenze.

Il nuovo decreto conferma quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 ma prevede anche alcune importanti novità che entreranno in vigore da Gennaio 2021 e che è bene conoscere, per non farsi cogliere impreparati.

Ricordiamo brevemente che, come già specificato nel nostro precedente approfondimento, sono utili al fine della detrazione Irpef le prestazioni saldate esclusivamente con metodi di pagamento sicuri e tracciati, ovvero bancomat, carta di credito, assegno, bonifico e applicazioni mobile come PayPal. Al contrario, l’obbligo di tracciabilità non riguarda:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • le prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

È utile sottolineare, inoltre, che la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve agli obblighi che vengono ricordati dallo stesso Decreto, ovvero: “alla dichiarazione dei redditi precompilata, … alla trasmissione dei dati delle fatture e … alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri” (Art. 8).

 

Le nuove scadenze e le modalità di trasmissione dei dati

Confermata sostanzialmente l’impostazione in vigore, il Decreto prevede nuove scadenze, ora su base mensile, le quali vanno a modificare la disciplina antecedente che fissava al 31 Gennaio dell’anno successivo il termine ultimo per l’invio del rendiconto delle prestazioni sanitarie.

Il co. 1 dell’art. 7 del Decreto ora in Gazzetta Ufficiale riporta infatti quanto segue:

La trasmissione dei dati di cui all’art 2 del presente decreto è effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”.

Quindi, la scadenza annuale permane solamente per le spese sostenute nel 2020 mentre, per tutte quelle effettuate dal primo Gennaio 2021, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2021 dovrà avvenire su base mensile.

Per quanto concerne, infine, la trasmissione dei dati di spesa, questi possono essere trasmessi attraverso tre canali:

  • inserendo ogni singola spesa attraverso l’applicazione Web appositamente messa a disposizione da SOGEI per il Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it);
  • inserendo ogni singola spesa con il Web service;
  • inviando direttamente un file in formato .xml con tutte le spese, sempre attraverso il Web service.

I nuovi obblighi documentali

Per una maggiore precisione, inoltre, il Decreto prevede ulteriori prove da dover allegare al momento dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’art. 2, in particolare, disciplina tre requisiti inediti per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021:

  • tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  • indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito”.

 

Divieto di fattura elettronica

Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche così come disposto, per il 2019, dall’articolo 10-bis del decreto-legge 119 del 2018 e per il 2020 dall’articolo 15 del decreto 124 del 2019. Il divieto riguarda tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il divieto di emettere e-fatture riguarda anche, in base all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 50 - Ultimi chiarimenti compilazione fatture elettroniche e esterometro

Compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 23.11.2020, una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i)  il soggetto passivo che riceve una fattura per un'operazione soggetta a reverse charge può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19; ii) se il cedente/prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emette una nota di credito, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al SdI per l'integrazione della prima fattura ricevuta, indicando, però, gli importi con segno negativo. Viene precisato, inoltre, che il reverse charge in formato elettronico risulta facoltativo. A questo proposito, l'Amministrazione finanziaria riconosce che il cessionario/committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto. In questo caso, però, l'operazione non potrà apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dall'Agenzia delle Entrate. Altro chiarimento riguarda l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro. L'utilizzo dei codici TD17, TD18 o TD19 consente di evitare la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere.

 

 

Premessa

In prossimità dell'1.1.2021, data a decorrere dalla quale sarà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato della fattura elettronica via SdI (facoltativo dall'1.10.2020), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML, con particolare attenzione alle nuove codifiche introdotte per una migliore identificazione della tipologia di documento e della natura dell'operazione.

Si riassumono, in sintesi, alcune delle istruzioni contenute nella guida, che fornisce chiarimenti anche in tema di esterometro. Il documento dell'Agenzia è stato pubblicato, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche (v. 1.6.2).

 

Nota di credito per operazioni in reverse charge

In presenza di un'operazione soggetta a reverse charge, il cessionario o committente, ricevuta la fattura dal fornitore, può procedere all'integrazione "elettronica" dell'imposta, utilizzando uno dei nuovi codici "TipoDocumento" da TD16 a TD19.

 

Qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito, il cessionario o committente potrebbe procedere all'integrazione della stessa, "utilizzando la medesima tipologia di documento" trasmessa al Sistema di Interscambio per l'integrazione della prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo".

 

Facendo riferimento all'esempio proposto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate, si ipotizzi che un fornitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro e che il cliente italiano integri elettronicamente il documento utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto imponibile, un'imposta pari a 44,00 euro.

 

Qualora il fornitore emettesse, successivamente, una nota di credito per un importo pari a 20,00 euro, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo.

 

Reverse charge elettronico non obbligatorio

Da più parti ci si era domandati se l'introduzione dei nuovi codici "TipoDocumento" contenuti nelle ultime versioni delle specifiche tecniche, comportasse il conseguente obbligo di procedere, dall'1.1.2021, all'integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Posto che le disposizioni del DPR 633/72 non hanno subito alcuna modifica, il cessionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto, come ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Qualora, però, non si scegliesse di procedere all'integrazione elettronica mediante SdI, l'operazione non potrebbe apparire nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborati dal prossimo anno dall'Agenzia delle Entrate.

 

Per questo motivo, nella guida, viene suggerito ai soggetti passivi che intendano avvalersi dei suddetti registri precompilati, di trasmettere i documenti integrati in formato elettronico entro la fine del mese indicato nel campo "Data" del file, che, ad esempio, nel caso di reverse charge "interno" corrisponderà alla data di ricezione o ad altra comunque ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

 

Esterometro alternativo al reverse charge esterno in formato elettronico

Un ulteriore chiarimento contenuto nel documento dell'Agenzia, concerne l'alternatività fra l'integrazione elettronica nel reverse charge "esterno" e la presentazione dell'esterometro.

 

L'utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture.

 

Autofattura per splafonamento

Con riferimento al nuovo codice TD21, utilizzabile nel caso in cui si desideri sanare l'acquisto di beni o servizi con dichiarazione d'intento per importi superiori al plafond disponibile, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in occasione della compilazione del documento:

 

  • nel campo "CedentePrestatore" vanno indicati i dati di colui che emette l'autofattura;
  • nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" va riportata la data "di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione", che deve comunque rientrare nell'annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
  • occorre indicare l'ammontare che eccede il plafond e la relativa imposta;
  • va inserita la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 ("DatiFattureCollegate"), nel caso in cui venga emessa una distinta autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l'emissione di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all'autofattura, dei dati delle fatture di riferimento e dei nominativi dei diversi fornitori.

 

Altre istruzioni operative

Nella guida sono presenti ulteriori istruzioni operative. Fra i chiarimenti forniti, l'Agenzia ha precisato che nelle varie ipotesi di inversione contabile, il cessionario o committente che utilizzi i codici TD16, TD17, TD18, o TD19 indicherà, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate", l'identificativo "IdSdi" attribuito dal Sistema di interscambio della fattura di riferimento.

 

L'Amministrazione finanziaria ha altresì ricordato che nella compilazione del documento elettronico di integrazione delle fatture ricevute per acquisto di servizi dall'estero (codice TD17), il campo "Data" deve contenere:

è la data di ricezione della fattura (o altra data che ricada nel mese di ricezione), nel caso in cui il documento di integrazione sia relativo ad acquisti di servizi intra-UE;

è la data di effettuazione dell'operazione, nell'ipotesi di emissione di autofattura per acquisto di servizi extra-UE (o acquisti da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).

 

Codici natura

Nella guida sono inoltre presenti istruzioni relative all'utilizzo dei codici "Natura".

 

Per quanto attiene il nuovo codice N2.1, riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, l'Agenzia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all'art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72 (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice dovrà essere riportata la dicitura "inversione contabile" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco "AltriDatiGestionali".

 

Il documento specifica altresì che il codice N6.9, rubricato "inversione contabile - altri casi", va utilizzato in caso di nuove tipologie di operazioni soggette a inversione contabile, rispetto a quelle elencate nei codici attualmente previsti. L'Amministrazione finanziaria sottolinea come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 49 - Auguri anno 2021

Gentile Cliente,

 

È tempo di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e dedicarsi a un nuovo inizio. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2021!

 

Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 24/12/2020 al 06/01/2021 compresi.

 


CIRCOLARE n. 48 - Sospensione versamenti mese di dicembre decreto ristori quater

 

Loro sedi

 

Il D.L. 30 novembre, n. 157, denominato Decreto Ristori quater, in vigore dal 30/11/2020, all’art. 2, prevede la sospensione dei versamenti relativi all’Iva (sia per la scadenza del 16/12 che per l’acconto IVA in scadenza il 28/12/20), alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
  • che abbiano iniziato l'attività successivamente al 30 novembre 2019;
  • che esercitino attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • che esercitino servizi di ristorazione e che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o nelle "zone arancioni", individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
  • che rientrino nell'elenco di cui all'allegato 2 del Decreto-Legge "Ristori-bis", che per comodità di consultazione si allega anche alla presente nota;
  • che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator e abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle "zone rosse" individuate come tali alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

 

Qualora siate interessati a verificare la sussistenza dei parametri previsti per poter godere della sospensione dei versamenti per la prossima scadenza del 16/12/2020 o per l’acconto Iva in scadenza il giorno 28 dicembre, Vi invitiamo a contattarci entro il giorno 10 dicembre p.v.al fine di poter effettuare i necessari controlli.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 47 - Comunicazione Liquidazione IVA 3 Trim. 2020

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE AL 30 NOVEMBRE 2020

  

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2020 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2020, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2020, entro e non oltre il giorno 20 Novembre 2020 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2020.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2020 31 Maggio 2020  prorogata al 30 Giugno 2020
Aprile-Giugno 2019 16 Settembre 2020
Luglio-Settembre 2019 30 Novembre 2020
Ottobre-Dicembre 2019 1 Marzo 2021

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 46 -Esterometro scadenza 3 trimestre 2020

ESTEROMETRO SCADENZA 3 TRIMESTRE 2020

 

Come già evidenziato nella ns. circolare 10 del 10 febbraio u.s., a partire dall’01.01.2020 è stato introdotto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, altrimenti detta “Esterometro, con scadenza trimestrale.

Esterometro: scadenze ridisegnate dal Decreto Fiscale 2020

L’emendamento al Decreto Fiscale 2020 modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, fissando alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento la scadenza dell’esterometro.

La comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è una delle novità introdotte in parallelo alla fatturazione elettronica, per tutte le operazioni rimaste fuori dal perimetro del SdI.

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle nuove scadenze trimestrali dell’Esterometro previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo:

 

  • 30 aprile 2020, esterometro primo trimestre;
  • 31 luglio 2020, esterometro secondo trimestre;
  • 2 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
  • 1 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre.

A tal fine chiediamo cortesemente che tutta la documentazione utile all’espletamento della compilazione dell’ Esterometro per il periodo 3 trimestre 2020 sia consegnata allo Studio entro e non oltre il giorno 23 ottobre.

 

 Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

 Cordiali saluti

 

 

 

 

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CIRCOLARE N. 45 -Credito di imposta su beni strumentali

Credito d’imposta beni strumentali: i chiarimenti sulla dicitura in fattura

Con le risposte agli interpelli 438 e 439 di ieri, 5 ottobrel’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti volti a dirimere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali.

La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone infatti, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

  • l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

Si rammenta che tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili:

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);
  • investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
  • investimenti in beni immateriali “stand alone di cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).

Nei citati documenti di prassi l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
  • la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Se da un lato, dunque, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione, dall’altro lato indica le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:

  • in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebilel’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 44 -Proroga versamento imposte decreto agosto

Per contribuenti ISA e forfetari arriva la proroga dei versamenti al 30 ottobre

 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, possono regolarizzare - entro il 30 ottobre 2020 - i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che dovevano essere effettuati entro 20 luglio 2020 ovvero entro il 20 agosto 2020 (in questo secondo caso, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo). Ai fini della regolarizzazione, il versamento deve essere maggiorato dello 0,80 per cento delle imposte dovute.

Uno degli emendamenti approvati al decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) prevede, mediante inserimento dell’art. 98-bis, anche la proroga dei versamenti da dichiarazione da parte dei soggetti ISA, dei contribuenti in regime forfetario, di coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il reddito secondo il regime della trasparenza fiscale.

Tali soggetti “possono regolarizzare” i versamenti delle imposte sui redditi, dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, e dell’IRAP (qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020), non effettuati entro i termini previsti (20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione oppure 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%), pagando le somme dovute entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,80%.

Ambito soggettivo

La proroga/regolarizzazione riguarda “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2” del D.P.C.M. 27 giugno 2020, in presenza della condizione di diminuzione del fatturato.

Si tratta di coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019), la norma richiamata dalla disposizione in commento (art. 1 del D.P.C.M. 27 giugno 2020) nel riferirsi ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;

- applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);

- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA;

- partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR), aventi i requisiti sopra indicati.

Condizione della diminuzione di fatturato

La proroga dei versamenti trova applicazione ai soggetti sopra indicati a condizione che gli stessi abbiano subito “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

Seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate in relazione al decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (par. 2.2.5), si osserva che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi al primo semestre del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dalla norma in commento, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi da gennaio a giugno e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica di tali mesi, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. “La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 )”.

Versamenti interessati dalla proroga

La proroga riguarda:

- i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi: saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020, ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

- il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;

- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

La proroga dovrebbe ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019 qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di differimento del versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 542/1999).

Nuovo termine per i versamenti

Per effetto del D.P.C.M. 27 giugno 2020 i soggetti in esame, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni IRAP sono stati legittimati ad effettuare tali versamenti:

  1. a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con la disposizione in esame, tali soggetti, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui sopra alle predette scadenze, “possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,80 per cento delle imposte dovute”.

Esempio n. 1

Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha versato alcunché entro il 20 luglio e ha versato 100,4 euro entro il 20 agosto.

La posizione del soggetto è regolare.

Esempio n. 2

Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha effettuato alcun versamento né entro il 20 luglio né entro il 20 agosto.

Ora potrà versare 100,8 euro entro il 30 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni.

Esempio n. 3

Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha effettuato alcun versamento né entro il 20 luglio né entro il 20 agosto, regolarizzando la violazione mediante ravvedimento operoso.

Questo contribuente non può utilizzare la proroga in esame perché l’emendamento prevede che “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”.

Esempio n. 4

Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020, ha versato:

- 80 euro entro il 20 luglio.

Ora potrà versare 20,16 euro (20 + 0,8%) entro il 30 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni.

Esempio n. 5

Un contribuente tenuto a versare 100 euro come saldo 2019 e 80 euro come primo acconto 2020 ha versato il 20 luglio solo il saldo 2019.

Tale soggetto potrà versare il primo acconto di 80 euro entro il 30 ottobre 2020, maggiorato dello 0,80 per cento.

Omesso versamento della maggiorazione

Nel caso di mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 o dello 0,80 per cento la sanzione prevista per l’omesso versamento si applica sulla differenza non versata, fermo restando che il versamento si considera comunque avvenuto il giorno del pagamento incompleto (cfr. circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, par. 1).

Proroga dell’acconto

L’art. 98 del D.L. n. 104/2020, per gli stessi soggetti beneficiari della regolarizzazione in esame, ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta della seconda (o unica) rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP 2020, da versare entro novembre di quest’anno.

Anche per questa proroga è richiesto che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 43 -Nuovi codici per fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: i codici da utilizzare dal 1° ottobre 2020

Facoltativi dal 1° ottobre 2020 obbligatori dal 1° gennaio 2021 ecco i nuovi codici e tipo documento in vista della precompilata Iva.

Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica si arricchiscono di voci di dettaglio per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre la dichiarazione IVA precompilata.

Con il provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica, ossia la versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione” e “Tipo documento”.

In altri termini il contribuente è chiamato a fornire maggiori informazioni all’interno del tracciato xml della fatturazione elettronica per consentire all’Amministrazione finanziaria di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata. Le nuove specifiche tecniche non entrano in vigore con effetto immediato: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020;  il nuovo tracciato potrà essere utilizzato su base volontaria, ossia convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA tenuti all’emissione delle e-fatture.

Nuovi codici natura operazione

Il tracciato si arricchisce di nuovi codici “Natura operazione”. Ricordiamo che tale campo esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile: in altri termini deve essere presente solo nel caso in cui l’elemento “AliquotaIVA” vale zero.

Nella versione 1.5 (ancora in vigore fino al 31.12.2020) tali codici variano da N1 a N7 mentre dalla versione 1.6 il tracciato richiede un maggior grado di dettaglio, come illustrato nella tabella seguente.

Codice Descrizione
N1 Escluse ex art. 15
N2 Non soggette
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intra-UE
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine/IVA non esposta
N6 inversione contabile
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE

Nuovi codici Tipo documento

Con la stessa logica, la versione 1.6 incrementa le informazioni afferenti al campo “Tipo documento” del tracciato xml.

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di credito
TD05 Nota di debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 42 -Decreto agosto - Nuova rivalutazione dei beni

NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA NEL BILANCIO 2020: UNA OPPORTUNITÀ DA NON TRASCURARE

Il “Decreto Agosto” introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che, rispetto alle disposizioni precedenti, è caratterizzata da una notevole convenienza sotto diversi profili. In primo luogo, è consentito l’adeguamento dei valori solo ai fini civilistici. Il riconoscimento fiscale dei nuovi importi, che scatta già dal bilancio 2021, richiede inoltre il versamento di una modesta imposta sostitutiva del 3%. Infine, la scelta della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento fiscale potrà effettuarsi sul singolo bene senza il vincolo delle categorie omogenee.

 

Premessa

 

L’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) consente nuovamente alle imprese, diverse da quelle che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali, di procedere alla rivalutazione dei beni diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività e delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritti nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e tuttora presenti nel bilancio successivo.

Rispetto alle precedenti disposizioni in materia, la chance di incrementare i valori di bilancio introdotta dal Decreto Agosto presenta molti elementi di opportunità che consigliano alle imprese di tenere in seria considerazione l’ipotesi di avvalersi del provvedimento.

La rivalutazione potrà effettuarsi anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio.

L’imposta sostitutiva necessaria per attribuire riconoscimento fiscale ai nuovi valori iscritti a bilancio è pari al 3% con versamento in tre rate annuali (2021-2022-2023).

Gli ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (cioè dal 2021) e dunque già dal primo periodo di imposta in cui detti ammortamenti vengono rilevati in bilancio, senza alcun differimento temporale.

Per quanto invece attiene la rilevanza della rivalutazione “fiscale” (cioè con versamento dell’imposta sostitutiva) per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze da realizzo, si conferma il differimento al quarto anno successivo e dunque al 1° gennaio 2024.

Un’ultima rilevante e favorevole novità, che si evince chiaramente dalla relazione ministeriale di accompagnamento, riguarda la cancellazione del vincolo delle categorie omogenee[che in passato obbligava a rivalutare tutti (o nessuno) i beni compresi in un determinato gruppo. Sarà dunque possibile, anche in previsione di una successiva dismissione, rivalutare (con o senza rilevanza fiscale) distintamente ogni singolo bene mobile o immobile.

Viene infine confermata la sospensione di imposta della riserva, limitatamente al caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale, e il suo possibile affrancamento con pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Le altre regole della nuova rivalutazione 2020, ad esempio i criteri per determinare i maggiori valori, i metodi di imputazione contabile, la disciplina della riserva, sono quelle già previste in passato dato che la norma richiama le disposizioni della Legge n. 342/2000 e del D.M. n. 162/2001.

Il Decreto Agosto consente, infine, mediante pagamento della stessa imposta sostitutiva del 3%, di operare, anche da parte di società IAS-adopter, il riallineamento tra valori civili e valori fiscali secondo la disciplina dell’art. 14 della Legge n. 342/2000.

 

Imprese interessate e beni rivalutabili

 

L’ambito soggettivo della rivalutazione 2020 coincide con quello dei precedenti provvedimenti. Possono dunque avvalersene le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.), le cooperative, gli enti commerciali soggetti ad IRES, nonché gli enti non commerciali limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata e le società non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I soggetti interessati non devono adottare i principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Per le società con bilancio 2020 redatto secondo le regole del Codice civile, la rivalutazione resta efficace anche qualora, dall’esercizio 2021, venissero adottati i principi internazionali.

La rivalutazione, per effetto del rinvio operato dal comma 7 dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020 all’art. 15 della Legge n. 342/2000, è consentita anche alle imprese individuali (solo per i beni iscritti in inventario) e alle società di persone anche se in contabilità semplificata. In quest’ultimo caso, è necessario che venga redatto e vidimato un apposito prospetto da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione effettuata.

Come in passato, la rivalutazione 2020 potrà essere effettuata anche dalle società in liquidazione volontaria. Per ottenerne i benefici fiscali, occorre però che la alienazione dei cespiti, e dunque la chiusura della procedura, sia rinviata al 2024, anno a decorrere dal quale la rivalutazione fiscale assume efficacia per le vendite. Per evitare la tassazione in sede di ripartizione di somme ai soci, è opportuno in questi casi affiancare anche l’affrancamento della riserva.

Possono formare oggetto di rivalutazione:

(a) i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (beni-merce);

(b) partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 Codice civile) costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Sono rivalutabili i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio.

Il requisito di iscrizione per i beni immateriali si intende realizzato, secondo la costante interpretazione ministeriale, anche quando l’intangibile, ancorché non iscritto, risulta ancora tutelato in forza delle vigenti disposizioni normative. L’Agenzia riferisce questa condizione al caso in cui la mancata iscrizione del bene immateriale dipenda dal completamento del processo di ammortamento effettuato “in conto” . Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi anche nel caso in cui l’intangibile non sia mai stato iscritto nell’attivo  in ragione del fatto che l’impresa non ha sostenuto alcun costo di acquisizione e non ha altresì ritenuto di capitalizzare e sottoporre ad ammortamento le spese di registrazione e di difesa del bene immateriale. Non vi sono infatti motivazioni logiche per differenziare questa fattispecie da quella del bene completamente ammortizzato. A conferma di questa tesi può richiamarsi il fatto che, per una situazione analoga, costituita dalla possibilità di usufruire del frazionamento delle plusvalenze per i beni posseduti da oltre tre anni , l’Agenzia ha avuto modo di confermare che la facoltà sussiste anche per i beni immateriali mai iscritti in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per la loro acquisizione.

Non possono invece essere rivalutati, oltre ai beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (c.d. beni-merce), le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l’avviamento e le spese ad utilità pluriennale (spese di impianto ed ampliamento e spese di sviluppo), nonché le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, ovvero quelle che non costituiscono immobilizzazioni.

I beni devono risultare, con la destinazione richiesta dalla legge, nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre che in quello in cui si eseguirà la rivalutazione (31 dicembre 2020).

Per i beni provenienti da società incorporate (art. 172 del T.U.I.R.) o scisse (art. 173 del T.U.I.R.), e per quelli ricevuti a seguito di conferimento di azienda (art. 176 del T.U.I.R.) si ha riguardo alla data di acquisizione della società dante causa. Ad esempio, in presenza di fusione avvenuta nel corso dell’esercizio 2020, l’incorporante potrà rivalutare beni che erano già posseduti e classificati dall’incorporata secondo quanto richiesto dalla legge nel bilancio dell’incorporata al 31 dicembre 2019.

 

Rivalutazione per singoli beni

 

Una delle più rilevanti novità della rivalutazione 2020 è costituita dall’abbandono del vincolo delle categorie omogenee. La legge richiama le disposizioni del D.M. n. 162/2001 (in quanto applicabili), tra cui è compresa (art. 4) quella sul raggruppamento obbligatorio dei beni, ma il comma 2 dell’art. 110 afferma espressamente che la rivalutazione “può essere effettuata distintamente per ciascun bene”.

Sarà dunque possibile, all’interno di una determinata categoria di beni mobili (concetto che il D.M. n. 162/2001 traduceva in beni con medesimo coefficiente di ammortamento e anno di acquisizione), ad esempio il gruppo “impianti e macchinari anno 2014”, comprendente cinque distinti cespiti, rivalutare un bene e lasciare inalterato il valore degli altri quattro; oppure rivalutare un bene solo civilisticamente, rivalutarne un altro anche fiscalmente, e non rivalutare gli altri tre, e così via.

Per quanto riguarda la rivalutazione delle partecipazioni, il D.M. n. 162/2001 stabiliva che rientravano nella categoria omogenea (ora, come detto, non più prevista) i titoli e le partecipazioni non azionarie emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.

Il richiamo al singolo bene fa ora ritenere rivalutabile anche solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata. Ad esempio, se si posseggono 10.000 azioni di una S.p.A., di cui 6.000 saranno mantenute a lungo termine e le restanti 4.000 verranno cedute con forte plusvalenza (dal 2024 in poi), sarà possibile affrancare solo queste ultime col pagamento del 3%.

L’applicazione del LIFO nella valorizzazione delle azioni dovrebbe poi garantire che, al momento della cessione, si possa scaricare prioritariamente il costo fiscale di quelle rivalutate e dunque ottenere l’effetto di utilizzare la rivalutazione per ridurre la plusvalenza imponibile.

Per i beni immobili, infine, la norma precedente individuava cinque distinte categorie omogenee: aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e infine fabbricati strumentali per natura. I fabbricati che sono, al tempo stesso, strumentali per natura (ad esempio, uffici di categoria A/10) e per destinazione (ad esempio, la sede amministrativa della società) dovevano ricomprendersi in quest’ultima categoria omogenea. Ciò comportava, ad esempio, che qualora una società di gestione immobiliare intendesse rivalutare un fabbricato strumentale per natura (ufficio concesso in locazione a terzi), era obbligata ad adeguare il valore di tutti i fabbricati strumentali per natura posseduti. Doveva inoltre essere adottato un criterio valutativo omogeneo per tutti i beni della categoria.

Con la eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, le imprese che detengono diversi immobili (iscritti nelle immobilizzazioni, dato che i beni-merce non sono mai rivalutabili) compresi nella stessa categoria potranno rivalutare solo alcuni di essi, in particolare tenendo conto di una loro possibile dismissione dal 2024.

Si formula al riguardo il seguente esempio.

Una S.r.l. immobiliare possiede 6 fabbricati strumentali ad uso ufficio concessi in locazione a terzi, iscritti nelle immobilizzazioni materiali del bilancio 2019 e del bilancio 2020.

Il valore di iscrizione in bilancio, pari al costo storico al netto degli ammortamenti, di ciascuno dei 6 fabbricati, è di euro 100.000. Il valore di mercato di ciascuno dei 6 fabbricati, attestato da perizia di stima riferita al 31 dicembre 2020, è di euro 550.000.

La S.r.l. intende rivalutare solo uno dei fabbricati in vista di una possibile cessione in un prossimo futuro.

Rivalutazione: (550.000 - 100.000) = euro 450.000.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: (450.000 x 3%) = euro 13.500.

Nuovo valore contabile e fiscale: euro 550.000.

Dal 2021 la S.r.l. calcolerà gli ammortamenti (civilistici e fiscali) del fabbricato sul nuovo valore rivalutato. Nel 2024 la S.r.l. cede il fabbricato.

La rivalutazione avrà comportato un beneficio fiscale (generato in parte dagli ammortamenti dedotti nel 2021-2022-2023 e per il resto dalla plusvalenza abbattuta nel 2024) pari alla differenza di tassazione (27,9% meno 3%) sull’importo rivalutato. (550.000 x 24,9%) = euro 136.950.

In vigenza del regime delle categorie omogenee, l’Agenzia delle entrate aveva affermato che, nella rivalutazione degli immobili strumentali, occorreva distinguere il valore del fabbricato (immobili ammortizzabili) da quello dell’area sottostante o pertinenziale che, ai fini fiscali, non è ammortizzabile. E ciò anche se in bilancio non si era effettuato lo scorporo dell’area. L’impresa poteva rivalutare l’uno o l’altro valore o entrambi. Dovrà essere chiarito se questa distinzione valga anche nel regime della rivalutazione per singolo bene e se dunque si possa procedere, per uno stesso immobile, a rivalutare solo la parte attribuibile a fabbricato ammortizzabile, e non l’area, o viceversa. La risposta è a nostro avviso negativa dato che la suddivisione prevista dalla prassi precedente era legata al vincolo di distinte categorie omogenee per immobili ammortizzabili e terreni non ammortizzabili, previsione non più attuale nella norma del D.L. n. 104/2020.

 

Rivalutazione solo civilistica e rivalutazione fiscale

 

L’altra rilevante novità della rivalutazione 2020 è la possibilità di procedere a rivalutare i beni anche solo in termini contabili-civilistici, senza dunque attribuire rilevanza fiscale ai nuovi valori.

La norma ricalca infatti il testo dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008 (rivalutazione degli immobili delle imprese), stabilendo, al pari di tale articolo, che il maggior valore attribuito ai beni “può essere riconosciuto” fiscalmente pagando la sostitutiva.

L’imposta sostitutiva, pari al 3% (indifferentemente per beni ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni) può essere versata fino a un massimo di tre rate annuali (scadenti a giugno 2021, 2022 e 2023), anche compensandone l’importo con crediti fiscali nel Mod. F24.

Chi versa la sostitutiva potrà anche affrancare la riserva in sospensione di imposta che in tal caso si genera, pagando una ulteriore imposta del 10% (da versare sempre in tre rate).

La rivalutazione solo civilistica comporta l’indeducibilità permanente dei maggiori ammortamenti stanziati sui beni rivalutati e, in caso di cessione, l’emersione di plusvalenze fiscali più elevate di quelle contabili. Ciò comporta la necessità di stanziare le imposte differite passive sul maggior valore iscritto, le quali andranno contabilizzate (al pari della sostitutiva per chi opta per il riconoscimento fiscale) a riduzione della riserva di rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione, qualora il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, non è in sospensione d’imposta, ferma restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione senza sostitutiva, cioè, è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società.

Qualora la rivalutazione sia in parte “fiscale” e in parte “solo civile”, la riserva andrà scomposta tra quella in sospensione (corrispondente alla rivalutazione fiscale), che è possibile affrancare pagando il 10%, e quella equiparata a riserva di utili.

L’opzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione, al pari della scelta stessa se rivalutare, potrà effettuarsi distintamente per singolo bene, senza il vincolo, anche in questo caso, delle categorie omogenee.

Un ulteriore aspetto favorevole della nuova rivalutazione è la possibilità, pagando l’imposta sostitutiva del 3%, di dedurre immediatamente i maggiori ammortamenti, beneficiando di un risparmio di IRES e di IRAP per un totale del 27,9% (risparmio netto effettivo generato dalla rivalutazione pari al 24,9%).

La deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti scatta infatti già dall’esercizio 2021 (Mod. Redditi 2022) che è il primo, secondo i principi contabili, dal quale si imputano in bilancio tali maggiori quote. Non si creeranno, dunque, disallineamenti temporanei contabili-fiscali (neppure nel 2020).

Dal 2021, sempre se si opta per il pagamento della sostitutiva, i valori assumeranno rilevanza anche per i calcoli del plafond delle manutenzioni deducibili e per quelli dei ricavi minimi delle società non operative. In particolare, nei conteggi del 2021, la media triennale del costo fiscale dei beni si determinerà utilizzando il valore ante rivalutazione per i periodi 2019 e 2020 e quello rivalutato per il 2021

La rilevanza fiscale dei maggiori valori non comporta un corrispondente incremento delle deduzioni extracontabili per super e iperammortamento. Le maggiorazioni previste dalle diverse norme agevolative operano infatti sul costo di acquisizione dei beni, cioè sull’importo effettivamente fatturato a suo tempo dal fornitore (determinato secondo le regole dell’art. 110 del T.U.I.R.), e non vengono dunque interessate dalla rivalutazione di tale costo.

Come in passato, viene invece previsto un differimento temporale della efficacia fiscale in caso di cessione dei beni rivalutati. Se l’alienazione (o in genere gli atti dispositivi come assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all’impresa) è effettuata entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione (fiscale) non ha effetto. Le plusvalenze si calcoleranno sul costo ante rivalutazione e verrà accreditata l’imposta sostitutiva corrispondente. Dal 1° gennaio successivo, invece, anche per le plusvalenze e le minusvalenze la rivalutazione assume pieno effetto.

 

Metodi contabili di rivalutazione

 

Restano immutate, anche per la rivalutazione 2020, le modalità di calcolo e di imputazione contabile dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Gli importi iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione non possono eccedere i valori effettivamente attribuibili ai beni secondo il loro valore corrente determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al valore interno (o valore d’uso) del bene. Quest’ultimo è quantificato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.

È possibile effettuare la rivalutazione anche sulla base di un importo intermedio tra il valore economico del bene (limite massimo) e quello storico (al netto del fondo di ammortamento dopo lo stanziamento della quota ordinaria dell’esercizio 2020) risultante al 31 dicembre 2020.

I criteri di valorizzazione dei beni possono essere differenziati per ogni singolo elemento attivo, non essendo più operante, neppure a questi fini, il vincolo delle categorie omogenee.

La rivalutazione continuerà ad effettuarsi secondo uno dei seguenti metodi contabili: a) rivalutazione del valore attivo e del fondo di ammortamento mantenendo inalterata l’originaria durata dell’ammortamento; b) rivalutazione del solo valore attivo; c) riduzione del fondo di ammortamento che comporta lo stanziamento di ammortamenti su un importo identico a quello originario.

L’OIC, nel documento interpretativo n. 5/2019, ha sottolineato che la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Non ne dovrebbe pertanto conseguire l’allungamento del periodo di ammortamento e ciò a prescindere dal metodo contabile prescelto. Resta però ferma la necessità di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie.

La rivalutazione effettuata con il secondo o con il terzo metodo porterebbe invece, qualora l’ammortamento venga stanziato in bilancio applicando al costo lordo i coefficienti percentuali del D.M. 31 dicembre 1988, un allungamento del tempo di ammortamento. Laddove non si ritenga di apportare una rettifica alla vita utile stimata, si dovrà incrementare la percentuale applicata con conseguente recupero a tassazione in sede fiscale della eccedenza.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il primo o il secondo metodo non possono portare il costo rivalutato ad un valore superiore a quello di sostituzione (inteso come costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità).

 

Affrancamento dei disallineamenti

 

L’art. 110 del D.L. n. 104/2020, con richiamo all’art. 14 della Legge n. 342/2000, riapre i termini per l’affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e valori fiscali presenti in bilancio al 31 dicembre 2019 e ancora in quello al 31 dicembre 2020 per qualsiasi causa e riferibili agli stessi beni potenzialmente suscettibili di rivalutazione. Ad esempio, disallineamenti da operazioni straordinarie o da rivalutazioni non rilevanti fiscalmente come quella sugli immobili prevista dal D.L. n. 185/2008.

Il riallineamento opererà con la stessa imposta sostitutiva del 3% e la stessa decorrenza temporale della rivalutazione (2021 per ammortamenti; 2024 per le cessioni).

Il riallineamento richiede che venga vincolata una apposita riserva (prelevata da quelle già esistenti) a cui si applica il regime di sospensione di imposta. In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, in quanto l’imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d’imposta.

A differenza della rivalutazione, il riallineamento deve essere effettuato per l’intero differenziale esistente tra valore civile e valore fiscale (non è cioè consentito un riallineamento intermedio). Inoltre, è consentito avvalersene anche solo per taluni beni senza dunque il rispetto del vincolo delle categorie omogenee.

Il riallineamento può essere applicato anche dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio e può estendersi anche alle partecipazioni immobilizzate in società diverse da quelle controllate o collegate.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 42 - DECRETO AGOSTO - NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI