CIRCOLARE n. 15 - Richiesta documenti redditi anno 2020
Oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2021 o redditi PF 2021 e per l’i.m.u. 2021
Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020, possono utilizzare il modello 730/2021 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2021 (consultabile in versione precompilata dal 2020) deve essere presentato entro il termine del 30.9.2021 se i) si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, ii) oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 30 aprile p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per pagamenti elettronici debitamente compilati e firmati.
Termini di presentazione |
Il modello 730/2021 deve essere presentato entro:
- il 30 settembre 2021. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello redditi persone fisiche 2021 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Termini di versamento redditi persone fisiche 2021 |
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2021 ovvero entro il 30 Luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
-rateizzazione del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 –
Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.
Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): ………………
Termini di versamento I.M.U. 2021 |
La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo e prorogata l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto e per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 sino a definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nessuna modifica sulle scadenze. L’ IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. Principali Novità per l’anno 2021 |
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020, sono le seguenti:
- Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
- Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
- Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
- Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
- Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;
- Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto;
- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento.
Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU |
Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.
Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 30 Aprile 2021 oltre al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per il pagamento delle spese mediche debitamente compilati e firmati.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 15 - RICHIESTA DOCUMENTI REDDITI ANNO 2020
CIRCOLARE n. 14 - Decreto sostegni nuove misure a sostegno
OGGETTO: DL Sostegno: sostegno alle imprese e all’economia
(Sintesi delle principali novità)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni.
Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore di imprese e lavoratori autonomi, rinviando a successivi approfondimenti l’esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.
Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.
Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori 400.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d’imposta.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Non possono accedere al contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
La presentazione dell’istanza va effettuata dal 30/3/21 al 28/5/21 in via esclusivamente telematica, direttamente o tramite soggetti intermediari. Nell’istanza è prevista un’apposita sezione in cui il contribuente deve scegliere se ottenere il contributo con accredito sul conto corrente ovvero come credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Proroga divieto di licenziamento.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di integrazione ordinaria per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
È previsto il divieto di licenziamento fino al 30.06.2021, ed in particolare, per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19, è previsto un ulteriore divieto alla data del 01.07.2021 e per l’intero periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19
- Nuova indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Ai soggetti già beneficiari di tali indennità è riconosciuta la medesima indennità pari ad € 2.400,00.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una indennità di € 2.400.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 01.01.2019 data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto
È riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400 ai lavoratori, dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nei seguenti casi:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali (medesime condizioni di cui alle indennità precedenti. 30 giornate lavorate e cessazione del rapporto involontaria nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto);
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie che nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi devono risultare iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione Separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- Titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ad € 75.000 e non titolari di pensione è riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400.
È erogata dalla società Sport e Salute SPA, un’indennità complessiva:
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure superiore ai 10.000 € annui, pari ad € 3.600;
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure compresa tra € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 2.400;
- Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure inferiore ad € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 1.200;
Le indennità non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito.
PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITA’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
Con riferimento alle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento come segue:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018, ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.
ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE
E’ previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi:
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo1.
Viene demandato ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti.
Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF sono sospesi:
- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d’affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto al 2019.
L’Agenzia delle entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
REGIME AIUTI DI STATO-TEMPORARY FRAMEWORK
In linea con l’ultimo emendamento della Commissione Europea al Temporary
Framework, sono state prorogate le misure di aiuto fino al 31.12.2021e innalzate le soglie di concessione degli aiuti:
- nel caso di aiuti di importo limitato (Sez 3.1 Temporary Framework) si prevede una soglia di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro), 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).
- nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.
Le modifiche normative al regime quadro consentono alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce, per lo studio, in un aggravio di lavoro per verificare e confrontare i fatturati di periodo, il conteggio dei calcoli medi mensili, la compilazione e l’inoltro telematico della richiesta, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto all’anno precedente e così quantificate:
- Euro 60,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro da 150,00 a 400,00 euro per competenze professionali a seconda della complessità e del valore della pratica.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 14 - DECRETO SOSTEGNI NUOVE MISURE A SOSTEGNO
CIRCOLARE n. 13 - Bonus Pubblicità 2021
OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ 2021“Legge di Bilancio 2021: proroga del credito d’imposta sulla pubblicità al 2021 e 2022”
In attesa della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che dovrà definire l’entità del credito per l’anno 2020 a partire
dal 1 al 31 marzo sarà possibile richiedere il bonus pubblicità che, per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, come previsto dalla Legge di bilancio 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.
Bonus pubblicità 2021, cambiano modulo e istruzioni
Il credito d’imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato il modulo e le istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità. Come per il Bonus 2020 ci sono due fasi:
- a partire dal 1° e fino al 31 marzo 2021 la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta;
- dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa poi alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.
Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Regole doppie anche per quel che riguarda il plafond disponibile. Per gli investimenti sulla stampa, per i quali il bonus pubblicità 2021 è del 50 per cento, la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato 50 milioni di euro. Le risorse disponibili dovranno invece essere individuate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Bonus pubblicità 2021, come fruire del credito
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- la“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Bonus pubblicità 2021, come presentare la comunicazione
Utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate, accedendo tramite:
- Spid;
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- Cartà di identità elettronica (CIE);
- entratel e fisconline
sarà possibile presentare la domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari realizzati o da realizzare nel 2021.
Coloro che sono interessati alla presentazione della domanda, sono pregati di far pervenire, allo Studio, i documenti (fatture e/o preventivi di spesa) con gli importi da richiedere entro il 19 marzo c.m.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 13 - BONUS PUBBLICITA' 2021
CIRCOLARE n. 12 - Tassa annuale libri sociali 2021
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2021
Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2021.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/21 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/21 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2021.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 11 - Incentivi contributi ECOBONUS
Partenza per la prenotazione dei nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.
Invitalia comunica che dal 10 febbraio 2021 è attiva la piattaforma utile per effettuare la prenotazione degli incentivi per queste categorie dell’automotive, previsti dalla legge di Bilancio 2021.
La L. n. 178/2020 ha stanziato per queste nuove categorie di veicoli 50 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati esclusivamente ai veicoli con alimentazione elettrica.
La piattaforma attraverso cui operare si trova all’indirizzo ‘ecobonus.mise.gov.it’.
Bonus automotive
Per chi effettua l’acquisto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 di veicoli commerciali N1 e veicoli M1 speciali, è previsto un contributo fino a 8.000 euro (in caso di rottamazione).
Il contributo viene riconosciuto in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra, che non potrà essere superiore a 3,5 tonnellate.
Nello specifico, il bonus può variare da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione; senza veicoli da rottamare, lo sconto oscilla tra 800 e 6.400 euro.
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CIRCOLARE n. 10 - Imposta di bollo su fatture elettroniche novità 2021
Bollo sulle e-fatture: cambiano i termini ma non le modalità di versamento
Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. La nuova tempistica è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 4 dicembre 2020. Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi è possibile utilizzare il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo previste dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, che deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020, il termine di versamento coincideva, invece, con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In via di eccezione:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
- se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Periodo di riferimento | Termine di versamento |
I trimestre | - 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro
- 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro |
II trimestre | 30 settembre |
III trimestre | 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro |
IV trimestre | 28 febbraio |
Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, il servizio consente:
- di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato; e, se necessario
- di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola, di conseguenza, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.
Ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, occorre cliccare sulla voce “Pagamento imposta di bollo” nella sezione “Fatture elettroniche”.
La selezione della funzionalità consente di visualizzare i dettagli dell’imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, evidenziando il numero di documenti emessi, nonché il totale dell’imposta di bollo dovuta.
Ferma restando la possibilità di modificare il numero di documenti emessi e, quindi, il totale dell’imposta di bollo dovuta, il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 o F24EP già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:
- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2524, per il quarto trimestre.
L’esito del pagamento, in caso di addebito sul conto corrente bancario, può essere verificato attraverso l’apposita funzionalità, che consente di visualizzare e stampare le ricevute presenti nella colonna “Attestazioni di prenotazione/pagamento”, di cui:
- la prima ricevuta è quella di conferma dell’inoltro della richiesta di addebito sul conto corrente bancario con i dati riepilogativi del pagamento;
- la seconda ricevuta è quella che riporta l’esito del pagamento dalla banca incaricata.
La stessa funzionalità consente di visualizzare l’esito del pagamento anche nel caso in cui si sia scelto di utilizzare il modello F24 o modello F24EP.
Nuova procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato, altresì, la procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo dovuta, prevista dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, rispetto alla quale il provvedimento n. 34958/2021 ha definito le relative regole tecniche.
L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Dopodiché:
- entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;
In via di eccezione
Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre |
- entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.
Nota bene
Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. |
Tavola di sintesi
Periodo di riferimento | Termine di integrazione | Termine di variazione dati | Termine di comunicazione imposta dovuta | Termine di versamento |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio | 15 febbraio | 28 febbraio |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 9 - Scadenza Tessera Sanitaria 2021
Invio dati al Sistema TS: nuove scadenze per il 2021 e uno sguardo al futuro
Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: cambiano le scadenze per il 2021 con appuntamento semestrale, si passa alla cadenza mensile dal 2022. Le novità sulla comunicazione portano, inoltre, a una riflessione: fattura elettronica light per i soggetti ancora esclusi?
Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: cambiano le scadenze per il 2021. Appuntamento semestrale, si passa alla cadenza mensile dal 2022.
In linea generale, le ultime novità introdotte che avviano una fase transitoria per la nuova modalità di comunicazione delle informazioni al sistema TS suggeriscono una riflessione: una fattura elettronica light è la strada da percorrere anche per i soggetti ancora esclusi?
Invio dati al Sistema TS: nuove scadenze per il 2021
Con l’avviso del 3 febbraio 2021 sul portale del sistema Tessera Sanitaria è stato pubblicato il decreto del MEF e della Ragioneria Generale dello Stato del 29 gennaio 2021 che riscrive le date di scadenza da rispettare:
- conferma la proroga all’8 febbraio 2021 per l’invio dei dati riferiti alle spese sanitarie riferite all’anno 2020 contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021;
- stabilisce per il solo anno 2021 un invio semestrale dei dati delle spese sanitarie in luogo della periodicità mensile prevista;
- annuncia un appuntamento con cadenza mensile dal 2022.
Contiene, poi, una precisazione importante: il riferimento per stabilire il periodo di invio dovrà essere la data di pagamento del documento.
Dalla lettura del Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, infatti, si rileva che viene sostituito come segue il testo del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020:
“1. La trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del presente decreto è effettuata:
- a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
- b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
- c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
- d) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.”
Lo stesso decreto aggiunge un comma allo stesso articolo 7 il quale precisa:
“2-bis. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.
Vengono altresì definite nuove tempistiche per la correzione di errori nei dati già comunicati per il 2020 e per la comunicazione dell’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 8 - Enasarco - Novità e conferme per l'anno 2021
ENASARCO: NOVITÀ E CONFERME PER L’ANNO 2021
Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2021 viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.
Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2021 confermano quelle applicate per l’ano precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2021:
Provvigioni relative al mese di gennaio 2021, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2021 | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile | -85,00 |
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile | -115,00 |
Netto a pagare | 1.020,00 |
Per l’anno 2020 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2021.
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
Scaglioni provvigionali | Aliquota
contributiva 2021 |
Quota preponente | Quota agente |
Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2021) | 20 maggio 2021 |
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2021) | 20 agosto 2021 |
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2021) | 20 novembre 2021 |
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021) | 20 febbraio 2022 |
Agevolazioni 2021 per i giovani agenti
La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.
In particolare, con l’art.5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.
Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.
- Requisiti
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
- svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
- Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
- Agevolazioni contributive
Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).
N.B. | Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente. |
- Minimale
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
- Distinta on line
La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.
- Conferimento dell’incarico
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.
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CIRCOLARE n. 7 - Certificazione Unica 2021
Certificazione Unica 2021, modello e istruzioni: novità anche sulla scadenza
Certificazione Unica 2021, con provvedimento del 15 gennaio l’Agenzia delle Entrate rende disponibili il modello CU definitivo e le relative istruzioni.
Diverse le novità da considerare: nel modello CU 2021 entra il nuovo bonus Irpef e fa il suo ingresso anche l’emergenza coronavirus con il forte impatto avuto anche dal punto di vista fiscale.
Debutta ufficialmente anche la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal Decreto Fiscale 2020 e rivista dal DL numero 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
Resta al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Certificazione Unica 2021: modello CU, istruzioni e novità
La Certificazione Unica 2021 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020.
Con il [provvedimento del 15 gennaio 2021-/dichiarazioni-fiscali-2021-modelli-definitivi-730-CU-IVA-770-Agenzia-delle-Entrate], l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la versione definitiva del modello CU 2021 che dovrà essere utilizzato, dopo l’approvazione definitiva, dai soggetti obbligati all’invio:
- coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
- coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
- coloro che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
- titolari di posizione assicurativa INAIL;
- tutte le Amministrazione che operano come sostituto di imposta.
Il flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate deve contenere una serie di informazioni illustrate nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021, allegate al provvedimento del 15 gennaio:
- frontespizio, dove si riportano le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale si riportano le informazioni che riguardano la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- certificazione Unica 2020, è la sezione principale in cui vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Sono queste le tre sezioni su cui si articola il modello della Certificazione Unica 2021.
Certificazione Unica 2021: modello e istruzioni: novità anche sulla scadenza
Sono diverse le novità relative alla Certificazione Unica 2021.
Anche il modello CU è frutto dei tempi e rispecchia tutte le novità fiscali introdotte nel corso del 2020:
- fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali;
- l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.
Ma non solo per quanto riguarda i contenuti ci sono delle modifiche rispetto agli altri anni; la grande novità riguarda anche il calendario delle date di scadenza.
Sulla tabella di marcia del modello 730 e delle Certificazioni Uniche è intervenuto il Decreto Fiscale 2020 e il DL numero 9 del 2020 adottato per far fronte all’emergenza coronavirus.
A regime dal 2021 debutta la scadenza unica del 16 marzo. Di seguito un confronto col passato, al netto del 2020 che è stato un anno eccezionale dal punto di vista delle scadenze.
Adempimento | Scadenza in vigore fino al 2019 | A regime dal 2021 |
Consegna della Certificazione Unica ai lavoratori | 31 marzo | 16 marzo |
Consegna dei dati CU all’Agenzia delle Entrate | 7 marzo | 16 marzo |
La trasmissione delle CU 2021 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2021.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
L’Agenzia delle Entrate mette in guardia:
“Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2020;
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2020 fino al 16/01/2021, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 15 febbraio 2021. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 7 - CERTIFICAZIONE UNICA 2021
CIRCOLARE n. 6 - Richiesta dati IVA 2021
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2021 (periodo d’imposta 2020)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2020. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2021.
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2021 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2020 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2021.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VF
Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.
Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.
Quadro VI
L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.
Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.
QUADRO VQ
Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.
Quadro VL
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
QUADRO VO
Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. Nel 2021 la dichiarazione annuale Iva presenta alcune novità per i soggetti multiattività che dovranno prestare attenzione nella corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale indicando il codice Ateco corrispondente all’attività nel frattempo divenuta prevalente tendo conto, del volume d’affari.
PROSPETTO IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VW
Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2021 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2021 per l’anno 2020.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2020 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2019 (risultante dal modello Redditi 2020), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2021.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2019 (inserito nella dichiarazione Iva 2020), bensì quello dell’anno 2020 (risultante dal modello Iva 2021) o quello dei primi tre trimestri del 2020.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2021, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2020, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2020 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 6 - RICHIESTA DATI IVA 2021