CIRCOLARE n. 19 - Novità sul recupero IVA su procedure fallimentari

L’emissione della nota di credito all’avvio del fallimento

 

Il Decreto Sostegni bis anticipa la possibilità di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali.

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

  • di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
  • dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19, l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.

Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

  1. a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  2. b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  3. c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

L’articolo 18 D.L. 73/2021 intitolato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma (ossia dal 26 maggio 2021, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).

Secondo la versione precedente dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese.

Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:

  1. decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, L.F.);
  2. decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (articolo 119 L.F.), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.

Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (circolare 77/E/2000).

Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento o
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.

Non sono stati modificati i termini della detrazione Iva di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE n. 18 - Novità conversione decreto sostegni e approvazione decreto sostegni bis

Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi

 

La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.

Il contributo a fondo perduto non può essere pignorato

 

Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti) - Articolo 1 D.L. 41/2021

Slitta al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere regolarizzata l’Irap non versata, per l’importo eccedente il limite previsto  dal quadro temporaneo sugli aiuti dell’Unione europea.

           

Rivalutazione Decreto Agosto - Articolo 1-bis D.L. 41/2021 31.12.2020,

È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto  anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020 a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “rivalutazione 2021”, però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “rivalutazione ordinaria” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili).

 

Rivalutazione gratuita alberghi - Articolo 5-bis D.L. 41/2021   

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica. Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.

 

Iva indetraibile e superbonus - Articolo 6-bis D.L. 41/2021

L'Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Vengono dunque superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020.

 

Esenzione dal versamento prima rata Imu immobili - Articolo 6-sexies D.L. 41/2021

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

 

Fondo per il sostegno alle  Asd e alle Ssd - Articolo 14-bis D.L. 41/2021

Viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.

Sospensione dei termini per professionisti in caso di malattia o infortunio - Articolo 22-bis D.L. 41/2021

Viene prevista una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da Covid-19. Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

 

Sostegno alla cultura: credito d’imposta - Articolo 36-bis D.L. 41/2021

Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle  imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi.

Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:

° il rimborso del prezzo,

°lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili,

°un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 20 maggio, ha inoltre approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.

Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:

  • viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
  • viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
  • per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021
  • viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
  • il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno;
  • viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
  • è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di aliquota del 15%.

 

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CIRCOLARE n. 17 - Comunicazione liquidazione IVA 1 Trim 2021

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2021 AL 31 MAGGIO 2021

 Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2021, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2021 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2021 31 Maggio 2021
Aprile-Giugno 2021 16 Settembre 2021
Luglio-Settembre 2021 30 Novembre 2021
Ottobre-Dicembre 2021 28 Febbario 2022

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 16 - Nuova definizione di Default

Oggetto: Nuova definizione di Default

 

Anche se per molti dei destinatari della presente è questione già nota, ci è parso comunque utile rimarcare e sottolineare che dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di Default riguardante i debiti verso il sistema bancario.

Dal 1° gennaio 2021 si connota come “rilevante” il debito, scaduto da oltre 90 giorni, che superi congiuntamente una soglia assoluta e una soglia relativa.

La soglia assoluta è pari a:

€ 100,00 per il settore Retail

€ 500,00 per il Corporate.

Nella categoria Retail rientrano le persone fisiche e le PMI con esposizione nei confronti della banca inferiore a 1 milione di euro.

La soglia relativa è invece pari all’1% del totale dell’esposizione.

Banca d’Italia ha confermato che, per poter considerare un debito in default, dovranno coesistere i seguenti tre requisiti:

  • Persistenza dell’inadempimento; ovvero il debito sia scaduto da oltre 90 giorni
  • Superamento della soglia assoluta
  • Superamento della soglia relativa

Alla luce di ciò è raccomandabile :

-la frequente verifica dei saldi di conto corrente

-rispetto delle scadenze contrattuali periodiche

-rispetto del piano di rimborso dei finanziamenti

 

 

al fine di evitare la classificazione a default con la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia che comporta difficoltà per l’accesso al credito e alla concessione di nuovi finanziamenti.

Anche la fuoriuscita dallo stato di default ha subito dei cambiamenti con il nuovo regolamento.

Mentre prima era sufficiente regolare lo scaduto, dal 1° Gennaio dovranno passare 90 giorni dalla regolazione del debito, durante i quali il debitore verrà monitorato dalla banca e solo successivamente potrà essere considerato in bonis

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

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CIRCOLARE n. 15 - Richiesta documenti redditi anno 2020

Oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2021 o redditi PF 2021 e per l’i.m.u. 2021

Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020, possono utilizzare il modello 730/2021 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2021 (consultabile in versione precompilata dal 2020) deve essere presentato entro il termine del 30.9.2021 se i) si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, ii) oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

 

Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di  interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 30 aprile p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per pagamenti elettronici debitamente compilati e firmati.

 

Termini di presentazione

Il modello 730/2021 deve essere presentato entro:

  • il 30 settembre 2021. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il modello redditi persone fisiche 2021 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Termini di versamento redditi persone fisiche 2021

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2021 ovvero entro il 30 Luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

-rateizzazione del saldo 2020 e del 1° acconto 2021

Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.

Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): ………………

 

Termini di versamento I.M.U.  2021
La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero sulla prima rata del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo e prorogata l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto e per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 sino a definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nessuna modifica sulle scadenze. L’ IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Principali Novità per l’anno 2021

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2021, periodo d’imposta 2020, sono le seguenti:

  1. Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
  2. Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
  3. Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  4. Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  5. Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
  6. Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
  7. Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
  8. Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;
  9. Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto;
  10. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento.

 

Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU

Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.

Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 30 Aprile 2021 oltre al prospetto sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille e l’autocertificazione per il pagamento delle spese mediche debitamente compilati e firmati.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 15 - RICHIESTA DOCUMENTI REDDITI ANNO 2020


CIRCOLARE n. 14 - Decreto sostegni nuove misure a sostegno

OGGETTO: DL Sostegno: sostegno alle imprese e all’economia

(Sintesi delle principali novità)

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto-legge n. 41/2021, altresì detto Decreto Sostegni.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore di imprese e lavoratori autonomi, rinviando a successivi approfondimenti l’esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie. 

Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.

Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori 400.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d’imposta.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Non possono accedere al contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

La presentazione dell’istanza va effettuata dal 30/3/21 al 28/5/21 in via esclusivamente telematica, direttamente o tramite soggetti intermediari. Nell’istanza è prevista un’apposita sezione in cui il contribuente deve scegliere se ottenere il contributo con accredito sul conto corrente ovvero come credito di imposta da utilizzare in compensazione.

Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Proroga divieto di licenziamento.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di integrazione ordinaria per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 01.04.2021 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi, non è dovuto alcun contributo addizionale.

È previsto il divieto di licenziamento fino al 30.06.2021, ed in particolare, per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19, è previsto un ulteriore divieto alla data del 01.07.2021 e per l’intero periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID -19

  • Nuova indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti già beneficiari di tali indennità è riconosciuta la medesima indennità pari ad € 2.400,00.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una indennità di € 2.400.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo che va dal 01.01.2019 data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto

È riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400 ai lavoratori, dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nei seguenti casi:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali (medesime condizioni di cui alle indennità precedenti. 30 giornate lavorate e cessazione del rapporto involontaria nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto);
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie che nel periodo tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi devono risultare iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione Separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • Titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ad € 75.000 e non titolari di pensione è riconosciuta un’indennità pari ad € 2.400.

È erogata dalla società Sport e Salute SPA, un’indennità complessiva:

  • Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure superiore ai 10.000 € annui, pari ad € 3.600;
  • Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure compresa tra € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 2.400;
  • Per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misure inferiore ad € 4.00 €ed € 10.000 annui, pari ad € 1.200;

Le indennità non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito.

 

PROROGA TERMINE SOSPENSIONE ATTIVITA’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Con riferimento alle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento come segue:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018, ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE

E’ previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo1.

Viene demandato ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti.

Dal 23 marzo 2021 e fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • i relativi termini di prescrizione.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Possono accedere alla riduzione coloro che hanno subito un calo del volume d’affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) nel 2020 rispetto al 2019.

L’Agenzia delle entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

REGIME AIUTI DI STATO-TEMPORARY FRAMEWORK

In linea con l’ultimo emendamento della Commissione Europea al Temporary

Framework, sono state prorogate le misure di aiuto fino al 31.12.2021e innalzate le soglie di concessione degli aiuti:

  • nel caso di aiuti di importo limitato (Sez 3.1 Temporary Framework) si prevede una soglia di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro), 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).
  • nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.

Le modifiche normative al regime quadro consentono alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021.

COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce, per lo studio, in un aggravio di lavoro per verificare e confrontare i fatturati di periodo, il conteggio dei calcoli medi mensili, la compilazione e l’inoltro telematico della richiesta, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto all’anno precedente e così quantificate:

  • Euro 60,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
  • Euro da 150,00 a 400,00 euro per competenze professionali a seconda della complessità e del valore della pratica.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 14 - DECRETO SOSTEGNI NUOVE MISURE A SOSTEGNO


CIRCOLARE n. 13 - Bonus Pubblicità 2021

OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ 2021“Legge di Bilancio 2021: proroga del credito d’imposta sulla pubblicità al 2021 e 2022”

In attesa della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che dovrà definire l’entità del credito per l’anno 2020 a partire

dal 1 al 31 marzo sarà possibile richiedere il bonus pubblicità che, per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, come previsto dalla Legge di bilancio 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

Bonus pubblicità 2021, cambiano modulo e istruzioni

Il credito d’imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato il modulo e le istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità. Come per il Bonus 2020 ci sono due fasi:

  • a partire dal 1° e fino al 31 marzo 2021 la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta;
  • dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa poi alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Regole doppie anche per quel che riguarda il plafond disponibile. Per gli investimenti sulla stampa, per i quali il bonus pubblicità 2021 è del 50 per cento, la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato 50 milioni di euro. Le risorse disponibili dovranno invece essere individuate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Bonus pubblicità 2021, come fruire del credito

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus pubblicità 2021, come presentare la comunicazione

Utilizzando i servizi disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate, accedendo tramite:

  • Spid;
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • Cartà di identità elettronica (CIE);
  • entratel e fisconline

sarà possibile presentare la domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari realizzati o da realizzare nel 2021.

Coloro che sono interessati alla presentazione della domanda, sono pregati di far pervenire, allo Studio, i documenti (fatture e/o preventivi di spesa) con gli importi da richiedere entro il 19 marzo c.m.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 12 - Tassa annuale libri sociali 2021

Oggetto:     Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2021

Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2021.

Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:

 

Soggetti obbligati Importo dovuto
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/21 a € 516.456,90  

€ 309,87

Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/21 a € 516.456,90  

€ 516,46

 

Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:

-           Codice Tributo 7085;

-           Periodo di Riferimento 2021.

L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.

Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:

  • da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
  • dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:

  • la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
  • che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
  • è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:

  • il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
  • il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
  • il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
  • il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 11 - Incentivi contributi ECOBONUS

Partenza per la prenotazione dei nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.

Invitalia comunica che dal 10 febbraio 2021 è attiva la piattaforma utile per effettuare la prenotazione degli incentivi per queste categorie dell’automotive, previsti dalla legge di Bilancio 2021.

La L. n. 178/2020 ha stanziato per queste nuove categorie di veicoli 50 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati esclusivamente ai veicoli con alimentazione elettrica.

La piattaforma attraverso cui operare si trova all’indirizzo ‘ecobonus.mise.gov.it’.

Bonus automotive

Per chi effettua l’acquisto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 di veicoli commerciali N1 e veicoli M1 speciali, è previsto un contributo fino a 8.000 euro (in caso di rottamazione).

Il contributo viene riconosciuto in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra, che non potrà essere superiore a 3,5 tonnellate.

Nello specifico, il bonus può variare da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione; senza veicoli da rottamare, lo sconto oscilla tra 800 e 6.400 euro.

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 11 - INCENTIVI CONTRIBUTI ECOBONUS


CIRCOLARE n. 10 - Imposta di bollo su fatture elettroniche novità 2021

Bollo sulle e-fatture: cambiano i termini ma non le modalità di versamento

Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. La nuova tempistica è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 4 dicembre 2020. Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi è possibile utilizzare il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo previste dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, che deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020, il termine di versamento coincideva, invece, con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

In via di eccezione:

- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;

- se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Periodo di riferimento Termine di versamento
I trimestre - 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro

- 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro

II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro
IV trimestre 28 febbraio

Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

Per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, il servizio consente:

- di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato; e, se necessario

- di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola, di conseguenza, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, occorre cliccare sulla voce “Pagamento imposta di bollo” nella sezione “Fatture elettroniche”.

La selezione della funzionalità consente di visualizzare i dettagli dell’imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, evidenziando il numero di documenti emessi, nonché il totale dell’imposta di bollo dovuta.

Ferma restando la possibilità di modificare il numero di documenti emessi e, quindi, il totale dell’imposta di bollo dovuta, il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 o F24EP già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:

- 2521, per il primo trimestre;

- 2522, per il secondo trimestre;

- 2523, per il terzo trimestre;

- 2524, per il quarto trimestre.

L’esito del pagamento, in caso di addebito sul conto corrente bancario, può essere verificato attraverso l’apposita funzionalità, che consente di visualizzare e stampare le ricevute presenti nella colonna “Attestazioni di prenotazione/pagamento”, di cui:

- la prima ricevuta è quella di conferma dell’inoltro della richiesta di addebito sul conto corrente bancario con i dati riepilogativi del pagamento;

- la seconda ricevuta è quella che riporta l’esito del pagamento dalla banca incaricata.

La stessa funzionalità consente di visualizzare l’esito del pagamento anche nel caso in cui si sia scelto di utilizzare il modello F24 o modello F24EP.

Nuova procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l’art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato, altresì, la procedura di integrazione e comunicazione dell’imposta di bollo dovuta, prevista dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, rispetto alla quale il provvedimento n. 34958/2021 ha definito le relative regole tecniche.

L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Dopodiché:

- entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;

In via di eccezione

Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

Nota bene

Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

Tavola di sintesi

Periodo di riferimento Termine di integrazione Termine di variazione dati Termine di comunicazione imposta dovuta Termine di versamento
I trimestre 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio
II trimestre 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre
III trimestre 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
IV trimestre 15 gennaio 31 gennaio 15 febbraio 28 febbraio

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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