CIRCOLARE n. 29 -Decreto antifrode - Cessione dei bonus edilizi

DECRETO ANTIFRODE – CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – LA STRETTA

desideriamo informarLa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare relativamente alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, in vigore già dal 12 novembre 2021.

Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), il legislatore ha ora previsto:

  • l’obbligo di richiedere il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Il visto – ricordiamo – deve essere rilasciato da uno dei soggetti indicati all’art. 3 lettere a) e b) del comma 3, del Dlgs n. 241/1997 (tra i quali gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e gli iscritti nel registro dei revisori legali) ovvero dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale.

  • l’obbligo di richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute.

L’adempimento del visto di conformità, sulla base delle novità introdotte dal D.L. 157/2021 è ora necessario anche:

  • quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi. Prima del D.L. 157/2021 il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
  • quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%. Fino al 11 novembre, il visto era necessario soltanto per l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente a spese in ambito Superbonus.

L’attestazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista all’art. 119 comma 13-bis è stata estesa a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione delle spese agevolate relative a Superbonus e a quelle per interventi di efficienza energetica con ecobonus e superbonus.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sisma-bonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi mentre nel caso dell’ecobonus 110 e del superbonus 110, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso, ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Inoltre, per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Anti-frodi”.

Viene introdotta, altresì, una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del bonus. Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa; in caso contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.

Relativamente all’invio del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021, tale comunicazione deve essere ora inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministrazione del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Anche la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Ai sensi dell’art. 5 del DL 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Relativamente alla disciplina transitoria, sono auspicabili tuttavia dei chiarimenti urgenti: se al momento sembra pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), non è certo invece che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

Sarà nostra cura fornirLe eventuali aggiornamenti in merito, mentre restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 28 - Comunicazione LI.PE 3° Trim. 2021

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2021 AL

30 NOVEMBRE 2021

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2021, entro e non oltre il giorno 19 Novembre 2021 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2021.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2021 31 Maggio 2021
Aprile-Giugno 2021 16 Settembre 2021
Luglio-Settembre 2021 30 Novembre 2021
Ottobre-Dicembre 2021 28 Febbraio 2022

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 27 - Ecobonus Automotive refinanziato il fondo

Ecobonus automotive: rifinanziato il fondo con 100 milioni

 

Nel Decreto Fiscale approvato il 15/10/2021 si prevede il rifinanziamento per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. La misura è stata inserita, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri.

In particolare, le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono invece stanziati 10 milioni di euro. Infine 5 milioni di euro sono destinati all’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0160 g/km CO2.

Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

La misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale, andandosi a integrare alla vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.

Ecobonus è promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo.

Attenzione, non sarà un click day e non sarà necessario affrettarsi nei primi giorni. La procedura, prevede infatti due momenti distinti: la prima fase di apertura dello sportello che è partito il 16 Ottobre u.s. sarà dedicata esclusivamente alla registrazione dei concessionari, che potranno iscriversi e caricare i propri dati identificativi. Solo successivamente, dopo specifica comunicazione, si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.

Le agevolazioni

Veicoli di categoria M1

Veicoli di categoria M1 – Contributo Ecobonus  
  Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Senza rottamazione
Emissioni <= 20 g/km € 6.000,00 € 4.000,00
Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km € 2.500,00 € 1.500,00

 

Dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 è disponibile un ulteriore incentivo previsto dal Decreto Rilancio. Se il venditore applica uno sconto pari ad almeno 2.000 euro per gli acquisti con rottamazione e 1.000 euro per gli acquisti senza rottamazione è possibile richiedere i seguenti contributi:

Veicoli di categoria M1 – Contributo Decreto Rilancio (dal 1°/8/2020 al 31/12/2020)  
  Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e immatricolato da almeno 10 anni Senza rottamazione
Emissioni <= 20 g/km € 2.000,00 € 1.000,00
Emissioni > 20 g/km e

<= 60 g/km

€ 2.000,00 € 1.000,00
Emissioni > 60 g/km e

<= 110 g/km

€ 1.500,00 € 750,00

 

Con il Decreto Agosto sono state modificate le fasce di emissioni e i relativi contributi, restano ferme le precedenti regole previste dal Decreto Rilancio per accedere ai contributi:

Veicoli di categoria M1 – Contributo Decreto Agosto  
  Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e

4 e immatricolato da almeno 10 anni

Senza rottamazione Veicoli acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia
Emissioni <= 20

g/km

€ 2.000,00

 

€ 1.000,00  1° agosto 2020 al 31 dicembre

2020

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km € 2.000,00 € 1.000,00  1° agosto 2020 al 31 dicembre

2020

Emissioni > 60 g/km e <= 90 g/km € 1.750,00 € 1.000,00  15 agosto 2020 al 31 dicembre

2020

Emissioni > 90 g/km e <= 110 g/km  € 1.500, 00  € 750,00  15 agosto 2020 al 31 dicembre

2020

 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli acquisti dal 1° gennaio 2021 un ulteriore bonus subordinato allo sconto del venditore di 2.000 euro se l’acquisto è con rottamazione e 1.000 se l’acquisto è senza rottamazione.

Veicoli di categoria M1 – Legge di bilancio 2021  
  Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011

N.B. per le fasce di emissioni comprese tra 0-60 g/km di CO2 è possibile rottamare fino alla classe Euro 4

Senza rottamazione Per chi acquista (e successivamente immatricola) in Italia
Emissioni <= 20 g/km € 2.000,00 € 1.000,00 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km € 2.000,00 € 1.000,00 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
Emissioni > 60 g/km e <= 135 g/km 1.500,00 NA 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021*

* Rifinanziamento ai sensi della Legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 73-quinquies di conversione al Decreto Legge – art. 73 del 2021

La Legge di Bilancio 2021, ha introdotto anche due nuove categorie di veicoli, gli N1 ed M1 speciali, riconoscendo un contributo per gli acquisti in proprio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e in leasing finanziario dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

L’incentivo si differenzia rispetto alla Massa Totale a Terra e all’alimentazione.

Veicoli di categoria N1 e M1 speciali – Contributo N1/M1 speciali
MTT (tonnellate) Veicoli esclusivamente elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione
0-1,999      
Con rottamazione € 4.000 2.000 1.200
Senza rottamazione € 3.200 1.200 800
2-3,299      
Con rottamazione € 5.600 2.800 2.000
Senza rottamazione € 4.800 2.000 1.200
3,3-3,5      
Con rottamazione € 8.000 4.400 3.200
Senza rottamazione € 6.400 2.800 2.000

 

Veicoli di categoria L

Veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e  
Con rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi) 40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 4.000

(IVA esclusa)

Senza rottamazione 30% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 3.000

(IVA esclusa)

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 26 - Credito Sanificazione 2021

Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Si è aperta il 4 ottobre, con estensione fino al 4 novembre la finestra temporale per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

La comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono definiti con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021, è adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta, in quanto necessario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.

L’edizione 2021 del credito d’imposta sanificazione presenta alcune analogie con il credito ex articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che inducono a ritenere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti sulla previgente normativa contenuti nella circolare AdE 20/E/2020.

Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel rispetto del duplice limite:

- euro 60.000 di credito per beneficiario;

- 200 milioni di euro di spesa complessiva.

L’ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile, che verrà determinata dall’Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021.

Sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari è molto ampia: il credito spetta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.

L’ambito oggettivo si caratterizza per il debutto, fra le voci di costo ammissibili, delle spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari.

Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:

  • le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • le spese di somministrazione di tamponi suddette;
  • le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Sotto il profilo temporale le spese devono essere state “sostenute” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021 e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:

  • criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
  • criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
  • rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Per quanto concerne la fruizione del credito d’imposta l’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021 prevede esclusivamente due modalità di utilizzo diretto:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Ipotizzando dunque che la percentuale di fruizione venga resa nota con provvedimento delle   Entrate pubblicato venerdì 12.11.2021, la compensazione sarà possibile a partire da lunedì 15.11.2021 mediante utilizzo del codice tributo da istituirsi ad hoc.

Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istituiva.

Il credito d’imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 L. 388/2000

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

 

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 25 - Green Pass obbligatorio - Sintesi operativa

Green Pass obbligatorio: sintesi operativa

 

 

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 fa obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle Certificazioni Verdi (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro.

L’obbligo sussiste a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2.

 

Il d.l. n. 127/2021 obbliga chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato a dimostrare documentalmente il possesso della Certificazione Verde (Green Pass), esibendola su richiesta, per poter accedere al luogo di lavoro e cioè al luogo in cui è svolta l’attività lavorativa.

 

Soggetti obbligati al possesso del Green Pass

 

Più specificamente il d.l. n. 127/2021 individua come soggetti obbligati al possesso e all’esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) la generalità dei lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari.

 

La norma, in effetti, estende l’obbligo così generalizzato a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, specificamente si rivolge a chiunque svolge, “a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”, in tutti i casi in cui al fine di poter svolgere la propria attività di lavoro, di formazione o di volontariato devono accedere (anche temporaneamente ed occasionalmente) al luogo di lavoro, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia “sulla base di contratti esterni” (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale).

 

Nel d.l. n. 127/2021, pertanto, si rinviene un testo normativo formulato in modo da assicurare la più ampia estensione materialmente possibile dell’obbligo di verifica del possesso di Green Pass.

 

La norma identifica, infatti, i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di “lavoratore”, prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dell’imprenditore, datore di lavoro privato, chiamato a verificare l’osservanza dell’obbligo legale.

 

Ne consegue, a solo titolo di esempio, che sono ricompresi nell’obbligo non soltanto la generalità dei dipendenti assunti direttamente dall’impresa e dei collaboratori autonomi della stessa, ma anche i dipendenti dell’appaltatore (che svolgono la propria attività presso i locali dell’azienda committente), i lavoratori distaccati, i lavoratori somministrati (all’impresa utilizzatrice da un’Agenzia di somministrazione di lavoro), così pure i tirocinanti e gli stagisti, ma anche gli agenti (che accedono ai locali dell’impresa preponente) e il consulente del lavoro o il dottore commercialista (che hanno l’esigenza di recarsi presso gli uffici dell’impresa cliente, anche per presenziare a una ispezione del lavoro o a una verifica fiscale), così pure l’amministratore e i soci lavoratori dell’azienda.

 

Secondo le FAQ rese disponibili dal Governo (https://www.dgc.gov.it/web/faq.html) anche il lavoratore domestico (colf, badante, baby-sitter) soggetto al controllo, mentre chi lavora sempre in smart working non è tenuto a possedere ed esibire il Green Pass. Tuttavia, le FAQ precisano che “in ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green Pass”. D’altro canto, nella modalità agile il lavoratore è generalmente libero di scegliere il luogo dove operare e seppure tale lavoro venga spesso svolto all’interno delle mura domestiche, quindi non soggetto alle restrizioni imposte dai Protocolli di regolamentazione condivisa rinnovati il 6 aprile 2021, ma esso può essere svolto anche in locali condivisi in coworking dove i lavoratori in modalità agile possono interagire con altre persone, in tal caso si renderà necessario attivare il controllo del Green Pass, facilmente assolvibile mediante l’invio del QR-code all’incaricato del controllo.

 

Inoltre, sempre secondo le FAQ governative anche il titolare dell’azienda che lavora in essa deve essere controllato dal soggetto designato e incaricato per i controlli. Quanto ai liberi professionisti le FAQ affermano espressamente: “Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti”.

 

Soggetti esentati

 

D’altra parte, il d.l. n. 127/2021 esonera dall’obbligo di possedere e di esibire il Green Pass tutti coloro che sono “esenti dalla campagna vaccinale”, sulla scorta di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, vale a dire dai Medici dei Servizi vaccinali delle Aziende e dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione nazionale anti-SARS-CoV-2.

 

Le certificazioni mediche degli esentati devono contenere:

  • i dati anagrafici identificativi dell’interessato;
  • la specifica dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione (“certificazione valida fino al …”);
  • dati che individuano specificamente il Servizio vaccinale in cui opera il Medico vaccinatore ovvero l’Azienda o il Servizio Sanitario Regionale presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che redige il certificato;
  • timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalità digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

 

Obblighi per l’imprenditore

 

Il datore di lavoro è obbligato a effettuare i controlli richiesti dal Legislatore in forza del d.l. n. 127/2021 e conseguentemente di indicare come tali controlli devono essere effettuati in azienda e da chi.

 

In effetti gli imprenditori devono verificare il rispetto dall’obbligo di possedere e di esibire il Green Pass in capo alla generalità dei lavoratori, nel senso ampio sopra indicato, dovendo pertanto individuare entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per organizzare in concreto le verifiche in azienda.

 

Occorre quindi, entro la data di avvio dei controlli obbligatori:

– realizzare e diffondere a tutti gli interessati una specifica “procedura aziendale”, la quale contiene e definisce le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche, tenendo conto delle peculiarità della singola realtà aziendale, ma anche in ragione delle specifiche caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, dei processi produttivi e dei layout aziendali, per cui le procedure possono essere differenziate anche in base ai flussi di ingresso in azienda (variabili nel rispetto della flessibilità in entrata e in uscita prevista dai Protocolli di regolamentazione condivisa allo scopo di evitare assembramenti; secondo le FAQ, infatti, “il Green Pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti”), ovvero in ragione delle condizioni di svolgimento delle mansioni assegnate alla generalità o a particolari categorie di lavoratori;

– designare e comunicare a tutti gli interessati i soggetti “incaricati del controllo”, gli unici autorizzati ad effettuare i controlli (detti anche “verificatori”).

 

Lavoratori che operano presso terzi

 

Se i lavoratori svolgono la loro attività anche in un luogo di lavoro diverso da quelli nella disponibilità del datore di lavoro da cui dipendono, il controllo sul rispetto dell’obbligo di possedere e di esibire il Green Pass spetta sia al datore di lavoro che al soggetto presso il quale le prestazioni lavorative vengono rese. In questo senso, a solo titolo di esempio, i lavoratori dipendenti dell’appaltatore sono controllati dal proprio datore di lavoro ed anche dagli incaricati del committente dove si recano per realizzare l’opera o fornire il servizio oggetto dell’appalto.

 

Quanto invece ai lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti non imprenditori e non datori di lavori sono controllati esclusivamente dagli incaricati del proprio datore di lavoro: qui l’esempio può riguardare i tecnici delle società di fornitura o di gestione delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono, internet) che si recano presso una abitazione (secondo le FAQ del Governo rimane facoltà delle famiglie chiedere comunque l’esibizione del Green Pass), ma anche i riders addetti alle consegne a domicilio (le FAQ precisano, infatti: “ai rider non va chiesto il Green Pass, (…) a verificarne il possesso saranno i vertici delle loro aziende nel caso in cui questi lavoratori debbano recarsi in un luogo per svolgere la loro attività”).

 

Luogo di lavoro

 

Il d.l. n. 127/2021 non amplia soltanto il concetto di “lavoratore”, ma anche quello di “luogo di lavoro”. La norma, infatti, estende l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass non soltanto agli stabilimenti, alle sedi, agli uffici dell’impresa datore di lavoro, ma alla generalità dei “luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta”.

Ne consegue che il Green Pass viene richiesto per accedere a qualsiasi luogo nel quale il lavoratore sia tenuto, anche solo in parte, temporaneamente o occasionalmente, a svolgere la propria attività lavorativa.

 

S’intende, tuttavia, che il luogo di lavoro così estensivamente considerato deve essere in ogni caso idoneo, anche solo potenzialmente, a porre il lavoratore da controllare in contatto con altri lavoratori nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa.

In questa prospettiva sembra non doversi considerare luogo di lavoro, ai fini del controllo richiesto dal d.l. n. 127/2021, l’abitazione disabitata presso cui si rechi un tecnico del servizio idrico per verifiche all’impianto, al contrario va considerato tale lo spazio della logistica dove avvengono lo stoccaggio e il carico-scarico delle merci rispetto al conducente dell’impresa di autotrasporto e ai dipendenti assegnati al magazzino.

 

Organizzare ed effettuare i controlli

 

Nel contesto della “procedura aziendale” vanno specificamente delineate le modalità di espletamento dell’incarico di verifica e di controllo da parte dei designati, con riguardo all’accertamento delle violazioni rispetto agli obblighi sanciti dal d.l. n. 127/2021.

 

In particolare, il datore di lavoro deve individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi”. Ne deriva che il datore di lavoro deve designare e delegare con apposito atto scritto uno o più incaricati delle attività di verifica e di controllo, avendo ampia facoltà di scelta circa il lavoratore da individuare, potendo eventualmente privilegiare soggetti che per le funzioni svolte nell’organizzazione aziendale del lavoro possono più agevolmente assicurare i controlli, si pensi ai responsabili di reparto, di produzione, ai capi ufficio, ai team leader.

 

Appare meno condivisibile, invece, il coinvolgimento, quali incaricati dei controlli Green Pass, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla sicurezza, i quali potrebbero essere distolti dai loro compiti così come delineati dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), stante l’esigenza dei controlli si ritiene a cadenza quotidiana.

 

Quanto alle modalità di svolgimento dei controlli, il d.l. n. 127/2021 stabilisce che essi devono essere effettuati “prioritariamente, ove possibile, (…) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, prevedendo tuttavia che le verifiche possono essere svolte anche “a campione”.

Ne consegue che la modalità ordinaria per effettuare i controlli consiste nella verifica del possesso di una Certificazione Verde (Green Pass) valida all’ingresso del luogo di lavoro, ma la norma consente di effettuare la verifica anche dopo l’accesso dei lavoratori in azienda, pertanto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Rispetto alla campionatura non si ritiene che la facoltà di effettuare i controlli anche a campione, riconosciuta dal d.l. n. 127/2021, permetta di evitare una verifica giornaliera, stante la finalità della norma, mentre appare legittimo individuare criteri di selezione che possano riguardare il momento dell’ingresso in azienda (ad es. uno ogni tre), oppure la quantità complessiva dei lavoratori che si recano al lavoro (ad es. almeno il 50%) o ancora le diverse collocazioni nell’organizzazione aziendale (ad es. due lavoratori per ogni reparto/ufficio/team).

 

Per quanto attiene agli strumenti che possono essere affidati agli incaricati delle verifiche per effettuare i controlli, il d.l. n. 127/2021 richiama quelli previsti dal DPCM 17 giugno 2021, per cui deve essere utilizzata l’applicazione “VerificaC19”, attraverso la quale si può constatare il possesso e la validità del Green Pass, in base alla immediata lettura del QR Code.

 

L’incaricato del controllo potrebbe richiedere al lavoratore verificato di esibire un documento di identità allo scopo di accertare l’effettiva corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dall’App “VerificaC19”, ma senza annotare alcun dato e senza effettuare fotografie, scansioni o fotocopie dei documenti.

 

Secondo le FAQ del Governo, infatti, “al momento non sono previste piattaforme” dedicate (“se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica”).

 

Conseguenze per il lavoratore che non esibisce il Green Pass

 

Qualora il lavoratore subordinato non risulti in possesso del Green Pass o comunque non sia in grado di esibirne uno in corso di validità, le conseguenze sono differenti a seconda delle dimensioni aziendali:

– aziende che occupano da 15 dipendenti in su: opera l’assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari;

– aziende che occupano fino a 14 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore con altro dipendente, assunto a tempo determinato, e allo stesso tempo sospendere il lavoratore senza Green Pass per una durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro del sostituto, ma per un periodo non superiore a dieci giorni, che può essere rinnovato per ulteriori dieci giorni per una sola volta, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Con riferimento ai soggetti che si recano in azienda senza vincolo di subordinazione, come nel caso dei consulenti e dei liberi professionisti in genere, dei collaboratori, degli agenti, dei tirocinanti e degli stagisti, l’accertamento del mancato possesso della Certificazione Verde impone una sospensione temporanea del rapporto di lavoro non subordinato, valutando le singole situazioni caso per caso. Si ritiene necessariamente da sospendere temporaneamente il contratto con il quale l’imprenditore individuale si reca in azienda per un incarico di manutenzione continuativa di strutture, impianti o macchinari.

 

Accertamento e contestazione delle violazioni

 

Il d.l. n. 127/2021 stabilisce che gli incaricati dei controlli sono tenuti all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, nonché a trasmettere al Prefetto competente per territorio gli atti relativi alle violazioni riscontrate.

In attesa della conversione in legge del decreto e degli attesi chiarimenti amministrativi, sembra di poter ritenere, anche alla luce della legge 24 novembre 1981, n. 689 che governa il sistema sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi, che i soggetti incaricati dal datore di lavoro sono tenuti ad accertare, ma non a contestare, le violazioni accertate.

 

A questo fine si potrà chiedere legittimamente all’incaricato del controllo di compilare un modello di “Processo Verbale di Constatazione” idoneo a rendere edotto il Prefetto di tutti gli elementi che consentono di contestare l’illecito amministrativo e di applicare le conseguenti sanzioni amministrative, vale a dire: identificazione del trasgressore, descrizione del fatto che integra la violazione amministrativa, indicazione del tempo e del luogo della commessa violazione e dell’accertamento, individuazione dell’incaricato accertatore, sottoscrizione dell’accertatore.

 

La contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981), con la relativa irrogazione delle sanzioni applicabili, spetta, infatti, esclusivamente al Prefetto al quale l’incaricato dei controlli è obbligato a trasmettere gli atti dell’accertamento, con le modalità che verranno definite dal Ministero dell’Interno.

 

Sanzioni per il lavoratore che viola gli obblighi

 

A fronte della possibilità di operare controlli a campione, può accadere che un lavoratore si rechi comunque al lavoro in mancanza di valido Green Pass o che non lo esibisca (eventualmente anche ove ne sia in possesso, ma rifiuti di esibirlo).

 

In tal caso se con controllo successivo viene accertato che il lavoratore non è in grado di esibire una Certificazione Verde in corso di validità, il lavoratore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500 che viene irrogata del Prefetto competente territorialmente, prevista dall’art. 9-septies, comma 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, peraltro, stante la struttura di rinvio della norma sanzionatoria, deve ritenersi che la sanzione si raddoppia in caso di violazioni reiterate (da 1.200 euro a 3.000 euro).

 

Inoltre, il lavoratore sarà allontanato dal luogo di lavoro, assente ingiustificato o sospeso a seconda delle dimensioni aziendali, in ogni caso privo di retribuzione, ma potrà essere destinatario anche delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

 

Rimangono ferme le eventuali violazioni penali accertate agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008.

 

Sanzioni per il datore di lavoro inadempiente

 

Anche i datori di lavoro che violano gli obblighi imposti dal d.l. n. 127/2021 sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative a norma dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020.

 

In particolare, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro, che si raddoppiano in caso di violazioni reiterate (da 800 euro a 2.000 euro), i datori di lavoro che:

– omettono di effettuare i controlli richiesti;

– omettono di individuare e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità di organizzazione delle verifiche;

– omettono di individuare e designare formalmente gli incaricati dei controlli.

 

Anche per il datore di lavoro, peraltro, rimangono ferme le eventuali violazioni penali che vengano accertate dagli organismi di vigilanza rispetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008.

 

Va precisato, peraltro, che secondo le FAQ del Governo, le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non incorrono in sanzioni qualora durante un controllo degli organismi di vigilanza istituzionali dovesse essere riscontrata la presenza di lavoratori privi di Green Pass, se i controlli sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi in base alle previsioni del decreto-legge n. 127/2021, vale a dire adottando e attuando una apposita procedura organizzativa per le verifiche, che fa venir meno la responsabilità del datore di lavoro.

 

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 25 - GREEN PASS OBBLIGATORIO - SINTESI OPERATIVA

 


CIRCOLARE n. 24 - Operazioni con San Marino

CIRCOLARE TEMATICA

Rapporti di scambio  tra Italia e San Marino - Fatturazione elettronica - Novità dall’1.10.2021

 

PREMESSA

Con l’art. 12 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San Marino.

L’attuazione della nuova disposizione è avvenuta mediante:

  • il DM 21.6.2021;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2021 n. 211273, con cui sono state definite le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, operando un rinvio al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 e successive modificazioni, che già disciplina la fatturazione elettronica tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia.

Entrata in vigore

Il DM 21.6.2021, pubblicato sulla G.U. 15.7.2021 n. 168, è entrato in vigore l’1.10.2021, in sostituzione del DM 24.12.93.

A decorrere dalla predetta data dell’1.10.2021 e fino al 30.6.2022, tuttavia, è previsto un periodo transitorio durante il quale gli operatori economici di entrambi i Paesi potranno emettere le fatture elettroniche su base volontaria.

A partire dall’1.7.2022 tutti gli operatori economici saranno invece tenuti ad emettere fatture in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’estensione dell’obbligo di emissione delle fatture e delle note di variazione in formato elettronico, da trasmettere mediante il Sistema di Interscambio (SdI), riguarda le operazioni tra soggetti passivi d’imposta (B2B) e in particolare:

  • le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti a San Marino (cessioni non imponibili equiparate agli artt. 8 e 9 del DPR 633/72);
  • gli acquisti di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (con assolvimento dell’imposta a norma dell’art. 71 del DPR 633/72).

 

Tra le fattispecie sopra riportate devono ritenersi ricompresi tutti i trasferimenti di beni dall’Italia a San Marino, e viceversa, operati tra soggetti passivi d’imposta, anche se a titolo non oneroso (es. trasferimenti di beni tra sedi differenti localizzate nei due diversi Paesi e appartenenti allo stesso gruppo, “trasferimento di beni a sé stessi”), con esclusione di quelli finalizzati allo svolgimento di perizie, operazioni di lavorazione, manipolazioni usuali o al temporaneo utilizzo per l’esecuzione di prestazioni (nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 39 del DPR 633/72).

Il decreto disciplina, quindi, le sole transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.

L’obbligo di certificare in formato elettronico le operazioni con San Marino risulta inoltre escluso nelle ipotesi previste da specifiche disposizione di legge (es. soggetti passivi in regime forfetario per gli autonomi) e nei rapporti intercorrenti tra soggetti passivi d’imposta e cessionari soggetti privati (B2C).

Momento di effettuazione

In relazione alle operazioni rientranti nell’ambito applicativo del nuovo obbligo, è espressamente disciplinato il momento di effettuazione che deve essere individuato con riferimento all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato italiano o dal territorio di San Marino (art. 1 co. 5 e 6 del DM 21.6.2021).

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (nel presupposto nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 39 del DPR 633/72).

In caso di emissione di fattura anticipata o di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione deve considerarsi effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO

Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di San Marino effettuate da parte di operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta sammarinesi sono soggette al regime di non imponibilità (artt. 8 e 9 del DPR 633/72), a condizione che:

  • in caso di fattura elettronica, l’ufficio tributario di San Marino abbia verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalidato la regolarità della fattura. L’esito di tale controllo viene comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
  • in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino - Uff. tributario”.

 

Ai fini della non imponibilità, è altresì necessario che le cessioni siano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione stessa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nella fase transitoria, e dunque fino al 30.6.2022, l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni verso operatori sammarinesi è facoltativa.

L’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) decorre dall’1.7.2022, salvo le ipotesi di esclusione per previsione di legge.

Il processo, le modalità e i termini di fatturazione sono analoghi a quelli previsti per le fatture emesse verso soggetti nazionali per via del rimando al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Le fatture elettroniche relative a cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici identificati nel territorio di San Marino, sono trasmesse tramite SdI all’ufficio tributario di San Marino.

L’ufficio effettua la verifica del regolare assolvimento dell’imposta, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.

Quest’ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’ufficio Tributario di San Marino.

Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

  • il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
  • nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino (2R4GTO8), che lo ha reso noto con apposita circolare del 31.8.2021;
  • nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”).

FATTURAZIONE CARTACEA 

Per tutto il periodo transitorio, nello specifico fino al 30.6.2022, è data facoltà agli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia che effettuano scambi con San Marino di continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo. Tale possibilità dall’1.7.2022 sarà riservata ai soli operatori non obbligati per legge alla fatturazione elettronica.

La fattura cartacea deve essere emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CESSIONI 

In ipotesi di fatturazione elettronica, se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario di San Marino non ne abbia convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione (art. 26 co. 1 DPR 633/72), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

 

Nel caso di emissione del documento in forma cartacea, il soggetto passivo italiano che, entro 4 mesi dall’emissione del medesimo, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario di San Marino, è tenuto a darne comunicazione al medesimo ufficio e, per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, se entro i successivi 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, il fornitore italiano è tenuto ad emettere una nota di variazione (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), senza che siano dovuti sanzioni e interessi.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

Gli acquisti di beni effettuati da operatori economici nazionali presso soggetti stabiliti a San Marino con spedizione o trasporto nel territorio dello Stato italiano (accompagnati da un documento di trasporto) sono ivi assoggettati ad IVA.

In base agli accordi tra gli operatori coinvolti, le cessioni possono recare o meno l’addebito dell’imposta (con obbligo per il soggetto nazionale di assolvere il tributo con il meccanismo del reverse charge), cui ne deriva la previsione di quattro procedure differenti, due riferite alla nuova modalità di fatturazione e due riferite alle modalità ordinarie.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come per le cessioni, nella fase transitoria, le operazioni di acquisto di beni da San Marino sono documentate, su base facoltativa, mediante fattura elettronica, mentre a decorrere dall’1.7.2022 dovrà ritenersi obbligatoria l’emissione del documento in formato elettronico, fatte salve le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le cessioni effettuate a soggetti nazionali, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio (SdI), che le recapita al cessionario nazionale all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” consentendogli di prendere visione delle fatture elettroniche ricevute ai fini della detrazione dell’imposta.

 

Fatture con addebito dell’IVA

Qualora la fattura emessa dall’operatore sammarinese rechi l’addebito dell’IVA, questa viene versata dallo stesso cedente all’ufficio tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni provvede a riversare le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e a trasmettere allo stesso in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi. L’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario, attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale solo a partire da tale momento è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta (art. 19 del DPR 633/72).

Al contrario, in caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.

Fatture senza addebito dell’IVA

Se la fattura elettronica emessa dall’operatore sammarinese non riporta l’addebito dell’IVA dovuta in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è recapitata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) deve assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

A tal fine, il cessionario è tenuto a:

  • indicare l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche, vale a dire con codice tipo documento “TD19” (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72”);
  • annotare il documento di acquisto nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti secondo le modalità e i termini ordinari. Tale meccanismo può essere operato dal cessionario italiano solo dopo aver preso atto dell’esito positivo del controllo comunicato dall’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”.

FATTURAZIONE CARTACEA

Gli operatori economici sammarinesi che non certificano in formato elettronico le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA nazionali, emettono fattura cartacea accompagnata dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Fatture con addebito di IVA

Se la fattura cartacea reca l’indicazione dell’IVA dovuta dal cessionario, il cedente sammarinese soggetto passivo è tenuto a:

  • emettere la fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia la partita IVA del cessionario italiano;
  • presentare all’ufficio Tributario di San Marino le predette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari

e a consegnare al medesimo ufficio la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA che risulta dovuta.

 

L’ufficio tributario di San Marino al quale pervengono i suindicati documenti provvede:

  • ad acquisire i dati relativi alle singole fatture e presentare gli elenchi riepilogativi contenenti le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni;
  • entro 15 giorni a riversare le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e a trasmettere al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

 

A sua volta, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

  • controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino;
  • restituisce al predetto ufficio l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
  • trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

 

A conclusione dell’iter descritto, il cedente sammarinese è tenuto a trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’ufficio tributario di San Marino e opportunamente vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.

Infine, il cessionario italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese nel registro degli acquisti e opera la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.

Fatture senza addebito di IVA

Qualora la fattura cartacea non indichi l’ammontare dell’IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il soggetto sammarinese cedente è tenuto a:

  • emettere la fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia la partita IVA del cessionario italiano;
  • presentare all’ufficio tributario di San Marino i due esemplari di fattura accompagnati da un elenco riepilogativo in due copie;
  • trasmettere al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario di San Marino con l’apposizione del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».

 

Il cessionario soggetto passivo nazionale è a sua volta tenuto a:

  • assolvere l’imposta mediante reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72), indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
  • annotare le fatture nei registri delle vendite e degli acquisti secondo le modalità ed i termini ordinari, esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta (art. 19 del DPR 633/72).

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI 

Il cessionario italiano che non ha ricevuto la fattura di acquisto o ha ricevuto una fattura irregolare deve provvedere all’emissione della stessa o alla sua regolarizzazione entro i 30 giorni decorrenti dallo spirare dei 4 mesi dal momento in cui l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fattura irregolare (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97).

ALTRE DISPOSIZIONI

Il DM 21.6.2021, oltre ad estendere la fatturazione elettronica agli scambi di beni con San Marino, provvede a regolare alcune particolari fattispecie riproponendo in alcuni casi (nello specifico per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e quelle nei confronti di enti non commerciali) le norme già contenute nel DM 24.12.93 senza sostanziali modifiche e in altri (vale a dire le vendite a distanza di beni) rinnovandone le disposizioni.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ai fini impositivi, le prestazioni di servizi verso soggetti passivi identificati nel territorio di San Marino seguono le disposizioni ordinarie previste ai fini IVA (artt. 7-ter e 7-quater del DPR 633/72).

Nel caso di prestazioni ricevute da soggetti passivi sammarinesi, il committente nazionale deve provvedere ad assolvere l’imposta emettendo autofattura (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

Ai fini della fatturazione, per le predette operazioni non è stato esteso il medesimo obbligo di emissione di fattura in formato elettronico previsto per gli scambi di beni. Tale modalità resta pertanto facoltativa per i servizi resi e ricevuti tra operatori italiani e sammarinesi.

CESSIONI DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (art. 4 co. 4 del DPR 633/72) non soggetti passivi d’imposta e che non siano già identificati ai fini IVA, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, sono tenuti a corrispondere l’imposta in Italia se l’ammontare dei loro acquisti abbia superato nell’anno solare precedente ovvero superi nell’anno in corso il limite di 8.000,00 euro. Sotto questa soglia l’imposta deve essere assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti esercitino l’opzione per il pagamento dell’imposta in Italia (art. 38 co. 6 del DL 331/93). In tale circostanza è necessaria la presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate del modello INTRA 13 (art. 50 co. 4 del DL 331/93).

Gli enti non commerciali nazionali, identificati ai fini IVA in Italia, per gli acquisti effettuati da operatori di San Marino, assolvono l’IVA anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali registrando la fattura di acquisto con addebito di imposta nella propria contabilità. I medesimi soggetti, laddove ricevano una fattura senza addebito dell’IVA, sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate il modello INTRA 12 (art. 49 co. 1 e 2 del DL 331/93) e a versare l’imposta dovuta.

Le fatture in formato cartaceo devono essere annotate, entro il mese successivo a quello di ricevi-mento, in apposito registro (art. 47 co. 3 del DL 331/93).

Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione entro i 30 giorni decorrenti dallo spirare dei 4 mesi dal momento in cui l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fattura irregolare (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97).

VENDITE A DISTANZA DI BENI

Le disposizioni riguardanti le vendite a distanza effettuate nei confronti di privati residenti in uno dei due Paesi, diverso da quello del cedente, hanno subito alcune modifiche al fine di recepire i principi unionali, oggetto peraltro di una recente revisione.

Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti non soggetti passivi IVA sono assoggettate a IVA nello Stato di destinazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell’altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000,00 euro;
  • tale limite non sia stato superato nell’anno in corso.

 

Al di sotto di tale soglia, tuttavia, il cedente può optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni. In tale ipotesi:

  • gli operatori economici con sede, residenza o domicilio in Italia possono comunicare l’opzione per il pagamento dell’imposta nel territorio di San Marino nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata. Questa ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93);
  • gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all’imposta in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale (art. 17 co. 3 del DPR 633/72).

CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (art. 38 co. 4 del DL 331/93) sono assoggettate al pagamento del tributo nello Stato di destinazione.

L’acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell’IVA. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 1 del DM 19.1.93.

I cedenti italiani che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del rimborso dell’imposta pagata sull’acquisto del mezzo di trasporto (art. 53 co. 1 del DL 331/93).

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 23 - Super ACE 2021

D.L. SOSTEGNI-BIS: LA “SUPER ACE” 2021

Come abbiamo segnalato nella nostra precedente circolare 18/2021, con l’articolo 19, D.L. 73/2021 (cosiddetto D.L. “Sostegni-bis”) viene potenziata l’Ace, istituto con il quale si intende premiare le società che incrementano la propria capitalizzazione.

L’aiuto alla crescita economica (Ace) è un’agevolazione fiscale per le imprese disciplinata, da ultimo, dalla L. 160/2019 (si tratta di un provvedimento oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni), che consiste nella detassazione di una parte del reddito imponibile proporzionale, secondo una data misura, agli incrementi del patrimonio netto.

In sintesi, il calcolo dell’importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative intervenute sul capitale proprio; tale calcolo si effettua tenendo conto, in particolare:

  • dei componenti che hanno inciso positivamente (tipicamente gli apporti in denaro e gli utili accantonati) e
  • di quelli che hanno inciso negativamente (riduzioni di patrimonio attuate mediante attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende); non rilevano le perdite di esercizio.

Come regola generale:

  • il risultato si confronta con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’Ace;
  • l’importo deducibile si individua moltiplicando la base di riferimento per un’aliquota percentuale, fissata, dal 2020, all’1,3%.

La nuova disposizione contenuta del decreto sostegni-bis introduce un regime transitorio straordinario della disciplina per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce in particolare che, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3%). Viene altresì stabilito che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Potenziamento Ace 2021

I commi da 2 a 8 del citato articolo 19, pertanto, vanno a potenziare la disciplina dell’Ace prevedendo queste nuove caratteristiche:

  • rendimento nozionale calcolato mediante applicazione di un coefficiente più elevato (15% rispetto a quello ordinario pari al 1,3%);
  • rilevanza per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, conteggiati a partire dal primo giorno del periodo d’imposta;
  • rilevanza della variazione in aumento del capitale proprio per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Esempio
Viene effettuato un apporto di capitale in Alfa Srl nel corso del 2021 pari a 100.000 euro.

A fronte di tale apporto Alfa Srl avrà diritto a fruire di una variazione diminutiva (ossia un minor imponibile) in relazione al periodo d’imposta 2021 pari a 15.000 euro, anziché 1.300 euro.

Considerando l’aliquota Ires del 24%, il risparmio d’imposta risulta quindi pari a 3.600 euro invece di 312 euro.

La disciplina della Super Ace 2021, prevede un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione, stabilendo che, laddove tale “periodo minimo di permanenza” non risulti rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente.

In altre parole, il “periodo minimo di permanenza” dura fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Conversione in credito d’imposta

Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere:

  • utilizzato in compensazione in F24 senza limiti d’importo; oppure
  • richiesto a rimborso; o ceduto a terzi.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi dal giorno successivo a quello:

  • dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o
  • dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
  • dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 17 settembre scorso, il provvedimento prot. N. 238235/2021 con cui sono definite le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della Comunicazione predetta. Il provvedimento, il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono attualmente reperibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-17-settembre-2021

 

In sintesi:

  • la Comunicazione deve essere predisposta ed inviata solo dai soggetti che intendono convertire il beneficio della c.d. “Super ACE” in credito d’imposta. Nessuna comunicazione è richiesta ai soggetti che intendono fruire del beneficio nella propria dichiarazione dei redditi;
  • la Comunicazione può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
  • la Comunicazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati;
  • a seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni,  una ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con indicazione delle relative motivazioni;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accettazione ovvero il diniego del credito d’imposta;
  • ATTENZIONE: il credito d’imposta può essere effettivamente utilizzato in compensazione oppure ceduto solo dopo aver ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione avente ad oggetto la sua accettazione.

 

In conclusione, con la pubblicazione del menzionato provvedimento, l’agevolazione è operativa ed il credito d’imposta sarà effettivamente utilizzabile dal mese di dicembre 2021 (ipotizzando la trasmissione della Comunicazione il 20 novembre 2021 e la successiva comunicazione di accettazione del credito d’imposta, nei 30 giorni successivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Il credito d’imposta si calcola applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Esempio
Viene effettuato un apporto di capitale in Alfa Srl nel corso del 2021 pari a 100.000 euro.

A fronte di tale apporto Alfa Srl decide di fruire del credito d’imposta.

Il credito d’imposta sarà pari ad euro 100.000 * 15% * 24% = 3.600 euro

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 22 - Comunicazione LI.PE 2 TRIM. 2021

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2021 AL 16 SETTEMBRE 2021

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 16 Settembre 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 16 Settembre 2021, entro e non oltre il giorno 3 Settembre 2021 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre 2021.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2021 31 Maggio 2021
Aprile-Giugno 2021 16 Settembre 2021
Luglio-Settembre 2021 30 Novembre 2021
Ottobre-Dicembre 2021 28 Febbraio 2022

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE n. 21 -Comunicazione proroga versamento imposte

Oggetto:    C O M U N I C A Z I O N E

Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). In tal modo diviene definitivo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP , che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

La proroga riguarda anche:

- i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il regime dei minimi o il forfetario;

- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli ISA.

- i soggetti IRES che hanno termini ordinari di pagamento successivi al 30 giugno 2021.

 

Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.

Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.

Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale

 

DAL   9/8/2021   AL   27/08/2021 COMPRESI

 

Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 21 - COMUNICAZIONE PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE

 


CIRCOLARE n. 20 - Le principali novità del DL 30.06.2021 n.99

Le principali novità contenute nel DL 30.06.2021 n. 99 

 

Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Tra le principali novità si segnalano le seguenti: i)  la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamenti, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS: per i versamenti scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, così come per le rate da dilazione dei ruoli, andranno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30.9.2021; ii) la sospensione sino al 31.8.2021 delle procedure esecutive, le misure cautelari e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; iii) l’incremento dal 30% al 100% del credito d’imposta per le commissioni bancarie di cui all’art. 22 del DL 124/2019 in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015; iv) l’istituzione di un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici; v) il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”. Si segnala che il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

Premessa

Con il DL 30.6.2021 n. 99, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 155, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 

Osserva

Il DL 99/2021 è entrato in vigore il 30.6.2021, stesso giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 99/2021.

 

Osserva

Il DL 99/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021.

 

Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.

 

Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

 

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

 

Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate, la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

 

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.

 

Rate da rottamazione dei ruoli

Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento “rottamazione dei delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:

         entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;

         entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

 

Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

 

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

 

Compensazione volontaria con crediti d’imposta

Se il contribuente risulta avere debiti con l’Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d’imposta, l’Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.

 

Crediti d’imposta legati ai pagamenti elettronici

L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.

Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):

 

Credito d’imposta sulle commissioni addebitate

 

         per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022;

         nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.

 

Credito d’imposta per l’acquisto  di POS

Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.

 

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:

         70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;

         40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;

         10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:

         100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;

         70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;

         40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Nuovi Sabatini          L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.

 

Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

 

Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

 

Abrogazione del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro

Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

 

Trattamenti di integrazione salariale

L’art. 4 del DL 99/2021 consente alle aziende – in specifici casi – di poter beneficiare di trattamenti di integrazione salariale ordinari (CIGO) e straordinari (CIGS) in modalità agevolata. In particolare, l’art. 4 co. 2 del DL 99/2021 riconosce ai datori di lavoro del settore tessile che, a decorrere dall’1.7.2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra l’1.7.2021 e il 31.10.2021.

 

Sono destinatarie della misura in esame le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.

 

Per il trattamento di CIGO in questione non occorre versare alcun contributo addizionale.

 

Invece, l’art. 4 co. 8 del DL 99/2021 prevede un ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) riconosciuto ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. In particolare, il trattamento di CIGS in questione – previsto introducendo il nuovo art. 40-bis del DL 73/2021 – viene riconosciuto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata e all’obbligo di versamento della contribuzione addizionale previsti dal DLgs. 148/2015.

 

Divieto di licenziamento

L’art. 4 del DL 99/2021 proroga per certe categorie di imprese il divieto di licenziamento per motivi economici, stabilendo che lo stesso vige:

         sino al 31.10.2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (co. 2 e 4);

         per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021, per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 40-bis co. 1 del DL 73/2021 (co. 8).

 

Sospensione dl programma “Cashback”

L’art. 1 del DL 99/2021 stabilisce la sospensione del programma c.d. “cashback”, per il secondo semestre 2021.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 20 - LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DL 30.06.2021 N.99