CIRCOLARE n. 9 - Stampa libri sociali per l'anno 2020
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2020, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
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Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.
Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 28 febbraio 2022.
La stampa “cartacea” dei registri contabili
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 28 febbraio 2022.
Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso doveva risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021.
In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
Modalità di numerazione | ||||||
Libro/registro meccanografico | Tipo di numerazione | Esempio
Registrazioni periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 |
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Libro giornale | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Libro inventari | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Registri fiscali
(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.) |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc. | ||||
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” |
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Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti | |||
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione | |||
Registri fiscali | No | Non dovuta | ||||
Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta | L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 |
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche | In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23 |
Osserva
La data del 28.2.2022, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2020 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2021 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2021, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.
Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).
Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2021, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.
Ravvedimento Operoso
I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.
Conservazione digitale dei registri contabili
L'obbligo di stampa delle scritture contabili non interessa i soggetti che adottano facoltativamente la "conservazione digitale": il contribuente potrà in pratica scegliere autonomamente se procedere alla stampa ovvero alla conservazione digitale a norma.
Tuttavia, come si vedrà in seguito, la decisione (stampa/conservazione digitale) dovrà essere presa in anticipo rispetto al termine ultimo di conservazione, in quanto nell'ipotesi di conservazione digitale (ad esempio nel caso del libro giornale) l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta con modalità differenti ed entro termini anticipati.
Le modalità e i termini di conservazione in forma elettronica dei registri contabili seguono le regole previste anche per le fatture elettroniche e sono quindi contenute nel D.M. 17.6.2014.
Quindi, la conservazione dei registri contabili va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la conservazione digitale dei registri contabili relativi al 2020 va effettuata al più tardi entro il 28.2.2022.
In caso di accesso/ispezione/verifica, sia i documenti informatici sia i documenti analogici conservati su supporto informatico devono essere resi leggibili e, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”
Nel caso in cui i registri siano conservati in modo digitale risulta applicabile quanto disposto dall'art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale
“l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”. |
In merito l'Agenzia, nella Risposta n. 346/2021, specifica che costituiscono “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali l'imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
L'imposta di bollo:
- è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Per registrazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 161/2007, si intende “ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”;
- va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l'anno”, inteso ai sensi della Risoluzione n. 43/2015 quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2020 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2021 (si noti che tali registri dovranno essere conservati entro il 28.02.2022);
- va versata in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2021” per i registri riferiti a tale anno).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 8 - Principali novità fiscali Decreto Sostegni Ter
Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), fortemente discusso soprattutto per le nuove norme che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d’imposta, tra cui anche quelli connessi alle detrazioni edilizie.
Nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.
Misure di sostegno per le attività chiuse Articolo 1 D.L. 4/2022 |
Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti: · ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; · Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. |
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Articolo 2 D.L. 4/2022 |
Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.
È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese: · devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro, · devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue: a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro; b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza. |
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà Articolo 3 D.L. 4/2022 |
Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi), che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. |
Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Articolo 3 D.L. 4/2022 |
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. |
Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche Articolo 5 D.L. 4/2022 |
Il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. |
Aiuti al settore sportivo Articolo 9 D.L. 4/2022 |
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo. |
Investimenti in beni strumentali 4.0 Articolo 10 D.L. 4/2022 |
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore Articolo 15 D.L. 4/2022 |
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. |
Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta Articolo 28 D.L. 4/2022 |
Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.
Pertanto, dal 27 gennaio: – in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente, – in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione. Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta: a) credito d’imposta per botteghe e negozi; b) credito d’imposta per i canoni di locazione; c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; d) credito d’imposta per sanificazione. I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. |
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CIRCOLARE n. 7 - Certificazione Unica 2022
Certificazione Unica 2022: redditi di lavoro autonomo
La Certificazione Unica 2022 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2021.
Il nuovo modello, che già da qualche anno ha sostituito integralmente le certificazioni in carta libera che venivano rilasciate in precedenza a tutti i lavoratori autonomi (professionisti, agenti e rappresentanti, autonomi), deve essere inoltre inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.
L’ adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito di lavoro autonomo:
- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (anche per fatture ricevute da soggetti che non operano la ritenuta d’acconto in quanto applicano regimi agevolati);
- provvigioni corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- cessazione rapporti di agenzia;
- compensi per lavoro autonomo occasionale;
- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;
- prestazioni relative ad appalti condominiali;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).
NOVITA’
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno fornire indicazioni in merito agli importi e alle scadenze non ottemperate al fine di compilare correttamente il modello 770/2022.
La trasmissione delle CU 2022 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2022.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2021;
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2021 al 31/12/2021 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2021 fino al 16/01/2022, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 14 febbraio 2022. |
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.7 - CERTIFICAZIONE UNICA 2022
CIRCOLARE n. 6 - Decreto Sostegni Ter - Nuovo ristori Covid
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto: a quali attività e imprese spettano?
Nel decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022, c.d. Decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Gennaio u.s., sono stati inseriti nuovi ristori per le attività più colpite dall’emergenza Covid: beneficiarie sono le attività chiuse fino al 31 gennaio e coloro che svolgono commercio al dettaglio, ma anche le imprese che operano nel settore della ristorazione, i parchi tematici, le piscine. La bozza del testo del provvedimento emergenziale del 21 gennaio introduce nuovi ristori e potenzia quelli già esistenti.
Decreto Sostegni ter, la stagione dei contributi a fondo perduto per arginare gli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia prosegue anche nel 2022.
A chi spettano gli aiuti previsti dal provvedimento emergenziale approvato in Consiglio dei Ministri il 21 gennaio u.s.? Stando alla bozza del testo in circolazione: la platea di beneficiari è disegnata sui settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.
Si introducono nuovi aiuti, ma si amplia anche il raggio d’azione di quelli già esistenti.
Sono lontani, ormai, i tempi dei ristori su larga scala. Oggi i nuovi fondi a disposizione sono molto più esigui, pari a circa 1,5 miliardi di euro, e sono destinati in diverse forme alle seguenti categorie:
- discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio 2022 per effetto delle restrizioni introdotte con il Decreto Natale;
- attività di commercio al dettaglio con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019;
- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- associazioni e società sportive.
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività chiuse: discoteche e sale da ballo
Ad aprire la carrellata di contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni ter sono i ristori destinati alle attività chiuse fino al 31 gennaio 2022, discoteche e sale da ballo.
Si recupera una misura già esistente, rifinanziandola, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dall’articolo 2 del DL n. 73/2021.
Entro la scadenza del 21 dicembre 2021, i soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive avevano disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 hanno potuto richiedere gli aiuti.
Questa volta saranno destinati alle attività che “alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate” con l’articolo 6, comma , del DL n. 221 del 24 dicembre 2021: sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Il sistema originario prevedeva importi a partire da 3.000 euro e una maggiorazione proprio per discoteche e sale da ballo di 25.000 euro, ridotta a 8.661 euro.
La nuova tornata di contributi a fondo perduto si baserà su regole già esistenti e conta su una dotazione di 30 milioni di euro. Nella bozza si legge:
“Per l’attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021”.
Alla stessa platea di imprese beneficiarie dei nuovi contributi a fondo perduto è riconosciuta anche un’altra agevolazione, la sospensione dei versamenti:
- relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operati in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Il testo, ancora in versione di bozza, fissa la scadenza del 16 settembre 2022 per il pagamento in un’unica soluzione.
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio
Come conferma anche il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, con una notizia dedicata alle novità del Decreto Sostegni ter, viene istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”.
Si tratta, in questo caso, di una novità. Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni per l’anno 2022.
I principali requisiti per ottenere i nuovi contributi a fondo perduto sono i seguenti:
- svolgere prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio classificata con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
- avere ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni;
- avere registrato una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019;
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Questa nuova formula di ristori rientra nel quadro degli Aiuti di Stato. La domanda per riceverli non dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate ma al MISE che si occuperà di gestire la misura e fornirà tutti i dettagli sulle modalità di accesso.
Gli importi saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate per dimensione, applicate alle perdite subite.
Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.
Percentuale | Ricavi del 2019 |
60 per cento | Fino a 400.000 euro |
50 per cento | Da 400.000 a un milione di euro |
40 per cento | Da 1 a 2 milioni di euro |
Bisogna, in ogni caso, sottolineare che tutti i dettagli sulle misure dovranno trovare conferma nel testo ufficiale del Decreto Sostegni ter che, per ora, è disponibile solo in versione di bozza.
Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo per attività di organizzazione di feste e cerimonie
Il nuovo provvedimento emergenziale interviene anche allargando il raggio di azione di azione di misure già esistenti, per supportare le imprese e le attività di settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia.
Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito dall’articolo 26 del primo DL Sostegni, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Altri 40 milioni di euro vengono impiegati per garantire anche nel 2022 i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 ter del Decreto Sostegni bis alle imprese che svolgono attività classificate con i seguenti codici ATECO.
Codice ATECO | Attività |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
56.10 | Ristoranti e attività di ristorazione mobile |
56.21 | Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) |
56.30 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
93.11.2 | Gestione di piscine |
Per l’accesso ai ristori, sono richiesti “cumulativamente” i seguenti requisiti:
- riduzione del fatturato non inferiore al 40 per cento rispetto al fatturato del 2019; per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
- nel periodo d’imposta 2021 hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30 per cento.
Per tutte le altre regole si fa riferimento a quanto già stabilito in precedenza per l’accesso ai fondi stanziati per il 2021.
Nella platea di beneficiari dei ristori previsti dal Decreto Sostegni ter, inoltre, rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Si prevede la possibilità di destinare parte delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’erogazione di contributi a fondo perduto.
20 milioni di euro vengono utilizzati, inoltre, per garantire i ristori alle società e alle associazioni che si fanno carico delle spese sanitarie legate alla sanificazione, alla prevenzione e alla diagnosi Covid.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 5 - Novità Dichiarazioni di intento 2022
Dichiarazioni d’intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.
L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:
l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Allo stesso modo, viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
L’avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
La fattura elettronica, fino al 31/12/21, doveva riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 4 - Ancora possibile il reverse charge "tradizionale"
Ancora possibile il reverse charge “tradizionale”
L’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute rimane facoltativa
Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità “analogica”.
È stata, infatti, differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.
Il rinvio è avvenuto a opera dell’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, “annullate” e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l’adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (provv. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021). Resta inteso che, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole in tema di “esterometro”, sarà possibile effettuare l’integrazione “cartacea” della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l’adempimento.
La gestione “analogica” delle fatture da soggetti non stabiliti avviene secondo i termini ordinariamente previsti per acquisti col meccanismo del reverse charge.
Nel caso di fatture da soggetti stabiliti in altri Stati Ue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, il cessionario o committente nazionale è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta e a computarla nella liquidazione periodica del mese di ricezione.
L’annotazione della fattura sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento. Inoltre, se l’IVA è detraibile, la fattura ricevuta è annotata sul registro degli acquisti entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (nel caso di fatture ricevute nel 2022, il termine è il 2 maggio 2023). In tal caso, resta dovuta la presentazione trimestrale del c.d. “esterometro”: entro il 31 gennaio 2022, sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre 2021; entro il 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022; entro il 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).
È fatta salva la possibilità di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l’obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici “Tipo Documento”: “TD17”, in caso di acquisto di servizi dall’estero e “TD18”, per l’acquisto di beni intracomunitari.
Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l’esterometro. Si utilizza il codice “TD17” per i servizi ricevuti e “TD19” per i beni acquistati.
Lasciando il tema dell’esterometro, occorre sottolineare come, in ambito “nazionale”, resti ancora facoltativa l’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge “interno”, che può quindi, tuttora, essere effettuato con annotazione cartacea dell’imposta sul documento.
Va evidenziato, tuttavia, come, in relazione alla Faq Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, pubblicata nella sezione “Info e Assistenza” del portale “Fatture e Corrispettivi”, il cessionario o committente che decida di procedere secondo le modalità analogiche non potrà “inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo” nei registri IVA precompilati. Ne consegue che chi desidera fruire del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate sarà sostanzialmente obbligato a operare l’integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML caratterizzato dal codice “TD16” come “Tipo Documento”.
Quanto ai termini per effettuare l’inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell’IVA va integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”. Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.
Esemplificando, il soggetto passivo che riceva, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice “N6.7”), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l’11 febbraio 2022, con riferimento al mese di gennaio.
Qualora sia scelta la strada dell’integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia (cfr. “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”), occorrerà inserire nel campo data del file XML, “la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore”. Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell’intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.
La stessa Agenzia consiglia, ai cessionari o committenti che desiderino avvalersi dei documenti IVA precompilati, di trasmettere il file con codice “TD16” entro la fine del mese indicata nel campo “Data”.
Nuovo tasso di interesse legale
A partire dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25% annuo (articolo 1 del Dm del 13 dicembre 2021).
Come prevede il codice civile (articolo 1284) il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Di questa nuova misura si dovrà tener conto, per esempio, per calcolare gli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) per imposte versate in ritardo. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2022 si applicherà, quindi, il nuovo tasso dell’1,25%, mentre per quelli che cadono nel 2021 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dello 0,01%.
Nuovo limite per l’utilizzo di denaro contante a partire dal 1° gennaio 2022
Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 3 - Richiesta dati IVA 2022
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2022 (periodo d’imposta 2021)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2021. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2022 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2021 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2022.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2022
La dichiarazione IVA 2022 è stata aggiornata per accogliere alcune novità normative quali:
- le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato,
- le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
- le nuove regole per l’applicazione dell’IVA nell’e-commerce.
Quadro VE e VF con nuova percentuale di compensazione
Per dare seguito all’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli previsto dal D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%.
Sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5% e, pertanto, i righi della sezione sono stati rinumerati.
Allo stesso modo, in ragione del D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5%, con conseguente rinumerazione dei righi della sezione.
Quadro VF con operazioni esenti per beni anti-Covid
Specularmente all’introduzione delle norme sul contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, diverse sono le novità introdotte nella dichiarazione IVA 2022.
La sezione 3-A rigo VF34, campo 7 è stata ridenominata “Operazioni esenti art. 19, c. 3 lett.a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione di operazioni esenti equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
Tra le novità, quest’anno il campo 9 sezione 3-A rigo VF34, è denominato “Operazioni esenti legge 178/2020” in modo tale da tener conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’art. 1, commi 452 e 453 della legge di Bilancio 2021.
La legge di Bilancio 2021 ha apportato le seguenti modifiche:
- il comma 452 prevede che, in deroga all’art. 124, comma 1, del decreto Rilancio, le cessioni di “strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile ”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2022;
- il comma 453 prevede che, in deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le cessioni dei “vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Tali disposizioni recepiscono la direttiva UE n. 2020/2020 che, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla direttiva n. 2006/112/CE, prevedendo, in materia di IVA, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. La direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione IVA con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
E-commerce nel quadro VO
Nella sezione 1, i righi VO10 E VO11 sono stati ridenominati “vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, primo comma lett. b) del n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993 dal D.Lgs. n. 83/2021, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponili.
Inoltre, è stato previsto un nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2022 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2022 per l’anno 2021.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 17 gennaio);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2022 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2021 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2020 (risultante dal modello Redditi 2021), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2022.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2020 (inserito nella dichiarazione Iva 2021), bensì quello dell’anno 2021 (risultante dal modello Iva 2022) o quello dei primi tre trimestri del 2021.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2022, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2021, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2021 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 2 - Detrazione IVA per fatture 2021 ricevute 2022
Detrazione IVA targata 2022 per le fatture 2021 ricevute nel 2022
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2022. La questione della detrazione dell’imposta relativa alle fatture a cavallo d’anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2022 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2021, devono concorre alla liquidazione IVA del 2021 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2022, in scadenza al 16 febbraio?
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Detrazione dell’IVA
La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.
Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:
- sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
Leggi anche Non basta l’esigibilità per detrarre l’IVA
- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio
Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2021 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell’apposito registro il 26 marzo 2021: l’imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2021. |
Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.
Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fatture a cavallo d’anno
Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.
Effettuazione operazione | Ricezione fattura | Registrazione fattura | Momento della detrazione IVA | Termine ultimo per la detrazione IVA |
23 ottobre 2021 | 30 ottobre 2021 | 30 ottobre 2021 | 16 novembre 2021 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 - 30 aprile 2022 |
23 ottobre 2021 | 15 novembre 2021 | 15 novembre 2021 | 16 novembre 2021 | |
23 ottobre 2021 | 17 novembre 2021 | 17 novembre 2021 | 16 dicembre 2021 | |
23 ottobre 2021 | 17 novembre 2021 | 3 dicembre 2021 | 16 gennaio 2022 | |
23 ottobre 2021 | 30 dicembre 2021 | 3 gennaio 2022 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021
(registrazione della fattura in apposito sezionale) |
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27 dicembre 2021 | 4 gennaio 2022 | 4 gennaio 2022 | 16 febbraio 2022 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 - 30 aprile 2023 |
Esempio n. 1
Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.
Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2022 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.
Esempio n. 2
Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2022).
In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 1 - Novità fiscali legge di bilancio 2022
Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo le seguenti: i) modifica degli scaglioni IRPEF a decorrere dal periodo d’imposta 2022 con riduzione delle aliquote sui redditi fino a 50.000 euro e abbassamento della soglia a cui si applica l’aliquota massima del 43%; ii) vengono escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni; iii) vengono prorogati i benefici previsti per gli investimenti in beni materiali e immateriali fino al 2025, mentre il credito R&S viene prorogato fino al 2031; iv) vengono prorogati i bonus edilizi con alcune modifiche, inoltre viene introdotto un nuovo beneficio a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; v) viene previsto l’innalzamento a regime della soglia di compensazione dei crediti o rimborso a 2 milioni di euro; vi) viene ampliato il termine di pagamento di 180 giorni delle cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 sulla falsariga di quanto è stato previsto dal DL fiscale per il trimestre precedente; vii) vengono prorogate le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni; viii) viene prevista la riduzione dell’IMU per i pensionati residenti all’estero ed un’agevolazione a favore per i commercianti nei comuni fino a 500 abitanti per gli anni 2022 e 2023; ix) vengono prorogate le misure previste dal Fondo Sabatini e dal Fondo di Garanzia PMI ed estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile; x) viene modificato il perimetro geografico del credito d’imposta per il mezzogiorno, consentendo al Molise una maggiore intensità dell’aiuto. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento alle novità di carattere fiscale.
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Premessa |
Con legge n. 234 del 30.12.2021 (pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021), meglio conosciuta come legge di Bilancio 2022, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, nonché modifiche e proroghe ad alcune delle disposizioni ed incentivi applicati nel periodo precedente.
Si segnala, come è avvenuto nei precedenti anni, la proroga del bonus edilizi con alcune modifiche: oltre all’introduzione di un nuovo beneficio (una detrazione a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche), si segnala il depotenziamento del bonus facciate (prorogato ad aliquota ridotta solo per il 2022) e del bonus mobili (il cui massimale viene ridotto a 10.000 euro nel 2022 ed a 5.000 euro per il biennio successivo), mentre le altre forme di incentivo (fatta eccezione per il superbonus) vengono prorogate senza incisive modifiche rispetto agli anni previgenti fino al 31.12.2024.
Con riferimento al superbonus, invece, si rileva la proroga fino al prossimo 30.06.2022, con la previsione di alcune eccezioni che ne consentono la fruizione fino al 31.12.2025. Viene inoltre previsto un sistema di aliquote decrescenti e la proroga dei termini di esercizio delle opzioni.
Tra le altre novità la modifica, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2022, delle aliquote IRPEF applicabili e l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Rileviamo altresì la proroga di alcuni dei maggiori incentivi fiscali conosciuti nei precedenti anni, tra cui il credito R&S, il credito per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 ed il credito d’imposta Mezzogiorno.
Di seguito, illustriamo le novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2022.
Le novità in materia fiscale |
Modifica aliquote IRPEF | A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:
A fronte della riduzione di aliquote viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati, che viene di fatto assorbita dalla riduzione generalizzata delle aliquote.
Viene inoltre modificato il bonus previsto dall’articolo 1 del DL 3/2020 che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).
Con riferimento alle addizionali, al fine di recepire le disposizioni di cui sopra, vengono differiti i termini a disposizione dei comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote al 31.03.2022 (o il termine di approvazione del bilancio, se successivo). Il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti fi variazione delle addizionali regionali sono differiti al 13.05.2022.
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Termini pagamento cartelle | Per le cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione già prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.
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Somministrazione gas | Viene stabilita l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
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Aliquota prodotti igiene femminile | Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti si applica l’aliquota IVA del 5%.
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Agevolazione acquisto prima casa giovani | L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
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Investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali 4.0) | Tale forma di incentivo viene prorogata fino al 2025. Con riferimento al periodo dal 2023 al 2025 viene specificato che:
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Esclusione IRAP persone fisiche | Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 restano escluse dal presupposto IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Viene quindi estesa l’esenzione che prima riguardava coloro che fruiscono del regime forfetario o che comunque non risultano dotati di autonoma organizzazione.
Coloro che sono soggetti IRAP nel 2021 e che per il 2022 rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 dovranno presentare la dichiarazione IRAP 2022 e versare il saldo dell’imposta. Non sono più dovuti gli acconti per l’anno successivo.
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Rivalutazione beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali | Per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base alla rivalutazione dei beni d’impresa, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Viene consentita la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
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Limiti compensazione | A partire dal 01.01.2022 viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.
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Recupero patrimonio edilizio, bonus arredi e bonus verde | Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si segnala l’avvenuta proroga fino al 31.12.2024 della misura potenziata al 50% con massimale di 96.000 euro.
Analoga proroga è stata disposta anche con riferimento al correlato bonus mobili che si vede il massimale di spesa progressivamente ridotto da 16.000 a 10.000 (anno 2022) fino a 5.000 (anno 2023-2024).
Anche con riferimento al bonus verde si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio fino al 31.12.2024.
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Interventi antisismici e di riqualificazione energetica | Anche con riferimento agli interventi antisismici, viene prevista la proroga degli incentivi fino al 31.12.2024, anche con riferimento alle aliquote potenziate del 70-75% e del 75-85%. La proroga si estende anche al c.d. “sismabonus acquisti”.
Gli interventi di riqualificazione energetica vengono prorogati, specularmente, al 31.12.2024 nella misura potenziata ad oggi in uso (con aliquota del 65% salvo eccezioni). Rientrano nella proroga anche le ipotesi di interventi congiunti di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico.
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Bonus facciate | Viene prorogato il bonus facciate ma, a differenza delle altre ipotesi di incentivo, solo nel 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.
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Superbonus 110% | Con riferimento al superbonus, si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.
Alcune fattispecie possono in ogni caso fruire di un termine molto più ampio:
Con riferimento agli interventi “fotovoltaici” viene prevista l’applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.
Con riferimento all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020. Anche in questo caso trovano applicazione le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).
Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all’attestazione della congruità delle spese.
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Opzioni sconto e cessione | Viene prorogata la finestra temporale di operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.
Si segnala l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi di realizzazione dei box auto pertinenziali.
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Interventi eliminazione barriere architettoniche | Secondo quanto previsto dall’articolo 119 ter, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
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Credito R&S | Anche in questo caso viene prorogato il credito d’imposta fino al 2031, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l’aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, designo e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obbiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure: 1. 15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022; 2. 10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023; 3. 5% nel limite di 4 milioni edi euro per il 2024-2025.
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Credito d’imposta mezzogiorno | Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore.
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Sostituzione patent box con super deduzione | Le disposizioni del DL fiscale, come noto, hanno previsto il superamento e l’abrogazione del patent box a favore di una super deduzione che va di fatto a sostituirsi alla previgente agevolazione.
Tali disposizioni sono state parzialmente modificate dalla legge di Bilancio 2022 che, dal punto di vista del diritto temporale, si limita a stabilire che le opzioni per la super deduzione trovano applicazione a partire dal periodo 2021 e che non sono più esercitabili le opzioni per il patent box dal medesimo periodo d’imposta.
Con riferimento all’aliquota ed all’ambito di applicazione, la prima viene incrementata dal 90 al 110%, mentre dall’ambito di applicazione vengono esplicitamente esclusi marchi d’impresa e know how.
Viene inoltre eliminato il divieto di cumulo con il credito R&S.
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Detrazione giovani inquilini | Viene modificata la detrazione IRPEF spettante ai giovani conduttori che stipulino contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98 per la propria abitazione.
Con riferimento all’ambito soggettivo, sono interessati al beneficio i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
A decorrere dal 01.01.2022 la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto a condizione che l’abitazione sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.
La detrazione spetta nella misura di 991,60 euro, oppure nella misura del 20% del canone, nel limite massimo di 2000 euro di detrazione.
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Coltivatori diretti e IAP | Dal 2017 e fino al 2022, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.
Inoltre, i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
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Credito per il restauro degli impianti pubblici sportivi | Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sospensione versamenti settore sportivo | Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
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Modifiche in materia IMU | Per gli anni 2022 e 2023 viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.
Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.
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Sostegno al credito delle imprese | È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:
1. dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); 2. la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).
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Malattia ed infortunio professionista e adempimenti tributari | In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:
1. la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista; 2. l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).
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Incentivi Sabatini | Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
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Imprenditoria femminile | Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
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Microcredito | È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro e • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
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Docenti e ricercatori – proroga regime | Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia. Il beneficio è subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.
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Modifiche ai PIR | La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).
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Bonus acquisto TV | Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 1 - NOVITA' FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2022
CIRCOLARE n. 30 - Auguri anno 2021
Gentile Cliente,
È’ tempo di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e dedicarsi a un nuovo inizio. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2022!
Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività il giorno 24/12/2021 e dal giorno 30/12/2021 al 07/01/2022 compresi.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 30 - AUGURI ANNO 2021