CIRCOLARE n. 25 - Imposta di bollo 2022

Fatture Elettroniche: scadenza per imposta di bollo 2022

Il 31 maggio 2022 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre 2022).

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare, per determinare se è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo, le fatture elettroniche:

  • trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI)
  • ed elaborate senza scarto.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a  bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha

emesse:

  • il cedente/prestatore
  • o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

Gli elenchi

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
  • e l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei

confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • e la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è

precedente alla fine del trimestre.

 

Bollo sulle e-fatture 2022: non cambiano i termini e le modalità di versamento

Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022, non sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. L’imposta deve essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. La scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

In via di eccezione:

- se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;

- se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Periodo di riferimento Termine di versamento
I trimestre - 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro

- 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro

II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non è superiore a 250 euro
IV trimestre 28 febbraio

 

Calcolo e pagamento dell’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

L’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

Per effettuare il pagamento le istruzioni contenute nella risoluzione n. 42/E/2019, ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:

- 2521, per il primo trimestre;

- 2522, per il secondo trimestre;

- 2523, per il terzo trimestre;

- 2524, per il quarto trimestre.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 24 - Comunicazione Liquidazione IVA 1° Trim. 2022

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2022 AL 31 MAGGIO 2022

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 31 Maggio 2022 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e del primo trimestre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 Maggio 2022, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2022 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2022.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2022 31 Maggio 2022
Aprile-Giugno 2022 16 Settembre 2022
Luglio-Settembre 2022 30 Novembre 2022
Ottobre-Dicembre 2022 28 Febbraio 2023

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 23 - DL 30.4.2022 N. 36 - Principali novità

DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR) - Principali novità

 

1 premessa

Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

 

Il DL 36/2022 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 36/2022.

 

Il DL 36/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 estensione della fatturazione elettronica

Con l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

A decorrere dall’1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

 

Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA elettronica PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

3 Sanzioni per mancata accettaZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

3.1 Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazio­ne immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

3.2 Accertamento delle violazioni

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sul­l’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

4 strumenti di pagamento elettronico - obblighi comunicativi a carico degli operatori finanziari

L’art. 18 co. 4 del DL 36/2022 estende gli obblighi comunicativi previsti a carico degli operatori finanziari dall’art. 22 co. 5 del DL 124/2019.

Tale disposizione, a seguito della modifica del DL 36/2022, prevede che gli operatori finanziari tra­smettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA Spa:

i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;

l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

 

La previsione di tale comunicazione è funzionale a consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la spettanza dei crediti d’imposta di cui al medesimo art. 22 del DL 124/2019, i quali sono riconosciuti in rapporto alle commissioni addebitate sulle transazioni eseguite mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Anteriormente alla modifica in argomento, invece, l’obbligo di comunicazione era limitato ai dati degli strumenti di pagamento elettronico di cui all’art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019, ossia:

gli strumenti collegati (nel rispetto delle regole tecniche indicate dal provv. Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 211996) ai registratori telematici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;

gli strumenti evoluti di incasso di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015, che consentono anche la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

 

Per effetto della modifica operata dal DL 36/2022, in vigore dall’1.5.2022, gli operatori finanziari sono dunque tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi della generalità degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo comples­sivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante i medesimi, non limitandosi soltanto ai dati degli strumenti connessi alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

5 stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio

Ai sensi dell’art. 38 del DL 36/2022:

le risorse stanziate per il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;

l’importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 4 del DL 152/2021.

6 comunicazione all’enea per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”

Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli in­terventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente for­mulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).

7 credito d’imposta per investimenti nelle ZES - ampliamento

L’art. 37 co. 2 del DL 36/2022 ha esteso il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:

acquisto di terreni;

acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

8 ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:

rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

 

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

8.1 rinvio del codice della crisi

A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L’art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.

8.2 strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI, come originariamente concepita.

A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. “secondo correttivo”) – il cui iter di approvazione è ancora in corso – contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;

delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

 

Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

9 sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del PNRR

L’art. 20 del DL 36/2022 prevede la possibilità che l’INAIL possa promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, tali protocolli mirano a:

contrastare il fenomeno infortunistico;

tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:

programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

10 istituzione del “portale nazionale del sommerso”

L’art. 19 del DL 36/2022 interviene sull’art. 10 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 – sostituendone il co. 1 e aggiungendo il co. 1-bis – e istituisce il c.d. “Portale nazionale del sommerso” (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.

Il Portale sarà gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.

Informazioni presenti

All’interno del “Portale nazionale del sommerso” confluiranno:

le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale;

i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

11 Certificazione della parità di genere

L’art. 34 del DL 36/2022 prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell’ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).

In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – sta­bilisce che:

nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l’accesso alla riduzione del 30% dell’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall’art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;

le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell’avviso o nell’invito) il maggiore punteggio relativo anche all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.23 - DL 30.4.2022 N.36 - PRINCIPALI NOVITA'


CIRCOLARE n. 22 - DL 1.3.2022 N. 17 CONV. L. 27.4.22 N. 34 Decreto Energia - Principali novità

DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”) conv. L. 27.4.2022 n. 34 - Principali novità

1 premessa

Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 1.3.2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).

 

Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34, pubblicata sulla G.U. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.

2 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il co­sto fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in re­gi­me d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ce­duti a titolo oneroso.

In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.

2.1 Ambito soggettivo

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;

le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;

i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa­zioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

 

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i co­in­te­sta­tari devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

2.2 Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.

Entro il 15.11.2022 (prima entro il 15.6.2022), occorrerà:

effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;

procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

 

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.11.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

2.3 Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei ter­reni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):

non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;

può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

 

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:

entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;

calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.

3 proroga della sospensione dei versamenti nel settore dello sport

L’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923-924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai sensi del DPCM 24.10.2020.

 

In particolare, il decreto estende l’ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.

3.1 versamenti sospesi

Sono sospesi fino al 31.7.2022 (in luogo del precedente limite del 30.4.2022) i termini relativi:

ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);

all’IVA;

ai versamenti delle imposte sui redditi.

3.2 ripresa dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.8.2022.

Rimane possibile il pagamento rateale, senza interessi, con le seguenti modalità:

50% del totale dovuto in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 31.8.2022;

restante 50% entro il 16.12.2022.

4 Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi “edilizi”

Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecu­zione di determinati interventi “edilizi”.

4.1 quarta cessione per le banche a favore dei correntisti

L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):

da parte delle banche;

a favore dei loro correntisti;

qualora la comunicazione dell’opzio­ne ex art. 121 del DL 34/2020 sia trasmessa dall’1.5.2022.

4.2 proroga del termine di comunicazione dell’opzione per i soggetti ires e i TITOLARI DI PARTITA iva

L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:

spese sostenute nel 2021;

rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

 

Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:

i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA;

tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.

5 superbonus del 110% - ESTENSIONE alle sonde geotermiche

L’art. 15 co. 1-bis del DL 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” ex art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.

6 aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas metano

L’art. 2 del DL 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di ali­quota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).

In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quan­to ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei con­su­mi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.

Esclusioni

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

7 credito d’imposta per LE imprese energivore

L’art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un in­cre­mento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, an­che tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con rife­rimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;

il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

7.1 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

entro il 31.12.2022;

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

7.2 cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

solo per intero;

ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;

fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

 

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professio­nisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

7.3 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

8 credito d’imposta per LE imprese a forte consumo di gas

L’art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. “Aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in G.U., prevede l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pub­blicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

8.1 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

entro il 31.12.2022;

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

8.2 cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

solo per intero;

ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;

fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

 

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai profes­sio­nisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

8.3 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9 crediti d’imposta per LE imprese operanti nel settore dell’autotrasporto

L’art. 6 del DL 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’au­totrasporto.

 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del com­ponente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di tra­sporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’ac­quisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

9.1 utilizzo dei crediti d’imposta

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

9.2 Trattamento fiscale

I suddetti crediti d’imposta:

non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

10 credito d’imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno

L’art. 14 del DL 17/2022 convertito riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

10.1 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

10.2 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;

non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

11 credito d’imposta per investimenti pubblicitari - nuova disciplina dal 2023

L’art. 25-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 sia concesso:

esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;

nella misura unica del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro l’anno.

12 modifiche al regime transitorio DI deducibilità DELLE perdite su crediti DI BANCHE E ASSICURAZIONI

L’art. 42 co. 1 - 1-ter del DL 17/2022 convertito interviene sul regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 - 4 e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. La disposizione è stata modificata nell’iter di conversione nella L. 34/2022.

Nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.

12.1 Disciplina in vigore

12.1.1IRES

Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR):

le svalutazioni e le perdite su crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;

le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

12.1.2 IRAP

Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):

in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;

in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

12.2 Regime transitorio

Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di va­lo­re nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte in base alla precedente disciplina), sono deducibili per:

il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;

l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;

il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (la deduzione del 12%, all’inizio spettante per il periodo d’im-posta in corso al 31.12.2019, era stata differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi ex art. 1 co. 712 della L. 160/2019);

il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;

il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (la deducibilità di tale quota, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, era stata così rinviata dall’art. 1 co. 1056 della L. 145/2018).

12.2.1 Rinvio della quota deducibile per il 2022

Per effetto del DL 17/2022 convertito, viene rinviata, in quote costanti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”) la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti “solari”).

La versione originaria del DL prevedeva, invece, il differimento della quota del 12%, spettante per il 2021: tale modifica avrebbe però avuto effetti retroattivi sui bilanci relativi all’esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione al 2.3.2022 (data di entrata in vigore del DL 17/2022) da parte dei soggetti interessati. La modifica apportata in sede di conversione in legge scongiura tali conseguenze.

12.2.2 Anticipazione al 2022 del 53% della quota deducibile per il 2026

Al fine di garantire la neutralità finanziaria della modifica normativa, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

12.2.3 Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP

Sempre per garantire la suddetta neutralità finanziaria, è stato previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta dal 2022 fino al 2027.

In particolare, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 viene previsto che:

in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta prece­dente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della quota deducibile nel 2021;

in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES e l’IRAP presunte, relative al 2022, sono calcolate senza considerare l’anticipazione al 2022 della deducibilità del 53% della quota del 10% prevista per il 2026.

13 AGEVOLAZIONI per i contratti di comodato con profughi dall’ucraina

L’art. 38 co. 1-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce un’esenzione dall’imposta di registro e di bollo, operante fino al 31.12.2022, per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.

13.1 esenzione da imposta di registro e di bollo

Ai sensi dell’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, gli atti di comodato d’uso gratuito immobiliare scontano l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.

Tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso se redatti in forma scritta.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, la registrazione degli atti di comodato avverrà, fino al 31.12.2022, in esenzione sia dall’imposta di registro che dall’imposta di bollo (normalmente dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 4 facciate ai sensi dell’art. 1 o 2 della Tariffa, allegata al DPR 642/72).

13.2 Ambito soggettivo e oggettivo

L’agevolazione riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie stipulati a favore di:

cittadini di nazionalità ucraina;

altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.

 

Il rinvio, operato dalla norma agevolativa, all’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sembra limitare il campo di applicazione dell’agevolazione ai contratti di comodato immobiliare, anche perché quelli aventi ad oggetto beni mobili non sono soggetti ad obbligo di registrazione se formati per scrittura privata non autenticata o in forma verbale.

L’espressione usata dal legislatore “gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito”, potrebbe suggerire l’esenzione anche per tutti gli atti collegati eventualmente utilizzati per la registrazione del contratto di comodato.

13.3 Ambito temporale

L’esenzione è limitata temporalmente, trovando applicazione fino al 31.12.2022.

14 definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”

L’art. 28-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, fornisce una definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”, ai soli fini della legge sulle cooperative (L. 31.1.92 n. 59), stabilendo che sono tali le società cooperative:

costituite ai sensi degli artt. 2511 ss. c.c.;

che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’as­se­gnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione;

che possono svolgere, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’og­getto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

 

Rispetto alla definizione di “cooperative edilizie di abitazione” contenuta nel Regolamento del co­mi­tato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (decreto Ministero dello sviluppo economico 26.7.2007), la nuova norma prevede espressamente la possibilità per le cooperative edilizie di abitazione di svolgere attività in favore di soggetti terzi non so­ci (c.d. “mutualità esterna”), in misura strumentale e accessoria rispetto all’oggetto sociale princi­pale e senza fini di speculazione privata.

15 FONDO NUOVE COMPETENZE - estensione

L’art. 24 del DL 17/2022 convertito ha modificato l’art. 11-ter del DL 146/2021, conv. L. 215/2021, inserendo al co. 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, da ridefinire con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma, anche coloro che:

abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,

ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234,

 

in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle com­petenze dei la­voratori.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.22 - DL 1.3.2022 N.17 CONV. L. 27.4.22 N.34 DECRETO ENERGIA - PRINCIPALI NOVITA'


CIRCOLARE n. 21 - Assegno unico universale

Assegno Unico e Universale per i figli (AUU)

In cosa consiste il nuovo Assegno Unico Universale 2021

Il nuovo Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, istituito con il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituisce un beneficio economico attribuito per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .

L'AUU viene erogato mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta. L’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori e spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo di conseguenza dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

Come richiedere l’AUU e a chi

Per percepire l’Assegno Unico è necessario presentare domanda all’INPS. Le domande, corredate o meno di ISEE, potevano essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022 per avere l’accredito da marzo e, quindi, non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. Se la domanda verrà inoltrato successivamente al 30 giugno non si avrà diritto all’arretrato. La domanda va presentata all’INPS attraverso le seguenti modalità:

  • accedendo dal sito web dell'INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base e che sono:

1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli

2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare

3) IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

In mancanza di ISEE, ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto pari a:

  • Per ogni figlio minorenne (fino a 2 figli) un importo di 50 euro mensili;
  • Per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età un importo 25 euro mensili ma a condizione che il figlio rientri in una delle seguenti casistiche:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e percepisca un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale;

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.21 - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE


CIRCOLARE n. 20 - Bonus automotive

Incentivi automotive, 650 mln per tre anni

Su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il 6 aprile 2022, è stato firmato dal Premier Draghi un Dpcm che destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, all’acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni.

 

Risorse finanziarie

I fondi impiegati per il sostegno al comparto auto rientrano tra le risorse stanziate dal Governo nel “Fondo Automotive” per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

Di queste, dunque, 1,95 miliardi di euro sono stati già impiegati, mentre con altri decreti della presidenza del Consiglio dei ministri si suddivideranno i restanti fondi fino all’anno 2030, ripartendoli tra eco-bonus e aiuti alla filiera produttiva.

Per l’operatività della misura si resta ora, in attesa: del vaglio della Corte dei conti; della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale; dell’aggiornamento della piattaforma online per la prenotazione dei contributi da parte dei concessionari.

 

Incentivi auto, a chi sono destinati e a quanto ammontano

Gli incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle persone fisiche. Una piccola percentuale dei fondi è riservata alle società di car-sharing per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

Il contributo varia tra i 2.000 ed i 3.000 euro, a seconda della fascia di emissione, per l'acquisto di un'auto nuova di categoria M1 elettrica, ai quali si possono aggiungere altri 2.000, se si rottama contestualmente la vecchia auto, purchè sia omologata in una classe inferiore ad Euro 5.

Inoltre, sono previsti aiuti anche in favore di piccole e medie imprese, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi: si tratta di contributi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Anche in questo caso, l’incentivo è concesso con la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.

In tal caso, è riconosciuto un contributo:

di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;

di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;

di 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate.

Per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate è riconosciuto un contributo di 14.000 euro.

Queste categorie di ecobonus sono finanziate con:

10 milioni di euro nel 2022;

15 milioni nel 2023;

e 20 milioni nel 2024.

 

Incentivi moto, per elettrici, ibridi e termici

Il Governo ha previsto degli aiuti anche per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7).

In questo caso, si potrà ottenere:

un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino al massimo di 3 mila euro;

e del 40% fino a 4000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3.

Questo ecobonus è finanziato con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d'acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione.

Questa categoria di ecobonus è finanziata con 10 milioni nel 2022, 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 19 - Richiesta documenti redditi anno 2021

Oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione del Modello 730/2022 o redditi PF 2022 e per l’i.m.u. 2022

Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2021, possono utilizzare il modello 730/2022 (ordinario o precompilato). Il modello 730/2022 deve essere presentato entro il termine del 30.9.2022 se i) si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, ii) oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

 

Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di  interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 6 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille  debitamente compilati e firmati.

 

Termini di presentazione

Il modello 730/2022 deve essere presentato entro:

  • il 30 settembre 2022. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il modello redditi persone fisiche 2022 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2022 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Termini di versamento redditi persone fisiche 2022

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2022 ovvero entro il 30 Luglio 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

-rateizzazione del saldo 2021 e del 1° acconto 2022

Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.

Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): ………………

 

Termini di versamento I.M.U.  2022
La Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del Decreto Sostegni ter, ha prorogato l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto e per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 sino a definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Nessuna modifica sulle scadenze. L’ IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Principali Novità per l’anno 2021

Le principali novità contenute nel modello Redditi PF 2022 e 730/2022, periodo d’imposta 2021, sono le seguenti:

1 Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità;

2 Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

3 Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

4 Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

5 Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

6 Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

7 Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

8 Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

9 Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

10 Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

11 Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

12 Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

 

Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU

Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021.

Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 6 Maggio 2022 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 18 - Obbligo Green Pass per i lavoratori del settore privato

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato - Modifiche dall’1.4.2022

1 premessa

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, ha previsto l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Prima dell’entrata in vigore del DL 24.3.2022 n. 24, tale obbligo era previsto fino al 31.3.2022 per i lavoratori con meno di 50 anni, con obbligo, per quelli over 50, dal 15.2.2022 al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione.

Il DL 24.3.2022 n. 24, sostituendo l’art. 4-quinquies del DL 1.4.2021 n. 44, conv. L. 28.5.2021 n. 76, ha previsto:

per i lavoratori con meno di 50 anni, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30.4.2022;

per i lavoratori over 50, l’obbligo di possedere ed esibire il solo green pass base per accedere ai luoghi di lavoro dall’1.4.2022 al 30.4.2022, rimanendo fermi sia l’obbligo vaccinale disposto dall’art. 4-quater del DL 44/2021 fino al 15.6.2022, sia le sanzioni pecuniarie collegate previste dall’art. 4-sexies del medesimo DL.

2 durata temporale

Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi, si applica:

dal 15.10.2021 al 14.2.2022, l’obbligo di green pass base per tutti i lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica;

dal 15.2.2022 al 30.4.2022 (prima fino al 31.3.2022), l’obbligo di green pass base per i lavoratori under 50;

dal 15.2.2022 al 31.3.2022 (prima fino al 15.6.2022), l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50;

dall’1.4.2022 al 30.4.2022, l’obbligo di green pass base per i lavoratori over 50.

3 Ambito applicativo

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc. Vi rientra anche il lavoro domestico.

La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura autonoma o su­bordinata del lavoratore.

Esclusioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Tali soggetti, nelle more del rilascio dell’apposito applicativo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non sono soggetti ad alcun controllo.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 4-quater del DL 44/2021, per i lavoratori over 50, nel caso in cui vi sia accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, fino al 31.3.2022, secondo la previgente formulazione dell’art. 4-quinquies del DL 44/2021, il datore di lavoro può adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse da quelle abituali senza decurtazione della retribuzione.

 

Chi lavora sempre in smart working non ha l’obbligo di green pass, in quanto la certificazione verde serve per accedere ai luoghi di lavoro. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo in questione.

4 Obblighi del datore di lavoro

L’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori comporta obblighi anche in capo ai datori di lavoro. Ogni datore di lavoro è infatti tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

Il DPCM 12.10.2021, introducendo la lett. h) al co. 2 dell’art. 13 del DPCM 17.6.2021, inserisce espressamente i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i loro delegati, tra i soggetti deputati alla verifica del possesso del green pass in ambito lavorativo, con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono sul posto di lavoro.

Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro devono aver:

definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

individuato con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.

 

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.

Il DPCM 12.10.2021, integrando l’art. 13 del DPCM 17.6.2021, ha disposto che ai datori di lavoro sono messe a disposizione dal Ministero della Salute specifiche funzionalità, descritte nell’alle­gato H del medesimo DPCM, al fine di consentire verifiche quotidiane e automatizzate del possesso del green pass del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattafor­ma nazionale-DGC.

In applicazione del co. 10 lett. c) di tale norma è stata elaborata e resa disponibile sul sito web dell’INPS la procedura “Greenpass50+” che, interrogando la Piattaforma nazionale-DGC (c.d. PN-DGC), permette la verifica del possesso del green pass sui luoghi di lavoro per le aziende con più di 50 dipendenti e gli enti pubblici (escluse le scuole) non aderenti a NoiPA; tale limitazione non vale per i datori di lavoro che debbano verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-bis del DL 1.4.2021 n. 44, conv. L. 28.5.2021 n. 76, per il personale che opera presso le strutture di cui all’art. 1-bis del DL 44/2021 stesso, e dall’art. 4-ter del medesimo decreto per il personale ivi elencato (messaggio INPS 18.12.2021 n. 4529).

 

Ai sensi dell’art. 9-octies del DL 52/2021, introdotto dall’art. 3 co. 1 del DL 8.10.2021 n. 139, conv. L. 3.12.2021 n. 205, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di comunicare preventivamente il possesso o meno del green pass. I lavoratori possono invece richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde; in tal caso sono esonerati dai controlli per tutta la durata della validità del green pass (art. 9-septies co. 5 del DL 52/2021).

5 CONSEGUENZE del MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

L’art. 9-septies del DL 52/2021, nella versione vigente dall’1.4.2022, dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 30.4.2022, senza conseguenze disci­plinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In particolare al lavoratore non spetta alcuna componente della re­tribuzione, anche di natura previdenziale, per la giornata di lavoro non prestata.

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di me­dicina generale.

Lavoratori over 50

Per i lavoratori over 50, dal 15.2.2022 al 31.3.2022 è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di green pass rafforzato. Nel caso in cui, all’ingresso, i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla pre­sentazione delle certificazioni richieste.

Le stesse regole valgono dall’1.4.2022 al 30.4.2022, ma con riferimento al green pass base.

Sospensione del lavoratore

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.3.2022 e, dall’1.4.2022, fino al 30.4.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 9-septies co. 7 del DL 52/2021).

6 SANZIONI

6.1 SANZIONI per il lavoratore

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021 o senza green pass è punibile con:

una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;

una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici di­sciplinari vigenti in azienda.

6.2 SANZIONI per il datore di lavoro

Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

Controlli a campione

Le aziende che effettuano i controlli a campione non sono sanzionabili se, a seguito di un control­lo delle Autorità, venga accertata la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.18 - OBBLIGO GREEN PASS PER I LAVORATORI SEL SETTORE PRIVATO


CIRCOLARE n. 17 - Conversione in legge Sostegni Ter - Sintesi delle novità fiscali

Convertito in legge il Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la L. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022).

Di seguito si richiamano le principali novità fiscali introdotte.

 

Marchi e avviamento: eliminazione dal bilancio degli effetti della rivalutazione

La Legge di bilancio 2022, nel prevedere l’ammortamento dei marchi e dell’avviamento rivalutati in 50 anni, aveva previsto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale e chiedere a rimborso o compensare le imposte sostitutive versate. La Legge di conversione del Sostegni-ter interviene nuovamente sul punto, prevedendo la possibilità, per gli stessi soggetti, di eliminare anche dal bilancio gli effetti della rivalutazione. Nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

 

Sospensione degli ammortamenti

La possibilità di sospendere gli ammortamenti in bilancio è estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, al 2021 e al 2022).

 

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Il versamento delle rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio è considerato tempestivo se effettuato: a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso dei termini previgenti. Restano invece in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate.

 

Contributo a fondo perduto per le imprese turistiche e unità abitative mobili

Ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1 D.L. 152/2021, tra gli interventi agevolati vengono ricomprese anche le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

 

Credito d’imposta locazioni 2022 anche per i gestori di piscine

Il credito d'imposta previsto, in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a favore delle imprese del settore turistico è riconosciuto anche alle imprese dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 - Gestione di piscine.

 

Disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura

La Legge di conversione recepisce le novità introdotte dal D.L. 13/2022, che viene contestualmente abrogato. Per approfondimenti si rinvia alla circolare 12 del 10.3.2022 “Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti”.

Slitta inoltre al 29 aprile 2022 il termine previsto per la trasmissione, all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che deve essere presentata dai beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, superbonus 110% per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.17 - CONVERSIONE IN LEGGE SOSTEGNI TER - SINTESI DELLE NOVITA' FISCALI


CIRCOLARE n. 16 - D.L. 21.3.22 N. 21 Decreto Ucraina principali novità

DL 21.3.2022 n. 21  (c.d. decreto “Ucraina”) -
Principali novità

 

1 premessa

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

 

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

 

Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

2.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

2.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

2.3 trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

3 credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale

L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.

3.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

3.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

3.3 trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

4 crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

4.1 incremento della misura dei crediti d’imposta

Tali crediti d’imposta sono riconosciuti:

  • per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
  • per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

4.2 modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.

5 credito d’imposta alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante

L’art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.

5.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.

5.2 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

5.3 cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche).

Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.

5.4 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6 settore turistico - credito d’imposta per l’IMU versata nel 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

6.1 Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

6.2 Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari del­l’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

6.3 Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

6.4 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6.5 Aiuti di stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

7 bonus carburante per i dipendenti

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

8 riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e gpl

L’art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato co­me carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

 

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

 

Con il DM 18.3.2022 (anch’esso pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

  • a 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

9 CONTRIBUTO STRAORDINARIO del 10% CONTRO IL CARO BOLLETTE

L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

  • esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
  • introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Determinazione e versamento

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • superiore a 5.000.000,00 di euro;
  • pari o superiore al 10%.

 

Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

10 misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’art. 11 del DL 21/2022 introduce alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevedendo, a determinate condizioni e categorie di imprese, nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale e l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale.

10.1 ulteriori periodi di CIgo e assegno di integrazione salariale

Integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce – per il 2022 – ai datori di lavoro ricadenti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che non possono più ricorrere ai trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni (artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 31.12.2022.

Analogamente, per i datori di lavoro assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il provvedimento in esame riconosce un ulteriore trattamento per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022, fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata.

Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al medesimo decreto (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.).

10.2 Esonero dal versamento della contribuzione addizionale

L’art. 11 del DL 21/2022 riconosce, per il periodo dal 22.3.2022 al 31.5.2022, a determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integra­zione salariale, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015, il contributo addizionale è attualmente di importo variabile dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

11 Esonero contributivo per i lavoratori di imprese in crisi

L’art. 12 del DL 21/2022 modifica l’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendo ulteriormente l’ambito applicativo dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi.

11.1 Ambito soggettivo

L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2021 e 2022), di cui all’art. 1 co. 10 della L. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12 del DL 21/2022, tale esonero si applica anche ai:

  • lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
  • lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

11.2 lavoratori in naspi

In caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, la norma esclude il cumulo tra:

  • il beneficio introdotto dall’art. 1 co. 119 della L. 234/2021;
  • il contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all’art. 2 co. 10-bis della L. 28.6.2012 n. 92).

12 Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

L’art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”, le operazioni di rinegoziazione e ri­strutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

13 notifica per le esportazioni di materie prime critiche

L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa del­l’o­perazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni sin­gola operazione.

14 Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico

L’art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia relativamente:

  • a finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
  • al finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

 

La garanzia opera fino al 90% dell’importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 1 del DL 23/2020 convertito).

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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