CIRCOLARE N. 14 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE MODELLO REDDITI E 730-2025

oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2025 o redditi PF 2025 e per l’i.m.u. 2025

Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2023, possono utilizzare il modello 730/2025 (ordinario o precompilato) o il modello Redditi PF/2025.

Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

 

Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di  interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 9 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille  debitamente compilati e firmati.

 

Termini di presentazione

Il modello 730/2025 deve essere presentato entro:

  • il 30 settembre 2025 se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il modello redditi persone fisiche 2025 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Termini di versamento redditi persone fisiche 2025

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2025 ovvero entro il 30 Luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

-rateizzazione del saldo 2024 e del 1° acconto 2025

Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.

Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 7  rate se il primo versamento è eseguito entro il 30 giugno oppure da 2 a 6 rate se il primo versamento è eseguito entro il 30 luglio con maggiorazione): n. rate………………

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Termini di versamento I.M.U.  2025
Il pagamento dell’IMU come sempre può essere effettuato in due fasi: acconto e saldo. L’acconto IMU 2025 scade il 16 giugno 2025, mentre il saldo scade il 16 dicembre di quest’anno.

Un’altra data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2025 in quanto dovrà essere inviata la Dichiarazione IMU 2025 (per le variazioni avvenute nell’anno 2024).

Principali Novità per l’anno 2024

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:

- Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: inserita nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale

- Aliquote IRPEF: per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre;

- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;

- Locazioni Brevi: i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

- Codice Identificativo Nazionale (CIN): inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;

- Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;

- Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera: i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva;

- Detrazione per lavoro dipendente: per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;

- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;

- Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un red[1]dito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;

- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;

- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;

- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;

- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;

- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabouns o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;

- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;

- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

- Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.

 

Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU

Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.

Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 9 Maggio 2025 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario

REDDITI ANNO 2024

 

Cliente Sig./Sig.ra  .......................................................................................

 

Dati anagrafici:

  • nessuna variazione di residenza, stato civile, familiari a carico.
  • Variazioni: (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
  • residenza - allegare copia certificato residenza (se è variata e se non è già stato consegnato).
  • stato civile - comunicare il tipo di variazione e data esatta di quando è avvenuta.
  • familiari a carico - codice fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2024 e, per i coniugati nel 2024 e/o 2025 codice fiscale e dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.

Per i figli a carico comunicare la quota della detrazione (se al 100% o ripartita al 50% con il coniuge). I familiari sono a carico se hanno percepito un reddito al lordo degli oneri deducibili inferiore a € 2.840,51. Ricordiamo il limite reddituale per essere considerati figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, è stato elevato a 4.000 euro fino a 24 anni poi a 2.840,51 euro dai 24 anni in su.

 

 

Terreni e fabbricati:

 

  • nessuna variazione
  • Variazioni: nel corso 2024/2025 (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
  • Acquisti, vendite, eredità, variazioni di accatastamento e classamento, ecc. (allegare copia dei rogiti e/o dei documenti inviati dall’Agenzia del Territorio per i classamenti)
  • Variazioni di utilizzo, cessazione di contratti di locazione o variazione dei contratti di locazione preesistenti, eventuale applicazione della cedolare secca (allegare copia delle denunce di variazione di coltura per i terreni, i contratti di locazione o di comodato, le denunce di rinnovo e variazione dei contratti di locazione preesistenti, e/o di cessazione dei contratti stessi, i provvedimenti di sfratto, gli importi dei canoni di locazione, ecc…)
  • Se si è verificata compravendita di fabbricato adibito ad abitazione principale, allegare eventuali fatture di intermediazione.
  • Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canoni riscossi nel 2023 per ogni unità affittata.
  • Importo pattuito e percepito per locazioni brevi;

 

Allegare inoltre le copie delle ricevute di pagamento dell’IMU del 2024, se non sono già in nostro possesso. I rogiti, i contratti di locazione e le loro variazioni solo nel caso che non siano già stati consegnati per il calcolo dell’IMU 2024 o nel 2025 o richiesti recentemente.

Allegare inoltre atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione avvenuti nel 2024 o nel 2025.

In particolare precisare se il fabbricato:

  • è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare;
  • è unità in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
  • è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
  • è tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all’estero;
  • è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
  • è di proprietà condominiale;
  • è stata effettuata opzione per cedolare secca;
  • precisare se sono intervenute o previste variazioni entro gli inizi di Giugno 2025 quali acquisti/vendite di terreni/fabbricati (dati utili per calcolo dell’IMU/TASI 2025 in acconto).

NOVITA’ DAL 2018 PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contratti di locazione stipulati dal 1/1/2018, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni  in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita  la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.

Allegare pertanto, oltre alla copia del contratto di locazione, anche copia della suddetta attestazione.

redditi di lavoro, di pensione e/o assimilati

c   modelli CU2025/redditi 2024, certificazioni di compensi, indennità di disoccupazione o di mobilità, provvigioni e ritenute d’acconto, dividendi, altre indennità e certificazioni di redditi soggetti a tassazione separata;

c    indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);

c    somme percepite a titolo di borsa di studio;

c  assegni versati dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al    mantenimento dei figli;

c   indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);

c   Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a Colf e badanti.

 

N.B. Come gli scorsi anni, per i pensionati INPS, la Certificazione Unica 2025/Redditi 2024 non verrà recapitata per posta. Su vostra delega provvederemo ad acquisirla telematicamente dal sito dell’INPS.

 

ALTRI REDDITI

  • CU per prestazioni occasionali e/o professionali (allegare certificazione ricevuta);
  • CU per redditi derivanti da locazioni brevi (allegare certificazione ricevuta);
  • redditi di partecipazione in società (allegare prospetto fornito dalla società);
  • CUPE per dividendi e proventi equiparati (allegare certificazioni);
  • plusvalenze per cessione azioni o quote sociali (allegare copia dell’atto ed eventuale perizia di rivalutazione);
  • vendita di fabbricati acquistati da meno di 5 anni o di terreni edificabili (atti notarili);

 

REDDITI DI FONTE ESTERA

  • investimenti effettuati all’estero: immobili, denaro, titoli, attività finanziaria in genere, affitti percepiti, interessi, dividendi, rendite finanziarie da investimenti esteri, ecc... detenuti all’estero al 31/12/2024 (allegare documentazione bancaria, rogiti, ricevute, ecc...).
  • Trasferimenti di denaro, o altri valori, all’estero, anche a mezzo di intermediari finanziari. Produrre un prospetto con le movimentazioni effettuate nel corso del 2024.

 

ELENCO ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI:

sostenuti nel 2024 per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico

 

‘NOTA BENE’

Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall’1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:

- la contabile del pagamento;

- prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc…) Nel caso in cui per qualche pagamento non sia possibile recuperare la prova del pagamento tracciato, è possibile autocertificare il pagamento tracciato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme.

In caso di verifica, tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrebbe comunque richiedere la prova documentale del pagamento elettronico che dovrà quindi essere recuperato successivamente

E’ necessario che le ricevute sanitarie di importo superiore a € 77,47, se esenti IVA, siano fornite di marca da bollo con data uguale o anteriore a quella di emissione della fattura (importo € 2,00) a meno che il bollo stesso non sia stato assolto virtualmente.

c - Spese mediche e specialistiche - (detraibili al netto della franchigia di € 129,11)

  • Visite mediche e specialistiche, degenze e ricoveri, spese di assistenza specifica, interventi chirurgici, ricevute pagamenti ticket per prestazioni sanitarie e acquisto o affitto di protesi sanitarie con la relativa prescrizione.

Farmaci e medicinali

  • Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari o erboristici, indipendentemente dalla prescrizione, anche se utilizzati a scopo terapeutico.

 

Per l’acquisto di medicinali, di farmaci omeopatici e da banco e anche per i dispositivi medici CE o nonché di altre specialità farmaceutiche la detrazione spetta unicamente se la spesa è certificata dallo “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati col cod. AIC la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente e datati 2024.

Nei dispositivi medici rientrano anche gli occhiali, le montature, le lenti a contatto, le soluzioni per LAC e gli apparecchi acustici purché venga specificato in fattura dispositivo CE.

Vi raccomandiamo di predisporre gli scontrini ordinatamente senza apportare correzioni o evidenziature di alcun tipo, previa verifica della data (2024) e della presenza del Vostro codice fiscale o di quello delle persone a Vostro carico.

N.B. Gli scontrini non idonei, non verranno conteggiati per evitare contestazioni nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter scontare le spese sostenute per cure termali, fisioterapia, ginnastica riabilitativa, protesi e apparecchiature sanitarie necessarie alla riabilitazione occorre allegare la prescrizione dello specialista; in mancanza è sufficiente anche quella resa da un medico generico.

 

c  -Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità - spese mediche, sanitarie e paramediche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, (solo se prestate da personale qualificato) certificate con dichiarazione dell’istituto di assistenza. Spese per medicinali con ricetta o “scontrino parlante” sostenute per familiari prossimi (anche se non a carico). N.B.: La disabilità viene riconosciuta dall’apposita Commissione Medica,

c - Interessi passivi per mutui agrari, mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (per i mutui contratti nel 2024 è necessaria una copia del contratto di mutuo, della fattura e del rogito relativo all’acquisto dell’immobile), mutuo per costruzione e ristrutturazione 1a casa (contratto a partire dal 1998), mutuo per interventi di recupero edilizio (contratto nel 1997).

Allegare certificazione della banca con gli interessi passivi e oneri accessori o le ricevute pagate nell’anno.

c - Spese di istruzione

  • Spese di frequenza scuole dell’infanzia (scuola materna per bimbi dai 3 ai 5 anni) del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (superiori) –
  • Spese di frequenza di Università statali e non statali, di perfezionamento e//o specializzazione universitaria –(per le università non statali le spese detraibili non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria, con apposito decreto ministeriale) - spese relative a tasse di immatricolazione e iscrizione (anche ad anni fuori corso), sopratasse per esami di profitto e di laurea, dottorato di ricerca.
  • Spese frequenza scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e per la frequenza ai master universitari.

Fornire le ricevute dei bollettini postali, pagamenti telematici o bonifici bancari per tasse e contributi, spese sostenute per gli istituti italiani. (Precisando se sono state sostenute totalmente dal dichiarante o in parte anche dal coniuge).

c   - Spese funebri (max € 1.550) per ciascun evento verificatosi nell’anno anche se trattasi di non familiare.

È necessaria la documentazione dell’agenzia funebre (fatture, ricevute, bollettini, ecc …) relativamente alle spese sostenute nel 2024 per onoranze funebri (celebrazione cerimonia, loculi, bare, ecc …).

c  - Spese per addetti all’assistenza personale (limite max € 2.100,00 e fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) proprie o per altri familiari anche non a carico.

Spetta solo nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (deve risultare dalla certificazione medica da allegare alla idonea ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza).

c  - Spese per attività sportive praticate da ragazzi - (limite max € 210,00 per ciascun ragazzo). Portare bollettino, ricevuta o quietanza del pagamento con causale e disciplina esercitata i dati anagrafici del ragazzo e del pagatore oltre ai dati della struttura o soggetto che hanno reso la prestazione.

Sono detraibili: le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per ragazzi d’età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.

c - Spese per intermediazione immobiliare - limite max € 1.000,00 (suddiviso tra i comproprietari) e relative ai compensi e commissioni corrisposte agli intermediari finalizzati all’acquisto della proprietà dell’immobile (o altri diritti reali) da adibire a propria abitazione principale. Allegare fattura, ricevuta del pagamento e rogito notarile.

c -Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

c  -Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

c -Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

c  -Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che risultino iscritti nel registro previsto da un apposito Decreto-legge (DL 149/2013) e ammessi ai benefici (escluso tesseramento o quota associativa) per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro con versamento postale o bancario dal quale risulti la tracciabilità (carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).

c  -Spese veterinarie - detraibilità fino a € 420,89 (eccedenti la franchigia € 129,11) per cure rese all’animale detenuto regolarmente per compagnia o pratica sportiva, non cumulabili con le spese mediche personali. Produrre ricevute, fatture, ricette spese certificate dal veterinario con scontrini farmacia completi dei dati: farmaco veterinario, Cod. Fisc. acquirente, ecc… come per le spese sanitarie.

c  -Spese per asili nido - limite max € 632,00 per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È necessaria la dichiarazione rilasciata dall’asilo nido e ricevute di pagamento effettuate nel 2024 comprovanti la spesa sostenuta per la frequenza.

c   -Assicurazione sulla vita e infortuni (importo complessivo max € 530,00)

Dichiarazione rilasciata dall’assicurazione attestante il premio pagato nel 2024 o la quietanza di pagamento riportante la precisazione che la polizza ha per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza; la polizza può essere stipulata per il dichiarante o per familiari fiscalmente a carico. Sono detraibili: polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e polizze morte e invalidità permanente stipulate dopo il 1/01/2001. Per le assicurazioni contratte a copertura del rischio di non autosufficienza la data di stipula è ininfluente ed il limite di detrazione è € 1.291,14 al netto dei premi per rischio morte e invalidità permanente.

       Nessun limite di detrazione per premi pagati nel 2024 relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo.

c  -Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.

c  -Contributi previdenziali ed assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea e prosecuzione volontaria), fondo e assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe e altri contributi obbligatori. Presentare le ricevute di pagamento o l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale.

c  -Erogazioni liberali a favore di enti religiosi - max € 1.032,91

Produrre la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario o quietanza liberatoria effettuata in favore degli enti religiosi (si tratta degli enti religiosi riconosciuti e ai quali è possibile devolvere la scelta dell’8/mille).

c  -Assegni periodici corrisposti al coniuge – Portare, con la sentenza di separazione/divorzio, la documentazione (bonifico/accredito) o certificazione di pagamento.

c -Contributi per addetti servizi domestici e familiari max € 1.549,37 – per il calcolo è necessaria anche l’allegato del bollettino di versamento nel quale è specificato il calcolo delle ore riferite al periodo – si detrae solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

c  -Previdenza complementare – spese sostenute per contributi versati volontariamente o in base a contratti collettivi aziendali – anche per familiari a carico. Max € 5.164,57.

c  -Restituzione somme al soggetto erogatore – si tratta di somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state sottoposte a tassazione. Produrre il documento attestante la restituzione.

 

SPESE SU INTERVENTI AGEVOLATI IN EDILIZIA (BONUS RISTRUTTURAZIONI)

  • documentazione relativa a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento: ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.
  • in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 50, 65: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere da noi visionata qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio.

 

N.B. Qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio e nel caso vi siano ancora delle rate residue in essere per l’anno 2024, la documentazione di cui sopra deve essere consegnata anche per gli interventi precedentemente eseguiti.

 

SUPER BONUS 70/90/110

  • documentazione relativa a spese sostenute nel 2024 per interventi che danno diritto alla detrazione SUPER BONUS. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti;
  • documentazione relativa a spese sostenute da chi ha comprato case antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Per questi interventi deve essere presentata dichiarazione attestante che le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata.

Qualora si fosse optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizi, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.

 

ALTRE SPESE DETRAIBILI

  • documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
  • documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2023 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
  • ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); • ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
  • documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
  • documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
  • documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
  • documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
  • Documentazione relativa a contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno diritto a richiedere la detrazione del 19% dell’affitto nel limite totale di 2.633 euro e, quindi, per un massimo di 500 euro. La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dalla propria residenza e comunque in una provincia diversa dal proprio Comune di residenza. Per la deducibilità serve copia del contratto di locazione con estremi della registrazione e certificato di residenza.

Tuttavia, la percentuale al 19% riguarda i contribuenti con un reddito complessivo fino a 120.000 euro annui. Nel caso di reddito compreso tra 120.000 e 240.000 euro annui, la percentuale di detrazione diminuirà progressivamente fino ad azzerarsi.

Novità dal 2022 per detrazione per figli a carico

Particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.

Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per l’anno 2024 solo per determinate categorie di figli.

In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spettante diminuisce con l’ammontare del reddito complessivo fino ad annullarsi quando arriva a 95.000,00 euro.

ACCONTI

Eventuali deleghe di pagamento (MOD. F24) versati a giugno/luglio e novembre (se non sono già stati consegnati) relativi a versamenti effettuati a luglio-agosto 2024 per il saldo IRPEF 2023, acconto e saldo versamento cedolare secca e per il 1° acconto 2024; a novembre 2024 per il 2° acconto imposte per l’anno 2024.

 

 

N.B. Richiediamo di allegare sempre una copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido, (non scaduto) utile ai fini dell’autocertificazione e per l’aggiornamento dei dati relativamente alla privacy dello studio.

 

 

Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.

Coloro che devono consegnare la documentazione sono pregati di telefonare sempre prima di passare, mentre coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 13 NOVITA' DAL 1 APRILE 2025

 

La nuova classificazione ATECO2025

 

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.

L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.

È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.

Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

ATTENZIONE però, perché la nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.

Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.

 

 

 

 

 

 

 

Novità fattura elettronica dal 01.04.2025

 

 

Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9).

 

Segnaliamo l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20.

 

Relativamente alla fattura elettronica omessa, dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate. In particolare, sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche.

 

Attualmente (dal 01.09.2024), per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.

In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
- nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
- nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore“00473”; la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.

 

Si ricorda che, prima delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, occorreva, previo versamento dell’iva con F24, emettere autofattura denuncia, utilizzando il codice TD20, entro i 30 giorni successivi ai 4 mesi dalla mancata emissione della fattura ovvero entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.

 

Il tipo documento TD20, ora definito “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)”, continuerà (anche dal 01.04.2025) ad essere utilizzato per regolarizzare le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, acquisti intracomunitari e prestazioni assimilate.

 

Nel dettaglio, il cessionario/committente dovrà emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l’imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo al Sistema di interscambio (SDI) un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

 

Nell’ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un’autofattura con tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 12 - OBBLIGO ISCRIZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel registro delle imprese: chiarimenti e scadenze

 

 

In relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (vedi ns. Circolare 1 del 3/1/2025), il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

 

L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Sono dunque da considerarsi superate le indicazioni precedentemente fornite da Registri delle imprese locali.

 

Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.

 

L’obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

 

L’obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l’eccezione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.

 

Sanzioni pecuniarie

 

Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in commento non prevede una sanzione specifica e di conseguenza si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge a causa del/e funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

 

Valutata l’importanza e la delicatezza della materia e del termine del 30.6.2025, tenuto conto delle annuali incombenze che si verranno a cumulare e che graveranno nei prossimi mesi sulle società e sugli Studi che le assistono., è altamente consigliabile che ci vengano comunicati gli indirizzi PEC di ogni amministratore entro il 30 Aprile 2025,

 

 

 

COMPETENZE PER LA TRASMISSIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questa trasmissione si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione della modulistica di riferimento e con il relativo invio telematico al Registro delle Imprese, si comunica che, le competenze che verranno addebitate, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza saranno quantificate in Euro 80,00 fissi per la gestione della pratica per ogni amministratore di ciascuna società.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 11 - BONUS PUBBLICITA' 2025

Bonus pubblicità 2025: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni

 

Dal 1° al 31 marzo 2025, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari. La domanda si invia telematicamente tramite l'Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CNS, CIE o, in alcuni casi, con Entratel/Fisconline.

Bonus investimenti pubblicitari incrementali: come funziona e chi può accedervi

Il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali è un’agevolazione fiscale destinata a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in pubblicità sulla stampa, sia cartacea che online. A partire dal 2023, per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario che l’importo degli investimenti pubblicitari superi di almeno l’1% quello dell’anno precedente. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% della spesa incrementale e viene concesso nel limite delle risorse stanziate annualmente.

Per ottenere il bonus, bisogna seguire una procedura ben definita:

  • Entro marzo dell’anno di riferimento, occorre presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che serve come prenotazione delle risorse.
  • All’inizio dell’anno successivo, tra gennaio e febbraio, si deve inviare la Dichiarazione sostitutiva, attestando gli investimenti realmente effettuati.

L’importo definitivo del credito viene stabilito e pubblicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, inserendo il codice tributo 6900. Se il totale delle richieste supera il fondo disponibile, le risorse vengono ripartite in modo proporzionale tra i beneficiari. È importante ricordare che il bonus rientra nei limiti degli aiuti di Stato “de minimis”, quindi non è illimitato e deve essere considerato nel quadro delle altre agevolazioni ricevute.

Caratteristiche del credito d'imposta

  • Il bonus pubblicitario copre il 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
  • È disponibile fino a un massimo di 30 milioni di euro annui.
  • È necessario prenotare le risorse con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

Modalità di presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”

Per richiedere il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali, è necessario presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che rappresenta una sorta di prenotazione delle risorse disponibili. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso come SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, le credenziali Entratel o Fisconline. La procedura è accessibile nella sezione dedicata dell’area riservata del portale dell’Agenzia, sotto la voce “Comunicare”.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione è dal 1° al 31 marzo dell’anno di riferimento. Non è richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva (come fatture o contratti pubblicitari), ma il richiedente deve conservare tutta la documentazione necessaria per eventuali controlli successivi.

NOTA BENE: Pertanto, con riferimento al Bonus Investimenti Pubblicitari 2025, la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2025. La scadenza per l’invio è quindi in apertura e sarà possibile trasmettere la domanda fino alla fine del mese attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione sostitutiva e conferma del bonus

Dopo aver presentato la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, i beneficiari devono completare la procedura inviando la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Questo secondo invio deve essere effettuato dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 e serve a confermare che le spese pubblicitarie dichiarate nella prima fase sono state effettivamente sostenute nel corso del 2025 e rispettano i requisiti previsti dalla normativa. Una volta completata questa fase, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus, con l’indicazione dell’importo effettivamente fruibile. Solo dopo questa pubblicazione sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta e ripartizione delle risorse

Una volta confermata l’ammissibilità al Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. L’utilizzo sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, e dovrà essere indicato il codice tributo "6900". Inoltre, l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa dell’Unione Europea sugli aiuti "de minimis".

Qualora le richieste superino il tetto massimo di 30 milioni di euro annui, il credito verrà ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari, in base alla disponibilità delle risorse stanziate. Pertanto, l’importo effettivamente fruibile potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto, in funzione delle richieste pervenute.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 10 - TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2025

Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2025

 

Con la presente ricordiamo che entro il prossimo 17 marzo (cadendo il 16 di domenica) si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2025.

Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:

 

Soggetti obbligati Importo dovuto
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/25 a € 516.456,90  

€ 309,87

Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/25 a € 516.456,90  

€ 516,46

 

Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:

-           Codice Tributo 7085;

-           Periodo di Riferimento 2025.

L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “a zero”.

Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:

 

 

  • da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
  • dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:

  • la sanzione pari al 25% dell’importo dovuto,
  • che però si riduce al 12,5% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
  • è ulteriormente ridotta all’0,083% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 9 - POLIZZA CATOSTRAFALI IN SCADENZA IL 31 MARZO 2025

Polizze catastrofali, decreto attuativo in GU sul filo di lana: scadenza il 31 marzo

 

Polizze catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio il decreto attuativo. Confermata la scadenza del 31 marzo 2025 per le imprese. Assicurazioni già in essere da adeguare

 

Polizze catastrofali, sul filo di lana rispetto alla scadenza del 31 marzo 2025 arriva l’atteso decreto attuativo.

Il decreto MEF-MIMIT n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, in vigore dal 14 marzo 2025, definisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

L’obbligo per le imprese di stipulare assicurazioni a copertura dei rischi derivanti da calamità naturali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 ed è ora corsa contro il tempo per adeguarsi entro il termine di fine marzo.

La pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale è il passo che conferma la scadenza ormai prossima del 31 marzo 2025.

Per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, dopo un lungo tira e molla e dopo l’ipotesi non concretizzata di un ulteriore rinvio nel Milleproroghe 2025 (vedi ns. Circolare 8), è tempo di confrontarsi con l’obbligo di stipula di polizze a copertura dei danni catastrofali.

Dovranno essere assicurati, da parte dei proprietari degli immobili, gli eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, secondo le definizioni fornite dal decreto attuativo approdato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio:

  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

La copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Il premio di assicurazione dovuto sarà determinato in misura proporzionale al rischio. Ai fini del calcolo dell’importo, quindi, sarà considerata anche l’ubicazione, la vulnerabilità dei beni assicurati, considerando eventuali basi storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio. In campo anche modelli predittivi, utili per valutare l’evoluzione nel tempo della probabilità di accadimento di eventi catastrofali.

Polizze assicurative da adeguare entro 30 giorni

Il testo del decreto attuativo fornisce ulteriori importanti dettagli, tra cui quelli relativi alla copertura fornita dalle polizze assicurative.

Rimandando al documento integrale, allegato in calce all’articolo, il decreto pubblicato in GU prevede a titolo di esempio che le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo, secondo i seguenti criteri:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma stessa assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Inoltre, per la fascia fino a 30 milioni di euro, le polizze potranno prevedere uno scoperto - che resta quindi a carico dell’assicurato - non superiore al 15 per cento del danno complessivamente indennizzabile.

Guardando invece agli aspetti operativi, il decreto prevede l’adeguamento dei testi delle polizze assicurative entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e quindi nel rispetto della scadenza del 31 marzo 2025 per la stipula da parte delle imprese.

In caso di polizze già in essere, l’adeguamento è previsto dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile.

Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Inoltre, in caso di eventi catastrofali verificatisi entro la scadenza del 31 marzo, alle imprese di assicurazione è richiesto di valutare l’adeguatezza della proposta tariffaria, entro 30 giorni dall’evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 8 - D.L. 202 C.D. DECRETO MILLEPROROGHE - PRINCIPALI NOVITA'

DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”)
conv. L. 21.2.2025 n. 15 - Principali novità

 

1 premessa

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302 ed entrato in vigore il 28.12.2024, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

 

Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025
n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024 convertito.

2 “rottamazione dei ruoli” - riammissione in caso di decadenza

Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:

  • carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.

2.1 Ambito applicativo

La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che:

  • non sono riammessi i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per trasmissione della domanda oltre il 30.6.2023;
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate);
  • la riammissione non riguarda i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione);
  • la riammissione non riguarda altresì i debitori che hanno pagato puntualmente le rate (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione).

 

I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno presentare domanda entro il 30.4.2025 con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento.

2.2 Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA);
  • degli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • degli aggi di riscossione.

 

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada vengono meno gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni.

2.3 Presentazione della domanda di riammissione

Il procedimento di riammissione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i carichi oggetto della domanda presentata entro il 30.6.2023.

La domanda di riammissione va presentata anche se nulla è dovuto, ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente oltre i 5 giorni di tolleranza.

2.4 Effetti della domanda di riammissione

Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Vi sono anche effetti sul c.d. “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni, quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

La presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC.

2.5 Comunicazione dell’Agente della Riscossione

A seguito della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

2.6 Versamento degli importi

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
  • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

 

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.

 

I versamenti possono avvenire:

  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tramite domiciliazione bancaria;
  • oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.

Divieto di compensazione

È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.

Interessi da rateizzazione

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

2.7 Somme pagate in precedenza

In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

2.8 Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Dilazione delle somme residue

In caso di decadenza dalla rottamazione sembra possibile presentare una domanda di dilazione delle somme residue, salvo che il debitore sia ormai decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione.

3 proroga delle delibere per il 2024 per l’imu o altri tributi locali - versamento degli importi dovuti entro il 28.2.2025

I co. 2-bis e 2-ter dell’art. 1 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, intervenendo sui co. 72 e 73 dell’art. 1 della L. 213/2023, stabiliscono “a posteriori” la proroga dei termini di pubblicazione relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2024.

 

In particolare, viene disposto che tali delibere sono efficaci per l’anno 2024 se risultano al contempo:

  • inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2024);
  • pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 7.2.2025 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2024).

 

La medesima proroga si applica, sempre con riferimento alle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti riferiti all’anno 2024, per i tributi locali di cui all’art. 13 co. 15-ter del DL 201/2011 (ossia i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU, nonché dalla TARI ex art. 3 co. 5-quinquies del DL 228/2021).

Termine di versamento della maggiore IMU dovuta

Se l’IMU dovuta per l’anno 2024 in forza delle delibere “prorogate”, rispetto a quella già corrisposta entro il 16.12.2024 (termine di versamento del saldo IMU per il 2024), risulta:

  • maggiore, la differenza va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025;
  • minore, spetta il rimborso secondo le regole ordinarie (entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006).

 

Tali previsioni non riguardano gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92. Tali enti versano infatti l’IMU dovuta per ciascun anno secondo la ripartizione in tre rate ai sensi dell’art. 1 co. 763 della L. 160/2019, per cui in riferimento all’IMU dovuta per il 2024:

  • dovevano versare le prime due rate entro rispettivamente il 17.6.2024 ed il 16.12.2024, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno 2023;
  • dovranno invece versare entro il 16.6.2025 la terza e ultima rata, a conguaglio dell’IMU dovuta per il 2024 (calcolata in base alle aliquote da applicare per tale anno).

4 assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni

Il co. 14-sexies dell’art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.12.2024) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020). Nello specifico, il termine di cui all’art. 106 co. 7 del DL 18/2020, scaduto il 31.12.2024, è stato differito al 31.12.2025.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” – si badi, non solo “convocate” – fino a tale data, sarà possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

5 proroga del regime di esclusione iva per gli enti associativi

L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, rinvia all’1.1.2026 l’abolizione del regime di esclusione IVA per gli enti associativi e la conseguente introduzione del nuovo regime di esenzione previsto dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021.

Nello specifico, viene modificato l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava all’1.1.2025 la decorrenza delle citate disposizioni di riforma.

In sostanza, per effetto della modifica, viene prorogato di un ulteriore anno il regime di “decommercializzazione” IVA previsto per tali enti dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72.

Ciò significa, in particolare, che fino al 31.12.2025 continueranno ad essere escluse dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, dietro versamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, rese nei confronti di:

  • soci, associati, partecipanti;
  • associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni, per effetto di quanto disposto dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di esenzione.

Secondo quanto espressamente indicato dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 convertito, l’ulteriore rinvio è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).

6 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO B2C - ESTENSIONE A TUTTO IL 2025

L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.

Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.

Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).

 

Si ricorda che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

7 Credito d’imposta per investimenti nelle zls - Proroga PER GLI INVESTIMENTI DALL’1.1.2025 AL 15.11.2025

Mediante i co. 14-octies - 14-decies dell’art. 3 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, è stato previsto che il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 del DL 60/2024, si applichi anche agli investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025.

Tale agevolazione è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2025.

Modalità di accesso

Ai fini della fruizione del beneficio, gli operatori economici devono:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 22.5.2025 al 23.6.2025, l’ammontare delle spese am­missibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15.11.2025;
  • a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicare dal 20.11.2025 al 2.12.2025 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025.

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati i modelli di comunicazione e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.

8 Credito d’imposta transizione 5.0 - investimenti sostenuti prima della presentazione della domanda

L’art. 13 co. 1-quinquies del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 38 co. 2 del DL 19/2024, ha previsto che sono agevolabili ai fini del credito d’imposta transizione 5.0 gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dall’1.1.2024.

9 Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese tu­risti­co/alberghiere - Proroga per l’effettuazione degli inter­ven­ti al 31.10.2025

L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152.

10 accesso AL 5 PER MILLE dell’irpef - proroga del regime transitorio per le onlus

L’art. 12 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, intervenendo ulteriormente sull’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.

Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

11 Rinvio dell’approvazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2024

Con l’art. 3-bis co. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene disposto il rinvio dal 28.2.2025 al 17.3.2025 dei termini previsti per l’Agenzia delle Entrate per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, relativi al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025, CNM 2025, 730/2025 e 770/2025).

Approvazione del modello 770/2025

Il modello 770/2025, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, è stato comunque approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2025 n. 75896.

12 Rinvio del termine iniziale di presentazione delle dichiara-zioni relative al periodo d’imposta 2024

Con l’art. 3-bis co. 4 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, a seguito del suddetto differimento dell’approvazione dei modelli dichiarativi, viene conseguentemente disposto il rinvio dal 15.4.2025 al 30.4.2025 dei termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025).

Conferma del termine finale

Non è stato modificato il termine finale di presentazione delle suddette dichiarazioni, in via telematica, stabilito al 31.10.2025 per i soggetti “solari”.

13 RINVIO DELLA disponibilità DEI software isa e cONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’art. 3-bis co. 5 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, proroga al 30.4.2025 il termine entro cui verranno resi disponibili ai contribuenti i software per:

  • la compilazione e trasmissione dei modelli ISA relativamente al periodo d’imposta 2024;
  • l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativamente al periodo 2025-2026.

 

A regime, i citati programmi informatici devono infatti essere messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis co. 5-bis del DL 50/2017 (per quanto riguarda gli ISA) e dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 13/2024 (per quanto riguarda il concordato preventivo biennale).

Conferma del termine di adesione al concordato preventivo

Lo slittamento al 30.4.2025 del termine per la messa a disposizione dei software in oggetto non influisce sul termine per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026, che non è stato prorogato e rimane fissato al 31.7.2025 per i soggetti “solari”.

14 Lavoro dipendente a termine - Individuazione delle causali in assenza di previsioni della contrattazione collettiva - Proroga

L’art. 14 co. 3 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l’art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, disponendo la proroga dal 31.12.2024 al 31.12.2025 del regime transitorio introdotto dall’art. 24 del DL 48/2023.

Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi nel rispetto del limite massimo pari a 24 mesi.

15 Differimento del termine per adempiere all’obbligo di assi-curazione per rischi catastrofali

L’art. 13 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Imprese della pesca e dell’acquacoltura

Mediante l’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, il suddetto termine è stato invece rinviato al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

15.1 Obbligo di stipula di polizze catastrofali

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

15.2 Sanzioni

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

15.3 Decreto attuativo

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

  • individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
  • coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

16 Iscrizione al Registro elettronico nazionale per la trac­cia­bilità dei rifiuti (RENTRI) - riapertura

Con l’art. 11 co. 2-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene demandato ad un apposito DM di stabilire la proroga da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) previsto dall’art. 13 co. 1 lett. a) del DM 59/2023.

Tale decreto dovrebbe stabilire che per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al RENTRI, di cui all’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, deve essere effettuata dal 15.12.2024 (cioè dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del DM 59/2023 avvenuta il 15.6.2023) ed entro i 120 giorni successivi, ossia entro il 14.4.2025 (in precedenza i giorni erano 60, scaduti il 13.2.2025).

17 intermediari finanziari non professionali - concessione di PRESTITI AI SOCI DELle cooperative

Il co. 14-undecies dell’art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, proroga ulteriormente dal 31.12.2024 al 31.5.2026 la possibilità, prevista dall’art. 112 co. 7 ultimo periodo del DLgs. 385/93, per le società cooperative esistenti alla data dell’1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci, di proseguire la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo DLgs. 385/93.

Tali società, fino al 31.5.2026, potranno continuare la loro attività senza l’obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari a condizione che:

  • non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
  • il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
  • l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000,00 euro;
  • i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato.

18 Proroga dei permessi di costruire e di altri atti in materia edilizia

L’art. 7 co. 2 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, modifica l’art. 10-septies co. 1 del DL 21/2022, il quale, nell’ambito delle “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, detta disposizioni a sostegno dell’edilizia privata, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Nello specifico, la norma in esame dispone che sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell’originaria proroga):

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. a) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024). La proroga si applica anche ai termini relativi alle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga;
  • i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004 (c.d. “Codice dei beni culturali”). La proroga può essere concessa anche per i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 co. 3-bis del DL 69/2013 e della proroga di cui all’art. 10 co. 4-bis del DL 76/2020.

19 Proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata

L’art. 7 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 1-bis del DL 132/2023, disponendo la proroga per un ulteriore anno, ossia fino al 31.12.2025:

  • dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento, ancora in corso e in scadenza entro il 31.12.2025, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all’art. 18 del DL 152/91, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
  • del termine entro il quale il proprietario che intenda alienare a titolo oneroso i suddetti immobili deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, titolare del diritto di prelazione;
  • del termine sino al quale i contratti di locazione o di assegnazione in godimento di immobili ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’art. 18 del DL 152/91, già scaduti, si intendono rinnovati al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, salvo che sia intervenuto un provvedimento di rilascio dell’immobile passato in giudicato.

20 aiuti di stato in materia di IMU - proroga del termine di regi-strazione

L’art. 3 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, proroga al 30.11.2025 il termine entro cui i Comuni devono adempiere agli obblighi di indicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in relazione alle misure straordinarie, in materia di IMU, adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.

21 obblighi di registrazione degli aiuti di stato - proroga della sospensione di responsabilità

L’art. 3 co. 2 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, estende al 31.12.2025 la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l’inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 31-octies co. 1 del DL 137/2020.

Secondo la nuova formulazione, l’art. 3 co. 2 del DL 202/2024 proroga la sospensione della responsabilità patrimoniale:

  • con riguardo a tutte le misure soggette agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato (e non soltanto a quelle relative all’IMU, come previsto ante conversione);
  • fino al 31.12.2025 (posticipando il termine del 30.11.2025 stabilito ante conversione).

22 Proroga del termine per la costituzione dell’organo a tutela dei tifosi

L’art. 15 co. 1 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, differisce dal 31.12.2024 al 31.12.2027 (31.12.2025 nella versione originaria della proroga) il termine per la costituzione dell’organo consultivo a tutela dei tifosi da parte delle società sportive professionistiche, previsto dall’art. 51 del DLgs. 36/2021.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 7 -CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Certificazione Unica 2025: redditi di lavoro autonomo

 

Come ogni anno, i sostituti d’imposta devono predisporre ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di "Certificazione Unica" (CU 2025).

 

 

Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere invia telematica all’Agenzia delle Entrate le CU 2025:

entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica) se relative:

  • ai redditi di lavoro dipendente;
  • ai redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
  • ai redditi diversi;
  • ai redditi per locazioni brevi;

entro il 31 marzo 2025 se relative a redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione del modello 770/2025) se relativa esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

I sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica:

▪ i dati fiscali / previdenziali / assistenziali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

▪ i dati fiscali / previdenziali (questi ultimi solo con riferimento a specifiche Casse) relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi;

▪ i dati relativi alle locazioni brevi.

In ogni caso, le certificazioni devono essere consegnate in duplice esemplare ai percipienti entro il 16 marzo (posticipato al 17/03 in quanto domenica.

NON devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:

- dei dividendi erogati nel 2024;

- dei proventi ad essi equiparati;

SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime e senza possibilità di ravvedimento.

Novità Certificazione Unica 2025

Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.

Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in relazione ai redditi già sopra evidenziati.

Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi. Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 108/2024 (che ha modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).

Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1). In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).

Per quanto concerne le novità contenute all’interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda il bonus tredicesima, ovvero il bonus Natale che è stato introdotto lo scorso anno come erogazione aggiuntiva in busta paga, ed anche il nuovo trattamento integrativo rivolto ai lavoratori del settore turistico e alberghiero, oltre alle nuove regole sui fringe benefit.

La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:

 

Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):

  1. Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;

Clienti che tengono la contabilità in azienda:

  1. compensi/fatture dal 01/01/2024 al 31/12/2024 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2024 al 31/12/2024 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale  codice fiscale numerico e  partita iva.

 

  1. quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2024 fino al 16/01/2025, e schede contabili delle ritenute operate.

 

 

Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 18 febbraio 2025.

 

COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:

  • Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
  • Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 6 -RICHIESTA DATI IVA 2025

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2025 (periodo d’imposta 2024)

 

A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all’adempimento della dichiarazione annuale IVA 2025 ricordiamo:

- Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2024 aventi come scadenza per la trasmissione il 28 Febbraio 2025.

- Dichiarazione annuale IVA 2025 in forma autonoma deve essere trasmessa dal 01 febbraio 2025 al 30 Aprile 2025.

Entro il 28.02.2025 può essere presentato il Mod. IVA2025 comprensivo del quadro VP delle liquidazioni periodiche di ottobre – dicembre / quarto trimestre 2024.

Entro il 30 Aprile 2025, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.

Come ogni anno Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2024. I modelli allegati devono essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2024.

Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2024 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le novità della dichiarazione IVA 2025

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2025 anno 2024:

 

 

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Firma della dichiarazione”, come l’anno scorso, è stata prevista la casella “Esonero dell’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:

  • 9 per il periodo d’imposta 2023.
  • 9 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2022 – 2023.

Di conseguenza potranno beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024.

Inoltre, potranno beneficiare dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Anche per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale risulteranno “coperte” le due annualità 2024/2025, con la possibilità di fruire del più alto importo (70.000,00 euro annui) per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso senza visto, il credito IVA.

QUADRO VM

E’ stato ridenominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) che ha esteso l’obbligo di versamento dell’IVA con il modello F24 “Elementi identificativi” anche agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

Di conseguenza, anche per i veicoli in esame, trova applicazione l’art. 1, comma 9 e 9-bis, del D.L. n. 262/2006, secondo cui il versamento dell’IVA dovuta sulla prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura dei veicoli, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 “Elementi identificativi” con l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell’ammontare dell’IVA assolta.

QUADRO VO

Nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime forfetario, previsto dall’art. 1, comma 54-63, della L. n. 190/2014.

Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 36/2024.

QUADRO VW

Nel rigo VW26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994.

Dichiarazioni con IVA a credito

 

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all’anno 2024 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2025 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2025, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all’art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

  • per i soggetti che effettuano la compensazione “orizzontalmente” di crediti IVA vige l’obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato;
  • la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo non superiore a € 5.000,00 annui può essere “libera” e l’utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2025 senza alcun obbligo;
  • l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori ad € 5.000,00 annui comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni “verticali”, cioè quelle delle liquidazioni “IVA da IVA”, anche se superano le soglie sopra indicate.

 

Limite delle compensazioni fissato a due milioni

Dal 1° gennaio 2022, con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021).”

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

  • cumulativamente, a tutti crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione

 

“orizzontale” nel modello F24;

  • a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente

 

dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

E’ importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 2.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Si evidenzia, infine, come tale limite non operi con riferimento all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.

Lo stesso limite di compensazione non si applica ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione scientifica (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

Inoltre, come già comunicato, dal 01 gennaio 2011, (a norma dell’art. 31 del DL 78/2010) è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, qualora ci siano ruoli (cartelle di pagamento) non pagate decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale divieto di compensazione scatta solo per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo non pagati (es. cartelle Agenzia Entrate Riscossione) per un importo superiore a 1.500,00 euro.

Per l’Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell’importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc….

Non c’è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento o sia stata accettata la rottamazione dei ruoli e si è in regola con i pagamenti. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Ricordiamo che a decorrere dal 01.07.2024, è scattato il divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro.

 

Versamento del saldo iva

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichia­razione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettua­to in dichiarazione, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichia­razione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2024 deve quindi essere versato entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica).

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2025 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulte­rior­­­mente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2025 scade il 30.7.2025.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del­l’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.

Riepilogando, il saldo IVA 2024 può essere versato entro:

il 17.3.2025 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di domenica);

il 30.6.2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi mag­giorazione pari all’1,6%);

il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente.

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2024 entro il 30.4.2025, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2024 entro il 17.3.2025:

  • se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
  • se, invece, provvede al relativo versamento entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 30.6.2025 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2025 al 30.7.2025; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,00%.

 

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • se versa il saldo IVA 2024 entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell’1,6%;
  • se, invece, versa il saldo IVA 2024 entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il diffe­rimento fino al 30.6.2025 e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%.

 

Opzione per la rateizzazione

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall’art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2024, derivante dalla dichiarazione IVA 2025, da effettuare nel 2025.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre.

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica solu­zione.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2024, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 17.3.2025;

7 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.6.2025; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2025;

6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.7.2025.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di sca­den­za della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella mi­sura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, con­siderando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

 

Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 6 Febbraio 2025, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2024, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2024 per chi ha affidato la contabilità allo studio.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

Documenti necessari per la compilazione della

Dichiarazione Annuale IVA:

  • Liquidazioni mensili o trimestrali
  • Liquidazione annuale
  • Situazione contabile al 31/12/2024
  • Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
  • F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
  • F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
  • Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
  • Adesione al concordato preventivo biennale 2024/2025

 

Dati relativi all’attività

  • Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46)          €          ………
  • Vendite beni strumentali ammortizzabili          €          ………
  • Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo)          €          ………
  • Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio          €          ………
  • Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi          €          ………
  • Vendite/servizi a condomini nel 2024          €          ………

 

Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2024, si chiede la copia del relativo contratto.

 

  • Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).

 

Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%) 

  • Imponibile acquisti Iva detraibile        €     ………     + Iva        €          ………
  • Imponibile acquisti Iva indetraibile        €     ………     + Iva        €          ………

 

Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile

  • Imponibile acquisti Iva indetraibile        €     ………

 

Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2024)

  • Vendite CEE - beni        €     ………     + Iva        €          ………
  • Vendite CEE - servizi        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto CEE - beni        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto CEE - servizi        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni internazionali 

  • Vendite - esportazioni dirette        €     ………
  • Vendite - servizi internazionali        €     ………
  • Vendite - esportatori abituali        €     ………
  • Acquisto - importazioni        €     ………     + Iva        €          ……
  • Acquisto - servizi internazionali        €     ………
  • Acquisto – utilizzo plafond        €     ………

 

Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano

  • Vendite        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto con Iva        €     ………     + Iva        €          ………
  • Acquisto senza Iva        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni esenti Art. 10

  • Cessioni esenti VE33                                         €     ………
  • Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 18      imp . € ………

 

Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

  • Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34                         € ………

 

Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2  D.L. 98/2011 e legge 190/2014)

  • Acquisti da soggetti minimi        €     ………
  • Acquisti da soggetti forfettari        €      …

 

Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati

  • Cessioni non soggette VE 36        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)

  • Acquisti da regime iva per cassa        €     ………      + Iva       €          ………
  • Cessioni in regime Iva per cassa VE 37        €     ………

 

Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2

  • Acquisti art. 17, c. 2 VJ3        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8

  • Cessione rottami VE35 P.2        €     ………
  • Acquisto rottami VJ6        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni

  • Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a

  • Vendite servizi VE35 p. 4        €     ………
  • Acquisto servizi VJ12        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis

  • Vendite VE35 p. 5        €     ………
  • Acquisto VJ13        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c

  • Vendite VE35 p. 6-7        €     ………
  • Acquisto VJ14 – VJ15        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter

  • Vendite servizi VE35 p. 8        €     ………
  • Acquisto servizi VJ16        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater

  • Vendite VE35 p. 9        €     ………
  • Acquisto VJ17        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter  (Split Payment)

  • Vendite beni e servizi VE38        €     ………
  • acquisti beni e servizi VJ18        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni in regime Iva del margine

  • Vendite in regime del margine        €     ………
  • Margine lordo di operazioni imponibili        €     ………     + Iva        €          ………

 

Operazioni con Iva ad esigibilità differita

  • Vendite con Iva ad esigibilità differita        €     ………     + Iva        €          ………

 

  • Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. €     ………     + Iva        €          ………

 

Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ 1)

Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023 e la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al presente anno d’imposta

  • Anno d’imposta IVA periodica versata                  ………
  • Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
  • Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
  • Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………

 

Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati

  • Operazioni imponibili a privati        €     ………     + Iva        €          ………

 

Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:

  • Abruzzo        €     ………     + Iva        €          ………
  • Basilicata        €     ………     + Iva        €          ………
  • Bolzano        €     ………     + Iva        €          ………
  • Calabria        €     ………     + Iva        €          ………
  • Campania        €     ………     + Iva        €          ………
  • Emilia Romagna        €     ………     + Iva        €          ………
  • Friuli Venezia Giulia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Lazio        €     ………     + Iva        €          ………
  • Liguria        €     ………     + Iva        €          ………
  • Lombardia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Marche        €     ………     + Iva        €          ………
  • Molise        €     ………     + Iva        €          ………
  • Piemonte        €     ………     + Iva        €          ………
  • Puglia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Sardegna        €     ………     + Iva        €          ………
  • Sicilia        €     ………     + Iva        €          ………
  • Toscana        €     ………     + Iva        €          ………
  • Trento        €     ………     + Iva        €          ………
  • Umbria        €     ………     + Iva        €          ………
  • Valle d’Aosta        €     ………     + Iva        €          ………
  • Veneto        €     ………     + Iva        €          ………

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/10/


CIRCOLARE N. 3 - TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA 2025

NUOVI REQUISITI PER LA DEDUZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA DAL 1° GENNAIO 2025

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le spese di trasferta e le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) sono deducibili solo se pagate con mezzi di pagamento tracciabili.

La norma è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024) con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo fiscale di tali oneri.
In particolare, fermi restando i requisiti di deducibilità già previsti per le singole categorie di spesa, tali costi, a partire dal 1° gennaio 2025, sono deducibili solamente se pagati mediante:

  • Versamento bancario o postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • altri sistemi di pagamento [1] che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento.

 

Spese di trasferta

Con specifico riferimento alle spese di trasferta la norma si applica alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea [2]:

  • rimborsate ai dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte di lavoro;
  • sostenute dai professionisti e lavoratori autonomi in esecuzione del loro incarico, anche se addebitate analiticamente al committente.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

  • il servizio di taxi;
  • il servizio di noleggio con conducente (NCC).

 

 

Ciò implica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il lavoratore o collaboratore che sostenga le suddette spese e intenda richiederne il rimborso analitico al datore di lavoro, dovrà includere nella documentazione di supporto alla nota spesa, oltre alla fattura o ricevuta fiscale, anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.

In mancanza del documento che attesta il pagamento tracciato:

  • l’azienda dovrà rimborsare la nota spesa assoggettandola a imposte e contributi (non potendo, peraltro, dedurre il relativo costo);
  • il lavoratore riceverà un rimborso inferiore rispetto a quanto anticipato.

 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime sarà quindi opportuno che le aziende implementino procedure di gestione delle trasferte lavorative idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto concerne i professionisti, al fine di beneficiare della deduzione del costo (o della non imponibilità delle spese riaddebitate analiticamente al cliente), sarà necessario che le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande e per viaggi e trasporti sostenute nell’ambito della prestazione professionale siano pagate con strumenti tracciabili.

Con riguardo alle spese sostenute dai lavoratori dipendenti restano peraltro fermi i limiti di deducibilità previsti dall’art. 95, commi 1, 2 e 3 del TUIR.

Si ricorda che tale norma prevede un trattamento fiscale differente a seconda che il costo sia riferito a trasferte al di fuori o all’interno del comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Le spese sostenute in occasione di trasferte al di fuori del comune della sede di lavoro possono essere rimborsate mediante tre sistemi alternativi:

  1. analitico (o a piè di lista): prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del lavoratore;
  2. forfetario: consiste nel riconoscimento di un’indennità in misura fissa indipendente dall’importo delle spese concretamente sostenute dal lavoratore;
  3. misto: è una combinazione dei due metodi precedenti.

Nelle tabelle seguenti si riportano i limiti quantitativi entro i quali tali spese sono non imponibili per il lavoratore e deducibili per il datore di lavoro [3], in funzione del metodo di rimborso adottato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle trasferte effettuate all’interno del comune della sede di lavoro le indennità e i rimborsi spese erogati a dipendenti e collaboratori sono imponibili ai fini fiscali e contributivi, fatta eccezione per i rimborsi relativi alle spese di viaggio e trasporto.

Per il datore di lavoro, alla luce della disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, il costo è deducibile solo se il pagamento della spesa è effettuato mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Spese di rappresentanza

Come anticipato, il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica anche alle spese di rappresentanza. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, tali spese sono deducibili se, contestualmente:

  • sono pagate con mezzi diversi dal contante che garantiscono la tracciabilità;
  • rispettano i limiti quantitativi fissati dall’art. 108, comma 2 del TUIR [4];

Si ricorda che, in base al D.M. 19 novembre 2008, si definiscono “di rappresentanza” le spese che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • costituiscono erogazioni a titolo di gratuitodi beni o servizi;
  • sono effettuate con finalità promozionalio di pubbliche relazioni;
  • rispondono a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare potenziali benefici economiciper l’impresa.

 

Considerato che la Legge di Bilancio 2025 non ha modificato l’articolo 54 del TUIR, inerente ai redditi di lavoro autonomo, l’obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza non dovrebbe riguardare i professionisti e i lavoratori autonomi, i quali, salvo successivi interventi normativi, potranno continuare a pagare tali spese anche in contanti.

[1] “A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le App di pagamento via smartphone, il Telepass e altri dispositivi equivalenti.”

[2] “Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992 sono definiti autoservizi pubblici non di linea i mezzi che soddisfano le seguenti condizioni:
– provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto agli autoservizi pubblici di linea;
– il trasporto è effettuato a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.”

[3] “Dal 1° gennaio 2025, in presenza di pagamento effettuato mediante strumenti tracciabili.”

[4] “Tale norma stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili in funzione dell’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, secondo le seguenti misure:
– 1,5% dei ricavi, fino a 10 milioni
– 0,6% dei ricavi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni
– 0,4% dei ricavi, per la parte eccedente 50 milioni.
Non sono soggetti a tali limiti quantitativi gli omaggi di beni di valore unitario non superiore a 50 euro.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di trasferta 2025: novità, obblighi e implicazioni per aziende e lavoratori

 

In questo articolo:

 

Ambito temporale e impatti pratici per le aziende

Obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta

Conseguenze in caso di mancato rispetto

Finalità e implicazioni

Sanzioni indirette per consulenti e fornitori

Tracciabilità e trattamento fiscale delle trasferte: fuori Comune e all’interno del Comune

Trasferte fuori dal Comune

Trasferte all'interno del Comune

Rimborsi per autoservizi pubblici non di linea: esenzione fiscale e obbligo di tracciabilità

 

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore significative novità normative riguardanti la gestione delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti. Questi cambiamenti, introdotti dal Disegno di legge di Bilancio 2025 e dal Decreto legislativo di riforma Ires-Irpef approvato dal Consiglio dei Ministri, mirano a semplificare gli adempimenti amministrativi, promuovere la trasparenza fiscale e modernizzare le modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte lavorative.

 

Le nuove regole si concentrano su due principali direttrici:

 

obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per ottenere l’esenzione fiscale sui rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sia per trasferte fuori dal Comune sia all’interno del Comune;

semplificazione della documentazione necessaria per comprovare le spese sostenute, con particolare attenzione ai rimborsi per trasferte nel Comune, dove non sarà più richiesto presentare documenti nominativi emessi dai vettori.

Queste modifiche rappresentano un'importante evoluzione nel trattamento fiscale e contributivo delle spese di trasferta, integrando principi di semplificazione e digitalizzazione, e rafforzano la necessità di aggiornare le politiche aziendali per adeguarsi al nuovo quadro normativo.

 

Ambito temporale e impatti pratici per le aziende

Le modifiche saranno operative a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno ai redditi percepiti a decorrere da tale data, seguendo il principio di cassa allargata.

Le nuove disposizioni introducono importanti semplificazioni burocratiche e incentivano l’adozione di strumenti di pagamento tracciabili, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo fiscale. Tuttavia, queste novità comportano un significativo adeguamento organizzativo e procedurale per le aziende, che dovranno adattare le proprie politiche interne alle nuove normative.

 

NOTA BENE: Le aziende dovranno aggiornare le travel policy per includere l’obbligo di tracciabilità nei rimborsi e formare i dipendenti sull’uso di strumenti di pagamento tracciabili. Sarà utile implementare procedure di controllo interno per garantire conformità normativa ed evitare sanzioni.

 

Obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

 

Conseguenze in caso di mancato rispetto

Per i lavoratori dipendenti:

Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:

Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda, con un impatto diretto sull’Ires e sull’Irap da versare.

Doppia tassazione: oltre a includere il rimborso nella base imponibile del dipendente, l’impresa subirà una penalizzazione fiscale, non potendo dedurre costi comunque sostenuti per finalità lavorative.

Spese di rappresentanza: anche i costi legati a trasferte connesse a eventi aziendali o spese di rappresentanza dovranno essere documentati tramite strumenti di pagamento tracciabili per poter essere dedotti, colpendo eventuali pratiche evasive.

Finalità e implicazioni

La misura mira a garantire maggiore trasparenza fiscale e a ridurre il rischio di abusi, come l’utilizzo di note spese gonfiate. Tuttavia, questa stretta normativa potrebbe creare significative complicazioni operative per aziende e lavoratori, poiché richiede l'adozione di procedure rigorose per garantire la tracciabilità di tutte le transazioni.

 

NOTA BENE: In assenza di strumenti tracciabili, il costo complessivo della trasferta potrebbe aumentare notevolmente, dato che le spese non tracciabili saranno tassate sia in capo al dipendente che al datore di lavoro, portando a un carico fiscale potenzialmente superiore al 50% del loro valore.

Sanzioni indirette per consulenti e fornitori

Anche i professionisti esterni e i consulenti subiranno conseguenze simili: l'importo rimborsato senza adeguata tracciabilità sarà tassato come reddito professionale, mentre le imprese non potranno dedurre tali spese. Questo estende l’impatto delle nuove regole anche alle relazioni contrattuali aziendali, rafforzando la necessità di un controllo rigoroso sull’utilizzo di mezzi tracciabili per tutte le spese aziendali.

 

Tracciabilità e trattamento fiscale delle trasferte: fuori Comune e all’interno del Comune

A partire dal 2025, come detto, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applicherà indistintamente a tutte le trasferte dei lavoratori dipendenti, sia quelle fuori dal Comune sia quelle all’interno del Comune. Tuttavia, il trattamento fiscale di queste due tipologie di trasferte presenta differenze significative: mentre le trasferte fuori dal Comune beneficiano di esenzioni più ampie, quelle comunali sono sottoposte a regole più restrittive, anche se semplificate dalle nuove disposizioni. Di seguito, vengono analizzati i dettagli per ciascuna tipologia.

 

Trasferte fuori dal Comune

Per le trasferte effettuate fuori dal Comune della sede di lavoro, il regime fiscale distingue due modalità principali per il rimborso delle spese:

 

Indennità forfettarie:

Sono imponibili solo per la parte eccedente i limiti fissati dalla normativa.

Consentono un rimborso semplificato senza necessità di documentazione analitica delle spese.

Rimborsi analitici:

Le spese di viaggio e trasporto (incluse indennità chilometriche) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, purché adeguatamente documentate.

I costi per vitto e alloggio seguono limiti di esenzione giornaliera (180 euro per trasferte in Italia, 258 euro per trasferte all’estero), oltre i quali diventano imponibili.

È obbligatorio che il rimborso avvenga tramite strumenti di pagamento tracciabili a partire dal 2025.

Esclusione specifica: le spese di parcheggio non sono considerate spese di viaggio o trasporto e sono trattate fiscalmente in modo diverso.

 

Trasferte all'interno del Comune

Per le trasferte effettuate all’interno del Comune della sede di lavoro, il trattamento fiscale è generalmente più restrittivo:

 

Indennità e rimborsi spese:

Sono imponibili ai fini fiscali e contributivi, ad eccezione dei rimborsi relativi a spese di viaggio e trasporto.

Dal 2025, la documentazione delle spese di trasporto sarà semplificata: non sarà più necessario presentare documenti dettagliati emessi dal vettore (come biglietti nominativi), ma sarà sufficiente comprovare le spese con altri mezzi.

Rimborsi chilometrici:

Sembrano rientrare nella semplificazione prevista, consentendo una non imponibilità anche per i percorsi effettuati all’interno del Comune, purché si dimostri l’effettiva percorrenza e il calcolo sia effettuato in base alle tabelle ACI.

Obbligo di tracciabilità: Anche per le trasferte comunali, l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili diventa obbligatorio per garantire l’esenzione fiscale dei rimborsi.

 

Rimborsi per autoservizi pubblici non di linea: esenzione fiscale e obbligo di tracciabilità

Come anticipato, il disegno di legge di Bilancio 2025 introduce specifiche disposizioni riguardanti i rimborsi per le spese di trasporto effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC). Tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito imponibile del lavoratore, a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, come versamenti bancari o postali, carte di credito o app di pagamento digitali.

 

Questa disposizione ha una duplice rilevanza:

 

Esenzione fiscale per i dipendenti: i rimborsi per spese di trasporto tramite taxi e NCC saranno esenti da imposizione fiscale se tracciabili.

Deduzione per le imprese: le aziende potranno dedurre tali costi dal reddito imponibile, purché rispettino l’obbligo di tracciabilità.

NOTA BENE: È importante sottolineare che questa norma non si applica ai rimborsi chilometrici, il cui importo è calcolato sulla base della percorrenza e del tipo di veicolo secondo le tabelle ACI, indipendentemente dalla tracciabilità delle spese. L'obiettivo è garantire trasparenza nelle transazioni, prevenendo abusi e facilitando la rendicontazione sia per i lavoratori sia per le imprese.

 

Tabella sintetica con le principali novità relative alle spese di trasferta a partire dal 2025

 

Aspetto Descrizione
Obbligo di tracciabilità Dal 2025, rimborsi esenti solo se effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.
Esenzioni fiscali Esenzione fiscale per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, purché tracciabili.
Semplificazione documentale Documenti nominativi non richiesti per spese comunali; altre prove accettate.
Rimborsi chilometrici Esenti se calcolati secondo tabelle ACI, indipendentemente dalla tracciabilità.
Spese autoservizi pubblici non di linea Rimborsi per taxi e NCC esenti se tracciabili; deducibili per le aziende.
Impatti per le aziende Doppia tassazione e indeducibilità delle spese non tracciabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di rappresentanza e di trasferta: dal 1° gennaio 2025 è fondamentale il pagamento tracciato.

 

La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. L’art. 1, ai commi 81-83, prevede nuovi requisiti per dedurre - nel calcolo dell’IRAP e dal reddito d’impresa – le spese di rappresentanza, gli omaggi e le spese di trasferta, oltre che per dedurre nella determinazione del reddito da lavoro autonomo le spese di prestazioni alberghiere, somministrazioni e viaggio.

 

L’elemento chiave per dedurre tali oneri è che il pagamento venga effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Pertanto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (riferimento comma 83) sono introdotte le seguenti modifiche:

 

- all’art. 51, comma 5, TUIR in materia di indennità per trasferte e missioni di lavoratori dipendenti. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, “(…) se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;

 

- all’art. 54, nuovo comma 6 ter, TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, se addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;

 

- all’art. 95, nuovo comma 3 bis, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (es. il rimborso delle spese di viaggio del consulente della società), sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;

 

- all’art. 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. L’art. 1, comma 81 lettera d), richiama soltanto l’articolo 108 del TUIR, pertanto, la modifica non dovrebbe interessare anche le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione. Rimangono, inoltre, inalterati i limiti quantitativi attualmente fissati dall’art. 108 comma 2 del TUIR. Nelle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 - sopra riportate - non risulta modificato l’art. 54, al comma 5, che tratta della deducibilità delle spese di rappresentanza e di omaggi sostenuti dai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo. Si ritiene pertanto che per tali spese non valga – ai fini della deducibilità – l’obbligo di pagamento tracciato.

 

Si ricorda che – ai sensi dell’articolo 1 della Legge 21/1992 – in materia di Autoservizi pubblici non di linea, “(…) sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale”.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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