CIRCOLARE N. 22 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Concordato preventivo biennale – Riapertura dei termini per l’adesione - Esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento

 

1   PREMESSA

Con l’art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

Esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.

2 Riapertura dei termini per aderire al Concordato preventi­vo Biennale

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.

2.1 Ambito soggettivo

La novità più significativa dell’art. 1 del DL 167/2024 riguarda l’ambito soggettivo della proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.

Esclusione dei soggetti in regime forfetario

Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avreb­be portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).

2.2 Presentazione del modello redditi 2024 originario entro il 31.10.2024

La riapertura dei termini è riservata ai soli soggetti ISA “che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale”; di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l’hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024.

2.3 Non ammessa la dichiarazione integrativa a favore

Il requisito della valida presentazione del modello REDDITI 2024 sembra collegato a un’ulteriore condizione per fruire della proroga; secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 1 del DL 167/2024, infatti, l’adesione entro il 12.12.2024 non è consentita “nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Diversamente, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di concordato preventivo biennale, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all’accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.

Questa condizione è limitata alla presentazione entro il 12.12.2024 della dichiarazione con cui si accede al concordato preventivo biennale; una volta formulata l’adesione al regime, dovrebbe tornare ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, si veda quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.9.2024 n. 18, § 2.6).

2.4 Accesso al regime del ravvedimento 2018-2022

Sotto un altro profilo, l’art. 1 co. 2 del DL 167/2024 dispone che, ai fini del regime del ravvedimento di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, “l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024”; i soggetti che beneficiano della riapertura dei termini potranno quindi accedere anche al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale.

3 Regime del ravvedimento 2018-2022 - esercizio dell’opzione

Con il provv. 4.11.2024 n. 403886, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l’op­zione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale, disciplinato dall’art. 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143.

In particolare, l’accesso alla misura avviene mediante il versamento della relativa imposta sostitutiva con il modello F24.

3.1 Ambito soggettivo

Nel provvedimento si specifica l’ambito soggettivo del regime del ravvedimento, riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (entro il termine originario del 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024).

In particolare, sono coinvolti coloro che nei periodi d’imposta 2018-2022, in alternativa, hanno:

applicato gli ISA;

dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;

dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività ai fini ISA.

3.2 Determinazione della base imponibile

L’Allegato 1 al provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9.10.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024) da considerare per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.

Si tratta dei medesimi righi individuati dall’Agenzia delle Entrate all’interno della guida esplicativa alla scheda di sintesi esemplificativa, disponibile nel Cassetto fiscale dei singoli contribuenti; come si evince dal provvedimento, i prospetti in cui sono state indicate le imposte dovute non sono vincolanti, ma costituiscono elementi informativi di ausilio volti ad agevolare il soggetto che intende adottare il regime del ravvedimento.

3.3 Modalità di esercizio dell’opzione

Poiché l’art. 2-quater co. 8 del DL 113/2024 stabilisce che il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del regime, l’opzione sia esercitata, per ogni periodo d’imposta tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive:

con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione, nel campo “Anno di riferimento”;

indicando il numero complessivo delle rate.

 

Il versamento delle imposte sostitutive con il modello F24 avviene:

utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2024 n. 50;

seguendo le modalità di compilazione indicate nella suddetta risoluzione.

3.4 Termini di esercizio dell’opzione

L’opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31.3.2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

In caso di pagamento rateale, l’opzione per il ravvedimento, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

3.5 Associazioni e società trasparenti

Il provvedimento prevede che, per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, oppure per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:

dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;

delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

In sostanza, l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

In merito, si segnala tuttavia che in sede di conversione del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025), all’esame delle Commissioni del Senato alla data della presente Circolare, è stato depositato dai Relatori un emendamento con cui viene disposto che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali possa essere eseguito, oltre che dal sin­golo socio o associato, anche dalla società o associazione di riferimento.

In altre parole, se l’emendamento verrà approvato il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato tanto dalla società, quanto dai soci o associati pro quota.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 21 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2024

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2024 AL

2 DICEMBRE 2024

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 2 Dicembre 2024  (cadendo il 30 novembre di sabato) per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 2 Dicembre 2024, entro e non oltre il giorno 11 Novembre 2024 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 2 dicembre 2024.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024:

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2024 31 Maggio 2024
Aprile-Giugno 2023 30 Settembre 2024
Luglio-Settembre 2024 2 Dicembre 2024
Ottobre-Dicembre 2024 28 Febbraio 2025

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

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CIRCOLARE N. 20 - SICUREZZA NEI CANTIERI - PATENTE A CREDITI

Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti. Focus sui soggetti interessati, requisiti e le modalità operative.

In questi giorni, in concomitanza con la pubblicazione dell’atteso Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” – sono molte le informazioni che tramite articoli, convegni e webinar sono state fornite sulla patente a crediti.

Molto attesa era anche la prima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che, partendo dalla conferma che è dal primo ottobre che avrà il via questo nuovo sistema di qualificazione, avrebbe dovuto fornire le “prime indicazioni”.

Ed effettivamente, come indicato sul sito INL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 132/2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'INL ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

E le imprese e i lavoratori autonomi “possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Tuttavia la richiesta “deve essere corredata da una serie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso di requisiti specifici”.

Nel presentare la circolare l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

 

La patente a crediti, la circolare INL e le prime indicazioni

La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 ha per oggetto “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”.

In premessa si ricorda che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo la cosiddetta “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili.

E – continua la circolare – la relativa disciplina “è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente”. E dunque, “acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024”, con la circolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni.

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: soggetti interessati e requisiti

Parliamo innanzitutto del rilascio della patente.

Riguardo ai soggetti interessati si indica che ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’.

Dunque, i soggetti tenuti al possesso della patente sono “le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano ‘fisicamente’ nei cantieri”.

Sono, invece, esclusi i soggetti che “effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”.

Si indica poi che “le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

E, comunque, “in assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani”.

Si ricorda poi che il legislatore ha escluso dall’ambito applicativo della patente a crediti “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza”.

Veniamo ai requisiti.

Si indica che ai fini del rilascio della patente “è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Si segnala che “non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione ‘nei casi previsti dalla normativa vigente’. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori”.

Inoltre con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), “la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”.

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: modalità operative e tempistiche

Veniamo, infine, alle modalità operative e alle tempistiche.

Si indica che la patente “è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE”.

E le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta “saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione”.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente a crediti “il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)”.

Si sottolinea che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è “oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R”.

In particolare – continua la circolare – “l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47”.

E qualora la richiesta della patente “sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti”.

Si indica poi che salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni requisiti “sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione)”.

In questo senso il portale, “in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la ‘non obbligatorietà’ o ‘l’esenzione giustificata’ da un determinato requisito”.

Si indica poi che ai fini di una corretta presentazione della domanda bisogna ricordare che, “ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori”.

Inoltre, “le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

  • per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
  • per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente”.

E all’esito della richiesta “il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale”.

Si sottolinea poi che, secondo l’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e secondo il DM 132/2024, “dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente”.

Si segnala poi che “il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.”.

Comunque “in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”.

Si segnala che l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ”. E la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”.

Mentre a partire dal 1° novembre p.v. “non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

Segnalando che l’Ispettorato con la circolare ha presentato anche un modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”(Allegato alla prtesente) rimandiamo alla lettura integrale della circolare, che si sofferma su vari altri aspetti (revoca della patente, contenuti informativi della patente, provvedimenti cautelari di sospensione della patente, attribuzione dei crediti ulteriori, recupero dei crediti decurtati, …).

ALL. copia autocertificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE N. 19 - SCHEDA INFORMATIVA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025

CIRCOLARE STRAORDINARIA DELLO STUDIO

SCHEDA INFORMATIVA SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024/2025

E

FAC SIMILE DI PROPOSTA DI INCARICO

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”, un nuovo istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L’istituto consente di fatto di formulare una proposta di tassazione invariata per il biennio 2024-2025 basata sulle proiezioni reddituali future.

Di seguito una sintesi delle informazioni principali e una proposta di incarico.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
AMBITO SOGGETTIVO

 

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

• i soggetti che applicano gli ISA (chi ha realizzato ricavi/compensi inferiori a 5,164 mln);

• i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.

CONDIZIONI DI ACCESSO Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste (con riferimento al periodo di imposta 2023 per i “soggetti solari”). Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:

prima tipologia:

1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);

2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);

3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari). La ratio delle condizioni di cui sopra, come chiarito nella Relazione illustrativa è di precludere l’accesso in presenza di fattispecie sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità.

seconda tipologia

riguarda fattispecie riferibili al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA)

terza tipologia

riguarda situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato:

1. aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);

2. società o enti oggetto di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA). In questo caso la ratio ha l’obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, dall’altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

Assenza di debito tributari

Non concorrono al limite dei 5.000 euro i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il vincolo riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia. Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti: a. dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici; b. dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972. Non rilevano i debiti per i quali al periodo di imposta precedente pendono ancora itermini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.

Assenza di condanne

Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Considerato che il predetto articolo 11, comma 1, Decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell’accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie. Inoltre, l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale opera se, con la sentenza di patteggiamento è stata irrogata una pena che supera i 2 anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera. La Relazione illustrativa di accompagno al c.d. Decreto correttivo (D.Lgs. 108/2024) precisa che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”. La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze è resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

 

L’Agenzia delle Entrate propone al contribuente l’ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell’IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari).

In caso di accettazione della proposta di concordato, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti.

VANTAGGI Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato è “bloccare” la soglia di reddito da tassare. Pertanto il maggior reddito effettivo non risulta imponibile. L’adesione determina però ulteriori vantaggi per il contribuente:

-       Accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi:

o    esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP;

o    esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo superiore a Euro 70.000,00 annui;

o    esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;

-       esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero dall’art. 534, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72;

-       anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento degli uffici;

-       esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato;

-       possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up).

SVANTAGGI -       Il CPB non produce effetti ai fini IVA;

-       il regime di CPB non incide sull’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73;

-       l’adesione al CPB non comporta una necessaria minor “sensibilità” dell’Amministrazione finanziaria rispetto alla platea complessiva di contribuenti da assoggettare a controllo.

GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA SCELTA Con la doverosa premessa che l’analisi di convenienza va effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno:

-           l’adesione al regime di CPB può essere una buona opportunità soprattutto per i contribuenti con indici ISA bassi, se complessivamente la proposta formulata dall’Agenzia rappresenta una opportunità “sostenibile” nell’arco di tempo considerato ai fini della procedura;

-           il CPB consente di “cristallizzare” l’ammontare di ricavi / volume d’affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di “stimare” in ottica prospettica la stabilità (o meglio l’incremento) dei ricavi / volume d’affari, l’adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile), l’adesione è più rischiosa;

-           il CPB rappresenta certamente una buona opportunità per i soggetti in regime forfettario in quanto la stima di fatturato per l’anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile;

-           l’adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non “in linea” con la ratio sottesa alla normativa, cioè di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria;

-           l’adesione al CPB non comporta l’esclusione da controlli e verifiche fiscali, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche.

ITER E TERMINI DI ADESIONE L’iter di adesione prevede sostanzialmente queste Fasi:

FASE 1 - Verifica preliminare dei requisiti di accesso: vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa;

FASE 2 - Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali necessari relativi all’anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione “concordati” per il 2024 e per il 2025: il reddito e il valore della produzione 2023 vanno rettificati delle componenti straordinarie previste dalla norma;

FASE 3 - Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all’adesione: è la fase più complessa. E’ necessario ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall’altro, i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto è necessario simulare due dichiarazioni fiscali;

FASE 4 - Comunicazione di adesione: tramite invio dell’apposito modello ministeriale da inviare telematicamente.

FASE 5 - Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione.

PROPOSTA DI INCARICO  Lo Studio è disponibile a supportare i clienti nella valutazione di convenienza all’adesione del nuovo istituto.

A tal fine si propongono i seguenti onorari:

-           Per la FASE 1 (“Verifica dei requisiti di accesso”) e la FASE 2 (“Invio dati all’AE per ottenimento proposta di concordato”): Euro 150 per tutti;

-           Per la FASE 3 (“Valutazione di convenienza all’adesione”), la FASE 4 (“Comunicazione adesione”) e la FASE 5 (“Ricalcolo acconti”): Euro 250 per soggetti con modello IRES/Irpef, Euro 200,00 per il modello IRAP, euro 150,00 per i soli soggetti forfetari;

Resta inteso che risulta necessaria la vostra collaborazione nella raccolta dei dati necessari per verificare l’accesso al regime e per valutarne l’adesione.

In ragione dei tempi ristretti previsti dalla normativa (termine ultimo di adesione al 31.10.2024) si chiede di confermare la richiesta di assistenza da parte dello Studio inviando una mail di conferma al professionista di riferimento entro il 10.10.2024 con il testo sotto riportato.

TESTO FAC SIMILE DI INCARICO (da inviare via mail) Il Sottoscritto __________________________________, legale rappresentante/Titolare  della società/Ditta ______________________,

dichiara di Volersi avvalere dell’assistenza del Vostro studio per la pratica di “Concordato preventivo biennale” confermando gli onorari da voi comunicati.

In fede

Sig. ______________________

     

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-N.-19-SCHEDA-INFORMATIVA-CONCORDATO-PREVENTIVO-BIENNALE-2024-2025.pdf


CIRCOLARE N. 18 - AFFITTI BREVI - LE NUOVE NORME DAL 1 SETTEMBRE 2024

Affitti brevi, le nuove norme in vigore dal 1° settembre 2024

Dopo un periodo di rodaggio, è entrato in vigore dal 1° settembre 2024 la banca dati delle strutture ricettive (BDSR), piattaforma tramite la quale sarà possibile richiedere il CIN (Codice identificativo nazionale) da utilizzare per poter esercitare l’attività di affitto breve. Vediamo insieme nel dettaglio in cosa consiste la nuova normativa per le locazioni turistiche brevi.

Il CIN per gli affitti brevi, cos’è e come funziona

Attraverso la banca dati delle strutture ricettive, il Ministero del Turismo raccoglie i dati di tutti gli operatori alberghieri ed extra alberghieri, che possono in tal modo ottenere il Codice Identificativo Nazionale da esporre nelle proprie strutture in locazione e da utilizzare per gli annunci di appartamenti in affitto, come previsto dall’articolo 13-ter del dl 145/2023. Con questo codice gli operatori registrati potranno visualizzare tutti i dati relativi alle strutture che gestiscono, integrare le informazioni mancanti ed effettuare segnalazioni. Il Cin, in teoria, è stato pensato per favorire l’integrazione dei dati a livello locale e nazionale, facilitando le sinergie oltre che i controlli contro le irregolarità.

CIN affitti brevi, fasi e scadenze

Comincia il conto alla rovescia per dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), dato che, dai primi di novembre, potranno scattare le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa.È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, l’avviso che, ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Va ricordato che la disciplina del codice identificativo nazionale è stata dettata dal decreto “Anticipi” (DL 145/2023) che, all’art. 13-ter, sotto la rubrica “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, ha introdotto anche l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.

I nuovi obblighi avranno le seguenti tempistiche:

  • chi ottiene il CIN la prima volta dovrà regolarizzarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, dopo i quali scatteranno le sanzioni;
  • chi ha già il CIR (Codice Identificativo Regionale), e richiede la conversione in CIN, avrà 120 giorni di tempo per regolarizzarsi.

 

Strutture ricettive, nuovi obblighi e requisiti

Gli operatori turistico-ricettivi, sia alberghieri che extra alberghieri, dovranno presentare la domanda per il CIN tramite la piattaforma BDSR; il codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo. Se la struttura è già in possesso del CIR, i suoi dati e la sua conformità saranno già accertati; in caso contrario, prima della concessione del codice, bisognerà inserire i dati catastali e dimostrare di essere in possesso dei requisiti di sicurezza necessari.

In particolare, tali requisiti, consistono in “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”.

Si attiveranno quindi i controlli e le verifiche a seguito dei quali verrà assegnato il Cin. Questo dovrà essere esposto all’esterno dell’edificio in cui si trova l’appartamento affittato o la struttura ricettiva in generale, ed utilizzato in ogni annuncio promozionale sia online che offline. L’obbligo riguarda proprietari, gestori, intermediari delle strutture e portali.

Affitti brevi, le sanzioni previste

L’entità delle multe può variare in base alla violazione e raddoppiata in caso di reiterazione. I controlli sono affidati ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. In particolare:

  • i soggetti privi di CIN possono essere sanzionati dagli 800 agli 8 mila euro
  • per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione dai 500 ai 5 mila euro
  • In mancanza dei requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro
  • per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la sanzione può andare dai 2 mila ai 10 mila euro

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-N.-18-AFFITTI-BREVI-LE-NUOVE-NORME-DAL-1-SETTEMBRE-2024.pdf


CIRCOLARE N. 17 - IL 'NUOVO' RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI

Ravvedimento operoso: le modifiche dal 1° settembre 2024

Le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024

Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione.

La Riforma fiscale cambia anche il ravvedimento operoso: le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024 e sono applicabili dal prossimo 1° settembre 2024.

Di seguito analizziamo quali saranno le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti.

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato.

Violazione

Termine del ravvedimento

Sanzioni ridotte

Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate

Art. 13, c.1 D.lgs 472/1997

-Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.

La sanzione varia dallo 0,08% per 1 giorno di ritardo all'1,17% per 14 giorni di ritardo

- Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento.

1,25% (12,50% x 1/10)

-Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza di versamento.

1,39% (12,50% x 1/9)

-Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

3,125% (25% x 1/8)

-Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

3,57% (25% x 1/7)

-Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di contestazione.

4,17% (25% x 1/6)

-Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7/01/1929, n.4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.

5% (25% x 1/5)

-Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.

6,25% (25% x 1/4)

La regolarizzazione avviene eseguendo contestualmente il pagamento di: tributo non versato, interessi moratori e sanzione in misura ridotta.

Gli interessi legali sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Dal 1.01.2024 il tasso legale è pari al 2,5%.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE N. 16 - RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

Riforma delle sanzioni tributarie -
Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87

1 premessa

Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale.

Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Alcuni istituti particolarmente importanti sono stati oggetto di una radicale riforma: si pensi all’indebita compensazione di imposte, all’applicazione di un’IVA non dovuta o all’obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente per le violazioni commesse dalla controparte.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.

Infine, non mancano innovazioni relative alla parte generale della disciplina sanzionatoria, che incidono sulle modalità di determinazione della pena.

1.1 decorrenza della riforma

L’art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Da quanto esposto emerge che le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie. Di con­seguenza, per fare alcuni esempi:

  • in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvedere singolarmente le violazioni commesse);
  • l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti (si pensi ai modelli REDDITI, IRAP e 770 2023 relativi all’anno 2022), la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90% e non il 70%.

1.2 sanzioni penali e rapporti tra i due procedimenti

Alcune modifiche riguardano i reati tributari e, in special modo, le forme di raccordo tra il procedimen­to amministrativo tributario e il processo penale per reati tributari.

Viene infatti previsto, tra l’altro, che il pagamento delle somme, utile per beneficiare della circostanza attenuante o addirittura della non punibilità del reato, dovrà avvenire non più entro l’inizio del dibattimento penale ma entro la fine dello stesso. In questo modo, i tempi di pagamento relativi alla fase amministrativa (ad esempio inerenti alla dilazione delle comunicazioni bonarie o al ravvedimento operoso) saranno più compatibili con le tempistiche del processo penale.

Inoltre, sia pure a certe condizioni, viene sancito che il giudicato penale di assoluzione vale in ambito tributario e che, in via speculare, la sentenza del giudice tributario definitiva o l’accordo di adesione/conciliazione giudiziale valgono come prova del fatto sul versante penale.

2 parte generale

Vengono mutati alcuni criteri per la determinazione della sanzione nonché vari istituti disciplinati dal DLgs. 472/97 inerenti alla parte generale sulle sanzioni tributarie.

Come si vedrà, vengono modificati diversi aspetti riguardanti il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico e la continuazione, la definizione al terzo delle sanzioni e il concetto di violazione meramente formale.

2.1 graduazione della sanzione

La sanzione, ove previsto dalla legge, può essere irrogata dagli enti impositori all’interno del c.d. “limite edittale”, quindi tra il minimo e il massimo indicato dalla norma. L’irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo va adeguatamente motivata.

Fermo restando quanto esposto, si prevede che:

  • la sanzione può essere ridotta sino a un quarto del minimo (e non più sino alla metà del minimo) in presenza di circostanze che la rendono spropositata rispetto al fatto commesso;
  • se sussistono circostanze di particolare gravità, la sanzione può essere aumentata sino alla metà.

 

Quanto esposto vale sia per le sanzioni fisse che per le sanzioni proporzionali.

2.2 applicazione della recidiva

Viene previsto un aumento sino al doppio della sanzione per il contribuente che, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, sia incorso in una violazione della stessa indole (ad esempio, omesse dichiarazioni reiterate su più anni).

Rispetto al testo precedente, l’aumento non è più “della metà” ma “fino al doppio” e presuppone il carattere definitivo della contestazione.

La recidiva non opera per le violazioni oggetto di ravvedimento operoso o di adesione ai verbali di constatazione.

2.3 dichiarazioni o denunce presentate nei 30 giorni

È previsto che se una dichiarazione o una denuncia vengono presentate entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (e non più della metà, come nel sistema precedente).

Tale riduzione è prevista solo se la sanzione per la dichiarazione tardiva non è già disciplinata, quindi non per le dichiarazioni dei redditi/IVA e del sostituto d’imposta, oggetto di una normativa specifica, e nemmeno per la dichiarazione di successione.

La riduzione, di contro, trova applicazione per la dichiarazione IMU. Se la dichiarazione omessa viene presentata con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione non è dal 100% al 200% dell’imposta ma dal 33,33% al 66,67%.

2.4 violazioni meramente formali

Le violazioni meramente formali, che devono essere individuate di volta in volta dall’interprete, non danno luogo a sanzioni. Per tali si intendono le violazioni che non arrecano “concreto” pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

È stato specificato che la verifica sul carattere meramente formale della violazione deve avvenire “in concreto” e non in astratto. Occorre quindi verificare se nella fattispecie in considerazione la violazione ha o meno inciso, ad esempio, sulle attività di controllo.

2.5 legittimo affidamento

Viene introdotta una particolare causa di non punibilità per il contribuente che si adegua ad indicazioni di prassi presentando, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del documento di prassi stesso, una dichiarazione integrativa pagando l’imposta dovuta.

Occorre tuttavia che la violazione sia dipesa da obiettiva incertezza.

Sembra possa essere l’ipotesi in cui un documento di prassi, su una questione incerta (verosimilmente, qualificata come tale dal documento di prassi medesimo), indichi che una determinata condotta posta in essere in dichiarazione dal contribuente non si ritiene corretta.

2.6 cumulo giuridico e continuazione

Quando il contribuente commette diverse violazioni della legge fiscale, anche in più annualità, le sanzioni non sono, di norma, sommate, posto che è prevista l’applicazione di una sanzione unica con i criteri individuati dall’art. 12 del DLgs. 472/97.

Per effetto di ciò, al contribuente viene contestata una sanzione anche di gran lunga inferiore a quella irrogabile ove fosse legittimo applicare la somma delle singole pene.

2.6.1 Diverse violazioni commesse mediante distinte azioni

Se il contribuente commette, con una sola azione, diverse violazioni della stessa o di distinte disposizioni, oppure diverse violazioni della medesima disposizione ma commesse con distinte azioni, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Nel contesto antecedente, per il caso delle diverse violazioni della medesima disposizione commesse con distinte azioni, il cumulo giuridico si applicava solo se le violazioni potevano considerarsi “formali”. Quindi, si doveva trattare di violazioni non sostanziali, concetto mai individuato con precisione dalla prassi o dalla giurisprudenza.

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024, qualsiasi violazione, nei termini descritti, sarà soggetta al cumulo giuridico. Si pensi, per fare alcuni esempi:

  • alla presentazione di diversi modelli INTRASTAT con dati mancanti;
  • a distinte omesse presentazioni delle dichiarazioni dei redditi/IVA ad opera degli intermediari abilitati (si allude alle sanzioni proprie degli intermediari, da 516,00 a 5.146,00 euro e non alle sanzioni previste per i contribuenti);
  • alla mancata presentazione, per diversi mesi, delle comunicazioni dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari.

2.6.2 Violazioni commesse in diverse annualità

Nella c.d. “progressione delle violazioni”, il contribuente può commettere diverse violazioni che tendono a pregiudicare la base imponibile o la liquidazione del tributo.

Il caso classico si ha quando omette di fatturare una operazione e, di conseguenza, non indica quella stessa operazione nella dichiarazione IVA.

In questa fattispecie, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Se vengono commesse violazioni della stessa indole in diversi periodi d’imposta (si pensi alla omessa dichiarazione reiterata per diverse annualità) si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.

Viene specificato che in caso di violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d’imposta si applica prima l’aumento dalla metà al triplo e poi l’aumento da un quarto al doppio.

Si supera, in questo modo, l’interpretazione sostenuta da alcuna giurisprudenza in base alla quale si sarebbe dovuto applicare il solo aumento dalla metà al triplo.

Esemplificando, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata prima dalla metà al triplo e poi da un quarto al doppio nelle seguenti ipotesi:

  • omessa presentazione (o presentazione infedele) del quadro RW per più anni;
  • omessa dichiarazione dei redditi reiterata su più anni;
  • presentazione, per più anni, di una dichiarazione IMU infedele.

2.6.3 Violazioni commesse in relazione a più tributi

Il contribuente può commettere diverse violazioni che tendono a pregiudicare la base imponibile o la liquidazione del tributo.

Il caso classico si ha quando omette di fatturare una operazione e, di conseguenza, non indica quella stessa operazione nella dichiarazione IVA.

In questa fattispecie, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Tale violazione, spesso, ha riflesso anche sulla dichiarazione dei redditi quindi si verifica l’ipotesi in cui la violazione incide su diversi tributi. Occorre di conseguenza applicare un ulteriore aumento di un quinto. Se la violazione (che sovente è la dichiarazione infedele) viene commessa in diverse annualità, c’è un altro aumento ancora (dalla metà al triplo).

Viene specificato in che modo vanno operati gli aumenti in situazioni come quella esposta:

  • in primo luogo si applica, sulla sanzione prevista per la violazione più grave, l’aumento di un quinto;
  • sulla cifra che si ottiene viene effettuato l’aumento da un quarto al doppio;
  • infine, si opera l’aumento dalla metà al triplo.

2.6.4 Violazioni in tema di versamenti e di indebita compensazione

Il cumulo giuridico non si applica mai per le violazioni di omesso, tardivo oppure insufficiente versamento di tributi, così come per le indebite compensazioni.

Viene confermato quanto detto dalla giurisprudenza specie per le violazioni sui versamenti.

Se il contribuente commette, con più azioni o con diverse azioni, distinte violazioni sui versamenti ci saranno tante sanzioni quanti sono i tardivi, omessi oppure insufficienti versamenti.

2.7 definizione al terzo

Con l’eccezione delle sanzioni in tema di versamenti, qualsiasi sanzione tributaria può essere definita al terzo pagando il dovuto entro il termine per il ricorso.

Così facendo, il contribuente paga subito le sanzioni beneficiando della loro riduzione al terzo e si riserva di instaurare il contenzioso per l’imposta.

Se si tratta di atti di contestazione di sole sanzioni, la definizione delle stesse al terzo consiste in una sostanziale rinuncia al ricorso.

2.7.1 Pagamento rateale

Sempre per le violazioni commesse dall’1.9.2024, si prevede la possibilità di pagare il terzo delle sanzioni in forma rateale:

  • in 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oppure in 16 rate trimestrali di pari importo, se gli importi superano nel complesso i 50.000,00 euro.

 

Non occorre prestare nessuna garanzia e la prima rata va pagata entro il termine per il ricorso.

2.7.2 Definizione al terzo a processo instaurato

Viene reintrodotta la c.d. “acquiescenza processuale”, che consente al contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni al terzo se, durante il processo, interviene l’annullamento parziale dell’atto.

Si tratta di un istituto che, con decorrenza dallo scorso 18.1.2024, era stato abrogato e che ora viene riproposto con minime differenze, per le violazioni commesse dall’1.9.2024.

Il presupposto consiste nell’avere notificato il ricorso contro un accertamento, un avviso di recupero del credito d’imposta o un atto di contestazione di sole sanzioni.

Se, dopo la notifica del ricorso, l’ente impositore annulla parzialmente l’atto, il contribuente può, se rinuncia per intero al ricorso, pagare le imposte che residuano, gli interessi e le sanzioni ridotte al terzo, parametrate all’imposta che residua dopo l’autotutela.

Non è possibile definire le sanzioni al terzo e proseguire nel processo contestando l’imposta.

Le somme possono essere pagate, senza garanzia, in 8 rate trimestrali o in 16 rate trimestrali se superano nel complesso i 50.000,00 euro.

2.8 persone giuridiche e società

Si ribadisce un principio già esistente nel sistema, ovvero che le sanzioni facenti capo a persone giuridiche (società di persone, società di capitali, associazioni, fondazioni) sono irrogate esclusivamente nei confronti della persona giuridica stessa.

Non possono essere irrogate sanzioni, di conseguenza, ai soci, agli amministratori e in generale ai soggetti che hanno agito per conto dell’ente.

Tuttavia, sempre ribadendo principi già esistenti, si stabilisce che:

  • la responsabilità “esclusiva” della persona giuridica non sussiste se viene dimostrato che questa è stata artificiosamente creata per commettere illeciti;
  • rimane la responsabilità solidale, sussidiaria e illimitata, dei soci di società in nome collettivo e dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, per le violazioni commesse dalla società.

3 ravvedimento operoso

La riforma ha apportato varie modifiche in tema di ravvedimento operoso, tra le quali emerge la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle violazioni, sebbene a certe condizioni.

Come per tutte le altre novità, esse non operano per i rapporti pendenti ma solo per le violazioni commesse a partire dall’1.9.2024.

Per quanto riguarda, di conseguenza, le violazioni dichiarative (dichiarazione omessa, dichiarazione infedele), esse operano a partire dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023), mentre se occorre ravvedere le infedeltà commesse in anni antecedenti (si pensi all’infedele dichiarazione IVA 2024, relativa all’anno 2023) bisogna considerare le vecchie sanzioni e le vecchie riduzioni delle sanzioni da ravvedimento.

3.1 riduzione delle sanzioni

Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni, viene eliminato, nei termini che si stanno per esporre, il livello “intermedio” che comportava la riduzione delle sanzioni a 1/7. La riduzione a 1/7 rimane, ma acquista un ambito applicativo maggiore.

Per le violazioni commesse sino al 31.8.2024, infatti, se il ravvedimento avviene:

  • entro 90 giorni dalla commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo (art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso o entro 2 anni dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97);
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso oppure oltre 2 anni dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97).

 

Invece, per le violazioni commesse dall’1.9.2024, se il ravvedimento avviene:

  • entro 90 giorni dalla commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo (art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97);
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso oppure oltre l’anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97).

 

Quanto esposto vale per tutte le violazioni (versamenti, fatturazione, dichiarazioni, comunicazioni) relative a qualsiasi tributo e a qualsiasi ente impositore.

 

Restano, invece, invariate le seguenti disposizioni:

  • l’art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97, che prevede per le sole violazioni sui versamenti la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene nei 30 giorni da quando la violazione è stata commessa;
  • l’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, che prevede la riduzione a 1/10 del minimo della sanzione da omessa dichiarazione, sancendo però che il ravvedimento può in questo caso avvenire esclusivamente entro 90 giorni dal relativo termine di presentazione.

3.2 ravvedimento in presenza di controlli fiscali

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i tributi doganali e le accise rimane la regola per cui il ravvedimento operoso non è inibito dal controllo fiscale (ad esempio, dalla notifica di un questionario o di un invito a comparire) ma solo dalla notifica dell’atto impositivo (accertamento, recupero del credito d’imposta) o della comunicazione bonaria.

Ferme restando le riduzioni indicate nel precedente § 3.1 (da 1/10 del minimo a 1/7 del minimo, a seconda della violazione e di quando ci si ravvede), per le violazioni commesse dall’1.9.2024 se il ravvedimento avviene:

  • dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo non preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97);
  • dopo il verbale di constatazione senza che sia inviata la comunicazione di adesione al verbale di constatazione e comunque prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97);
  • dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-quinquies) del DLgs. 472/97).

 

Il ravvedimento risulta quindi inibito sia dalla domanda di adesione sia dalla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione.

 

Per le violazioni commesse sino al 31.8.2024, rimane la riduzione a 1/5 del minimo della sanzione se il ravvedimento avviene in presenza del verbale di constatazione, a prescindere dal fatto che ci sia o meno stato lo schema di provvedimento attuativo del contraddittorio (art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97).

3.3 cumulo giuridico e continuazione

In caso di pluralità di violazioni, la legge, di norma e a certe condizioni, prevede che le sanzioni non vengano sommate ma “cumulate giuridicamente”. Viene infatti applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024 il cumulo giuridico potrà essere applicato anche in sede di ravvedimento operoso ma limitatamente al singolo anno e alla singola imposta (ciò riduce di molto il suo ambito di applicazione).

Inoltre:

  • l’aumento da cumulo deve avvenire nella misura minima, quindi di un quarto;
  • la riduzione della sanzione derivante dal ravvedimento operoso è determinata in relazione alla prima violazione.

 

Ipotizziamo che un contribuente ometta di fatturare varie operazioni, commettendo così tre dichiarazioni infedeli (IVA, imposte sui redditi e IRAP) e plurime violazioni sulla fatturazione.

Il cumulo opera limitatamente al singolo tributo e al singolo anno, quindi tra le violazioni sulla fatturazione e tra queste ultime e la sola infedele dichiarazione IVA.

Se, di conseguenza, si commette una omessa fatturazione a ottobre 2024 recepita nella dichiarazione IVA 2025 (relativa all’anno 2024):

  • ipotizzando si applichi la sanzione “base” del 70% (dichiarazione infedele IVA) questa deve essere aumentata di un quarto diventando pertanto dell’87,5%;
  • la riduzione della sanzione per il ravvedimento va computata con riferimento alla omessa fatturazione (se ci si ravvede ad esempio a ottobre 2025 la sanzione dell’87,5% va ridotta a 1/7 e non a 1/8, trattandosi di ravvedimento avvenuto oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui la violazione da omessa fatturazione è stata commessa).

 

Potrà esserci un ausilio da parte di applicativi che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ma di certo sarà necessario contestualizzare attentamente ogni situazione.

4 violazioni in tema di dichiarazioni

Le sanzioni per le violazioni in tema di dichiarazioni tributarie (principalmente, la dichiarazione omessa e la dichiarazione infedele) sono state abbassate.

Tali novità, operando per le violazioni commesse dall’1.9.2024, hanno effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770 2024, relative all’anno 2023. Non operano, invece, per la dichiarazione IVA 2024 (sempre relativa all’anno 2023), il cui termine di presentazione è ormai spirato.

Le considerazioni che seguono, sia pure con alcune particolarità relative alla singola imposta, valgono per la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770).

 

Non sono state modificate le seguenti sanzioni:

  • l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW, che rimane sanzionata in misura variabile dal 3% al 15% dei valori non dichiarati (raddoppiati se i possedimenti sono detenuti in “paradisi fiscali”);
  • la dichiarazione c.d. “inesatta”, ovvero affetta da errori che non incidono sull’imposta ma solo sui controlli, che rimane sanzionata in misura variabile da 250,00 a 2.000,00 euro;
  • l’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati, che rimane sanzionata in misura variabile da 516,00 a 5.146,00 euro.

4.1 omessa dichiarazione

L’omessa dichiarazione viene sanzionata in misura pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Prima, la sanzione poteva essere dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250,00 euro.

Non viene modificata la sanzione per la dichiarazione omessa dalla quale non emergono tributi da versare, che continua ad essere da 250,00 a 1.000,00 euro per la dichiarazione dei redditi e IRAP e da 250,00 a 2.000,00 euro per la dichiarazione IVA e del sostituto d’imposta.

 

Resta fermo che la dichiarazione si considera omessa anche se viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni.

4.1.1 Dichiarazione presentata entro i termini di accertamento in assenza di controlli

Se la dichiarazione viene presentata dopo i 90 giorni ma entro il termine di accertamento e comunque prima di un qualsiasi controllo fiscale (ad esempio, prima della notifica di un questionario), la sanzione non è del 120% ma del 75% delle imposte dovute.

Nel sistema precedente, se la dichiarazione era presentata dopo i 90 giorni ma entro il termine di presentazione di quella per il periodo d’imposta successivo, la sanzione era dimezzata e diventava quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute.

Rimane invariata, sul versante penale, la causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione (configurabile se si supera la soglia dei 50.000,00 euro di imposta) che si ha quando, prima di un controllo fiscale o penale, la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione di quella per il periodo d’imposta successivo e sono pagate per intero le imposte, le sanzioni e gli interessi.

4.1.2 Dichiarazione presentata entro i 90 giorni

Non viene espressamente disciplinata la sanzione prevista per la dichiarazione presentata con un ritardo massimo di 90 giorni.

Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione presentata entro i 90 giorni pagando una sanzione di 25,00 euro (oltre al pagamento delle imposte, degli interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).

4.2 dichiarazione infedele

La dichiarazione si ritiene “infedele” quando, per una infinita serie di ragioni, viene presentata indicando una imposta dovuta inferiore a quella reale: si può trattare di mancata dichiarazione di redditi, di deduzione di costi non inerenti, di mancata dichiarazione di ricavi/compensi e così via.

L’infedeltà dichiarativa viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150,00 euro. Prima, la sanzione poteva essere dal 90% al 180% delle imposte dovute.

Oltre a ciò:

  • se l’infedeltà è dovuta a condotte fraudolente o simulate la sanzione è aumentata in misura variabile dal 105% al 140% delle imposte, e non più dal 135% al 270% delle imposte (se si tratta di dichiarazione IVA, la maggiorazione è applicabile solo se si dimostra la partecipazione alla frode del cessionario/committente);
  • rimane la riduzione di un terzo della sanzione se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000,00 euro;
  • rimane il raddoppio della sanzione per la mancata dichiarazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca, sanzione che può essere da dichiarazione omessa (se i canoni non sono stati dichiarati) o da dichiarazione infedele (se i canoni sono stati dichiarati ma solo in parte);
  • viene meno l’aumento di un terzo per i redditi esteri non dichiarati.

4.2.1 Dichiarazione integrativa presentata entro i termini di accertamento in assenza di controlli

Se, entro il termine di accertamento ma prima di un qualsiasi controllo fiscale (ad esempio, prima della notifica di un questionario), viene presentata una dichiarazione integrativa la sanzione non è del 70% ma del 50% delle imposte dovute (sempre con il minimo di 150,00 euro).

Nel sistema precedente, la questione non era disciplinata.

4.2.2 Dichiarazione sanata entro i 90 giorni

Non viene disciplinata la sanzione prevista per la dichiarazione infedele sanata entro i 90 giorni dal termine di presentazione.

Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione sanata entro i 90 giorni pagando una sanzione di 27,78 euro (oltre al pagamento delle imposte, degli interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).

4.2.3 Errori sulla competenza fiscale

Rimane la particolare disciplina sanzionatoria per la dichiarazione infedele derivante da errori nell’imputazione a periodo delle componenti reddituali, o dalla violazione del principio di “cassa”.

In generale, se c’è stata una violazione della competenza fiscale o del principio di “cassa”, la sanzione è ridotta di un terzo e diviene quindi del 46,67% delle imposte dovute.

Se non c’è stato danno per l’Erario (si pensi ad un ricavo dichiarato anticipatamente, che ha comportato l’incasso “anticipato” di imposte) la sanzione è fissa, di 250,00 euro.

5 violazioni in tema di iva

Le sanzioni per le violazioni riguardanti l’IVA sono state complessivamente rese meno onerose.

Trattasi di sanzioni eterogenee, che possono riguardare le fatturazioni, la trasmissione telematica dei corrispettivi, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie.

Tutte le novità operano per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi, prendendo il caso delle omesse fatturazioni, a partire dalle fatture che avrebbero dovuto essere emesse da settembre 2024.

5.1 fatturazione delle operazioni

L’omessa, infedele oppure errata fatturazione viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute. Prima, la sanzione poteva essere dal 90% al 180% delle imposte dovute.

Inoltre:

  • il minimo di sanzione per ciascuna operazione è stato abbassato da 500,00 euro a 300,00 euro (del minimo bisogna tenere conto in sede di ravvedimento operoso);
  • rimane la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione in tema di fatturazione non ha inciso sulla liquidazione periodica;
  • per le operazioni esenti, non imponibili oppure escluse, l’infedeltà nell’indicazione del corrispettivo o l’omessa fatturazione non è più sanzionata dal 5% al 10% del corrispettivo se la violazione ha avuto riflesso sulle imposte dirette, ma in misura del 5% (rimane la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito).

 

Nulla è stato specificato sui rapporti tra violazioni sulla fatturazione, eventuale tardivo/omesso versamento dell’IVA in sede di liquidazione periodica e dichiarazione infedele.

Rimangono gli orientamenti di prassi sul tema, pertanto:

  • la violazione sulla fatturazione o sulla trasmissione dei corrispettivi, se non recepita in dichiarazione o se ravveduta prima della dichiarazione annuale, dà luogo anche ad un omesso versamento dell’IVA periodica sanzionato in misura pari al 25% o al 12,5% (se il ritardo di versamento è contenuto nei 90 giorni);
  • la violazione sulla fatturazione se recepita in dichiarazione non viene assorbita dalla dichiarazione infedele ma va “unificata” per effetto del cumulo (gli uffici applicano la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio).

5.1.1 Corrispettivi telematici

L’omessa, infedele oppure errata trasmissione telematica dei corrispettivi (utilizzata, principalmente, dai commercianti al dettaglio) viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute (prima, la sanzione era del 90%). Inoltre:

  • il minimo di sanzione per ciascuna operazione è stato abbassato da 500,00 euro a 300,00 euro (del minimo bisogna tenere conto in sede di ravvedimento operoso);
  • rimane la sanzione fissa di 100,00 euro per trasmissione se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA (viene introdotto un limite massimo di 1.000,00 euro per trimestre);
  • rimane la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi.

Contestazione della sanzione

Di norma, le sanzioni tributarie vanno contestate o unitamente all’accertamento oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Per le violazioni di omessa, infedele oppure errata trasmissione telematica dei corrispettivi viene previsto un termine inferiore, di 90 giorni da quando la violazione è stata constatata.

La “constatazione” avviene quando i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, durante le verifiche in loco, chiedono al cliente di esibire la ricevuta che avrebbe dovuto essere rilasciata dall’esercente.

5.1.2 Reverse charge

La mancata inversione contabile (c.d. “reverse charge”) viene punita con la sanzione da 500,00 a 10.000,00 euro (e non più da 500,00 a 20.000,00 euro).

Sempre in caso di mancata inversione contabile, se l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi la sanzione è del 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro (e non più dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro).

Invece, resta invariata la sanzione da 250,00 a 10.000,00 euro con solidarietà, a seconda dei casi, del cedente/prestatore o del cessionario/committente per le fattispecie in cui il reverse charge non viene applicato (fattura emessa per errore con IVA) oppure quando viene applicato indebitamente (fattura emessa per errore senza IVA).

5.2 indebita detrazione

L’indebita detrazione dell’IVA in sede di liquidazione periodica viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute (prima, la sanzione era del 90%).

Questa violazione si realizza quando il soggetto passivo computa in sede di liquidazione periodica un’IVA che, per le più varie ragioni, non può essere detratta, ad esempio in quanto riferita ad un costo non inerente oppure in ragione di una indetraibilità specifica.

5.2.1 Detrazione indebita recepita in dichiarazione

La violazione sulla indebita detrazione, se recepita in dichiarazione viene assorbita dalla dichiarazione infedele.

A differenza del passato, quindi, le due sanzioni (indebita detrazione e dichiarazione infedele) non vanno più “unificate” per effetto del cumulo. Gli uffici applicavano la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; in futuro dovrà essere applicata la sola sanzione da dichiarazione infedele, punita nella misura del 70% delle imposte, con un minimo di 150,00 euro.

5.2.2 Applicazione di un’IVA non dovuta

Può accadere che, per sbaglio, in fattura venga applicata l’IVA su operazioni che, in realtà, sono esenti, non imponibili oppure escluse da imposta o che, più semplicemente, venga addebitata l’IVA su operazioni imponibili applicando un’aliquota superiore (ad esempio, il 22% e non il 10%).

Il cessionario/committente, che riceve la fattura, non può detrarre l’imposta e, ove l’avesse già pagata al proprio fornitore, la deve chiedere in restituzione.

Se la detrazione viene ugualmente esercitata e salvi i casi di frode:

  • questa è illegittima, quindi l’IVA può essere recuperata dall’Agenzia delle Entrate maggiorata degli interessi di legge (in altre parole, la detrazione viene riconosciuta solo per la misura corretta);
  • non c’è la comune sanzione del 70% da indebita detrazione, ma una sanzione da 250,00 a 10.000,00 euro, se l’IVA è stata comunque assolta ad opera della controparte (quindi debitamente registrata e versata all’Erario ad opera della controparte);
  • la violazione sulla indebita detrazione, se recepita in dichiarazione viene assorbita dalla dichiarazione infedele.

5.3 regolarizzazione del cessionario/committente

In caso di omessa fatturazione o di fatturazione con corrispettivi inferiori o con un’aliquota sbagliata, colui il quale riceve la fattura, se soggetto passivo IVA (il c.d. “cessionario/committente”) ha l’obbligo di regolarizzazione l’operazione, denunciando ciò all’Agenzia delle Entrate.

Se la regolarizzazione non avviene, è prevista, ferma la responsabilità del cedente/prestatore, una sanzione pari al 70% dell’imposta (e non più pari al 100%), con un minimo di 250,00 euro.

5.3.1 Regolarizzazione senza sanzioni

Viene radicalmente modificata la procedura di regolarizzazione del cessionario/committente, che, se osservata e posta in essere nei termini di legge, esonera quest’ultimo da qualsiasi sanzione.

Nel contesto antecedente la sanzione poteva essere evitata se il cessionario/committente regolarizzava in base alle seguenti modalità:

  • se non aveva ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data dell’operazione, presentando telematicamente, previo pagamento dell’IVA, entro il 30° giorno successivo, un documento equipollente alla fattura;
  • in caso di fattura irregolare, presentando, entro il 30° giorno successivo alla registrazione, il documento di cui sopra, previo pagamento dell’imposta.

 

La regolarizzazione sarà molto più semplice, dovendo il cessionario/committente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate (con strumenti elettronici che saranno da essa messi a disposizione, ragionevolmente sul portale “Fatture e corrispettivi”) entro 90 giorni da quando la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

5.3.2 Sindacato sulle valutazioni della controparte

La giurisprudenza, ormai da anni, è costante nell’affermare che il cessionario/committente può essere sanzionato solo se c’è stata una fatturazione omessa o se l’errore, ad esempio nell’aver applicato un’aliquota più bassa, era davvero evidente.

Il cessionario/committente, in altre parole, non doveva sindacare le valutazioni sul trattamento fiscale dell’operazione eseguite dalla controparte.

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024, l’esclusione del sindacato sembra circoscritto alla non imponibilità, all’esenzione e all’esclusione da IVA derivanti da condizioni soggettive della controparte non direttamente verificabili.

A contrario, sembra che il sindacato dovrà esserci per le situazioni diverse da quelle elencate, come ad esempio per l’errore sull’aliquota IVA.

5.4 altre violazioni

Per quanto riguarda le altre violazioni in tema di IVA, si segnalano le seguenti:

  • l’ottenimento di un rimborso non dovuto (si allude al rimborso da dichiarazione annuale ottenuto in assenza dei requisiti di legge), è punito nella misura del 25% e non più del 30%;
  • la mancata esportazione del bene nei 90 giorni dalla consegna è punita nella misura del 50% dell’IVA, e non più dal 50% al 100% (si tratta delle cessioni di beni con trasporto o spedizione al di fuori dell’UE, a cura o a nome del cessionario non residente);
  • la fatturazione senza IVA in presenza di una falsa dichiarazione di intento, oppure l’utilizzo del c.d. “plafond” in misura superiore a quella consentita sono puniti nella misura del 70% dell’IVA, e non più dal 100% al 200%;
  • l’omessa verifica, ad opera del cedente/prestatore, dell’avvenuta trasmissione all’Erario della lettera di intenti ad opera della controparte è sanzionata nella misura del 70% dell’IVA, e non più dal 100% al 200%.

6 violazioni in tema di versamenti

Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dei tributi entro le prescritte scadenze, era punito (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024) con una sanzione del 30% o del 15% per ogni importo non versato (per i ritardi contenuti nei 90 giorni).

Per le violazioni commesse dall’1.9.2024:

  • la sanzione è stata abbassata dal 30% al 25%;
  • di conseguenza, la sanzione per il tardivo versamento contenuto nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5%;
  • in termini analoghi, la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo, operante per i ritardi contenuti nei 14 giorni, sarà applicata sul 12,5% e non più sul 15%.

 

Tali novità operano, ad esempio, per l’IVA mensile relativa al mese di agosto oppure per le ritenute operate nel mese di agosto, che vanno versate entro il 16.9.2024. Ove il termine non venisse rispettato, ai fini del ravvedimento la sanzione sarà del 12,5% o del 25%.

7 violazioni in tema di compensazioni

L’indebita compensazione di imposte continua ad avere un trattamento sanzionatorio diverso a seconda che si tratti di crediti inesistenti o di crediti non spettanti.

Nello specifico:

  • l’indebita compensazione di crediti inesistenti sarà punita in misura pari al 70% del credito, e non più dal 100% al 200%;
  • la sanzione del 70% sarà aumentata dalla metà al doppio se i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • l’indebita compensazione di crediti non spettanti sarà punita in misura pari al 25% del credito, e non più pari al 30%.

 

Rammentiamo che per i crediti inesistenti l’avviso di recupero può essere notificato entro il maggior termine del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione. Anche per i crediti inesistenti, invece, è ammessa la definizione al terzo delle sanzioni, potendo il processo continuare per l’imposta.

Trattasi di una tematica che spesso riguarda i crediti derivanti dalla legislazione speciale come il bonus ricerca e sviluppo, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

7.1 nozione di credito inesistente e non spettante

In base alle nuove disposizioni, per crediti inesistenti si intendono:

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti per i quali tali requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti falsi, simulazioni o artifici.

 

Invece, per crediti non spettanti si intendono:

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella permessa;
  • i crediti che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nella disciplina di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina stessa per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti previsti a pena di decadenza.

 

Rispetto al sistema pregresso, viene definita in modo più puntuale la nozione di credito inesistente; infatti, prima era inesistente il credito per il quale difettava, in modo assai generico, il presupposto costitutivo. Per quanto riguarda i crediti non spettanti, viene meno la particolarità consistente nel fatto che si ritenevano tali i crediti, ancorché inesistenti, ma che potevano emergere da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione.

7.2 Violazioni formali rimosse entro l’anno non previste a pena di decadenza

Si prevede una sanzione di 250,00 euro se il credito è compensato in difetto dei prescritti adempimenti (si pensi ad un’istanza preventiva per la compensazione), sempre che:

  • l’adempimento non sia previsto a pena di decadenza;
  • la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di commissione della violazione o entro un anno dalla violazione.

 

Qualora l’adempimento non sia previsto a pena di decadenza, il credito è non spettante se la rimozione non avviene nei termini indicati.

8 violazioni in tema di imposta di registro

Per quanto riguarda le violazioni in tema di imposta di registro:

  • l’omessa registrazione sarà punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta (e non più dal 120% al 240%);
  • la tardiva registrazione contenuta nei 30 giorni sarà punita nella misura del 45% dell’imposta senza alcun minimo (e non più dal 60% al 120% con un minimo di 200,00 euro);
  • l’insufficiente dichiarazione di valore sarà punita con una sanzione pari al 70% dell’imposta (e non più dal 100% al 200%);
  • l’occultazione di corrispettivo sarà punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta (e non più dal 120% al 240%).

9 violazioni in tema di imposta sulle successioni

Per quanto riguarda le violazioni in tema di imposta sulle successioni:

  • l’omessa dichiarazione di successione sarà punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta (e non più dal 120% al 240%);
  • la tardiva dichiarazione di successione contenuta nei 30 giorni sarà punita nella misura del 45% dell’imposta (e non più dal 60% al 120%);
  • rimangono invariate le sanzioni per la dichiarazione omessa o tardiva dalla quale non emergono imposte (da 250,00 a 1.000,00 euro, oppure da 150,00 a 500,00 euro per i ritardi non superiori a 30 giorni);
  • la dichiarazione di successione infedele sarà punita con una sanzione pari all’80% dell’imposta (e non più dal 100% al 200%);
  • l’omessa richiesta di trascrizioni o volture obbligatorie ai fini delle imposte ipotecaria e catastale sarà punita con una sanzione pari all’80% dell’imposta (e non più dal 100% al 200%). Se la richiesta viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione sarà del 45% dell’imposta dovuta (e non più del 50%).

10 violazioni in tema di tributi minori

Si segnalano, infine, le seguenti novità relative ai tributi minori:

  • il mancato pagamento dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine verrà punito con una sanzione dell’80% (e non più dal 100% al 500% del tributo);
  • l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio ai fini del c.d. “bollo virtuale” sarà punita con una sanzione dell’80% (e non più dal 100% al 200% del tributo);
  • la dichiarazione di conguaglio presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni sarà punita con una sanzione pari al 45% dell’imposta (e non più del 50%);
  • per chi esercita un’attività senza aver corrisposto la tassa di concessione governativa ci sarà una sanzione del 90% con un minimo di 100,00 euro (e non più dal 100% al 200% del tributo). Quanto esposto rileva, ad esempio, in tema di tassa sui libri sociali.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/09/CIRCOLARE-N.-16-RIFORMA-DELLE-SANZIONI-TRIBUTARIE.pdf


CIRCOLARE N. 15 - COMUNICAZIONE LI.PE 2 TRIM. 2024

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2024 AL

30 SETTEMBRE 2024

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Settembre 2024 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2024, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Settembre 2024, entro e non oltre il giorno 9 Settembre 2024 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro 30 settembre.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2024:

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2024 31 Maggio 2024
Aprile-Giugno 2024 30 Settembre 2024
Luglio-Settembre 2024 30 Novembre 2024
Ottobre-Dicembre 2024 28 Febbraio 2025

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/08/CIRCOLARE-N.-15-COMUNICAZIONE-LI.PE-2-TRIM.-2024.pdf


CIRCOLARE N. 14 - COMUNICAZIONE CHIUSURA STUDIO

Oggetto:    C O M U N I C A Z I O N E

 

Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.

Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.

Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale

 

DAL   8/8/2024   AL   30/08/2024 COMPRESI

 

Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.

 

 

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CIRCOLARE N. 13 - MODELLO F24 - LE NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONE DEI DEBITI

 Modello F24, le nuove regole sulla compensazione dei debiti: cosa cambia dal 1° luglio 2024

A partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore importanti novità riguardanti le compensazioni dei debiti fiscali tramite il modello F24.

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivano le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024). Si tratta delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

Divieto di compensazione per debiti superiori a 100.000 euro

Una delle principali novità riguarda il divieto di effettuare compensazioni tramite F24 per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro.

La legge di Bilancio 2024 prima e il decreto Agevolazioni poi, sono intervenuti sull’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. In base a tale nuova previsione – in vigore dal 1° luglio 2024 – è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento. L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.  L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del Dl n. 78/2010. Ai fini dell’esclusione l’Agenzia delle entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37 del Dl n. 223/2006.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate

Un'altra importante novità riguarda l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni tramite F24.

 

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

-esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);

-anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tale intervento della legge di Bilancio 2024 ha una duplice finalità. Da un lato, per effetto della modifica all’articolo 11 del Dl n. 66/2014 – contenente le disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri della riscossione – si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione). Dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni. Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail. La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente. Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

Compensazione di crediti INPS e INAIL

L'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate viene esteso anche alle compensazioni che hanno come oggetto crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

 

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per quanto riguarda i crediti INAIL, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Istituto può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

 

Esclusione dalla compensazione per cessazione della partita IVA

La facoltà di avvalersi della compensazione viene esclusa anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.

Questa disposizione si aggiunge alle altre cause di esclusione già previste dalla normativa vigente, come ad esempio la presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a determinate soglie o l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, attraverso i servizi "F24 web" o "F24 online", oppure tramite un intermediario abilitato, sia per i titolari che per i non titolari di partita IVA.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/07/CIRCOLARE-N.-13-MODELLO-F24-LE-NUOVE-REGOLE-SULLE-COMPENSAZIONE-DEI-DEBITI.pdf