CIRCOLARE n. 17 - Conversione in legge Sostegni Ter - Sintesi delle novità fiscali

Convertito in legge il Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la L. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022).

Di seguito si richiamano le principali novità fiscali introdotte.

 

Marchi e avviamento: eliminazione dal bilancio degli effetti della rivalutazione

La Legge di bilancio 2022, nel prevedere l’ammortamento dei marchi e dell’avviamento rivalutati in 50 anni, aveva previsto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale e chiedere a rimborso o compensare le imposte sostitutive versate. La Legge di conversione del Sostegni-ter interviene nuovamente sul punto, prevedendo la possibilità, per gli stessi soggetti, di eliminare anche dal bilancio gli effetti della rivalutazione. Nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

 

Sospensione degli ammortamenti

La possibilità di sospendere gli ammortamenti in bilancio è estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, al 2021 e al 2022).

 

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Il versamento delle rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio è considerato tempestivo se effettuato: a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso dei termini previgenti. Restano invece in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate.

 

Contributo a fondo perduto per le imprese turistiche e unità abitative mobili

Ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1 D.L. 152/2021, tra gli interventi agevolati vengono ricomprese anche le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

 

Credito d’imposta locazioni 2022 anche per i gestori di piscine

Il credito d'imposta previsto, in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a favore delle imprese del settore turistico è riconosciuto anche alle imprese dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 - Gestione di piscine.

 

Disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura

La Legge di conversione recepisce le novità introdotte dal D.L. 13/2022, che viene contestualmente abrogato. Per approfondimenti si rinvia alla circolare 12 del 10.3.2022 “Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti”.

Slitta inoltre al 29 aprile 2022 il termine previsto per la trasmissione, all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che deve essere presentata dai beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, superbonus 110% per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 16 - D.L. 21.3.22 N. 21 Decreto Ucraina principali novità

DL 21.3.2022 n. 21  (c.d. decreto “Ucraina”) -
Principali novità

 

1 premessa

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

 

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

 

Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

2.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

2.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

2.3 trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

3 credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale

L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.

3.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

3.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

3.3 trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

4 crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

4.1 incremento della misura dei crediti d’imposta

Tali crediti d’imposta sono riconosciuti:

  • per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
  • per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

4.2 modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.

5 credito d’imposta alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante

L’art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.

5.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.

5.2 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

5.3 cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche).

Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.

5.4 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6 settore turistico - credito d’imposta per l’IMU versata nel 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

6.1 Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

6.2 Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari del­l’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

6.3 Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

6.4 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6.5 Aiuti di stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

7 bonus carburante per i dipendenti

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

8 riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e gpl

L’art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato co­me carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

 

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

 

Con il DM 18.3.2022 (anch’esso pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

  • a 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

9 CONTRIBUTO STRAORDINARIO del 10% CONTRO IL CARO BOLLETTE

L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

  • esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
  • introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Determinazione e versamento

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • superiore a 5.000.000,00 di euro;
  • pari o superiore al 10%.

 

Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

10 misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’art. 11 del DL 21/2022 introduce alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevedendo, a determinate condizioni e categorie di imprese, nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale e l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale.

10.1 ulteriori periodi di CIgo e assegno di integrazione salariale

Integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce – per il 2022 – ai datori di lavoro ricadenti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che non possono più ricorrere ai trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni (artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 31.12.2022.

Analogamente, per i datori di lavoro assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il provvedimento in esame riconosce un ulteriore trattamento per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022, fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata.

Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al medesimo decreto (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.).

10.2 Esonero dal versamento della contribuzione addizionale

L’art. 11 del DL 21/2022 riconosce, per il periodo dal 22.3.2022 al 31.5.2022, a determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integra­zione salariale, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015, il contributo addizionale è attualmente di importo variabile dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

11 Esonero contributivo per i lavoratori di imprese in crisi

L’art. 12 del DL 21/2022 modifica l’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendo ulteriormente l’ambito applicativo dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi.

11.1 Ambito soggettivo

L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2021 e 2022), di cui all’art. 1 co. 10 della L. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12 del DL 21/2022, tale esonero si applica anche ai:

  • lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
  • lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

11.2 lavoratori in naspi

In caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, la norma esclude il cumulo tra:

  • il beneficio introdotto dall’art. 1 co. 119 della L. 234/2021;
  • il contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all’art. 2 co. 10-bis della L. 28.6.2012 n. 92).

12 Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

L’art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”, le operazioni di rinegoziazione e ri­strutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

13 notifica per le esportazioni di materie prime critiche

L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa del­l’o­perazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni sin­gola operazione.

14 Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico

L’art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia relativamente:

  • a finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
  • al finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

 

La garanzia opera fino al 90% dell’importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 1 del DL 23/2020 convertito).

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

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CIRCOLARE n. 15 - Bonus pubblicità 2022

Bonus pubblicità 2022

Gentile Cliente,

desideriamo segnalarLe con la presente la possibilità di accedere al Bonus pubblicità anche per l’anno 2022.

Il credito d’imposta derivante dagli investimenti pubblicitari (cd. Bonus pubblicità o tax credit pubblicità) è stato introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017, che ha subito ormai numerose modifiche da vari provvedimenti legislativi.

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L’art. 57-bis comma 1-quater del DL 50/2017 attualmente in vigore prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, per gli anni 2021 e 2022 è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione presente in versioni precedenti della norma.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto però che, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica; e pertanto la misura del credito d’imposta potrebbe assestarsi anche ben al di sotto della percentuale teorica del 50%.

Al pari delle precedenti annualità, è necessario presentare una domanda per la prenotazione del credito d’imposta: dal 1° al 31 marzo 2022 sarà possibile presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti pubblicitari che si prevede di realizzare nell’anno agevolato (quindi sia quelli effettuati alla data di presentazione della domanda, sia quelli da effettuare entro il 2022), utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà successivamente sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2023, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva, che attesta che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati.

Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante, che sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione,

L’agevolazione rimane soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis.

Lo Studio resta a disposizione per fornire consulenza e assistenza nella valutazione di convenienza alla presentazione dell’istanza e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 31 marzo.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 31 marzo.

Cordiali saluti

 

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CIRCOLARE n. 14 - Credito di imposta Beni Strumentali

Il credito d’imposta beni strumentali alla luce delle recenti novità

L’articolo 1, comma 44, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto la proroga, con rimodulazioni, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.

L’orizzonte temporale oggetto del dettato normativo riguarda il triennio 2023-2025, comprese le valide prenotazioni entro il 31.12.2025 di investimenti effettuati entro il 30.06.2026.

Resta dunque fermo il regime previsto dalla L. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e 4.0 effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, in quanto i relativi commi della disciplina previgente non sono stati modificati dalla L. 234/2021.

La proroga al triennio 2023-2025, come emerge dalla relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2022, è ispirata dalla volontà del legislatore di assicurare “una maggiore stabilità delle misure … garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo”: l’esigenza di garantire un orizzonte temporale di medio-lungo termine è dunque controbilanciata dal depotenziamento delle aliquote e dalla scelta di privilegiare i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

La rimodulazione dell’agevolazione sul periodo 2023-2025 prevede infatti:

  • l’esclusione del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, il dimezzamento delle aliquote di credito d’imposta;
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0 inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, un décalage di aliquota lungo gli anni di proroga dell’agevolazione.

Lo scenario attuale, in relazione a investimenti effettuati nel 2022, resta dunque contraddistinto dall’applicazione di aliquote notevolmente più favorevoli al contribuente rispetto a quanto disposto dalla proroga al triennio 2023-2025.

In particolare, in caso di investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 30.06.2022 su valida prenotazione entro il 31.12.2021, il credito d’imposta è riconosciuto con le seguenti intensità:

  • Beni materiali ordinari di cui al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020

10% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro, incrementato al 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 L. 81/2017;

  • Beni immateriali ordinari di cui al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020: 10% per investimenti complessivi entro un milione di euro, incrementato al 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 L. 81/2017.
  • Beni materiali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020: 50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • Beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058, articolo 1, L. 178/2020: 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro.

In caso di investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022, trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • Beni materiali ordinari di cui all’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020: 6% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro.
  • Beni immateriali ordinari di cui all’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020: 6% per investimenti complessivi entro un milione di euro.
  • Beni materiali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020: 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • Beni immateriali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020: 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro.

Il Mef, con la circolare 33 del 31.12.2021 emanata a chiarimento della precedente circolare 21, ha peraltro sciolto ogni dubbio circa la cumulabilità tra misure finanziate all’interno del PNRR statuendo che il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, non preclude la cumulabilità di misure agevolative a copertura di diverse quote parte di un medesimo investimento.

Ne consegue che in relazione a un investimento in un bene 4.0 finanziato in parte con altre risorse pubbliche “è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

La proroga dell’agevolazione per investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 su prenotazione entro il 31.12.2025, risulta caratterizzata dalle seguenti aliquote, rimodulate al ribasso:

  • Beni materiali 4.0 di cui al nuovo articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020 introdotto dal comma 44 dell’articolo 1, L. 234/2021: 20% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 10% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 5% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. L’articolo 10 D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) è intervenuto sul richiamato comma, prevedendo che, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;
  • Beni immateriali 4.0 di cui di cui ai nuovi commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell’articolo 1 L. 178/2020 introdotti dal comma 44 dell’articolo 1 L. 234/2021: 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2023, ovvero al 30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023, 15% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024, ovvero al 30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024, 10% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero al 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025.

Viene in tale sede chiarito che il limite massimo di investimenti ammissibili per beni immateriali 4.0, pari a un milione di euro, è da considerarsi annuale.

La modalità espositiva prescelta nel testo di Legge di Bilancio 2022, che assegna i plafond degli investimenti in beni materiali 4.0 sull’intero triennio di proroga, risulta poco chiara ma la lettura della relazione tecnica suggerisce che il riferimento dei plafond sia da intendersi su base annuale. Nella seguente tavola sinottica si riepilogano aliquote e massimali, come risultanti dalla disciplina attuale e dalle modifiche della Legge di Bilancio 2022, dei crediti per investimenti in beni strumentali in relazione a investimenti effettuati dal 01.01.2022:

 

Tipologia di credito Periodo di investimento Aliquote e investimenti tot. (beni 4.0)
Beni materiali ordinari  

 

 

 

Dal 01.01.2022 al 30.06.2022

con prenotazione entro

31.12.2021

 

 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Fino al 30.06.2023 con

prenotazione entro 31.12.2022

 

 

 

10% fino a 2 milioni di euro

15% fino a 2 milioni di euro per beni sw

 

 

 

6% fino a 2 milioni di euro

Beni immateriali ordinari  

 

 

 

Dal 01.01.2022 al 30.06.2022

con prenotazione entro

31.12.2021

 

 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Fino al 30.06.2023

con prenotazione entro

31.12.2022

 

 

10% fino a un milione di euro

15% fino a un milione di euro per beni sw

 

 

 

6% fino a un milione di euro

Beni materiali 4.0 Dal 01.01.2022 al 30.06.2022

con prenotazione entro

31.12.2021

 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Fino al 30.06.2023 con

prenotazione entro

31.12.2022

 

Dal 01.01.2023 al 31.12.2025

Fino al 30.06.2026 con

prenotazione entro

31.12.2025

 

 

 

 

 

 

 

- 50% fino a 2,5 milioni di euro

- 30% oltre 2,5 fino a 10

- 10% oltre 10 fino a 20

 

- 40% fino a 2,5 milioni di euro

- 20% oltre 2,5 fino a 10

- 10% oltre 10 fino a 20

 

 

- 20% fino a 2,5 milioni di euro

- 10% oltre 2,5 fino a 10

- 5% oltre 10 fino a 20

 

 

 

Quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica:

-5% fino a 50 milioni di euro

 

Beni immateriali 4.0 Dal 16.11.2020 al 31.12.2023

Fino al 30.06.2024 con

prenotazione entro 31.12.2023

 

Dal 01.01.2024 al 31.12.2024

Fino al 30.06.2025 con

prenotazione entro 31.12.2024

 

Dal 01.01.2025 al 31.12.2025

Fino al 30.06.2026 con

prenotazione entro 31.12.2025

-20% fino a 1 milione di euro

 

 

 

- 15% fino a 1 milione di euro

 

 

 

- 10% fino a 1 milione di euro

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.14 - CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI


CIRCOLARE n. 13 - D.L. 30.12.21 N. 228 CONV. L. 25.2.22 N. 15 C.D. MILLEPROROGHE

DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 25.2.2022 n. 15 - Principali novità

 

1 Premessa

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), co­me modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

2 Dilazione dei ruoli - debitori decaduti all’8.3.2020 - proroga DELLA RIAMMISSIONE

L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.

Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.

Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte le rate scadute.

I debitori decaduti da una dilazione all’8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate scadute presentando domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica, per questi de­bitori, con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, non di cinque come nelle situazioni ordinarie.

Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, al­l’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.

Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pa­gare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

3 Regolarizzazione dei versamenti IRAP - proroga al 30.6.2022

L’art. 20-bis del DL 228/2021 convertito ha ulteriormente prorogato al 30.6.2022 il termine per av­valersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.

La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita quattro volte:

una prima al 30.4.2021;

una seconda al 30.9.2021;

una terza al 30.11.2021;

una quarta al 31.1.2022.

3.1 Ambito applicativo della regolarizzazione

L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di san­zioni, né interessi.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 24 co. 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dal­l’obbligo di versa­mento delle suddette somme spetta nel rispetto dei limiti e delle con­di­zioni previsti dalla Co­mu­ni­ca­zio­ne della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo­mia nell’attuale emergenza del COVID-19” e suc­cessive modifiche.

3.2 Motivi dell’ulteriore proroga

L’ulteriore proroga di tale scadenza pare riconducibile all’esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari. Infatti, la Comunicazione della Commissione europea 24.11.2021 n. 8442 ha nuovamente modificato il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, aumentando i massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso.

Peraltro, la pubblicazione in G.U. e la conseguente entrata in vigore (il 21.1.2022) del DM 11.12.2021, che ha definito le modalità di applicazione dei limiti delle suddette sezioni 3.1 e 3.12, hanno consentito di dissipare i primi dubbi sul relativo computo.

Tra l’altro, è stato stabilito che gli aiuti richiamati dall’art. 1 del citato DM, ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021 (tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 24 del DL 34/2020) sono fruiti nel rispetto dei seguenti massimali previsti dalla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo”:

800.000,00 euro per impresa unica, per la generalità dei settori;

120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

4 Estensione al bilancio 2021 della sospensione degli ammor­tamenti

L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia e segue a quella prevista dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento e, quindi, sem­brava preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Il DL 228/2021 convertito non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.

La sospensione dell’ammortamento sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure sol­tanto alcune.

5 Sterilizzazione delle perdite 2021

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In particolare, l’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito ha sostituito, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.

Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito. Più precisamente, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 – dopo che ciò è stato consentito per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:

in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);

in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’ob­bligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);

l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).

 

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche pos­­sono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’e­sercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).

6 Rimodulazione dei limiti all’utilizzo del contante

Per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

6.1 Conseguenze sul piano delle sanzioni

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.

6.2 Assenza di interventi sul minimo edittale

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).

Il ripristino del precedente limite all’utilizzo del contante (operato in sede di conversione in legge del DL 228/2021) è, al momento, privo di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali, in quanto l’art. 63 co. 1-ter del DLgs. 231/2007 non è stato modificato. Per le violazioni commesse dall’1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.

6.3 Assenza di modifiche delle ulteriori previsioni in materia

Restano immutate, infine, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.

Cambiavalute

A decorrere dall’1.1.2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000,00 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante.

Money transfer

È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

Deroghe per i turisti stranieri

I turisti stranieri (anche appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cit­tadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

7 Proroga dei termini di tenuta a distanza delle assemblee

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);

svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, senza indicazione del luogo fisico di convocazione;

consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);

obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

 

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

7.1 Consigli di amministrazione e Collegi sindacali a distanza

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per consigli di amministrazione, comitati esecutivi e collegi sindacali.

7.2 Assemblee virtuali

Appare anche opportuno evidenziare come, secondo la recente massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, è ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’in­ter­vento all’as­semblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assem­blea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omet­tendo l’indica­zione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche a consigli di amministrazione e collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che lo preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 co. 1 e 2404 co. 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

7.3 Assenza di indicazioni in ordine ai termini di approvazione del bilancio al 31.12.2021

La proroga in questione non impatta sul co. 1 dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bi­lancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

8 Ritenute e IVA - PROROGA dei termini di versamento per le imprese di allevamento avicunicolo e suinicolo

L’art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 convertito introduce una misura di favore per le imprese che esercitano l’attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze relative all’influenza aviaria e alla peste suina africana, consistente nella proroga di alcuni termini di versamento fiscali al 31.7.2022.

8.1 Versamenti prorogati

La proroga al 31.7.2022 riguarda i termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 30.6.2022, relativi:

alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i soggetti interessati operano in qualità di sostituti d’imposta;

alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF, effettuate in qualità di sostituti d’imposta;

all’IVA.

8.2 Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

in unica soluzione entro il 16.9.2022;

ovvero mediante rateizzazione (4 rate mensili di pari importo).

 

I soggetti che adottano il pagamento rateale sono tenuti a versare le quattro rate entro:

il 16.9.2022;

il 17.10.2022 (il 16.10.2022 cade di domenica);

il 16.11.2022;

il 16.12.2022.

9 Detraibilità delle spese per visto di conformità e asseve­razione per interventi “edilizi”

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di inter­venti agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:

dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;

dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.

10 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021 - PROROGA del termine “lungo” al 31.12.2022

Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

i beni materiali e immateriali “ordinari”;

i beni materiali “4.0”.

11 Credito d’imposta per cuochi professionisti - PROROGA AL 31.12.2022

Con l’art. 18-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2022 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per la formazione di cuochi professionisti (art. 1 co. 117 - 123 della L. 178/2020).

12 Adeguamento alla proroga al 30.6.2022 del quadro tempo­raneo aiuti di stato

L’art. 20 del DL 228/2021 convertito prevede l’adeguamento delle misure riconosciute da Regioni, Province autonome e altri enti territoriali (artt. 54 - 61 del DL 34/2020) alla proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 prevista per il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

13 Modifiche all’operatività del Fondo di garanzia pmi

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 3 del DL 228/2021 convertito sono intervenuti sulla disciplina del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo un parziale ripristino dell’operatività della garanzia per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022, e la possibilità di differire il rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro.

13.1 Operatività del Fondo per il periodo 1.7.2022 - 31.12.2022

L’art. 3 co. 4-bis del DL 228/2021 convertito ha modificato i co. 55 e 57 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo, dall’1.7.2022 al 31.12.2022, diverse coperture.

La L. 234/2021 aveva introdotto, per tale periodo, un regime “intermedio”, ispirato al progressivo ripristino dell’operatività ordinaria del Fondo, in cui:

l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro;

la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, con ammissione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione;

i finanziamenti per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti a soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello sono garantiti nella misura massima del 60% dell’importo.

 

Il DL 228/2021 convertito prevede, invece, che, dall’1.7.2022 al 31.12.2022, la garanzia operi:

per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2. Per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;

per esigenze connesse al sostegno agli investimenti, nella misura massima dell’80% dell’ope­razione, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

13.2 Finanziamenti fino a 30.000,00 euro

L’art. 3 co. 4-ter del DL 228/2021 convertito ha introdotto la lettera m-ter) all’art. 13 co. 1 del DL 23/2020, disponendo che, per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro, il termine inziale di rimborso del capitale che cade nel 2022 possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

14 Note di variazione iva in diminuzione - nuova disciplina - decorrenza

L’art. 3-bis del DL 228/2021 convertito stabilisce che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.

La specificazione della decorrenza si è resa necessaria sussistendo un dubbio interpretativo in merito all’efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui al cessionario o committente è “assoggettato” a una procedura concorsuale (ad esempio, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento).

In base alle nuove regole, difatti, non è più necessario, per il cedente, attendere il verificarsi dell’in­fruttuosità della procedura concorsuale.

Per effetto dell’art. 18 co. 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), le nuove disposizioni si applicano “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (26.5.2021). Risultava, però, controverso se la nuova disciplina dovesse applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure avviate dal 27.5.2021. In controtendenza con il tenore letterale della disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20 aveva, tra l’altro, ritenuto applicabili le nuove regole “con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis”.

La specificazione introdotta in sede di conversione del DL 228/2021 consente quindi di superare la descritta incertezza interpretativa.

15 Proroga della sospensione dei termini per le agevo­la­zioni “prima casa”

Modificando l’art. 24 del DL 23/2020, con l’art. 3 co. 5-septies del DL 228/2021 convertito viene prorogata al 31.3.2022 la sospensione dei termini in materia di agevolazioni “prima casa”.

Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022 ed i termini ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall’1.4.2022.

Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione “prima casa” (di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) e di credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” (di cui all’art. 7 della L. 448/98).

La sospensione riguarda, in particolare:

il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, nel caso in cui, al momento del rogito, l’acquirente non vi abbia la residenza né vi eserciti la propria attività;

il termine di 1 anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;

il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;

il termine di 1 anno che deve intercorrere tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Termine finale

Inizialmente, l’art. 24 del DL 23/2020 prevedeva che la sospensione durasse dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Poi, in sede di conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato prorogato al 31.12.2021.

Da ultimo, con la conversione in legge del DL 228/2021, il termine è stato spostato al 31.3.2022, con la conseguenza che i termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l’1.4.2022.

Effetti della sospensione

La sospensione comporta che i termini interessati non possano scorrere nel periodo indicato e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione (1.4.2022). Inoltre, ove i termini sopra indicati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, sono rimasti “bloccati” fin dall’inizio e cominceranno a decorrere (da principio) l’1.4.2022.

Ad esempio, il contribuente che abbia acquistato un’abitazione con il beneficio “prima casa” il 10.9.2020, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, avrà a disposizione, per adempiere l’impegno assunto, 18 mesi decorrenti dall’1.4.2022.

16 Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 - Tardiva o errata trasmissione - Esclusione delle sanzioni

Con l’art. 3 co. 5-bis del DL 228/2021 convertito viene prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Viene infatti stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all’applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione.

Pertanto, ad esempio, con riferimento alle Certificazioni Uniche 2018 (relative al periodo d’imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020.

Omessa trasmissione

La sanatoria in esame non si applica alle violazioni riguardanti l’omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche.

Regime sanzionatorio

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, in caso di omessa, tardiva o er­rata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, è prevista l’ap­pli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;

con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.

 

Nei casi di errata comunicazio­ne dei dati, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

17 Enti del terzo settore

L’art. 9 co. da 1 a 1-quater del DL 228/2021 convertito introduce alcune modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore. In particolare:

è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore (ossia al 3.8.2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza devoluzione del patrimonio;

è estesa alle fabbricerie la disciplina contemplata per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dal Codice del Terzo settore e dalla riforma dell’impresa sociale.

18 Cinque per mille dell’IRPEF

Al fine di tener conto dell’avvio delle procedure di iscrizione al RUNTS, l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021 convertito dispone che:

le ONLUS iscritte al 22.11.2021 all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2022, della quota del cinque per mille dell’IRPEF con le modalità stabilite per gli enti del volontariato; limitatamente agli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni che riconoscono quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del nuovo registro (quindi dal 2023, considerato che il RUNTS è diventato operativo il 23.11.2021);

le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore al RUNTS, che non siano già accreditate per il riparto del cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 entro il 31.10.2022, attraverso il portale del RUNTS.

19 Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Asso­ciazioni sportive Dilettantistiche

Con l’art. 14 co. 4-quarter del DL 228/2021 convertito vengono prorogate fino al 31.12.2025 le concessioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche aventi ad oggetto gli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che erano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2021.

20 INTRODUZIONE del c.d. “bonus psicologo”

L’art. 1-quarter co. 3 e 4 del DL 228/2021 convertito ha previsto l’erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato al sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’am­bito dell’albo degli psicologi.

20.1 Destinatari e importo

Il contributo, stabilito nell’importo massimo di 600,00 euro per persona, è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000,00 euro.

20.2 modalità attuative

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

21 rimborso del c.d. “bonus terme”

L’art. 12 co. 2 del DL 228/2021 convertito, modificando l’art. 29-bis co. 1 del DL 104/2020 relativo alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, stabilisce che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

22 Bilancio di previsione degli enti locali 2022-2024 - Proroga

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31.5.2022.

Approvazione delle addizionali comunali IRPEF

A tale data viene conseguentemente differito, ad esempio, il termine per deliberare o modificare le aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il 2022, anche al fine di adeguarle ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF stabiliti dalla legge di bilancio 2022.

23 TARI e tariffa corrispettiva - Proroga del termine

In materia di TARI e tariffa corrispettiva, a decorrere dal 2022 il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei re­golamenti viene fissato al 30 aprile di ciascun anno.

24 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

L’art. 1 co. 13-bis del DL 228/2021 convertito introduce, all’art. 10 del DL 31.5.2021 n. 77, conv. L. 29.7.2021 n. 108, il nuovo co. 6-ter, ai sensi del quale ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house di cui al co. 1 del citato art. 10 non si applicano i limiti di cui agli artt. 19, 21 e 23 del DLgs. 15.6.2015 n. 81.

Tali contratti a termine:

possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni (e comunque non eccedente il 30.6.2026);

indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa.

 

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.

25 Prestazioni del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Con riferimento alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, viene prorogata fino al 2022 (in precedenza, la misura riguardava il quadriennio 2016/2019) la possibilità di beneficiare di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni (anziché 5 anni).

26 Coordinamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale con il FIS

Viene modificato l’art. 28 co. 2 del DLgs. 148/2015, con riferimento al Fondo di solidarietà residuale, che dall’1.1.2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS), disciplinato dal successivo art. 29 del medesimo DLgs. 148/2015.

Viene inoltre rimosso il limite dimensionale relativo ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, per l’applicazione di un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella del FIS, sempre al fine di garantire le prestazioni di sostegno previste per legge (ossia l’assegno di inte­grazione salariale di cui all’art. 30 del DLgs. 148/2015).

27 Misure per i lavoratori del settore del trasporto aereo

Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo, viene prevista la costituzione, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infra­strutture e della mobilità sostenibili, di un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l’ero­ga­zione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni, nonché alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione.

28 Fondo nuove competenze

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività del Fondo Nuove Competenze, disciplinato all’art. 88 del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77 (art. 9 co. 8 del DL 228/2021 convertito).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.13 - D.L. 30.12.21 N. 228 CONV. L. 25.2.22 N. 15 C.D. MILLEPROROGHE


CIRCOLARE n. 12 - Detrazioni edilizie - Modifiche della disciplina della cessione dei crediti

Detrazioni “edilizie” - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la
cessione del credito - Modifica della disciplina delle cessioni - Novità del
DL 25.2.2022 n. 13

 

1 premessa

In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio:

  • il c.d. “sconto sul corrispettivo” o “sconto in fattura”;
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

 

La disciplina originaria dell’art. 121 del DL 34/2020 consentiva, a seguito dell’opzione, successive cessioni (anche parziali) dei crediti d’imposta, senza alcun limite.

È successivamente intervenuto a modificare tale disciplina l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), con l’introduzione del divieto, in capo al beneficiario della detrazione o al for­­nitore ope­rante lo sconto in fattura, di ulteriori cessioni successive alla prima, salvo il previsto regime transitorio.

Tale disciplina è stata successivamente modificata con il DL 25.2.2022 n. 13, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022 n. 47, il quale ha abrogato il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022 e ha riscritto il co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni del DL 13/2022 sono entrate in vigore il 26.2.2022, ma per l’applicazione di alcune novità sono previste specifiche decorrenze.

2 nuova disciplina della cessione dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”

In base alla disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 a seguito dell’intervento del DL 13/2022:

  • il beneficiario della detrazione fiscale e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
  • il primo cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione);
  • il secondo cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.

 

I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:

  • le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
  • le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
  • le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

 

 

IPOTESI A: OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO
Disciplina ex art. 28 del DL 4/2022 (previgente) Disciplina ex art. 1 del DL 13/2022 (vigente)
1. Beneficiario della detrazione 1. Beneficiario della detrazione
2. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo, ivi
compresi banche ed intermediari finanziari
(prima cessione)
2. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo, ivi
compresi banche ed intermediari finanziari
(prima cessione)
3. Divieto di successive cessioni 3. Consentite due ulteriori cessioni a
“soggetti vigilati”

 

 

 

IPOTESI B: OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA
Disciplina ex art. 28 del DL 4/2022 (previgente) Disciplina ex art. 1 del DL 13/2022 (vigente)
1. Beneficiario della detrazione 1. Beneficiario della detrazione
2. Fornitore che opera lo sconto in fattura 2. Fornitore che opera lo sconto in fattura
3. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo,
ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione)
3. Cessione a qualsivoglia soggetto terzo,
ivi compresi banche ed intermediari finanziari
(prima cessione)
4. Divieto di successive cessioni 4. Consentite due ulteriori cessioni a
“soggetti vigilati”

Disciplina transitoria

L’art. 1 co. 1 del DL 13/2022 ha abrogato il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022, facendo tuttavia salva la disciplina transitoria del co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.

 

Detta disciplina transitoria si applica per i crediti d’imposta oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020:

  • comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381;
  • compresi i crediti d’imposta acquistati dal successivo cessionario con una cessione “successiva alla prima” anch’essa comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022 (o il 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”).

 

Per il combinato disposto dell’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 e del DL 13/2022, la disciplina delle “ces­sioni ulteriori alla prima” attualmente vigente distingue pertanto tra:

  • crediti d’imposta “pregressi” che, a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari (disciplina transitoria);
  • crediti d’imposta “a regime”, che sono soggetti alla disciplina recata dal DL 13/2022 sopra illustrata.

 

Presentazione della comunicazione entro
il 16.2.2022 (6.3.2022 per il “bonus barriere
architettoniche 75%”)
Presentazione della comunicazione dal 17.2.2022 (7.3.2022 per il “bonus barriere
architettoniche 75%”)
Consentita ancora una cessione a favore di qualsiasi terzo cessionario. Consentita:

·     una prima cessione nei confronti di chiunque;

·     due ulteriori cessioni nei confronti di “soggetti vigilati”.

3 DIVIETO DI cessione parziale dei crediti d’imposta

Per il beneficiario della detrazione l’art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020 ha sempre fatto divieto di (prima) cessione parziale del credito (anche per le rate residue di detrazione non ancora fruite).

L’art. 1 co. 2 n. 3 del DL 13/2022 ha inserito nell’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-quater, che fa divieto di procedere a cessioni parziali per quelle successive alla comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (per la prima comunicazione di cessione nulla è cambiato e continua a non essere possibile una cessione “parziale”).

Detto co. 1-quater si applica alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022. Ai crediti d’imposta sorti a fronte di opzioni inviate dall’1.5.2022 viene attribuito un codice identifi­cativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

La nuova disciplina recata dal DL 13/2022 prevede dunque che:

  • per i crediti sorti a fronte di opzioni ex 121 co. 1 del DL 34/2020 comunicate telematicamen­te all’Agenzia delle Entrate prima dell’1.5.2022 è vietata la sola (prima) cessione parziale per il beneficiario della detrazione, ma sono consentite le cessioni parziali da parte dei cessionari e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura;
  • per i crediti sorti a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022 (contrad­­distinti da un codice identificativo univoco) anche le cessioni del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e quelle successive alla prima (al massimo due a favore dei soggetti “vigilati”) non possono essere parziali.

 

Comunicazione dell’opzione presentata entro il 30.4.2022 Comunicazione dell’opzione presentata dall’1.5.2022
Divieto di prima cessione parziale del credito da parte del beneficiario della detrazione Divieto di prima cessione parziale del credito da parte del beneficiario della detrazione
Consentite le cessioni parziali successive in capo al cessionario o al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo Divieto di cessioni parziali anche per i successivi cessionari e per il fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo

Attribuzione di un codice identificativo univoco

4 Indicazione del ccnl nell’atto di affidamento dei lavori edili e nelle fatture

Per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000,00 euro, l’art. 4 del DL 13/2022, inserendo il co. 43-bis all’art. 1 della L. 234/2021, dispone che la generalità dei bonus edilizi può essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

I lavori edili devono essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, al fine di poter fruire dei seguenti benefici fiscali:

  • 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con superbonus al 110%);
  • 119-ter del DL 34/2020 (“bonus barriere architettoniche 75%”);
  • 120 del DL 34/2020 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro);
  • 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del credito e sconto in fattura);
  • 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”);
  • 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”);
  • 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”).

 

Per beneficiare delle suddette agevolazioni, il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro deve essere:

  • indicato nell’atto di affidamento dei lavori (tipicamente, il contratto di appalto);
  • riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

 

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche l’osservanza del nuovo requisito riguardante l’indicazione del CCNL.

 

Lavori edili avviati entro il 27.5.2022 Lavori edili avviati dal 28.5.2022
 

Nessun adempimento con riguardo all’indica­zione del CCNL

 

 

(ove siano di importo superiore a 70.000,00 euro
e rientrino tra gli interventi di cui all’Allegato X del
DLgs. 81/2008)

Indicazione dell’applicazione dei contratti collettivi del set­tore edile da parte del datore di lavoro:

·       nell’atto di affidamento dei lavori;

·       nelle fatture.

Nessun controllo richiesto con riguardo all’indica­zione del CCNL Per il rilascio del visto di conformità il professionista de­ve verificare che i contratti collettivi applicati dal datore siano indicati:

·       nell’atto di affidamento dei lavori;

·       nelle fatture.

Ai sensi dell’Allegato X del DLgs. 81/2008 i lavori edili sono:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazio­­ne o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti struttu­rali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

5 utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale

Cessati gli effetti del sequestro penale disposto dall’Autorità giudiziaria sui crediti d’imposta, questi possono essere utilizzati:

  • prorogando i termini ordinari di fruizione per un periodo pari alla durata del sequestro;
  • nei limiti annuali di utilizzo.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.12 - DETRAZIONI EDILIZIE - MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI

 


CIRCOLARE n. 11 - Tassa annuale libri sociali 2022

Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2022

 

Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2022.

Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:

 

Soggetti obbligati Importo dovuto
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/22 a € 516.456,90  

€ 309,87

Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/22 a € 516.456,90  

€ 516,46

 

Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:

-           Codice Tributo 7085;

-           Periodo di Riferimento 2022.

L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.

Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:

  • da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
  • dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:

  • la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
  • che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
  • è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:

  • il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
  • il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
  • il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
  • il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.11 - TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2022

 


CIRCOLARE n. 10 - Novità modelli INTRASTAT 2022

Primo invio con la nuova disciplina dei modelli INTRASTAT 2022

Il prossimo 25 febbraio scade il termine per la trasmissione degli elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2022. Si tratta del primo invio nel quale si rendono applicabili le numerose novità previste per l’adempimento con la determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869 del 23 dicembre 2021.
A tal fine, è stato adeguato anche il programma informatico, disponibile sul sito della stessa Agenzia, per la compilazione, il controllo formale e l’invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (si veda “Software Intr@Web per gli

elenchi riepilogativi degli scambi intra-Ue“ del 22 febbraio 2022).

Tra gli aspetti di maggiore impatto della nuova disciplina, a seguito della determinazione n. 493869/2021, si segnala la modifica della soglia di esonero per la presentazione, su base mensile, degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni modello INTRA-2 bis.
La soglia è, difatti, stata incrementata da un importo di 200.000 euro a 350.000 euro, per gli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Il nuovo limite massimo per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis va, dunque, monitorato su base trimestrale.

Esso si applica, come detto, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, fermo restando che le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche.
Rimane confermata la soglia pari a 100.000 euro per la presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 quater, relativamente alle prestazioni di servizi intracomunitarie “generiche”, i cui committenti siano soggetti passivi stabiliti in Italia.

È, invece, abolito l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi acquisti (INTRA-2) su base trimestrale, sia con riferimento ai beni che ai servizi.

Tra le altre novità che investono gli elenchi INTRA acquisti (al pari degli elenchi INTRA-1 bis relativi alle cessioni) si evidenziano:

- la possibilità di avvalersi del codice convenzionale “99500000”, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- la suddivisione dei dati relativi alla natura della transazione in due colonne A e B.
Si precisa che la compilazione della colonna B è obbligatoria soltanto se il valore degli acquisti supera i 20 milioni di euro. In quest’ultimo importo sono computate tutte le movimentazioni, inclusi gli invii di beni in conto lavorazione o in forza di contratti di “call-off stock“;
- ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

Di particolare rilievo, in base alle istruzioni aggiornate lo scorso dicembre, è l’identificazione del momento in cui il modello INTRA-2 va presentato.

Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, essi vanno inseriti negli elenchi INTRASTAT in relazione:

- al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano;

- al mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore, per le merci comunitarie, e l’IVA diviene esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/Ce.

Nel caso di un bene che viene consegnato in Italia nel mese di gennaio 2022, l’acquisto dovrebbe essere rilevato negli elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio.

È prevista però un’eccezione se l’intervallo di tempo tra l’acquisto dei beni e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario: in tale circostanza, il periodo di riferimento ai fini INTRASTAT è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. Nell’ipotesi in cui siano state emesse fatture per acconti e nella più generale ipotesi di fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione delle merci, gli acquisti devono essere inseriti negli elenchi riferiti al periodo di consegna o spedizione dei beni, così come avviene per le movimentazioni a scopo di lavorazione.
Si pensi alle fatture ricevute a gennaio 2022 per beni che giungono in Italia nel mese di febbraio 2022: l’operazione sarà rilevata negli elenchi INTRA relativi agli acquisti di febbraio.

Le nuove istruzioni alla compilazione precisano che non sono oggetto di comunicazione dei modelli INTRASTAT le operazioni di acquisto di beni in cui gli stessi non entrano nel territorio italiano, come per le operazioni triangolari ove il soggetto residente è il promotore dell’operazione e la merce non arriva sul territorio nazionale.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

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CIRCOLARE n. 9 - Stampa libri sociali per l'anno 2020

La stampa dei registri contabili obbligatori

 

Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2020, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.

 

 

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 28 febbraio 2022.

 

La stampa “cartacea” dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 28 febbraio 2022.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso doveva risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione
Libro/registro meccanografico Tipo di numerazione Esempio

Registrazioni periodo

1° gennaio 2020 –

31 dicembre 2020

Libro giornale Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc.
Libro inventari Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc.
Registri fiscali

(registri Iva acquisti,  Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2020/1, 2020/2, 2020/3 etc.
 
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”
 
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti  
Libro giornale 16 euro ogni 100 pagine o frazione 32 euro ogni 100 pagine o frazione  
Libro inventari 16 euro ogni 100 pagine o frazione 32 euro ogni 100 pagine o frazione  
Registri fiscali No Non dovuta  

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

 

Osserva

La data del 28.2.2022, quale scadenza dei termini di stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2020 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2021 scade fra il 1° maggio e il 30 novembre 2021, con eccezione dei soggetti Ires, per i quali è necessario sottolineare che la presenza di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare determina un termine diverso per l'adempimento in questione in relazione alla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili (mastri).

 

Per i soggetti Ires con termine di presentazione diverso dal 30 novembre 2021, la scadenza per la stampa dei registri contabili si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza per l’invio di Unico.

 

 

Ravvedimento Operoso

I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)

La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T.  L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.

 

Conservazione digitale dei registri contabili

L'obbligo di stampa delle scritture contabili non interessa i soggetti che adottano facoltativamente la "conservazione digitale": il contribuente potrà in pratica scegliere autonomamente se procedere alla stampa ovvero alla conservazione digitale a norma.

Tuttavia, come si vedrà in seguito, la decisione (stampa/conservazione digitale) dovrà essere presa in anticipo rispetto al termine ultimo di conservazione, in quanto nell'ipotesi di conservazione digitale (ad esempio nel caso del libro giornale) l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta con modalità differenti ed entro termini anticipati.

Le modalità e i termini di conservazione in forma elettronica dei registri contabili seguono le regole previste anche per le fatture elettroniche e sono quindi contenute nel D.M. 17.6.2014.

Quindi, la conservazione dei registri contabili va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la conservazione digitale dei registri contabili relativi al 2020 va effettuata al più tardi entro il 28.2.2022.

In caso di accesso/ispezione/verifica, sia i documenti informatici sia i documenti analogici conservati su supporto informatico devono essere resi leggibili e, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico.

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”

Nel caso in cui i registri siano conservati in modo digitale risulta applicabile quanto disposto dall'art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale

l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.

 

In merito l'Agenzia, nella Risposta n. 346/2021, specifica che costituiscono “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali l'imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.

L'imposta di bollo:

  • è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Per registrazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 161/2007, si intende “ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio”;
  • va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l'anno”, inteso ai sensi della Risoluzione n. 43/2015 quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2020 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2021 (si noti che tali registri dovranno essere conservati entro il 28.02.2022);
  • va versata in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2021” per i registri riferiti a tale anno).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.9 - STAMPA LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2020

 


CIRCOLARE n. 8 - Principali novità fiscali Decreto Sostegni Ter

Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), fortemente discusso soprattutto per le nuove norme che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d’imposta, tra cui anche quelli connessi alle detrazioni edilizie.

Nella tabella che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.

Misure di sostegno per le attività chiuse
Articolo 1 D.L. 4/2022
Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti:

·       ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

·       Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Articolo 2 D.L. 4/2022
Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.

È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:

·       devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro,

·       devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza.

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà
Articolo 3 D.L. 4/2022
Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi), che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
Articolo 3 D.L. 4/2022
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.
Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche
Articolo 5 D.L. 4/2022
Il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Aiuti al settore sportivo
Articolo 9 D.L. 4/2022
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

Investimenti in beni strumentali 4.0
Articolo 10 D.L. 4/2022
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore
Articolo 15 D.L. 4/2022
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta
Articolo 28 D.L. 4/2022
Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

Pertanto, dal 27 gennaio:

–          in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,

–          in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) credito d’imposta per sanificazione.

crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

 

 

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