CIRCOLARE n.36 - D.L. 21.06.2022 N. 73 (C.D. Semplificazioni fiscali) Principali novità in sede di conversione
DL 21.6.2022 n. 73 convertito (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) -
Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 4.8.2022 n. 122
1 premessa
Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.
2 Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - cessione dei crediti
L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
2.1 Quarta o ultima cessione a favore di correntisti - Decorrenza
In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).
2.2 Precedenti cessioni possibili
Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.
3 crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas - eliminazione del limite “de minimis”
L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de minimis”.
4 presentazione degli elenchi intrastat - ripristino del precedente termine
Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Decorrenza
Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).
Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.
Secondo questa impostazione, gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).
5 Registri contabili tenuti con sistemi elettronici
L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7
co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Decorrenza
- La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.
6 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
A seguito della conversione in legge, l’art. 10 del DL 73/2022 conferma l’indicazione semplificata, nella dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di compilare il modello IRAP 2022 secondo le “vecchie” regole.
6.1 Disciplina applicabile ante modifiche
In base alla disciplina vigente ante modifiche, al fine di dedurre interamente il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, il contribuente doveva:
innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.
6.2 Disciplina applicabile post modifiche
La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:
da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
6.3 Decorrenza e regime transitorio
Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.
Peraltro, in sede di conversione in legge è stato stabilito che, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, resta possibile, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte (e, quindi, sulla base delle attuali istruzioni alla dichiarazione).
7 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio
L’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.
La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.
8 Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante - Iscrizione all’ultimo valore di bilancio
I co. 3-octies - 3-decies dell’art. 45 del DL 73/2022, inseriti in sede di conversione in legge, introducono una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
Le modalità attuative contabili saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.
Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di assicurazione. In tal caso, sono previsti un apposito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.
Decorrenza
La deroga, prevista in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, si applica con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento all’esercizio 2022.
La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
9 modifiche al codice del Terzo settore
Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 73/2022, vengono apportate ulteriori modifiche al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
9.1 Verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS - Sospensione del termine
A seguito della trasmigrazione dei dati dai previgenti registri di settore al RUNTS, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del DLgs. 117/2017, gli uffici verificano il possesso delle condizioni per l’iscrizione entro i 180 giorni successivi, decorsi i quali le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sono iscritte per silenzio assenso.
Intervenendo su tale norma, l’art. 25-bis del DL 73/2022 convertito dispone che, ai fini del computo di tale termine, non si tiene conto del periodo compreso tra l’1.7.2022 e il 15.9.2022.
La modifica riconosce così maggior tempo agli uffici del RUNTS per completare le verifiche in ordine all’iscrizione al nuovo registro di ODV e APS.
9.2 Modifiche alla disciplina fiscale del codice del Terzo settore
L’art. 26 co. 1 del DL 73/2022 convertito interviene sulla disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del DLgs. 117/2017. Si ricorda che l’efficacia del Titolo, salvo alcune eccezioni, è subordinata all’operatività del RUNTS (realizzatasi nel mese di novembre 2021) e al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea (non ancora richiesta dal Ministero del Lavoro).
Di seguito si riepilogano gli interventi di maggior rilevanza.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
In relazione alla verifica dalla natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, viene integrato l’art. 79 co. 2 del DLgs. 117/2017 specificando che i costi effettivi, da contrapporre ai corrispettivi derivanti da tali attività, sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.
Con un’integrazione al co. 2-bis dell’art. 79, si prevede che le attività di interesse generale mantengono la natura non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6% (prima, 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre (prima, due) periodi consecutivi.
Per agevolare gli enti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, viene stabilito che, per i primi due periodi successivi a quello nel quale è rilasciata l’autorizzazione europea, il mutamento di qualifica da ETS non commerciale a ETS commerciale, e viceversa, produce effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica (art. 79 co. 5-ter del DLgs. 117/2017). Ordinariamente, invece, il cambio di qualifica produce effetti immediati.
Disposizioni in materia di imposte indirette
Con una modifica dell’art. 82 co. 3 del DLgs. 117/2017, viene prevista, per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200,00 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni Pub-bliche, l’Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Inoltre, viene inserito nell’art. 82 del DLgs. 117/2017 il co. 5-bis che dispone l’esenzione da IVAFE per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Regime fiscale delle ODV e degli enti filantropici
Viene riformulato l’art. 84 co. 2 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare di ODV ed enti filantropici, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.
Regime fiscale per APS e società di mutuo soccorso
Con una modifica all’art. 85 co. 1 del DLgs. 117/2017, sono ampliate le categorie di soggetti (iscritti e tesserati) nei cui confronti le APS possono svolgere attività in diretta attuazione delle finalità istituzionali e dietro il pagamento di corrispettivi specifici senza che dette attività siano considerate commerciali. Tale previsione è estesa anche alle società di mutuo soccorso.
Viene riformulato l’art. 85 co. 7 del DLgs. 117/2017, prevedendo la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare delle APS, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.
Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS
Modificando l’art. 87 co. 1 lett. b) del DLgs. 117/2017, viene previsto che l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dall’art. 18 del DPR 600/73 (contabilità semplificata per le imprese) riguarda non solo le attività di interesse generale e le attività diverse svolte con modalità commerciali, ma anche le attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del codice.
Regime “de minimis”
Viene modificato l’art. 88 del DLgs. 117/2017, il quale subordina la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 82 e 85 del codice alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, in modo da includere il riferimento al co. 3 dell’art. 82, come modificato dal DL 73/2022 convertito.
Viene altresì aggiornata la disciplina europea di riferimento, aggiungendo il regolamento della Commissione 25.4.2012 n. 360, in relazione agli aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Estensione a tutti gli ETS della disciplina transitoria
In deroga all’art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, si applicano dall’1.1.2018 e fino al periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, le disposizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad esempio, il “Social bonus”, l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli ETS, le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
Integrando il co. 1 dell’art. 104 del DLgs. 117/2017, viene previsto che tale disciplina transitoria si applica, a decorrere dall’operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).
Tale previsione, già presente nel testo originario del DL 73/2022, non ha subito modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge.
9.3 Proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV, APS
Modificando l’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l’art. 26-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce dal 31.5.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
10 Modifiche alla disciplina dell’impresa sociale
Intervenendo sul DLgs. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale, l’art. 26 co. 2 del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede:
l’obbligatorietà della destinazione di una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 co. 1 del DLgs. 112/2017);
l’applicazione della detrazione IRPEF e della deduzione IRES sul 30% delle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017, fino al quinto periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
11 Informativa sulle provvidenze pubbliche - Modalità e termini per l’adempimento
L’art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito Internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio.
La norma sembra, quindi, prevedere, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali, l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet e l’adempimento nella Nota integrativa.
Decorrenza
In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.
12 Dichiarazione IMU per l’anno 2021 - Proroga presentazione anche per gli enti non commerciali
Con le modifiche apportate all’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge, è stata prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali, di cui all’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU “generica” ex art. 1 co. 769 della L. 160/2019 per l’anno 2021, era infatti già stato differito al 31.12.2022 dalla versione originaria dello stesso
art. 35 co. 4.
13 controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o caf - riduzione dal 2023
L’art. 6 del DL 73/2022, modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.
13.1 caratteristiche DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI
Viene infatti stabilito che:
se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;
il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
13.2 decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
14 COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE Della CONCLUSIONE Dell’ATTIVITà ISTRUTTORIA
Con l’art. 6-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato l’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), inserendo il nuovo co. 5-bis.
La nuova norma stabilisce che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al contribuente, che sia informato dell’inizio dell’attività istruttoria, che non sono emersi elementi per procedere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività di controllo.
14.1 Ambito applicativo
Per esplicita previsione normativa, tale comunicazione non si applica alle liquidazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazione automatica delle dichiarazioni).
In generale, il nuovo obbligo di comunicazione dovrebbe, invece, riguardare qualsiasi attività che rientri nei poteri di controllo che possono essere esercitati dall’Amministrazione finanziaria riconducibili all’art. 32 del DPR 600/73 e che prevedono una comunicazione “preventiva”, come nel caso in cui al contribuente sia inviata una richiesta, un invito o altro atto che lo renda edotto dell’inizio dell’attività istruttoria nei suoi confronti. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli inviti a comparire o all’invio di un questionario.
14.2 Contenuto della comunicazione
La comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria:
è inviata con modalità semplificata;
non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.
La nuova norma prevede che con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti:
i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa;
le modalità con le quali il contribuente dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria i propri dati e scegliere come intenda ricevere la comunicazione. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un’utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo, o l’utilizzo dell’App “IO”, o mediante posta elettronica semplice o certificata.
15 disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello f24 - estensione
L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Decorrenza
L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
16 attestazione dei contratti a canone concordato
L’art. 7 del DL 73/2022 convertito estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.
16.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l’aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:
che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
16.2 Validità dell’attestazione
Fino all’entrata in vigore del DL 73/2022, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto dall’art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
In sede di conversione è stato precisato che l’attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.
17 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività - soggetti abilitati
Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:
le università statali;
le università non statali legalmente riconosciute;
gli enti pubblici di ricerca.
18 Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti - modifica delle Risorse assegnate
L’art. 40-bis, introdotto dalla legge di conversione del DL 73/2022, stabilisce che per l’anno 2022 sono rimodulate le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.
Conseguentemente, per l’anno 2022, sono:
ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 6.4.2022 per le persone fisiche che acquistano ed immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese nella fascia 21-60 grammi per chilometro;
incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi previsti dall’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022, che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
19 codice della crisi - segnalazione dell’agenzia delle entrate e degli altri creditori pubblici
L’art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.
Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019
n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:
specifiche disposizioni sulle misure e sugli assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);
un sistema di segnalazione funzionale all’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi (art. 12 del DLgs. 14/2019), quando il debitore versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
19.1 Sistema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
L’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.
Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.
19.2 Esposizione debitoria rilevante
Per l’Agenzia delle Entrate – in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – assumerà rilievo, ai fini della segnalazione, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000,00 euro.
Nell’originaria formulazione della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000,00 euro.
Resta confermato che la segnalazione, relativamente all’INPS, è compiuta in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000,00 euro;
per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000,00 euro.
Per l’INAIL, invece, assume rilievo l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, esegue la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000,00 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000,00 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000,00 euro.
19.3 Termine di invio delle segnalazioni
Le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate – sempre in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60, come previsto nell’originaria formulazione della norma) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
Per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, resta confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.
19.4 Ambito di applicazione temporale
Con riferimento all’Agenzia delle Entrate, la normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022 (e non più dal primo trimestre 2022 come previsto dall’originaria formulazione della norma).
Resta confermato, invece, l’ambito di applicazione temporale della disciplina per gli altri creditori pubblici qualificati; pertanto, la normativa opera:
per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022;
per l’INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;
per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dall’1.7.2022.
20 vendita diretta di immobili nel corso delle procedure di riscossione dei tributi
L’art. 6-ter del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di procedure di riscossione coattiva dei tributi.
20.1 procedura di vendita diretta di immobili privi di rendita catastale
In base a quanto previsto all’art. 52 del DPR 602/73, in caso di procedura di riscossione coattiva, il debitore può procedere alla vendita diretta del bene pignorato o ipotecato secondo le modalità previste al co. 2-bis.
L’art. 6-ter del DL 73/2022 convertito, introducendo il co. 2-quinquies all’art. 52 del DPR 602/73, prevede una disciplina derogatoria ed opzionale a quella del co. 2-bis nel caso in cui la vendita riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione.
In questa ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell’Agente della riscossione, al valore determinato da perizia inoppugnabile, effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
La perizia è effettuata in base agli accordi e nei termini ivi stabiliti, stipulati con l’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 64 co. 3-bis del DLgs. 300/99.
La richiesta di perizia è presentata dal debitore all’Agente della riscossione e il rimborso dei costi sostenuti per la sua effettuazione è posto a carico del debitore ed è versato all’Agente, unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia.
Decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive.
20.2 decorrenza della nuova disciplina
Le modifiche introdotte dall’art. 6-ter del DL 73/2022 convertito si applicano anche ai procedimenti in corso al 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
21 PROCEDURA semplificata per la comunicazione del lavoro agile
L’art. 41-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, renderà strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione dell’accordo individuale agli uffici ministeriali.
La norma non elimina l’obbligo di stipulare l’accordo con il lavoratore dettato dall’art. 18 co. 1 della L. 81/2017, che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.
Contenuto della comunicazione
Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:
i nominativi dei lavoratori;
la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che verranno fornite da un apposito DM.
Sanzioni
La mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.
Decorrenza
La disposizione entrerà in vigore l’1.9.2022.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n.35 - D.L. 09.08.2022 N. 115 (C.D. DECRETO AIUTI-BIS)
DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”)
Principali novità
1 premessa
Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).
Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.
Il DL 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas - proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
3 credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca - proroga
L’art. 7 del DL 115/2022 prevede la proroga per l’acquisto di carburante al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
4 fringe benefit - soglia di esenzione per il 2022 - incremento e ampliamento
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL115/2022 prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
5 riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.
6 accise e iva sui carburanti - proroga agevolazioni
L’art. 8 del DL 115/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, , entro il 7.10.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.
7 contributo contro il caro bollette - sanzioni
L’art. 42 del 115/2022 modifica l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il “caro bollette” determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.
La sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell’acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto entro il 30.6.2022 e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.
Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).
Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.
La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022 ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.
8 Esonero parziale dei contributi
L’art. 20 dispone l’incremento dell’1,2% un punto percentuale dell’esonero dello 0,8% (per un totale del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Periodo di applicazione
L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
9 ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
L’art. 22 del 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.
9.1 NUOVE CATEGORIE
Il bonus viene riconosciuto:
ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.
Inoltre la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).
9.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE
Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.
10 ANTICIPO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
L’art. 21 del DL 115/2022 prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Nel dettaglio, si prevede che:
il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 co. 5 della L. 41/86, per l’anno 2021 venga anticipato all’1.11.2022;
la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.
L’incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall’1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n.34 - Comunicazione chiusura Studio
Oggetto: C O M U N I C A Z I O N E
Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto che scadendo di sabato viene prorogato al 22 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 22 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
L’iter di conversione del D.L. 73 cd decreto “Semplificazioni” approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 2 agosto, ha riportato il ritorno alla scadenza del 25 del mese successivo al periodo di riferimento la presentazione dei modelli INTRA.
Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale
DAL 8/8/2022 AL 26/08/2022 COMPRESI
Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.34 - COMUNICAZIONE CHIUSURA STUDIO
CIRCOLARE n.33 - Codice della crisi in vigore 15/07/2022
Speciale : Codice della Crisi
entrata in vigore : 15.07.2022
Emersione e intercettazione degli squilibri .
‘Nuovo’ ruolo di sindaci e collegi sindacali
Diagnosi e tempestiva emersione della crisi
Def. di «Crisi» (Art. 2 co. 1 lett. a) CCI): «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»
Def. di «Insolvenza» (Art. 2 co. 1 lett. b) CCI): «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»
Dalla definizione di Crisi del CCI emerge chiaramente la natura dello «squilibrio economico-patrimoniale»
«Squilibrio economico-finanziario […] che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici medi»
In altre parole, lo squilibrio economico-finanziario è l’insufficienza, presente o futura, dei flussi di cassa generati dall’impresa per fronteggiare le proprie obbligazioni.
Affinché si possa dire che la crisi è emersa tempestivamente, occorre che tale situazione di squilibrio sia «reversibile», cioè che vi sia la possibilità di rimettere l’impresa nelle condizioni sufficienti a pagare i propri debiti presenti e futuri.
Com’è noto, un’impresa può generare liquidità in tre modi:
- Attività caratteristica
- Attività di finanziamento
- Attività di investimento
Solo la prima fonte di flussi di cassa è sostenibile nel tempo. Questo significa che il risanamento può essere ottenuto, nel breve, anche mediante l’intervento di un socio o di un terzo finanziatore, o dismettendo delle attività non strumentali; ma nel lungo periodo un’impresa può sopravvivere solo se la sua attività caratteristica
genera sufficiente liquidità. |
Adeguati assetti amministrativi nella tempestiva emersione della crisi
Uno dei principali elementi di novità alla vigilia dell’entrata in vigore del CCI è la sostituzione delle Procedure di Allerta con la Composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021, i cui elementi principali (ruolo dell’esperto, piattaforma telematica, test pratico, sono stati ampiamente discussi nei mesi passati).
La ratio dell’inserimento della Composizione Negoziata della crisi all’interno del Codice è la medesima di quella delle Procedure di Allerta.
La principale differenza risiede nella natura volontaria della procedure, in contrapposizione con la formulazione originale che prevedeva un automatismo, scaturito dagli Indicatori della Crisi, dibattuti negli ultimi anni
Misure e assetti funzionali alla tempestiva rilevazione dell’insolvenza (Art. 3 CCI): esplicito riferimento ai contenuti dell’art. 2086 cc, già in vigore.
È obbligatorio adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere prontamente le iniziative necessarie a farvi fronte.
Misure idonee à assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi.
Funzione delle misure idonee: rilevazione degli squilibri patrimoniali, economici e finanziari, valutare la sostenibilità prospettica del debito (Art. 3 co. 4 CCI elenca alcuni segnali di insostenibilità del debito: ritardi nei pagamenti dei dipendenti, severi ritardi nei pagamenti di fornitori e istituti di credito, etc).
Art. 3, co. 4.
Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma
In particolare, gli Adeguati Assetti svolgono la funzione di:
- Garantire l’identificazione tempestiva dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla Composizione Negoziata;
- Garantire la capacità dell’impresa di produrre le informazioni necessarie al proficuo svolgimento della Composizione Negoziata.
A) Art. 12 co. 1 CCI - Presupposti di per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’accesso alla Composizione Negoziata.
«L’imprenditore […] può chiedere la nomina di un esperto […] quando:
- si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e…
- risulta ragionevolmente perseguile il risanamento dell’impresa. […]»
B) Art. 3 co. 3 lett. c) - Informazioni necessarie al proficuo svolgimento della Composizione Negoziata, cioè le informazioni necessarie a:
- Utilizzare la lista di controllo particolareggiata (linee guida circa la corretta redazione dei Piani di risanamento)
- Effettuare il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento (verifica sostenibilità prospettica del debito a valle delle iniziative di ristrutturazione).
A) 25-bis CCI – «Misure premiali»
- Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
- Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di accesso al percorso di CNC.
- Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di accesso al percorso di CNC e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi di:
- predisposizione di un piano di risanamento;
- domanda di concordato semplificato;
- accesso ad una procedura di one straordinaria per le grandi imprese in crisi;
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
- In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto con uno o più creditori e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi
Ruolo di sindaci e collegi sindacali nella tempestiva emersione della crisi
- Rimodulazione del ruolo degli organi di controllo dalle Procedure di allerta alla Composizione negoziata della crisi.
- Medesima ratio di responsabilizzazione di sindaci, revisori e collegi sindacali nella tempestiva emersione della
- 25-octies CCI:
- Obbligo di segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’Esperto;
- Obbligo di vigilare sull’andamento delle trattative un volta che l’impresa ha ottenuto la nomina dell’Esperto.
Art. 25-octies
«Segnalazione dell'organo di controllo»
- L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice
- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.33 - CODICE DELLA CRISI IN VIGORE 15/07/2022
CIRCOLARE n.32 - D.l. 17.5.2022 n. 50 (C.D. Decreto aiuti) principali novità in sede di conversione
DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) -Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 15.7.2022 n. 91
1 premessa
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114 ed entrato in vigore il 18.5.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).
Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 50/2022.
2 Dilazione delle somme iscritte a ruolo - modifica della disciplina
L’art. 15-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell’art. 19 del DPR 602/73.
La norma è finalizzata a “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.
2.1 aumento del valore soglia
A seguito della modifica introdotta con l’art. 15-bis co. 1 del DL 50/2022 convertito, è stato stabilito che fino all’importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.
Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.
Il nuovo criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di 120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.
2.2 Decadenza
In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):
la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
l’art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 602/73 riformulato stabilisce che il carico in relazione al quale è maturata la decadenza non possa essere nuovamente rateizzato;
si applica il nuovo co. 3-ter dell’art. 19 del DPR 602/73, il quale prevede, a favore del contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento, di poter chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.
2.3 decorrenza dela nuova disciplina
Le modifiche introdotte dall’art. 15-bis del DL 50/2022 convertito si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla suddetta data del 16.7.2022.
2.4 Ripresentazione della richiesta
Per le dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni introdotte in merito all’aumento del valore soglia e alla decadenza.
3 Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - estensione
Con l’art. 20-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina in materia di compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione con somme iscritte a ruolo.
3.1 estensione dell’ambito applicativo
L’art. 20-ter del DL 50/2022 convertito, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, stabilisce che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativi anche a prestazioni professionali, e non solo a somministrazioni, forniture e appalti.
3.2 ambito temporale
La nuova disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
3.3 certificazione dei crediti
Ai fini dell’applicazione della norma, le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
3.4 abrogazione della disciplina “temporanea”
Viene di conseguenza abrogato l’art. 12 co. 7-bis del DL 145/2013, il quale aveva introdotto una normativa analoga a carattere temporaneo, la cui operatività è stata oggetto di varie proroghe.
4 PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT
L’art. 39 co. 1-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) fino al 30.4.2022, e prorogata al 31.7.2022 dall’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022, prorogando ulteriormente la sospensione di versamenti fiscali e contributivi (compresi alcuni adempimenti) fino al 30.11.2022.
Allo stesso tempo, la disposizione in esame ha modificato le modalità di ripresa dei versamenti e adempimenti sospesi.
4.1 ambito soggettivo
La misura agevolativa in esame trova applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24.10.2020.
4.2 versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 30.11.2022 (in luogo del precedente limite del 31.7.2022) i termini relativi:
ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
all’IVA;
ai versamenti delle imposte sui redditi.
4.3 ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.12.2022.
Non è possibile il rimborso di quanto già versato.
5 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI
In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato modificato l’art. 14 co. 1, concernente la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
5.1 quarta o ultima cessione da parte delle banche
L’art. 14 del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima, una cessione a favore di correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatori” ex art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005).
Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali “cessionari finali” correntisti delle banche, che nella formulazione originaria dell’art. 14 del DL 50/2022 era invece circoscritta ai “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF).
5.2 decorrenza delle disposizioni
Per il combinato disposto degli artt. 14 co. 1-bis (inserito in sede di conversione in legge) e 57 co. 3 del DL 50/2022, l’ampliamento della categoria dei “cessionari finali” di cui sopra riguarda i crediti d’imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
6 crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas
Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.
6.1 Comunicazione del venditore
Ai sensi dell’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), nel caso in cui l’impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
6.2 limite “de minimis”
Il co. 3-ter dell’art. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha inoltre previsto che gli aiuti siano concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”.
7 riduzione dell’iva sul gas per il terzo trimestre 2022
L’art. 1-quater co. 1 - 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge ma che riprende quanto già disposto dall’art. 2 del DL 30.6.2022 n. 80 (che è stato abrogato dalla L. 91/2022 con salvezza dei relativi effetti), prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, tale aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
8 credito d’imposta per le imprese della pesca
L’art. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, estende al secondo trimestre solare 2022 il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.
9 credito d’imposta per le sale cinematografiche - incremento
L’art. 23 co. 1 - 1-quater del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede che, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta per le sale cinematografiche spetti nella misura massima del:
40% dei costi di funzionamento delle sale, per le grandi imprese;
60% dei medesimi costi, per le piccole e medie imprese.
È inoltre previsto che il credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale sia riconosciuto, per il 2022 e il 2023, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute.
10 credito d’imposta per le “società benefit”
L’art. 52-bis co. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, amplia il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit (in precedenza limitato al solo 2021).
11 credito d’imposta per il settore audiovisivo - incremento dell’importo massimo
L’art. 23 co. 1-quinquies e 1-sexies del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, hanno elevato da 800.000,00 euro a 1.200.000,00 euro nei tre anni d’imposta l’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
12 servizi di trasporto per finalità turistico-ricreative - agevolazioni IVA
L’art. 36-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, reca una norma di interpretazione autentica con la quale si precisa che le agevolazioni IVA previste dal DPR 633/72 per i servizi di trasporto di persone (regime di esenzione ed aliquote IVA ridotte) si applicano anche nelle ipotesi in cui le suddette prestazioni di servizi siano effettuate per finalità turistico-ricreative.
Nello specifico, la norma fa riferimento alle seguenti agevolazioni:
il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 14) del DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
l’aliquota IVA del 5% prevista dal n. 1-ter) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. trasporti extra-urbani).
L’art. 36-bis del DL 50/2022 convertito specifica, dunque, che le prestazioni di servizi sopra richiamate beneficiano del regime di esenzione IVA e delle aliquote ridotte anche quando siano effettuate per finalità turistico-ricreative e che ciò vale:
indipendentemente dalla tipologia del soggetto che presta i servizi;
a condizione che le prestazioni abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, ove diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/72.
L’interpretazione fornita non si riferisce, però, alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Decorrenza
Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, essa si applica retroattivamente.
13 Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia
L’art. 25-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede un buono del valore di 10.000,00 euro, da rilasciare alle imprese:
aventi sede operativa in Italia;
che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
13.1 presentazione delle domande di concessione del buono
Il buono dovrà essere richiesto mediante un’apposita piattaforma telematica, che sarà resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.
Il buono sarà riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nel limite delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro).
13.2 presentazione dell’istanza di rimborso delle spese
Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, mediante la suddetta piattaforma, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti.
13.3 rimborso massimo erogabile
Il rimborso:
è erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti, entro il limite massimo del valore del buono assegnato;
è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda di concessione del buono, entro il 31.12.2022.
13.4 Regime “de minimis”
L’agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime “de minimis”.
14 estensione della garanzia SACE alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale
L’art. 15-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, estende la garanzia SACE prevista dal precedente art. 15 alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla norma e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all’aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all’interruzione delle catene di approvvigionamento.
Operatività della garanzia SACE
Si ricorda che la garanzia prestata da SACE ai sensi dell’art. 15 del DL 50/2022 convertito opera fino al 31.12.2022 per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.
Detta garanzia copre il 70%, l’80% o il 90% dell’importo del finanziamento, a seconda del fatturato dell’impresa e del numero di dipendenti (la garanzia al 90% opera anche per le imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea, al momento non ancora pervenuta.
15 sostegno al trasporto Passeggeri con autobus
I co. 6-bis e 6-ter dell’art. 3 del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono la spesa di un milione di euro, per l’anno 2022, al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative della misura saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.
16 PERMESSO DI COSTRUIRE - NOVITà
Gli artt. 7-bis e 14 co. 1-ter del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, dispongono alcune modifiche alla disciplina del permesso di costruire di cui al DPR 380/2001.
16.1 proroga del termine di efficacia del permesso di costruire
L’art. 7-bis del DL 50/2022 convertito dispone il prolungamento a tre anni (in luogo dell’ordinario termine di un anno) dal rilascio del permesso di costruire, per l’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili eseguiti in forza di un titolo abilitativo ottenuto ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 387/2003.
16.2 immobili situati in aree vincolate
L’art. 14 co. 1-ter del DL 50/2022 convertito dispone:
l’inclusione, tra gli interventi qualificabili come “di ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, di quelli che comportano demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, oppure incrementi di volumetria, qualora abbiano ad oggetto immobili situati in aree tutelate di cui all’art. 136 co. 1 lett. c) e d) del DLgs. 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, o le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico);
l’estensione anche a tali interventi della necessità del permesso di costruire.
17 prelazione agraria - modifiche
In sede di conversione in legge del DL 50/2022, sono state introdotte due novità in materia di prelazione su terreni agricoli, ad opera:
del co. 2-bis dell’art. 20 del DL 50/2022 convertito (relativa ai terreni demaniali);
dell’art. 20-bis del DL 50/2022 convertito (relativa ai terreni agricoli).
17.1 Prelazione agraria su terreni demaniali
Viene sostituito l’art. 6 co. 4-bis del DLgs. 228/2001, al fine di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui seguenti terreni che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa:
terreni demaniali;
terreni soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura;
terreni soggetti al regime dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali.
La norma recata dal co. 4-bis dell’art. 6 del DLgs. 228/2001 agevola i giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, che manifestino interesse all’affitto o alla concessione amministrativa dei terreni sopra indicati. In particolare, la norma dispone che se, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto aventi ad oggetti i suddetti terreni, i giovani agricoltori tra i 18 e 40 anni manifestano interesse all’affitto o alla concessione di tali beni, “l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara” e, in caso di “pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
La riformulazione del citato co. 4-bis, ad opera dell’art. 20 co. 2-bis del DL 50/2022 convertito, antepone a tale disposizione un periodo che fa salva, in queste ipotesi, la possibilità di applicare la prelazione di cui all’art. 4-bis della L. 203/82.
Pertanto, pur in presenza della procedura agevolata di assegnazione dei terreni a favore dei giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e 40 anni che vogliano affittare od ottenere in concessione i terreni demaniali o del patrimonio indisponibile sopra indicati, alla scadenza dei contratti, opera comunque la prelazione a favore dell’affittuario o concedente, prevista dall’art. 4-bis della L. 203/82.
17.2 Limiti alla prelazione agraria
Viene modificato l’art. 14 della L. 590/65, che era stato recentemente riformulato dall’art. 19-bis co. 1 del DL 21/2022 convertito, in materia di prelazione agraria.
Va premesso che l’art. 8 della L. 590/65 attribuisce il diritto di prelazione ai coltivatori diretti che abbiano affittato da almeno due anni il terreno agricolo oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi.
L’art. 14 co. 1 della L. 590/65, come risultante dopo le modifiche del DL 21/2022, limita il diritto di prelazione previsto dall’art. 8 citato, in particolare:
in caso di acquisto o vendita del terreno da parte dell’ISMEA;
oppure qualora, sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insedia-mento di giovani in agricoltura, sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA secondo l’art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004.
Con l’art. 20-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione, viene circoscritta l’operatività del “nuovo” limite al diritto di prelazione introdotto dal DL 21/2022 (operante in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA) al solo caso della “prelazione dei confinanti” escludendone la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto. L’affittuario coltivatore diretto, quindi, continuerà a poter esercitare il diritto di prelazione sul terreno agricolo affittato, anche in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA.
18 facoltà per i comuni di ridurre la TARI e la tariffa corrispettiva
L’art. 40 co. 5-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la facoltà per i Comuni di disporre, per il 2022, riduzioni della TARI e della tariffa corrispettiva utilizzando, per la copertura delle minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.
Le deliberazioni riguardanti tali riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente, entro il 31.7.2022.
19 Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
L’art. 2-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce per l’anno 2022 un’indennità una tantum pari a 550,00 euro per i lavoratori delle aziende private:
titolari, nell’anno 2021, di un contratto a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
a condizione che, al momento della presentazione della domanda, detti lavoratori non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o percettori di NASpI o, ancora, di un trattamento pensionistico.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, viene erogata dall’INPS e può essere riconosciuta una sola volta per il medesimo lavoratore.
20 Offerta di lavoro congrua per i percettori di reddito di cittadinanza
L’art. 34-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, dispone che i datori di lavoro privati potranno proporre direttamente offerte di lavoro congrue ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno stipulato il Patto per il lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro dovranno comunicarne l’eventuale mancata accettazione al Centro per l’impiego competente, anche ai fini della decadenza del beneficio ai sensi dell’art. 4 co. 8 del DL 4/2019.
21 proroga indennità lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della sicilia
L’art. 33-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 1 co. 251-ter della L. 30.12.2018 n. 145, prorogando fino al 31.12.2022 (in luogo del precedente termine del 31.12.2021) la concessione dell’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – riconosciuta in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia.
Tali lavoratori devono aver:
cessato di percepire la NASpI nel 2020;
presentato la richiesta per l’indennità nel corso del 2020.
22 Inosservanza degli obblighi vaccinali
L’art. 51-ter del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dall’1.2.2022 al 15.6.2022 i limiti temporali e le procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 dettati dall’art. 4-sexies del DL 1.4.2021 n. 44, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro.
23 Organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale
L’art. 39-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento di un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell’ambito dell’attività trasfusionale per l’acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
24 modifiche al piano urbanistico di venezia per favorire l’offerta di alloggi in locazione
L’art. 37-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, attribuisce al Comune di Venezia apposite competenze per “favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico”.
In particolare, per ottenere questi scopi, il Comune di Venezia potrà:
integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari volte a definire limiti massimi e presupposti per la destinazione degli immobili alla locazione breve (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana;
stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell’attività di locazione breve per una durata superiore a 120 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, sia subordinato al mutamento della destinazione d’uso e della categoria funzionale dell’immobile.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n.31 - Comunicazione Li.Pe 2 trim. 2022
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022
Il Decreto Semplificazioni fiscali ha fissato la scadenza della Li.Pe. del secondo trimestre al 30 settembre. L’articolo 3, comma 1, D.L. 73/2022 ha modificato a regime il calendario fiscale dell’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, sostituendo la scadenza del 16 settembre con il 30 settembre.
Il nuovo calendario della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è:
- primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) entro il 31 maggio,
- secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) entro il 30 settembre,
- terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) entro il 30 novembre,
- quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre) entro il 28 febbraio dell’anno successivo (in autonomia o in dichiarazione annuale Iva).
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Settembre 2022 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Settembre 2022, entro e non oltre il giorno 9 Settembre 2022 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 30 settembre 2022.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2022:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2022 | 31 Maggio 2022 |
Aprile-Giugno 2022 | 30 Settembre 2022 |
Luglio-Settembre 2022 | 30 Novembre 2022 |
Ottobre-Dicembre 2022 | 28 Febbraio 2023 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n.30 - Codice della Crisi di impresa in vigore 15/7/2022
Codice della crisi: in vigore dal prossimo 15 luglio 2022
1 premessa
Sebbene il codice della crisi risalga a più di due anni fa, il prossimo 15 luglio 2022 entrerà in vigore a seguito del continuo differimento operato da tre provvedimenti: -il decreto legislativo 14/2019, - il decreto legislativo “correttivo” 147/2020 e - il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2019/1023.
In verità alcune disposizioni del codice sono già in vigore (cfr: disposizioni che impongono in capo all’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi).
Inoltre è utile precisare che il codice della crisi ha inglobato alcune disposizioni del d.l. 118/2021, che ha introdotto la cd “composizione negoziata della crisi d’impresa”, apportandovi ulteriori revisioni al testo del codice della crisi.
2 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi alla “legge fallimentare” (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (legge n. 3/2012).
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice che, come detto, entrerà in vigore (salvi ulteriori rinvii) il 15 luglio 2022, c’è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa. Viene, così, eliminato ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’ – sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente.
Si tratta di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile. In quest’ottica viene introdotto un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.
In tale rinnovato contesto tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo-contabile, grazie al quale sarà possibile intercettare in anticipo la crisi. In altri termini tutte le imprese dovranno disporre di strumenti per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan. Questo dovrebbe consentire all’impresa di intervenire per tempo e, nell’ipotesi più promettente, scongiurare la crisi. Si capisce bene come questo sistema deve basarsi su di un sistema contabile e di controllo di gestione opportunamente sviluppato ed evoluto.
3 Il sistema di allerta
Il “sistema di allerta” costituisce l’aspetto centrale della riforma della crisi d’impresa. Un sistema di segnalazione tempestiva volto a intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce. In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il nuovo Codice della crisi, l’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Le imprese, quindi, dovranno trasformare questa criticità in un’occasione per dotarsi di strumenti e strategie mirate alla gestione dei flussi di cassa e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio. In altri termini la funzione amministrazione e controllo diviene a tutti gli effetti strategica e, per questo motivo, la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta con gli investimenti necessari.
4 I segnali che richiedono interventi
Il terzo comma dell’art. 3 del Ccii stabilisce i parametri di riferimento in base ai quali scattano i segnali d’allarme. il Governo lo scorso 17 marzo ha approvato uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese nonché la codifica di tali segnali per prevenire la crisi d’azienda (articolo 13 del dlgs), aggiornati con cadenza triennale. In particolare, al verificarsi dei segnali d’allerta, bisognerà avviare il monitoraggio della situazione e prevenire una crisi d’impresa e attuare contro-misure:
- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
- indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa,
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Il comma 4 dell’articolo 3 del Codice prevede che costituiscano ulteriori segnali di allerta:
- debiti per retribuzioni scaduti da 30 trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni e di importo superiore ai debiti non scaduti;
- esposizioni bancarie e finanziarie scadute da 60 giorni, o superiori (da 60 giorni) al limite degli affidamenti se superiori al 5% del totale delle esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie di cui all’articolo 25-novies, comma 1 del Ccii.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica dal 15.07.2022 (salvi ulteriori rinvii).
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. |
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CIRCOLARE n. 29 DL 17.5.2022 N. 50 (C.D. decreto aiuti) - principali novità
DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) - Principali novità
1 premessa
Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022.
Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 proroga del termine per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e la presentazione dell’autodichiarazione
L’art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.
In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:
dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.
Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione
A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
3 differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi intrastat
L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.
La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Decorrenza
Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.
4 modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”
Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.
4.1 modifica dell’ambito oggettivo
Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).
Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.
4.2 efficacia del regime sanzionatorio
Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.
Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.
Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5 ESTENSIONE temporale DEL REVERSE CHARGE
L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026.
A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della speciale misura al 30.6.2022.
5.1 disciplina comunitaria
La proroga della disciplina è avvenuta con la direttiva 2022/890/UE.
Difatti, a differenza di altre operazioni per le quali il meccanismo del reverse charge è previsto a regime (ad esempio nel settore edile), l’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE ne stabilisce l’applicazione per un periodo di tempo determinato. La direttiva 2022/890/UE ha, quindi, differito il termine ultimo dal 30.6.2022 al 31.12.2026.
5.2 ambito di applicazione
Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle operazioni individuate dall’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:
le cessioni di telefoni cellulari;
le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
6 proroga della presentazione della dichiarazione imu per l’anno 2021
L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019.
Si tratta della dichiarazione riferita:
agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.
Enti non commerciali
La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.
7 proroga DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO relativa agli anni 2020 e 2021
L’art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al 30.9.2022 il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.
7.1 Evoluzione normativa
L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.
7.2 Modello di dichiarazione
Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
8 Razionalizzazione delle deduzioni IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.
Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.
8.1 Disciplina applicabile ante modifiche
In base alla disciplina vigente ante modifiche, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.
In pratica, il contribuente deve:
innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.
8.2 Disciplina applicabile post modifiche
La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:
da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
8.3 Decorrenza
Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”.
La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).
Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.
9 Principio di derivazione rafforzata - Estensione alle micro imprese
L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c. (attivo Stato patrimoniale 175.000,00 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5), ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Prima di tale modifica, la norma escludeva, invece, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
10 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio
L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
11 Indici sintetici di affidabilità fiscale (isa)
- L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione.
- Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:
per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
12 disciplina delle società in perdita sistematica - Abroga-zione dal periodo d’imposta 2022 “solare”
L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.
Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
12.1 Decorrenza
La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”).
12.2 Effetti dell’abrogazione
Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove:
i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.
13 attestazione dei contratti a canone concordato
L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.
13.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo
I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:
nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:
che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
13.2 Validità dell’attestazione
Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
14 addizionali comunali all’IRPEF - ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE AI NUOVI SCAGLIONI DELL’IRPEF
L’art. 20 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione all’adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.
14.1 PROROGA DEL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO
Nello specifico:
è differito al 31.7.2022 il termine per adeguare le aliquote dell’addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;
in caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.
14.2 APPLICAZIONE DELLE aliquote 2021 sugli scaglioni irpef 2022 in casO DI INAdemPIMENTI
Viene stabilito che l’addizionale comunale IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima, nel caso di:
Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, ma che non adottino le delibere di adeguamento entro il 31.7.2022;
Comuni che non trasmettano le delibere di adeguamento, entro il 20.12.2022, al Ministero dell’Economia e delle finanze per la pubblicazione sull’apposito sito.
15 Addizionale IRES per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’energia - Abrogazione
L’art. 9 co. 2 dispone l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7.
15.1 Caratteristiche
Si tratta dell’addizionale IRES del 4% nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti in Italia:
che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
15.2 Decorrenza
La modifica opera con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2021 per i soggetti “solari”).
16 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività
L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative.
Tale certificazione:
è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.
Effetti della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
17 credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini
Con riferimento al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini, l’art. 23 co. 1 del DL 73/2022 modifica l’art. 31 del DL 73/2021:
eliminando il riferimento ai “nuovi” farmaci e vaccini.
prevedendo che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito ricerca e sviluppo e innovazione).
18 Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari - riduzione della soglia
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
i dati di cui all’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
L’art. 16 del DL 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero sopra illustrato.
Decorrenza
Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.
19 modulistica dichiarativa - differimento dei termini di appro-vazione dal 2023
Ai sensi dell’art. 11 del DL 73/2022, sono prorogati alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Viene infatti stabilito che:
i provvedimenti che approvano il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e il modello 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);
i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI SC, SP, ENC e PF) e di dichiarazione IRAP, devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).
19.1 Dichiarazione IVA
Rimane invece invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del modello di dichiarazione IVA.
19.2 certificazione Unica
Non è chiaro se il termine per l’approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch’esso spostato alla fine del mese di febbraio o rimanga al 15 gennaio.
19.3 decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
20 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023
L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.
20.1 caratteristiche DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI
Viene infatti stabilito che:
se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
20.2 decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
21 schede di scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF - DEMATERIALIZZAZIONE dal 2023
L’art. 2 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione alle schede sulla scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, in caso di modello 730 presentato tramite il sostituto d’imposta.
21.1 NUOVI ADEMPIMENTI IN CAPO Ai SOSTITUTi D’IMPOSTA
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale sono tenuti a:
trasmettere all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; viene quindi meno l’obbligo di consegna delle buste contenenti le suddette schede ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (es. professionista o CAF);
conservare copia delle schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
21.2 decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno trasmesse nel 2023.
22 Agevolazioni IVA nel settore sanitario
L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.
22.1 Estensione del regime di esenzione IVA
Mediante la sostituzione dell’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’art. 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate).
L’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:
a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;
fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.
22.2 Estensione dell’aliquota IVA del 10%
L’art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:
alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.
Resta ferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 217/83.
22.3 decorrenza
In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’art. 18 del DL 73/2022 devono ritenersi applicabili alle prestazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate a partire dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del decreto.
23 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.
23.1 INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER IL DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEI PRIMI DUE TRIMESTRI SOLARI
A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.
23.2 decorrenza
L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.
24 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - modifica termine per il secondo trimestre
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
25 modifica del Termine di registrazione degli atti
Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:
la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
25.1 Termine per la registrazione degli atti in termine fisso
L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.
Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.
Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).
Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.
25.2 Denuncia di eventi successivi
È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:
in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86);
in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86).
Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il contribuente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.
26 pagamento telematico dell’imposta di bollo - estensione
L’art. 15 del DL 73/2022, inserendo il co. 596-bis nell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013 ha consentito di pagare l’imposta di bollo, per i documenti richiesti alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, direttamente online, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.
La modifica normativa introdotta dal DL 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per i quali essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da individuare con un successivo provvedimento attuativo.
27 Applicabilità agli Enti del terzo settore della disciplina fiscale transitoria
In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea. Tuttavia, in via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
Con l’art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS (intervenuta lo scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti iscritti al medesimo registro.
28 modifica del domicilio fiscale stabilito dall’amministra-zione finanziaria
L’art. 4 del DL 73/2022 ha modificato l’art. 59 del DPR 600/73, il quale prevede che, in deroga alle regole contenute nell’art. 58 del DPR 600/73 per individuare il domicilio fiscale (per le persone fisiche, il Comune di residenza anagrafica; per le persone giuridiche, il Comune in cui si trova, in via graduata, la sede legale, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organizzazione o il luogo di esercizio prevalente della loro attività), l’Amministrazione finanziaria possa:
stabilire il domicilio fiscale nel Comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa;
consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione del domicilio fiscale per stabilirlo in un Comune diverso da quello determinato ai sensi dell’art. 58 del DPR 600/73.
28.1 Competenza per la presentazione dell’istanza
L’istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un Comune diverso deve essere presentata alla:
Direzione regionale, per spostamenti nella stessa Regione;
Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, in caso di spostamenti in una Regione diversa.
Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni:
per la revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento;
se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione, o dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra Regione.
28.2 Efficacia temporale della modifica
Gli effetti del provvedimento di revoca e di quello di variazione si producono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.
29 rimborsi fiscali agli eredi
L’art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto.
Modificando l’art. 28 del DLgs. 346/90 (in materia di imposta di successione), viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, vengano erogati:
ai chiamati all’eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell’eredità per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati;
per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.
Provvedimento attuativo
Viene demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.
30 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI
L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi beneficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.
30.1 Ampliamento dei beneficiari dell’assegno unico e universale
Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’assegno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
30.2 Aumento degli importi
Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:
un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.
30.3 Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000,00 euro
Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.
30.4 Decorrenza
Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.
31 incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti - proroga dei termini per la conferma dell’operazione
In relazione alle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31.12.2022, l’art. 40 del DL 73/2022 proroga a 270 giorni (in luogo dei 180 giorni originari) dalla prenotazione dell’incentivo i termini per:
la conferma dell’operazione;
la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
32 misure in materia di LAVORO DEGLI STRANIERI
Il DL 73/2022 interviene anche in materia di immigrazione, introducendo una serie di misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri.
Al contempo, viene rivista l’attività di verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni contrattuali collettive e di congruità, demandandola non più agli Ispettorati del lavoro, bensì ai professionisti che effettuano consulenza del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
32.1 Semplificazioni in materia di nulla osta per i lavoratori stranieri
L’art. 42 del DL 73/2022 prevede che per le domande presentate in relazione al DPCM 21.12.2021 (di programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato), adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato:
nel termine di 30 giorni;
a decorrere dal 22.6.2022.
Il nulla osta in questione:
può essere rilasciato anche qualora, nel predetto termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli eventuali elementi ostativi (falsificazione dei documenti, lavoro irregolare, mancato rispetto degli obblighi datoriali, ecc.) previsti in materia di lavoro subordinato e stagionale dagli artt. 22 e 24 del DLgs. 286/98;
consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale.
In caso di accertamento dei predetti elementi ostativi, verranno revocati sia il nulla osta sia il visto di ingresso.
Invece, il visto d’ingresso in Italia richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, verrà rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo Sportello unico per l’immigrazione convocherà il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Ipotesi di esclusione
L’art. 43 del DL 73/2022 prevede che la misura semplificativa in materia di nulla osta non trovi applicazione nelle ipotesi di cittadini stranieri:
nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e terrorismo;
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
32.2 Verifica dei requisiti di congruità
L’art. 44 del DL 73/2022 interviene in merito alle verifiche richieste agli Ispettorati del Lavoro ai sensi dell’art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99, relative ai requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità, demandandole in via esclusiva:
ai professionisti che prestano attività di consulenza del lavoro di cui all’art. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti);
alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Le predette verifiche di congruità devono tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa.
In caso di esito positivo delle verifiche verrà rilasciata un’apposita asseverazione che il datore di lavoro produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
33 facoltà di prorogare i termini di esecuzione dei programmi per l’amministrazione straordinaria
L’art. 37 del DL 73/2022 interviene sui termini di esecuzione dei programmi relativi alle procedure di amministrazioni straordinarie, di cui all’art. 51 del DL 34/2020 conv. L. 77/2020.
Il suddetto art. 51, come modificato dal DL 73/2022, stabilisce che i termini di esecuzione dei programmi (di cessione dei complessi aziendali e ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa), predisposti secondo gli indirizzi di cui all’art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e già autorizzati in base all’art. 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del DL 347/2003 – anche se già prorogati ai sensi dell’art. 4 co. 4-ter e 4-septies del DL 347/2003 – ed aventi scadenza successiva al 23.2.2020, possono essere (ulteriormente) prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell’organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30.11.2022.
La medesima proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria regolate dal DLgs. 270/99.
Si fa presente che la norma, nell’originaria formulazione, prorogava “ex lege” i predetti termini di esecuzione dei programmi per 6 mesi, al fine di salvaguardare le possibilità di successo delle procedure di salvataggio già avviate, che avrebbero potuto risultare irrimediabilmente compromesse dagli effetti della crisi da COVID-19.
34 abrogazione dell’obbligo di vidimazione dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali
L’art. 67 del DPR 131/86 dispone, in capo ai pubblici ufficiali, l’obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. In particolare, l’obbligo grava in capo a:
notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.
L’art. 68 del DPR 131/86, come vigente fino al 21.6.2022, prevedeva l’obbligo, con cadenza quadrimestrale, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all’Agenzia delle Entrate per le verifiche.
L’art. 1 del DL 73/2022, modificando l’art. 68 del DPR 131/86, elimina l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del DL 73/2022.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.29 - DL 17.5.2022 N. 50 (C.D. DECRETO AIUTI) - PRINCIPALI NOVITA'.
CIRCOLARE n. 28 Lotta all'evasione - 2 novità
Lotta all’evasione, due novità: POS obbligatorio e fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022
Come già evidenziato nella ns. circolare n. 23 del 6/5/2022 dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario e quelli nel regime dei minimi che nell’anno precedente hanno percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.
L'obbligo entra in vigore per i contribuenti che:
- rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
A partire dal 01 gennaio 2024 l’obbligo entrerà a regime per tutti, indipendentemente dall’importo di ricavi e compensi.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
- il portale “Fatture e Corrispettivi”;
- la app “FatturAE”.
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Fattura elettronica per i forfettari, termine di emissione più lungo per il terzo trimestre 2022
Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.
Nello specifico, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.
Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui ci si avvalga di altri strumenti (portali a pagamento), si consiglia di verificare con il proprio fornitore che il contratto sottoscritto comprenda anche il servizio di conservazione sostitutiva.
È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.
Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.
Non dovrai più stampare e archiviare le fatture nei faldoni e annullerai il rischio di perderle o danneggiarle.
Novità Esterometro (cessioni e acquisti di beni e servizi da e verso soggetti non residenti)
Le novità impattano anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero in quanto i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica.
Finora i contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi, esonerati dalla fatturazione elettronica, non erano quindi tenuti neppure alle comunicazioni relative alle operazioni con l’estero.
In ragione delle novità introdotte, dal 01 luglio, anche tali soggetti, se hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’ano precedente, saranno interessati anche dagli obblighi ai fini “esterometro”.
In particolare:
- operazioni attive verso l’estero: dovrà emessa fattura elettronica con la quale si ritengono adempiuti anche gli obblighi legati all’esterometro.
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.
- operazioni passive ricevute dall’estero: per le fatture passive estere (che sono in formato cartaceo), il cliente italiano, anche se forfettario, dovrà generare un documento elettronico come segue:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia presente una bolletta doganale.
L’invio al Sistema di Interscambio dei relativi documenti deve avvenire:
- per le fatture emesse entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione;
- per le fatture di acquisto dall’estero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, a seconda della tipologia di acquisto effettuato.
Cosa può offrire lo Studio
Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:
1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Dott. Corradini Riccardo;
2- fornire, per il periodo 1/7/22 - 31/12/22, il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.
Marca da bollo
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
- 31 maggio 2022 per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre 2022 per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre 2022 per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio 2023 per il quarto trimestre – codice tributo 2524
Inoltre, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro (importo in fase di aggiornamento), il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Settore sanitario
Si ricorda inoltre che per le prestazioni riconducibili al settore sanitario vige il divieto di emissione della fattura elettronica attualmente previsto fino al 31 dicembre 2022, fermo restando la disciplina del sistema tessera sanitaria.
Sanzioni
Nella prima fase di applicazione del nuovo obbligo è previsto un regime transitorio di favore in caso di ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche rispetto ai termini ordinariamente previsti.
In particolare, è previsto che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Decorso tale periodo, in caso di mancato rispetto dei termini di legge, le sanzioni verranno applicate nella misura piena.
In particolare, per la tardiva emissione della fattura per operazioni non imponibili o non soggette ad Iva, è prevista la sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.
Pagamenti con POS
Oltre all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica per i forfettari si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Più che una novità si tratta di un’anticipazione. L’obbligatorietà e il sistema sanzionatorio dovevano scattare dal gennaio 2023, ma il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ha fatto anticipare il via a prossimo 30 giugno 2022.
L’obbligo del POS è in vigore dal 2014 con un decreto del 2012 del Governo Monti, ma fino ad oggi mancava l’applicazione delle sanzioni più volte rimandata.
La sanzione quindi per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell’operazione rifiutata.
Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:
- commercianti
- artigiani
- attività di ristorazione
- professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
- attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.28 - LOTTA ALL'EVASIONE - 2 NOVITA'
CIRCOLARE n. 27 Esterometro, San Marino e POS dal 1 Luglio 2022
DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”) - Principali novità
1 premessa
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).
Il DL 50/2022 è entrato in vigore il 18.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 50/2022.
Il DL 50/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas
Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2.1 Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta
Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato:
dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).
2.2 credito d’imposta alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022
L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “gasivore” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Analogamente alle altre misure di favore, anche il credito d’imposta in esame:
non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
va utilizzato entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000;
è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
3 credito d’imposta per gli autotrasportatori
L’art. 3 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese esercenti attività di autotrasporto, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio della predetta attività.
4 credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 - incremento
Ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).
5 credito d’imposta per la formazione 4.0 - modifiche
Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato:
per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
per le medie imprese, dal 40% al 50%.
A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.
In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d’imposta è ridotto:
per le piccole imprese, al 40%;
per le medie imprese, al 35%.
6 credito d’imposta per le sale cinematografiche - incremento
L’art. 23 del DL 50/2022 prevede che, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta per le sale cinematografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale.
7 Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari - Proroga
Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l’art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
8 Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti
Con l’art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.
Quarta o ultima cessione da parte delle banche
In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022, un’ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
9 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI dipendenti E ALTRE CATEGORIE
Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.
L’indennità viene erogata:
al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell’interessato;
per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS, in base alla categoria interessata.
9.1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).
Il lavoratore:
non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del DL 50/2022;
deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.
L’indennità è riconosciuta:
una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.
Recupero da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
9.2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE
L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
lavoratori domestici;
percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.;
lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
lavoratori autonomi occasionali;
incaricati alle vendite a domicilio;
percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.
Tempi di erogazione
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.
9.3 INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI
Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l’indennità di cui all’art. 31 e i pensionati che beneficiano di quella di cui all’art. 32 co. 1, l’importo di 200,00 euro una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
10 fondo per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi
L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022.
10.1 ambito soggettivo
L’indennità spetta ai:
lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).
I suddetti soggetti non devono aver fruito dell’indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d’imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.
10.2 decreto attuativo
Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.
11 contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l’art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
11.1 Soggetti beneficiari
I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
11.2 Determinazione del contributo
Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 milioni di euro.
Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dall’1.1.2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
11.3 Istanza e erogazione del contributo
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
11.4 Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina
I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
12 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE
L’art. 15 del DL 50/2022 introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.
12.1 Presupposti
Per accedere alla garanzia, l’impresa deve dimostrare che:
la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
l’attività d’impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
12.2 Finanziamenti garantiti
Le garanzie operano per finanziamenti:
di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
12.3 Operatività della garanzia
La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre:
il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
il 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
12.4 Procedura di rilascio della garanzia
Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:
in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all’art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per le quali l’importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l’efficacia della garanzia è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
12.5 Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
13 Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (Fondo PMI)
L’art. 16 del DL 50/2022 potenzia l’operatività del Fondo di garanzia PMI, a sostegno delle esigenze di liquidità derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:
all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali;
alle contromisure adottate dalla Russia.
13.1 Operatività della garanzia
La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.
La garanzia del Fondo opera:
per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;
entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
13.2 Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
14 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici
L’art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:
sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 35.000,00 euro.
Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
15 Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato
Con l’art. 17 del DL 50/2022 viene rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all’art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:
concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione;
per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.
Le garanzie operano:
entro un limite di durata massima pari a 20 anni;
con un’esposizione massima per soggetto pari all’8% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
con un’esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
con un’esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
per soggetti aventi rating al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe “B”.
Efficacia della garanzia
L’efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.
16 misure a favore delle imprese esportatrici
Sulla base di quanto previsto dall’art. 29 del DL 50/2022, le disponibilità del Fondo di cui all’art. 2 co. 1 del DL 251/81 (conv. L. 394/81) possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all’art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno.
La misura sopra indicata si applica sino al 31.12.2022 e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
17 prelievo straordinario a carico delle imprese del settore energetico - MODIFICHE
L’art. 55 del DL 50/2022 apporta alcune modifiche alla disciplina del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per il 2022, contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del DL 21/2022.
17.1 soggetti interessati
Il contributo straordinario in esame riguarda i soggetti che:
esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piatta-forme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
17.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’art. 55 del DL 50/2022 interviene sulle modalità di determinazione del contributo, prevedendo:
una modifica del criterio di valorizzazione della base imponibile, che viene calcolata in ragione dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo 1.10.2021 - 30.4.2022 (in luogo del periodo 1.10.2021 - 31.3.2022 precedentemente individuato) rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021 (in luogo del periodo 1.10.2020 - 31.3.2021 precedentemente individuato);
un incremento della misura del contributo, dal 10% al 25% della base imponibile.
Resta fermo che il contributo si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
pari o superiore al 10%;
superiore a 5.000.000,00 di euro.
17.3 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO del contributo
L’art. 55 del DL 50/2022 modifica inoltre i termini di liquidazione e versamento del contributo, fissandoli:
per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;
per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.
Le modalità di versamento saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con tale provvedimento saranno inoltre definiti gli ulteriori adempimenti, anche dichiarativi.
18 Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
L’art. 35 del DL 50/2022 prevede l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono in questione:
viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro.
Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.
Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.
Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Detrazione IRPEF del 19%
Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.27- ESTEROMETRO, SAN MARINO E POS DAL 1 LUGLIO 2022