CIRCOLARE N. 7-NOVITA'-DL-11-DEL-16/02
Soppressione delle opzioni per la cessione della detrazione o per lo “sconto sul corrispettivo” - Novità del DL 16.2.2023 n. 11
1 premessa
Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
Entrata in vigore
Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.
2 Soppressione delle opzioni per la cessione e lo sconto
A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023).
È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 - 3 del DL 11/2023).
2.1 Interventi per i quali spetta il superbonus
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17.2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Interventi con superbonus (art. 119 del DL 34/2020) |
Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Interventi realizzati da condomìni |
· delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023
· CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni | CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici | Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023 |
2.2 Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
Agevolazioni diverse dal superbonus | Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto
(art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Generalità dei bonus “edilizi” (no superbonus) |
· titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023
· lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentare un titolo abilitativo) |
Bonus casa acquisti 50%
(art. 16-bis co. 3 |
Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
Sismabonus acquisti
(art. 16 co. 1-septies |
Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
2.3 fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 co. 2 del DL 11/2023 (si vedano i precedenti § 2.1 e 2.2 e salvo ulteriori modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge), quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
L’art. 2 co. 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell’art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi “edilizi” (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).
3 Cessionari pubbliche amministrazioni
Aggiungendo il co. 1-quinquies all’art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 11/2023).
4 Responsabilità solidale per il cessionario
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020).
In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.
Aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:
aver acquisito il credito d’imposta;
essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.
4.1 Documentazione da conservare
Con riguardo a quest’ultimo punto, occorre dimostrare di essere in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d’imposta:
titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.
4.2 assenza di documentazione e onere della prova
Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 6 - TREGUA FISCALE
Novità in materia di definizioni fiscali (c.d. Tregua Fiscale)
La legge di bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure aventi ad oggetto agevolazioni di natura fiscale in termini di sanatorie, di riduzione o stralcio di sanzioni, di ridefinizione delle rateizzazioni, di definizione agevolata di accertamenti non ancora perfezionati o di contenziosi pendenti, di regolarizzazione agevolata di rate saltate e di stralcio automatico dei ruoli di modesto importo.
Di seguito si riepilogano le misure agevolative introdotte e previste dalla c.d. “Tregua Fiscale”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE PER VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Il ravvedimento operoso speciale permette di sanare violazioni fiscali di soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mediante la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e con la possibilità di rateizzare il n.8 rate.
L’agevolazione è consistente in quanto, come da disposizione ordinaria del ravvedimento operoso in caso di sanatoria di violazioni commesse oltre 90 giorni dal termine, la sanzione è pari a 1/8 del minimo.
Rientrano in tale agevolazione le violazioni “sostanziali” (ovvero che hanno inciso sulla determinazione dell’imposta o sul relativo versamento del tributo) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, che non siano ancora state oggetto di contestazione alla data di versamento di quanto dovuto, con notifica di atti di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di comunicazioni bonarie da controllo formale.
Il pagamento delle somme (o della prima rata) - in termini di imposta, sanzioni ridotte e interessi - e la rimozione della violazione (ad es. mediante la presentazione della dichiarazione integrativa) deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31/3/2023.
Come per il ravvedimento operoso ordinario, per derivazione non essendo stato previsto il contrario, tali versamenti possono essere effettuati in compensazione.
Si precisa che rimangono esclusi dal ravvedimento operoso speciale gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, rilevabili dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (ovvero da avvisi bonari), le violazioni realizzate nell’ambito del quadro RW (ovvero attività finanziarie e patrimoniali estere) e i versamenti derivanti da dichiarazioni omesse.
SANATORIA ERRORI FORMALI
La regolarizzazione delle violazioni formali ha ad oggetto le infrazioni, le irregolarità, l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale - che pertanto non incidono sulla base imponibile o sul versamento del tributo - commesse fino al 31/10/2022, in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta regionale sulle attività produttive.
La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma fissa “una tantum” pari a Euro 200,00, a sanatoria di tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo d’imposta, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31/3/2023 o in 2 rate di pari importo scadenti il 31/3/2023 e il 31/3/2024, e con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione formale entro la data ultima del 31/3/2024 (quest’ultima da non effettuare quanto non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale).
Riguarda violazioni formali commesse in relazione IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta; possono avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
Con rifermento alla tipologia di errori formali, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.2/E, si tratta di inosservanze a formalità o adempimenti tali da ostacolare l’attività di controllo, quali, a mero titolo esemplificativo:
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (con imposta regolarmente assolta);
- violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA (con regolare liquidazione del tributo);
- violazione agli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni inerenti l’inversione contabile (ma con imposta assolta, seppur irregolarmente);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari.
Da tale regolarizzazione spontanea rimangono escluse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definiti all’1.1.2023, oltre che quelle connesse alla “voluntary disclosure”, al monitoraggio fiscale per l’emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all’estero (quadro RW), a comunicazioni necessarie per perfezionare opzioni o accesso ad agevolazioni fiscali (es. comunicazione all’Enea).
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
E’ stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari:
- emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2019 / 2020 / 2021, aventi termine di pagamento pendente all’1.1.2023, oltre che quelli ricevuti in data successiva all’1.1.2023;
- relativi a qualsiasi periodo d’imposta, se oggetto di rateizzazione regolare in corso di pagamento all’1.1.2023 (pertanto non decaduta).
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo nella misura del 3% (rispetto al 10% ordinario). Pertanto, le imposte, gli interessi e le somme aggiuntive saranno dovute per intero, mentre le sanzioni saranno ricalcolate in misura ridotta.
Per perfezionare la definizione, il contribuente deve accettare tutti i rilievi ed effettuare il versamento con sanzioni ridotte entro il termine di scadenza dell’avviso per intero o per la prima rata.
La Legge di bilancio 2023 ha esteso a n.20 le rate trimestrali di possibile dilazione, indipendentemente dal valore dell’avviso bonario (ante era previso un massimo di 8 rate, se l’importo dell’avviso bonario non superava Euro 5.000).
Con riferimento ai rateizzi in corso, è quindi possibile sia ricalcolare gli importo delle sanzioni ridotte sull’importo residuo, sia allungare il piano di rateizzo fino a 20 rate trimestrali.
Non è prevista la presentazione di una specifica istanza per aderire, ma occorre effettuare i riconteggi delle somme dovute ed effettuare il relativo pagamento entro la scadenza ordinaria.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La rottamazione dei ruoli (c.d. Rottamazione-quater) riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Sono oggetto di rottamazione i carichi tributari, i contributi previdenziali e assistenziali INPS/INAIL, direttamente riscossi mediante l’Agente della riscossione (escluse le fattispecie in cui è un ente territoriale che riscuote in proprio o mediante soggetti terzi). Per i ruoli emessi delle Casse/Enti previdenziali privati, è invece il singolo Ente che delibera se intende aderire o meno alla rottamazione (allo stato attuale risulta l’adesione di: Cassa Forense/ENPAB/Cassa Ragionieri/ENPAV/INPGI).
La definizione dei ruoli può essere anche parziale, quindi con possibilità di sanare solo alcuni carichi.
La definizione agevolata prevede che non siano dovute (BENEFICI):
- le sanzioni comprese nei carichi, degli interessi di mora, delle sanzioni e somme aggiuntive (sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale), gli interessi iscritti a ruolo e gli aggi di riscossione;
- limitatamente alle sanzioni amministrative (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada), gli interessi e gli aggi di riscossione.
Rimango pertanto da corrispondere le somme dovuta a titolo di capitale (imposte/contributi) e le spese di esecuzione della cartella, quali quelle maturare a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella.
Per aderire a tale definizione agevolata è necessaria la presentazione di una specifica domanda di adesione, esclusivamente in via telematica sul sito web dell’AdE Riscossione, entro il termine decadenziale del 30.4.2023.
Entro la data del 30.6.2023 l’Agente della riscossione elaborerà la domanda e comunicherà l’accoglimento, comprensivo delle somme dovute, che saranno da pagare in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 o in un massimo di 18 rate trimestrali, di cui le prime due, per un importo pari al 10% delle somme dovute, il 31/07/2023 e il 30/11/2023 (le successive il 28/2, 31/5, 31/7, 30/11).
Si precisa che per tale agevolazione è in ogni caso esclusa la compensazione.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle oggetto di dilazione, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati acconto sull’importo precedentemente dovuto.
L’agevolazione può essere richiesta anche da soggetti che avevano aderito a precedenti rottamazioni e sono decaduti, oltre che da carichi per i quali è in corso un contezioso con l’Ente, fatta salva la rinuncia al giudizio da esprimere formalmente nella domanda di adesione.
Rimango escluse dalla rottamazione alcune fattispecie quali: dazi e diritti doganali, IVA da riscuotere all’importazione, somme dovute da recupero di Aiuti di Stato, sanzioni derivanti da condanne penali, sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.
In ultimo, ma non per rilevanza, si precisa che gli effetti della presentazione della domanda di adesione permettono di:
- fermare l’avvio di azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche);
- fermare l’avvio di nuove azioni esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite (se non è ancora avvenuta il primo tentativo di vendita coattivo); quest’ultime verranno poi estinte in caso di regolare pagamento della prima o unica rata;
- ottenere il DURC (con la sola presentazione della domanda, fatto salvo poi l’annullamento in caso di mancato regolare pagamento);
- far sbloccare i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, come previsto per ruoli scaduti superiori ad Euro 5.000;
- con riferimento alle rateizzazioni in corso di carichi ricompresi, sospendere, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute dalla definizione (quindi 31.7.2023), gli obblighi di versamento dei piani rateali.
STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO
La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati all’Agente delle Riscossione nel periodo compreso dal 1/1/2000 al 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000 Euro alla data del 1.1.2023.
Per l’annullamento non occorre fare nulla, provvede l’Agente della riscossione entro il 31/03/2023 (in corso di proroga al 30.4.2023).
Sono esclusi dallo stralcio automatico i ruoli dovuti per il recupero di Aiuti di Stato, per IVA da riscuotere all’importazione, per sanzioni derivanti da condanne penali.
Con riferimento ai ruoli formati da enti diversi da quelli statali (es. Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e per le somme esecutive.
DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
E’ stata prevista una definizione degli atti di accertamento relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quali atti:
- non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023:
Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche gli accertamenti con adesione pendenti (quindi con adesione non perfezionata all’1.1.2023), gli avvisi di rettifica e di liquidazione, e gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in caso di adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione a 1/3. Il versamento dovrà essere effettuato alle scadenze previste nell’atto impositivo; è possibile effettuare il versamento rateale, nel massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENSIOSO
E’ ora possibile regolarizzazione l’omesso o carente versamento di rateizzazione decadute, relative ad accertamenti con adesione, ad acquiescenza, a mediazione e conciliazione giudiziale.
Si precisa che si deve trattare di rate successive alla prima, in quanto il versamento di quest’ultima è sostanziale per il perfezionamento dell’istituto deflativo del contenzioso.
Per aderire occorre che all’1.1.2023 sia scaduto il versamento della rata (o delle rate), ma non deve ancora essere stata notificata la relativa cartella o l’ingiunzione di pagamento.
L’agevolazione consiste nella possibilità di sanare il mancato versamento della rata (o delle rate), effettuando il pagamento integrale della sola imposta, senza sanzioni ed interessi, entro il 31.3.2023 o tramite il versamento rateale, in massimo 20 rate, di cui la prima in scadenza al 31.3.2023
E’ esclusa la possibilità di versare con compensazione.
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
La definizione delle liti pendenti ha ad oggetto i contenziosi tributari in essere alla data dell’1.1.2023 con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), salvo il diniego espresso dall’ente.
Il contenzioso deve essere avviato all’1.1.2023, ovvero deve essere stato notificato alla controparte il ricorso in primo grado e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Ogni atto impugnato può beneficiare della definizione, non avendo rilievo se impositivo o solo liquidatorio (a differenza delle precedenti definizioni).
Per aderire è necessario presentare una specifica domanda entro il 30.6.2023 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento delle somme o della prima rata (rateale solo per importo superiori a Euro 1.000 e massimo in 20 rate trim. di pari importo). E’ escluso il pagamento in compensazione.
La domanda di adesione è da presentare con uno specifico modello ministeriale (ad oggi già disponibile), esclusivamente mediante un’applicazione telematica che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; finché non è operativa, è possibile presentare la domanda, sul modello predisposto, alla PEC della Direzione provinciale che è in giudizio.
La definizione avviene con il pagamento di un importo, rapportato al valore della controversia (ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato), come determinato come seguente:
- soccombenza dell’Agenzia in 1° grado, si paga il 40% del valore della controversia (quindi imposte e stralcio di sanzioni e interessi);
- soccombenza dell’Agenzia in 2° grado, si paga il 15% del valore della controversia;
- se il processo è pendente in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia è rimasta soccombente nei precedenti gradi, si paga il 5% del valore della controversia;
- soccombenza del contribuente in 1° o 2° grado o in entrambi, occorre pagare il 100% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.
Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all’1.1.2023.
In ultimo, si precisa che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia specifica richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere di tale agevolazione; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10.7.2023.
SALPA CONSULTING sta tenendo monitorati i relativi provvedimenti attuativi e gli ulteriori chiarimenti oggetto di pubblicazione. Resta a Vostra disposizione per verificare se risultino pendenti posizioni che possano rientrare nelle definizioni agevolate e per effettuare i relativi successivi adempimenti; per informazioni potete contattare la dott.ssa Stefania Toni e la dott.ssa Rossana Gallo, tel. 059.360414, email s.toni@salpaconsulting.it, r.gallo@salpaconsulting.com .
Qualora siate interessati, siete pregati di mettervi in contatto con il Professionista di riferimento, al fine di valutare il conferimento dello specifico mandato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 5 - DETRAZIONE IVA PER FATTURE 2022 RICEVUTE NEL 2023
Detrazione IVA targata 2023 per le fatture 2022 ricevute nel 2023
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022 ma ricevute e registrate nel 2023 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2023. La questione della detrazione dell’imposta relativa alle fatture a cavallo d’anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2023 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2022, devono concorre alla liquidazione IVA del 2022 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2023, in scadenza al 16 febbraio?
Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022 ma ricevute nel 2023 permettono la detrazione IVA solo nel 2023. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Detrazione dell’IVA
La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.
Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:
- sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
Leggi anche Non basta l’esigibilità per detrarre l’IVA
- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio
Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2022 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell’apposito registro il 26 marzo 2022: l’imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2022. |
Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.
Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fatture a cavallo d’anno
Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.
Effettuazione operazione | Ricezione fattura | Registrazione fattura | Momento della detrazione IVA | Termine ultimo per la detrazione IVA |
23 ottobre 2022 | 30 ottobre 2022 | 30 ottobre 2022 | 16 novembre 2022 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 - 30 aprile 2023 |
23 ottobre 2022 | 15 novembre 2022 | 15 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | |
23 ottobre 2022 | 17 novembre 2022 | 17 novembre 2022 | 16 dicembre 2022 | |
23 ottobre 2022 | 17 novembre 2022 | 3 dicembre 2022 | 16 gennaio 2023 | |
23 ottobre 2022 | 30 dicembre 2022 | 3 gennaio 2023 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022
(registrazione della fattura in apposito sezionale) |
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27 dicembre 2022 | 4 gennaio 2023 | 4 gennaio 2023 | 16 febbraio 2023 | Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2023 - 30 aprile 2024 |
Esempio n. 1
Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2023, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2023 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.
Quindi la fattura ricevuta nel 2023 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2023 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2024) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2023.
Esempio n. 2
Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2022, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2023).
In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2022, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 (ossia 30 aprile 2023).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/02/CIRCOLARE-N.-5-DETRAZIONE-IVA-PER-FATTURE-2022-RICEVUTE-NEL-2023.pdf
CIRCOLARE N. 4 - RICHIESTA DATI IVA 2023
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2023 (periodo d’imposta 2022)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2023 (cadendo il 30 aprile di domenica).
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2022 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2023
Principali modifiche ai modelli
Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2023.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VO
Nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
QUADRO CS
Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
QUADRO VA
Con riferimento al rigo VA15 “società di comodo” dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle c.d. “società in perdita sistemica”.
Si ricorda che per le società e gli enti considerati di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2023 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 2 maggio) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2023 per l’anno 2022.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio u.s.);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2023 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).
Ricordiamo che già dall’anno 2020, per la gestione del credito Iva annuale è necessario tener conto di alcune novità intervenute in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità ISA 2022 almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021 (risultante dal modello Redditi 2022), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2023.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2021 (inserito nella dichiarazione Iva 2022), bensì quello dell’anno 2022 (risultante dal modello Iva 2023) o quello dei primi tre trimestri del 2023.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.
Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.
Versamenti e rateizzazioni
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2023, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2022, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2022 per chi ha affidato la contabilità alla studio.
ALLEGATO 1
Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione Annuale IVA:
- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2022
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
Dati relativi all’attività
- Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) € ………
- Vendite beni strumentali ammortizzabili € ………
- Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) € ………
- Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio € ………
- Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi € ………
- Vendite/servizi a condomini € ………
Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2022, si chiede la copia del relativo contratto.
- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).
Dati per compilazione rigo A16
Quest’anno è aggiornato con i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. (solo per enti sportivi, sale da ballo e altre strutture artistiche):
Iva mesi di
Gennaio 2022 importo Iva __________________Data pagamento__________________
Febbraio 2022 importo Iva _________________ Data pagamento__________________
…………………………………………………………………………………………………………
Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)
- Imponibile acquisti Iva detraibile € ……… + Iva € ………
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ……… + Iva € ………
Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ………
Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2022)
- Vendite CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Vendite CEE - servizi € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - servizi € ……… + Iva € ………
Operazioni internazionali
- Vendite - esportazioni dirette € ………
- Vendite - servizi internazionali € ………
- Vendite - esportatori abituali € ………
- Acquisto - importazioni € ……… + Iva € ……
- Acquisto - servizi internazionali € ………
Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano
- Vendite € ……… + Iva € ………
- Acquisto con Iva € ……… + Iva € ………
- Acquisto senza Iva € ……… + Iva € ………
Operazioni esenti Art. 10
- Cessioni esenti VE33 € ………
- Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 16 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 € ………
Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)
- Acquisti da soggetti minimi € ………
- Acquisti da soggetti forfettari € …
Operazioni esenti Legge 178/2020 (beni Covid 19-Strumentazione per diagnostica e vaccini)
- Operazioni esenti VF 34 campo 9 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati
- Cessioni non soggette VE 36 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)
- Acquisti da regime iva per cassa VF 21 € ……… + Iva € ………
- Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 € ………
Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2
- Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8
- Cessione rottami VE35 P.2 € ………
- Acquisto rottami VJ6 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni
- Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a
- Vendite servizi VE35 p. 4 € ………
- Acquisto servizi VJ12 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis
- Vendite VE35 p. 5 € ………
- Acquisto VJ13 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c
- Vendite VE35 p. 6-7 € ………
- Acquisto VJ14 – VJ15 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter
- Vendite servizi VE35 p. 8 € ………
- Acquisto servizi VJ16 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater
- Vendite VE35 p. 9 € ………
- Acquisto VJ17 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter (Split Payment)
- Vendite beni e servizi VE38 € ………
- acquisti beni e servizi VJ18 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime Iva del margine
- Vendite in regime del margine € ………
- Margine lordo di operazioni imponibili € ……… + Iva € ………
Operazioni con Iva ad esigibilità differita
- Vendite con Iva ad esigibilità differita € ……… + Iva € ………
- Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € ……… + Iva € ………
Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ)
Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 e la dichiarazione IVA del presente anno d’imposta
- Anno d’imposta IVA periodica versata ………
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………
Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati
- Operazioni imponibili a privati € ……… + Iva € ………
Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:
- Abruzzo € ……… + Iva € ………
- Basilicata € ……… + Iva € ………
- Bolzano € ……… + Iva € ………
- Calabria € ……… + Iva € ………
- Campania € ……… + Iva € ………
- Emilia Romagna € ……… + Iva € ………
- Friuli Venezia Giulia € ……… + Iva € ………
- Lazio € ……… + Iva € ………
- Liguria € ……… + Iva € ………
- Lombardia € ……… + Iva € ………
- Marche € ……… + Iva € ………
- Molise € ……… + Iva € ………
- Piemonte € ……… + Iva € ………
- Puglia € ……… + Iva € ………
- Sardegna € ……… + Iva € ………
- Sicilia € ……… + Iva € ………
- Toscana € ……… + Iva € ………
- Trento € ……… + Iva € ………
- Umbria € ……… + Iva € ………
- Valle d’Aosta € ……… + Iva € ………
- Veneto € ……… + Iva € ………
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 3 - TRASMISSIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA 2023
Trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie: proroga dei termini per il 2023
La trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023 e entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023. Lo ha previsto il Decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023. La modifica è importante in considerazione del fatto che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 doveva essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 n. 2 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2022 che proroga i termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023.
In particolare all’art. 2 del Decreto si prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata:
-entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
-entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;
-entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;
-entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
La modifica è importante in considerazione del fatto che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 doveva essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE N. 2 - D.L. 198 DEL 29.12.2022 C.C MILLEPROROGHE - PRINCIPALI NOVITA'
DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) - Principali novità
Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30.12.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 198/2022.
Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 dichiarazione imu per il 2021 - ulteriore proroga al 30.6.2023
L’art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:
agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.
Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe.
In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta da versare.
Enti non commerciali
La proroga al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali.
Per tali contribuenti, a differenza di quanto prescritto per gli altri soggetti passivi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni anno, a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta. Pertanto, tali soggetti dovranno necessariamente assolvere, entro il 30.6.2023, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU: per l’anno 2021 (dichiarazione IMU 2022); e per l’anno 2022 (dichiarazione IMU 2023).
3 sterilizzazione delle perdite 2022
In forza dell’art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).
3.1 conseguenze
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
3.2 esercizi a cavallo
La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).
4 Estensione aL bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2023.
A fronte della sospensione, restano fermi:
l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Modalità applicative
Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.
5 Divieto DI EMISSIONE DI FATTURA elettronica PER LE PRESTAZIONI SANITARIE - proroga
Con l’art. 3 co. 2 del DL 198/2022 viene confermato, anche per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:
i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).
6 OBBLIGO di TRASMISSIONE telematica dei CORRISPETTIVI MEDIANTE il SISTEMA Tessera sanitaria - differimento
Per effetto dell’art. 3 co. 3 del DL 198/2022, la decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2023 all’1.1.2024.
7 contributo per le colonnine di ricarica - proroga al 2024
L’art. 12 co. 3 del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, di cui all’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.
Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:
1.500,00 euro per persona fisica richiedente;
8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l’accesso a tale contributo.
Alternatività con il “superbonus”
In alternativa al contributo in esame, per l’installazione delle colonnine di ricarica negli edifici rimane comunque ferma la possibilità di accedere al “superbonus”, a sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020, in quanto intervento trainato (da eseguirsi congiuntamente a uno degli interventi di efficienza energetica trainanti di cui all’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, entro i limiti temporali per l’accesso al “superbonus”).
8 Cinque per mille dell’IRPEF per le ONLUS
Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 viene estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021).
9 Proroga della decorrenza per la riforma dello sport
L’art. 16 del DL 198/2022 differisce dall’1.1.2023 all’1.7.2023 la decorrenza delle disposizioni del DLgs. 28.2.2021 n. 36 che recano, tra l’altro, la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, del tesseramento nell’ordinamento sportivo e del lavoro sportivo.
Viene allineata alla data dell’1.7.2023 anche l’eliminazione del vincolo sportivo. Peraltro, tale termine è prorogato al 31.12.2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Rinnovo delle concessioni di impianti sportivi
Viene inoltre previsto il rinnovo delle concessioni di impianti sportivi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, al fine di sostenere tali enti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’aumento del costo dell’energia. In attesa dell’espletamento delle procedure di affidamento, sono prorogate fino al 31.12.2024 le concessioni aventi ad oggetto impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2022.
10 rilascio del nulla osta al lavoro degli stranieri - Verifica dei requisiti
L’art. 44 co. 1 del DL 73/2022 attribuisce in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, nonché la congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate di cui all’art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99, in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri sulla base dei c.d. “decreti flussi”.
Con l’art. 9 co. 2 del DL 198/2022 tale disposizione viene estesa anche ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il 2023.
11 Fondi di solidarietà - proroga degli adempimenti
L’art. 9 co. 3 del DL 198/2022 differisce dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 devono adeguarsi alla disciplina che:
amplia il novero dei datori di lavoro interessati, includendo anche quelli con un solo dipendente;
regola la nuova prestazione dell’assegno straordinario di integrazione salariale ex art. 30 del DLgs. 148/2015, garantita dai Fondi in parola.
Conseguenze in caso di inadempimento
In mancanza di tale adeguamento, i predetti datori di lavoro confluiranno, a decorrere dal nuovo termine dell’1.7.2023, nel Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015, al quale saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
12 ripresa dei versamenti sospesi neL comune di Lampedusa e Linosa - proroga
L’art. 10 co. 9 e 10 del DL 198/2022 proroga la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL scaduti entro il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019 in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, prevista dall’art. 42-bis co. 1 e 1-bis del DL 104/2020.
Nuovi termini
La norma prevede che il termine dei suddetti versamenti sia prorogato al:
30.6.2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
30.11.2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Modalità per effettuare i versamenti
I versamenti non comportano l’applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati:
in un’unica soluzione entro i suddetti termini;
ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo per il 50% delle somme dovute (con versamento della prima rata entro il 30.6.2023) e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo per il restante 50% delle somme dovute (con versamento della prima rata entro il 30.11.2023).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
LINK PDF ARTICOLO: http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/02/CIRCOLARE-N.-2-D.L.-198-DEL-29.12.2022-C.C-MILLEPROROGHE-PRINCIPALI-NOVITA.pdf
CIRCOLARE N. 1 - LEGGE DI BILANCIO - PRINCIPALI NOVITA'
Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197)
Principali novità
1 premessa
- Sul S.O. n. 43 alla U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
- Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.
Argomento | Descrizione |
Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023 | Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).
Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del: 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023 La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica: agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”); agli interventi effettuati dai condomini per i quali: la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. |
Superbonus - Installazione di impianti
segue |
Viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004.
La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020. Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”. Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt. |
Modifiche al regime forfetario |
– In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:
l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo; la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. – Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023. Incremento del limite di ricavi e compensi – Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre: considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022; computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza. – Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023. Fuoriuscita dal regime in corso d’anno – In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso: ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. |
Introduzione
segue |
– Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
– L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024. Ambito soggettivo – La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. – La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento. – La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali. Determinazione della base imponibile – La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. – Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. – In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro. Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta – L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa. Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva – La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. |
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata |
– Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.
– A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a: 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro); 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro). – L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. |
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice |
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.9.2023; per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. Imposte indirette In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse. |
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale | È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore); sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024. |
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
segue
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Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva – L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023; oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Affrancamento dei redditi degli OICR | Per gli OICR, la legge di bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%.
Esercizio dell’opzione L’opzione per l’affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Quote e azioni di OICR che beneficiano dell’affrancamento L’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione. Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023). Inoltre, l’affrancamento sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli. OICR in regime di risparmio gestito - Esclusione Per espressa disposizione normativa, l’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del DLgs. 461/97. |
Affrancamento delle polizze di assicurazione
segue
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In merito alle polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Polizze di assicurazione oggetto di affrancamento La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private). Sono quindi sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”). Esercizio dell’opzione e versamento dell’imposta sostitutiva Il regime in argomento si attiva “su richiesta del contraente” e l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente. L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 209/2002 derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Periodo di tutela e contratti di assicurazione esclusi Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell’1.1.2025. Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024. |
Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato | Viene introdotta un’imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.
Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono invece più assoggettati a tassazione. Ambito soggettivo Possono beneficiare dell’agevolazione sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa). Imposta sostitutiva Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023). Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari: al 9%, per i soggetti IRES; al 30%, per i soggetti IRPEF. Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali, il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali. |
Regime di deducibilità dei costi “black list” | Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.
Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi” Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu. Limiti alla deducibilità dei costi Per effetto delle modifiche: i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione); i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione. Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio Viene reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro. |
Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio - Ambito di applicazione |
Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.
Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022 (in particolare, sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi). |
Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Ammortamento dei fabbricati strumentali | Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027. |
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. |
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande |
Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:
costituiscono reddito di lavoro dipendente; sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore). Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei: contributi previdenziali e assistenziali; premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Ambito soggettivo L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori: delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato; titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva: si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro; è applicata dal sostituto d’imposta. Rilevanza ai fini delle altre agevolazioni La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Accertamento Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. |
Argomento | Descrizione |
Terreni dei
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Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023 Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente: i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. |
Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica |
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%: dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA; in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B; cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali. |
Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga |
Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.
Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche: l’aliquota della detrazione è elevata al 75%; l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025; la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Deliberazioni dell’assemblea condominiale Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. |
Detrazione c.d. “bonus mobili” - Limite di spesa | – Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.
– Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024. |
Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari
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– È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.
– In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia). – In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia. Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri. La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. |
Investment management exemption |
– Viene introdotta nell’ordinamento italiano la c.d. investment management exemption.
– L’obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali “veicoli”. |
Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco |
– Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e quindi anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.
– Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo d’imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento delle somme. Decorrenza – L’imposta sostitutiva del 5% si applica a decorrere dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore della norma che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. “collaborazione volontaria”). – Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo. Estensione del regime alle pensioni provenienti dal Principato di Monaco – A decorrere dall’1.1.2023, si prevede l’applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco. |
Aumento dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita |
– Sale dallo 0,45% allo 0,5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative:
ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; ai fondi pensione; ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale, di cui all’art. 9-ter del DLgs. 124/93. Decorrenza dell’incremento – L’aumento dell’imposta sostitutiva decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare). |
Ripresa dei
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– Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche possono effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’IVA (di cui all’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021), sospesi fino al 30.11.2022:
in un’unica soluzione entro il 29.12.2022; ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.12.2022 n. 80, ha provveduto a fornire le indicazioni per la compilazione del modello F24. |
Dilazione degli avvisi bonari | – Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
– Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. – Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali. |
Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga |
– In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
– Relativamente all’anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023. – Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024. |
Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga | – L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
– In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni. |
Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio |
– Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002 (gratuito patrocinio), estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.
– L’ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l’Agenzia delle Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. |
Modifica alla
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– Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.
Contributo straordinario per il 2023 – Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente all’1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. – Il contributo è: calcolato applicando un’aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022; versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023. Contributo straordinario per il 2022 Viene modificata la disciplina di cui all’art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa: le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti; le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale. Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data. |
Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023 | I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.
Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023 Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al: 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Modalità di utilizzo I crediti d’imposta: sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023. |
Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023 |
Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023. |
Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022 | Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:
è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023; è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali | Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022. |
Crediti d’imposta per il Mezzogiorno
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Vengono prorogati al 2023:
il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno; il credito d’imposta per investimenti nelle ZES; il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno; il credito d’imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI | Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo da 200.000,00 a 500.000,00 euro. |
Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo
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– Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.
– Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97. – L’ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato: in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023; oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023. |
Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo | – Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.
– A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. |
Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici | Viene prorogato al 2023 il c.d. “Sport bonus”, soltanto per i titolari di reddito d’impresa. |
Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive | Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro. |
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati | Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro. |
Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo |
Vengono definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni. |
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo
segue |
– È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
– L’aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023. – Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. – Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. |
Aliquota IVA per i pellet |
– Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. |
Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia |
– È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:
il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); i pannolini per bambini; i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile |
– Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. |
Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche | – Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA. |
Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie” |
– Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.
– Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro. – Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato). |
Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni | Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.
Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’IVA). Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro. |
IMU - Prospetto delle aliquote | – Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:
le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 - 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente). |
IMU - Esenzione per gli immobili occupati
segue |
– Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione. |
IMU - Adeguamento della disciplina con l’ILIA del Friuli Venezia Giulia |
In ragione dell’istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ai sensi della L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17, viene precisato che:
dall’1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, si applica l’ILIA in luogo dell’IMU; dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. |
IMU - Esenzione per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 |
Per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, viene prorogata l’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.
L’esenzione riguarda i fabbricati che siano al contempo: distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; siti nei Comuni colpiti dal sisma, individuati dal DM 1.6.2012 e dagli artt. 67-septies del DL 83/2012 e 2-bis co. 43 del DL 148/2017, come eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni interessate. |
Legge Sabatini | Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023. |
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani |
Vengono apportate modifiche a due agevolazioni per gli acquisti di terreni.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina L’agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze: a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni; che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP. Agevolazioni per i terreni montani Viene prevista l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200,00 euro l’una) e dell’esenzione dall’imposta catastale e di bollo per: i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo; di fondi rustici nei territori montani; a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto. Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di
segue |
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per: lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui: di importo non superiore a 400.000,00 euro; a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa; già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021). Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale. È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021. Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste: nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo; nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. |
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario
segue |
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.
Requisiti La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che: presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro; non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. La misura si applica ai contratti di mutuo: di tipo ipotecario; aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto; stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023; di importo originario non superiore a 200.000,00 euro; finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Effetti della rinegoziazione – Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati. – Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni. |
Proroghe agevolazioni per sisma Italia centrale del 2016 e 2017 |
– Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.
Proroga agevolazioni per ZFU – Le agevolazioni ex art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni colpiti dal sisma sono prorogate al sesto periodo d’imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (quindi, per i soggetti “solari”, compresi i professionisti, fino al 2023). – In particolare, spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni: l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta); l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta); l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Proroga esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU – Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES i redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dal sisma, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022, purché tali immobili siano: distrutti; oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. – In presenza dei medesimi requisiti, tali fabbricati sono inoltre esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023. Proroga esenzione da imposta di bollo e registro – Viene prorogato al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale od operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Proroga esenzione dal canone unico – È prorogata fino al 2023 l’esenzione per il canone unico relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dal sisma. |
Bonus psicologo | Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:
stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona; nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
· all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); · all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
3 novità in materia DI definizioni fiscali
- Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Ravvedimento operoso speciale | – Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale.
– Essa si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate. – Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023. – Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”. – Esso è precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. – Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute. |
Sanatoria degli errori formali | – È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.
– Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. – Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle mi-nusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97. – La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. – Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. – Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023. |
Definizione degli avvisi bonari | Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. Rateazioni in essere all’1.1.2023 La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%. |
Definizione degli accertamenti
segue |
Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.
Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo. Possono beneficiare dell’adesione agevolata: avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023. Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di: atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023; atti notificati sino al 31.3.2023. Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell’agevolazione prima casa. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero). La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione. |
Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione) |
Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.
È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi. Occorre che all’1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’intimazione. La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi. L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. |
Definizione delle liti pendenti
segue |
La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l’Agente della riscossione).
Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate. Occorre che entro l’1.1.2023 sia notificato il ricorso. Benefici In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all’1.1.2023: se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi. Ove all’1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell’imposta. Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata. Liti su sanzioni Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga: il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato). Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. Adempimenti e versamenti Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata. Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma. Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Sospensione dei termini di impugnazione I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2023 e il 31.7.2023. Definizione delle liti in Cassazione La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022. Di norma, quest’ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell’80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore. Onde fruire dell’art. 5 della L. 130/2022 l’Agenzia fiscale deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale. Enti territoriali Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023. |
Conciliazione giudiziale agevolatasegue |
Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all’1.1.2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.
Essa presuppone che il processo penda all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali). Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione. |
Rinuncia agevolata in Cassazione |
I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardino atti “impositivi”.
Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. Sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la rinuncia susseguente all’accordo transattivo sia il versamento degli importi. Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione. |
Rottamazione
segue |
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale. Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare. Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023; le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. È in ogni caso esclusa la compensazione. La rottamazione è fruibile: dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate; dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate. Contenziosi pendenti La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. Rottamazione parziale Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero. Esclusioni Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione: risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali); IVA riscossa all’importazione; somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81). Casse di previdenza private I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023. Effetti della domanda Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro. Perfezionamento La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi. |
Stralcio
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Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento:
non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023. Esclusioni Sono esclusi dall’annullamento automatico: le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589; i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); l’IVA riscossa all’importazione.
Enti territoriali Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. |
4 novità in materia DI cripto-attività
- Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Regime fiscale delle cripto-attività |
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.
A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Soggetti non imprenditori Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”. Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre: che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta; che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR: le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse; i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero. Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97. Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito. Soggetti imprenditori La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. |
Monitoraggio fiscale delle cripto-attività |
Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività. |
Rideterminazione del valore delle cripto-attività | Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Ambito oggettivo Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente: in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023; in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24. |
Imposta di bollo e IVAFE | A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone. Soggetti passivi IVAFE Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle cripto-attività. Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro. |
Regolarizzazione delle
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Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.
Ambito soggettivo Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti. Costo della regolarizzazione Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato. Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento: di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale. Istanza di emersione La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Cripto-attività acquisite con proventi illeciti Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite. |
5 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
- Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore |
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:
2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. |
Sgravi contributivi per assunzioni under 36 |
Viene previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:
le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età. |
Riforma del
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Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall’1.1.2024.
In particolare, si prevede: una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età; l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare; l’obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo; che la componente del Rdc pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone; che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico; che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di “almeno un terzo” – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, nell’ambito dei progetti utili alla collettività; la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l’eliminazione dell’aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta. |
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza |
È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).
Assetto, misura e finalità Tale esonero: è finalizzato a promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc; è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023; può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; è alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019. Esclusione L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico. |
Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti |
Viene esteso anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola, dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160.
L’agevolazione: consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento della contribuzione per IVS e del contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160; non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità. |
Incentivo
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L’incentivo previsto dall’art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.
Ambito applicativo L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi; di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere; di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti. Rapporti incentivati e durata L’incentivo spetta per: le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi); le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi); le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione). |
Prestazioni occasionali |
Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.
Le principali novità riguardano: l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori; un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5; la precisazione che i limiti individuati dall’art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1. Settore agricolo – Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato. – Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”. |
Lavoro agile | Fino al 31.3.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”):
per i lavoratori pubblici e privati c.d. “fragili”; anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti; senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli. |
Congedo parentale |
Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità all’80%, a condizione che:
tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino; il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022. |
Assegno unico e universale per i figli |
Dall’1.1.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli di cui al DLgs. 230/2021, finalizzate:
ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni; a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili; ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021). |
Semplificazioni in materia di ISEE
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– Vengono introdotte semplificazioni ai fini del rilascio dell’ISEE, apportando modificazioni all’art. 10 del DLgs. 147/2017 (che disciplina l’ISEE precompilato) allo scopo di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (contenente sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS).
– La DSU: fino al 31.12.2022 è possibile presentarla sia in modalità precompilata che in modalità non precompilata; dall’1.1.2023 al 30.6.2023 unicamente in modalità precompilata; dall’1.7.2023 prioritariamente in modalità precompilata ferma restando la possibilità di presentarla in modalità non precompilata. Viene abrogato l’art. 10 co. 3 del DLgs. 147/2017, le cui norme prescrittive sono state completate con l’emanazione del DM 9.8.2019 (che ha individuato le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS). |
Proroga della CIGS per le imprese in crisi |
Viene prorogata per il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109. |
Proroga di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa |
Viene disposto lo stanziamento per il 2023 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Si proroga anche per il 2023 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
Indennità per i lavoratori dei call center |
Viene disposto, anche per l’anno 2023, il rifinanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2023 l’indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:
obbligatorio; non obbligatorio. |
Incremento dell’indennità per patologie asbesto-correlate |
Dall’1.1.2023 sono aumentate:
· dal 15% al 17%, l’importo della prestazione aggiuntiva che l’INAIL eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’INAIL o, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti; · da 10.000,00 a 15.000,00 euro l’importo della prestazione che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale. |
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione | Viene disposto per il 2023 un incremento pari a 250 milioni di euro della dotazione finanziaria in capo al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 29.11.2008 n. 185. Tali risorse sono destinate per:
il riconoscimento dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l’erogazione dell’indennità per il fermo pesca; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; la proroga dell’integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell’ex Gruppo Ilva; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva. |
Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”) |
– Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per coloro che possiedono congiuntamente:
un’età anagrafica di almeno 62 anni; 41 anni di contributi (c.d. “Quota 103”). – Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente. – Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS. – Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui. – I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall’1.8.2023. – Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell’1.8.2023. – Per i dipendenti pubblici si richiede la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi. – Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023. |
Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori |
– Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.
– Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare – su richiesta – all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. – Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo datoriale di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. – Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore. |
Proroga dell’anticipo
segue |
– Viene prorogato e rivisto l’accesso all’anticipo pensionistico c.d. “opzione donna”, richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
– Inoltre, l’esercizio dell’“opzione donna” sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia: le c.d. “caregiver”, intendendo per tali coloro che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%; le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006. – Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli. |
Proroga dell’APE sociale | – Viene confermato anche per il 2023 il possibile accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato introdotto dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016.
– La disposizione conferma altresì i termini e le scadenze già previsti, per cui è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entro il 15.7.2023. Le domande presentate successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30.11.2023, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. |
Rivalutazione e incremento dei trattamenti pensionistici |
– In relazione ai meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (c.d. “perequazione”), per il biennio 2023-2024 viene prevista:
una perequazione più restrittiva per i casi in cui l’assegno pensionistico risulti superiore a 4 volte il trattamento minimo; un ulteriore incremento transitorio per le pensioni di importo equivalente al predetto trattamento minimo. Revisione dei meccanismi di indicizzazione – Viene stabilito che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione troverà applicazione nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita. Invece, per gli importi superiori al quadruplo del trattamento minimo INPS, la rivalutazione degli assegni pensionistici troverà applicazione nella misura: dell’85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo; del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo; del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo; del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo; del 32%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Ulteriore incremento transitorio dei trattamenti minimi – Viene previsto un ulteriore incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024, per le ipotesi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici (inclusa la tredicesima mensilità) di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo. – In particolare, l’ulteriore incremento previsto per le pensioni minime è pari a: 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni; 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. |
6 novità in materia di utilizzo dei contanti
- Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione | |
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante |
– A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro). | |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte |
– Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.
– È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE n.49 - REGIME FORFETTARIO E PRESTAZIONI SANITARIE - OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Regime forfettario e prestazioni sanitarie, chi dal 2023 è obbligato alla fattura elettronica
Per adesso non tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica. Per alcuni l’obbligo potrebbe scattare dal 2023.
La fine dell’anno si avvicina. Questo significa anche tempo di verifiche per chi è in regime forfettario. Verifiche finalizzate non solo per capire se anche nel 2023 si potrà stare in questo regime di favore ma anche per capire se scatta o meno l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.
Ad esempio, non potrà più stare nel forfettario la partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, ha conseguito compensi/ricavi superiori a 65.000 euro, (è questo uno dei requisiti per essere nel regime) salvo modifiche contenute nella nuova Legge di bilancio.
Venendo all’obbligo di emettere fattura elettronica, occorre ricordare, che per la generalità delle partite IVA quest’obbligo, è in vigore dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, alcune categorie ne sono state esonerate. Tra queste i contribuenti forfettari.
Per quest’ultima tipologia di partite IVA, la fattura elettronica era rimasta una facoltà (si poteva continuare con la fattura cartacea). L’unico ipotesi in cui rimaneva obbligatoria era nel caso in cui la fattura andava emessa verso la pubblica amministrazione.
L’obbligo di fattura elettronica per il regime forfettario (da quando)
Parliamo con il verbo al passato in quanto dal 1° luglio 2022 le cose sono cambiate. A partire da questa data, infatti, la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria anche per chi è nel regime forfetario. In altre parole dal 1° luglio 2022 anche chi si trova in questo tipo di regime fiscale è obbligato ad emettere verso tutti (e quindi non solo verso la pubblica amministrazione) la fattura digitale.
Tuttavia, l’obbligo non ha interessato tutti subito, ma solo coloro che nell’anno precedente avevano conseguito compensi/ricavi superiori a 25.000 euro.
In particolare a prevedere questa novità, è stato il decreto – legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto Pnrr 2), con cui il nostro legislatore ha recepito l’autorizzazione UE all’estensione della fatturazione elettronica.
Il decreto stabilisce che:
- dal 1° luglio 2022, obbligati alla fattura digitale sono i forfettari che con riferimento al periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 25.000 euro
- dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fattura digitale interesserà tutti i contribuenti forfettari indipendentemente dal volume di ricavi/compensi.
Le verifiche da fare a fine anno
Questo, dunque, il quadro che si è delineato per i forfettari dal 1° luglio 2022
- se i ricavi o compensi del 2021sono risultati superiori a 25.000 euro, è scattato obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022;
- laddove i ricavi o compensi del 2021 NON sono superiori a 25.000 euro la fattura elettronica è rimasta una facoltà (l’obbligo è rimasto solo per quelle messe verso la pubblica amministrazione).
Al 1° gennaio 2023 (o già al 31 dicembre 2022) bisognerà fare di nuova la verifica. Quindi:
- se i ricavi/compensi del 2022 sono superiori a 25.000 euro, nel 2023 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica
- laddove i ricavi/compensi del 2022 NON sono superiori a 25.000 euro, nel 2023 la fatturazione elettronica resta una facoltà (tranne se trattasi di fatture dal emettere versa la pubblica amministrazione).
Al 1° gennaio 2024, invece, nessuna verifica ci sarà da fare in questo senso in quanto, salvo cambiamenti, tutti i contribuenti forfettari saranno obbligati alla fattura digitale a prescindere dai ricavi/compensi.
Anche i forfettario, dunque, sono stati costretti o saranno costretti ad adeguarsi alla fatturazione elettronica.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
- il portale “Fatture e Corrispettivi”;
- la app “FatturAE”.
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’emissione della fattura in formato elettronico determina anche l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti.
Anche per tale servizio è possibile avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione dall’AdE. In tal caso, è necessario aderire all’apposito servizio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui ci si avvalga di altri strumenti (portali a pagamento), si consiglia di verificare con il proprio fornitore che il contratto sottoscritto comprenda anche il servizio di conservazione sostitutiva.
È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.
Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.
Fattura elettronica 2023, arriva la proroga per le prestazioni sanitarie
Fattura elettronica, niente obbligo per le prestazioni sanitarie anche nel 2023. La conferma è arrivata con l'approvazione in Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2022 del Decreto Milleproroghe.
Confermato il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie anche per il 2023: con la proroga dell’esonero, i medici e tutti gli operatori del settore restano fuori dall’obbligo per un altro anno.
D’altronde appariva inverosimile un passaggio alle e-fatture senza strumenti e tutele adeguate dal punto di vista della privacy e stupiva l’assenza di un intervento per confermare le regole attuali nel Disegno di Legge di Bilancio 2023.
E la risposta è arrivata con il Decreto Milleproroghe atteso in Gazzetta Ufficiale e approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022.
Lo stop, confermato anno dopo anno, nasce proprio dalla necessità di garantire la protezione dei dati personali dei pazienti e dalla difficoltà di farlo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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CIRCOLARE n.48 - AUGURI 2023
Gentile Cliente,
Che questo Natale doni a tutti quanti voi quella leggerezza dell'animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2023!
Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 30/12/2022 al 06/01/2023 compresi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n.47 - D.L. 23.9.2022 n. 144 Decreto aiuti ter - Principali novità
DL 23.9.2022 N. 144 (C.D. DECRETO “AIUTI-TER”) - PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 17.11.2022 N. 175
1 PREMESSA
Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”).
Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022.
2 REGOLARIZZAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATI - PROROGA DEI TERMINI
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:
presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.
A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita com-pensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.
2.1 DOMANDA DI RIVERSAMENTO
Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta:
entro il 31.10.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022);
utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.
2.2 RIVERSAMENTO DEL CREDITO
A seguito della presentazione della domanda, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 16.12.2022);
oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025 (termini così prorogati rispetto alle precedenti scadenze del 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.
3 CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ESTENSIONE
Con l’art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la “certificazione” del credito, introdotta dall’art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall’art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.
3.1 CONDIZIONI
La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezio-ni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidal-mente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3.2 SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
L’art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.
È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel pro-cesso valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:
le università statali;
le università non statali legalmente riconosciute;
gli enti pubblici di ricerca.
3.3 EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Con il rilascio della certificazione si ottiene l’attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d’imposta.
Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.
Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
4 ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI
L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 18.10.2022 al 31.10.2022, nonché, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto, per il periodo dal 4.11.2022 al 18.11.2022 (recependo quanto stabilito dal DL 20.10.2022 n. 153, che è stato abrogato con salvezza dei relativi effetti), nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Successivamente al 31.10.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:
dal DM 19.10.2022, per il periodo dall’1.11.2022 al 3.11.2022;
dall’art. 2 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022.
5 CONTRIBUTI ENERGIA E GAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 8 del DL 144/2022 convertito introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas. Le misure hanno subito alcune modifiche durante l’iter di conversione in legge.
5.1 CONTRIBUTI PER GLI ENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:
agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, alle ONLUS iscritte all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre del 2022.
Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo del 2021.
5.2 CONTRIBUTI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
In alternativa al suddetto contributo, è riconosciuto un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:
enti iscritti al RUNTS;
organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS;
ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe.
Il contributo è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri del-l’anno 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021 per la componente energia e il gas naturale.
5.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.
6 INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE - MODIFICHE
L’art. 19 del DL 144/2022, che introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore di pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito e altre categorie di soggetti, è stato modificato in sede di conversione in legge, prevedendo, al co. 13, che il bonus sia erogato:
ai lavoratori stagionali “con rapporti di lavoro” a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del DLgs. 81/2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000,00 euro per l’anno 2021;
invece che ai “lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti”, che vantino i predetti requisiti delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000,00 euro, come inizialmente previsto dal co. 13 prima della conversione in legge.
Tale modifica sembra cambiare il senso sostanziale della disposizione, in quanto, in assenza di chiarimenti sul punto:
parrebbe limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all’esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità;
con la conseguenza che gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) – per i quali l’accesso all’indennità (compresi quelli ancora in forze) dovrebbe avvenire presentando domanda ai sensi del co. 13 in qualità di lavoratori a tempo determinato – se privi del carattere della stagionalità rischiano di essere esclusi dalla possibilità di presentare domanda ex co. 13.
Restano invariate le ulteriori categorie di soggetti aventi diritto all’indennità una tantum di 150,00 euro, ossia:
pensionati (co. 1 - 7);
lavoratori domestici (co. 8);
percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola (co. 9 e 10);
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca (co. 11);
lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi (co. 12);
lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (co. 14);
lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio (co. 15);
percettori di reddito di cittadinanza (co. 16).
7 MODIFICHE IN MATERIA DI GARANZIE SUI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE
L’art. 35-bis del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, per le domande di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa presentate dall’1.12.2022 al 31.12.2022 che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni indicate dalla norma, la garanzia fino all’80% della quota capitale operi anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.
7.1 FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA
L’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 convertito, su cui la disposizione interviene, stabilisce che, per i sog-getti che rientrano nelle categorie aventi accesso prioritario alle agevolazioni, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, compresi gli oneri accessori.
7.2 RAPPORTO TRA TEG E TEGM
La garanzia fino all’80% della quota capitale opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.
In particolare, il TEG può superare il TEGM nella misura massima del differenziale tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la stessa media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
In caso di differenziale negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
I finanziatori, inoltre, devono indicare le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo, sia in sede di richiesta della garanzia che nel contratto di finanziamento.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti. |
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