CIRCOLARE N. 27 - IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI
Il regime fiscale degli omaggi -
Imposte sui redditi, IRAP e IVA
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Queste ultime sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:
- l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
- ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.
Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.
2.2 OMAGGI Ai DIPENDENTI e ai soggetti assimilati
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2023, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit:
- per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);
- per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).
A tale limite, per il 2023, si aggiungono i buoni benzina erogati ai dipendenti esclusi da imposizione fiscale per un massimo di 200,00 euro per lavoratore, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 5/2023 (c.d. “bonus carburante”).
2.3 regime dei c.d. “contribuenti minimi”
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.
Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.
Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività, senza quindi distinzione in base al valore.
2.4 regime forfetario
Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.
Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regime dei c.d. “contribuenti minimi” ex DL 98/2011.
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.
Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.
2.5.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).
Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).
Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
2.6 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.
2.6.2 Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato.
Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).
Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:
- risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
- oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.
3.1 Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.
Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
3.1.1 Documentazione per la cessione
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:
- emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella “mensile”), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.
Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
- che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.
3.2 Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
3.3 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.
4 concessione di “buoni acquisto” (voucher)
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.
4.1 TRATTAMENTO AI FINI iva
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata con il DLgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.
Nell’ambito dell’attuale disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, nell’attuale disciplina, si distingue tra:
- buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
- buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
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Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
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CIRCOLARE N. 26 - IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO - INTEGRAZIONE
Il Fascicolo del Titolare Effettivo – Ulteriori Chiarimenti
Facciamo seguito alla ns. Circolare n. 21 del 20 Ottobre u.s. per precisarvi che per il rispetto dell’obbligo di individuazione del titolare effettivo che incombe sulle imprese dotate di personalità giuridica, è consigliato redigere un verbale del CDA o di determinazione dell’amministratore unico per l’individuazione del titolare effettivo da allegare alla documentazione da conservare nel fascicolo del titolare effettivo e di cui alleghiamo fac-simile.
Ricordiamo che il Fascicolo del Titolare Effettivo deve contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:
- Statuto
- Atto Costitutivo
- Visura Camerale Aggiornata
- Documentazione Aggiornata relativa all'Assetto Proprietario e di Controllo
- Copia del Documento di Identità dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Copia del Codice Fiscale dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Verifica dei Documenti di Identità dei Titolari Effettivi (in caso di dubbi sull'autenticità)
- Dichiarazione dei Soci sulla Titolarità Effettiva (in caso di dubbi sulla Titolarità Effettiva)
Lo studio rimane a disposizione per la redazione del verbale qualora vogliate procedere ad integrare il fascicolo del titolare effettivo come sopra evidenziato.
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CIRCOLARE N. 25 - FATTURAZIONE ELETTRONICA SOGGETTI FORFETTARI
REGIME FORFETTARIO:
DAL 2024 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI!
A partire dal primo gennaio 2024 per tutti i soggetti in regime forfettario scattano gli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico e di conservazione digitale delle stesse.
SOGGETTI INTERESSATI
Dal prossimo primo gennaio 2024 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:
- In “regime forfettario” di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- In “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (sostituito dal 2016 dal regime forfettario).
LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA NORMA
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfettari è stato introdotto gradatamente, secondo il seguente calendario:
- dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;
- dal primo gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti.
TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Si ricorda che i termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:
- fattura immediata – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e la trasmissione allo SdI va effettuata entro 12 gg.;
- fattura differita riepilogativa – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e la trasmissione allo SdI va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
REGIME SANZIONATORIO
La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:
- fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
- da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
LA FATTURA ESTERA
Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:
- Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”.
il riferimento normativo che è:
per i “forfettari”:
- “Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.
Per i “minimi”:
- “regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.
IMPOSTA DI BOLLO
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
- 31 maggio per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio per il quarto trimestre – codice tributo 2524
CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di conservazione digitale delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
- il portale “Fatture e Corrispettivi” accedendo alla propria area personale con SPID, CIE o CNS;
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Cosa può offrire lo Studio
Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:
1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere della Dott.ssa Toni Stefania;
2- fornire il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 24 - IMU SALDO 2023
Versamento saldo IMU per l’anno 2023
Si coglie l’occasione per ricordare che il prossimo 18 dicembre 2023 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativo all’anno 2023.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto al periodo precedente o ci saranno delle variazioni previste entro il 16/12/23, invitiamo la clientela a comunicarcelo entro il prossimo 30 Novembre 2023, inviando una mail a:
info@salpaconsulting.com;
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, locazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, contratto di locazione, atto di successione, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
Novità 2023
Esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente - La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dal versamento dell’IMU per i proprietari di immobili non utilizzabili in quanto abusivamente occupati; ovviamente l’esonero prevede che sia fatta comunicazione al Comune della denuncia o dell’inizio dell’azione penale.
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’esenzione IMU per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Cordiali saluti.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 23 - NOVITA' SECONDO ACCONTO DI IMPOSTE PER L'ANNO 2023
NOVITA’ IN TEMA DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2023
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 145/2023 |
In sintesi
È entrato in vigore in data 19 ottobre 2023 il DL 145/2023 che contiene importanti novità in tema di termini di pagamento delle imposte dirette per alcune categorie di contribuenti.
Termini e modalità di versamento
L’articolo 4 del DL 145/2023 (Collegato Fiscale) prevede la possibilità di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – limitatamente al periodo d’imposta 2023 – solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio 2024 (in luogo che entro il 30 novembre 2023), oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023, quindi, rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione:
- IRPEF,
- imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario o di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, ecc) e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Restano pertanto dovuti, in ogni caso, al 30 novembre 2023 i versamenti dovuti a titolo di:
- secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2023:
- contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale, o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. affittacamere),
- contributi INPS iscritti Gestione Separata.
Quanto alle modalità di versamento delle somme, in presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione, il pagamento potrà essere effettuato:
- in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi,
- in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni. A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.
Soggetti interessati
Tale possibilità è concessa:
- esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA:
- imprese,
- artisti,
- professionisti,
- a condizione che nel periodo di imposta precedente (2022) abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Soggetti esclusi
Sono certamente esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA:
- privati,
- soci,
- collaboratori / coadiuvanti impresa familiare,
- associati studi professionali,
- le società e gli enti.
Dubbi applicativi
Vi sono ancora dei dubbi in merito alla corretta applicazione della disposizione e, inoltre, il DL, pur essendo già in vigore, sarà soggetto alla conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto sopra esposto.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 22 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2023
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2023 AL
30 NOVEMBRE 2023
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2023 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2023, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2023, entro e non oltre il giorno 10 Novembre 2023 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2023.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2023:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2023 | 31 Maggio 2023 |
Aprile-Giugno 2023 | 16 Settembre 2023 |
Luglio-Settembre 2023 | 30 Novembre 2023 |
Ottobre-Dicembre 2023 | 28 Febbraio 2024 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 3° TRIM. 2023
SOCIETA'
VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)
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VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)
DEBITI CREDITI
VP4 Iva vendite esigibile
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VP5 IVA acquisti detratta
VP6 IVA dovuta o a credito
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VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
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VP8 Credito periodo precedente
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VP9 Credito anno precedente
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VP10 Versamenti auto UE
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VP11 Crediti d'imposta
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VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
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VP13 Acconto dovuto
VP14 Iva da versare o a credito
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/10/CIRCOLARE-N.-22-COMUNICAZIONE-LI.PE-3-TRIM.-2023.pdf
CIRCOLARE N. 21 - IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO
Il Fascicolo del Titolare Effettivo: Nuovo Obbligo Antiriciclaggio
Facciamo seguito alla ns. Circolare n. 20 del 10 Ottobre u.s. per precisarVi che gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007, così come modificati dal D.lgs. 90/2017, hanno introdotto due nuovi obblighi antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private e per i Trust Espressi.
A partire dal 04 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, i seguenti soggetti sono, infatti, tenuti alla predisposizione e all’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare Effettivo:
- Associazioni Riconosciute
- Fondazioni Riconosciute
- Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie)
- Società per Azioni (S.p.a.)
- Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
- Società Consortili
- Società Cooperative
- Società di Mutuo Soccorso Riconosciute
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
- Trust Espressi
Una volta predisposto il Fascicolo del Titolare Effettivo, i suddetti soggetti hanno l’obbligo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre u.s. di comunicare, entro il giorno 11/12/2023, per via telematica le informazioni in esso archiviate, al Registro delle Imprese per la loro conservazione in un’apposita sezione del registro ad accesso riservato.
Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo che le società devono predisporre, a cura degli Amministratori delle società, deve contenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi ed essere predisposto, aggiornato e conservato, per un periodo non inferiore a cinque anni,.
Il Fascicolo Cliente Antiriciclaggio del Titolare Effettivo deve contenere almeno le seguenti informazioni e documenti:
- Statuto
- Atto Costitutivo
- Visura Camerale Aggiornata
- Documentazione Aggiornata relativa all'Assetto Proprietario e di Controllo
- Copia del Documento di Identità dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Copia del Codice Fiscale dei Titolari Effettivi (in corso di validità)
- Verifica dei Documenti di Identità dei Titolari Effettivi (in caso di dubbi sull'autenticità)
- Dichiarazione dei Soci sulla Titolarità Effettiva (in caso di dubbi sulla Titolarità Effettiva)
Per l’identificazione dei titolari effettivi, gli amministratori devono utilizzare ogni informazione in loro possesso e in particolare basarsi su quanto risultante da:
- Scritture Contabili
- Bilanci
- Libro dei Soci
- Comunicazioni sull'assetto proprietario e di controllo
- Comunicazioni dei Soci
- Ogni altro dato e/o documentazione a loro disposizione
Il Fascicolo del Titolare Effettivo deve essere fornito ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (Intermediari Bancari e Finanziari, Altri Operatori Finanziari, Professionisti, Altri Operatori Non Finanziari e Prestatori di Servizi di Gioco), in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Nel caso in cui il Fascicolo del Titolare Effettivo contenga dati falsi o informazioni non veritiere e queste siano fornite ai destinatari della normativa antiriciclaggio ai fini dell'adeguata verifica della clientela, è prevista per gli amministratori, che hanno realizzato tale condotta, una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a € 30.000.
Inoltre, come già ricordato nella ns. circolare n. 20, in caso di omessa comunicazione al Registro delle Imprese di informazioni aggiornate sui titolari effettivi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a
€ 1.032.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/10/CIRCOLARE-N.-21-IL-FASCICOLO-DEL-TITOLARE-EFFETTIVO.pdf
CIRCOLARE N. 20 - OPERATIVO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Operativo il Registro dei titolari effettivi
È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.
Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima di 1.032,00, è ridotta ad un terzo.
Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).
Lo Studio resta a disposizione per procedere all’evasione di tale pratica e invita i clienti interessati a mettersi in contatto con la dott.ssa Rossana Gallo referente di studio per l’antiriciclaggio.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo adempimento si traduce per lo Studio in un aggravio di lavoro, si comunica che le competenze che verranno addebitate sono quantificate in:
- Euro 250,00 fisse per la predisposizione della comunicazione e l’invio telematico.
Vi invitiamo pertanto a confermarci verbalmente o tramite mail, entro e non oltre il 27 Ottobre 2023, il vs. assenso all’invio della suddetta comunicazione.
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/08/CIRCOLARE-N.-20-OPERATIVO-IL-REGISTRO-DEI-TITOLARI-EFFETTIVI-2023.pdf
CIRCOLARE N. 19 - BANDI BREVETTI - DISEGNI E MARCHI 2023
NUOVI BANDI 2023
BREVETTI+ DISEGNI+ MARCHI+
Di seguito nuovi bandi pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy destinati alle PMI, anche di nuova costituzione.
BANDO BREVETTI+
Incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. L’obiettivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali.
Beneficiari: Pmi che operano in tutti i settori, ad eccezione di quelli esclusi dagli aiuti de minimis, ai sensi dell'art.1 del Regolamento UE 1407/2013 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- Titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022
- Titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con rapporto di ricerca con esito “non negativo”
- Titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purchè la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni nei precedenti bandi
Spese Ammesse: Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi per Macroarea
- Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
- Organizzazione e Sviluppo
- Trasferimento tecnologico
Agevolazione:
- Contributo a FONDO PERDUTO del valore massimo di € 140.000,00. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00 DEL 24 OTTOBRE
BANDO DISEGNI+
Incentivo diretto a dare aiuto alle imprese per la valorizzazione di disegni e modelli. Mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI per rafforzarne la competitività sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato
Beneficiari: PMI
Spese Ammesse:
- Spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”
Agevolazione:
- Contributo in conto capitale (FONDO PERDUTO) fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 60.000,00 e secondo gli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio ( si va da 2.500,00 a 13.000, euro)
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 18:00 DEL 7 NOVEMBRE
BANDO MARCHI+
Incentivo per la tutela dei marchi all’estero.
Beneficiari: PMI
Misure Agevolative:
Si sostanzia in 2 Misure
- A- Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le suddette imprese per la misura A:
- devono aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver pagato le relative tasse di deposito;
- devono aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della richiesta di agevolazione.
Invece, per la misura B devono aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver pagato le relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione.
NOTA BENE: In più occorre avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione.
Spese Ammesse:
Possono essere oggetto di agevolazione le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni quali:
- Progettazione della rappresentazione,
- Assistenza per il deposito,
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione,
- Tasse di deposito presso EUIPO,
- Ricerche di anteriorità.
Diversi sono i contributi concessi per le due misure.
Agevolazione:
- Contributo in conto capitale (FONDO PERDUTO).
ATTENZIONE: PRESENTAZIONE DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 18:00 DEL 21 NOVEMBRE
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/08/CIRCOLARE-N.-19-BANDI-BREVETTI-MARCHI-E-DISEGNI-2023.pdf
CIRCOLARE N. 18 - COMUNICAZIONE LI.PE 2° TRIM.2023
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2023 AL
16 SETTEMBRE 2023
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 16 Settembre 2023 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2023, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 16 Settembre 2023, entro e non oltre il giorno 4 Settembre 2023 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove scadenze sopra riportate. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre 2023.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2023:
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2023 | 31 Maggio 2023 |
Aprile-Giugno 2023 | 16 Settembre 2023 |
Luglio-Settembre 2023 | 30 Novembre 2023 |
Ottobre-Dicembre 2023 | 28 Febbraio 2024 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2° TRIM. 2022
SOCIETA'
VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)
|
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)
DEBITI CREDITI
VP4 Iva vendite esigibile
|
VP5 IVA acquisti detratta
VP6 IVA dovuta o a credito
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VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
|
VP8 Credito periodo precedente
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VP9 Credito anno precedente
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VP10 Versamenti auto UE
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VP11 Crediti d'imposta
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VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
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VP13 Acconto dovuto
VP14 Iva da versare o a credito
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/08/CIRCOLARE-N.-18-COMUNICAZIONE-LI.PE-2-TRIM.-2023.pdf