CIRCOLARE N. 9 - DECRETO ADEMPIMENTI E ADE
Pubblicata dal Fisco la Circolare sul decreto Adempimenti
Riforma fiscale e semplificazioni, pronte le istruzioni delle Entrate. Servizi più digitali e stop alle comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre
Circolare n. 9 del 2 maggio 2024
Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9/E del 2 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.
Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti - L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
Nuovi termini di pagamento rateale - Nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la
rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello 24.
Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute - L’articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 515, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento: - alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1 a 3); - alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5). I commi 1 e 2 – per effetto delle modifiche apportate, in maniera speculare, all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 – stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato. Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente. La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati. Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024». Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.
Potenziati i servizi online - Il decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. In particolare, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/05/CIRCOLARE-N.-9-DECRETO-ADEMPIMENTI-E-ADE.pdf
CIRCOLARE N. 8 - RICHIESTA DI DOCUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 730/2024 O REDDITI PF 2024 E PER L’I.M.U. 2024
oggetto: richiesta di documenti per la predisposizione deL Modello 730/2024 o redditi PF 2024 e per l’i.m.u. 2024
Gentile cliente, come ogni anno, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2023, possono utilizzare il modello 730/2024 (ordinario o precompilato) o il modello Redditi PF/2024.
Si ritiene opportuno iniziare la raccolta di dati e documenti. A tal fine, per agevolare l’operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.
Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 3 maggio p.v., tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello unitamente ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Termini di presentazione |
Il modello 730/2024 deve essere presentato entro:
- il 30 settembre 2024 se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l'invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un CAF (o altro intermediario abilitato). . I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il modello redditi persone fisiche 2024 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Termini di versamento redditi persone fisiche 2024 |
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2024 ovvero entro il 30 Luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
-rateizzazione del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 –
Le somme dovute a titolo di saldo o primo acconto possono essere versate anche in modo rateizzato con un interesse mensile dello 0,33%.
Se interessati alla rateizzazione Vi preghiamo di indicare di seguito il numero delle rate prescelto (da 2 a 5 rate): n. rate………………
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Termini di versamento I.M.U. 2024 |
Il pagamento dell’IMU come sempre può essere effettuato in due fasi: acconto e saldo. L’acconto IMU 2024 scade il 17 giugno 2024, mentre il saldo scade il 16 dicembre di quest’anno.
Un’altra data da tenere in considerazione è il 30 giugno 2024 in quanto dovrà essere inviata la Dichiarazione IMU 2024 (per le variazioni avvenute nell’anno 2023). Principali Novità per l’anno 2023 |
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024, periodo d’imposta 2023, sono le seguenti:
1 Prospetto familiari a carico: a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
2 Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: è stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
3 Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA): dal 1° gennaio 2023 per la regione Friuli Venezia-Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all’IMU è da intendersi anche riferito all’ILIA.
4 Tassazione agevolata mance: per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
5 Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
6 Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
7 Credito di imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
8 Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
9 Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
10 Detrazione acquisto abitazione principale: per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
Elenco documenti vari indispensabili da consegnare per 730/REDDITI/IMU |
Con la presente richiediamo la Vostra cortese collaborazione per la raccolta della documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2023.
Vi preghiamo pertanto di compilare l’allegato questionario, da restituire unitamente alla relativa documentazione possibilmente entro il 3 Maggio 2024 oltre ai prospetti sulla destinazione del cinque, dell’otto e del due per mille debitamente compilati e firmati.
Questionario
REDDITI ANNO 2023
Cliente Sig./Sig.ra .......................................................................................
Dati anagrafici:
- nessuna variazione di residenza, stato civile, familiari a carico.
- Variazioni: (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- residenza - allegare copia certificato residenza (se è variata e se non è già stato consegnato).
- stato civile - comunicare il tipo di variazione e data esatta di quando è avvenuta.
- familiari a carico - codice fiscale e dati anagrafici dei figli nati nel 2023 e, per i coniugati nel 2023 e/o 2024 codice fiscale e dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.
Per i figli a carico comunicare la quota della detrazione (se al 100% o ripartita al 50% con il coniuge). I familiari sono a carico se hanno percepito un reddito al lordo degli oneri deducibili inferiore a € 2.840,51. Ricordiamo il limite reddituale per essere considerati figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, è stato elevato a 4.000 euro fino a 24 anni poi a 2.840,51 euro dai 24 anni in su.
Terreni e fabbricati:
- nessuna variazione
- Variazioni: nel corso 2023/2024 (da compilare e allegare documentazione solo se intervenute variazioni)
- Acquisti, vendite, eredità, variazioni di accatastamento e classamento, ecc. (allegare copia dei rogiti e/o dei documenti inviati dall’Agenzia del Territorio per i classamenti)
- Variazioni di utilizzo, cessazione di contratti di locazione o variazione dei contratti di locazione preesistenti, eventuale applicazione della cedolare secca (allegare copia delle denunce di variazione di coltura per i terreni, i contratti di locazione o di comodato, le denunce di rinnovo e variazione dei contratti di locazione preesistenti, e/o di cessazione dei contratti stessi, i provvedimenti di sfratto, gli importi dei canoni di locazione, ecc…)
- Se si è verificata compravendita di fabbricato adibito ad abitazione principale, allegare eventuali fatture di intermediazione.
- Copia dei contratti d’affitto stipulati con estremi di registrazione e canoni riscossi nel 2023 per ogni unità affittata.
- Importo pattuito e percepito per locazioni brevi;
Allegare inoltre le copie delle ricevute di pagamento dell’IMU del 2023, se non sono già in nostro possesso. I rogiti, i contratti di locazione e le loro variazioni solo nel caso che non siano già stati consegnati per il calcolo dell’IMU 2023 o nel 2024 o richiesti recentemente.
Allegare inoltre atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione avvenuti nel 2023 o nel 2024.
In particolare precisare se il fabbricato:
- è abitazione o pertinenza data in uso gratuito ad un familiare;
- è unità in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- è tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all’estero;
- è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- è di proprietà condominiale;
- è stata effettuata opzione per cedolare secca;
- precisare se sono intervenute o previste variazioni entro gli inizi di Giugno 2024 quali acquisti/vendite di terreni/fabbricati (dati utili per calcolo dell’IMU/TASI 2024 in acconto).
NOVITA’ DAL 2018 PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per i contratti di locazione stipulati dal 1/1/2018, i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.
Allegare pertanto, oltre alla copia del contratto di locazione, anche copia della suddetta attestazione.
redditi di lavoro, di pensione e/o assimilati
c modelli CU2024/redditi 2023, certificazioni di compensi, indennità di disoccupazione o di mobilità, provvigioni e ritenute d’acconto, dividendi, altre indennità e certificazioni di redditi soggetti a tassazione separata;
c indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);
c somme percepite a titolo di borsa di studio;
c assegni versati dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
c indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
c Attestazione del datore di lavoro per le somme corrisposte a Colf e badanti.
N.B. Come gli scorsi anni, per i pensionati INPS, la Certificazione Unica 2024/Redditi 2023 non verrà recapitata per posta. Su vostra richiesta provvederemo ad acquisirla telematicamente dal sito dell’INPS. |
ALTRI REDDITI
- CU per prestazioni occasionali e/o professionali (allegare certificazione ricevuta);
- CU per redditi derivanti da locazioni brevi (allegare certificazione ricevuta);
- redditi di partecipazione in società (allegare prospetto fornito dalla società);
- CUPE per dividendi e proventi equiparati (allegare certificazioni);
- plusvalenze per cessione azioni o quote sociali (allegare copia dell’atto ed eventuale perizia di rivalutazione);
- vendita di fabbricati acquistati da meno di 5 anni o di terreni edificabili (atti notarili);
REDDITI DI FONTE ESTERA
- investimenti effettuati all’estero: immobili, denaro, titoli, attività finanziaria in genere, affitti percepiti, interessi, dividendi, rendite finanziarie da investimenti esteri, ecc... detenuti all’estero al 31/12/2023 (allegare documentazione bancaria, rogiti, ricevute, ecc...).
- Trasferimenti di denaro, o altri valori, all’estero, anche a mezzo di intermediari finanziari. Produrre un prospetto con le movimentazioni effettuate nel corso del 2023.
ELENCO ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI:
sostenuti nel 2023 per sé stessi e per familiari fiscalmente a carico
‘NOTA BENE’
Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, a decorrere dall’1.1.2020, il pagamento degli oneri detraibili deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari...). In caso contrario, la spesa non potrà essere portata in detrazione. La disposizione non si applica all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi allo Studio dovrà essere consegnato uno dei seguenti documenti:
- la contabile del pagamento;
- prova del pagamento elettronico con altri mezzi (estratto conto, movimenti carte di credito/debito, ecc…) Nel caso in cui per qualche pagamento non sia possibile recuperare la prova del pagamento tracciato, è possibile autocertificare il pagamento tracciato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme.
In caso di verifica, tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrebbe comunque richiedere la prova documentale del pagamento elettronico che dovrà quindi essere recuperato successivamente
E’ necessario che le ricevute sanitarie di importo superiore a € 77,47, se esenti IVA, siano fornite di marca da bollo con data uguale o anteriore a quella di emissione della fattura (importo € 2,00) a meno che il bollo stesso non sia stato assolto virtualmente.
c - Spese mediche e specialistiche - (detraibili al netto della franchigia di € 129,11)
- Visite mediche e specialistiche, degenze e ricoveri, spese di assistenza specifica, interventi chirurgici, ricevute pagamenti ticket per prestazioni sanitarie e acquisto o affitto di protesi sanitarie con la relativa prescrizione.
Farmaci e medicinali
- Non possono beneficiare della detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari o erboristici, indipendentemente dalla prescrizione, anche se utilizzati a scopo terapeutico.
Per l’acquisto di medicinali, di farmaci omeopatici e da banco e anche per i dispositivi medici CE o nonché di altre specialità farmaceutiche la detrazione spetta unicamente se la spesa è certificata dallo “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati col cod. AIC la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente e datati 2023.
Nei dispositivi medici rientrano anche gli occhiali, le montature, le lenti a contatto, le soluzioni per LAC e gli apparecchi acustici purché venga specificato in fattura dispositivo CE.
Vi raccomandiamo di predisporre gli scontrini ordinatamente senza apportare correzioni o evidenziature di alcun tipo, previa verifica della data (2023) e della presenza del Vostro codice fiscale o di quello delle persone a Vostro carico.
N.B. Gli scontrini non idonei, non verranno conteggiati per evitare contestazioni nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter scontare le spese sostenute per cure termali, fisioterapia, ginnastica riabilitativa, protesi e apparecchiature sanitarie necessarie alla riabilitazione occorre allegare la prescrizione dello specialista; in mancanza è sufficiente anche quella resa da un medico generico.
c -Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità - spese mediche, sanitarie e paramediche per l’assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, (solo se prestate da personale qualificato) certificate con dichiarazione dell’istituto di assistenza. Spese per medicinali con ricetta o “scontrino parlante” sostenute per familiari prossimi (anche se non a carico). N.B.: La disabilità viene riconosciuta dall’apposita Commissione Medica,
c - Interessi passivi per mutui agrari, mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (per i mutui contratti nel 2023 è necessaria una copia del contratto di mutuo, della fattura e del rogito relativo all’acquisto dell’immobile), mutuo per costruzione e ristrutturazione 1a casa (contratto a partire dal 1998), mutuo per interventi di recupero edilizio (contratto nel 1997).
Allegare certificazione della banca con gli interessi passivi e oneri accessori o le ricevute pagate nell’anno.
c - Spese di istruzione
- Spese di frequenza scuole dell’infanzia (scuola materna per bimbi dai 3 ai 5 anni) del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (superiori) –
- Spese di frequenza di Università statali e non statali, di perfezionamento e//o specializzazione universitaria –(per le università non statali le spese detraibili non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente, per ogni facoltà universitaria, con apposito decreto ministeriale) - spese relative a tasse di immatricolazione e iscrizione (anche ad anni fuori corso), sopratasse per esami di profitto e di laurea, dottorato di ricerca.
- Spese frequenza scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e per la frequenza ai master universitari.
Fornire le ricevute dei bollettini postali, pagamenti telematici o bonifici bancari per tasse e contributi, spese sostenute per gli istituti italiani. (Precisando se sono state sostenute totalmente dal dichiarante o in parte anche dal coniuge).
c - Spese funebri (max € 1.550) per ciascun evento verificatosi nell’anno anche se trattasi di non familiare.
È necessaria la documentazione dell’agenzia funebre (fatture, ricevute, bollettini, ecc …) relativamente alle spese sostenute nel 2023 per onoranze funebri (celebrazione cerimonia, loculi, bare, ecc …).
c - Spese per addetti all’assistenza personale (limite max € 2.100,00 e fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00) proprie o per altri familiari anche non a carico.
Spetta solo nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (deve risultare dalla certificazione medica da allegare alla idonea ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza).
c - Spese per attività sportive praticate da ragazzi - (limite max € 210,00 per ciascun ragazzo). Portare bollettino, ricevuta o quietanza del pagamento con causale e disciplina esercitata i dati anagrafici del ragazzo e del pagatore oltre ai dati della struttura o soggetto che hanno reso la prestazione.
Sono detraibili: le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per ragazzi d’età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.
c - Spese per intermediazione immobiliare - limite max € 1.000,00 (suddiviso tra i comproprietari) e relative ai compensi e commissioni corrisposte agli intermediari finalizzati all’acquisto della proprietà dell’immobile (o altri diritti reali) da adibire a propria abitazione principale. Allegare fattura, ricevuta del pagamento e rogito notarile.
c -Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
c -Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
c -Contributi associativi alle società di mutuo soccorso. I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
c -Erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici che risultino iscritti nel registro previsto da un apposito Decreto-legge (DL 149/2013) e ammessi ai benefici (escluso tesseramento o quota associativa) per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro con versamento postale o bancario dal quale risulti la tracciabilità (carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).
c -Erogazioni liberali a favore di enti religiosi - max € 1.032,91
Produrre la ricevuta del bollettino postale o bonifico bancario o quietanza liberatoria effettuata in favore degli enti religiosi (si tratta degli enti religiosi riconosciuti e ai quali è possibile devolvere la scelta dell’8/mille).
c -Spese veterinarie - detraibilità fino a € 420,89 (eccedenti la franchigia € 129,11) per cure rese all’animale detenuto regolarmente per compagnia o pratica sportiva, non cumulabili con le spese mediche personali. Produrre ricevute, fatture, ricette spese certificate dal veterinario con scontrini farmacia completi dei dati: farmaco veterinario, Cod. Fisc. acquirente, ecc… come per le spese sanitarie.
c -Spese per asili nido - limite max € 632,00 per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È necessaria la dichiarazione rilasciata dall’asilo nido e ricevute di pagamento effettuate nel 2022 comprovanti la spesa sostenuta per la frequenza.
c -Contributi previdenziali ed assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea e prosecuzione volontaria), fondo e assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe e altri contributi obbligatori. Presentare le ricevute di pagamento o l’apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale.
c -Assicurazione sulla vita e infortuni (importo complessivo max € 530,00)
Dichiarazione rilasciata dall’assicurazione attestante il premio pagato nel 2023 o la quietanza di pagamento riportante la precisazione che la polizza ha per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza; la polizza può essere stipulata per il dichiarante o per familiari fiscalmente a carico. Sono detraibili: polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e polizze morte e invalidità permanente stipulate dopo il 1/01/2001. Per le assicurazioni contratte a copertura del rischio di non autosufficienza la data di stipula è ininfluente ed il limite di detrazione è € 1.291,14 al netto dei premi per rischio morte e invalidità permanente.
Nessun limite di detrazione per premi pagati nel 2023 relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo.
c -Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
c -Assegni periodici corrisposti al coniuge – Portare, con la sentenza di separazione/divorzio, la documentazione (bonifico/accredito) o certificazione di pagamento.
c -Contributi per addetti servizi domestici e familiari max € 1.549,37 – per il calcolo è necessaria anche l’allegato del bollettino di versamento nel quale è specificato il calcolo delle ore riferite al periodo – si detrae solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
c -Previdenza complementare – spese sostenute per contributi versati volontariamente o in base a contratti collettivi aziendali – anche per familiari a carico. Max € 5.164,57.
c -Restituzione somme al soggetto erogatore – si tratta di somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state sottoposte a tassazione. Produrre il documento attestante la restituzione.
SPESE SU INTERVENTI AGEVOLATI IN EDILIZIA (BONUS RISTRUTTURAZIONI)
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento: ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio.
- in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 50, 65: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere da noi visionata qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio.
N.B. Qualora la precedente dichiarazione non sia stata presentata dal nostro Studio e nel caso vi siano ancora delle rate residue in essere per l’anno 2023, la documentazione di cui sopra deve essere consegnata anche per gli interventi precedentemente eseguiti. |
SUPER BONUS 110
- documentazione relativa a spese sostenute nel 202 per interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti;
- documentazione relativa a spese sostenute da chi ha comprato case antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliareche, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Per questi interventi deve essere presentata dichiarazione attestante che le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di natura antisismica fruiscono della detrazione maggiorata.
Qualora si fosse optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizi, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.
ALTRE SPESE DETRAIBILI
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
- documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2023 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); • ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
- documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
- documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- Documentazione relativa a contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno diritto a richiedere la detrazione del 19% dell’affitto nel limite totale di 2.633 euro e, quindi, per un massimo di 500 euro. La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dalla propria residenza e comunque in una provincia diversa dal proprio Comune di residenza.
Per la deducibilità serve copia del contratto di locazione con estremi della registrazione e certificato di residenza.
Novità dal 2022 per detrazione per figli a carico
Particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico.
Infatti, con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per l’anno 2023 solo per determinate categorie di figli.
In particolare, da tale data resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spettante diminuisce con l’ammontare del reddito complessivo fino ad annullarsi quando arriva a 95.000,00 euro.
ACCONTI
Eventuali deleghe di pagamento (MOD. F24) versati a giugno/luglio e novembre (se non sono già stati consegnati) relativi a versamenti effettuati a luglio-agosto 2023 per il saldo IRPEF 2022, acconto e saldo versamento cedolare secca e per il 1° acconto 2023; a novembre 2023 per il 2° acconto imposte per l’anno 2023.
N.B. Richiediamo di allegare sempre una copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido, (non scaduto) utile ai fini dell’autocertificazione e per l’aggiornamento dei dati relativamente alla privacy dello studio. |
Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.
Coloro che devono consegnare la documentazione sono pregati di telefonare sempre prima di passare, mentre coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
Destinazione dell’8‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8‰ dell’IRPEF:
Stato | Chiesa Cattolica | Chiese Avventiste | Assemblee di Dio |
Chiesa Metodista e Valdese | Chiesa Evangelica Luterana | Comunità Ebraiche | Chiesa Apostolica in Italia |
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale | Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia | Unione Buddhista Italiana | |
Unione Induista Italiana | Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Ibisg) | Associazione “Chiesa d’Inghilterra” In Italia |
Destinazione del 5‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell’IRPEF:
Sostegno enti terzo settore e
Alle ONLUS |
Finanziamento
ricerca scient/università |
Finanziamento ricerca sanitaria | Associazioni sportive
dilettantistiche |
Attività sociali svolte dal comune di residenza | Sostegno alle attività di tutela, promozione e
valorizzazionedei beni culturali e paesaggistici |
C.F. Beneficiario
------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
-------------------- |
C.F. Beneficiario
----------------- |
C.F.
Beneficiario
--------------------- |
Sostegno degli enti gestori delle aree protette |
|
|
|
|
|
C.F. Beneficiario
------------------- |
Destinazione del 2‰ dell’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 2‰ dell’IRPEF:
PARTITO POLITICO
CODICE ………. Firma …………………………
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/04/CIRCOLARE-N.-8-RICHIESTA-DOCUMENTAZIONE-MODELLO-REDDITI-E-730-2024.pdf
CIRCOLARE N. 7 - TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2024
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2024
Con la presente ricordiamo che entro il prossimo 18 marzo (cadendo il 16 di sabato) si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2024.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/24 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/24 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2024.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/03/CIRCOLARE-N.-7-TASSA-ANNUALE-LIBRI-SOCIALI-2024-.pdf
CIRCOLARE N. 6 - BONUS PUBBLICITA' 2024
Bonus pubblicità 2024: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 2 aprile, novità e istruzioni
A partire dal 1° marzo e fino al 2 aprile 2024 imprese, professionisti ed enti non commerciali possono prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023. Cosa indicare nella comunicazione?
Nuovo appuntamento con il bonus pubblicità.
Dal 1° marzo al 2 aprile 2024, infatti, sarà attiva la piattaforma per l’invio delle richieste per prenotare il credito di imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024.
Ai sensi della disciplina in vigore, dettata dall’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, come modificato dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Non sono invece agevolabili per l’anno 2024 le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Le modalità e i criteri di concessione del contributo sono definiti nel regolamento approvato con il
Chi può richiedere il bonus e per quali investimenti
Le comunicazioni di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dai titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e dagli enti non commerciali, per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.
Per effetto di tale condizione, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:
- nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
- iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024.
A quanto ammonta il credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Come si presenta la domanda
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta riferito agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2024 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
L’invio può essere direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Nella comunicazione deve essere indicato:
- l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa già effettuati e/o da effettuare nel 2024;
- l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa nel 2023.
Gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.:55,49 diventa 55).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. e invita i clienti interessati a mettersi in contatto quanto prima, al fine di ottemperare nei tempi all’eventuale presentazione della domanda entro il 2 aprile.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-6-BONUS-PUBBLICITA-2024.pdf
CIRCOLARE N. 5 -CERTIFICAZIONE UNICA 2024
Certificazione Unica 2024: redditi di lavoro autonomo
Come ogni anno, i sostituti d’imposta devono predisporre ed inviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate il modello di "Certificazione Unica" (CU 2024).
Il modello deve essere:
- trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario
abilitato entro il 16 marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) (è comunque prevista la
possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili,
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata es. redditi lavoro autonomo, di presentarle
entro la scadenza del mod. 770 al 31 ottobre 2024); e
- consegnato in duplice copia ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta
(dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc…) con allegate le istruzioni entro il 16
marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) o preferibilmente inviato a mezzo pec o
raccomandata.
La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall’AdE, riguarda oltre ai redditi di lavoro
dipendente, anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, in particolare,
interessa (elenco non esaustivo):
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni, anche occasionali;
- redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a soggetti che applicano il
regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (soggetti Minimi
e forfettari);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e
cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR
600/73, finora certificati in forma “libera” (lo faranno gli istituti di credito);
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.
Per gli agenti e rappresentati che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2024 dei
compensi pagati nel 2023, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più
certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2024 relativi all’anno 2023.
NON devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
- dei dividendi erogati nel 2023;
- dei proventi ad essi equiparati;
- delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate,
e sono da rilasciare ai percettori utilizzando apposito modello.
SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede
l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo
giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime e senza possibilità di
ravvedimento.
Le principali novità del 2024
Vediamo infine le novità contenute, che sono così riassumibili, a vantaggio della sintesi:
- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico,
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
- l’innalzamento a euro 3.000 dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico (vedi qui approfondimento),
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
- la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2023 fino al 16/01/2024, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 23 febbraio 2024. |
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:
- Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-5-CERTIFICAZIONE-UNICA-2024.pdf
CIRCOLARE N. 4 - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE CODICE TD28
Con le nuove specifiche tecniche il codice TD28 diventa multifunzione
Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.
Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta. Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro. L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Dal 1 febbraio, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.
Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:
- i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
- i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
- la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
- il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.
La modifica che interessa il codice TD28 non è l’unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate. Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare, potrà essere valorizzata la stringa:
- “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
- “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
- “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.
Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento. In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”). Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-4-NUOVE-SPECIFICHE-TECNICHE-CODICE-TD28.pdf
CIRCOLARE N. 3 -RICHIESTA DATI IVA 2024
OGGETTO: Dichiarazione IVA 2024 (periodo d’imposta 2023)
Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2023. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 30 aprile 2024.
Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2023 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2024.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Le novità della dichiarazione IVA 2024
Principali modifiche ai modelli
Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2024.
MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso. QUADRO VE Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata. QUADRO VO Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Prospetto IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.
Dichiarazioni con IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2024 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
A partire dal 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2024 per l’anno 2023.
Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:
- la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio u.s.);
- la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2024 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).
Versamento del saldo iva
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l’arrotondamento all’unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il saldo IVA relativo al 2023 deve quindi essere versato entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).
In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica) deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo all’1.7.2024 scade il 31.7.2024.
In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.
Riepilogando, il saldo IVA 2023 può essere versato entro:
il 18.3.2024 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di sabato);
l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
il 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).
Esempi
Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2023 entro il 30.4.2024, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2023 entro il 18.3.2024:
- se provvede al relativo versamento entro l’1.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 1° luglio);
- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino all’1.7.2024 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dall’1.7.2024 al 31.7.2024; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.
Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l’anno solare:
- se versa il saldo IVA 2023 entro l’1.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2023 entro il 31.7.2024, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino all’1.7.2024 e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
Opzione per la rateizzazione
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.
La disciplina in esame è stata modificata dall’art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.
Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, da effettuare nel 2024.
Scadenza delle rate
Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).
In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.
Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:
giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.
Numero massimo di rate
In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2023, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:
10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 18.3.2024;
7 rate, per i pagamenti iniziati entro l’1.7.2024; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2024;
6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 31.7.2024.
Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.
Interessi dovuti per la rateizzazione
L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.
Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale[1]) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.
Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 13 Febbraio 2024, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2023, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2023 per chi ha affidato la contabilità allo studio.
ALLEGATO 1
Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione Annuale IVA:
- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Situazione contabile al 31/12/2023
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all’utilizzo dell’eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell’anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM
Dati relativi all’attività
- Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) € ………
- Vendite beni strumentali ammortizzabili € ………
- Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) € ………
- Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio € ………
- Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi € ………
- Vendite/servizi a condomini nel 2023 € ………
Con riferimento agli acquisti/vendite di beni materiali e immateriali, ai leasing e ai contratti di locazione e noleggio si chiede di fornire copia della relativa scheda contabile. Inoltre, in caso di nuovi contratti di leasing sottoscritti nel 2023, si chiede la copia del relativo contratto.
- Operazioni in reverse charge esterno (operazioni commerciali tra soggetti passivi non residenti): verifica che sia stata regolarmente trasmessa allo SdI la relativa fattura elettronica integrativa in formato XML, ai fini del c.d. “nuovo esterometro” (novità introdotta dal 1° luglio 2022, obbligatoria per cessioni/prestazioni superiori singolarmente ad euro 5.000).
Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)
- Imponibile acquisti Iva detraibile € ……… + Iva € ………
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ……… + Iva € ………
Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile
- Imponibile acquisti Iva indetraibile € ………
Operazioni intracomunitarie (richiesta copia relativi modelli Intra presentati nel 2023)
- Vendite CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Vendite CEE - servizi € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - beni € ……… + Iva € ………
- Acquisto CEE - servizi € ……… + Iva € ………
Operazioni internazionali
- Vendite - esportazioni dirette € ………
- Vendite - servizi internazionali € ………
- Vendite - esportatori abituali € ………
- Acquisto - importazioni € ……… + Iva € ……
- Acquisto - servizi internazionali € ………
- Acquisto – utilizzo plafond € ………
Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano
- Vendite € ……… + Iva € ………
- Acquisto con Iva € ……… + Iva € ………
- Acquisto senza Iva € ……… + Iva € ………
Operazioni esenti Art. 10
- Cessioni esenti VE33 € ………
- Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta VF 18 imp . € ………
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
- Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 € ………
Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)
- Acquisti da soggetti minimi € ………
- Acquisti da soggetti forfettari € …
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati
- Cessioni non soggette VE 36 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)
- Acquisti da regime iva per cassa € ……… + Iva € ………
- Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 € ………
Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2
- Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8
- Cessione rottami VE35 P.2 € ………
- Acquisto rottami VJ6 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni
- Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a
- Vendite servizi VE35 p. 4 € ………
- Acquisto servizi VJ12 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis
- Vendite VE35 p. 5 € ………
- Acquisto VJ13 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c
- Vendite VE35 p. 6-7 € ………
- Acquisto VJ14 – VJ15 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter
- Vendite servizi VE35 p. 8 € ………
- Acquisto servizi VJ16 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater
- Vendite VE35 p. 9 € ………
- Acquisto VJ17 € ……… + Iva € ………
Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 17- ter (Split Payment)
- Vendite beni e servizi VE38 € ………
- acquisti beni e servizi VJ18 € ……… + Iva € ………
Operazioni in regime Iva del margine
- Vendite in regime del margine € ………
- Margine lordo di operazioni imponibili € ……… + Iva € ………
Operazioni con Iva ad esigibilità differita
- Vendite con Iva ad esigibilità differita € ……… + Iva € ………
- Incasso fatture con Iva a esigibilità differita imp. € ……… + Iva € ………
Effettuazione di versamenti periodici non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (VQ 1)
Iva periodica effettivamente versata, a seguito della ricezione di comunicazioni d’irregolarità, cartelle di pagamento o a seguito di sospensione di versamento per evento eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 e la dichiarazione IVA del presente anno d’imposta
- Anno d’imposta IVA periodica versata ………
- Importo IVA versata a seguito di comunicazione irregolarità ………
- Importo IVA versata a seguito di cartella di pagamento ………
- Importo IVA versata a seguito di eventi eccezionali ………
Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati
- Operazioni imponibili a privati € ……… + Iva € ………
Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:
- Abruzzo € ……… + Iva € ………
- Basilicata € ……… + Iva € ………
- Bolzano € ……… + Iva € ………
- Calabria € ……… + Iva € ………
- Campania € ……… + Iva € ………
- Emilia Romagna € ……… + Iva € ………
- Friuli Venezia Giulia € ……… + Iva € ………
- Lazio € ……… + Iva € ………
- Liguria € ……… + Iva € ………
- Lombardia € ……… + Iva € ………
- Marche € ……… + Iva € ………
- Molise € ……… + Iva € ………
- Piemonte € ……… + Iva € ………
- Puglia € ……… + Iva € ………
- Sardegna € ……… + Iva € ………
- Sicilia € ……… + Iva € ………
- Toscana € ……… + Iva € ………
- Trento € ……… + Iva € ………
- Umbria € ……… + Iva € ………
- Valle d’Aosta € ……… + Iva € ………
- Veneto € ……… + Iva € ………
Cordiali saluti.
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-3-RICHIESTA-DATI-IVA-2024.pdf
CIRCOLARE N. 2 - STAMPA LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2022
La stampa dei registri contabili obbligatori
Con la presente informativa, per tutti i clienti che provvedono in proprio alla tenuta dei libri sociali e registri contabili, intendiamo, visto l’approssimarsi della scadenza per la stampa relativa al periodo di imposta 2022, fornire alcune informazioni in merito alla disciplina che ne determina il corretto assolvimento. Le scritture obbligatorie possono essere stampate in forma cartacea (è consentita anche la conservazione in forma digitale) e sono oggetto di particolari adempimenti che illustreremo di seguito.
|
I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura
La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (29-02-2024). Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che era da stampare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30-11-2023). Nella tabella sottostante si riepilogano i termini di stampa per l’anno 2022 (soggetti con esercizio solare):
Le novità – D.L. “Semplificazioni fiscali"
La conversione del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha la finalità di consentire il superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro i termini sopra indicati. In base a tale intervento normativo, a decorrere dal 20.08.2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile sono considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:
risultino aggiornati su supporti elettronici;
siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma, prudenzialmente si ritiene opportuno continuare ad applicare le regole qui riepilogate.
Numerazione
I registri sopra indicati devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2022, 2/2022, …). Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/07/2022 al 30/06/2023, andranno numerate con indicazione dell’anno 2022 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2023.
Bollatura
Assolvimento sui registri “cartacei”
Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:
Imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;
Imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali. L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate.
L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.
Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro. Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa
Assolvimento sui registri “digitali”.
Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00/32,00 euro). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
L’imposta va versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30.4 ovvero 29.4 in caso di anno bisestile). Con riferimento ai registri contabili relativi al 2022 l'imposta di bollo doveva essere versata entro il 30.4.2023, in unica soluzione con mod. F24, utilizzando il codice tributo “2501” e riportando, quale anno di riferimento, l'anno per il quale è effettuato il pagamento (ad esempio, “2022” per i registri riferiti a tale anno).
Stampa dei “mastrini”
Si ricorda infine che i suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l’apposizione di marche da bollo.
Contabilità di magazzino
A partire dal 2021 è previsto che le scritture ausiliarie di magazzino debbano essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva contemporaneamente: l’ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 di euro; il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 di euro. Tale adempimento prevede degli obblighi di stampa più stringenti rispetto a quelli sopra evidenziati (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Ravvedimento Operoso
I contrassegni telematici (cioè, le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
- entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint(interessi di mora imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-2-STAMPA-LIBRI-SOCIALI-PER-LANNO-2022.pdf
CIRCOLARE N. 1 - LEGGE DI BILANCIO 2024 - PRINCIPALI NOVITA'
Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213)
Principali novità
1 premessa
Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Regolarizzazione del magazzino
segue |
A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Ambito temporale La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”). Soggetti interessati Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata. Ambito oggettivo L’adeguamento può riguardare le rimanenze: dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono, invece, escluse le rimanenze relative: alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute; alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. Modalità di adeguamento L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale. Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento: dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra: l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; il volume d’affari. In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato); il valore del bene eliminato. Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto. Modalità di adesione L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”). Termini di versamento Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle: somme non pagate e dei relativi interessi; sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali. Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP. Effetti dell’adeguamento La regolarizzazione: non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere; non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024. I valori risultanti dall’adeguamento: sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti. |
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
|
Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024; oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza |
A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili: acquisiti per successione; che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo. Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che: se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020; se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Applicazione dell’imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005. |
Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari |
La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.
Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell’interpretazione adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall’1.1.2024 rientrano: nella lett. h) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali); nella lett. b) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua. Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo Seguendo l’impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti: non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”; il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%. Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina: non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”; prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005). |
Locazioni brevi - Aumento dell’aliquota
segue |
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo - Locazioni brevi Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Sono assimilati alle locazioni brevi: i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.); i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). Natura imprenditoriale - Esclusione La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). Cedolare secca - Aliquota al 26% La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”. Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi: si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%. Ritenuta del 21% a titolo di acconto La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di: operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario; versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98. La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto. Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti. In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione: viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73; viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73. |
Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus |
Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.
Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili. |
Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” | A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”. La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica. |
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione | Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. |
Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione
segue |
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. |
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024. |
Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi |
La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.
Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato. Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’art. 68 co. 6 del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra: il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati; il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi. La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito. |
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti |
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l’imposta sostitutiva a 13.000 euro.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni: qualificate (in linea di massima, superiori al 20%); in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari). Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali. |
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
|
Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Decorrenza L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente. Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche. In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera. |
Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni |
Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.
Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo, della deduzione: della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”); della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti “solari”). Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP Viene altresì previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta interessati dalle modifiche. |
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24
|
Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024. Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato. Controlli preventivi L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco. |
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate |
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024. In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL. |
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale | Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.
Crediti INPS La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: dai datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Crediti INAIL La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Decorrenza e disposizioni attuative La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL. |
Argomento | Descrizione |
Pignoramento presso terzi - Efficientamento | Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.
L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |
Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie” |
Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato). |
Aliquota IVA per i pellet |
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. |
Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia |
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); i pannolini per bambini. È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile |
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%. |
Sgravio IVA tax free shopping | Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024. |
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano |
Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni. |
IMU - Enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati |
Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
“posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali; “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività. |
Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta |
Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:
sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023); le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023). La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023 Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023. In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo: maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024; minore, nel qual caso il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie. |
Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l’IMU o altri tributi locali | Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall’anno 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (rispettivamente fissati al 14 ed al 28 ottobre dell’anno di riferimento) scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU. |
ILIA - Effetto sostitutivo dell’IRPEF dal 2023 |
A partire dall’anno 2023, viene esteso l’effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali anche all’imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA), istituita dalla L. Reg. 14.11.2022 n. 17.
Dunque, dall’1.1.2023, l’ILIA sostituisce al contempo: l’IMU; per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, fatte salve le deroghe di cui all’art. 9 co. 9 del DLgs. 23/2011. |
Argomento | Descrizione |
IMU - Esenzione per i fabbricati abitativi colpiti dal sisma del Comune di Umbertide | Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
siti nel territorio del Comune di Umbertide (in Provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 9.3.2023; distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta: per l’anno 2024; ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31.12.2024. |
Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia Centrale del 2016 e 2017 | Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.
Proroga dell’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU Sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF e dall’IRES, nonché dall’IMU, per i fabbricati che al contempo risultano: ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici; distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti: i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2023; i fabbricati sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2024. Proroga dell’esenzione dall’imposta di bollo e registro Viene prorogato al 31.12.2024 il termine finale di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali. Tale esenzione spetta: alle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dai richiamati eventi sismici del 2016 e 2017; alle persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni. Proroga dell’esenzione dal canone unico È prorogata fino al 2024 l’esenzione dal canone unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici. |
Contributi e credito d’imposta
|
Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023, di cui all’art. 20-sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023.
Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di: 20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive; 40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive. I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato. Riconoscimento del credito d’imposta In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno | Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024. |
Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi | Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi. |
Credito d’imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici - Proroga |
Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. |
Crediti d’imposta per il cinema - Modifiche alla disciplina | Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016.
Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata. |
Legge Sabatini - Rifinanziamento | In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. |
Contratti di sviluppo - Rifinanziamento |
Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse. |
Fondo crescita sostenibile - Rifinanziamento |
La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del DL 83/2012, viene incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025. |
Fondo per le emergenze in agricoltura |
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.
Si demanda al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse. |
Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa |
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. |
Argomento | Descrizione |
segue | Finanziamenti con TEG superiore al TEGM
Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all’art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96. |
Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose |
Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:
tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a); quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b); cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c). Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia: l’80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a); l’85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b); il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c). Finanziamenti con TEG superiore al TEGM Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, è possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96. Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo Viene prevista la permanenza dell’operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, purché: le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie; e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari. |
Bonus asili nido
|
Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016.
Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”). L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di: 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro; 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro). La norma in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024: in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro; in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno. |
Fondo per le borse di studio per l’Erasmus italiano |
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270.
Si demanda ad un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca la definizione dell’ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio e del valore dell’ISEE per l’accesso. Esenzione fiscale delle borse di studio Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale. |
Riduzione del canone RAI | Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l’anno 2024. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore |
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:
6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tredicesima Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima. |
Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli | Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%. Lavoratrici con tre o più figli Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Lavoratrici con due figli In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. |
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà |
È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.
Ambito applicativo e finalità L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: vittime di violenza; disoccupate; beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell’anno 2023). La finalità dell’esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza. Rapporti incentivati e durata L’incentivo spetta per: le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell’assunzione); le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell’esonero fino al 18° mese dalla data dell’assunzione); le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell’assunzione). |
Trattamento
segue |
Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Modalità Il trattamento è riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023; dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione); su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 30.6.2024. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. |
Proroga dell’ISCRO per il 2024 |
Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.
L’indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che: non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non sono beneficiari dell’Assegno di inclusione; hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda; sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La medesima disposizione stabilisce poi che: i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità; la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’erogazione dell’indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale. |
Congedo parentale |
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:
all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese; al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%. La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino. |
Proroga della CIGS per le imprese in crisi |
Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109. |
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa |
Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
Argomento | Descrizione |
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale | Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015. |
CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale |
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.
La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015. |
Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Viene prorogata anche per il 2024 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate |
Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 18.5.2018 n. 72:
in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio. Valgono le medesime condizioni previste dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle alle quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del DLgs. 6.9.2011 n. 159. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal DLgs. 148/2015. |
Indennità per i lavoratori dei call center |
Viene disposto, anche per l’anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità di malattia per i lavoratori marittimi | Si interviene con riferimento alla misura dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 23.9.37 n. 1918. Nel dettaglio, si modificano:
l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall’1.1.2024, nell’ipotesi in cui l’evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l’attività lavorativa, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione; le modalità di calcolo dell’indennità in questione, stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Infine, si prevede che qualora l’evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera venga calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. |
Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2024 l’indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:
obbligatorio; non obbligatorio. |
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico |
Per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.
Adozione delle misure di contrasto In particolare, si prevede che: per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie; sia l’Agenzia delle Entrate che l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. |
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione | In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024:
non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria; né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.96 determinerà l’annullamento d’ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi. Misura e versamento dell’onere di riscatto La facoltà di riscatto in parola potrà essere esercitata a domanda dell’assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) e il relativo onere verrà determinato: valutandolo con il sistema contributivo; applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (art. 2 co. 5 del DLgs. 30.4.97 n. 184). Il versamento dell’onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Disposizioni per i lavoratori del settore privato Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. |
Modifica
|
Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:
dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia; dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata. Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia Modificando l’art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia. Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest’ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all’importo mensile dell’assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno. Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l’art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano: un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni); un’anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni. Per tale tipologia di pensione anticipata, l’importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale: 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia. La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. |
Misure di flessibilità in uscita
segue |
Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro con riferimento:
all’Ape sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016; alla c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 4/2019; alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”) ex art. 14.1 del DL 4/2019. Ape sociale L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un’indennità erogata dall’INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni. Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone: la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024; l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi. Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Opzione donna Con riferimento all’anticipo pensionistico “Opzione donna” ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell’età anagrafica da 60 a 61 anni. Si consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023: un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni; un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni. Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”) Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”), richiedibile da coloro con un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni. Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell’assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. “finestre” di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l’assegno di pensione: viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo; il suo valore massimo fino all’età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo. Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in “Quota 103”, gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall’1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024. |
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici | Per l’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.
Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, l’indicizzazione trova attuazione: nella misura dell’85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. |
Adeguamento delle aliquote di rendimento di alcune gestioni previdenziali |
Viene operata una ridefinizione delle aliquote di rendimento applicate dalle seguenti gestioni previdenziali del pubblico impiego:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG). La medesima norma stabilisce che la modifica delle aliquote di rendimento non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente |
Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e “precoci” nel pubblico impiego |
Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall’art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201. Nel contempo si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall’art. 17 co. 1 del DL 4/2019 con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci”.
Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all’anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall’1.1.2028. |
Argomento | Descrizione |
Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico | Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.
Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell’INPS e dell’INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età. |
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE | Viene prevista, relativamente alla determinazione dell’ISEE, l’esclusione, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. |
Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini |
A richiesta dell’interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l’attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2-ter del DLgs. 25.7.98 n. 286. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2024.
Argomento | Descrizione |
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti |
Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
con sede legale in Italia; aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021. La polizza copre i danni: relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Condizioni del contratto Le compagnie assicurative devono applicare: · un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno; · premi proporzionali al rischio. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro. Decreto attuativo Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente. |
Argomento | Descrizione |
Contributo per l’attività ispettiva sulle imprese sociali | Viene modificato l’art. 15 del DLgs. 112/2017, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, stabilendo che:
il decreto del Ministero del Lavoro, attuativo dei controlli sulle imprese sociali, deve definire non solo le forme, i contenuti, le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali ed il contributo da porre a loro carico, ma anche la destinazione dei contributi raccolti; le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione delegata allo svolgimento dei controlli sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e, tramite decreto del Ministero dell’Economia, riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il successivo trasferimento all’Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati. |
Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero | Con la modifica dell’art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).
Le medesime sanzioni sono estese all’ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell’“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” (c.d. “AIRE”) – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54. In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato. Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo La sanzione di cui al novellato art. 11 co. 1 primo periodo della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che: le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 1228/54, alla L. 470/88 e ai relativi regolamenti di attuazione siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni; la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. |
Sanzioni per l’omesso trasferimento di residenza all’estero e dall’estero |
Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:
inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall’estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall’art. 13 co. 2 del DPR 223/89; violazione dell’obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero sancito dall’art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88. Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato. Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive Ai sensi del novellato art. 11 co. 2 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato, la sanzione connessa all’inadempimento dei suddetti obblighi di dichiarazione di trasferimento all’estero o dall’estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che: la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. |
Accertamento e irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero |
Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l’autorità competente per l’accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81. Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio L’art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. Destinazione dei proventi delle sanzioni In senso analogo alla previgente formulazione, il novellato co. 4 dell’art. 11 della L. 1228/54 dispone che i proventi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione. |
Inizio modulo
Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2024/02/CIRCOLARE-N.-1-LEGGE-DI-BILANCIO-2024-PRINCIPALI-NOVITA.pdf
CIRCOLARE N. 28 - AUGURI 2024
Gentile Cliente,
Che questo Natale doni a tutti quanti voi e alle vostre famiglie pace e serenità. Auguri per un Felice Natale e per un proficuo 2024!
Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 29/12/2023 al 05/01/2024 compresi.
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/12/CIRCOLARE-N.-28-AUGURI-2024.pdf