CIRCOLARE N. 19- Accesso indennità INPS
Emergenza Covid 19 - Parte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti
Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere, dal prossimo 1° aprile, il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. E' stato infatti firmato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione. Sempre dal 1° aprile 2020 si potranno chiedere i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia.
Le domande per usufruire dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) potranno essere presentate dal prossimo 1° aprile, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020.
Sempre dal 1° aprile, i liberi professionisti ordinistici potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo. Quindi Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti e gli altri professionisti iscritti alle Gestioni di cui ai decreti legislativi nn. 509/94 e 103/96 potranno chiedere un bonus una tantum di 600 euro nei limiti di quanto previsto dal decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.
Sui bonus si è poi pronunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella conferenza stampa dello scorso 28 marzo, che ha assicurato per tutti tempi rapidi di erogazione.
Chi può chiedere il bonus all'INPS
Dal prossimo 1° aprile, possono chiedere, il bonus di 600 euro all'INPS, in base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020 le seguenti categorie di lavoratori:
Iscritti esclusivamente alla Gestione separata
- liberi professionisti con partita IVAattiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui ai DD. Lgss nn. 509/1994 e 103/1996;
- collaboratoricoordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Ne possono beneficiare anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS perchè - si spiega nelle FAQ del MEF sulle nuove misure economiche – COVID-19 - l’indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. E rientrano nella categoria dei beneficiari dell’art. 28 del decreto Cura Italia anche gli agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco (nonostante la stessa sia esclusivamente integrativa della copertura INPS).
Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:
- hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Agricoltura
Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che:
- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2029;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
N.B. Si ricorda che:
a) il bonus è erogabile solo per il mese di marzo 2020; b) le indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di cittadinanza; c) le stesse non spettano ai lavoratori titolari di una pensione diretta. |
Come chiedere i bonus all'INPS
Le categorie elencate potranno ottenere il bonus 600 euro esclusivamente in modalità telematica, ma con un PIN semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS.
Pertanto, riepilogando, si dovranno seguire i seguenti step.
Per chi possiede le credenziali INPS
La richiesta può essere fatta con:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per chi non possiede le credenziali INPS
Diversamente, chi non è già in possesso delle credenziali INPS, può attivare un PIN semplificato (messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020), ossia un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.
In particolare, occorre:
- chiedere il PIN semplificatotramite portale o Contact Center
- autenticarsi con le prime otto cifre del PIN ricevute (via SMS o e-mail) per la compilazione e l’invio della domanda on line
- se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Inoltre, l’INPS ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.
Bonus per professionisti e autonomi iscritti a Casse private
Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro - da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza - i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.
L'indennità - pari a euro 600 - è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
- non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
- e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Infine
L’INPS ha anche informato che, dal 1° aprile 2020, è possibile presentare le domande per richiedere il bonus “baby sitting” in alternativa ai “Congedi COVID-19”. La domanda può essere presentata sempre chedendo il PIN semplificato. In questo caso però (circolare INPS n. 44/2020) si dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.
Ed infine, sempre dal prossimo 1° aprile 2020 si potranno chiedere i “Congedi COVID-19” per lavoratori autonomi e gestione separata sulla base delle indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 45/2020.
Osserva
Lo Studio Salpa Consulting si sta organizzando per predisporre le richieste di indennità all’INPS per conto dei soggetti sopra indicati. Teniamo a precisarVi che non essendo ancora state definite da parte dell’INPS la modulistica e le modalità operative per gli intermediari, non saremo in grado di presentare istanze nelle prime giornate di Aprile.
Pertanto, per chi non volesse presentare per proprio conto l’istanza di richiesta all’INPS o alle casse professionali di appartenenza, potrà conferire incarico allo studio per predisporre la richiesta del “BONUS 600 euro” mediante conferma da farci pervenire tramite mail.
Per questo servizio, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, considerando la finalità dell’istanza saranno contenute in euro 50,00 per ogni istanza.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 18 - Decreto Chiudi Italia 22 Marzo 2020
NORME IN VIGORE DAL 23 MARZO AL 3 APRILE
Il “#QuasiChiudiItalia”: imprese e professionisti alla prova delle ultime restrizioni del Governo
Nelle ultime 24 ore il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure per la gestione dell'emergenza COVID-19. Ma con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza. Il provvedimento riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative, prevedendo per le attività sospese un “periodo cuscinetto” (ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo). E i professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali previste da Lombardia e Piemonte. Con quali precauzioni?
Sono passate quasi ventiquattro ore dall’annuncio in diretta Facebook alla Gazzetta Ufficiale. Quasi un giorno intero per capire nel concreto quali misure avesse adottato il Governo per contrastare la pandemia dilagante del COVID-19. Ventiquattro ore serrate di voci, smentite, sollecitazioni, lanci su Twitter, appelli confindustriali, richiami alla compattezza del Paese o alla necessità di non intrappolare in una gabbia di immobilismo le imprese italiane. Anche il Papa nell’Angelus domenicale ha esortato i cittadini a “seguire le indicazioni del Governo”. Indicazioni che limitano fortemente le libertà individuali e d’impresa nel nome di un bene superiore, quello della salute dei cittadini. Valori costituzionali che si fronteggiano, diritto alla libertà di movimento, di iniziativa economica e diritto alla salute e tutela sociale. Il presidente Conte aveva annunciato, in un breve e atteso comunicato alla Nazione la notte del 21 marzo, che il Governo aveva ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure drastiche. Ormai il vezzo di dare nomi ai provvedimenti normativi ha fatto titolare il provvedimento #IoRestoaCasa. Mi sembrerebbe più corretto definirlo “#QuasiChiudiItalia” perché, vedremo, che di fatto l’effetto blocco annunciato non si realizza.
La giornata di domenica ha visto anche l’emanazione di una ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che, anticipando il D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha di fatto vietato a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In particolare vi segnaliamo questa risposta fornita dalle autorità governative:
È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati
Il D.P.C.M. del 22 marzo
Il provvedimento, in vigore da oggi e sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.
La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.
Ma quali sono le attività sospese?
Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l’elenco potrà essere aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF.
Unitamente a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.
Come capire se l’attività è sospesa?
Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all’interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività. Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.
Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso. Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in “riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercita rientrasse comunque nei punti E - F - G - H dell’art. 1 del D.P.C.M. Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Se anche dopo questa ricerca il nostro imprenditore o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocarsi: il comma D.
Questo è il punto più complesso da analizzare.
Infatti. si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.
Cosa si prevede per le professioni?
I professionisti iscritti agli ordini possono senza dubbio proseguire le loro attività, con tutte le precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco. Per loro la disposizione è più ampia e generalizzata di quelle regionali che abbiamo prima analizzato. Se per le disposizioni regionali le attività professionali potevano proseguire esclusivamente per l’erogazione “dei servizi essenziali ed indifferibili” (Piemonte) o per quei “servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza” (Lombardia), per il D.P.C.M. invece le attività professionali non sono mai sospese.
Quindi il titolare di uno studio professionale di Milano o i suoi collaboratori, dal 26 potranno operare solo in smartworking ovvero sospendere l’attività in forza all’Ordinanza regionale?
La risposta è no perché dopo emanazione del D.P.C.M. lo stesso prevale sulle disposizioni Regionali in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 18 - DECRETO CHIUDI ITALIA 22 MARZO 2020
LINK ALLEGATO 1 ARTICOLO: ALLEGATO 1 CIRCOLARE 18
CIRCOLARE n. 17 - Decreto Cura Italia
Decreto “Cura Italia” di marzo 2020
DECRETO LEGGE “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”.
Nella presente circolare in estrema sintesi le novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto-legge contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il Decreto 18/2020, chiamato anche “Cura Italia” (di seguito chiamato semplicemente Decreto) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.
In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.
Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche
(art. 15)
Per la gestione dell’emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle norme vigenti in materia, è consentito produrre, importare e mettere in commercio, mascherine chirurgiche.
Al fine di avvalersi di tale deroga, è previsto che il produttore e l’importatore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici o importatrici devono altresì trasmettere all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa.
L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, dovranno pronunciarsi e qualora le mascherine risultassero non conformi, il produttore dovrà cessarne immediatamente la produzione.
Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
(art. 16)
Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).
Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS
(artt. 19-22)
Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:
- cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziate per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.
In particolare:
Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter
(art. 23; 25)
A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione
- Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità
- Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020
Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.
- La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
- Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992)
I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.
sostegno famiglie con figli (modalita‘ alternative) | ||
congedo familiare straordinario retribuito | vs. | voucher baby sitting |
- Per dipendenti pubblici e privati
- Iscritti Gestione separata - Autonomi iscritti gestioni INPS - 15 gg con indennità al 50% - figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età - a partire dal 5 marzo 2020 - possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso |
¨ 600 euro
¨ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato - |
|
congedo non retribuito | ||
- per tutta la durata della chiusura delle scuole
- senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto - figli fino a 16 anni |
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie:
- dei medici,
- degli infermieri,
- dei tecnici di laboratorio biomedico,
- dei tecnici di radiologia medica e
- degli operatori sociosanitari,
il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.
Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.
Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l’ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.
Permessi retribuiti legge 104 1992
(art. 24)
L’art. 24 prevede un’estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.
A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.
Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato
(art. 26)
Al comma 1 dell’articolo 26 viene stabilito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:
- sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e
- non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine[1].
Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Ai fini dell’indennità, fino al 30 aprile:
- sia per i lavoratori pubblici che privati
- con disabilità o
- in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche,
il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero.
Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine
(artt da 27 a 31; 38)
Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro[2], che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie[3]:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).
Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.
Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020
(artt. 32-33)
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti proroghe in tema di indennità di disoccupazione:
- per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato per le domande di competenza 2019, al 1° giugno 2020.
- Per le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni, facendo salva la decorrenza della prestazione dal giorno sessantottesimo dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità ex lgs. n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll[4].
Nuovi termini domande indennità disoccupazione | |
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019 | Al 1°giugno 2020 |
NASPI E DIS COLL | s Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro
s Decorrenza indennità dal 68° giorno |
NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPRENDITORIALITA’ | Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale |
Sospensione termini decadenziali INPS
(art 34)
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall’INPS è sospeso di diritto.
Differimenti in materia di terzo settore
(art 35)
L’ articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per :
- Onlus
- Organizzazioni di Volontariato,
- Associazioni di promozione sociale,
è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all’adeguamento alla nuova disciplina dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.
Prevista inoltre la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò riguarda, nello specifico :
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
per le quali l’approvazione del bilancio scada all’interno del periodo emergenziale.
Disposizioni speciali per i patronati
(art 36)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono, per il periodo dell’emergenza sanitaria:
- acquisire i mandati di patrocinio degli utenti per via telematica; resta ferma la necessita di regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza;
- ridurre gli orari di apertura al pubblico al fine di ridurre il personale presente e l’afflusso di utenza;
- inviare il rendiconto finanziario 2019, i dati sugli organi di amministrazione e controllo, nonché i dati sull’attività svolta e sulla struttura amministrativa, entro il 30.6.2020.
Sospensione contributi lavoro domestico
(art 37)
L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.
Diritto di precedenza lavoro agile
(art 39)
L’articolo 39 riconosce la priorità nell’accoglimento delle domande per prestare l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile[5]:
- ai lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità a norma della legge n. 104/ 1992
- ai lavoratori che abbiano un familiare in condizioni di disabilita
- ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
Sospensione della condizionalità per Patti per il lavoro e obblighi RDC
(art 40)
Ferma restando la fruizione dei benefici economici connessi sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto 18/2020 (17 marzo 2020):
- gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza,
- gli obblighi per i percettori di NASPI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali,
- gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- le procedure di avviamento a selezione per incarichi nella pubblica amministrazione,
- i termini per le convocazioni da parte dei Centri Per L’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento lavorativo.
Sospensione termini per prestazioni INAIL e contagio sul luogo di lavoro
(art 42)
L’articolo 42 prevede la sospensione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 de:
- i termini di decadenza e prescrizione delle richieste di prestazioni erogate all’INAIL, e
- i termini di revisione della rendita che scadano nel periodo emergenziale.
Il comma 2 dell’articolo 42 prevede che in caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, sia per i lavoratori pubblici che privati, il medico competente rediga il consueto certificato e lo invii all’INAIL che assicura la consueta tutela antinfortunistica. Le relative prestazioni saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
Contributi INAIL per la sicurezza alle imprese e assunzioni
(art 43)
Per garantire la sicurezza nelle imprese Inail trasferirà 50 milioni di euro a Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori.
L’articolo 34 prevede che INAIL possa bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 100 unità di personale medico-legale per la tutela dei lavoratori infortunati, tecnopatici e per rafforzare le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19
(art 44)
Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:
- con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
- che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro
viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziate anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.
Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)
Sospensione licenziamenti individuali e collettivi
(art 46)
Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l’avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo (L. 23 1991) è precluso per 60 giorni. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Strutture per persone con disabilità e misure compensative
(art 47)
Dato che sull’intero territorio nazionale, nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l’attività è sospesa fino al permanere di rischio sanitario, sono previste alcune misure per l’attività di assistenza delle persone con disabilità:
- le aziende sanitarie locali possono attivare interventi non differibili domiciliari in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.
- Per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione.
- L’assenza dal posto di lavoro, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell’ambito del rapporto di lavoro non può essere causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.
Fondo centrale di garanzia PMI
(art 49)
L’articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020[6]. In particolare:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- si prevede l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- si prevede l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;
- è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Modifiche alla disciplina FIR
(art 50)
L’articolo 50 modifica la legge di bilancio 2019[7] per quanto riguarda l’anticipo dell’indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe.
In particolare, per l’indennizzo di azionisti e obbligazionisti, è permesso alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Inoltre, in considerazione
- dell’elevato numero dei risparmiatori interessati all’accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi
- delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi della documentazione bancaria necessaria,
è prevista un’ulteriore proroga al 18 giugno 2020 della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
(art 54)
L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”[8]:
- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.
Recentemente, il Dl n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Misure di sostegno finanziario alle imprese
(art. 55)
L’articolo 55 riscrive l’articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita[9] prevedendo che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti[10] può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile[11], alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto [12] non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono
- essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione,
- essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
- essere chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano[13],
- alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza[14].
- alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
(art. 56)
L’articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.
La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
Mini proroga al 20 marzo per tutti
(art. 60)
Il Decreto proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti scadenti il 16.03.2020 | Entro il 20.03.2020 |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti |
Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero
(art. 61)
Si ricorda che con il precedente D.l. 9/2020 è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione[15] fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte[16], che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
E’ stato previsto[17] inoltre che:
- tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- non si farà luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
Il Decreto allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte[18], e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ad altre categorie di soggetti, specificatamente elencate:
a | federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; |
b | soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; |
c | soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; |
d | soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; |
e | soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; |
f | soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; |
g | soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; |
h | soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; |
i | aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; |
l | soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; |
m | soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; |
n | soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; |
o | soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; |
p | soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; |
q | soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. |
r | organizzazioni non lucrative di utilità sociale[19] iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome[20], associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano[21], che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. |
Il Decreto, inoltre, sospende i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.
Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi - oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per quanto riguarda, nello specifico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:
- le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30.06.2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti
dal 02.03.2020 al 30.04.2020 |
In unica soluzione entro il 31.05.2020
(che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato. Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche |
Versamento Iva del mese di marzo 2020 | |
Soggetti interessati | |
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator | federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori |
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi | soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse |
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi | soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub |
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali | soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti |
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | aziende termali e centri per il benessere fisico |
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici | soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali |
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift | soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare |
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli | soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica |
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. |
Sospensione degli adempimenti
(art. 62)
Il Decreto sospende gli adempimenti tributari - diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale- che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra
l’08.03.2020 e il 31.05.2020 |
Entro il 30.06.2020 |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti |
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra
l’08.03.2020 e il 31.03.2020 |
In unica soluzione entro il 31.05.2020
(che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato. |
Soggetti interessati | |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro[22] |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”:
Regione | Comuni | |
Lombardia | Bertonico | Fombio |
Casalpusterlengo | Maleo | |
Castelgerundo | San Fiorano | |
Castiglione d’Adda | Somaglia | |
Codogno | Terranova dei Passerini | |
Veneto | Vo’ |
restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020. Continua cioè ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Il Decreto prevede ulteriori misure agevolative per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, di più ridotte dimensioni, ossia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto[23], da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020,
senza applicazione di sanzioni e interessi.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato | Versamento delle ritenute non operate in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 |
Soggetti interessati | |
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro |
Premio ai lavoratori dipendenti
(art. 63)
Il Decreto prevede a favore:
- dei lavoratori dipendenti[24];
- con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;
un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
(art. 64)
Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:
- attività d’impresa;
- arte o professione;
un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.
Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
(art. 65)
Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).
La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus
(art. 66)
Il D.l. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:
- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di enti o istituzioni pubbliche,
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
(art. 67)
Il Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di:
- liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione;
- contenzioso;
da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera anche con riferimento ai termini:
- per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa[25];
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello[26].
Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Sono inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:
- entro cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l’ammissione al regime di adempimento collaborativo, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;
- relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1–bis del D.l. 50/2017;
- relativi agli accordi preventivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.
Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:
- alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
- alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione[27].
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
(art. 68)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali
scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 |
Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso) |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti |
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022.
Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter[28] e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. “saldo e stralcio”[29].
Adempimento sospeso | Nuovo termine |
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio | Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) |
Soggetti interessati | |
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio |
Proroga versamenti nel settore dei giochi
(Art.69)
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.
Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.
Viene disposto che non sia dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
(Art.71)
I contribuenti che non vorranno avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti, previste dal presente decreto, effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento effettuato.
Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
(Art.72)
Viene istituito un “Fondo per la promozione integrata” al fine di finanziare alcune iniziative tra cui:
- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza Covid-19
- compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Semplificazioni in materia di organi collegiali
(Art.73)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. La medesima possibilità è prevista anche per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni.
Misure in favore del settore agricolo e della pesca
(Art.78)
Aumentata dal 50 al 70 la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
(Art.80)
Incrementata da 100 milioni a 500 milioni, per l’anno 2020, la dotazione finanziaria per la negoziazione dei Contratti di Sviluppo. Questo strumento è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.
Operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
(Art.82)
Fino al 30 giugno 2020, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche[30] dovranno intraprendere tutte le misure e ogni utile iniziativa per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l’operatività continua dei servizi.
Nell’attuare tali misure dovranno essere data priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
(Art.83)
Confermata la sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d'ufficio a data successiva), disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, disciplinata la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali:
- la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;
- quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione
Esentati dalla sospensione i procedimenti urgenti:
- le materie di competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Vengono infine contemplati “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
- procedimenti penali di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 viene confermato l’obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica;
- ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto;
- modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali;
- dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 viene inoltre confermata la sospensione dei termini anche per le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Misure in materia di giustizia amministrativa
(Art.84)
Disposta la sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo amministrativo. Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;
Inoltre dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purchè le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio). Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note.
Dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione.
Remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano:
- comportato decadenza delle parti da facoltà processuali;
- impedito l’esercizio dei diritti delle parti.
Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
Rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
(Art.88)
A seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, viene esplicitata la sopravvenuta impossibilità di dare seguito alle rispettive prestazioni.
Gli acquirenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.
Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Queste disposizioni saranno valide fino al 3 Aprile o fino ad altre date qualora saranno previste dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del2020.
Le disposizioni già previste dal D.L 9/2020 art. 28 per il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, attraverso le emissioni di voucher.
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
(Art.89)
Istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori di tali settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
(Art.90)
Prevista la destinazione di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi nel settore della raccolta del diritto d’autore.
Ritardi o inadempimenti contrattuali in materia di contratti pubblici
(Art.91)
L'articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici[31].
Viene chiarito che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Vengono infine chiariti i dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore[32]: la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza; In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva.
Disposizioni in materia di trasporto marittimo e trasporto di pubblico di persone
(Art.92)
Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio[33].
Con le stesse finalità è sospeso il pagamento dei canoni[34] relativi al periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
In considerazione dello stato di emergenza nazionale è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita, prova[35] e di revisione.
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
(Art.93)
Previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, verrà determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e le modalità di presentazione della domande.
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
(Art.95)
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno:
- la sede legale,
- il domicilio fiscale o
- la sede operativa
nel territorio dello stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici.
I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Indennità collaboratori sportivi
(Art.96)
Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, la stessa indennità di 600,00 € prevista per i titolari di partita Iva (dall’art.27), anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso:
- federazioni sportive nazionali,
- enti di promozione sportiva,
- società e associazioni sportive dilettantistiche[36],
già in essere alla data del 28 febbraio 2020.
L’indennizzo che verrà riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito.
Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Misure a sostegno della filiera della stampa
(Art.98)
Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta[37]. In particolare, si prevede che, per il 2020, il suddetto credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M 90/2018 ma, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista, venga presentata dal 1° al 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina del cd. "tax credit per le edicole" introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020[38]. In particolare:
- incrementato da 2.000 a 4.000 euro l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- estesa la misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
(Art.103)
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi:
- da avviare su istanza di parte o d’ufficio,
- pendenti alla data del 23 febbraio 2020
- iniziati successivamente al 23 febbraio 2020,
non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate.
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
(Art.104)
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Misure per il settore agricolo
(Art.105)
Viene esteso dal quarto al sesto, il grado di parentela o affinità, entro il quale nel settore agricolo, viene concessa la possibilità per un familiare o affine di svolgere delle prestazioni di lavoro, occasionalmente, a titolo di aiuto, senza la corresponsione di compensi.
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
(Art.106)
In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:
- l’identificazione dei partecipanti,
- la loro partecipazione
- e l’esercizio del diritto di voto,
senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le S.p.A. quotate potranno designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
TABELLA DI SINTESI PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Adempimento/obbligo | Sospensione /nuova scadenza |
Versamenti nei confronti della PA (articolo 60), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’AGO) | Dal 16/03 al 20/03 |
Versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi (articolo 61, comma 2): con una modifica all’articolo 8 del Dl 9/2020 viene estesa la sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile anche ad altri settori, tra cui teatri, fiere, musei, biblioteche, archivi, orti botanici, asili nido e servizi educativi, corsi di formazione, assistenza sociale non residenziale, ecc. Tale proroga, secondo la nota IFEL del 18 marzo 2020, potrebbe interessare gli enti locali limitatamente al personale impiegato in tale attività. | Dal 2/3 al 30/04 |
Rinvio adempimenti fiscali (articolo 62) (diversi dai versamenti delle ritenute di acconto e delle ritenute alla fonte e trattenute addizionali Irpef).
NB: resta conferma la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU, già oggetto di proroga ad opera del DL 9/2020. |
Dal 8/3 al 31/05
Nuova scadenza 30/06 |
Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67) | Dal 8/3 al 31/05 |
Riscossione coattiva (articolo 68, commi 1-2): versamenti delle cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi | Dal 8/3 al 31/05
Nuova scadenza 30/06/2020 |
Rata in scadenza il 28/02 per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (articolo 68, comma 3) | 31/05 |
Comunicazioni quote inesigibili concessionari relative ai carichi affidati nel 2018-2020 (articolo 68, comma 4) | 2018: 31/12/2023
2019: 31/12/2024 2020: 31/12/2025 |
Termini per gli atti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (articolo 83, comma 1), comprese le udienze e tutti i termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali nonché il termine per la presentazione del ricorso in primo grado alle commissioni tributarie, anche a seguito di istanza di reclamo-mediazione. Il comma 21 estende le disposizioni anche al contenzioso tributario. | Dal 9/3 al 15/04 |
Termini relativi al processo amministrativo (articolo 84) | Dal 9/3 al 15/04 |
Termini relativi alla giustizia contabile (articolo 85), compresi i termini di prescrizione, le istruttorie pre-processuali e le attività istruttorie. | Dal 8/3 al 30/06 |
Procedure concorsuali (articolo 87, comma 6): sono sospese per 60 gg, salvo quelle che si svolgono per soli titoli o in modalità telematica. Possono essere concluse le procedure in cui sia già terminata la valutazione dei candidati e quelle per il conferimento di incarichi dirigenziali, che si instaurano e svolgono in modalità telematica e le progressioni di carriera. | Fino al 17/05 |
Procedimenti amministrativi (ad istanza di parte o su iniziativa d’ufficio) pendenti al 23/02 o instaurati dopo tale data (articolo 103, comma 1)
NB: sono esclusi dalla sospensione i pagamenti di stipendi, fatture indennità o altre prestazioni comune denominate (comma 5). |
Dal 23/02 al 15/04 |
Procedimenti disciplinari personale PA pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (articolo 103, comma 5) | Dal 23/02 al 15/04 |
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi se scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15/04 (articolo 103, comma 2) | Validità fino al 15/06 |
Esecuzione provvedimenti di rilascio immobili (articolo 103, comma 6) | Sospensione fino al 30/06/20 |
Carte di identità e documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente al 17/03 (articolo 104)
NB: tale proroga non vale ai fini dell’espatrio. |
Fino al 31/08 |
Rendiconto di gestione enti locali anno 2019 (articolo 107, comma 1) | 31/05 |
Bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali (articolo 107, comma 2) | 31/05 |
Tariffe e PEF TARI (articolo 107, comma 4-5)
In alternativa i comuni potranno confermare per l’anno 2020 le tariffe già applicate per il 2019, approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il conguaglio (eventuale) tra tariffe e costi potrà essere ripartito su tre annualità a partire dal 2021. |
30/06
o 31/12 (a scelta del comune) |
Presentazione Documento unico di programmazione 2021-2023 (articolo 107, comma 6) | 30/09 |
Procedure relative al dissesto e pre-dissesto (articolo 107, comma 7): | 30/06 |
• deliberazione dello stato di dissesto (articolo 246, comma 2 ,Tuel); | |
• deliberazione di attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, Tuel); | |
• presentazione al Ministro dell’interno dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato (articolo 259, comma 1, Tuel) |
|
• deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 264,
comma 1, Tuel) |
|
• delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo
243-bis, comma 5, Tuel) |
|
• l’esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per
l’impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-quater, commi 1, 2 e 5 Tuel)
|
|
Approvazione bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 107, comma 8) | 30/09 |
Anticipazione di cassa per enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 107, comma 9) | 31/12 |
(articolo 107, comma 10): dal 17 marzo e fino al 31 agosto 2020 sono prorogati i Termini applicabili in caso di commissariamento e scioglimento degli enti locali termini previsti dagli artt. 141 e 143 del Tuel: | |
• da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario prefettizio (articolo 141, comma 7); | da 90 a 180 gg |
• da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, il prefetto invia al Ministro dell’interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (articolo 143, comma 3); | da 45 a 135 gg |
• da 90 a 180 giorni il termine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa (articolo 143, comma
4); |
da 90 a 180 gg |
• da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (articolo 143, comma 12). | da 60 a 150 gg |
Questionari SOSE di province e città metropolitane (articolo 110) | 31/08 |
Sospensione rata mutui Mef enti locali anno 2020 (articolo 111) | Rimborso nell’anno
successivo alla scadenza del mutuo |
Comunicazioni sui rifiuti (articolo 113): sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2020, tra gli altri, i seguenti termini in materia di rifiuti: | 30/06 |
• presentazione del MUD | |
• versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali. |
[1] Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore di questo decreto, anche in assenza del provvedimento.
[2] La dicitura, che ha preso il posto della definizione “una tantum” presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c’è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.
[3] un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)
[4] Ex articolo 9, commi 2 e 3, articolo 10, comma 1, articolo 15, comma 12, del medesimo decreto.
[5] come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
[6] data di entrata in vigore del presente decreto.
[7] art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[8] di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007
[9] Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
[10] Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto
[11] ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[12] di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
[13] ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[14] ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
[15] Art. 8 comma 1 D.l. 9/2020.
[16] Di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[17] Art. 8 comma 2 D.l. 9/2020.
[18] Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Esclusa quindi quella di cui all’art. 29 Dpr 600/73.
[19] Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
[20] Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
[21] Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
[22] Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
[23] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[24] Art. 49 comma 1 TUIR. “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
[25] Di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
[26] Articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1.
[27] Art. 12 D.lgs. 159/2015.
[28] Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.l. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.l. 34/2019.
[29] Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[30] autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.
[31] introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020
[32] di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[33] di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
[34] di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
[35] di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[36] di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[37] di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
[38] (art. 1, c. 806, legge n. 145/2018)
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CIRCOLARE n. 16 - Coronavirus -Bilanci termini di convocazione estesi
Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni
Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Lo prevede il decreto Cura Italia: tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Le S.r.l. potranno consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
Il decreto sull’emergenza COVID-19 interviene sul fronte dei termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.
Come si evince dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
In primis il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica.
Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione, ai sensi dell’art. 2364, comma 2 c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo previsto dall’art. 2478-bis, comma 1, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo stesso art. 2364 stabilisce che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Nuove modalità per svolgere le assemblee
Il decreto COVID-19 interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Per quanto riguarda le S.p.a. quotate, sarà consentito ricorrere all’istituto del rappresentante designato, previsto dall’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le stesse società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe anche con sottoscrizione digitale. Previsioni analoghe potranno essere applicate anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Disposizioni analoghe sono dettate anche per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB (secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio), nonché all’art. 2539, comma 1, c.c., che con riferimento alle BCC stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.
Ambito temporale
Il decreto stabilisce che tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 15 - Decreto Cura Italia - principali novità
Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità della bozza di decreto
Si è svolto ieri, 16 marzo, il Consiglio dei ministri all’esito del quale è stato approvato il decreto “Cura Italia”.
Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo (il Ministro ha parlato infatti di “Decreto Marzo”).
Il decreto rappresenta quindi soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.
La bozza del decreto “Cura Italia”, attualmente in circolazione, si articola su cinque assi:
- finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- iniezione di liquidità nel sistema del credito;
- sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
- misure di sostegno per specifici settori economici.
Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.
Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59) |
Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:
Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo. |
Sospensione dei versamenti (articolo 58, comma 2) |
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. |
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1) |
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo. |
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57) |
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub. |
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 65) |
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
· cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, · avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, · avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, · atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, · ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: · la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; · la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo. |
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58, comma 6) |
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). |
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64) |
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale. |
Potere di accertamento allungato di due anni (articolo 64) | Secondo la bozza in circolazione, è stata disposta la proroga di due anni per la decadenza degli atti impositivi. Il riferimento è al Dlgs n. 159/2015: i termini scadenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui si procede con la sospensione dei versamenti vengono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. |
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto. |
Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62) |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. |
Detrazione erogazioni liberali (articolo 63) |
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. |
Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37) |
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. |
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80) | Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 8 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).
Per lo stesso periodo (dal 8 marzo al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. |
Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34) |
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore. |
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53) |
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. |
Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55) |
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.
La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. |
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60) |
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. |
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103) |
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ.. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 15 DECRETO CURA ITALIA PRINCIPALI NOVITA'
CIRCOLARE n. 14 – Coronavirus: le nuove scadenze fiscali
Coronavirus: le nuove scadenze fiscali
Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica. Si sposta dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, le università, gli asili nido, i veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 3 marzo 2020, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 9/2020. Prorogato anche - al 5 maggio 2020 - il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Con comunicato stampa del 3 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le nuove scadenze fiscali, come prorogate dal D.L. n. 9/2020 per l'emergenza Coronavirus.
Con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale in ragione proprio dell’emergenza sanitaria.
La proroga è stata necessaria in virtù della straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del virus stesso ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.
In particolare:
- slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono non solo effettuare l’invio della Certificazione Unica all’ADE ma sarà anche necessario consegnarle ai lavoratori dipendenti o autonomi.
- dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine entro cui gli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata.
Nota bene
Rimane invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, che era previsto al 31 gennaio 2020.
- dal 15 aprile al 5 maggio 2020 il termine entro cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia;
- dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 13 - Tassa annuale bollatura libri sociali
Oggetto: Tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali per il 2020
Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo prossimo si dovrà procedere al versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per l’anno 2020.
Sono obbligate al versamento della tassa in oggetto, per gli anni successivi a quello di inizio attività, tutte le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le società in liquidazione ordinaria, le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Non sono, invece, obbligate al pagamento le imprese individuali, le società personali (S.N.C.-S.A.S.etc.), le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
L’ammontare della tassa, rimasta invariata, è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, come di seguito specificato:
Soggetti obbligati | Importo dovuto |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione non superiore all’01/01/20 a € 516.456,90 |
€ 309,87 |
Società di capitali con capitale o fondo di dotazione superiore all’01/01/20 a € 516.456,90 |
€ 516,46 |
Il pagamento, da effettuarsi utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti dati:
- Codice Tributo 7085;
- Periodo di Riferimento 2020.
L’importo può essere compensato, ai fini del D.Lgs.n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorchè “ a zero”.
Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).
Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:
- da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
- dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:
- la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
- che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
- è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:
- il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 12 - La novità del Bonus Facciate
Il punto sul “bonus facciate”
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la circolare Agenzia delle Entrate 2/2020 ha fornito precisazioni sul c.d. "bonus facciate" introdotto dall'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019. Tra le altre cose, è stato chiarito che: i) l'agevolazione riguarda soltanto gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio: sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile; ii) i soggetti beneficiari devono possedere l'immobile oggetto dell'intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenerlo in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario; iii) sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); iv) la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
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Premessa |
I co. 219 - 221 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) hanno introdotto una detrazione fiscale per gli interventi sulle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"). Riguardo al nuovo beneficio fiscale sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n.2/E.
In ragione di ciò, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n.282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all’effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie. |
Misura della detrazione |
La detrazione d'imposta nella misura del 90% spetta per:
- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 e zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (sono escluse dalla detrazione in commento le zone omogenee C, D, E ed F).
Soggetti beneficiari |
Con riguardo ai soggetti beneficiari, la norma stabilisce genericamente che l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda.
Come precisato dalla circ. 2/2020 in commento, la detrazione riguarda, quindi, tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati:
è residenti e non residenti in Italia; è a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari; è siano essi soggetti all'IRPEF o all'IRES. |
Possono, quindi, usufruire della detrazione i soggetti persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti nonché i soggetti che conseguono un reddito d’impresa quali le società di persone e quelle di capitali.
Rimangono esclusi coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto non possono compensare la detrazione. |
Il diritto alla detrazione si estende anche ai familiari conviventi alla data di inizio dei lavori o di sostenimento delle spese purché gli immobili siano a disposizione della coppia e quindi non risultino concessi in locazione o comodato.
Edifici interessati |
Il bonus si applica per gli interventi eseguiti su:
- edifici esistenti,
- parti di edifici esistenti,
- unità immobiliari esistenti,
di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Sono esclusi gli interventi effettuati:
è durante la fase di costruzione dell'immobile; è mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente anche se sono inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. |
Gli immobili oggetto di intervento devono essere detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale oppure in forza di un contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato debitamente registrati ed avere, in tal caso, il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
A tal riguardo l’Agenzia precisa che, a scopo antielusivo, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile comprovato da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. |
Interventi agevolati |
Sono agevolati gli interventi "finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti" che devono interessare le strutture opache della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi. In particolare, rientrano nell’agevolazione tutte le spese relative alla pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo delle facciate nonché il loro consolidamento, ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche.
Negli interventi sono compresi la sistemazione di grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e di tutte le parti impiantistiche che incidono sulla parte opaca della facciata mentre sono escluse le opere sulle facciate interne nonché quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. |
Interventi di efficienza energetica |
I lavori di rifacimento della facciata possono riguardare interventi:
- influenti dal punto di vista termico,
- o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
In questi casi, gli interventi devono soddisfare:
ü i requisiti di cui al DM 26.6.2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari; ü i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al DM 11.3.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica. |
Spese sostenute nel 2020 e rimaste a carico |
La detrazione del 90% riguarda le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e rimaste a carico del contribuente.
L'agevolazione compete, quindi, per:
è le spese pagate nel 2020 dai soggetti IRPEF (principio di cassa); è le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, compresi quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (principio di competenza). |
Lavori iniziati nel 2019 o in anni precedenti |
L'agevolazione compete anche per i lavori eseguiti nel 2019 (o in anni precedenti), le cui spese sono sostenute nel 2020.
Adempimenti per tutti i soggetti beneficiari |
Al bonus facciate si applicano le disposizioni attuative contenute del DM 18.2.98 n. 41 con riguardo alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (co. 223 dell'art. 1 della L. 160/2019). Di conseguenza, come precisato dalla circ. Agenzia Entrate 2/2020, per fruire del bonus facciate sia i soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa che i soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES, devono, tra le altre cose:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori;
- trasmettere una comunicazione all'ASL, ove richiesto;
- conservare la documentazione relativa all'intervento (fatture, bonifici, abilitazioni amministrative).
In aggiunta, per gli interventi di efficienza energetica i contribuenti devono:
è acquisire e conservare l'asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi; è acquisire e conservare l'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori; è trasmettere la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. |
Modalità di pagamento |
Le spese relative agli interventi di rifacimento delle facciate devono essere pagate:
- dai soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (sull'importo del bonifico sarà trattenuta la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, attualmente fissata all'8%, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010);
- dai soggetti titolari di reddito d'impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali), non necessariamente mediante bonifico, ma anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
Ripartizione della detrazione |
La detrazione IRPEF/IRES:
- spetta nella misura del 90%;
- è calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente senza alcun limite;
- deve essere ripartita in 10 rate annuali.
In assenza di una disposizione normativa, i contribuenti non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 11 - Responsabilità solidale appalti
Ritenute fiscali negli appalti con nuovi adempimenti: cosa fare per essere in regola
Il 17 febbraio 2020 scatta la prima scadenza prevista dalle regole sui versamenti delle ritenute negli appalti labour intensive di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Introdotte dal decreto fiscale 2020, le misure prevedono nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti. In particolare, in capo al committente è posto l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute, procedendo, in caso di omissioni, alla sospensione dei pagamenti e alla segnalazione dell’irregolarità all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato di regolarità fiscale (il cui rilascio consente di disapplicare la disciplina) e ha fornito i primi chiarimenti operativi, sancendo una moratoria delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile.
Come evidenziato nella nostra Circolare n.1 dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove regole sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera rispetto alle quali la prima scadenza da rispettare è quella del prossimo 17 febbraio.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”), con il quale il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. n.241/97 il nuovo articolo 17-bis che, nella versione riformulata in sede di conversione del decreto, sancisce il divieto di compensazione nel versamento delle ritenute e impone al committente taluni obblighi di controllo.
La disciplina si applica “dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese”. Conseguentemente l’obbligo riguarda le ritenute operate dal mese di gennaio 2020, per le quali il versamento deve essere eseguito entro il 17 febbraio 2020, mentre i nuovi obblighi non devono essere adempiuti in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti necessari per individuare l’ambito applicativo della norma.
Responsabilità solidale
Le modifiche introdotte dal D.L. 124/2019 non definiscono un nuovo regime di responsabilità solidale (come già previsto per le obbligazioni contributive dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003); piuttosto l’intervento normativo deve essere contestualizzato nell’ambito di una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le false compensazioni e ad attribuire in capo ai soggetti committenti un ruolo di controllo sull’esecuzione dei versamenti delle ritenute fiscali in alcuni settori particolarmente critici.
L’ambito di applicazione della norma è riferito ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Procedura
Per arginare il fenomeno degli omessi versamenti, esclude la possibilità di compensazione delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere e servizi rientranti nel perimetro della disciplina.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarito che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio rimborsi da 730, eccedenze di versamento o di ritenute, bonus 80 euro). Nella circolare viene riportata una tabella con i codici tributo dei crediti in questione.
I rapporti contrattuali menzionati dalla norma sono estremamente ampi, facendosi riferimento ad appalti e subappalti e poi in genere a tutti i contratti atipici con i quali viene affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio. Nell’individuazione del requisito oggettivo della norma bisogna quindi fare riferimento alla sostanza degli accordi, a prescindere dalla relativa forma contrattuale.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
In capo ai committenti è invece posto l’obbligo di richiedere copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute eseguite dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Identificati alcuni obblighi di invio di documentazione per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere al suddetto obbligo di controllo. In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- copia degli F24 quietanzati;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019).
Relativamente alle informazioni da comunicare al committente nei 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, la circolare 1/E/2020 ha chiarito che dalle ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente sono escluse quelle relative alle retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto
Per quanto concerne la funzione di controllo posta in capo al committente, andando ben oltre il tenore letterale della norma, nella circolare viene affermato che quest’ultimo dovrà effettuare una valutazione di “congruità”, verificando che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore. Ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.
Il committente deve verificare che le ritenute fiscali operate in relazione a ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta chiedendo, in tal caso, spiegazioni all’affidatario. Per esigenze di semplificazione, limitatamente alla verifica sulle ritenute, la circolare chiarisce che queste ultime non si considerano manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24, con la successiva risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 si è stabilito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”; pertanto non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se risultano impiegati presso lo stesso committente. A tal fine nel modello F24 è stato istituito il codice “09” che deve essere utilizzato per indicare il “committente” al quale si riferisce il versamento delle ritenute.
Esclusioni
Le nuove procedure non applicano nel caso in cui le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici consegnino al committente un documento di regolarità fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che attesti i seguenti requisiti:
- avvio dell’attività da almeno tre anni;
- regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi;
- esecuzione nell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate di versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateizzazione.
Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente e l’impresa che effettua i lavori o le opere deve risultare operativa negli ultimi tre anni.
DURF e controlli
Il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la disciplina deve essere segnalato al committente mediante la consegna di un documento di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate entro il termine dell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute.
Le disposizioni attuative sono state adottate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 che contiene, all’allegato A, lo schema di certificato, mentre la sussistenza dei requisiti sarà riscontrata dall’amministrazione finanziaria secondo i criteri definiti nell’allegato B.
Secondo quanto chiarito con il citato provvedimento, tale certificato sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Il DURF potrà essere ritirato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i grandi contribuenti il certificato sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.
L’impresa o un suo delegato potrà segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali dati omessi e l’agenzia delle Entrate, effettuati gli opportuni riscontri, procederà all’emissione di un nuovo certificato.
OSSERVA. Per quanto concerne il versamento delle ritenute di gennaio il termine di consegna del certificato sarebbe scaduto lo scorso 31 gennaio, ossia in data antecedente rispetto a quella di approvazione del modello. Ad oggi, inoltre, mancano le procedure e gli applicativi con cui l’Agenzia delle Entrate dovrà gestire il rilascio dei certificati e, anche ammettendo il relativo rilascio per tempo, sarebbe pressoché impossibile attivarsi per ottenere la correzione di eventuali errori. Sarebbe quindi auspicabile l’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione finanziaria finalizzato a rinviare, almeno al prossimo mese di marzo, l’avvio della procedura.
Sarebbe quindi stata auspicabile l’adozione di un una misura correttiva, da definire sul piano legislativo, finalizzata a rinviare, almeno al prossimo mese di marzo, l’avvio della procedura. In mancanza di una siffatta soluzione, prendendo atto delle oggettive difficoltà che le imprese saranno chiamate a fronteggiare per adeguarsi tempestivamente ai nuovi obblighi di legge, la circolare 1/E/2020 stabilisce che nei primi mesi di applicazione della norma (e in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), qualora l’appaltatore abbia effettuato correttamente il versamento delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato per ciascun committente deleghe distinte, come previsto dalla legge, al committente non sarà contestata alcuna sanzione. |
Tra gli aspetti chiariti dal provvedimento 54730/2020, si precisa che ai fini della verifica delle iscrizioni a ruolo devono essere considerati gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito e le iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Inoltre, con una soluzione favorevole per i contribuenti, viene chiarito che ai fini del computo della soglia – che deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta – saranno essere esclusi “interessi, sanzioni ed oneri diversi”.
Sanzioni
In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, comunicando entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, il successivo quarto comma dispone l’applicabilità di una sanzione per il committente pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime. Il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate.
Si tratta, in particolare, delle sanzioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 471/97 in caso di mancata esecuzione delle ritenute (sanzione pari al 20% degli importi non trattenuti) e dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97 per l’omesso o ritardato versamento delle ritenute stesse (pari al 30% dei versamenti non effettuati).
In sostanza, il committente sarà soggetto a una sanzione in misura corrispondente a quella irrogata all’impresa che ha commesso la violazione. La sanzione sarà applicabile qualora il committente non abbia richiesto la prova del pagamento delle ritenute eseguite dall’impresa, non abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi in caso di eventuali inadempimenti oppure abbia omesso di segnalarli all’Agenzia delle Entrate.
Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in commento, la circolare 1/E/2020 ha chiarito che restano fuori dall’ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997).
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti
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CIRCOLARE n. 10 - Esterometro trimestrale 2020
Esterometro trimestrale, da 12 a 4 scadenze all’anno: le novità nel Decreto Fiscale 2020
Un emendamento al Decreto Fiscale n. 124/2019 snellisce il calendario degli appuntamenti con la comunicazione dei dati delle fatture estere.
Da 12 si passerà a 4 scadenze all’anno, ciascuna delle quali fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Si tratta di una semplificazione richiesta da tempo, e che trova spazio nelle modifiche apportate alla legge di conversione del DL Fiscale 2020.
Esterometro: scadenze ridisegnate dal Decreto Fiscale 2020
L’emendamento al Decreto Fiscale 2020 modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, fissando alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento la scadenza dell’esterometro.
La comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è una delle novità introdotte in parallelo alla fatturazione elettronica, per tutte le operazioni rimaste fuori dal perimetro del SdI.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle nuove scadenze trimestrali dell’Esterometro previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo:
- 30 aprile 2020, esterometro primo trimestre;
- 31 luglio 2020, esterometro secondo trimestre;
- 2 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
- 1 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre.
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti
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