CIRCOLARE n. 39 - Credito d'imposta per sanificazione, ambienti di lavoro e bonus pubblicità 2020
Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e bonus pubblicità 2020 - Disposizioni attuative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
1 PREMESSA
Nel corso del mese di luglio, sono stati pubblicati, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
il provvedimento, i modelli e le istruzioni per usufruire dei due crediti di imposta introdotti dagli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) , rispettivamente:
- un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti.
2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione spetta:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei) ;
**(vedi elenco codici ATECO in calce alla circolare)
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
2.2 AMBITO OGGETTIVO
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
2.3 AMBITO TEMPORALE
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo
pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
2.4 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020,
per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
2.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20.7.2020 al 30.11.2021;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della
comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).
2.6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento
delle spese, può essere:
- utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve
essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- in ogni caso, a decorrere dall’1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
2.7 RILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
2.8 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
3.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo).
3.2 AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l’altro chiarito che:
- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto
l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,
l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
3.3 AMBITO TEMPORALE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
3.4 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
3.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE
N:B. Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
- sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
3.6 AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.
3.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
3.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:
- rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
- rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate non si è fermata neppure nel periodo clou dell'estate, ed il 20 agosto è stata pubblicata la corposa circolare n. 25/E, contenente una serie di importanti precisazioni sulle agevolazioni introdotte dal decreto Rilancio.
Per quel che concerne il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro, le novità sono due:
- gli operatori professionisti della sanificazione (o le imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovranno predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19, o ulteriori protocolli anche a carattere territoriale;
- l'ordinaria attività di pulizia dei condizionatori non rientra tra quelle di sanificazione. Sono invece ammissibili al credito d'imposta le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricilcolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Due chiarimenti specifici e pubblicati in extremis, che bisognerà però tenere bene a mente nella fase di compilazione della domanda per l'accesso al bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
4 CREDITO D’IMPOSTA PER BONUS PUBBLICITA’ 2020: REQUISITI, SCADENZA E DOMANDE
Dal 1° settembre si apre la finestra temporale per l’invio della nuova comunicazione degli investimenti pubblicitari, dopo le novità introdotte dal decreto Rilancio
Il decreto Rilancio ha apportato importanti modifiche alla normativa del bonus pubblicità, allargando le maglie dei requisiti.
Il modulo per effettuare la domanda è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 28 agosto, insieme alle istruzioni per la compilazione.
I fondi a disposizione, però, non sono molti: solo 40 milioni di euro per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 20 milioni di euro per investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Vediamo quindi quali sono le ultime novità sul bonus pubblicità, quali sono i requisiti e le scadenze da rispettare per vedere andare a buon fine la propria domanda.
Bonus pubblicità 2020: novità sui requisiti dei beneficiari e scadenza
Il bonus pubblicità è un credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali istituito nel 2018 per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali su:
- stampa quotidiana e periodica cartacea e online;
- emittenti televisive locali;
- emittenti radiofoniche locali.
Nel 2020 c'è un'importante novità introdotta dal decreto Rilancio: viene meno il requisito dell'aumento dell'1% degli investimenti pubblicitari realizzati tra quest'anno e il 2019 sugli stessi mezzi d'informazione.
Ma le novità introdotte dal decreto-legge del 19 maggio riguardano anche l'entità del credito d'imposta, che è pari al 50% del valore totale degli investimenti effettuati nel 2020 (sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”).
Inoltre, il bonus potrà essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Bonus pubblicità 2020: modulo e istruzioni per fare domanda
L'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta è dal 1° settembre, con scadenza al 30 settembre 2020.
Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- la suddetta comunicazione, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti necessari.
Il credito d'imposta riconosciuto -stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.
Il primo passo, dunque, è l'invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, da effettuare durante e non oltre il mese di settembre 2020.
La dichiarazione sostitutiva, invece, va inviata dal 1° al 31 gennaio 2021.
L'Agenzia delle Entrate specifica che le comunicazioni presentate nel marzo 2020 restano valide.
Bonus pubblicità 2020, i documenti da conservare
Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria chiarisce che al momento della domanda (tantomeno all'invio della dichiarazione sostitutiva) non deve essere allegato nessun documento.
Il richiedente, ovvero il soggetto beneficiario, deve conservare i seguenti documenti, da mostrare all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli:
- fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari);
- attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute.
Se invece la comunicazione telematica è stata trasmessa da un intermediario abilitato, i documenti da conservare sono:
- copia della comunicazione per l'accesso;
- copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente;
- copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
Lo studio, quale intermediario abilitato è a disposizione per il servizio di invio telematico del modulo di comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di protezione, scadente il 7 Settembre p.v., che alleghiamo e che se interessati preghiamo volerci consegnare compilato entro il 4 Settembre 2020 nonché per l’invio del modulo Bonus pubblicità 2020, che alleghiamo e che se interessati preghiamo consegnarci, compilato ai campi 2 e 6,entro il 20 settembre 2020
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
ALL 1 - .-Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei Dispositivi di protezione
ALL. 2 - Modello di comunicazione per credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
**Elenco Codici ATECO 2007 dei soggetti beneficiari di cui al punto 2.1
Cod.
Ateco Denominazione
551000 Alberghi
552010 villaggi turistici
552020 ostelli della gioventù
552030 rifugi di montagna
552040 colonie marine e montane
552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 gestione di vagoni letto
559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 ristorazione con somministrazione
561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 gelaterie e pasticcerie
561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 ristorazione ambulante
561050 ristorazione su treni e navi
562100 catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 catering continuativo su base contrattuale
563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 attività di proiezione cinematografica
791100 attività delle agenzie di viaggio
791200 attività dei tour operator
799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000 organizzazione di convegni e fiere
900101 attività nel campo della recitazione
900109 altre rappresentazioni artistiche
900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 attività nel campo della regia
900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 attività di biblioteche ed archivi
910200 attività di musei
910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 parchi di divertimento e parchi tematici
932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 stabilimenti termali
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 39 - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, AMBIENTE DI LAVORO E BONUS PUBBLICITA' 2020
LINK ALLEGATO 1 ARTICOLO: ALLEGATO 1 CIRCOLARE 39
LINK ALLEGATO 2 ARTICOLO: ALLEGATO 2 CIRCOLARE 39
CIRCOLARE n. 38 - Comunicazione liquidazione IVA 2 trim 2020
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2020 AL 16 SETTEMBRE 2020
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 16 Settembre 2020 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno e del secondo trimestre 2020, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 16 Settembre 2020, entro e non oltre il giorno 4 Settembre 2020 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre 2020.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2020.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2020 | 31 Maggio 2020 prorogata al 30 Giugno 2020 |
Aprile-Giugno 2019 | 16 Settembre 2020 |
Luglio-Settembre 2019 | 30 Novembre 2020 |
Ottobre-Dicembre 2019 | 1 Marzo 2021 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 38 - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 2 TRIM 2020
CIRCOLARE n. 37 -Credito di imposta Bonus POS
Dal 1 luglio credito d'imposta a negozianti su commissioni POS (BONUS POS)
A partire dal 1 luglio 2020 entra in vigore quanto stabilito dal DL 124/2019 in merito al BONUS POS.
Il bonus "Pos" consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate con i consumatori finali.
Gli esercenti arti e professioni che dal 1 luglio accetteranno pagamenti tramite:
- carte di debito
- carte di credito
- carte prepagate
- e altri strumenti tracciabili
usufruiranno di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni.
A norma dell’art 22 del Decreto Fiscale il credito d’imposta spetta a:
- esercenti attività di impresa
- esercenti arte e professioni
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020 a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Per le modalità di determinazione del bonus si fa riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020 (Prot. n. 181301/2020).
Tale provvedimento ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un apposito contratto per l'installazione del Pos.
A norma del suddetto provvedimento gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito inviando le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell'esercente,
- mese e anno di addebito,
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali,
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali,
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.
Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell’online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 37 - CREDITO DI IMPOSTA BONUS POS
CIRCOLARE n. 36 -Comunicazione ferie
Oggetto: C O M U N I C A Z I O N E
Ricordiamo che è stabilizzato a regime lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà, pertanto, essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
Vi informiamo inoltre che lo Studio osserverà il consueto periodo feriale
DAL 10/8/2020 AL 28/08/2020 COMPRESI
Con i migliori auguri di buone ferie, ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
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CIRCOLARE n. 35 -Differiti i termini di pagamento delle imposte
Differiti i termini per il versamento delle imposte
Pubblicato ieri, 29 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, il D.P.C.M. 27.06.2020 che sposta dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. Come noto, è di conseguenza possibile versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti:
- soggetti che applicano gli Isa,
- soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa (es. inizio e cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività etc.) compresi i contribuenti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
- Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (pari a euro 5.164.569).
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).
La proroga era stata già annunciata, lo scorso 22 giugno, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 147.
Con il suddetto comunicato è stato precisato che la proroga, quest’anno, è stata ritenuta necessaria in considerazione dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività degli intermediari.
Se, rispetto agli anni precedenti, non si riscontrano elementi di novità, è tuttavia necessario ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso anche sui termini di versamento delle imposte.
Giova infatti sottolineare che, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno (“I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”).
Sarà conseguentemente possibile effettuare il versamento entro il 31 agosto, versando la maggiorazione dello 0,40%.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 34 - Istanza contributo fondo perduto
Istanza per il contributo a fondo perduto
Indice: 1. Premessa; 2. Chi può chiedere il contributo a fondo perduto; 3. Misura del contributo; 4. Contenuto dell’istanza; 5. Tempi e modalità di trasmissione dell’istanza;
- PREMESSA
Con Provvedimento n. 230439/2020 del 10 giugno 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “DL Rilancio”).
In particolare, con il Provvedimento citato, è stato approvato il modello di istanza che si può presentare in via telematica a partire dal primo pomeriggio del 15 giugno p.v. e fino al 13 agosto p.v.
La presente circolare riassume i requisiti e i passi fondamentali da compiere per procedere alla presentazione della suddetta istanza.
- CHI PUO’ CHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Possono accedere al contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:
- esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi titolari di partita IVA (esclusi gli occaionali)
- titolari di reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”)
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto devono essere verificati i seguenti requisiti:
- PRIMO REQUISITO: Limite di ricavi/ compensi 2019 ≤ € 5 milioni
- si fa riferimento ai ricavi o compensi caratteristici;
- nel caso di svolgimento di più attività, si fa riferimento alla somma dei ricavi o compensi di tutte le attività;
- per i titolari di reddito agrario si fa riferimento al volume d’affari IVA (da modello IVA 2020) o, in mancanza della dichiarazione IVA per l’anno 2019, al fatturato totale del 2019.
- SECONDO REQUISITO: alternativamente
- riduzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di oltre un terzo rispetto ad aprile 2019 (quindi il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019)
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (l’elenco è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza).
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi, occorre che la data di effettuazione dell’operazione sia riferita al mese di aprile e pertanto si tiene conto di:
- corrispettivi giornalieri, al netto dell’IVA, con data aprile;
- fatture immediate, al netto dell’IVA, con data aprile;
- fatture differite, al netto dell’IVA, con DDT di aprile;
- note di variazione, al netto dell’IVA, con data aprile;
- cessioni di beni ammortizzabili avvenute nel mese di aprile;
- per i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, per semplicità, può essere considerato l’importo al lordo dell’Iva, purché la stessa regola sia applicata con riferimento sia al 2019 che al 2020;
- per gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva (es: cessioni di tabacchi, giornali e riviste), occorre considerare anche l’importo degli aggi relativi.
Nella tabella seguente sono riassunti i casi di chi è ammesso e di chi non è ammesso al contributo a fondo perduto.
- MISURA DEL CONTRIBUTO
l contributo a fondo perduto:
- è escluso da tassazione per le imposte sui redditi e per l’Irap;
- non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
- CONTENUTO DELL’ISTANZA
Per poter chiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto occorre compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza.
L’istanza deve necessariamente contenere:
- il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
- il codice fiscale del suo rappresentante legale (nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
- l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma (il quale deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo);
- la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019 (poiché la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 potrebbe non essere stata ancora presentata);
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.
Se, sulla base dei calcoli sopra descritti, l’ammontare del contributo risulta superiore a 150.000 euro, occorre compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello (dichiarazione antimafia), ossia:
- dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della L. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
- indicare i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del D.lgs 159/2011.
- TEMPI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate:
- a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020;
- solo se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.
La predisposizione e trasmissione delle istanza può avvenire esclusivamente in via telematica.
Un volta inviata l’istanza:
- le viene assegnato un numero di protocollo;
- il sistema effettua dei controlli formali (es. esistenza partita IVA):
- in caso di esito negativo, emette una ricevuta di scarto;
- in caso di esito positivo, emette una ricevuta di presa in carico;
- l’Agenzia delle Entrate contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente mediante un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nella banca dati INI-PEC;
- Il contribuente può ancora inviare un’istanza sostitutiva qualora si accorga di aver commesso degli errori, oppure un’istanza di rinuncia ed eventualmente un’ulteriore istanza;
- Il sistema effettua ulteriori controlli e, entro 7 giorni, emette:
- in caso di esito negativo, una ricevuta di scarto;
- in caso di esito positivo, una ricevuta che attesta l’”accoglimento” dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’IBAN indicato nell’istanza;
- il contribuente non può più inviare una istanza sostitutiva ma solo una rinuncia, anche oltre il 13 agosto 2020, senza possibilità di poter inviare una nuova richiesta;
- il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nella domanda (nella procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto corrente).
Si ricorda che, dopo l’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate può sempre procedere a controlli successivi, anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA, esercitando gli ordinari poteri di accertamento e, se il contributo erogato risulta non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del medesimo, irrogando le seguenti sanzioni:
- la sanzione di cui all’art. 13, comma 5, del D.lgs 471/1997, tra il 100% e il 200% del contributo, senza possibilità di definizione agevolata;
- la sanzione di cui all’art. 316-ter del codice penale, che prevede, nel caso di contributo inferiore a 4.000 Euro, la sanzione amministrativa da 5.164 Euro a 25.822 Euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito, altrimenti, la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- la sanzione per rilascio di autocertificazione antimafia mendace, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni;
- la confisca dei beni.
In ogni caso, il soggetto che abbia percepito un contributo non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, con sanzioni e interessi da ravvedimento operoso, tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, con i codici tributo che saranno istituiti da apposita risoluzione.
Oltre a richiamare quanto già precisato con la ns. circolare n. 33 del siamo a richiedervi di compilare le seguenti informazioni per valutare una corretta valutazione del contributo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 33 - Contributi a fondo perduto
Contributo a fondo perduto: novità del D.L. Rilancio
L’art. 25 del DL "Rilancio" prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. Il contributo in esame non spetta, in ogni caso: i) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; ii) agli enti pubblici; iii) ai dipendenti e ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”. Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire :i) l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS; ii) l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo. Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che: i) hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019; ii) a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata: i) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari); ii) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra; iii) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra. In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore: i) a 1.000 euro per le persone fisiche; ii) a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, un’istanza all’agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale.
Premessa
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, l’art. 25 del D.L. 19.5.2020 (c.d. DL "Rilancio") ha previsto l’introduzione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, fatta eccezione di alcune particolari categorie di contribuenti, di cui si dirà in seguito.
Requisiti soggettivi
Il contributo spetta, in linea generale, ai soggetti esercenti attività di impresa (anche agricola) e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, ivi ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
Osserva: Come indicato nella relazione illustrativa, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non assume rilievo, quindi, ai fini dell’accesso all’agevolazione:
- la forma giuridica adottata dal contribuente (impresa individuale, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo)
- il regime contabile adottato dal richiedente (contabilità ordinaria o semplificata).
Osserva: Possono richiedere, quindi, il contributo a fondo perduto, se ricorrono gli altri presupposti contemplati dalla norma anche i contribuenti in regime forfetario e sia quelli che adottano il regime dei minimi.
Altre condizioni preclusive al contributo
Una seconda condizione che deve essere verificata per accedere all’agevolazione è che il soggetto richiedente non rientri in una delle condizioni, richiamate dal comma 2 dell’articolo 25 del D.L. 34/2020, al ricorrere delle quali il contributo non spetta. Si precisa, infatti, che sono esclusi, in ogni caso, dal fondo perduto le seguenti categorie di soggetti:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso all’agevolazione (di cui si dirà in seguito);
- agli enti pubblici di cui all’art 74 del TUIR;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Osserva: A dispetto di quanto previsto nelle prime bozze, la versione definitiva del decreto rilancio ha escluso dall’agevolazione i professionisti iscritti alle casse di previdenza e ciò a prescindere dalla possibilità a loro riconosciuta di accedere all’indennità prevista dal D.L. 18/2020. Si ricorda che l’indennità in parola è condizionata al mancato superamento di un parametro reddituale (50.000 euro) non particolarmente elevato. Di conseguenza la maggior parte dei professionisti ordinistici è destinata a rimanere priva di sussidi/indennità nonostante il presumibile calo del fatturato sofferto.
Altri soggetti esclusi
Il contributo non spetta, inoltre, ai contribuenti che già hanno diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Osserva: A questi soggetti il D.L. rilancio riconosce, per il mese di aprile 2020, una indennità nella misura di 600,00 euro, mentre per il mese di maggio 2020 l’indennità ammonta a 1.000,00 euro a condizione che i richiedenti abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento).
Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali per il mese di maggio potranno accedere solo al contributo in questione.
Requisiti reddituali
Una volta verificati i suddetti requisiti di carattere soggettivo occorre soffermarci sui limiti reddituali previsti per l’accesso all’agevolazione:
- il primo che attiene al livello di ricavi o compensi realizzato nell’anno di imposta precedente (anno 2019) ed;
- il secondo che riguarda la condizione quantitativa legata alla riduzione del fatturato subita dal richiedente nel mese di aprile.
Il primo requisito reddituale da verificare affinché un contribuente possa accedere al contributo in rassegna attiene l’ammontare dei ricavi o dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di presentazione dell’istanza: per espressa previsione normativa, infatti, il contributo in rassegna spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti che hanno realizzato ricavi, ovvero percepito compensi non superiori all’importo di euro 5.000.0000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore (2019 per i contribuenti c.d. solari).
Il secondo aspetto da verificare attiene, invece, alla riduzione del fatturato subita. Più precisamente, per accedere al contributo in rassegna è necessario che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.
Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.
Osserva: Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che:
- hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Esempio
Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.
Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.
Per accedere all’incentivo il contribuente dovrà verificare se il fatturato del mese di aprile 2020 risulti essere inferiore ai 2/3 del fatturato realizzato nel mese di aprile 2019.
Nel caso di specie la condizione è verificata, infatti, il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo spettante a ciascun richiedente è determinato in misura variabile, nel senso che l’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Osserva: Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.
Esempio:
Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.
Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.
Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).
Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è pari a 7.000 = ( [40.000 – 5.000]*20%).
Esempio:
Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.
Lo stesso contribuente ha conseguito nel mese di aprile 2019 ricavi per 10.000, mentre nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 6.000,00.
Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il fatturato aprile 2020 è pari al 60% del fatturato di aprile 2019).
Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è pari all’importo minimo comunque spettante di 2.000 euro, in luogo dell’importo più basso risultante applicando alla riduzione del fatturato la percentuale prevista pari a euro 1.200 = ([10.000 – 4.000]*20%).
È bene precisare che, ai fini reddituali, il contributo in esame non concorre:
alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e;
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Modalità di richiesta del contributo
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, un istanza all’agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti commentati in precedenza.
Osserva: L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, purché delegato al servizio del cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
L’istanza in commento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale che definirà:
-le modalità di effettuazione dell’istanza;
-il contenuto informativo dell’istanza;
-i termini di presentazione della stessa;
-ogni altro elemento necessario per l’attuazione dell’agevolazione in rassegna.
Dovrà essere allegata all’istanza anche l’autocertificazione ndi regolarità antimafia con la quale i soggetti richiedenti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia stato loro applicata con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del citato D.L.gs n. 159/2011
Se dall’incrocio delle informazioni, effettuato nel rispetto della privacy, dovessero emergere delle informazioni false o non veritiere, chi ha rilasciato quell’autocertifcazione sarà punito con l’arresto da due a sei anni. Se poi dovesse emergere che il contributo è già stato incassato scatta anche la confisca dei beni. A controllare sui contribuenti saranno in sinergia e sulla base di uno specifico protocollo sia le Entrate sia la Guardia di Finanza.
Erogazione del contributo
Il contributo a fondo perduto, è erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Richiesta illegittima dell’agevolazione
Laddove il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%. A tale somme si aggiungeranno gli interessi.
Cessazione dell’attività successivamente alla erogazione del contributo
Se successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro dell’attività autonomo cessa, il soggetto che ha firmato l’istanza inviata in via telematica successivamente
all’erogazione del all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo contributo spettante e a esibirli laddove richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
L’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Osserva:
Conseguenze possono essere previste anche dal punto di vista penale con applicazione dell’art. 316-ter del c.p. a mente del quale “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 32 -Detrazione maggiorata per Ecobonus e Sismabonus
Detrazione maggiorata per ECOBONUS e SISMA BONUS: novità del D.L. Rilancio
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL "Rilancio" prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 per: i) specifici interventi di riqualificazione energetica; ii) interventi di riduzione del rischio sismico; iii) installazione di impianti fotovoltaici; iv) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione del 110%, inoltre: i) deve essere ripartita in 5 rate di pari importo; ii) si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L'aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: i) per lo sconto in fattura; ii) per la cessione della detrazione. La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di: i) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; ii) riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013; iii) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013; iv) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019; v) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986; vii) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013. È bene precisare che, affinché la misura diventi pienamente operativa, bisogna comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio avvenuto in data 19.5.2020) che dovranno stabilire nel dettaglio: i) le procedure necessarie; ii) i requisiti tecnici dei progetti; iii) i limiti di spesa dei singoli interventi; iv) i sistemi di controllo per prevenire abusi.
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Premessa |
Il D.L. Rilancio incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Interventi di riqualificazione energetica |
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di pro-dotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati. |
Limiti di spesa |
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus |
La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
- dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. |
Miglioramento della classe energetica dell’edificio |
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti.
Detti requisiti minimi devono consentire:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Interventi antisismici |
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Impianti solari fotovoltaici |
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici |
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo |
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per lo sconto in fattura;
Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; |
- per la cessione della detrazione.
In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. |
Tipologie di interventi agevolati |
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR.
Si tratta degli interventi:
ü effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; ü effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; |
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso. |
È bene precisare che, affinché la misura diventi pienamente operativa, bisogna comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio avvenuto in data 19.5.2020) che dovranno stabilire nel dettaglio:
- le procedure necessarie;
- i requisiti tecnici dei progetti;
- i limiti di spesa dei singoli interventi;
- e i sistemi di controllo per prevenire abusi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 31 - Principali novità del decreto rilancio
Le principali novità del D.L. n. 34 del 19.5.2020
(c.d. Decreto rilancio)
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020 meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una serie di misure tese a favorire il rilancio dell’economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà. Su tutte si segnala l’introduzione delle seguenti misure: i) contributo a fondo perduto per imprese e professionisti (non iscritti a casse private); ii) credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo; iii) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; iv) proroga del termine di consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019; v) credito d’imposta potenziato per interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; vi) bonus vacanze; vii) reddito di emergenza. Di seguito un primo commento delle principali misure introdotte, fermo restando che le suddette novità saranno meglio approfondite nel contesto di successive informative in corso di programmazione. |
Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti |
L’art. 25 del DL "Rilancio" prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.
Il contributo in esame non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; - agli enti pubblici; - ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”. |
Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali potranno accedere anche al contributo in questione. |
Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra. |
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
- a 000 euro per le persone fisiche;
- a 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie. |
È bene precisare che il contributo in esame non concorre:
- alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo |
Il D.L. Rilancio ha previsto un nuovo credito d'imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta non spetta a tutti i soggetti indistintamente, ma è riservato esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari) che hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente . Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. |
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. |
Il credito d'imposta in esame è pari:
- al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta in commento:
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. |
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non è cumulabile con l’analogo credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro |
Il D.L. "Rilancio" introduce un nuovo credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
- associazioni, fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del terzo settore;
Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.
L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. |
Viene espressamente previsto che la disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori |
Il DL "Rilancio" prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.
Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS). |
Indennità per il mese di aprile |
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domici-lio;
- collaboratori sportivi.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. |
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Indennità per il mese di maggio |
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. |
Indennità per i lavoratori domestici |
È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro. |
Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell'acconto IRAP 2020 |
L’art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, l'esclusione dal versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").
L’agevolazione compete indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.
Viene espressamente previsto che la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". |
Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio |
L’articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto “liquidità”). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). |
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). |
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
|
30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. | 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. |
30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. |
30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. |
30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
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Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. |
30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. |
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. |
1.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Viene altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate), mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre (sempre in unica soluzione o in quattro rate). |
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.
Ritenute non operate | Vecchio termine di versamento | Nuovo termine di versamento |
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. |
31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’; nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020. |
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta |
Versamenti derivanti da pace fiscale ex DL 119/2018 |
L'art. 149 del DL 19.5.2020 n. 34 ha previsto che i versamenti derivanti da definizione degli accertamenti/adesioni/inviti al contraddittorio, delle liti pendenti, delle SSD e ASD, nonchè dei verbali di constatazione di cui al DL 119/2018 che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, possano avvenire entro il 16.9.2020 senza aggravio di sanzioni e interessi.
Tali somme possono essere pagate in 4 rate mensili di pari importo.
Le rate inerenti agli istituti indicati che scadono in momenti diversi, ad esempio il 31.8.2020, non vengono invece posticipate. |
Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini |
Il D.L. "Rilancio" contiene alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, il decreto:
- proroga di sei mesi la moratoria delle sanzioni prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- rinvia dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- posticipa dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).
Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019 |
Il D.L. rilancio proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019, risolvendo così le problematiche legate all’emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Conseguentemente, a fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020. |
Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni |
Il DL "rilancio" introduce una nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020, mentre entro il successivo 30.9.2020, occorrerà:
- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.
Si osserva, infine, che il D.L. rilancio conferma l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'11%:
è sia per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate; è sia per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili). |
Proroga dei programmi di assistenza on line dell'Agenzia delle Entrate |
Il DL "Rilancio", dispone che i registri IVA, le liquidazioni periodiche e le dichiarazioni annuali IVA "precompilate" saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni IVA effettuate dall'1.1.2021.
Il differimento dei programmi di assistenza on line dell'Agenzia delle Entrate (registri e liquidazioni avrebbero dovuto essere predisposti già a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2020), è dovuto:
è alla proroga dell'obbligo di adozione delle nuove specifiche tecniche per la predisposizione della fattura elettronica mediante SdI (approvate con provv. 99922/2020 e aggiornate con il successivo provv. 166579/2020); è alla proroga, sino a fine anno, della possibilità, per i soggetti il cui volume d'affari non era superiore a 400.000 euro nel 2018, di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. |
Un ulteriore rinvio contenuto nel D.L. "Rilancio" riguarda la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Si applicheranno, infatti, ai documenti inviati mediante SdI dal 1° gennaio 2021 le disposizioni previste dall'art. 12-novies del DL 34/2019, secondo cui, in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture, l'Agenzia delle Entrate comunica all'interessato l'importo dovuto, oltre alle sanzioni e agli interessi. |
Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici |
Il DL "Rilancio" prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 per:
- specifici interventi di riqualificazione energetica;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione del 110%, inoltre:
- deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
- si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
L'aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. |
Viene prevista, inoltre, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione per:
- tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013;
In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso. |
Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni |
L'art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 prevede un'agevolazione per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:
- nel 2019, hanno realizzato un volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro;
- hanno subito, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all'analogo bimestre del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
In tali casi:
- al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del 20% delle somme versate, con un limite massimo all'investimento di 2 milioni di euro;
- alla società compete un credito d'imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all'aumento di capitale.
La somma di tali crediti non può eccedere 800.000,00 euro.
Entrambi i crediti d'imposta non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP; la loro compensazione nel modello F24 non è soggetta nè al limite generale annuo (portato dallo stesso decreto a un milione di euro), nè al limite di 250.000,00 euro previsto per i crediti d'imposta di natura agevolativa. |
Bonus vacanze |
Il D.L. "Rilancio" prevede un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 euro, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), fino a un massimo di 500,00 euro (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.
Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che il pagamento del servizio debba essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. |
Il credito d’imposta è fruibile:
- per l'80% natura di "sconto sul corrispettivo" da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Reddito di emergenza |
Tra le novità previste dal DL "Rilancio", si segnala l’introduzione del reddito di emergenza (c.d. "REM"), che rappresenta un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno, a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Il REM spetta al ricorrere di una serie di requisiti che devono sussistere cumulativamente al momento della presentazione della domanda, vale a dire:
- il componente del nucleo familiare richiedente deve essere residente in Italia (la fruizione del reddito di cittadinanza richiede, invece, oltre alla residenza, anche il possesso della cittadinanza italiana)
- il valore del reddito familiare del mese di aprile deve essere inferiore ad una soglia pari all’ammontare della quota del REM spettante, determinata in base al parametro della scala di equivalenza.
Quanto al valore del patrimonio mobiliare familiare, con riguardo al 2019 questo deve essere inferiore a 10.000 euro, aumentato progressivamente di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino al tetto massimo di 20.000 euro o 25.000 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Il nucleo familiare complessivamente considerato, deve poi essere in possesso di un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
L’effettivo possesso di tali requisiti verrà verificato dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di esito negativo, il beneficio verrà immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito. |
La misura in esame:
- è incompatibile con le indennità introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) e non può essere riconosciuto ai soggetti titolari di pensione diretta, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore a determinate soglie e ai beneficiari di reddito di cittadinanza;
- sarà erogato in due quote, di importo variabile (entro i limiti minimi e massimi di 400,00 e circa 800,00 euro) in base al numero di componenti del nucleo familiare richiedente moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- potrà essere richiesto entro il mese di giugno 2020.
Cessione di beni destinati alla gestione dell'emergenza |
Il DL rilancio prevede che le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono:
- esenti IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, sino al 31.12.2020;
- assoggettate ad IVA con aliquota del 5% (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), a decorrere dall'1.1.2021.
I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:
- i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3.
Oltre a tali beni, sono soggetti a tale disposizioni IVA anche altri tipologia di prodotti con finalità eminentemente sanitaria, quali, ad esempio, monitor multiparametrici anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua ecc.. |
Sorveglianza sanitaria |
Il DL Rilancio dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, tutti i datori di lavoro, compresi quelli normalmente non soggetti all'obbligo di nominare il medico competente, siano tenuti ad attuare in azienda la "sorveglianza sanitaria eccezionale" nei confronti dei dipendenti che, per ragioni di salute o di età, sono più a rischio contagio.
Per le aziende normalmente non tenute all'obbligo di nomina del medico competente, sarà possibile nominarne uno temporaneamente o chiedendo l'intervento dei medici dell'INAIL. |
Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello f24 |
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. |
SEGUIRANNO INOLTRE, NEI PROSSIMI GIORNI, ALCUNI APPROFONDIMENTI RELATIVAMENTE AGLI ARGOMENTI DI MAGGIOR INTERESSE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEGLI INEVITABILI INTERVENTI E DECRETI ATTUATIVI DI MEF E AGENZIA ENTRATE.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 31 - PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO RILANCIO
CIRCOLARE n. 30 - Rimborso costi acquisto DPI
Bando “Impresa Sicura” per il rimborso delle spese di acquisto di DPI: prenotazioni al via a partire dall’11 maggio 2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura”, che definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). Il bando, in attuazione dall’art. 43 comma 1 del DL 18/2020 (Cura Italia), mira a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: i) essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; ii) avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; iii) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Pertanto, sono ammissibili: i) mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; ii) guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; iii) indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; iv) dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; v) detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro. Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi: i) prenotazione del rimborso, da effettuarsi a partire dall’11 maggio e fino 18 maggio; ii) pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni entro tre giorni dal termine finale di invio delle prenotazioni; iii) compilazione della domanda da parte dell’azienda collocata in posizione utile nell’elenco (a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio ed entro le ore 17.00 dell’11 giugno 2020). |
Premessa |
A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, INVITALIA ha recentemente pubblicato il bando che definisce, in attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di DPI
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal Bando sono pari, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. |
Soggetti beneficiari |
Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso (di cui si dirà in seguito) sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Spese ammissibili |
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto dei seguenti DPI.
DPI ammissibili al rimborso con il Bando INVITALIA |
MASCHERINE FILTRANTI, CHIRURGICHE, FFP1, FFP2 E FFP3; |
GUANTI IN LATTICE, IN VINILE E IN NITRILE |
DISPOSITIVI PER PROTEZIONE OCULARE; |
INDUMENTI DI PROTEZIONE, QUALI TUTE E/O CAMICI; |
CALZARI E/O SOVRASCARPE; |
CUFFIE E/O COPRICAPI; |
DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA; |
DETERGENTI E SOLUZIONI DISINFETTANTI/ANTISETTICI. |
Per accedere al rimborso, le spese per l’acquisto dei suddetti dispositivi devono:
- essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di pubblicazione in G.U. del D.L. Cura Italia) e la data di invio della domanda di rimborso (di cui si dirà in seguito). A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA. |
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Rimborso concedibile |
Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili (euro 50.000.000,00), nella misura del 100 percento delle spese ammissibili (come sopra individuate), nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
A tal fine, è fatto obbligo all’impresa di dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI. |
Termini e modalità per la presentazione delle domande |
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:
- FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO
- FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO
- FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
Fase 1 – prenotazione del rimborso |
In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web di INVITALIA, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, A PARTIRE DAL GIORNO 11 MAGGIO 2020 ED ENTRO IL GIORNO 18 MAGGIO 2020.
Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:
- codice fiscale dell’impresa proponente;
- codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- importo da rimborsare.
Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione sono pubblicate nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus del sito web di INVITALIA, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico. |
Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l’orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall’Agenzia. Al termine della procedura di prenotazione, l’impresa visualizzerà un messaggio che attesta il predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo.
La prenotazione risulta regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell’impresa e il codice fiscale del legale rappresentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell’ambito della procedura. Nel caso in cui i predetti dati non siano formalmente corretti o nel caso in cui differiscano dalle informazioni desumibili dal Registro imprese, la prenotazione del rimborso risulta irricevibile e la stessa si considera decaduta. |
Fase 2 – pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso |
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus del sito web di INVITALIA, sarà pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.
L’elenco, come sopra determinato, indica, per ciascuna prenotazione, l’importo del contributo richiesto e l’esito della prenotazione stessa, con i seguenti possibili casi:
- prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso;
- prenotazioni risultate non ammissibili alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso.
Sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, sono collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l’erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili, maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell’ambito della fase 3. |
I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase 3.
Fase 3 – compilazione e istruttoria della domanda di rimborso |
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web di INVITALIA
Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web dell’Agenzia, a partire DALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 26 MAGGIO 2020 ED ENTRO LE ORE 17.00 DEL GIORNO 11 GIUGNO 2020.
Alla predetta domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento. |
L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
Il legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. A tal fine, anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi. |
Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
L’iter della presentazione della domanda |
L’iter di presentazione della domanda di rimborso è articolato nelle seguenti fasi:
- accesso alla procedura informatica;
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- generazione del modulo di domanda in formato “pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, e apposizione della firma digitale;
- caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio di un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della
- data e dell’ora di presentazione.
Il proponente è tenuto a compilare la domanda di rimborso, pena l’inammissibilità della stessa, in ogni sua parte e a inviare i relativi allegati, secondo quanto previsto dal Bando e indicato dalla procedura informatica.
Qualora il proponente non risulti possedere, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di accesso al rimborso, ovvero risulti inattivo, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. |
La procedura informatica, a seguito della compilazione della richiesta, riporterà, altresì, nell’ambito della medesima richiesta, l’importo massimo rimborsabile cui ha diritto l’impresa
Sono, in ogni caso, irricevibili le domande trasmesse tramite canali diversi dai sistemi informatici individuati nel Bando. |
Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, INVITALIA pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.
La pubblicazione sul sito di INVITALIA del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso. |
Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare.
Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, INVITALIA procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso. |
Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al Bando INVITALIA sono trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’impresa come risultante da Registro delle imprese.
INVITALIA declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata delle imprese proponenti.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 30 - RIMBORSO-COSTI-ACQUISTO-DPI