CIRCOLARE n. 49 - Auguri anno 2021
Gentile Cliente,
È tempo di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e dedicarsi a un nuovo inizio. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2021!
Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività dal giorno 24/12/2020 al 06/01/2021 compresi.
CIRCOLARE n. 48 - Sospensione versamenti mese di dicembre decreto ristori quater
Loro sedi
Il D.L. 30 novembre, n. 157, denominato Decreto Ristori quater, in vigore dal 30/11/2020, all’art. 2, prevede la sospensione dei versamenti relativi all’Iva (sia per la scadenza del 16/12 che per l’acconto IVA in scadenza il 28/12/20), alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- che abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- che abbiano iniziato l'attività successivamente al 30 novembre 2019;
- che esercitino attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
- che esercitino servizi di ristorazione e che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o nelle "zone arancioni", individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
- che rientrino nell'elenco di cui all'allegato 2 del Decreto-Legge "Ristori-bis", che per comodità di consultazione si allega anche alla presente nota;
- che esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator e abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle "zone rosse" individuate come tali alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Qualora siate interessati a verificare la sussistenza dei parametri previsti per poter godere della sospensione dei versamenti per la prossima scadenza del 16/12/2020 o per l’acconto Iva in scadenza il giorno 28 dicembre, Vi invitiamo a contattarci entro il giorno 10 dicembre p.v.al fine di poter effettuare i necessari controlli.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 47 - Comunicazione Liquidazione IVA 3 Trim. 2020
SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE AL 30 NOVEMBRE 2020
Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2020 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2020, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:
- Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato
Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
- Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio
A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2020, entro e non oltre il giorno 20 Novembre 2020 a mezzo e-mail, o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.
Termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.
Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2020.
Trimestre di riferimento | Termine ultimo per la presentazione del modello |
Gennaio-Marzo 2020 | 31 Maggio 2020 prorogata al 30 Giugno 2020 |
Aprile-Giugno 2019 | 16 Settembre 2020 |
Luglio-Settembre 2019 | 30 Novembre 2020 |
Ottobre-Dicembre 2019 | 1 Marzo 2021 |
I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).
I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.
I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE n. 46 -Esterometro scadenza 3 trimestre 2020
ESTEROMETRO SCADENZA 3 TRIMESTRE 2020
Come già evidenziato nella ns. circolare 10 del 10 febbraio u.s., a partire dall’01.01.2020 è stato introdotto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, altrimenti detta “Esterometro, con scadenza trimestrale.
Esterometro: scadenze ridisegnate dal Decreto Fiscale 2020
L’emendamento al Decreto Fiscale 2020 modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, fissando alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento la scadenza dell’esterometro.
La comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è una delle novità introdotte in parallelo alla fatturazione elettronica, per tutte le operazioni rimaste fuori dal perimetro del SdI.
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle nuove scadenze trimestrali dell’Esterometro previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo:
- 30 aprile 2020, esterometro primo trimestre;
- 31 luglio 2020, esterometro secondo trimestre;
- 2 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
- 1 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre.
A tal fine chiediamo cortesemente che tutta la documentazione utile all’espletamento della compilazione dell’ Esterometro per il periodo 3 trimestre 2020 sia consegnata allo Studio entro e non oltre il giorno 23 ottobre.
Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.
Cordiali saluti |
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CIRCOLARE N. 45 -Credito di imposta su beni strumentali
Credito d’imposta beni strumentali: i chiarimenti sulla dicitura in fattura
Con le risposte agli interpelli 438 e 439 di ieri, 5 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti volti a dirimere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali.
La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone infatti, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
- l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.
La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
Si rammenta che tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili:
- investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);
- investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019 (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
- investimenti in beni immateriali “stand alone” di cui al comma 190, dell’articolo 1 L. 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).
Nei citati documenti di prassi l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:
- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
- la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Se da un lato, dunque, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione, dall’altro lato indica le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.
Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:
- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
- in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebile, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019. Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 44 -Proroga versamento imposte decreto agosto
Per contribuenti ISA e forfetari arriva la proroga dei versamenti al 30 ottobre
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, possono regolarizzare - entro il 30 ottobre 2020 - i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che dovevano essere effettuati entro 20 luglio 2020 ovvero entro il 20 agosto 2020 (in questo secondo caso, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo). Ai fini della regolarizzazione, il versamento deve essere maggiorato dello 0,80 per cento delle imposte dovute.
Uno degli emendamenti approvati al decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) prevede, mediante inserimento dell’art. 98-bis, anche la proroga dei versamenti da dichiarazione da parte dei soggetti ISA, dei contribuenti in regime forfetario, di coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il reddito secondo il regime della trasparenza fiscale.
Tali soggetti “possono regolarizzare” i versamenti delle imposte sui redditi, dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, e dell’IRAP (qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020), non effettuati entro i termini previsti (20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione oppure 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%), pagando le somme dovute entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,80%.
Ambito soggettivo
La proroga/regolarizzazione riguarda “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2” del D.P.C.M. 27 giugno 2020, in presenza della condizione di diminuzione del fatturato.
Si tratta di coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze.
Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019), la norma richiamata dalla disposizione in commento (art. 1 del D.P.C.M. 27 giugno 2020) nel riferirsi ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR), aventi i requisiti sopra indicati.
Condizione della diminuzione di fatturato
La proroga dei versamenti trova applicazione ai soggetti sopra indicati a condizione che gli stessi abbiano subito “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.
Seguendo le indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate in relazione al decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (par. 2.2.5), si osserva che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi al primo semestre del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dalla norma in commento, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi da gennaio a giugno e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica di tali mesi, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. “La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 )”.
Versamenti interessati dalla proroga
La proroga riguarda:
- i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi: saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020, ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
La proroga dovrebbe ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019 qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di differimento del versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 542/1999).
Nuovo termine per i versamenti
Per effetto del D.P.C.M. 27 giugno 2020 i soggetti in esame, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni IRAP sono stati legittimati ad effettuare tali versamenti:
- a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Con la disposizione in esame, tali soggetti, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui sopra alle predette scadenze, “possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,80 per cento delle imposte dovute”.
Esempio n. 1
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha versato alcunché entro il 20 luglio e ha versato 100,4 euro entro il 20 agosto. La posizione del soggetto è regolare. |
Esempio n. 2
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha effettuato alcun versamento né entro il 20 luglio né entro il 20 agosto. Ora potrà versare 100,8 euro entro il 30 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni. |
Esempio n. 3
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020 non ha effettuato alcun versamento né entro il 20 luglio né entro il 20 agosto, regolarizzando la violazione mediante ravvedimento operoso. Questo contribuente non può utilizzare la proroga in esame perché l’emendamento prevede che “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”. |
Esempio n. 4
Un contribuente tenuto a versare 100 euro entro il 30 giugno 2020, ha versato: - 80 euro entro il 20 luglio. Ora potrà versare 20,16 euro (20 + 0,8%) entro il 30 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni. |
Esempio n. 5
Un contribuente tenuto a versare 100 euro come saldo 2019 e 80 euro come primo acconto 2020 ha versato il 20 luglio solo il saldo 2019. Tale soggetto potrà versare il primo acconto di 80 euro entro il 30 ottobre 2020, maggiorato dello 0,80 per cento. |
Omesso versamento della maggiorazione
Nel caso di mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 o dello 0,80 per cento la sanzione prevista per l’omesso versamento si applica sulla differenza non versata, fermo restando che il versamento si considera comunque avvenuto il giorno del pagamento incompleto (cfr. circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, par. 1).
Proroga dell’acconto
L’art. 98 del D.L. n. 104/2020, per gli stessi soggetti beneficiari della regolarizzazione in esame, ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta della seconda (o unica) rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP 2020, da versare entro novembre di quest’anno.
Anche per questa proroga è richiesto che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
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CIRCOLARE n. 43 -Nuovi codici per fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica: i codici da utilizzare dal 1° ottobre 2020
Facoltativi dal 1° ottobre 2020 obbligatori dal 1° gennaio 2021 ecco i nuovi codici e tipo documento in vista della precompilata Iva.
Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica si arricchiscono di voci di dettaglio per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre la dichiarazione IVA precompilata.
Con il provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica, ossia la versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione” e “Tipo documento”.
In altri termini il contribuente è chiamato a fornire maggiori informazioni all’interno del tracciato xml della fatturazione elettronica per consentire all’Amministrazione finanziaria di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata. Le nuove specifiche tecniche non entrano in vigore con effetto immediato: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; il nuovo tracciato potrà essere utilizzato su base volontaria, ossia convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA tenuti all’emissione delle e-fatture.
Nuovi codici natura operazione
Il tracciato si arricchisce di nuovi codici “Natura operazione”. Ricordiamo che tale campo esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile: in altri termini deve essere presente solo nel caso in cui l’elemento “AliquotaIVA” vale zero.
Nella versione 1.5 (ancora in vigore fino al 31.12.2020) tali codici variano da N1 a N7 mentre dalla versione 1.6 il tracciato richiede un maggior grado di dettaglio, come illustrato nella tabella seguente.
Codice | Descrizione |
N1 | Escluse ex art. 15 |
N2 | Non soggette |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intra-UE |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine/IVA non esposta |
N6 | inversione contabile |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE |
Nuovi codici Tipo documento
Con la stessa logica, la versione 1.6 incrementa le informazioni afferenti al campo “Tipo documento” del tracciato xml.
Codice | Descrizione |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di credito |
TD05 | Nota di debito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 43 - NUOVI CODICI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
CIRCOLARE n. 42 -Decreto agosto - Nuova rivalutazione dei beni
NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA NEL BILANCIO 2020: UNA OPPORTUNITÀ DA NON TRASCURARE
Il “Decreto Agosto” introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che, rispetto alle disposizioni precedenti, è caratterizzata da una notevole convenienza sotto diversi profili. In primo luogo, è consentito l’adeguamento dei valori solo ai fini civilistici. Il riconoscimento fiscale dei nuovi importi, che scatta già dal bilancio 2021, richiede inoltre il versamento di una modesta imposta sostitutiva del 3%. Infine, la scelta della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento fiscale potrà effettuarsi sul singolo bene senza il vincolo delle categorie omogenee.
Premessa
L’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) consente nuovamente alle imprese, diverse da quelle che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali, di procedere alla rivalutazione dei beni diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività e delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritti nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e tuttora presenti nel bilancio successivo.
Rispetto alle precedenti disposizioni in materia, la chance di incrementare i valori di bilancio introdotta dal Decreto Agosto presenta molti elementi di opportunità che consigliano alle imprese di tenere in seria considerazione l’ipotesi di avvalersi del provvedimento.
La rivalutazione potrà effettuarsi anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio.
L’imposta sostitutiva necessaria per attribuire riconoscimento fiscale ai nuovi valori iscritti a bilancio è pari al 3% con versamento in tre rate annuali (2021-2022-2023).
Gli ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (cioè dal 2021) e dunque già dal primo periodo di imposta in cui detti ammortamenti vengono rilevati in bilancio, senza alcun differimento temporale.
Per quanto invece attiene la rilevanza della rivalutazione “fiscale” (cioè con versamento dell’imposta sostitutiva) per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze da realizzo, si conferma il differimento al quarto anno successivo e dunque al 1° gennaio 2024.
Un’ultima rilevante e favorevole novità, che si evince chiaramente dalla relazione ministeriale di accompagnamento, riguarda la cancellazione del vincolo delle categorie omogenee[che in passato obbligava a rivalutare tutti (o nessuno) i beni compresi in un determinato gruppo. Sarà dunque possibile, anche in previsione di una successiva dismissione, rivalutare (con o senza rilevanza fiscale) distintamente ogni singolo bene mobile o immobile.
Viene infine confermata la sospensione di imposta della riserva, limitatamente al caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale, e il suo possibile affrancamento con pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Le altre regole della nuova rivalutazione 2020, ad esempio i criteri per determinare i maggiori valori, i metodi di imputazione contabile, la disciplina della riserva, sono quelle già previste in passato dato che la norma richiama le disposizioni della Legge n. 342/2000 e del D.M. n. 162/2001.
Il Decreto Agosto consente, infine, mediante pagamento della stessa imposta sostitutiva del 3%, di operare, anche da parte di società IAS-adopter, il riallineamento tra valori civili e valori fiscali secondo la disciplina dell’art. 14 della Legge n. 342/2000.
Imprese interessate e beni rivalutabili
L’ambito soggettivo della rivalutazione 2020 coincide con quello dei precedenti provvedimenti. Possono dunque avvalersene le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.), le cooperative, gli enti commerciali soggetti ad IRES, nonché gli enti non commerciali limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata e le società non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
I soggetti interessati non devono adottare i principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Per le società con bilancio 2020 redatto secondo le regole del Codice civile, la rivalutazione resta efficace anche qualora, dall’esercizio 2021, venissero adottati i principi internazionali.
La rivalutazione, per effetto del rinvio operato dal comma 7 dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020 all’art. 15 della Legge n. 342/2000, è consentita anche alle imprese individuali (solo per i beni iscritti in inventario) e alle società di persone anche se in contabilità semplificata. In quest’ultimo caso, è necessario che venga redatto e vidimato un apposito prospetto da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione effettuata.
Come in passato, la rivalutazione 2020 potrà essere effettuata anche dalle società in liquidazione volontaria. Per ottenerne i benefici fiscali, occorre però che la alienazione dei cespiti, e dunque la chiusura della procedura, sia rinviata al 2024, anno a decorrere dal quale la rivalutazione fiscale assume efficacia per le vendite. Per evitare la tassazione in sede di ripartizione di somme ai soci, è opportuno in questi casi affiancare anche l’affrancamento della riserva.
Possono formare oggetto di rivalutazione:
(a) i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (beni-merce);
(b) partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 Codice civile) costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Sono rivalutabili i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio.
Il requisito di iscrizione per i beni immateriali si intende realizzato, secondo la costante interpretazione ministeriale, anche quando l’intangibile, ancorché non iscritto, risulta ancora tutelato in forza delle vigenti disposizioni normative. L’Agenzia riferisce questa condizione al caso in cui la mancata iscrizione del bene immateriale dipenda dal completamento del processo di ammortamento effettuato “in conto” . Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi anche nel caso in cui l’intangibile non sia mai stato iscritto nell’attivo in ragione del fatto che l’impresa non ha sostenuto alcun costo di acquisizione e non ha altresì ritenuto di capitalizzare e sottoporre ad ammortamento le spese di registrazione e di difesa del bene immateriale. Non vi sono infatti motivazioni logiche per differenziare questa fattispecie da quella del bene completamente ammortizzato. A conferma di questa tesi può richiamarsi il fatto che, per una situazione analoga, costituita dalla possibilità di usufruire del frazionamento delle plusvalenze per i beni posseduti da oltre tre anni , l’Agenzia ha avuto modo di confermare che la facoltà sussiste anche per i beni immateriali mai iscritti in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per la loro acquisizione.
Non possono invece essere rivalutati, oltre ai beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (c.d. beni-merce), le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l’avviamento e le spese ad utilità pluriennale (spese di impianto ed ampliamento e spese di sviluppo), nonché le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, ovvero quelle che non costituiscono immobilizzazioni.
I beni devono risultare, con la destinazione richiesta dalla legge, nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, oltre che in quello in cui si eseguirà la rivalutazione (31 dicembre 2020).
Per i beni provenienti da società incorporate (art. 172 del T.U.I.R.) o scisse (art. 173 del T.U.I.R.), e per quelli ricevuti a seguito di conferimento di azienda (art. 176 del T.U.I.R.) si ha riguardo alla data di acquisizione della società dante causa. Ad esempio, in presenza di fusione avvenuta nel corso dell’esercizio 2020, l’incorporante potrà rivalutare beni che erano già posseduti e classificati dall’incorporata secondo quanto richiesto dalla legge nel bilancio dell’incorporata al 31 dicembre 2019.
Rivalutazione per singoli beni
Una delle più rilevanti novità della rivalutazione 2020 è costituita dall’abbandono del vincolo delle categorie omogenee. La legge richiama le disposizioni del D.M. n. 162/2001 (in quanto applicabili), tra cui è compresa (art. 4) quella sul raggruppamento obbligatorio dei beni, ma il comma 2 dell’art. 110 afferma espressamente che la rivalutazione “può essere effettuata distintamente per ciascun bene”.
Sarà dunque possibile, all’interno di una determinata categoria di beni mobili (concetto che il D.M. n. 162/2001 traduceva in beni con medesimo coefficiente di ammortamento e anno di acquisizione), ad esempio il gruppo “impianti e macchinari anno 2014”, comprendente cinque distinti cespiti, rivalutare un bene e lasciare inalterato il valore degli altri quattro; oppure rivalutare un bene solo civilisticamente, rivalutarne un altro anche fiscalmente, e non rivalutare gli altri tre, e così via.
Per quanto riguarda la rivalutazione delle partecipazioni, il D.M. n. 162/2001 stabiliva che rientravano nella categoria omogenea (ora, come detto, non più prevista) i titoli e le partecipazioni non azionarie emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.
Il richiamo al singolo bene fa ora ritenere rivalutabile anche solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata. Ad esempio, se si posseggono 10.000 azioni di una S.p.A., di cui 6.000 saranno mantenute a lungo termine e le restanti 4.000 verranno cedute con forte plusvalenza (dal 2024 in poi), sarà possibile affrancare solo queste ultime col pagamento del 3%.
L’applicazione del LIFO nella valorizzazione delle azioni dovrebbe poi garantire che, al momento della cessione, si possa scaricare prioritariamente il costo fiscale di quelle rivalutate e dunque ottenere l’effetto di utilizzare la rivalutazione per ridurre la plusvalenza imponibile.
Per i beni immobili, infine, la norma precedente individuava cinque distinte categorie omogenee: aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e infine fabbricati strumentali per natura. I fabbricati che sono, al tempo stesso, strumentali per natura (ad esempio, uffici di categoria A/10) e per destinazione (ad esempio, la sede amministrativa della società) dovevano ricomprendersi in quest’ultima categoria omogenea. Ciò comportava, ad esempio, che qualora una società di gestione immobiliare intendesse rivalutare un fabbricato strumentale per natura (ufficio concesso in locazione a terzi), era obbligata ad adeguare il valore di tutti i fabbricati strumentali per natura posseduti. Doveva inoltre essere adottato un criterio valutativo omogeneo per tutti i beni della categoria.
Con la eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, le imprese che detengono diversi immobili (iscritti nelle immobilizzazioni, dato che i beni-merce non sono mai rivalutabili) compresi nella stessa categoria potranno rivalutare solo alcuni di essi, in particolare tenendo conto di una loro possibile dismissione dal 2024.
Si formula al riguardo il seguente esempio.
Una S.r.l. immobiliare possiede 6 fabbricati strumentali ad uso ufficio concessi in locazione a terzi, iscritti nelle immobilizzazioni materiali del bilancio 2019 e del bilancio 2020.
Il valore di iscrizione in bilancio, pari al costo storico al netto degli ammortamenti, di ciascuno dei 6 fabbricati, è di euro 100.000. Il valore di mercato di ciascuno dei 6 fabbricati, attestato da perizia di stima riferita al 31 dicembre 2020, è di euro 550.000.
La S.r.l. intende rivalutare solo uno dei fabbricati in vista di una possibile cessione in un prossimo futuro.
Rivalutazione: (550.000 - 100.000) = euro 450.000.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: (450.000 x 3%) = euro 13.500.
Nuovo valore contabile e fiscale: euro 550.000.
Dal 2021 la S.r.l. calcolerà gli ammortamenti (civilistici e fiscali) del fabbricato sul nuovo valore rivalutato. Nel 2024 la S.r.l. cede il fabbricato.
La rivalutazione avrà comportato un beneficio fiscale (generato in parte dagli ammortamenti dedotti nel 2021-2022-2023 e per il resto dalla plusvalenza abbattuta nel 2024) pari alla differenza di tassazione (27,9% meno 3%) sull’importo rivalutato. (550.000 x 24,9%) = euro 136.950.
In vigenza del regime delle categorie omogenee, l’Agenzia delle entrate aveva affermato che, nella rivalutazione degli immobili strumentali, occorreva distinguere il valore del fabbricato (immobili ammortizzabili) da quello dell’area sottostante o pertinenziale che, ai fini fiscali, non è ammortizzabile. E ciò anche se in bilancio non si era effettuato lo scorporo dell’area. L’impresa poteva rivalutare l’uno o l’altro valore o entrambi. Dovrà essere chiarito se questa distinzione valga anche nel regime della rivalutazione per singolo bene e se dunque si possa procedere, per uno stesso immobile, a rivalutare solo la parte attribuibile a fabbricato ammortizzabile, e non l’area, o viceversa. La risposta è a nostro avviso negativa dato che la suddivisione prevista dalla prassi precedente era legata al vincolo di distinte categorie omogenee per immobili ammortizzabili e terreni non ammortizzabili, previsione non più attuale nella norma del D.L. n. 104/2020.
Rivalutazione solo civilistica e rivalutazione fiscale
L’altra rilevante novità della rivalutazione 2020 è la possibilità di procedere a rivalutare i beni anche solo in termini contabili-civilistici, senza dunque attribuire rilevanza fiscale ai nuovi valori.
La norma ricalca infatti il testo dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008 (rivalutazione degli immobili delle imprese), stabilendo, al pari di tale articolo, che il maggior valore attribuito ai beni “può essere riconosciuto” fiscalmente pagando la sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, pari al 3% (indifferentemente per beni ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni) può essere versata fino a un massimo di tre rate annuali (scadenti a giugno 2021, 2022 e 2023), anche compensandone l’importo con crediti fiscali nel Mod. F24.
Chi versa la sostitutiva potrà anche affrancare la riserva in sospensione di imposta che in tal caso si genera, pagando una ulteriore imposta del 10% (da versare sempre in tre rate).
La rivalutazione solo civilistica comporta l’indeducibilità permanente dei maggiori ammortamenti stanziati sui beni rivalutati e, in caso di cessione, l’emersione di plusvalenze fiscali più elevate di quelle contabili. Ciò comporta la necessità di stanziare le imposte differite passive sul maggior valore iscritto, le quali andranno contabilizzate (al pari della sostitutiva per chi opta per il riconoscimento fiscale) a riduzione della riserva di rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione, qualora il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, non è in sospensione d’imposta, ferma restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione senza sostitutiva, cioè, è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società.
Qualora la rivalutazione sia in parte “fiscale” e in parte “solo civile”, la riserva andrà scomposta tra quella in sospensione (corrispondente alla rivalutazione fiscale), che è possibile affrancare pagando il 10%, e quella equiparata a riserva di utili.
L’opzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione, al pari della scelta stessa se rivalutare, potrà effettuarsi distintamente per singolo bene, senza il vincolo, anche in questo caso, delle categorie omogenee.
Un ulteriore aspetto favorevole della nuova rivalutazione è la possibilità, pagando l’imposta sostitutiva del 3%, di dedurre immediatamente i maggiori ammortamenti, beneficiando di un risparmio di IRES e di IRAP per un totale del 27,9% (risparmio netto effettivo generato dalla rivalutazione pari al 24,9%).
La deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti scatta infatti già dall’esercizio 2021 (Mod. Redditi 2022) che è il primo, secondo i principi contabili, dal quale si imputano in bilancio tali maggiori quote. Non si creeranno, dunque, disallineamenti temporanei contabili-fiscali (neppure nel 2020).
Dal 2021, sempre se si opta per il pagamento della sostitutiva, i valori assumeranno rilevanza anche per i calcoli del plafond delle manutenzioni deducibili e per quelli dei ricavi minimi delle società non operative. In particolare, nei conteggi del 2021, la media triennale del costo fiscale dei beni si determinerà utilizzando il valore ante rivalutazione per i periodi 2019 e 2020 e quello rivalutato per il 2021
La rilevanza fiscale dei maggiori valori non comporta un corrispondente incremento delle deduzioni extracontabili per super e iperammortamento. Le maggiorazioni previste dalle diverse norme agevolative operano infatti sul costo di acquisizione dei beni, cioè sull’importo effettivamente fatturato a suo tempo dal fornitore (determinato secondo le regole dell’art. 110 del T.U.I.R.), e non vengono dunque interessate dalla rivalutazione di tale costo.
Come in passato, viene invece previsto un differimento temporale della efficacia fiscale in caso di cessione dei beni rivalutati. Se l’alienazione (o in genere gli atti dispositivi come assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all’impresa) è effettuata entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione (fiscale) non ha effetto. Le plusvalenze si calcoleranno sul costo ante rivalutazione e verrà accreditata l’imposta sostitutiva corrispondente. Dal 1° gennaio successivo, invece, anche per le plusvalenze e le minusvalenze la rivalutazione assume pieno effetto.
Metodi contabili di rivalutazione
Restano immutate, anche per la rivalutazione 2020, le modalità di calcolo e di imputazione contabile dei maggiori valori attribuiti ai beni.
Gli importi iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione non possono eccedere i valori effettivamente attribuibili ai beni secondo il loro valore corrente determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al valore interno (o valore d’uso) del bene. Quest’ultimo è quantificato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.
È possibile effettuare la rivalutazione anche sulla base di un importo intermedio tra il valore economico del bene (limite massimo) e quello storico (al netto del fondo di ammortamento dopo lo stanziamento della quota ordinaria dell’esercizio 2020) risultante al 31 dicembre 2020.
I criteri di valorizzazione dei beni possono essere differenziati per ogni singolo elemento attivo, non essendo più operante, neppure a questi fini, il vincolo delle categorie omogenee.
La rivalutazione continuerà ad effettuarsi secondo uno dei seguenti metodi contabili: a) rivalutazione del valore attivo e del fondo di ammortamento mantenendo inalterata l’originaria durata dell’ammortamento; b) rivalutazione del solo valore attivo; c) riduzione del fondo di ammortamento che comporta lo stanziamento di ammortamenti su un importo identico a quello originario.
L’OIC, nel documento interpretativo n. 5/2019, ha sottolineato che la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Non ne dovrebbe pertanto conseguire l’allungamento del periodo di ammortamento e ciò a prescindere dal metodo contabile prescelto. Resta però ferma la necessità di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie.
La rivalutazione effettuata con il secondo o con il terzo metodo porterebbe invece, qualora l’ammortamento venga stanziato in bilancio applicando al costo lordo i coefficienti percentuali del D.M. 31 dicembre 1988, un allungamento del tempo di ammortamento. Laddove non si ritenga di apportare una rettifica alla vita utile stimata, si dovrà incrementare la percentuale applicata con conseguente recupero a tassazione in sede fiscale della eccedenza.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il primo o il secondo metodo non possono portare il costo rivalutato ad un valore superiore a quello di sostituzione (inteso come costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità).
Affrancamento dei disallineamenti
L’art. 110 del D.L. n. 104/2020, con richiamo all’art. 14 della Legge n. 342/2000, riapre i termini per l’affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e valori fiscali presenti in bilancio al 31 dicembre 2019 e ancora in quello al 31 dicembre 2020 per qualsiasi causa e riferibili agli stessi beni potenzialmente suscettibili di rivalutazione. Ad esempio, disallineamenti da operazioni straordinarie o da rivalutazioni non rilevanti fiscalmente come quella sugli immobili prevista dal D.L. n. 185/2008.
Il riallineamento opererà con la stessa imposta sostitutiva del 3% e la stessa decorrenza temporale della rivalutazione (2021 per ammortamenti; 2024 per le cessioni).
Il riallineamento richiede che venga vincolata una apposita riserva (prelevata da quelle già esistenti) a cui si applica il regime di sospensione di imposta. In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, in quanto l’imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d’imposta.
A differenza della rivalutazione, il riallineamento deve essere effettuato per l’intero differenziale esistente tra valore civile e valore fiscale (non è cioè consentito un riallineamento intermedio). Inoltre, è consentito avvalersene anche solo per taluni beni senza dunque il rispetto del vincolo delle categorie omogenee.
Il riallineamento può essere applicato anche dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio e può estendersi anche alle partecipazioni immobilizzate in società diverse da quelle controllate o collegate.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 42 - DECRETO AGOSTO - NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI
CIRCOLARE n. 41 -Le principali novità fiscali del D.L. 104-20
Le principali novità fiscali del D.L. 104/2020
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, ha introdotto nuove disposizioni collegate all'emergenza COVID-19. Tra le misure fiscali di maggior interesse, che interessano le imprese, si segnalano le seguenti: i) l'ulteriore rateizzazione del 50% delle somme relative a versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. "Decreto Rilancio" (vedi ns. circolare n. 40) ; ii) la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020; iii) l'introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti in centri storici con turisti esteri; iv) la proroga al 31.1.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI; v) l'introduzione di un "bonus pubblicità" per gli investimenti nel settore sportivo; vi) il rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese; vii) la proroga moratoria per le PMI; viii) l'introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d'impresa / partecipazioni (con possibile rilevanza fiscale meno "costosa" rispetto alle precedenti). |
Premessa |
Il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, ha introdotto nuove disposizioni collegate all'emergenza COVID-19. Tra le misure di maggior interesse che interessano le imprese si segnalano le seguenti.
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58) |
E’ previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. |
Calo del fatturato |
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM. |
Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011.
Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. |
L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Irrilevanza fiscale |
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici (art. 59) |
Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Calo del fatturato |
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Determinazione del contributo |
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
à 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; à 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; à 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni. |
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 25 co. 7 - 14 del DL 34/2020 convertito. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. |
Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del DL “Agosto”.
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (art. 60) |
Sono stanziate nuove risorse per l’accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:
- finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. “Nuova Sabatini” - art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
- finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020;
- interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è in-crementata a 300 milioni di euro per il 2020;
- contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mer-cati finanziari e dei capitali (art. 1 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
- agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
- aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della 27.12.2019 n. 160.
Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese - Deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà (art. 62) |
In deroga all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020, conv. L. 77/202025, gli aiuti di cui agli artt. 54 - 60 del DL 34/2020, conv. L. 77/202026, possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure,
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure,
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Fondo centrale garanzia PMI - Enti non commerciali (art. 64 co. 3) |
Con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.
La formulazione precedente della norma, invece, limitava l’accesso al predetto fondo sotto due profili:
è da un lato, menzionando i soli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, circostanza che determinava l’esclusione dalla misura di quegli enti non commerciali, diversi da ONLUS, ODV e APS, che non risultano iscritti in specifici registri, ma che comunque svolgono attività di interesse generale (come le fondazioni prive della qualifica di ONLUS)28 è dall’altro, richiedendo l’esercizio di attività d’impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento. |
Proroga moratoria per le PMI (art. 65) |
Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione:
- previsti all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
- previsti all’art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 DL 18/2020.
È, inoltre, stabilito che:
- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall’art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 - modificato e integrato ai sensi della presente disposizione - il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorra dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come novellato dalla presente disposizione. L’art. 65 del DL 104/2020 opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE30
Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo - Modifiche (art. 77 co. 1 lett. a) e b) |
Sono apportate alcune modifiche all’art. 28 del DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.
Strutture termali |
Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali (modifica all’art. 28 co. 3 del DL 34/2020).
Proroga dell’agevolazione |
Il credito d’imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali). Con una modifica all’art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che:
- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Misure urgenti per il settore turistico (art. 77 co. 2) |
La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, sia prorogata fino al 31.3.2021.
Abolizione seconda rata IMU per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri (art. 78) |
Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivi-tà ivi esercitate.
Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020. |
Per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l’art. 177 del DL 34/2020 convertito aveva già previsto l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri |
Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano an-che gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Reintroduzione per il 2020 e 2021 (art. 79) |
Viene reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/201440. Il credito d’imposta spetta anche a:
- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature neces-sarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all’aria aperta.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019). |
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione soste-nute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti “solari” (due pe-riodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019).
Modalità di utilizzo |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014).
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81) |
Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Investimento agevolabile |
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/9141. |
Determinazione dell’agevolazione |
Il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. |
Modalità di utilizzo |
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. |
Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta, ecc.).
Incremento fondo per l’autotrasporto (art. 84 co. 1) |
La dotazione finanziaria del fondo di cui all’art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all’art. 1 co. 106 della L. 266/2005. |
Fondo per settore trasporto di persone con autobus non soggetti a servizio pubblico (art. 85) |
Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epide-miologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020:
- destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del DLgs. 21.11.2005 n. 285 ovvero sulla base di autorizzazioni regionali;
- in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo 23.2.2020 - 31.12.2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
Tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. |
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari - Incremento del tetto massimo di spesa (art. 96 co. 1) |
Vengono incrementati i fondi stanziati per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per il 2020.
In particolare, all’art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017 convertito, come modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni);
- il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoni-che locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
- il fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è incrementato di 57,5 milioni (in luogo dei precedenti 32,5).
Credito d’imposta per l’acquisto carta dei giornali - Incremento della misura (art. 96 co. 2) |
Viene modificata la misura del credito d’imposta per l’acquisto della carta per giornali di cui all’art. 188 del DL 34/2020 convertito.
Per l’anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% (in luogo del precedente 8%) della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 30 milioni (in luogo del precedente limite di 24 milioni).
Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici - Modifiche (art. 96 co. 3 - 6) |
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al DLgs. 15.5.2017 n. 70. Tra le modifiche per l’anno di contribuzione 2020, si segnalano le seguenti:
- tra i requisiti per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 25% (in luogo del precedente 30%) delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 15% (in luogo del precedente 20%) delle copie annue distribuite, per le testate nazionali (art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 70/2017);
- qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 8 del DLgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale. |
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (art. 97) |
Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito.
In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate men-sili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. |
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98) |
Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Soggetti beneficiari |
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Atteso il rinvio operato all’art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-voratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancor-ché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’atti-vità, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
è i soci di società di persone; è i collaboratori di imprese familiari; è i coniugi che gestiscono aziende coniugali; è i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. profes-sionisti con studio associato); è i soci di società di capitali “trasparenti”. |
Requisito del calo del fatturato |
La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sospensione dei termini di riscossione (art. 99) |
Viene modificato l’art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell’ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020).
Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020. |
La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Per come è formulato l’art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Va però detto che, secondo la censurabile interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) del-l’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.
Dilazione delle somme iscritte a ruolo |
Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.
Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci. |
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni |
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all’8.3.2020. |
Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga) |
Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020. Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.
Rivalutazione dei beni per le cooperative agricole - Eliminazione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 106) |
Il decreto interviene sull’art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole. Possono beneficiare della rivalutazione gratuita le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
I beni rivalutabili sono quelli indicati nell’art. 1 co. 696 della L. 160/2019, ovvero i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. |
In particolare, la rivalutazione deve:
- riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Il beneficio consiste nella possibilità di eseguire la rivalutazione, fino a concorrenza delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell’art. 84 del TUIR, senza assolvimento di imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare.
Autorizzazione da parte della Commissione Europea - Eliminazione |
In origine, il co. 3 dell’art. 136-bis del DL 34/2020 convertito prevedeva che questa la disciplina fosse subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il DL “Agosto” ha sostituito questa previsione, stabilendo che la rivalutazione in argomento si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni”. |
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107) |
Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020) senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Aliquote IMU - Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 108) |
Modificando il co. 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 viene riscritta la disposizione che prevede, a decorrere dall’anno 2020, che i Comuni possano deliberare un aumento dell’aliquota massima dell’IMU dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019
Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio - Proroga (art. 109) |
Sono prorogate le agevolazioni per gli esercizi pubblici che erano state precedentemente introdotte dall’art. 181 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”). Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).
Dall’1.5.2020 al 31.12.2020, non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via tele-matica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010. |
Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.
Nuova rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110) |
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea). |
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. |
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. |
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11,13,14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali. |
Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - Incremento del limite di esclusione da tassazione (art. 112) |
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 41 - LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL D.L. 104/20
CIRCOLARE n. 40 - Decreto agosto - ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Decreto agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi al 16 settembre
I contributi e le ritenute fiscali sospese, a seguito dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi nella misura del 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero, mediante rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. Il restante 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere versato, senza applicazione di interessi e sanzioni, fino ad un massimo di 24 rate a decorrere dal 16 gennaio 2021.
Tale disposizione, contenuta nel Decreto Agosto, non ha ancora avuto seguito negli applicativi degli Istituti previdenziali ed assicurativi. Difatti, la procedura rilasciata nel messaggio INPS 20 luglio 2020, n. 2871, non è ancora stata aggiornata con le disposizioni contenute nell'art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.
Allo stesso modo, l'Istituto assicurativo non ha fornito ulteriori indicazioni se non quelle contenute nella Circolare 18 maggio 2020, n. 21.
Per quanto concerne i versamenti previdenziali oggetto di sospensione, si rammenta che, l'importo della singola rata, non potrà essere inferiore ad euro 50,00 per ciascuna gestione.
Oltre alle sospensive relative ai contributi previdenziali ed assicurativi, le imprese dovranno procedere, nelle medesime modalità, al versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, nonché delle trattenute per l'addizionale regionale e comunale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 40 - DECRETO AGOSTO ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI