CIRCOLARE n. 7 - Certificazione Unica 2022

Certificazione Unica 2022: redditi di lavoro autonomo

 

La Certificazione Unica 2022 è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2021.

Il nuovo modello, che già da qualche anno ha sostituito integralmente le certificazioni in carta libera che venivano rilasciate in precedenza a tutti i lavoratori autonomi (professionisti, agenti e rappresentanti, autonomi), deve essere inoltre inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.

 

L’ adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito di lavoro autonomo:

- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (anche per fatture ricevute da soggetti che non operano la ritenuta d’acconto in quanto applicano regimi agevolati);

- provvigioni corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

- cessazione rapporti di agenzia;

- compensi per lavoro autonomo occasionale;

- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;

- prestazioni relative ad appalti condominiali;

- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;

- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

- indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).

NOVITA’

Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno fornire indicazioni in merito agli importi e alle scadenze non ottemperate al fine di compilare correttamente il modello 770/2022.

La trasmissione delle CU 2022 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2022.

La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

 

Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:

 

Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):

  1. Recapitare allo studio tutte le fatture ancora da registrare relative all’anno 2021;
  2. Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;

Clienti che tengono la contabilità in azienda:

  1. compensi/fatture dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dei lavoratori autonomi  o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2021 al 31/12/2021 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale  codice fiscale numerico e  partita iva.

 

  1. Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 senza pagamento di ritenuta d’acconto.

 

  1. quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2021 fino al 16/01/2022, e schede contabili delle ritenute operate.

 

Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 14 febbraio 2022.

 

 Cordiali saluti.

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.7 - CERTIFICAZIONE UNICA 2022

 


CIRCOLARE n. 6 - Decreto Sostegni Ter - Nuovo ristori Covid

Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto: a quali attività e imprese spettano?

Nel decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022, c.d. Decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Gennaio u.s., sono stati inseriti nuovi ristori per le attività più colpite dall’emergenza Covid: beneficiarie sono le attività chiuse fino al 31 gennaio e coloro che svolgono commercio al dettaglio, ma anche le imprese che operano nel settore della ristorazione, i parchi tematici, le piscine. La bozza del testo del provvedimento emergenziale del 21 gennaio introduce nuovi ristori e potenzia quelli già esistenti.

Decreto Sostegni ter, la stagione dei contributi a fondo perduto per arginare gli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia prosegue anche nel 2022.

A chi spettano gli aiuti previsti dal provvedimento emergenziale approvato in Consiglio dei Ministri il 21 gennaio u.s.? Stando alla bozza del testo in circolazione: la platea di beneficiari è disegnata sui settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Si introducono nuovi aiuti, ma si amplia anche il raggio d’azione di quelli già esistenti.

Sono lontani, ormai, i tempi dei ristori su larga scala. Oggi i nuovi fondi a disposizione sono molto più esigui, pari a circa 1,5 miliardi di euro, e sono destinati in diverse forme alle seguenti categorie:

  • discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio 2022 per effetto delle restrizioni introdotte con il Decreto Natale;
  • attività di commercio al dettaglio con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019;
  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • associazioni e società sportive.

Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività chiuse: discoteche e sale da ballo

Ad aprire la carrellata di contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni ter sono i ristori destinati alle attività chiuse fino al 31 gennaio 2022, discoteche e sale da ballo.

Si recupera una misura già esistente, rifinanziandola, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dall’articolo 2 del DL n. 73/2021.

Entro la scadenza del 21 dicembre 2021, i soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive avevano disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 hanno potuto richiedere gli aiuti.

Questa volta saranno destinati alle attività che “alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate” con l’articolo 6, comma , del DL n. 221 del 24 dicembre 2021: sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il sistema originario prevedeva importi a partire da 3.000 euro e una maggiorazione proprio per discoteche e sale da ballo di 25.000 euro, ridotta a 8.661 euro.

La nuova tornata di contributi a fondo perduto si baserà su regole già esistenti e conta su una dotazione di 30 milioni di euro. Nella bozza si legge:

“Per l’attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021”.

Alla stessa platea di imprese beneficiarie dei nuovi contributi a fondo perduto è riconosciuta anche un’altra agevolazione, la sospensione dei versamenti:

  • relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operati in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Il testo, ancora in versione di bozza, fissa la scadenza del 16 settembre 2022 per il pagamento in un’unica soluzione.

Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio

Come conferma anche il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, con una notizia dedicata alle novità del Decreto Sostegni ter, viene istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”.

Si tratta, in questo caso, di una novità. Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni per l’anno 2022.

principali requisiti per ottenere i nuovi contributi a fondo perduto sono i seguenti:

  • svolgere prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio classificata con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
  • avere ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni;
  • avere registrato una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019;
  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Questa nuova formula di ristori rientra nel quadro degli Aiuti di Stato. La domanda per riceverli non dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate ma al MISE che si occuperà di gestire la misura e fornirà tutti i dettagli sulle modalità di accesso.

Gli importi saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate per dimensione, applicate alle perdite subite.

Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.

Percentuale Ricavi del 2019
60 per cento Fino a 400.000 euro
50 per cento Da 400.000 a un milione di euro
40 per cento Da 1 a 2 milioni di euro

Bisogna, in ogni caso, sottolineare che tutti i dettagli sulle misure dovranno trovare conferma nel testo ufficiale del Decreto Sostegni ter che, per ora, è disponibile solo in versione di bozza.

Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo per attività di organizzazione di feste e cerimonie

Il nuovo provvedimento emergenziale interviene anche allargando il raggio di azione di azione di misure già esistenti, per supportare le imprese e le attività di settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia.

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito dall’articolo 26 del primo DL Sostegni, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Altri 40 milioni di euro vengono impiegati per garantire anche nel 2022 i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 ter del Decreto Sostegni bis alle imprese che svolgono attività classificate con i seguenti codici ATECO.

Codice ATECO Attività
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2 Gestione di piscine

Per l’accesso ai ristori, sono richiesti “cumulativamente” i seguenti requisiti:

  • riduzione del fatturato non inferiore al 40 per cento rispetto al fatturato del 2019; per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
  • nel periodo d’imposta 2021 hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30 per cento.

Per tutte le altre regole si fa riferimento a quanto già stabilito in precedenza per l’accesso ai fondi stanziati per il 2021.

Nella platea di beneficiari dei ristori previsti dal Decreto Sostegni ter, inoltre, rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Si prevede la possibilità di destinare parte delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’erogazione di contributi a fondo perduto.

20 milioni di euro vengono utilizzati, inoltre, per garantire i ristori alle società e alle associazioni che si fanno carico delle spese sanitarie legate alla sanificazione, alla prevenzione e alla diagnosi Covid.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.6 - DECRETO SOSTEGNI TER - NUOVO RISTORI COVID

 


CIRCOLARE n. 5 - Novità Dichiarazioni di intento 2022

Dichiarazioni d’intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.

 

L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:

 

l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;

l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

 

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

 

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

 

Allo stesso modo, viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

 

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.

 

L’avvio della procedura sopra richiamata, operativa dal 2022, comporterà inoltre un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.

 

La fattura elettronica, fino al 31/12/21, doveva riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

 

la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);

la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

 

nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”

nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)

nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N.5 - NOVITA' DICHIARAZIONI DI INTENTO 2022

 


CIRCOLARE n. 4 - Ancora possibile il reverse charge "tradizionale"

Ancora possibile il reverse charge “tradizionale”

L’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute rimane facoltativa

 

Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità “analogica”.

 

È stata, infatti, differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.

Il rinvio è avvenuto a opera dell’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, “annullate” e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l’adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (provv. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021). Resta inteso che, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole in tema di “esterometro”, sarà possibile effettuare l’integrazione “cartacea” della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l’adempimento.

 

La gestione “analogica” delle fatture da soggetti non stabiliti avviene secondo i termini ordinariamente previsti per acquisti col meccanismo del reverse charge.

Nel caso di fatture da soggetti stabiliti in altri Stati Ue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, il cessionario o committente nazionale è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta e a computarla nella liquidazione periodica del mese di ricezione.

 

L’annotazione della fattura sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento. Inoltre, se l’IVA è detraibile, la fattura ricevuta è annotata sul registro degli acquisti entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (nel caso di fatture ricevute nel 2022, il termine è il 2 maggio 2023). In tal caso, resta dovuta la presentazione trimestrale del c.d. “esterometro”: entro il 31 gennaio 2022, sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre 2021; entro il 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022; entro il 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

 

È fatta salva la possibilità di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l’obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici “Tipo Documento”: “TD17”, in caso di acquisto di servizi dall’estero e “TD18”, per l’acquisto di beni intracomunitari.

 

Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l’esterometro. Si utilizza il codice “TD17” per i servizi ricevuti e “TD19” per i beni acquistati.

 

Lasciando il tema dell’esterometro, occorre sottolineare come, in ambito “nazionale”, resti ancora facoltativa l’integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo di reverse charge “interno”, che può quindi, tuttora, essere effettuato con annotazione cartacea dell’imposta sul documento.

 

Va evidenziato, tuttavia, come, in relazione alla Faq Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, pubblicata nella sezione “Info e Assistenza” del portale “Fatture e Corrispettivi”, il cessionario o committente che decida di procedere secondo le modalità analogiche non potrà “inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo” nei registri IVA precompilati.  Ne consegue che chi desidera fruire del programma di assistenza on line offerto dall’Agenzia delle Entrate sarà sostanzialmente obbligato a operare l’integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML caratterizzato dal codice “TD16” come “Tipo Documento”.

 

Quanto ai termini per effettuare l’inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell’IVA va integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”. Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.

 

Esemplificando, il soggetto passivo che riceva, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice “N6.7”), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l’11 febbraio 2022, con riferimento al mese di gennaio.

 

Qualora sia scelta la strada dell’integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia (cfr. “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”), occorrerà inserire nel campo data del file XML, “la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore”. Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell’intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.

La stessa Agenzia consiglia, ai cessionari o committenti che desiderino avvalersi dei documenti IVA precompilati, di trasmettere il file con codice “TD16” entro la fine del mese indicata nel campo “Data”.

 

Nuovo tasso di interesse legale

A partire dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25% annuo (articolo 1 del Dm del 13 dicembre 2021).

Come prevede il codice civile (articolo 1284) il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Di questa nuova misura si dovrà tener conto, per esempio, per calcolare gli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) per imposte versate in ritardo. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2022 si applicherà, quindi, il nuovo tasso dell’1,25%, mentre per quelli che cadono nel 2021 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dello 0,01%.

 

Nuovo limite per l’utilizzo di denaro contante a partire dal 1° gennaio 2022

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, per importi pari o superiori a 1.000 euro.

 

Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 4 - ANCORA POSSIBILE IL REVERSE CHARGE "TRADIZIONALE"

 


CIRCOLARE n. 3 - Richiesta dati IVA 2022

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2022 (periodo d’imposta 2021)

 

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2021. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 2 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile di sabato).

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022, oppure a rate con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’importo di ogni rata successiva alla prima. Si può inoltre versare entro il 30 giugno 2022 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all’anno 2021 recepiscono le seguenti modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2022.

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le novità della dichiarazione IVA 2022

La dichiarazione IVA 2022 è stata aggiornata per accogliere alcune novità normative quali:

- le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato,

- le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

- le nuove regole per l’applicazione dell’IVA nell’e-commerce.

Quadro VE e VF con nuova percentuale di compensazione

Per dare seguito all’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli previsto dal D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%.

Sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5% e, pertanto, i righi della sezione sono stati rinumerati.

Allo stesso modo, in ragione del D.M. 5 febbraio 2021, nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la nuova percentuale del 6,4%. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale del 9,5%, con conseguente rinumerazione dei righi della sezione.

Quadro VF con operazioni esenti per beni anti-Covid

Specularmente all’introduzione delle norme sul contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, diverse sono le novità introdotte nella dichiarazione IVA 2022.

La sezione 3-A rigo VF34, campo 7 è stata ridenominata “Operazioni esenti art. 19, c. 3 lett.a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione di operazioni esenti equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

Tra le novità, quest’anno il campo 9 sezione 3-A rigo VF34, è denominato “Operazioni esenti legge 178/2020” in modo tale da tener conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’art. 1, commi 452 e 453 della legge di Bilancio 2021.

La legge di Bilancio 2021 ha apportato le seguenti modifiche:

- il comma 452 prevede che, in deroga all’art. 124, comma 1, del decreto Rilancio, le cessioni di “strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile ”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2022;

- il comma 453 prevede che, in deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le cessioni dei “vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Tali disposizioni recepiscono la direttiva UE n. 2020/2020 che, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla direttiva n. 2006/112/CE, prevedendo, in materia di IVA, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. La direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione IVA con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.

E-commerce nel quadro VO

Nella sezione 1, i righi VO10 E VO11 sono stati ridenominati “vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, primo comma lett. b) del n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993 dal D.Lgs. n. 83/2021, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponili.

Inoltre, è stato previsto un nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Come lo scorso anno il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);

– il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2022 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2022 per l’anno 2021.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:

  • la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 17 gennaio);
  • la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio 2022 sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 10 marzo).

Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).

Ricordiamo che dallo scorso anno, per la gestione del credito Iva del 2021 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2020 (risultante dal modello Redditi 2021), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2022.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2020 (inserito nella dichiarazione Iva 2021), bensì quello dell’anno 2021 (risultante dal modello Iva 2022) o quello dei primi tre trimestri del 2021.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.

Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.

Versamenti e rateizzazioni

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

 

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

 

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

 

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

 

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

 

Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 10 Febbraio 2022, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2021, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2021 per chi ha affidato la contabilità alla studio.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 3 - RICHIESTA DIATI IVA 2022

 


CIRCOLARE n. 2 - Detrazione IVA per fatture 2021 ricevute 2022

 

Detrazione IVA targata 2022 per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2022. La questione della detrazione dell’imposta relativa alle fatture a cavallo d’anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2022 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2021, devono concorre alla liquidazione IVA del 2021 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2022, in scadenza al 16 febbraio?

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Detrazione dell’IVA

La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.

Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

- sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);

Leggi anche Non basta l’esigibilità per detrarre l’IVA

- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio

Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2021 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell’apposito registro il 26 marzo 2021: l’imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2021.

Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.

Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.

Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).

In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatture a cavallo d’anno

Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA.

Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Effettuazione operazione Ricezione fattura Registrazione fattura Momento della detrazione IVA Termine ultimo per la detrazione IVA
23 ottobre 2021 30 ottobre 2021 30 ottobre 2021 16 novembre 2021 Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 - 30 aprile 2022
23 ottobre 2021 15 novembre 2021 15 novembre 2021 16 novembre 2021
23 ottobre 2021 17 novembre 2021 17 novembre 2021 16 dicembre 2021
23 ottobre 2021 17 novembre 2021 3 dicembre 2021 16 gennaio 2022
23 ottobre 2021 30 dicembre 2021 3 gennaio 2022 Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021

(registrazione della fattura in apposito sezionale)

27 dicembre 2021 4 gennaio 2022 4 gennaio 2022 16 febbraio 2022 Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022 - 30 aprile 2023

Esempio n. 1

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.

Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2022 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2022).

In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 2 - DETRAZIONE IVA PER FATTURE 2021 RICEVUTE 2022

 


CIRCOLARE n. 1 - Novità fiscali legge di bilancio 2022

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, tra cui segnaliamo le seguenti: i) modifica degli scaglioni IRPEF a decorrere dal periodo d’imposta 2022 con riduzione delle aliquote sui redditi fino a 50.000 euro e abbassamento della soglia a cui si applica l’aliquota massima del 43%; ii) vengono escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni; iii) vengono prorogati i benefici previsti per gli investimenti in beni materiali e immateriali fino al 2025, mentre il credito R&S viene prorogato fino al 2031; iv) vengono prorogati i bonus edilizi con alcune modifiche, inoltre viene introdotto un nuovo beneficio a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; v) viene previsto l’innalzamento a regime della soglia di compensazione dei crediti o rimborso a 2 milioni di euro; vi) viene ampliato il termine di pagamento di 180 giorni delle cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 sulla falsariga di quanto è stato previsto dal DL fiscale per il trimestre precedente; vii) vengono prorogate le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni; viii) viene prevista la riduzione dell’IMU per i pensionati residenti all’estero ed un’agevolazione a favore per i commercianti nei comuni fino a 500 abitanti per gli anni 2022 e 2023; ix) vengono prorogate le misure previste dal Fondo Sabatini e dal Fondo di Garanzia PMI ed estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile; x) viene modificato il perimetro geografico del credito d’imposta per il mezzogiorno, consentendo al Molise una maggiore intensità dell’aiuto. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento alle novità di carattere fiscale.

 

Premessa

Con legge n. 234 del 30.12.2021 (pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021), meglio conosciuta come legge di Bilancio 2022, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, nonché modifiche e proroghe ad alcune delle disposizioni ed incentivi applicati nel periodo precedente.

 

Si segnala, come è avvenuto nei precedenti anni, la proroga del bonus edilizi con alcune modifiche: oltre all’introduzione di un nuovo beneficio (una detrazione a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche), si segnala il depotenziamento del bonus facciate (prorogato ad aliquota ridotta solo per il 2022) e del bonus mobili (il cui massimale viene ridotto a 10.000 euro nel 2022 ed a 5.000 euro per il biennio successivo), mentre le altre forme di incentivo (fatta eccezione per il superbonus) vengono prorogate senza incisive modifiche rispetto agli anni previgenti fino al 31.12.2024.

 

Con riferimento al superbonus, invece, si rileva la proroga fino al prossimo 30.06.2022, con la previsione di alcune eccezioni che ne consentono la fruizione fino al 31.12.2025. Viene inoltre previsto un sistema di aliquote decrescenti e la proroga dei termini di esercizio delle opzioni.

 

Tra le altre novità la modifica, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2022, delle aliquote IRPEF applicabili e l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

 

Rileviamo altresì la proroga di alcuni dei maggiori incentivi fiscali conosciuti nei precedenti anni, tra cui il credito R&S, il credito per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 ed il credito d’imposta Mezzogiorno.

 

Di seguito, illustriamo le novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2022.

 

Le novità in materia fiscale

 

Modifica aliquote IRPEF A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:

 

NUOVE ALIQUOTE IRPEF
Scaglioni dal 01.01.2022 Aliquota
Fino a 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 35%
Oltre 50.000 euro 43%
Scaglioni prima del 01.01.2022 Aliquota  
Fino a 15.000 23%  
Oltre 15.000 e fino a 28.000 27%  
Oltre 28.000 e fino a 55.000 38%  
Oltre 55.000 e fino a 75.000 41%  
Oltre 75.000 43%  

 

A fronte della riduzione di aliquote viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati, che viene di fatto assorbita dalla riduzione generalizzata delle aliquote.

 

Viene inoltre modificato il bonus previsto dall’articolo 1 del DL 3/2020 che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).

 

Con riferimento alle addizionali, al fine di recepire le disposizioni di cui sopra, vengono differiti i termini a disposizione dei comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote al 31.03.2022 (o il termine di approvazione del bilancio, se successivo). Il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti fi variazione delle addizionali regionali sono differiti al 13.05.2022.

 

Termini pagamento cartelle Per le cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

 

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione già prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

 

Somministrazione gas Viene stabilita l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

 

Aliquota prodotti igiene femminile Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti si applica l’aliquota IVA del 5%.

 

Agevolazione acquisto prima casa giovani L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  1. nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  2. nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

 

Investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali 4.0) Tale forma di incentivo viene prorogata fino al 2025. Con riferimento al periodo dal 2023 al 2025 viene specificato che:

  1. gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 il credito è riconosciuto solo alle imprese nella misura del 20% (investimenti fino a 2,5 milioni), del 10% (quota di investimenti in eccesso fino a 10 milioni) e del 5% (quota di investimenti in eccesso fino a 20 milioni);
  2. gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 viene riconosciuto un credito nella misura del 20% per gli investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (limite 1 milione), del 15% per gli investimenti effettuati nel 2024 (limite 1 milione) e del 10% per gli investimenti effettuati nel 2025 (limite 1 milione).

 

Esclusione IRAP persone fisiche Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 restano escluse dal presupposto IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

 

Viene quindi estesa l’esenzione che prima riguardava coloro che fruiscono del regime forfetario o che comunque non risultano dotati di autonoma organizzazione.

 

Coloro che sono soggetti IRAP nel 2021 e che per il 2022 rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 dovranno presentare la dichiarazione IRAP 2022 e versare il saldo dell’imposta. Non sono più dovuti gli acconti per l’anno successivo.

 

Rivalutazione beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali Per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base alla rivalutazione dei beni d’impresa, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.

 

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

 

Viene consentita la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  1. ai beni materiali;
  2. ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  3. alle partecipazioni.

 

Limiti compensazione A partire dal 01.01.2022 viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

 

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

 

Recupero patrimonio edilizio, bonus arredi e bonus verde Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si segnala l’avvenuta proroga fino al 31.12.2024 della misura potenziata al 50% con massimale di 96.000 euro.

 

Analoga proroga è stata disposta anche con riferimento al correlato bonus mobili che si vede il massimale di spesa progressivamente ridotto da 16.000 a 10.000 (anno 2022) fino a 5.000 (anno 2023-2024).

 

Anche con riferimento al bonus verde si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio fino al 31.12.2024.

 

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica Anche con riferimento agli interventi antisismici, viene prevista la proroga degli incentivi fino al 31.12.2024, anche con riferimento alle aliquote potenziate del 70-75% e del 75-85%. La proroga si estende anche al c.d. “sismabonus acquisti”.

 

Gli interventi di riqualificazione energetica vengono prorogati, specularmente, al 31.12.2024 nella misura potenziata ad oggi in uso (con aliquota del 65% salvo eccezioni). Rientrano nella proroga anche le ipotesi di interventi congiunti di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico.

 

Bonus facciate Viene prorogato il bonus facciate ma, a differenza delle altre ipotesi di incentivo, solo nel 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.

 

Superbonus 110% Con riferimento al superbonus, si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.

 

Alcune fattispecie possono in ogni caso fruire di un termine molto più ampio:

  1. per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;
  2. per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
  3. per gli interventi effettuati da IACP, enti equivalenti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

Con riferimento agli interventi “fotovoltaici” viene prevista l’applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.

 

Con riferimento all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020. Anche in questo caso trovano applicazione le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).

 

Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all’attestazione della congruità delle spese.

 

Opzioni sconto e cessione Viene prorogata la finestra temporale di operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.

 

Si segnala l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi di realizzazione dei box auto pertinenziali.

 

Interventi eliminazione barriere architettoniche Secondo quanto previsto dall’articolo 119 ter, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

 

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

1.      euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

2.      euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

3.      euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

 

Credito R&S Anche in questo caso viene prorogato il credito d’imposta fino al 2031, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l’aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).

 

Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, designo e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.

 

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obbiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure:

1.      15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022;

2.      10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023;

3.      5% nel limite di 4 milioni edi euro per il 2024-2025.

 

Credito d’imposta mezzogiorno Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore.

 

Sostituzione patent box con super deduzione Le disposizioni del DL fiscale, come noto, hanno previsto il superamento e l’abrogazione del patent box a favore di una super deduzione che va di fatto a sostituirsi alla previgente agevolazione.

 

Tali disposizioni sono state parzialmente modificate dalla legge di Bilancio 2022 che, dal punto di vista del diritto temporale, si limita a stabilire che le opzioni per la super deduzione trovano applicazione a partire dal periodo 2021 e che non sono più esercitabili le opzioni per il patent box dal medesimo periodo d’imposta.

 

Con riferimento all’aliquota ed all’ambito di applicazione, la prima viene incrementata dal 90 al 110%, mentre dall’ambito di applicazione vengono esplicitamente esclusi marchi d’impresa e know how.

 

Viene inoltre eliminato il divieto di cumulo con il credito R&S.

 

Detrazione giovani inquilini Viene modificata la detrazione IRPEF spettante ai giovani conduttori che stipulino contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98 per la propria abitazione.

 

Con riferimento all’ambito soggettivo, sono interessati al beneficio i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

 

A decorrere dal 01.01.2022 la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto a condizione che l’abitazione sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.

 

La detrazione spetta nella misura di 991,60 euro, oppure nella misura del 20% del canone, nel limite massimo di 2000 euro di detrazione.

 

Coltivatori diretti e IAP Dal 2017 e fino al 2022, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.

 

Inoltre, i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

Credito per il restauro degli impianti pubblici sportivi Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa.
Sospensione versamenti settore sportivo Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  2. operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

 

Modifiche in materia IMU Per gli anni 2022 e 2023 viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

 

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

 

Sostegno al credito delle imprese È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

1.      dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);

2.      la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

 

Malattia ed infortunio professionista e adempimenti tributari In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

1.      la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;

2.      l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

 

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

 

Incentivi Sabatini Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

 

Imprenditoria femminile Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

 

Microcredito È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro e •     la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.

 

Docenti e ricercatori – proroga regime Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia. Il beneficio è subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

 

Modifiche ai PIR La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

 

Bonus acquisto TV Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 1 - NOVITA' FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2022

 


CIRCOLARE n. 30 - Auguri anno 2021

Gentile Cliente,
È’ tempo di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e dedicarsi a un nuovo inizio. Auguri per un sereno Natale e per un Felice e proficuo 2022!

Con l’occasione comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi per festività il giorno 24/12/2021 e dal giorno 30/12/2021 al 07/01/2022 compresi.

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 30 - AUGURI ANNO 2021

 


CIRCOLARE n. 29 -Decreto antifrode - Cessione dei bonus edilizi

DECRETO ANTIFRODE – CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – LA STRETTA

desideriamo informarLa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare relativamente alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, in vigore già dal 12 novembre 2021.

Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), il legislatore ha ora previsto:

  • l’obbligo di richiedere il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Il visto – ricordiamo – deve essere rilasciato da uno dei soggetti indicati all’art. 3 lettere a) e b) del comma 3, del Dlgs n. 241/1997 (tra i quali gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e gli iscritti nel registro dei revisori legali) ovvero dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale.

  • l’obbligo di richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute.

L’adempimento del visto di conformità, sulla base delle novità introdotte dal D.L. 157/2021 è ora necessario anche:

  • quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi. Prima del D.L. 157/2021 il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
  • quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%. Fino al 11 novembre, il visto era necessario soltanto per l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente a spese in ambito Superbonus.

L’attestazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista all’art. 119 comma 13-bis è stata estesa a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione delle spese agevolate relative a Superbonus e a quelle per interventi di efficienza energetica con ecobonus e superbonus.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sisma-bonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi mentre nel caso dell’ecobonus 110 e del superbonus 110, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso, ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Inoltre, per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Anti-frodi”.

Viene introdotta, altresì, una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del bonus. Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa; in caso contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.

Relativamente all’invio del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021, tale comunicazione deve essere ora inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministrazione del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Anche la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Ai sensi dell’art. 5 del DL 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Relativamente alla disciplina transitoria, sono auspicabili tuttavia dei chiarimenti urgenti: se al momento sembra pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), non è certo invece che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

Sarà nostra cura fornirLe eventuali aggiornamenti in merito, mentre restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 29 - DECRETO ANTIFRODE - CESSIONE DEI BONUS EDILIZI

 


CIRCOLARE n. 28 - Comunicazione LI.PE 3° Trim. 2021

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2021 AL

30 NOVEMBRE 2021

 

Di seguito per ricordare la prossima scadenza del 30 Novembre 2021 per l’invio telematico della liquidazione periodica IVA dei mesi di Luglio-Agosto-Settembre e del terzo trimestre 2021, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per l’invio dei dati deve essere utilizzato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", composto dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro VP. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, scatta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

 

MODALITA’ DI ADEMPIMENTO:

 

  • Per i clienti la cui contabilità è gestita direttamente dal ns. Studio Associato

Lo Studio, provvederà, come di consueto, ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file XML della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

 

  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità e che intendono usufruire del servizio di invio del ns. studio

 

 

A tal fine, per chi non ha già proceduto, dovrà trasmetterci il file XML, per poter importare i dati, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 Novembre 2021, entro e non oltre il giorno 19 Novembre 2021 a mezzo e-mail,  o, come per le precedenti scadenze il modulo cartaceo allegato alla presente debitamente compilato con copia delle liquidazioni periodiche.

 

Termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA va presentata secondo le nuove modalità e le istruzioni delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al terzo trimestre deve essere presentata entro il 30 novembre 2021.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2021.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2021 31 Maggio 2021
Aprile-Giugno 2021 16 Settembre 2021
Luglio-Settembre 2021 30 Novembre 2021
Ottobre-Dicembre 2021 28 Febbraio 2022

I contribuenti mensili compilano un modulo per ciascun mese (totale 3).

I contribuenti trimestrali compilano un solo modulo per tutto il trimestre.

I contribuenti con liquidazione sia mensile sia trimestrale con contabilità separata, compilano un modulo per ciascun mese ed uno per il trimestre (totale 4).

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

LINK PDF ARTICOLO: CIRCOLARE N. 28 - COMUNICAZIONE LI.PE 3 TRIM. 2021