CIRCOLARE N. 17 – IL ‘NUOVO’ RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI
Ravvedimento operoso: le modifiche dal 1° settembre 2024
Le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024
Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione.
La Riforma fiscale cambia anche il ravvedimento operoso: le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024 e sono applicabili dal prossimo 1° settembre 2024.
Di seguito analizziamo quali saranno le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato.
Violazione
Termine del ravvedimento
Sanzioni ridotte
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate
Art. 13, c.1 D.lgs 472/1997
-Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.
0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.
La sanzione varia dallo 0,08% per 1 giorno di ritardo all’1,17% per 14 giorni di ritardo
– Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento.
1,25% (12,50% x 1/10)
-Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza di versamento.
1,39% (12,50% x 1/9)
-Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
3,125% (25% x 1/8)
-Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
3,57% (25% x 1/7)
-Dopo la comunicazione dello schema d’atto non preceduto da verbale di contestazione.
4,17% (25% x 1/6)
-Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7/01/1929, n.4) e prima della comunicazione dello schema d’atto.
5% (25% x 1/5)
-Dopo la comunicazione dello schema d’atto preceduto da verbale di constatazione.
6,25% (25% x 1/4)
La regolarizzazione avviene eseguendo contestualmente il pagamento di: tributo non versato, interessi moratori e sanzione in misura ridotta.
Gli interessi legali sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Dal 1.01.2024 il tasso legale è pari al 2,5%.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
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