CIRCOLARE N. 5 -CERTIFICAZIONE UNICA 2024
Certificazione Unica 2024: redditi di lavoro autonomo
Come ogni anno, i sostituti d’imposta devono predisporre ed inviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate il modello di “Certificazione Unica” (CU 2024).
Il modello deve essere:
– trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario
abilitato entro il 16 marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) (è comunque prevista la
possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili,
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata es. redditi lavoro autonomo, di presentarle
entro la scadenza del mod. 770 al 31 ottobre 2024); e
– consegnato in duplice copia ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta
(dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc…) con allegate le istruzioni entro il 16
marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) o preferibilmente inviato a mezzo pec o
raccomandata.
La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall’AdE, riguarda oltre ai redditi di lavoro
dipendente, anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, in particolare,
interessa (elenco non esaustivo):
– i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
– i redditi di lavoro autonomo;
– le provvigioni, anche occasionali;
– redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
– compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a soggetti che applicano il
regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (soggetti Minimi
e forfettari);
– indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e
cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
– i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR
600/73, finora certificati in forma “libera” (lo faranno gli istituti di credito);
– somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
– somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
– i redditi relativi alle locazioni brevi.
Per gli agenti e rappresentati che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2024 dei
compensi pagati nel 2023, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più
certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2024 relativi all’anno 2023.
NON devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
– dei dividendi erogati nel 2023;
– dei proventi ad essi equiparati;
– delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate,
e sono da rilasciare ai percettori utilizzando apposito modello.
SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede
l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo
giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime e senza possibilità di
ravvedimento.
Le principali novità del 2024
Vediamo infine le novità contenute, che sono così riassumibili, a vantaggio della sintesi:
- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico,
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
- l’innalzamento a euro 3.000 dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico (vedi qui approfondimento),
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale
- la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.
La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:
- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.
Se è vs. intenzione conferire l’incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:
Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):
- Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell’adempimento;
Clienti che tengono la contabilità in azienda:
- compensi/fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dei lavoratori autonomi o ricevute di persone fisiche soggette a ritenuta complete di: luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.
- Compensi/fatture dei professionisti contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 senza pagamento di ritenuta d’acconto.
- quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2023 fino al 16/01/2024, e schede contabili delle ritenute operate.
Si prega di voler consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 23 febbraio 2024. |
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:
- Euro 50,00 fissi per la gestione della pratica e l’invio telematico;
- Euro 25,00 per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
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