CIRCOLARE N. 25 – FATTURAZIONE ELETTRONICA SOGGETTI FORFETTARI
REGIME FORFETTARIO:
DAL 2024 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI!
A partire dal primo gennaio 2024 per tutti i soggetti in regime forfettario scattano gli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico e di conservazione digitale delle stesse.
SOGGETTI INTERESSATI
Dal prossimo primo gennaio 2024 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:
- In “regime forfettario” di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- In “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (sostituito dal 2016 dal regime forfettario).
LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA NORMA
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfettari è stato introdotto gradatamente, secondo il seguente calendario:
- dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;
- dal primo gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti.
TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Si ricorda che i termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:
- fattura immediata – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e la trasmissione allo SdI va effettuata entro 12 gg.;
- fattura differita riepilogativa – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e la trasmissione allo SdI va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
REGIME SANZIONATORIO
La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:
- fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
- da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
LA FATTURA ESTERA
Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:
- Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”.
il riferimento normativo che è:
per i “forfettari”:
- “Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.
Per i “minimi”:
- “regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.
IMPOSTA DI BOLLO
Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all’applicazione di una marca da bollo da € 2.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale “Fatture e corrispettivi”, entro i seguenti termini:
- 31 maggio per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio per il quarto trimestre – codice tributo 2524
CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di conservazione digitale delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.
La fattura elettronica può essere generata attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:
– il portale “Fatture e Corrispettivi” accedendo alla propria area personale con SPID, CIE o CNS;
In alternativa, è possibile utilizzare altre soluzioni a pagamento messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.
Cosa può offrire lo Studio
Per i soggetti che non intendono utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:
1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all’invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere della Dott.ssa Toni Stefania;
2- fornire il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti |
LINK PDF ARTICOLO:http://www.salpaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/11/CIRCOLARE-N.-25-FATTURAZIONJE-ELETTRONICA-SOGGETTI-FORFETTARI.pdf