CIRCOLARE N. 23 – NOVITA’ SECONDO ACCONTO DI IMPOSTE PER L’ANNO 2023

NOVITA’ IN TEMA DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2023

Rif. normativi

e di prassi:

DL 145/2023

 

In sintesi

È entrato in vigore in data 19 ottobre 2023 il DL 145/2023 che contiene importanti novità in tema di termini di pagamento delle imposte dirette per alcune categorie di contribuenti.

Termini e modalità di versamento

L’articolo 4 del DL 145/2023 (Collegato Fiscale) prevede la possibilità di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – limitatamente al periodo d’imposta 2023 – solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio 2024 (in luogo che entro il 30 novembre 2023), oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 145/2023, quindi, rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione:

  • IRPEF,

 

  • imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario o di vantaggio), IVIE, IVAFE.

Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, ecc) e i premi assicurativi dovuti all’Inail.

Restano pertanto dovuti, in ogni caso, al 30 novembre 2023 i versamenti dovuti a titolo di:

  • secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2023:
    • contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale, o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. affittacamere),
    • contributi INPS iscritti Gestione Separata.

Quanto alle modalità di versamento delle somme, in presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione, il pagamento potrà essere effettuato:

  • in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi,
  • in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni. A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.

Soggetti interessati

Tale possibilità è concessa:

  • esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA:
    • imprese,
    • artisti,
    • professionisti,
  • a condizione che nel periodo di imposta precedente (2022) abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Soggetti esclusi

Sono certamente esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA:
    • privati,
    • soci,
    • collaboratori / coadiuvanti impresa familiare,
    • associati studi professionali,
  • le società e gli enti.

Dubbi applicativi

Vi sono ancora dei dubbi in merito alla corretta applicazione della disposizione e, inoltre, il DL, pur essendo già in vigore, sarà soggetto alla conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto sopra esposto.

 

 

Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.

Cordiali saluti

  

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